1. News 03/A/2017
Lunedì, 16 Gennaio 2017
Discarica, responsabilità anche in fase post operativa.
La attività di gestione di una discarica comprende anche la fase post operativa e
quindi la irregolare gestione in questa fase rimane imputabile al soggetto gestore.
La Cassazione nella sentenza 22 dicembre 2016, n. 54523 ha così respinto le
doglianze del gestore di una discarica situata nelle Marche. Alla luce della disciplina
del Dlgs. 36/2003 gli obblighi di gestione di una discarica non presuppongono una
discarica “attiva”; in altre parole la responsabilità del soggetto gestore non cessa
della fase del post conferimento ma rimane fino al completamento delle procedure
di chiusura.
Quel che cessa, ha ricordato la Suprema Corte è l’attività di conferimento e
trattamento dei rifiuti, non la gestione successiva per la quale rimane in capo al
gestore l’obbligo di controllo e vigilanza nella fase post operativa fino alla definitiva
chiusura della discarica. Infine, in linea generale (articolo 13, comma 6, Dlgs.
36/2003) rimane in capo al gestore un obbligo generale di cautela e prevenzione a
tutela dell’ambiente che lo obbliga a rispettare tutte le condotte e prescrizioni
dell’Autorità, un obbligo che rimane per tutta la durata del ciclo della discarica.
(Articolo di Francesco Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
Ilva, dal ministero dell’Ambiente il parere sui piani ambientali di AcciaItalia e Am
Investco Italy.
È arrivato il parere del ministro Gian Luca Galletti sui piani ambientali delle cordate
interessate all’acquisto dell’Ilva, la più grande acciaieria d’Europa da anni in
agonia. La consegna ai commissari straordinari di Ilva Spa è avvenuta nel
pomeriggio di ieri da parte del direttore generale per le Valutazioni ambientali del
ministero dell’Ambiente.
2. Sia AcciaItalia (cordata composta da Jindal, Cassa depositi e prestiti, Delfin e
Arvedi) sia Am Investco Italy (ArcelorMittal e Marcegaglia), conformandosi al parere
emesso dal dicastero dell’Ambiente, potranno presentare le offerte vincolanti
definitive che porteranno alla successiva aggiudicazione da parte del ministro dello
Sviluppo economico.
Il decreto 98/2016, convertito in legge il 1° agosto dello scorso anno, ha infatti
stabilito che la parte ambientale debba essere vagliata preventivamente alle altre
componenti dell’offerta attraverso il lavoro di un Comitato, composto dai professori
Carlo Collivignarelli, Antonio Fardelli e Gigliola Spadoni, chiamato a esprimersi sulle
eventuali proposte di modifica al piano per il risanamento ambientale avanzate
dalle due cordate.
«Con questo passaggio – spiega il ministro Galletti – entriamo nella fase decisiva
della cessione dei complessi aziendali, con la certezza che la tutela ambientale sia
parte essenziale e strategica del futuro dell’Ilva e di Taranto. Fin dal primo giorno
lavoriamo a un’Ilva compatibile con l’ambiente e competitiva sul mercato, nella
cornice di una rinascita cittadina che stiamo portando avanti con il sostegno al
tessuto sociale, ai settori produttivi, con le bonifiche nell’area vasta».
Nell’attesa che gli annunci si mutino compiutamente in realtà, non una parola è
stata invece spesa riguardo alla possibilità (alla necessità?) di affrontare la crisi
dell’acciaio come Paese e non con interventi calibrati sulle singole realtà. In un
mercato globale drogato da una massiccia sovrapproduzione – protagonista la
Cina ma non solo – rispetto ai quantitativi effettivamente richiesti dal mercato, la
capacità di fare rete quantomeno a livello nazionale costituirebbe l’approccio forse
più complesso, ma certo anche con le maggiori probabilità di successo, al
problema. Un’opzione che, evidentemente, è stata però scartata a priori.
Fonte: greenreport.it
Deposito illecito rifiuti, “tenuità” reato esclusa per pericolo salute.
Al reato di deposito incontrollato di rifiuti, potenzialmente pericoloso per la salute
umana, commesso con plurime violazione della legge, non si applica la causa di
non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Corte di Cassazione ha con sentenza 30 dicembre 2016, n. 55287 affermato
3. come sia sufficiente ad escludere l’applicazione dell’istituto della tenuità del fatto,
la commissione con plurime violazioni dell’articolo 256, comma 1, Dlgs. 152/2006. La
condotta potenzialmente pericolosa per la salute umana non può ritenersi
episodica od occasionale, con la conseguenza che il requisito dell’occasionalità
richiesto dall’articolo 131-bis Codice penale non è soddisfatto e quindi non si può
applicare all’istituto in questione.
Nel caso in esame, l’imputato veneto è stato condannato per deposito incontrollato
di rifiuti non pericolosi (nella fattispecie imballaggi usati), non potendo invocare la
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non ricorrendone i
presupposti. (Articolo di Costanza Kenda)
Fonte: reteambiente.it
Rifiuti. Formulari e rilevanza ai fini dell’accertamento dei reati di abusiva gestione di
rifiuti o traffico illecito.
Cass. Sez. III n. 52838 del 14 dicembre 2016 (Ud. 14 lug 2016)
Presidente: Fiale Estensore: Andronio Imputato: Serrao ed altri
Il formulario di identificazione dei rifiuti (f.i.r.) non ha alcun valore certificativo della
natura e composizione del rifiuto trasportato, trattandosi di documento recante una
mera attestazione del privato, avente dunque natura prettamente dichiarativa; con
la conseguenza che l'eventuale falsa attestazione in esso contenuta non integra -
né direttamente né, attraverso il richiamo contenuto nell'art. 258, comma 4, del
codice dell'ambiente - il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto
pubblico, di cui all'art. 483 cod. pen. Deve però aggiungersi che l'esclusione della
rilevanza penale della violazione consistente nella redazione e utilizzazione di f.i.r.
falsi non può incidere in negativo sull'accertamento dei reati di abusiva gestione di
rifiuti o traffico illecito o su altre fattispecie di violazioni a carattere "sostanziale",
perché i f.i.r. rappresentano, comunque, uno degli elementi di fatto che devono
essere presi in considerazione ai fini di tale accertamento.
Fonte: lexambiente.it
Cassazione Sezione Unite, su ecotassa decide Giudice Tributario.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato la giurisdizione delle
Commissioni tributarie sulle cause riguardanti il tributo speciale per il deposito in
4. discarica dei rifiuti solidi.
L’obbligo di pagamento dell’ecotassa, precisa la Suprema Corte nell’ordinanza
25515/2016, sorge da presupposti interamente regolati dalla legge (articolo 3,
commi 24 e seguenti, legge 549/1995) senza che siano riservati alla P.a. spazi
discrezionali circa la concreta individuazione dei soggetti obbligati, i presupposti
oggettivi o il quantum del corrispettivo dovuto.
Ricorrono inoltre i criteri stabiliti dalla Corte Costituzionale per qualificare come
tributari alcuni prelievi (come la doverosità della prestazione e il collegamento della
pubblica spesa).
Da qui l’affermazione della giurisdizione tributaria in materia (e non di quella
amministrativa) da intendersi come imprescindibilmente collegata unicamente alla
natura fiscale del rapporto. (Articolo di Alessandro Geremei)
Fonte: reteambiente.it
Rifiuti. Natura del reato di illecita gestione.
Cass. Sez. III n. 52829 del 14 dicembre 2016 (Ud. 22 mar 2016)
Presidente: Fiale Estensore: Gentili Imputato: Sechi e altri
La configurabilità della violazione dell'art. 256, comma 1, del dlgs n. 152 del 2006,
prescinde dalla qualifica rivestita dall'agente, non trattandosi di un reato cosiddetto
proprio, essendo invece un reato comune, che può pertanto, essere commesso
anche da chi si trovi a realizzare la condotta incriminata non nello svolgimento di
un'attività primaria ma in maniera occasionale e consequenziale ad altra attività
principale.
Fonte: lexambiente.it