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News 17/A/2017
Lunedì,24 aprile 2017
Correttivo Codice appalti, più larghe le maglie del “minor prezzo”.
Sale a 2 milioni di euro la soglia per appalti di lavori aggiudicati al “minor prezzo”,
come previsto dal Dlgs. correttivo del Dlgs 50/2016 licenziato dal Governo il
13/4/2016 e in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Il Dlgs correttivo apporta numerose modifiche al Dlgs. 50/2016 tra cui quelle
all’articolo 95 dedicato ai criteri di aggiudicazione. In particolare l’aggiudicazione
secondo il criterio del minor prezzo sarà possibile per appalti di lavori fino a 2 milioni
di euro (prima era 1 milione) purché l’affidamento secondo le procedure ordinarie
avvenga in base al progetto esecutivo e con applicazione automatica del metodo
“antiturbativa” che scatta per le offerte anormalmente basse (articolo 97, comma
8, Dlgs. 50/2016).
Allargato anche l’uso del criterio del minor prezzo per i servizi e forniture. Si potrà
applicare anche per appalti di servizi e forniture di importo fino a 40.000 euro,
nonché per appalti di servizi e forniture caratterizzati da elevata ripetitività di
importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alle soglie comunitarie (come indicate
dall’articolo 35 del Codice appalti). (Articolo di Francesco Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
Territorio, verso attestato qualità terra.
In materia di tutela del territorio, è all’esame parlamentare un disegno di legge che
introduce un attestato di qualità della terra, che attesti la salubrità della coltre
superficiale e del substrato dei terreni agricoli.
E’ stato comunicato alla Presidenza del Senato, in data 14 marzo 2017, il disegno di
legge n.2744 recante l’istituzione dell’attestato di qualità della terra. Si tratta di un
attestato rilasciato per i terreni agricoli venduti o dati in affitto e per i terreni destinati
a colture, che certifichi la qualità e le caratteristiche chimico-fisiche degli stessi. La
finalità di questo strumento consiste nel garantire una corretta informazione agli
operatori del settore e ai cittadini, e al contempo tutelare il comparto agricolo e
agroalimentare.
In particolare, i dati da analizzare riguardano, tra gli altri, gli interventi di bonifica già
effettuati, l’analisi dello stato qualitativo delle acque ad uso irriguo, limiti e contenuto
totale di metalli pesanti. (Articolo di Costanza Kenda)
Fonte: reteambiente.it
Inquinamento ambientale, integrato da pesca con mezzi vietati.
Per la configurabilità del delitto di inquinamento ambientale ex articolo 452-bis del
Codice penale è considerata condotta “abusiva” anche l’attività di pesca lecita
ma condotta con mezzi vietati.
La Corte di Cassazione (sentenza 20 aprile 2017, n. 18934) ha rigettato le doglianze
dei ricorrenti contro un provvedimento di sequestro riguardante alcuni magazzini e
le oloturie (cosiddetti “cetrioli di mare”) ivi contenute. I Giudici hanno ritenuto
sussistente il “fumus commissi delicti” del reato di inquinamento ambientale ex
articolo 452-bis del Codice penale sufficiente a giustificare la misura cautelare. Per
la Cassazione tra le condotte “abusive” richieste per la configurabilità del reato in
oggetto rientra anche l’attività di pesca quando seppure non vietata viene
effettuata con mezzi vietati o da soggetti privi dei necessari titoli abilitativi.
Si ha poi “compromissione o deterioramento” di un ecosistema (ugualmente
richiesto dalla fattispecie penale) quando, come nel caso di specie la condotta
degli imputati abbia comportato una drastica eliminazione degli esemplari ivi
esistenti, intendendosi come ecosistema l’equilibrata interazione tra organismi
viventi e non viventi entro un determinato ambito. Irrilevante il fatto che le oloturie
non siano tra le specie in via di estinzione. (Articolo di Francesco Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
Acque. Gestione del servizio idrico.
TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 371 del 15 marzo 2017
L’art. 147 comma 2-bis del Dlgs. 152/2006 ha precisamente lo scopo di individuare
un punto di equilibrio tra efficienza del servizio, libertà di organizzazione dello stesso,
e tutela degli interessi pubblici sovraordinati. La prosecuzione in forma autonoma
delle gestioni del servizio idrico esistenti è infatti sempre consentita, purché sussistano
tre condizioni: (a) un approvvigionamento idrico di pregio; (b) un utilizzo efficiente
della risorsa idrica; (c) la tutela del corpo idrico. Possono beneficiare della
prosecuzione in forma autonoma tutte le gestioni esistenti, indipendentemente dal
titolo in base al quale sono in atto, non essendovi limitazioni in proposito. Le suddette
condizioni devono essere accertate dall’Ufficio d’Ambito competente, che dunque
dispone di profili di discrezionalità tecnica. La terza condizione, ossia la tutela del
corpo idrico, non presuppone necessariamente che la gestione autonoma
comprenda l’intero servizio idrico integrato.
Fonte: lexambiente.it
Rifiuti. Fanghi e limi di lavaggio degli inerti di cava.
TAR Lombardia (BS) Sez. II n. 400 del 22 marzo 2017
Limi e fanghi trattati con flocculanti contenenti poliacrilamide, possono essere
qualificati come sottoprodotti e non anche come rifiuti, ogni volta che, rispettate le
altre condizioni previste dall’art. 184 bis più volte citato, essi siano stati trattati con
poliacrilamide contenente un residuo di acrilamide inferiore allo 0,1 % e, quindi,
possano, per ciò stesso, garantire un residuo, nel prodotto trattato, inferiore a tale
limite. L’opposta conclusione condurrebbe all’irrazionale risultato che l’utilizzo del
poliacrilamide, normalmente ammesso anche per la depurazione dell’acqua,
determinerebbe la classificazione del limo come rifiuto anziché come sottoprodotto.
Fonte: lexambiente.it
Dalla Ue nuovi metodo di calcolo per il peso di Aee e Raee.
Nel frattempo in Italia si incentiva l’acquisto di nuovi elettrodomestici, ma non il loro
riciclo: un cortocircuito.
Con regolamento di esecuzione pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi,
l’Ue istituisce due metodologie comuni per calcolare il peso delle Aee
(apparecchiature elettriche ed elettroniche) e dei Raee (rifiuti da Aee) prodotti in
uno Stato membro.
Il regolamento individua una metodologia comune per il calcolo del peso delle Aee
immesse sul mercato di uno Stato membro e una metodologia comune per il
calcolo della quantità totale in peso dei Raee prodotti in uno Stato membro, che gli
Stati utilizzano per calcolare i tassi di raccolta di tali rifiuti. A tal fine, prevede anche
la messa a disposizione di uno strumento specifico per ogni Stato per il calcolo dei
Raee, messo a punto e reso disponibile dalla Commissione Ue.
I dati dovrebbero essere ottenuti a partire dalla base dati di Eurostat (Eurobase)
all’interno della quale, in particolare, la produzione interna di Aee è registrata sulla
base dei codici del sistema PRODuzione COMunitaria (ossia i codici Prodcom).
Questi codici sono anche connessi ai codici sulle statistiche del commercio (codici
della nomenclatura combinata). Le statistiche sugli scambi di merci misurano il
volume di beni scambiati tra gli Stati membri (commercio intra-UE) e di beni
scambiati tra gli Stati membri e i paesi terzi (commercio extra-UE).
Dunque, dettando parametri e definizioni comuni, l’Ue cerca di garantire condizioni
uniformi per tali calcoli conformemente alla direttiva del 2012. La direttiva, infatti,
stabilisce misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o
riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche, riducendo gli impatti negativi dell’uso
delle risorse e migliorandone l’efficacia.
Prevede, fra l’altro, i tassi minimi di raccolta Raee. Dal 2016 il tasso previsto è pari al
45% calcolato sulla base del peso totale di Raee raccolti in un dato anno dallo Stato
membro interessato ed espresso come percentuale del peso medio delle Aee
immesse sul mercato in detto Stato membro nei tre anni precedenti. Gli Stati membri
provvedono a che il volume di Raee raccolti aumenti gradualmente nel periodo dal
2016 al 2019, fino al raggiungimento del tasso del 65% o, in alternativa, all’85 % del
peso dei Raee prodotti nel territorio di tale Stato membro.
Naturalmente gli Stati membri possono stabilire tassi di raccolta più ambiziosi per la
raccolta separata di Raee e ne danno in tal caso comunicazione alla Commissione.
Con la continua espansione del mercato e l’accorciarsi dei cicli di innovazione, le
apparecchiature – il cui acquisto è tra l’altro incentivato, in Italia, come confermato
anche nell’ultima legge di Stabilità – vengono sostituite sempre più rapidamente
contribuendo ad accrescere sempre di più il flusso dei rifiuti (il cui riciclo invece non
è incentivato, sempre in Italia). Inoltre la presenza di componenti pericolose nelle
Aee solleva seri problemi nella fase di gestione dei rifiuti nonostante gli interventi
mirati dell’Ue volti a ridurre la presenza di sostanze pericolose contenute nelle nuove
Aee, (mercurio, cadmio, piombo, cromo esavalente, difenili policlorurati (Pcb) e
sostanze che riducono lo strato di ozono), perché tali sostanze rimangono presenti
nei Raee ancora per molti anni.
A ciò si aggiunge il fatto che i Raee non sono sufficientemente riciclati, con la
conseguente perdita di risorse preziose.
Per questo il legislatore Ue cerca di favorire una produzione e un consumo
“sostenibile” tramite prevenzione della produzione di Raee, il loro riutilizzo, il
riciclaggio e altre forme di recupero, ma finché le risorse economiche andranno a
senso unico – incentivando l’acquisto di nuovi prodotti, anche se energeticamente
più efficienti, ma senza incentivarne anche il riciclo – le relative normative
rimarranno parte di una strategia monca. (Articolo di Eleonora Santucci e Luca
Aterini)
Fonte: greenreport.it
A ciò si aggiunge il fatto che i Raee non sono sufficientemente riciclati, con la
conseguente perdita di risorse preziose.
Per questo il legislatore Ue cerca di favorire una produzione e un consumo
“sostenibile” tramite prevenzione della produzione di Raee, il loro riutilizzo, il
riciclaggio e altre forme di recupero, ma finché le risorse economiche andranno a
senso unico – incentivando l’acquisto di nuovi prodotti, anche se energeticamente
più efficienti, ma senza incentivarne anche il riciclo – le relative normative
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Fonte: greenreport.it

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  • 1. News 17/A/2017 Lunedì,24 aprile 2017 Correttivo Codice appalti, più larghe le maglie del “minor prezzo”. Sale a 2 milioni di euro la soglia per appalti di lavori aggiudicati al “minor prezzo”, come previsto dal Dlgs. correttivo del Dlgs 50/2016 licenziato dal Governo il 13/4/2016 e in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Il Dlgs correttivo apporta numerose modifiche al Dlgs. 50/2016 tra cui quelle all’articolo 95 dedicato ai criteri di aggiudicazione. In particolare l’aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo sarà possibile per appalti di lavori fino a 2 milioni di euro (prima era 1 milione) purché l’affidamento secondo le procedure ordinarie avvenga in base al progetto esecutivo e con applicazione automatica del metodo “antiturbativa” che scatta per le offerte anormalmente basse (articolo 97, comma 8, Dlgs. 50/2016). Allargato anche l’uso del criterio del minor prezzo per i servizi e forniture. Si potrà applicare anche per appalti di servizi e forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per appalti di servizi e forniture caratterizzati da elevata ripetitività di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alle soglie comunitarie (come indicate dall’articolo 35 del Codice appalti). (Articolo di Francesco Petrucci) Fonte: reteambiente.it Territorio, verso attestato qualità terra. In materia di tutela del territorio, è all’esame parlamentare un disegno di legge che introduce un attestato di qualità della terra, che attesti la salubrità della coltre superficiale e del substrato dei terreni agricoli. E’ stato comunicato alla Presidenza del Senato, in data 14 marzo 2017, il disegno di legge n.2744 recante l’istituzione dell’attestato di qualità della terra. Si tratta di un attestato rilasciato per i terreni agricoli venduti o dati in affitto e per i terreni destinati a colture, che certifichi la qualità e le caratteristiche chimico-fisiche degli stessi. La
  • 2. finalità di questo strumento consiste nel garantire una corretta informazione agli operatori del settore e ai cittadini, e al contempo tutelare il comparto agricolo e agroalimentare. In particolare, i dati da analizzare riguardano, tra gli altri, gli interventi di bonifica già effettuati, l’analisi dello stato qualitativo delle acque ad uso irriguo, limiti e contenuto totale di metalli pesanti. (Articolo di Costanza Kenda) Fonte: reteambiente.it Inquinamento ambientale, integrato da pesca con mezzi vietati. Per la configurabilità del delitto di inquinamento ambientale ex articolo 452-bis del Codice penale è considerata condotta “abusiva” anche l’attività di pesca lecita ma condotta con mezzi vietati. La Corte di Cassazione (sentenza 20 aprile 2017, n. 18934) ha rigettato le doglianze dei ricorrenti contro un provvedimento di sequestro riguardante alcuni magazzini e le oloturie (cosiddetti “cetrioli di mare”) ivi contenute. I Giudici hanno ritenuto sussistente il “fumus commissi delicti” del reato di inquinamento ambientale ex articolo 452-bis del Codice penale sufficiente a giustificare la misura cautelare. Per la Cassazione tra le condotte “abusive” richieste per la configurabilità del reato in oggetto rientra anche l’attività di pesca quando seppure non vietata viene effettuata con mezzi vietati o da soggetti privi dei necessari titoli abilitativi. Si ha poi “compromissione o deterioramento” di un ecosistema (ugualmente richiesto dalla fattispecie penale) quando, come nel caso di specie la condotta degli imputati abbia comportato una drastica eliminazione degli esemplari ivi esistenti, intendendosi come ecosistema l’equilibrata interazione tra organismi viventi e non viventi entro un determinato ambito. Irrilevante il fatto che le oloturie non siano tra le specie in via di estinzione. (Articolo di Francesco Petrucci) Fonte: reteambiente.it Acque. Gestione del servizio idrico. TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 371 del 15 marzo 2017
  • 3. L’art. 147 comma 2-bis del Dlgs. 152/2006 ha precisamente lo scopo di individuare un punto di equilibrio tra efficienza del servizio, libertà di organizzazione dello stesso, e tutela degli interessi pubblici sovraordinati. La prosecuzione in forma autonoma delle gestioni del servizio idrico esistenti è infatti sempre consentita, purché sussistano tre condizioni: (a) un approvvigionamento idrico di pregio; (b) un utilizzo efficiente della risorsa idrica; (c) la tutela del corpo idrico. Possono beneficiare della prosecuzione in forma autonoma tutte le gestioni esistenti, indipendentemente dal titolo in base al quale sono in atto, non essendovi limitazioni in proposito. Le suddette condizioni devono essere accertate dall’Ufficio d’Ambito competente, che dunque dispone di profili di discrezionalità tecnica. La terza condizione, ossia la tutela del corpo idrico, non presuppone necessariamente che la gestione autonoma comprenda l’intero servizio idrico integrato. Fonte: lexambiente.it Rifiuti. Fanghi e limi di lavaggio degli inerti di cava. TAR Lombardia (BS) Sez. II n. 400 del 22 marzo 2017 Limi e fanghi trattati con flocculanti contenenti poliacrilamide, possono essere qualificati come sottoprodotti e non anche come rifiuti, ogni volta che, rispettate le altre condizioni previste dall’art. 184 bis più volte citato, essi siano stati trattati con poliacrilamide contenente un residuo di acrilamide inferiore allo 0,1 % e, quindi, possano, per ciò stesso, garantire un residuo, nel prodotto trattato, inferiore a tale limite. L’opposta conclusione condurrebbe all’irrazionale risultato che l’utilizzo del poliacrilamide, normalmente ammesso anche per la depurazione dell’acqua, determinerebbe la classificazione del limo come rifiuto anziché come sottoprodotto. Fonte: lexambiente.it Dalla Ue nuovi metodo di calcolo per il peso di Aee e Raee. Nel frattempo in Italia si incentiva l’acquisto di nuovi elettrodomestici, ma non il loro riciclo: un cortocircuito. Con regolamento di esecuzione pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi, l’Ue istituisce due metodologie comuni per calcolare il peso delle Aee (apparecchiature elettriche ed elettroniche) e dei Raee (rifiuti da Aee) prodotti in uno Stato membro. Il regolamento individua una metodologia comune per il calcolo del peso delle Aee
  • 4. immesse sul mercato di uno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità totale in peso dei Raee prodotti in uno Stato membro, che gli Stati utilizzano per calcolare i tassi di raccolta di tali rifiuti. A tal fine, prevede anche la messa a disposizione di uno strumento specifico per ogni Stato per il calcolo dei Raee, messo a punto e reso disponibile dalla Commissione Ue. I dati dovrebbero essere ottenuti a partire dalla base dati di Eurostat (Eurobase) all’interno della quale, in particolare, la produzione interna di Aee è registrata sulla base dei codici del sistema PRODuzione COMunitaria (ossia i codici Prodcom). Questi codici sono anche connessi ai codici sulle statistiche del commercio (codici della nomenclatura combinata). Le statistiche sugli scambi di merci misurano il volume di beni scambiati tra gli Stati membri (commercio intra-UE) e di beni scambiati tra gli Stati membri e i paesi terzi (commercio extra-UE). Dunque, dettando parametri e definizioni comuni, l’Ue cerca di garantire condizioni uniformi per tali calcoli conformemente alla direttiva del 2012. La direttiva, infatti, stabilisce misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, riducendo gli impatti negativi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia. Prevede, fra l’altro, i tassi minimi di raccolta Raee. Dal 2016 il tasso previsto è pari al 45% calcolato sulla base del peso totale di Raee raccolti in un dato anno dallo Stato membro interessato ed espresso come percentuale del peso medio delle Aee immesse sul mercato in detto Stato membro nei tre anni precedenti. Gli Stati membri provvedono a che il volume di Raee raccolti aumenti gradualmente nel periodo dal 2016 al 2019, fino al raggiungimento del tasso del 65% o, in alternativa, all’85 % del peso dei Raee prodotti nel territorio di tale Stato membro. Naturalmente gli Stati membri possono stabilire tassi di raccolta più ambiziosi per la raccolta separata di Raee e ne danno in tal caso comunicazione alla Commissione. Con la continua espansione del mercato e l’accorciarsi dei cicli di innovazione, le apparecchiature – il cui acquisto è tra l’altro incentivato, in Italia, come confermato anche nell’ultima legge di Stabilità – vengono sostituite sempre più rapidamente contribuendo ad accrescere sempre di più il flusso dei rifiuti (il cui riciclo invece non è incentivato, sempre in Italia). Inoltre la presenza di componenti pericolose nelle Aee solleva seri problemi nella fase di gestione dei rifiuti nonostante gli interventi mirati dell’Ue volti a ridurre la presenza di sostanze pericolose contenute nelle nuove Aee, (mercurio, cadmio, piombo, cromo esavalente, difenili policlorurati (Pcb) e sostanze che riducono lo strato di ozono), perché tali sostanze rimangono presenti nei Raee ancora per molti anni.
  • 5. A ciò si aggiunge il fatto che i Raee non sono sufficientemente riciclati, con la conseguente perdita di risorse preziose. Per questo il legislatore Ue cerca di favorire una produzione e un consumo “sostenibile” tramite prevenzione della produzione di Raee, il loro riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero, ma finché le risorse economiche andranno a senso unico – incentivando l’acquisto di nuovi prodotti, anche se energeticamente più efficienti, ma senza incentivarne anche il riciclo – le relative normative rimarranno parte di una strategia monca. (Articolo di Eleonora Santucci e Luca Aterini) Fonte: greenreport.it
  • 6. A ciò si aggiunge il fatto che i Raee non sono sufficientemente riciclati, con la conseguente perdita di risorse preziose. Per questo il legislatore Ue cerca di favorire una produzione e un consumo “sostenibile” tramite prevenzione della produzione di Raee, il loro riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero, ma finché le risorse economiche andranno a senso unico – incentivando l’acquisto di nuovi prodotti, anche se energeticamente più efficienti, ma senza incentivarne anche il riciclo – le relative normative rimarranno parte di una strategia monca. (Articolo di Eleonora Santucci e Luca Aterini) Fonte: greenreport.it