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News 24/A/2014 
Lunedì,20 ottobre 2014 
Import/Export sostanze chimiche, UE aggiorna elenchi 
Si applicano a partire dal 1° dicembre 2014 le novità previste dal regolamento 
1078/2014/Ue, provvedimento che integra e modifica gli elenchi delle sostanze 
chimiche pericolose soggette alla procedura di assenso preliminare. 
Più precisamente, il regolamento 1078/2014/Ue da un lato ritocca la disciplina per 
alcune sostanze già presenti negli elenchi (azinfos-metile, perfluorottani sulfonati e 
Clorato), dall’altro introduce undici nuove voci – dall’Azocyclotin alla Warfarina — 
sia nella parte 1 dell’allegato 1 (Elenco delle sostanze soggette all'obbligo di notifica 
di esportazione), sia nella parte 2 (Elenco di sostanze assoggettabili alla notifica Pic). 
Gli allegati oggetto della modifica sono quelli stabiliti dal regolamento 649/2014/Ue, 
provvedimento che stabilisce la procedura dell'assenso preliminare in conoscenza 
di causa (cd. " Pic") delle esportazioni e delle importazioni di sostanze chimiche 
pericolose, approvato dall’Ue al fine di garantire l’applicazione del “Reach” 
(regolamento 1907/2006/Ce) anche alle sostanze esportate. 
Fonte: http://www.reteambiente.it 
Discariche, Italia condannata per mancato tratta memento rifiuti 
L’Italia non ha adottato le misure necessarie al fine di evitare che parte dei rifiuti 
urbani, conferiti nelle discariche laziali, non venga sottoposto al “trattamento 
adeguato” richiesto a tutela della salute e dell’ambiente. 
Così facendo, secondo la Corte di Giustizia (sentenza 15 ottobre 2014, causa C- 
323/13), l’Italia ha violato la direttiva discariche (1999/31/Ce) e la direttiva rifiuti 
(2008/98/Ce), che obbligano gli Stati membri a mettere in atto il trattamento “più 
idoneo” sui rifiuti, al fine di ridurre le ripercussioni negative delle discariche 
sull’ambiente e sulla salute umana. 
Tale trattamento, che comunque comprende la stabilizzazione organica, non è 
stato invece applicato nel Lazio, dove i rifiuti indifferenziati venivano conferiti previa 
una mera triturazione e/o compressione, senza alcuna attività di selezione e 
stabilizzazione.
L ’Italia è stata condannata anche per il deficit di trattamento meccanico-biologico 
(Tmb) registrato nella stessa Regione Lazio, confermato anche dagli 
accordi formalizzati nel corso del 2013 al fine di portare i rifiuti fuori Regione. 
Fonte: http://www.reteambiente.it/ 
Rumore, potenzialità di disturbo da valutare in concreto 
Per configurarsi il reato ex articolo 659, Codice penale, il disturbo alla quiete delle 
persone deve tenere conto in concreto dell'incidenza del rumore sulla media 
sensibilità del gruppo sociale in cui tale rumore si verifica. 
Lo ricorda la Cassazione nella sentenza 30 settembre 2014, n. 40329 che mette sotto 
esame la fattispecie penale normata dall'articolo 659 del Codice penale. I Supremi 
Giudici da un lato ribadiscono che il reato in questione è un reato di pericolo: basta 
che il rumore sia potenzialmente idoneo a disturbare in modo "intollerabile" un 
numero indeterminato di persone a prescindere dall'effettivo disturbo arrecato alle 
stesse. 
Ma deve trattarsi di pericolo "concreto". Ai fini della configurazione dell'illecito 
penale non basta che il denunciante vicino di casa si senta "esasperato" dal rumore. 
Il Giudice deve valutare oggettivamente il luogo da cui proviene il rumore (abitazioni 
isolate o no), quanto sono vicine le abitazioni, la continuità o meno dell'emissione 
sonora, la presenza o meno di altri rumori di fondo. In altre parole il rumore va messo 
in rapporto con la media sensibilità del gruppo sociale in cui esso si verifica, essendo 
irrilevanti o comunque insufficienti le lamentele di una o più persone. 
Fonte: http://www.reteambiente.it 
Bonifiche benzinai, semplificazioni in arrivo 
Via libera - ma con tante osservazioni – del Consiglio di Stato alla bozza di decreto, 
presentata dal MinAmbiente, che stabilisce le procedure semplificate per le 
operazioni di bonifica collegate alla rete dei carburanti. 
Il provvedimento, che attua quanto disposto dall’articolo 252 del “Codice 
ambientale” (ma dovrebbe essere applicabile anche fuori dei Sin), definisce i criteri 
semplificati per caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle 
acque sotterranee dei punti vendita carburanti (fino a 5mila mq).
Secondo il Consiglio di Stato (parere 3052 del 7 ottobre 2014), chiamato a esprimere 
un parere consultivo sulla bozza del decreto dal MinAmbiente, il provvedimento così 
come concepito “introdurrebbe un ulteriore elemento di complicazione in una 
normativa già di per sé abbastanza complicata”. 
La procedura semplificata andrebbe infatti ad affiancarsi a quella delle “aree 
contaminate di ridotte dimensioni” (meno di 1000 mq) dell’articolo 249 del Dlgs 
152/2006, con l’effetto di tripartire – invece che semplificare – il regime per gli 
impianti in questione (sopra i 5mila mq si applicherebbero comunque le regole 
generali del Titolo V). Andrebbe inoltre chiarito, sempre secondo il CdS, che in ogni 
caso la rete dei benzinai non è un “oggetto estraneo” a tale disciplina generale. 
Fonte:www.reteambiente.it 
Terre da scavo, ancora bocciate semplificazioni regionali 
Dopo quelle del Friuli-Venezia Giulia e di Trento, cadono sotto la mannaia della 
Corte Costituzionale anche le semplificazioni per i piccoli cantieri adottate dal 
Veneto: “la materia è interamente attratta nell’ambito delle competenze dello 
Stato”. 
La Consulta (sentenza 10 ottobre 2014, n. 232) ha così deciso di annullare la delibera 
della Giunta regionale veneta 11 febbraio 2013, n. 179, recante “Procedure 
operative per la gestione delle terre e rocce da scavo per i quantitativi indicati 
all'articolo 266, comma 7, del Dlgs n. 152 del 2006”. 
Pedissequamente a quanto già stabilito in occasione della declaratoria di 
incostituzionalità di due previsioni regionali dello stesso tenore, contenute nella Lr del 
Friuli-Venezia Giulia 26/2012 (sentenza 300/2013) e nella Lp 4/2013 di Trento 
(sentenza 70/2014), la Consulta ha ribadito che per quel che riguarda la 
semplificazione delle procedure da applicarsi ai cantieri di piccole dimensioni 
(attesa da quasi 10 anni ai sensi dell’articolo 266, comma 7, Dlgs 152/2006), in capo 
alle Regioni e alle Province autonome non residua alcuna competenza, “neppure di 
carattere suppletivo e cedevole”. 
Fonte:www.reteambiente.it
Sviluppo sostenibile. Illegittimità assoggettamento a procedura di VIA per impianto 
di produzione di energia da fonte eolica. 
Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4566, del 9 settembre 2014 
Sviluppo sostenibile 
La priorità dei principi di sostenibilità energetica e di prevalenza dell'utilità derivante 
dalla realizzazione di impianti di energia a fonti rinnovabili di cui alla direttiva Ce n. 
2001/77 ed al d.lgs. n. 387 del 2003, comporta che sia illegittimo imporre limiti alla 
produzione di energia elettrica derivante da fonte eolica sia per via legislativa in 
ragione della prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale sia utilizzando il 
pregiudiziale e sistematico rinvio alla valutazione VIA come strumento di 
ostruzionismo per rinviare ulteriormente la definizione delle richieste di autorizzazione 
unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di energia elettrica di fonte 
eolica. Tale comportamento procedimentale si pone infatti in diretta violazione del 
"favor" della normativa europea, emanata anche in relazione agli impegni assunti 
con il protocollo di Kyoto, per lo sviluppo, l'incremento e la promozione delle fonti 
energetiche rinnovabili 
Fonte:www.lexambiente.it 
Rifiuti. Abbruciamento in terra di scarti vegetali 
Cass. Sez. III n. 39203 del 24 settembre 2014 (Cc 9 lug 2014) 
Pres. Fiale Est. Graziosi Ric. PM in proc. Urciuoli 
Rifiuti. Abbruciamento in terra di scarti vegetali 
L'articolo 14, comma 8, lettera b), d.I.24 giugno 2014 n.91 ha inserito nell'articolo 256 
bis del Codice dell'ambiente il comma 6 bis. La suddetta norma, dovendosi 
interpretare nel suo complesso, senza isolare artificialmente il primo periodo dai 
seguenti, alla luce degli ordinari canoni ermeneutici, non depenalizza tout court 
l'abbruciamento in terra di scarti vegetali come rifiuti, bensì prevede ("...è consentita 
la combustione ecc.") un margine di irrilevanza della condotta ai fini del reato di cui 
all'articolo 256 specificamente determinato a livello quantitativo e temporale, 
anche a mezzo dell'individuazione amministrativa di parte di tali modalità scriminanti 
mediante appunto una ordinanza sindacale ad hoc, e fatto salvo il limite imposto 
dalle regioni per tutelare dal rischio degli incendi boschivi. 
Fonte:www.lexambiente.it
Aria. Allevamento intensivo di pollame e legittimità diniego A.I.A per immissioni 
olfattive maleodoranti oltre i limiti di tollerabilità. 
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4588, del 10 settembre 2014 
Aria. 
Come rilevato dai primi giudici, è stato definitivamente accertato che il 
funzionamento dell’impianto in questione ha provocato immissioni olfattive che non 
solo hanno superato i limiti di tollerabilità ex art. 844 c.c, in quanto sono risultate 
inquinanti e tossiche, essendo irrilevante al riguardo la circostanza del rispetto dei 
valori limite fissati per le immissioni inquinanti in atmosfera e la presenza 
dell’autorizzazione disciplinata dal D.P.R. 24 maggio 1998, n. 203. E’ corretto 
l’operato dell’amministrazione che, ai fini del diniego del rilascio dell’autorizzazione 
integrata ambientale, ha tenuto conto di valutazioni scientifiche specifiche, non 
irragionevoli, non meramente presuntive, significativamente richiamando sul punto il 
principio di precauzione, in applicazione del quale, per qualsiasi attività che 
comporti un pericolo, anche solo potenziale, per la salute umana deve essere 
previsto un alto livello di protezione. 
Fonte:www.retembiente.it 
Urbanistica. Concessione edilizia in deroga, struttura alberghiera può rientrare in 
categoria: “edificio di interesse pubblico”. 
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4518, del 5 settembre 2014 
Urbanistica.Concessione edilizia in deroga, struttura alberghiera può rientrare in 
categoria: “edificio di interesse pubblico” 
La giurisprudenza ha evidenziato che per “edificio di interesse pubblico” ai fini del 
rilascio del titolo edilizio in deroga, deve intendersi ogni manufatto edilizio idoneo, 
per caratteristiche intrinseche o per destinazione funzionale, a soddisfare interessi di 
rilevanza pubblica, potendo in tale categoria ricomprendersi anche una struttura 
alberghiera ed il suo ampliamento 
Fonte: www.reteambiente.it
Aria. Allevamento intensivo di pollame e legittimità diniego A.I.A per immissioni 
olfattive maleodoranti oltre i limiti di tollerabilità. 
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Aria. 
Come rilevato dai primi giudici, è stato definitivamente accertato che il 
funzionamento dell’impianto in questione ha provocato immissioni olfattive che non 
solo hanno superato i limiti di tollerabilità ex art. 844 c.c, in quanto sono risultate 
inquinanti e tossiche, essendo irrilevante al riguardo la circostanza del rispetto dei 
valori limite fissati per le immissioni inquinanti in atmosfera e la presenza 
dell’autorizzazione disciplinata dal D.P.R. 24 maggio 1998, n. 203. E’ corretto 
l’operato dell’amministrazione che, ai fini del diniego del rilascio dell’autorizzazione 
integrata ambientale, ha tenuto conto di valutazioni scientifiche specifiche, non 
irragionevoli, non meramente presuntive, significativamente richiamando sul punto il 
principio di precauzione, in applicazione del quale, per qualsiasi attività che 
comporti un pericolo, anche solo potenziale, per la salute umana deve essere 
previsto un alto livello di protezione. 
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Urbanistica. Concessione edilizia in deroga, struttura alberghiera può rientrare in 
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Urbanistica.Concessione edilizia in deroga, struttura alberghiera può rientrare in 
categoria: “edificio di interesse pubblico” 
La giurisprudenza ha evidenziato che per “edificio di interesse pubblico” ai fini del 
rilascio del titolo edilizio in deroga, deve intendersi ogni manufatto edilizio idoneo, 
per caratteristiche intrinseche o per destinazione funzionale, a soddisfare interessi di 
rilevanza pubblica, potendo in tale categoria ricomprendersi anche una struttura 
alberghiera ed il suo ampliamento 
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News A 24 2014

  • 1. News 24/A/2014 Lunedì,20 ottobre 2014 Import/Export sostanze chimiche, UE aggiorna elenchi Si applicano a partire dal 1° dicembre 2014 le novità previste dal regolamento 1078/2014/Ue, provvedimento che integra e modifica gli elenchi delle sostanze chimiche pericolose soggette alla procedura di assenso preliminare. Più precisamente, il regolamento 1078/2014/Ue da un lato ritocca la disciplina per alcune sostanze già presenti negli elenchi (azinfos-metile, perfluorottani sulfonati e Clorato), dall’altro introduce undici nuove voci – dall’Azocyclotin alla Warfarina — sia nella parte 1 dell’allegato 1 (Elenco delle sostanze soggette all'obbligo di notifica di esportazione), sia nella parte 2 (Elenco di sostanze assoggettabili alla notifica Pic). Gli allegati oggetto della modifica sono quelli stabiliti dal regolamento 649/2014/Ue, provvedimento che stabilisce la procedura dell'assenso preliminare in conoscenza di causa (cd. " Pic") delle esportazioni e delle importazioni di sostanze chimiche pericolose, approvato dall’Ue al fine di garantire l’applicazione del “Reach” (regolamento 1907/2006/Ce) anche alle sostanze esportate. Fonte: http://www.reteambiente.it Discariche, Italia condannata per mancato tratta memento rifiuti L’Italia non ha adottato le misure necessarie al fine di evitare che parte dei rifiuti urbani, conferiti nelle discariche laziali, non venga sottoposto al “trattamento adeguato” richiesto a tutela della salute e dell’ambiente. Così facendo, secondo la Corte di Giustizia (sentenza 15 ottobre 2014, causa C- 323/13), l’Italia ha violato la direttiva discariche (1999/31/Ce) e la direttiva rifiuti (2008/98/Ce), che obbligano gli Stati membri a mettere in atto il trattamento “più idoneo” sui rifiuti, al fine di ridurre le ripercussioni negative delle discariche sull’ambiente e sulla salute umana. Tale trattamento, che comunque comprende la stabilizzazione organica, non è stato invece applicato nel Lazio, dove i rifiuti indifferenziati venivano conferiti previa una mera triturazione e/o compressione, senza alcuna attività di selezione e stabilizzazione.
  • 2. L ’Italia è stata condannata anche per il deficit di trattamento meccanico-biologico (Tmb) registrato nella stessa Regione Lazio, confermato anche dagli accordi formalizzati nel corso del 2013 al fine di portare i rifiuti fuori Regione. Fonte: http://www.reteambiente.it/ Rumore, potenzialità di disturbo da valutare in concreto Per configurarsi il reato ex articolo 659, Codice penale, il disturbo alla quiete delle persone deve tenere conto in concreto dell'incidenza del rumore sulla media sensibilità del gruppo sociale in cui tale rumore si verifica. Lo ricorda la Cassazione nella sentenza 30 settembre 2014, n. 40329 che mette sotto esame la fattispecie penale normata dall'articolo 659 del Codice penale. I Supremi Giudici da un lato ribadiscono che il reato in questione è un reato di pericolo: basta che il rumore sia potenzialmente idoneo a disturbare in modo "intollerabile" un numero indeterminato di persone a prescindere dall'effettivo disturbo arrecato alle stesse. Ma deve trattarsi di pericolo "concreto". Ai fini della configurazione dell'illecito penale non basta che il denunciante vicino di casa si senta "esasperato" dal rumore. Il Giudice deve valutare oggettivamente il luogo da cui proviene il rumore (abitazioni isolate o no), quanto sono vicine le abitazioni, la continuità o meno dell'emissione sonora, la presenza o meno di altri rumori di fondo. In altre parole il rumore va messo in rapporto con la media sensibilità del gruppo sociale in cui esso si verifica, essendo irrilevanti o comunque insufficienti le lamentele di una o più persone. Fonte: http://www.reteambiente.it Bonifiche benzinai, semplificazioni in arrivo Via libera - ma con tante osservazioni – del Consiglio di Stato alla bozza di decreto, presentata dal MinAmbiente, che stabilisce le procedure semplificate per le operazioni di bonifica collegate alla rete dei carburanti. Il provvedimento, che attua quanto disposto dall’articolo 252 del “Codice ambientale” (ma dovrebbe essere applicabile anche fuori dei Sin), definisce i criteri semplificati per caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee dei punti vendita carburanti (fino a 5mila mq).
  • 3. Secondo il Consiglio di Stato (parere 3052 del 7 ottobre 2014), chiamato a esprimere un parere consultivo sulla bozza del decreto dal MinAmbiente, il provvedimento così come concepito “introdurrebbe un ulteriore elemento di complicazione in una normativa già di per sé abbastanza complicata”. La procedura semplificata andrebbe infatti ad affiancarsi a quella delle “aree contaminate di ridotte dimensioni” (meno di 1000 mq) dell’articolo 249 del Dlgs 152/2006, con l’effetto di tripartire – invece che semplificare – il regime per gli impianti in questione (sopra i 5mila mq si applicherebbero comunque le regole generali del Titolo V). Andrebbe inoltre chiarito, sempre secondo il CdS, che in ogni caso la rete dei benzinai non è un “oggetto estraneo” a tale disciplina generale. Fonte:www.reteambiente.it Terre da scavo, ancora bocciate semplificazioni regionali Dopo quelle del Friuli-Venezia Giulia e di Trento, cadono sotto la mannaia della Corte Costituzionale anche le semplificazioni per i piccoli cantieri adottate dal Veneto: “la materia è interamente attratta nell’ambito delle competenze dello Stato”. La Consulta (sentenza 10 ottobre 2014, n. 232) ha così deciso di annullare la delibera della Giunta regionale veneta 11 febbraio 2013, n. 179, recante “Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo per i quantitativi indicati all'articolo 266, comma 7, del Dlgs n. 152 del 2006”. Pedissequamente a quanto già stabilito in occasione della declaratoria di incostituzionalità di due previsioni regionali dello stesso tenore, contenute nella Lr del Friuli-Venezia Giulia 26/2012 (sentenza 300/2013) e nella Lp 4/2013 di Trento (sentenza 70/2014), la Consulta ha ribadito che per quel che riguarda la semplificazione delle procedure da applicarsi ai cantieri di piccole dimensioni (attesa da quasi 10 anni ai sensi dell’articolo 266, comma 7, Dlgs 152/2006), in capo alle Regioni e alle Province autonome non residua alcuna competenza, “neppure di carattere suppletivo e cedevole”. Fonte:www.reteambiente.it
  • 4. Sviluppo sostenibile. Illegittimità assoggettamento a procedura di VIA per impianto di produzione di energia da fonte eolica. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4566, del 9 settembre 2014 Sviluppo sostenibile La priorità dei principi di sostenibilità energetica e di prevalenza dell'utilità derivante dalla realizzazione di impianti di energia a fonti rinnovabili di cui alla direttiva Ce n. 2001/77 ed al d.lgs. n. 387 del 2003, comporta che sia illegittimo imporre limiti alla produzione di energia elettrica derivante da fonte eolica sia per via legislativa in ragione della prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale sia utilizzando il pregiudiziale e sistematico rinvio alla valutazione VIA come strumento di ostruzionismo per rinviare ulteriormente la definizione delle richieste di autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di energia elettrica di fonte eolica. Tale comportamento procedimentale si pone infatti in diretta violazione del "favor" della normativa europea, emanata anche in relazione agli impegni assunti con il protocollo di Kyoto, per lo sviluppo, l'incremento e la promozione delle fonti energetiche rinnovabili Fonte:www.lexambiente.it Rifiuti. Abbruciamento in terra di scarti vegetali Cass. Sez. III n. 39203 del 24 settembre 2014 (Cc 9 lug 2014) Pres. Fiale Est. Graziosi Ric. PM in proc. Urciuoli Rifiuti. Abbruciamento in terra di scarti vegetali L'articolo 14, comma 8, lettera b), d.I.24 giugno 2014 n.91 ha inserito nell'articolo 256 bis del Codice dell'ambiente il comma 6 bis. La suddetta norma, dovendosi interpretare nel suo complesso, senza isolare artificialmente il primo periodo dai seguenti, alla luce degli ordinari canoni ermeneutici, non depenalizza tout court l'abbruciamento in terra di scarti vegetali come rifiuti, bensì prevede ("...è consentita la combustione ecc.") un margine di irrilevanza della condotta ai fini del reato di cui all'articolo 256 specificamente determinato a livello quantitativo e temporale, anche a mezzo dell'individuazione amministrativa di parte di tali modalità scriminanti mediante appunto una ordinanza sindacale ad hoc, e fatto salvo il limite imposto dalle regioni per tutelare dal rischio degli incendi boschivi. Fonte:www.lexambiente.it
  • 5. Aria. Allevamento intensivo di pollame e legittimità diniego A.I.A per immissioni olfattive maleodoranti oltre i limiti di tollerabilità. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4588, del 10 settembre 2014 Aria. Come rilevato dai primi giudici, è stato definitivamente accertato che il funzionamento dell’impianto in questione ha provocato immissioni olfattive che non solo hanno superato i limiti di tollerabilità ex art. 844 c.c, in quanto sono risultate inquinanti e tossiche, essendo irrilevante al riguardo la circostanza del rispetto dei valori limite fissati per le immissioni inquinanti in atmosfera e la presenza dell’autorizzazione disciplinata dal D.P.R. 24 maggio 1998, n. 203. E’ corretto l’operato dell’amministrazione che, ai fini del diniego del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, ha tenuto conto di valutazioni scientifiche specifiche, non irragionevoli, non meramente presuntive, significativamente richiamando sul punto il principio di precauzione, in applicazione del quale, per qualsiasi attività che comporti un pericolo, anche solo potenziale, per la salute umana deve essere previsto un alto livello di protezione. Fonte:www.retembiente.it Urbanistica. Concessione edilizia in deroga, struttura alberghiera può rientrare in categoria: “edificio di interesse pubblico”. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4518, del 5 settembre 2014 Urbanistica.Concessione edilizia in deroga, struttura alberghiera può rientrare in categoria: “edificio di interesse pubblico” La giurisprudenza ha evidenziato che per “edificio di interesse pubblico” ai fini del rilascio del titolo edilizio in deroga, deve intendersi ogni manufatto edilizio idoneo, per caratteristiche intrinseche o per destinazione funzionale, a soddisfare interessi di rilevanza pubblica, potendo in tale categoria ricomprendersi anche una struttura alberghiera ed il suo ampliamento Fonte: www.reteambiente.it
  • 6. Aria. Allevamento intensivo di pollame e legittimità diniego A.I.A per immissioni olfattive maleodoranti oltre i limiti di tollerabilità. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4588, del 10 settembre 2014 Aria. Come rilevato dai primi giudici, è stato definitivamente accertato che il funzionamento dell’impianto in questione ha provocato immissioni olfattive che non solo hanno superato i limiti di tollerabilità ex art. 844 c.c, in quanto sono risultate inquinanti e tossiche, essendo irrilevante al riguardo la circostanza del rispetto dei valori limite fissati per le immissioni inquinanti in atmosfera e la presenza dell’autorizzazione disciplinata dal D.P.R. 24 maggio 1998, n. 203. E’ corretto l’operato dell’amministrazione che, ai fini del diniego del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, ha tenuto conto di valutazioni scientifiche specifiche, non irragionevoli, non meramente presuntive, significativamente richiamando sul punto il principio di precauzione, in applicazione del quale, per qualsiasi attività che comporti un pericolo, anche solo potenziale, per la salute umana deve essere previsto un alto livello di protezione. Fonte:www.retembiente.it Urbanistica. Concessione edilizia in deroga, struttura alberghiera può rientrare in categoria: “edificio di interesse pubblico”. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4518, del 5 settembre 2014 Urbanistica.Concessione edilizia in deroga, struttura alberghiera può rientrare in categoria: “edificio di interesse pubblico” La giurisprudenza ha evidenziato che per “edificio di interesse pubblico” ai fini del rilascio del titolo edilizio in deroga, deve intendersi ogni manufatto edilizio idoneo, per caratteristiche intrinseche o per destinazione funzionale, a soddisfare interessi di rilevanza pubblica, potendo in tale categoria ricomprendersi anche una struttura alberghiera ed il suo ampliamento Fonte: www.reteambiente.it