1. News 24/A/2017
Lunedì, 12 giugno 2017
Responsabile tecnico, scattano nuovi requisiti e relative verifiche.
Il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha deliberato i nuovi requisiti del
Responsabile tecnico e le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento
degli esami (verifiche) ai quali lo stesso dovrà sottoporsi.
Le nuove indicazioni sono contenute nella deliberazione 30 maggio 2017, prot.
n.06/Albo/Cn, ed arrivano in attuazione di quanto previsto dagli articoli 12 (Compiti,
responsabilità e requisiti del responsabile tecnico) e 13 (Formazione del responsabile
tecnico) del regolamento dell’Albo, approvato con il Dm 120/2014.
La deliberazione entrerà in vigore il 16 ottobre 2017, data di piena operatività della
nuova disciplina. Transitoriamente, i responsabili tecnici delle imprese e degli enti
iscritti a tale data potranno continuare a svolgere la propria attività fino al 16
ottobre 2022 (anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa
categoria, stessa classe o classi inferiori).
Con la parallela deliberazione 30 maggio 2017, prot. n.07/Albo/Cn, lo stesso
Comitato nazionale ha stabilito le sedi, le date e le modalità di svolgimento delle
verifiche. La prima verifica iniziale interesserà la Regione Veneto ed è prevista per il
19 dicembre 2017. (Articolo di Alessandro Geremei)
Fonte: reteambiente.it
Riforma valutazione impatto ambientale, ok definitivo a Dlgs.
Il Consiglio dei Ministri il 9 giugno 2017 ha dato il via libera definitivo allo schema di
Dlgs che recepisce la direttiva Via 2014/52/Ue, aggiornando la disciplina.
Il provvedimento, che ha avuto un iter di approvazione “travagliato” (numerose le
modifiche chieste dalla Conferenza Unificata e dalla Commissioni parlamentari)
dovrebbe accelerare il procedimento di valutazione di impatto ambientale
mantenendo comunque alta la tutela dell’ambiente attraverso un equilibrio tra
tempi certi di conclusione del procedimento e attenta valutazione degli impatti
2. sull’ambiente dei progetti. Lo schema di Dlgs va a modificare in diversi punti la Parte
II del Dlgs. 152/2006 dedicata al procedimento di valutazione di impatto
ambientale (Via) e di verifica di assoggettabilità a Via.
La direttiva 2014/52/Ue che modifica la nuova direttiva madre in materia di
valutazione di impatto ambientale 2011/92/Ue andava recepita dagli Stati membri
entro il 16 maggio 2017. Dopo il via libera del Governo lo schema di Dlgs. verrà
trasmesso al Quirinale per la firma e successivamente inviato per la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale. (Articolo di Francesco Petrucci).
Fonte: reteambiente.it
Prodotti da costruzione, ok definitivo del Governo.
Approvato in via definitiva dal Governo lo schema di Dlgs sulla commercializzazione
dei prodotti da costruzione, che prevede nuove pene per le violazioni degli obblighi
di impiego ex Regolamento Ue 305/2001.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva, il 9 giugno 2017, l’atto del
Governo n. 402 recante “Schema di decreto legislativo adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento Ue n. 305/2011 che fissa le
condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione”. In
particolare secondo l’articolo 20, per l’utilizzo di prodotti da costruzione non
conformi al regolamento Ue 305/2011 possono essere puniti (con l’arresto e
ammenda) il costruttore, il direttore lavori, il direttore dell’esecuzione ed il
collaudatore.
Il Senato, in data 2 maggio 2017, con l’approvazione definitiva, aveva invitato il
Governo a valutare l’inserimento anche del progettista fra i soggetti su cui grava
l’obbligo di prescrizione di prodotti conformi al Regolamento n. 305/2011. (Articolo
di Costanza Kenda)
Fonte: reteambiente.it
Rifiuti. Procedure di bonifica e competenze.
TAR Toscana Sez. II n. 641 del 4 maggio 2017
L'art. 252 d.lgs. n. 152/2006, in relazione ai siti di interesse nazionale, devolve al
Ministero dell'Ambiente la sola competenza in merito alle procedure di bonifica,
3. lasciando, invece, inalterata la competenza della Provincia, desumibile dell'art.
dall'art. 244, ad ordinare l'adozione delle misure ritenute, in via provvisoria necessarie
per la messa in sicurezza di emergenza, in attesa di eventuali ulteriori interventi di
bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente del sito di competenza
statale.
Fonte: lexambiente.it
Scarico. Nozione e requisiti dello scarico.
Cass. Sez. III n. 24118 del 16 maggio 2017 (Ud. 28 mar 2017)
Presidente: Ramacci Estensore: Andreazza Imputato: Saligari
Per aversi "scarico", è anzitutto necessaria una fisica "immissione" in un corpo
ricettore, presupposto questo, logicamente derivante, del resto, dallo stesso
vocabolo "scarico", caratterizzato dalla "s" con valore privativo e da "carico" ed
implicante, quindi, una condotta che comporta una operazione di "sottrazione"; ciò
che, del resto, risulta confermato dalla stessa eccezione posta nella parte finale
della norma che, nell'escludere, come visto, dal campo di applicazione della
nozione la "restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica" di cui
all'art. 114 cit., impiega significativamente il termine di "rilasci di acque".
Fonte: lexambiente.it
Rifiuti radioattivi, parere positivo Ue allo smaltimento delle scorie di Comurhex II
L’Ue dà il suo parere positivo al progetto modificato dello smaltimento dei residui
radioattivi provenienti dall’impianto di Comurhex II, a Malvési, in Francia.
La Commissione infatti ritiene che, né in condizioni normali d’esercizio né in caso di
incidente del tipo e dell’entità considerati nei dati generali, non vi possa essere una
contaminazione radioattiva significativa sotto il profilo sanitario, delle acque, del
suolo o dell’aria di un altro Stato membro (nello specifico la Spagna che dista 80 km
dall’impianto).
Il 7 ottobre 2016 la Commissione europea ha ricevuto dal governo francese i dati
generali del progetto modificato. E sulla base dei dati, delle ulteriori informazioni,
previa consultazione del gruppo di esperti risulta che il progetto modificato prevede
un aumento dei limiti autorizzati di rilascio degli effluenti radioattivi aeriformi, mentre
tutti gli altri limiti autorizzati di rilascio dovrebbero rimanere immutati. In condizioni
4. operative normali il progetto modificato non comporta un’esposizione rilevante
sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro.
Inoltre il progetto modificato non ha conseguenze per quanto riguarda il rilascio
accidentale di effluenti radioattivi che potrebbe verificarsi a seguito di un incidente
del tipo e dell’entità considerati nei dati generali del vigente progetto, tenuto conto
dei livelli di riferimento previsti dalle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza.
(Articolo di Eleonora Santucci)
Fonte: greenreport.it