1. News 25/A/2014
Lunedì,27 ottobre 2014
Legno illegale. Il Ministero delle Politiche Agricole ha approvato
definitivamente il Decreto di attuazione della disciplina UE
Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi il Decreto Legislativo del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) con cui viene data attuazione alla
disciplina europea riguardante il divieto di importazione di legno tagliato
illegalmente (Regolamento EU ETR - Timber Regulation).
In applicazione delle disposizioni del Regolamento UE n.2173/2005 e del
Regolamento UE n.995/2010 (EUTR), si istituisce un sistema di licenze Flegt (licenze
standard, verificabili e non falsificabili, per l'importazione da Paesi terzi con i quali
l'Unione Europea firma accordi bilaterali di tipo volontario) e si definiscono gli
obblighi degli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti
derivati sul mercato interno, attraverso l'adozione di un sistema di dovuta diligenza
(due diligence) da parte degli operatori commerciali.
La disciplina comunitaria ha l'obiettivo di contrastare l'importazione illegale di legno
e prodotti derivati.
Entriamo quindi nella fase operativa della Timber Regulation e partono i controlli
sugli operatori.
Il MIPAAF, nominato Autorità Nazionale Competente, si avvarrà per i controlli del
Corpo forestale dello Stato. E' stato istituito un registro degli operatori e sono state
fissate le sanzioni penali e amministrative per chi non adempie ai requisiti.
Sarà inoltre istituito presso il Ministero dell'Ambiente un organismo di consultazione
permanente, la Consulta FLEGT e Timber Regulation, per favorire il coinvolgimento
dei portatori di interesse, pubblici e collettivi (categorie di settore, associazioni
ambientaliste, ...).
Fonte:bureauveritas.it
2. Aia, Cassazione certifica depenalizzazione ex Dlgs 46/2014
La sanzione generica per il mancato rispetto delle prescrizioni stabilite
dall’autorizzazione integrata ambientale, a seguito del Dlgs 46/2014, è stata
depenalizzata. Quella per i casi di maggior pericoloso invece è aumentata.
Questa la sintesi della Cassazione (sentenza 40532/2014) sulle recenti modifiche
all’articolo 29-quattuordecies (sanzioni Aia) del “Codice ambientale”, introdotte dal
Dlgs di recepimento della direttiva Ue sulle emissioni industriali.
Dall’11 aprile 2014, rileva la Cassazione, la sanzione generica per il mancato rispetto
delle prescrizioni Aia non è più penale, bensì amministrativa (sanzione pecuniaria
da 1500 a 15mila euro). La sanzione rimane invece penale (ammenda da 5mila a
26mila euro) per i casi elencati nel comma 3 della norma (tra cui rientrano le
violazioni sui rifiuti), ed aumenta per i casi di maggior pericolo elencati al comma 4,
puniti anche con l’arresto.
Lo spandimento di pollina “fresca” in violazione dei termini di deposito previsti
dall’Aia rientra tra le condotte depenalizzate, perché la pollina proveniente da
attività agricola e riutilizzata nella medesima è esclusa, per pacifica Giurisprudenza,
dalla disciplina dei rifiuti (e quindi non rientra nel comma 3).
Fonte: http://www.reteambiente.it/
Recupero vapori benzina, UE aggiorna norme tecniche
La direttiva 2014/99/Ue indica le norme tecniche da utilizzare ai fini
dell’omologazione, e della verifica del funzionamento, dei sistemi di recupero dei
vapori di benzina nelle stazioni di servizio. L’Italia ha tempo fino al 12 maggio 2016
per recepire le novità.
La novità passa dalla modifica della direttiva “madre” per il recupero dei vapori di
benzina (direttiva 2009/126/Ce), al cui interno trovano spazio due nuovi riferimenti a
norme tecniche rese disponibili dal Cen (Comitato europeo di normazione) poco
più di un anno fa.
Trattasi della norma En 16321-1:2013, che specifica i metodi di prova per
l'omologazione dei sistemi di recupero dei vapori di benzina, e della norma En
16321-2:2013, che specifica i metodi di prova da utilizzare per verificare il
funzionamento degli stessi sistemi di recupero.
3. Si ricorda che l’Italia ha attuato la direttiva 2009/126/Ce con il Dlgs 30 luglio 2012, n.
125, provvedimento di modifica del Titolo V sull’inquinamento atmosferico del Dlgs
152/2006 (cd. “Codice ambientale”) entrato in vigore il 21 agosto 2012.
Fonte: http://www.reteambiente.it
Gestione illecita rifiuti, Cassazione esclude responsabilità “di posizione”
In difetto di elementi di diretta partecipazione o di un contributo materiale o morale,
non è configurabile alcuna responsabilità "di posizione" a carico del proprietario
dell'area in cui terzi hanno illecitamente stoccato dei rifiuti.
Con queste motivazioni la Cassazione (sentenza 40528/2014) ha accolto il ricorso
contro una condanna di un comproprietario di un fondo per gestione illecita di rifiuti
(articolo 256, Dlgs 152/2006).
Sia il reato di discarica abusiva, sia quello di stoccaggio non autorizzato di rifiuti
tossici e nocivi, evidenzia la Suprema Corte richiamando precedente
Giurisprudenza, sono reati permanenti realizzabili soltanto in forma commissiva (fatta
salva la condotta concorsuale omissiva che si configura nei casi in cui il soggetto
aveva un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento
dell’evento lesivo).
In tale ottica, la Cassazione ritiene opportuno ribadire il principio secondo cui
“secondo cui il proprietario di un terreno non risponde dei reati di realizzazione e
gestione di discarica non autorizzata, anche in caso di mancata attivazione per la
rimozione dei rifiuti, a condizione che non compia atti di gestione o movimentazione
dei rifiuti”.
Fonte:www.reteambiente.it
4. Rifiuti. Sansa e acque di vegetazione
Cass. Sez. III n. 40533 del 1 ottobre 2014 (Ud 17 giu 2014)- Pres. Squassoni Est. Di
Nicola Ric. Pellegrino-
Al di fuori dall'utilizzazione agronomica, si deve fare riferimento tanto per la sansa
quanto per le acque di vegetazione alla categoria dei rifiuti qualora di esse si faccia
una raccolta finalizzata, come nella specie, all'abbandono, mediante raccolta in
contenitori o in invasi (nel caso di specie si è trattato di una vasca interrata non
impermeabilizzata di vaste dimensioni)
Fonte:www.lexambiente.it
Urbanistica. Definizioni di lottizzazione
TAR Lazio RM, Sez. II-Ter, n. 9650, del 12 settembre 2014
Si ha una lottizzazione abusiva sostanziale o materiale di terreni a scopo edificatorio
quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od
edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici,
vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la
prescritta autorizzazione. E’ configurabile una lottizzazione abusiva giuridica o
negoziale quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento
e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali
la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli
strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di
urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo
non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
Fonte:www.lexambiente.it