1. News 11/A/2014
Conversione Dl 16/2014, torna la Tari per rifiuti speciali assimilati
I rifiuti speciali "assimilati" agli urbani di nuovo sotto la scure della Tari, la tariffa rifiuti
in vigore dal 1° gennaio 2014. Via libera dalla Camera il 10 aprile 2014 alla legge di
conversione del Dl 16/2014 ("Salva Roma-ter").
Il Ddl di conversione passa ora al Senato. Il provvedimento di conversione ribalta
quanto previsto dal 16/2014. Ora per il Comune sarà possibile con un regolamento
decidere riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di
rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo,
direttamente o tramite soggetti autorizzati.
Con lo stesso regolamento il Comune individua le aree di produzione di rifiuti
speciali non assimilabili ai quali si estende il divieto di assimilazione. Se un soggetto
conferisce al servizio pubblico di raccolta degli urbani i rifiuti speciali non assimilati
in assenza di convenzione col Comune o l'ente gestore subisce le sanzioni ex
articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 (abbandono o deposito incontrollato di rifiuti
da parte di titolari di enti o imprese).
Fonte: http://www.reteambiente.it
RAEE, dal 12 aprile 2014 entra il fotovoltaico
I produttori di pannelli fotovoltaici al varco degli obblighi della disciplina sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee). Dal 12 aprile 2014 sono in
vigore le norme del Dlgs 14 marzo 2014, n. 49.
Il Dlgs 49/2014 nel recepire la direttiva 2012/19/Ue introduce i pannelli FV tra le
apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) al gruppo 4 ex Dm 185/2007
(information technology, consumer electronics e apparecchi di illuminazione),
caricando i relativi produttori degli obblighi di gestione a fine vita. Anche per i
pannelli scatta il ritiro gratuito "uno contro uno", l’obbligo del produttore di
adesione a un consorzio, la "marcatura" del pannello e il "deposito preliminare" dei
pannelli "domestici" restituiti dai consumatori.
In generale il Dlgs 49/2014 conferma la responsabilità finanziaria del produttore di
apparecchi elettronici ed elettrici per tutti gli obblighi della loro gestione a fine
vita, conferma il ritiro dei Raee domestici "uno contro uno" e introduce il ritiro
gratuito "uno contro zero" (senza obbligo di acquisto dell’equivalente) per i Raee
di piccolissime dimensioni, a carico dei grandi rivenditori.
Fonte: http://www.reteambiente.it
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2. Emissioni industriali, riformulato il Codice Ambientale
Entra in vigore l'11 aprile 2014 il nuovo Dlgs 46/2014 che aggiorna le regole su
autorizzazioni, controlli e sanzioni ambientali per le industrie ad elevato potenziale
inquinante, integrandole all'interno del Dlgs 152/2006.
I 34 articoli che compongono il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, traducono
a livello nazionale le novità stabilite dall'Ue in occasione della codifica operata
con la direttiva 2010/75/Ue, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento), che prevede un approccio ancor
maggiormente integrato alle problematiche ambientali delle attività industriali
coinvolte (settore energetico, metallurgico, minerario, chimico, rifiuti e
allevamento animali).
Entrano così a far parte del “Codice ambientale” le regole per l'industria del titanio
e le norme in materia di incenerimento e coincenerimento di rifiuti, che vengono
integrate – con novità rispetto alle discipline previgenti — all’interno della Parti IV
(rifiuti) e V (aria) del “Codice ambientale”.
Novità a 360° anche per le regole in materia di prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento (leggasi "Aia"), che in Italia riguardano circa 6mila "installazioni"
(nuova definizione che entra a far parte del "Codice ambientale"), grandi impianti
di combustione e composti organici volatili, già presenti nelle Parti II (Via-Vas-Ippc)
e V (Aria) del Dlgs 152/2006, che vengono coordinate e sottoposte a un parallelo
“restyling", che tocca anche l'apparato sanzionatorio.
Fonte: http://www.reteambiente.it
Risparmio energetico: modifiche alle agevolazioni per il Sud Italia
Il decreto del Ministero dello sviluppo economico 27 marzo 2014 modifica il D.M. 19
marzo 2014, recante «i termini e le modalita' di presentazione delle domande di
agevolazione in favore di programmi di investimento finalizzati alla riduzione dei
consumi energetici all'interno delle attivita' produttive localizzate nelle regioni
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia» (in Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2014, n. 81)
0 Fonte: http://www.ambientesicurezzaweb.it/
1 Beni Ambientali. Area inserita in rete Natura 2000 non possiede inedificabilità
assoluta
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 892, del 25 febbraio 2014
Beni Ambientali.Area inserita in rete Natura 2000 non possiede inedificabilità
assoluta
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3. La inclusione di un’area nei Siti di Interesse Comunitario (pSIC) e in Zone di
Protezione Speciale (ZPS) (ovvero nella rete Natura 2000), non equivale ad
imprimere all’area una condizione giuridica di inedificabilità assoluta, è legittimo
tenerne conto e nell’ambito del principio di precauzione e previa adeguata
valutazione di VIA (e di Valutazione di Incidenza), in ipotesi precludere un
intervento, ove da siffatta valutazione emerga che tale intervento comporterà la
perdita duratura e irreversibile, totale o parziale, di un tipo di habitat naturale
prioritario, per conservare il quale il sito è stato designato come SIC.
Fonte: http://lexambiente.it/beni-ambientali/49-consiglio-di-stato49/10337-beni-ambientaliarea-inserita-in-
rete-natura-2000-non-possiede-inedificabilita-assoluta.html
2 Beni ambientali, nozione di Bosco
Cass. Sez. III n. 13989 del 25 marzo 2014 (Ud. 29 gen. 2014)
Nella nozione di bosco rientrano, per espressa disposizione di legge (art. 2 d.lgs. n.
227 del 2001), anche i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata
o meno a quella arbustiva di origine naturale od artificiale, da castagneti,
sughereti o da macchia mediterranea, purché aventi un'estensione non inferiore a
mq. duemila, con larghezza media non inferiore a metri venti e copertura non
inferiore al 20 per cento ossia terreni che, in quanto tali, devono, dopo l'entrata in
vigore del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, qualificarsi come bosco e pertanto
meritevoli di protezione ai sensi dell'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Fonte:http://lexambiente.com/
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