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News 05/A/2014

DECRETO LEGGE DESTINAZIONE ITALIA: nota del Ministero dell’Ambiente sulle
bonifiche
In merito alle polemiche suscitate dall’articolo 4 del d.l. Destinazione Italia in materia
di semplificazione delle procedure sulle bonifiche, va chiarito senza equivoci di
alcun tipo che non è sicuramente intento del ministero dell’Ambiente e dell’intero
Governo avallare o introdurre norme che prevedano condoni tombali per gli
inquinatori, violazioni della normativa europea chiarissime sul principio del chi
inquina paga o, addirittura, l’introduzione di disposizioni per finanziare gli autori di
storici inquinamenti sul territorio nazionale in sostituzione degli interventi di riparazione
del danno ambientale. L’intento della articolata disciplina introdotta con il decreto
Destinazione Italia sulle bonifiche nasce dall’idea di “sbloccare” situazioni
decennali in cui le bonifiche non si sono fatte in territori dove il binomio
inquinamento/crisi aziendale ha prostrato intere comunità, con pregiudizio diffuso
per l’ambiente, la salute dei cittadini ma anche l’economia, l’occupazione, il
benessere delle persone. Attraverso uno strumento già sperimentato come
l’accordo di programma, si è inteso coniugare la necessità di bonificare queste
aree contaminate con l’esigenza di rilanciarne le vocazioni industriali da tempo
pregiudicate dalla condizione di inquinamento. Tuttavia, per fugare ogni incertezza
in merito ed elaborare risposte che, ove ritenuto indispensabile, potranno
eventualmente tradursi anche in maggiori chiarimenti del testo di legge, gli uffici
tecnici del ministero stanno lavorando per dissipare qualunque ombra sulla norma in
oggetto. - See more Fonte: http://www.minambiente.it
Smog: on line il testo dell’Accordo tra Ministeri e Regioni bacino padano per il
miglioramento della qualità dell’aria E’ online il testo dell’Accordo di programma
per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità
dell’aria nel Bacino Padano, sottoscritto il 19 Dicembre a Milano, dal Ministro
dell’Ambiente Andrea Orlando, dalle regioni e province autonome del Bacino
Padano (Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Valle d’Aosta , Friuli
Venezia Giulia, Trento e Bolzano) e dai Ministri dello sviluppo economico, delle
infrastrutture e trasporti, delle politiche agricole e della salute. - See more at:
http://www.minambiente.it
Conversione Dl 136/2013 su combustione rifiuti, via libera definitivo
Il Senato ha approvato definitivamente il 5 febbraio 2014 la legge di conversione del
Dl 136/2013 che ha introdotto il reato di "combustione illecita di rifiuti". Tra le novità
l'obbligo per il responsabile di risarcire il danno ambientale e pagare la bonifica.
L'articolo 3 del Dl 136/2013 in parola ha introdotto nel Codice ambientale l'articolo
256-bis prevedendo il reato di "combustione illecita di rifiuti” punito con la reclusione
da due a cinque anni (da tre a sei anni se si bruciano rifiuti pericolosi). Tra le novità
spicca una "stretta" nel caso in cui il delitto sia commesso nell'ambito di attività
d'impresa o attività comunque organizzata: il titolare dell'impresa o responsabile
dell'attività organizzata risponde anche per omessa vigilanza sugli autori materiali
del delitto e a costui si applicano anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9
comma 2, Dlgs 231/2001 sulla responsabilità ambientale delle persone giuridiche per
fatto di dipendenti e collaboratori.
Il provvedimento ha inoltre previsto l'estensione delle pene previste anche alle
condotte di reato di attività di gestione illecita di rifiuti (articolo 256, Dlgs 152/2006) e
di traffico illecito di rifiuti (articolo 259, Dlgs 152/2006) se tali condotte sono finalizzate
alla successiva combustione illecita di rifiuti.
Fonte: http://www.reteambiente.it/

Giurisprudenza
- Responsabilità "231", stop a misure interdittive solo se Ente risarcisce
In caso di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reato di
dipendenti e amministratori (Dlgs 231/2001) le misure interdittive applicate all'Ente
sono revocate solo se il danno è integralmente risarcito e ne siano state eliminate le
conseguenze dannose.
Lo ha ricordato la Cassazione (sentenza 8 gennaio 2014, n. 326) nell'annullare la
decisione di merito che aveva revocato le misure interdittive cautelari nei confronti
di un Ente responsabile ex Dlgs 231/2001 per reati commessi dai suoi amministratori
(nella specie: corruzione). I Supremi Giudici hanno sottolineato che ai sensi
dell'articolo 17, Dlgs 231/2001 la revoca delle misure interdittive può essere disposta
solo se: il danno è stato integralmente risarcito; la società si è adoperata per
eliminare le conseguenze dannose del reato; l'Ente abbia messo a disposizione il
profitto ai fini della confisca. Le circostanze devono concorrere.
L'Ente in questione, a detta della Cassazione, non risulta avere adempiuto tali
condizioni, dato che la società non si è adoperata per mettere a disposizione dei
danneggiati il risarcimento, o di fare in modo che il danneggiato potesse prendere
la somma senza necessità di un'ulteriore collaborazione dell'Ente danneggiante. Di
qui l'annullamento della revoca delle misure cautelari e il rinvio al Tribunale per
nuovo esame.
Fonte:www.reteambiente.it/
- Rifiuti. Trasporto illecito di rifiuti pericolosi senza formulario e natura del
FIR.
L'art. 39, comma 2-bis d.lgs. 2052010, come modificato dall'art. 4 d.lgs.
7 luglio 2011, n. 121, laddove stabilisce l'applicabilità delle sanzioni
previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
«nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente
decreto» ha natura di norma interpretativa e non innovativa, con la
conseguenza che dette sanzioni sono applicabili ai fatti commessi
antecedentemente alla entrata in vigore del d.lgs. 1212011.
Il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) non ha alcun valore
certificativo della natura e composizione del rifiuto trasportato,
trattandosi di documento recante una mera attestazione del privato,
avente dunque natura prettamente dichiarativa, con la conseguenza
che, a differenza di ciò che avviene per la predisposizione di un
certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura,
sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti
medesimi e di uso di certificato falso durante il trasporto, non sono
applicabili le sanzioni penali stabilite dall'art. 258 d.lgs. 15206 con
richiamo all'art. 483 cod. Pen.
Fonte:lexambiente.it

- Beni Ambientali. ormeggio in zona protetta marina
Cass. Sez. III n.3687del 28 gennaio 2014 (Ud 11 dic. 2013)
Anche se non rientrante nell'elenco esemplificativo delle attività non consentite in
area protetta di cui alla seconda parte dell'art. 19, comma 3, della legge n. 394 del
1991, I'ormeggio in zona protetta marina, in quanto operazione caratterizzata
dall‘ancoraggio, rientra fra le attività vietate in linea generale dalla prima parte
della stessa norma, perché idonea a comportare la compromissione della tutela
delle caratteristiche dell'ambiente oggetto di protezione
Fonte:lexambiente.it

- Cassazione, acque di dilavamento non sono reflui industriali
A seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 4/2008, non sembrerebbe più possibile
assimilare le acque meteoriche di dilavamento ai reflui industriali, anche quando
vengono a contatto con sostanze inquinanti connesse all’attività esercitata nello
stabilimento.
Dalla definizione di “acque reflue industriali” contenuta nell’articolo 74 del Dlgs
152/2006, sottolinea la Corte di Cassazione (sentenza 5 febbraio 2014, n. 2867), nel
2008 è stato cancellato l’inciso che, con riferimento alle acque di dilavamento,
precisava che s’intendono “per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o
materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello
stabilimento”.
“Sembrerebbe quindi” – così si esprime la Suprema Corte – “che non sarebbe più
possibile accomunare le acque meteoriche di dilavamento e le acque reflue
industriali”.
In base a quanto previsto dall’articolo 113 del Dlgs 152/2006, la disciplina delle
acque di dilavamento è demandata alle Regioni e, nel caso di violazioni, si applica
la sanzione amministrativa “tassativa” prevista dall’articolo 133, comma 9. La
sanzione penale fissata dall’articolo 137, comma 9 dello stesso Dlgs, si applica solo
quando le Regioni abbiano disciplinato i casi soggetti a particolari condizioni di
rischio di dilavamento.

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  • 1. News 05/A/2014 DECRETO LEGGE DESTINAZIONE ITALIA: nota del Ministero dell’Ambiente sulle bonifiche In merito alle polemiche suscitate dall’articolo 4 del d.l. Destinazione Italia in materia di semplificazione delle procedure sulle bonifiche, va chiarito senza equivoci di alcun tipo che non è sicuramente intento del ministero dell’Ambiente e dell’intero Governo avallare o introdurre norme che prevedano condoni tombali per gli inquinatori, violazioni della normativa europea chiarissime sul principio del chi inquina paga o, addirittura, l’introduzione di disposizioni per finanziare gli autori di storici inquinamenti sul territorio nazionale in sostituzione degli interventi di riparazione del danno ambientale. L’intento della articolata disciplina introdotta con il decreto Destinazione Italia sulle bonifiche nasce dall’idea di “sbloccare” situazioni decennali in cui le bonifiche non si sono fatte in territori dove il binomio inquinamento/crisi aziendale ha prostrato intere comunità, con pregiudizio diffuso per l’ambiente, la salute dei cittadini ma anche l’economia, l’occupazione, il benessere delle persone. Attraverso uno strumento già sperimentato come l’accordo di programma, si è inteso coniugare la necessità di bonificare queste aree contaminate con l’esigenza di rilanciarne le vocazioni industriali da tempo pregiudicate dalla condizione di inquinamento. Tuttavia, per fugare ogni incertezza in merito ed elaborare risposte che, ove ritenuto indispensabile, potranno eventualmente tradursi anche in maggiori chiarimenti del testo di legge, gli uffici tecnici del ministero stanno lavorando per dissipare qualunque ombra sulla norma in oggetto. - See more Fonte: http://www.minambiente.it Smog: on line il testo dell’Accordo tra Ministeri e Regioni bacino padano per il miglioramento della qualità dell’aria E’ online il testo dell’Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano, sottoscritto il 19 Dicembre a Milano, dal Ministro dell’Ambiente Andrea Orlando, dalle regioni e province autonome del Bacino Padano (Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Valle d’Aosta , Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano) e dai Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e trasporti, delle politiche agricole e della salute. - See more at: http://www.minambiente.it Conversione Dl 136/2013 su combustione rifiuti, via libera definitivo Il Senato ha approvato definitivamente il 5 febbraio 2014 la legge di conversione del Dl 136/2013 che ha introdotto il reato di "combustione illecita di rifiuti". Tra le novità
  • 2. l'obbligo per il responsabile di risarcire il danno ambientale e pagare la bonifica. L'articolo 3 del Dl 136/2013 in parola ha introdotto nel Codice ambientale l'articolo 256-bis prevedendo il reato di "combustione illecita di rifiuti” punito con la reclusione da due a cinque anni (da tre a sei anni se si bruciano rifiuti pericolosi). Tra le novità spicca una "stretta" nel caso in cui il delitto sia commesso nell'ambito di attività d'impresa o attività comunque organizzata: il titolare dell'impresa o responsabile dell'attività organizzata risponde anche per omessa vigilanza sugli autori materiali del delitto e a costui si applicano anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, Dlgs 231/2001 sulla responsabilità ambientale delle persone giuridiche per fatto di dipendenti e collaboratori. Il provvedimento ha inoltre previsto l'estensione delle pene previste anche alle condotte di reato di attività di gestione illecita di rifiuti (articolo 256, Dlgs 152/2006) e di traffico illecito di rifiuti (articolo 259, Dlgs 152/2006) se tali condotte sono finalizzate alla successiva combustione illecita di rifiuti. Fonte: http://www.reteambiente.it/ Giurisprudenza - Responsabilità "231", stop a misure interdittive solo se Ente risarcisce In caso di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reato di dipendenti e amministratori (Dlgs 231/2001) le misure interdittive applicate all'Ente sono revocate solo se il danno è integralmente risarcito e ne siano state eliminate le conseguenze dannose. Lo ha ricordato la Cassazione (sentenza 8 gennaio 2014, n. 326) nell'annullare la decisione di merito che aveva revocato le misure interdittive cautelari nei confronti di un Ente responsabile ex Dlgs 231/2001 per reati commessi dai suoi amministratori (nella specie: corruzione). I Supremi Giudici hanno sottolineato che ai sensi dell'articolo 17, Dlgs 231/2001 la revoca delle misure interdittive può essere disposta solo se: il danno è stato integralmente risarcito; la società si è adoperata per eliminare le conseguenze dannose del reato; l'Ente abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca. Le circostanze devono concorrere. L'Ente in questione, a detta della Cassazione, non risulta avere adempiuto tali condizioni, dato che la società non si è adoperata per mettere a disposizione dei danneggiati il risarcimento, o di fare in modo che il danneggiato potesse prendere la somma senza necessità di un'ulteriore collaborazione dell'Ente danneggiante. Di qui l'annullamento della revoca delle misure cautelari e il rinvio al Tribunale per nuovo esame. Fonte:www.reteambiente.it/
  • 3. - Rifiuti. Trasporto illecito di rifiuti pericolosi senza formulario e natura del FIR. L'art. 39, comma 2-bis d.lgs. 2052010, come modificato dall'art. 4 d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, laddove stabilisce l'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente decreto» ha natura di norma interpretativa e non innovativa, con la conseguenza che dette sanzioni sono applicabili ai fatti commessi antecedentemente alla entrata in vigore del d.lgs. 1212011. Il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) non ha alcun valore certificativo della natura e composizione del rifiuto trasportato, trattandosi di documento recante una mera attestazione del privato, avente dunque natura prettamente dichiarativa, con la conseguenza che, a differenza di ciò che avviene per la predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti medesimi e di uso di certificato falso durante il trasporto, non sono applicabili le sanzioni penali stabilite dall'art. 258 d.lgs. 15206 con richiamo all'art. 483 cod. Pen. Fonte:lexambiente.it - Beni Ambientali. ormeggio in zona protetta marina Cass. Sez. III n.3687del 28 gennaio 2014 (Ud 11 dic. 2013) Anche se non rientrante nell'elenco esemplificativo delle attività non consentite in area protetta di cui alla seconda parte dell'art. 19, comma 3, della legge n. 394 del 1991, I'ormeggio in zona protetta marina, in quanto operazione caratterizzata dall‘ancoraggio, rientra fra le attività vietate in linea generale dalla prima parte della stessa norma, perché idonea a comportare la compromissione della tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto di protezione Fonte:lexambiente.it - Cassazione, acque di dilavamento non sono reflui industriali A seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 4/2008, non sembrerebbe più possibile assimilare le acque meteoriche di dilavamento ai reflui industriali, anche quando vengono a contatto con sostanze inquinanti connesse all’attività esercitata nello stabilimento. Dalla definizione di “acque reflue industriali” contenuta nell’articolo 74 del Dlgs 152/2006, sottolinea la Corte di Cassazione (sentenza 5 febbraio 2014, n. 2867), nel 2008 è stato cancellato l’inciso che, con riferimento alle acque di dilavamento,
  • 4. precisava che s’intendono “per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento”. “Sembrerebbe quindi” – così si esprime la Suprema Corte – “che non sarebbe più possibile accomunare le acque meteoriche di dilavamento e le acque reflue industriali”. In base a quanto previsto dall’articolo 113 del Dlgs 152/2006, la disciplina delle acque di dilavamento è demandata alle Regioni e, nel caso di violazioni, si applica la sanzione amministrativa “tassativa” prevista dall’articolo 133, comma 9. La sanzione penale fissata dall’articolo 137, comma 9 dello stesso Dlgs, si applica solo quando le Regioni abbiano disciplinato i casi soggetti a particolari condizioni di rischio di dilavamento.