1. News 35/A/2016
Lunedì, 29 Agosto 2016
In vigore conversione Dl “Enti territoriali”, conferma norme su discariche abusive.
Con l’entrata in vigore il 21 agosto 2016 della legge di conversione del Dl 113/2’16
(“Enti territoriali”) sono confermate le disposizioni con cui lo Stato ha revocato le
risorse già trasferite alle Regioni per la messa a norma delle discariche abusive.
La legge 7 agosto 2016 n.160 recante norme a tutto campo in materia di Enti
territoriali conferma con qualche modifica l’impianto dell’articolo 22 del Dl 113/2016.
Il provvedimento assegna al Commissario straordinario nominato ai sensi
dell’articolo 41, comma 2-bis, legge 234/2012 le risorse già trasferite alle Regioni, al
fine di porre in essere gli interventi di messa a norma delle discariche abusive in
ottemperanza della sentenza Corte di Giustizia UE 2 dicembre 2014, causa C-196/13
che aveva condannato l’Italia per le discariche non a norma con pesanti sanzioni
(40 milioni di euro a titolo forfettario e 42.800.000 per ogni semestre di ritardo
nell’attuazione delle misure necessarie alla messa in regola delle discariche).
Tra le novità della legge di conversione l’obbligo per il MinAmbiente di creare sul
proprio sito Internet una sezione dedicata alle “Discariche abusive” che permetta la
massima informazione aggiornata su: elenco discariche, ammontare della multa
forfettaria e delle multe semestrali comminate all’Italia, attuazione del
provvedimento di rivalsa dello Stato nei confronti degli Enti territoriali, stato delle
bonifiche. (Articolo di Francesco Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
Dal “Collegato Agricolo” anche novità per gli imballaggi
La legge 28 luglio 2016 n.154 (cosiddetto “Collegato Agricolo”) in vigore dal 25
agosto 2016 presenta anche alcune novità relativamente alla disciplina degli
imballaggi.
In particolare, l’articolo 11 della legge stabilisce che le imprese agricole che
2. utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all’iscrizione ai Consorzi di
gestione imballaggi ex articoli 223 e 224 del Dlgs. 152/2006 e naturalmente non sono
soggette al pagamento del Contributo ambientale. La norma ha efficacia
retroattiva.
Inoltre il medesimo articolo 11 della legge 154/2016 sostituisce l’articolo 261, comma
1, del Dlgs. 152/2006 abbassando a 5000 euro la sanzione amministrativa (che prima
era da 10000 a 60000 euro) a carico dei produttori e degli utilizzatori obbligati che
non si iscrivono a Conai o non adottano sistemi di gestione degli imballaggi
alternativi al “sistema Conai”. (Articolo di Francesco Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
Bonifiche, amministratore subentrante deve vigilare
Per evitare di rispondere del reato di omessa bonifica, l’amministratore subentrante
di un’impresa è obbligato a verificare la realtà gestionale delle attività d’impresa
che hanno impatto sull’ambiente.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione che, nella sentenza 29627/2016, sottolinea come
l’obbligo di verifica della realtà gestionale includa sia l’eventuale pendenza di
progetti di bonifica approvati e da eseguire, sia la sussistenza di condizioni fattuali
giustificanti o un obbligo di avvio della procedura di bonifica o un obbligo di
bonifica “tout court” per le pregresse attività di contaminazione. Questo perché nel
caso di attività “impattanti” l’insorgenza di un obbligo di bonifica costituisce un
evento possibile e prevedibile.
Il soggetto terzo che con la propria azione od omissione abbia contribuito al
verificarsi dell’evento di contaminazione nell’ambito dell’attività propria del
committente, con il quale collabora in forza di un rapporto contrattuale, è
coobbligato alla bonifica e quindi risponde in concorso del reato sanzionato
dall’articolo 257 del Dlgs. 152/2006.
Nella sentenza trovano spazio anche altri importanti principi di diritto sulla
permanenza del reato di discarica non autorizzata (articolo 256, comma 3) e il
regime delle terre e rocce di scavo.
Fonte: reteambiente.it
3. Rifiuti contenenti HBCCD, dal 30 settembre nuovi limiti.
L’UE ha adeguato la disciplina sui rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti
(Pop) integrando l’esabromociclododecano (HBCDD) negli allegati IV e V del
regolamento 852/2004/Ce.
La novità stabilita dal regolamento 2016/460/Ue e sarà applicabile a partire dal 30
settembre 2016. Il provvedimento arriva in attuazione degli accordi raggiunti a livello
Internazionale di inserire l’HBCDD (un additivo usato come ritardante di fiamma)
nell’allegato A (eliminazione) della Convenzione di Stoccolma (con una deroga per
l’utilizzo nel polistirene espanso ed estruso per l’edilizia).
Al fine di garantire che i rifiuti contenenti tale sostanza siano gestiti in conformità con
le disposizioni della convenzione, l’UE ha quindi deciso di modificare gli allegati IV
(Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione di rifiuti) e V
(Gestione dei rifiuti) del regolamento 852/2004/Ce (di recepimento della
Convenzione), aggiungendo l’HBCDD e i rispettivi limiti di concentrazione negli
elenchi in questione. (Articolo di Alessandro Geremei)
Fonte: reteambiente.it
Rifiuti. Potere di cui all’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 e 192, c.3, d.lgs. n.152/2006.
TAR Lazio (RM) Sez. II-bis n. 7686 del 5 luglio 2016
I poteri di cui all’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 e 192, c. 3, d.lgs. n. 152/2006 non sono
sovrapponibili, atteso che il potere di cui all’art. 50 in argomento riveste carattere
atipico e residuale (ossia è esercitabile – in presenza dei presupposti all’uopo
prescritti – esclusivamente nei casi in cui risulti impossibile intervenire mediante
l’adozione di atti tipici), mentre il potere contemplato nell’art. 192, comma 3, del
d.lgs. n. 152 del 2006 (in precedenza disciplinato dall’art. 14, comma 3, del d.lgs. n.
22 del 1997) riveste carattere “ordinario” ed è, altresì, connotato da natura
“sanzionatoria”, atteso che, per il suo esercizio a carico dei soggetti obbligati in
solido, impone l’imputazione a titolo di dolo o colpa del comportamento tenuto in
violazione dei divieti di legge. Le considerazioni che precedono inducono
inequivocabilmente ad attribuire prevalenza, in tutti i casi in cui un provvedimento
risulti adottato – come nell’ipotesi in trattazione - sulla base del richiamo di entrambe
le previsioni in esame, alla disciplina di cui al citato art. 192, posto che la sussistenza
4. dei presupposti per l’applicazione di essa si presta di per sé a rendere inutile o - è
meglio dire - inattuabile il ricorso alla prescrizione dell’art. 50.
Fonte: lexambiente.it
Sviluppo sostenibile. Procedimento autorizzativo e contemperamento dei differenti
interessi espressi in conferenza di servizi.
TAR Molise Sez. I n. 281 del 23 giugno 2016
L’art. 12, co. 3, del d.lgs. n. 387/2003 stabilisce che al procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione unica partecipano tutte le amministrazioni interessate, nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge n. 241/1990. Ai
sensi dell’art. 14-ter, co. 6bis, l’Amministrazione procedente adotta la decisione
finale, tenendo conto delle posizioni prevalenti manifestate nella conferenza di
servizi. Ora se, per un verso, gli organi deputati alla valutazione di compatibilità
paesaggistica dell’intervento, come la Direzione regionale del MIBAC, non sono
tenuti a ponderare interessi pubblici concorrenti – quale quello alla tutela
ambientale ed allo sviluppo economico - un tale contemperamento deve tuttavia
necessariamente essere effettuato dall’organo titolare della competenza primaria,
rappresentato, nel caso di specie, dall’organo regionale cui spetta l’adozione del
provvedimento finale.
Fonte: lexambiente.it
Rifiuti. Rifiuti in gomma utilizzati come combustibile.
TAR Emilia Romagna (PR) Sez. I n. 218 del 30 giugno 2016
La previsione di criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, da tenere in conto ove si
tratti di promuovere iniziative volte a ridurre la produzione di rifiuti, non vizia la
positiva valutazione di impatto ambientale di un cementificio che sia in grado di
aumentare, nel suo mix di combustibile, la quota di rifiuti di gomma, trattandosi di
rifiuti che il mercato non può altrimenti assorbire per il riciclaggio della gomma.
Fonte: lexambiente.it
5. Fitosanitari, l’Ue autorizza l’uso del cyantraniliprole a certe condizioni
L’Ue autorizza l’uso del cyantraniliprole, ma a certe condizioni. La sostanza attiva se
in conformità con quanto rescritto potrà essere utilizzata come principio attivo nei
prodotti fitosanitari e se autorizzata potrà essere immessa sul mercato: è stato
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi il relativo regolamento di
esecuzione che entrerà in vigore tra venti giorni.
Nel giugno 2011 le società DuPont Crop Protection e Syngenta Crop Protection
hanno presentato al Regno Unito una domanda di approvazione della sostanza
attiva cyantraniliprole. Il Regno Unito, in qualità di Stato membro relatore, ha
informato le due società, gli altri Stati membri, la Commissione e l’Autorità europea
per la sicurezza alimentare dell’ammissibilità della domanda. E ha presentato alla
Commissione, con copia all’Autorità, un progetto di relazione di valutazione in cui si
valuta se tale sostanza attiva possa soddisfare i criteri di approvazione stabiliti dal
regolamento relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.
La sostanza attiva cyantraniliprole soddisfa i criteri, ma alla luce delle attuali
conoscenze scientifiche e tecniche, dovrà rispettare alcune condizioni e restrizioni.
I prodotti fitosanitari che sono utilizzati soprattutto in agricoltura, nonostante le loto
molteplici funzioni (possono proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli
organismi nocivi, possono eliminare le piante indesiderate o parti di vegetali,
possono frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento) possono avere effetti
indesiderati per l’uomo, la flora e la fauna, per il suolo, l’acqua e l’aria vista la loro
tossicità.
Proprio per questo gli effetti sulla salute umana e sull’ambiente sono valutati ed
esaminati dagli Stati membri, dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare e
dalla Commissione. Ed è proprio per questo che gli Stati in riferimento al
cyantraniliprole dovranno prestare particolare attenzione al rischio per gli operatori;
per gli organismi acquatici, le api, gli altri artropodi non bersaglio; per le api e i
bombi liberati per l’impollinazione, quando la sostanza è applicata nelle serre; alla
protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni
vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche.
Inoltre dovranno essere presentate alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità
informazioni di conferma riguardanti l’effetto dei processi di trattamento dell’acqua
sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, qualora
queste siano utilizzate per ricavare acqua potabile, entro due anni dall’adozione di
un documento di orientamento sulla valutazione dell’effetto dei processi di
6. trattamento dell’acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di
superficie. (Articolo di Eleonora Santucci)
Fonte: greenreport.it
7. trattamento dell’acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di
superficie. (Articolo di Eleonora Santucci)
Fonte: greenreport.it