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News 49/A/2016
Lunedì, 05 Dicembre 2016
Edifici pubblici con amianto, via ad incentivi Fondo.
Parte il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva delle bonifiche
dall’amianto degli edifici pubblici, come previsto dall’articolo 56 della legge “Green
Economy” 221/2015.
Il Fondo, il cui funzionamento è disciplinato dal Dm Ambiente 21 settembre 2016 in
vigore dal 25 novembre, è finalizzato a finanziare i costi delle bonifiche dall’amianto
su edifici e strutture di proprietà delle pubbliche Amministrazioni e destinati allo
svolgimento dell’attività dell’ente. La dotazione finanziaria è pari a 5,536 milioni di
euro per il 2016 e 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
Il Fondo finanzia in particolare la progettazione preliminare e definitiva di interventi
di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati,
dell’amianto e del cemento-amianto presente in coperture e manufatti di edifici
pubblici ubicati nel territorio nazionale, effettuati nel rispetto della normativa
ambientale, edilizia e di sicurezza nei luoghi di lavoro. (Articolo di Francesco
Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
Biocarburanti, MinAmbiente detta linea su emissioni in aria.
Dal 30 novembre 2016 le Autorità competenti devono applicare i nuovi criteri per la
fissazione dei valori limite di emissione in atmosfera degli impianti degli stabilimenti a
tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti.
La novità è stabilita dal DmAmbiente 7 novembre 2016 che elenca i valori limite di
riferimento per gli impianti di combustione alimentati a biomasse combustibili,
applicabili in sede di primo rilascio, riesame o rinnovo periodico delle autorizzazioni,
ai sensi degli articoli 29-sexies e 29-septies (Aia) o dell’articolo 271, comma 5
(inquinamento atmosferico) del Dlgs. 152/2006.
Il nuovo decreto attua quanto stabilito dal successivo comma 5-bis del sopracitato
articolo 271, in base al quale le linee guida valgono “quale parametro vincolante di
valutazione da parte delle Autorità competenti”.
Per i grandi impianti di combustione alimentati con biomasse di cui è ammesso l’uso
come combustibili, resta fermo il riferimento all’allegato II della Parte V del “Codice
ambientale”. (Articolo di Alessandro Geremei)
Fonte: reteambiente.it
Dlgs “Scia 2” e Camere di commercio: in vigore entro metà dicembre.
In vigore dall’11 dicembre 2016 il Dlgs “Scia 2”, che definisce i regimi amministrativi
delle attività private, e dal 10 dicembre 2016 il Dlgs che riorganizza le Camere di
commercio.
Il Dlgs 25 novembre 2016, n.222, emanato in attuazione della legge delega di
riforma della P.A. (legge 124/2015), fa una ricognizione ai sensi delle norme vigenti,
dei provvedimenti necessari per i vari procedimenti amministrativi, compresi quelli
ambientali: comunicazione, segnalazione certificata di inizio attività (Scia), silenzio-
assenso, provvedimento espresso. In allegato al Dlgs. c’è la mappatura completa e
la precisa individuazione per ogni procedimento del relativo provvedimento
necessario. Viene inoltre modificata, semplificandola, la disciplina delle attività
edilizie ex Dpr 380/2001.
Il secondo provvedimento, Dlgs 25 novembre 2016, n.219, riorganizza le Camere di
commercio, riordinandone funzioni e finanziamento in un’ottica di maggiore
efficienza. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto il numero complessivo
delle Camere si ridurrà dalle attuali 105 a non più di 60. Prevista una riduzione del
diritto annuale a carico delle imprese del 50%. Il Dlgs modifica anche il Dm 413/1995,
regolamento sul comitato Ecolabel e Ecoaudit: l’Agenzia nazionale per la
protezione dell’ambiente (Anpa) non si avvarrà più della eventuale collaborazione
delle Camere di commercio nell’esercizio dei suoi compiti informativi alle imprese.
(Articolo di Francesco Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
Emissioni in aria, limiti irrilevanti per attività non industriali.
In materia di emissioni moleste di vapori, quando non sono prodotte nell’ambito di
attività industriali, la fattispecie penale è integrata indipendentemente dal
superamento dei valori soglia.
La Suprema Corte con sentenza 3 novembre 2016, n.46149 ha sottolineato come il
reato di getto di cose pericolose di cui all’articolo 674 Codice penale, nel caso di
emissioni non prodotte nell’ambito di attività industriali o comunque autorizzate, sia
integrabile senza dover fare riferimento al superamento di valori stabiliti da
parametri normativi.
Nel caso in esame, l’imputato piemontese aveva sversato un disinfettante in un
cortile privato, provocando molestie olfattive alle persone offese. La Corte
conferma la condanna, non potendo verificare se la condotta abbia o meno
superato limiti di legge fissati per le attività soggette ad autorizzazione. (Articolo di
Costanza Kenda)
Fonte: reteambiente.it
Rifiuti. Momento consumativo del delitto di attività organizzate per il traffico illecito.
Cass. Sez. III n. 47959 del 14 novembre 2016 (Ud 21 lug 2016)
Pres. Ramacci Est. Riccardi Ric. Rivoli
Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 260 d.lgs.
3 aprile 2006, n. 152, in quanto necessariamente caratterizzato da una pluralità di
condotte, alcune delle quali, se singolarmente considerate, potrebbero costituire
reato, ha natura di reato abituale proprio e si consuma, pertanto, con la cessazione
dell'attività organizzata, finalizzata al traffico illecito.
Fonte: lexambiente.it
Rifiuti. Ordine di rimozione di rifiuti e competenza del sindaco.
TAR Campania (NA) Sez. V n.4995 del 27 ottobre 2016
L’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, norma speciale sopravvenuta rispetto all'art.
107, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, attribuisce espressamente al Sindaco la
competenza a disporre, con ordinanza, le operazioni necessarie alla rimozione e allo
smaltimento dei rifiuti, donde, in applicazione degli ordinari criteri ermeneutici,
l'incompetenza del dirigente ad adottare il provvedimento impugnato, non
potendosi interpretare la normativa alla luce del principio della separazione dei
poteri in quanto la disposizione, peraltro successiva al T.U. enti locali, appare
derogatoria rispetto al complessivo assetto delle funzioni introdotto da quest’ultima
normativa.
Fonte: lexambiente.it
Sviluppo sostenibile. Impianti fotovoltaici e autorizzazione.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 4538 del 28 ottobre 2016
La disponibilità dell’area sulla quale realizzare l’impianto e le opere connesse è
individuata tra i contenuti (o condizioni) minimi dell’istanza di autorizzazione unica
dall’art. 13.1, lettera c), delle linee guida. E se il comma 4 bis dell’art. 12 del d.lgs. n.
387/2003, come inserito dall’art. 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, ha
consentito che la disponibilità sia documentata “nel corso del procedimento, e
comunque prima dell’autorizzazione”, limitatamente agli impianti alimentati a
biomassa e agli impianti fotovoltaici, l’art. 65, comma 5, del d.l. 24 gennaio 2012, n.1,
con norma di (bene o male) intesa interpretazione autentica ha disposto che “Il
comma 4-bis dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
introdotto dall’articolo 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, deve
intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse
situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”.
In altri termini, se poteva ammettersi che la disponibilità dell’area (ossia non
necessariamente la proprietà ma comunque un titolo idoneo al suo utilizzo) potesse
comunque intervenire nel corso del procedimento, la disposizione suddetta ha
escluso tale “favor” per gli impianti fotovoltaici.
Fonte: lexambiente.it
L’intermediario dei rifiuti non può essere l’ente gestore del ciclo dei rifiuti
Il caso della discarica e dell’impianto Tmb di Relluce nelle Marche
L’ente pubblico titolare del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti non può essere
qualificato come intermediario di rifiuti.
Lo afferma il Tribunale amministrativo delle Marche (Tar) – con sentenza 29
novembre 2016, n. 672 – in riferimento alla delibera dell’Assemblea Territoriale
d’Ambito n. 5 (Ata 5), con la quale sono stati approvati gli schemi di convenzione
per la disciplina del conferimento e trattamento di rifiuti urbani non differenziati e i
residui della pulizia stradale da un impianto trattamento meccanico biologico – Tmb
– alla discarica sempre nel territorio di Ascoli Piceno.
Un atto, che fra l’altro si collega a una serie di decreti emessi dal Presidente della
Provincia e dichiaratamente finalizzati a fronteggiare una fase emergenziale nel
ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani (rsu) prodotti nel territorio provinciale.
Con un ordinanza, infatti, il Presidente della Provincia ha disposto l’abbancamento
temporaneo dei rsu nella discarica che in via ordinaria è autorizzata a ricevere solo
rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. I rifiuti in questione subiscono un
trattamento preliminare presso l’impianto Tmb di Relluce, gestito da una
partecipata diversa dalla ditta privata che gestisce la discarica.
La ditta partecipata ritiene di essere stata lesa dal provvedimento o e dal
complessivo operato della Provincia e dell’Ata 5, e ciò per il fatto che le
amministrazioni starebbero perseguendo sotto traccia l’obiettivo di estrometterla
dalla gestione del ciclo dei rifiuti, quale risulterà dall’emanando nuovo Piano
d’Ambito. Fra l’altro la ditta ritiene che l’Ata assuma di fatto la qualifica di
intermediario di rifiuti, pur non essendo un’impresa e pur non essendo iscritta all’Albo
Nazionale dei Gestori di Rifiuti per tale attività.
A tale proposito il legislatore del 2016 (Dlgs 152/2006) stabilisce che intermediario è
“…. qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di
terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei
rifiuti…”. E l’Ata non è qualificabile in alcun modo come un’impresa.
L’ente pubblico titolare del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti non può assumere
in radice la qualifica di intermediario di rifiuti, dato che è tenuto ad affidare a
soggetti privati la gestione del servizio. E’ evidente che l’ente concedente, nel
momento in cui affida la gestione ad un operatore privato, non acquisisce la
materiale disponibilità dei rifiuti, ma non per questo assume la qualifica di
intermediario di rifiuti. Fra l’altro il legislatore prevede l’iscrizione all’Albo solo per le
aziende speciali, i consorzi di Comuni e le società di gestione dei servizi pubblici e
stabilisce che l’iscrizione è valida solo per i servizi di gestione (diretta) dei rifiuti urbani
prodotti nell’ambito territoriale di riferimento;
L’individuazione della qualifica di intermediario di rifiuti è in realtà finalizzata ad
evitare che l’operatore realmente responsabile della gestione possa sottrarsi ai
conseguenti oneri (la cui inosservanza ha rilevanza anche penale), mediante
l’affidamento delle fasi operative ad altri operatori e la conservazione dei soli
compiti di gestione amministrativo-finanziaria (in questo senso è rilevante l’inciso “…
compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei
rifiuti…”). (Articolo di Eleonora Santucci)
Fonte: greenreport.it
L’Unione europea vara il maxi-pacchetto energia.
La Commissione Ue: pacchetto di misure volte a mantenere l'Ue competitiva in
questa fase di transizione all'energia pulita che sta trasformando i mercati mondiali
dell'energia.
«Energia pulita per tutti gli europei: liberare il potenziale di crescita dell'Europa»
La Commissione intende impegnarsi affinché l’Ue non soltanto si adatti alla
transizione ma la guidi. Per questo motivo, l’Unione europea ha assunto l’impegno di
ridurre le emissioni di CO2 almeno del 40% entro il 2030, modernizzando allo stesso
tempo la propria economia e creando posti di lavoro e crescita per tutti i cittadini
europei. Le proposte di oggi hanno tre obiettivi principali: privilegiare l’efficienza
energetica, conquistare la leadership a livello mondiale nelle energie rinnovabili e
garantire condizioni eque ai consumatori.
I consumatori europei saranno protagonisti centrali sui mercati dell’energia del
futuro. In tutta l’UE i consumatori disporranno in futuro di una migliore scelta di fonti
di approvvigionamento, potranno accedere a strumenti affidabili per il confronto
dei prezzi dell’energia e avranno la possibilità di produrre e vendere energia
autonomamente. Più trasparenza e una migliore regolamentazione offrono alla
società civile maggiori opportunità di partecipare al sistema dell’energia e di
rispondere ai segnali del prezzo. Il pacchetto comprende anche una serie di misure
volte a tutelare i consumatori più vulnerabili.
Maroš Šefčovič, vicepresidente per l’Unione dell’energia, ha dichiarato: «Il
pacchetto di oggi darà una spinta alla transizione all’energia pulita modernizzando
la nostra economia. Dopo aver guidato l’azione a livello mondiale negli ultimi anni,
l’Europa sta ora dando l’esempio, ponendo le basi per la creazione di posti di lavoro
sostenibili, per la crescita e per gli investimenti. Le proposte di oggi riguardano tutti i
settori legati all’energia pulita: ricerca e innovazione, competenze, edilizia, industria,
trasporti, digitale, finanza, per citarne solo alcuni. Le misure approvate oggi
metteranno a disposizione dei cittadini e delle imprese europei gli strumenti per
beneficiare appieno della transizione all’energia pulita».
Miguel Arias Cañete , commissario responsabile per l’Azione per il clima e l’energia,
ha dichiarato: «Le nostre proposte forniscono una forte spinta al mercato delle
nuove tecnologie, creano le giuste condizioni per gli investimenti, danno maggiore
forza ai consumatori, fanno in modo che i mercati dell’energia possano funzionare
meglio e contribuiscono al raggiungimento dei nostri obiettivi sul clima. Sono
particolarmente orgoglioso dell’obiettivo vincolante del 30% di efficienza
energetica, in quanto consentirà di ridurre la nostra dipendenza dalle importazioni di
energia, di creare posti di lavoro e di ridurre ulteriormente le emissioni. L’Europa è
alla vigilia di una rivoluzione dell’energia pulita. E, proprio come è avvenuto a Parigi,
possiamo raggiungere il nostro obiettivo solo se lavoreremo insieme. Con queste
proposte, la Commissione ha spianato la strada ad un’economia moderna e più
competitiva, ad un sistema energetico più pulito. Ora contiamo sul Parlamento
europeo e sugli Stati membri per concretizzarlo».
Le proposte della Commissione nell’ambito dell’azione “Energia pulita per tutti gli
europei” sono concepite per mostrare che la transizione all’energia pulita è il settore
in crescita del futuro: è lì che si crea ricchezza in modo intelligente. Nel 2015 le
energie pulite hanno attratto più di 300 miliardi di euro di investimenti mondiali. L’Ue
è nella posizione ideale per sfruttare le sue politiche di ricerca, sviluppo e
innovazione per trasformare la transizione in una reale opportunità
industriale. Mobilitando fino a 177 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati
ogni anno a partire dal 2021, questo pacchetto può produrre un aumento dell’1%
del Pil nell’arco del prossimo decennio, oltre a creare 900 000 nuovi posti di lavoro.
Le proposte legislative del pacchetto “Energia pulita per tutti gli europei” riguardano
l’efficienza energetica, le energie rinnovabili, l’assetto del mercato dell’energia
elettrica, la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico e le norme
sulla governance per l’Unione dell’energia. La Commissione propone un
cambiamento di rotta per l’ecodesign e una strategia per la mobilità connessa e
automatizzata.
Il pacchetto comprende anche azioni volte ad accelerare l’innovazione
dell’energia pulita e a favorire le ristrutturazioni edilizie in Europa. Contiene misure
per incoraggiare gli investimenti pubblici e privati, per promuovere la competitività
delle imprese Ue e per ridurre l’impatto della transizione all’energia pulita sulla
società. Stiamo inoltre analizzando in che modo l’Ue può mantenere la sua
leadership nelle tecnologie e nei servizi legati all’energia pulita per aiutare i paesi
terzi a raggiungere gli obiettivi delle proprie politiche.
Contesto generale
Nell’ottobre 2014 il Consiglio europeo ha approvato il quadro per le politiche
dell’energia e del clima all’orizzonte 2030 per l’UE, fissando un obiettivo nazionale
ambizioso per tutti i settori economici di almeno il 40% di riduzione delle emissioni di
gas a effetto serra per il 2030. L’accordo di Parigi conferma l’approccio dell’UE.
L’attuazione del quadro 2030 per il clima e l’energia concordato dal Consiglio
europeo è una priorità nel seguito da dare all’accordo.
L’UE sta ora consolidando il contesto per facilitare la transizione ad un’economia a
basse emissioni di carbonio tramite un’ampia gamma di politiche e di strumenti
correlati che trovano espressione nella strategia dell’Unione dell’energia, una delle
10 priorità della Commissione Juncker.
La Commissione ha già avanzato proposte chiave per realizzare l’obiettivo dell’UE di
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030. Nel 2015 ha presentato
una proposta di riforma del sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE (ETS)
al fine di consentire al settore energetico e alle industrie ad alta intensità energetica
la riduzione delle emissioni come richiesto. Nell’estate del 2016 la Commissione ha
presentato proposte per accelerare la transizione verso un sistema a basse emissioni
di carbonio in altri settori fondamentali dell’economia europea. Le proposte di oggi
rappresentano gli ultimi tasselli per l’attuazione del quadro 2030 per il clima e
l’energia dell’UE, in particolare sulle energie rinnovabili e l’efficienza energetica.
Tutte le proposte legislative relative all’Unione dell’energia presentate dalla
Commissione nel 2015 e nel 2016 devono essere esaminate in via prioritaria dal
Parlamento e dal Consiglio.
Fonte: greenreport.it

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  • 1. News 49/A/2016 Lunedì, 05 Dicembre 2016 Edifici pubblici con amianto, via ad incentivi Fondo. Parte il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva delle bonifiche dall’amianto degli edifici pubblici, come previsto dall’articolo 56 della legge “Green Economy” 221/2015. Il Fondo, il cui funzionamento è disciplinato dal Dm Ambiente 21 settembre 2016 in vigore dal 25 novembre, è finalizzato a finanziare i costi delle bonifiche dall’amianto su edifici e strutture di proprietà delle pubbliche Amministrazioni e destinati allo svolgimento dell’attività dell’ente. La dotazione finanziaria è pari a 5,536 milioni di euro per il 2016 e 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Il Fondo finanzia in particolare la progettazione preliminare e definitiva di interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell’amianto e del cemento-amianto presente in coperture e manufatti di edifici pubblici ubicati nel territorio nazionale, effettuati nel rispetto della normativa ambientale, edilizia e di sicurezza nei luoghi di lavoro. (Articolo di Francesco Petrucci) Fonte: reteambiente.it Biocarburanti, MinAmbiente detta linea su emissioni in aria. Dal 30 novembre 2016 le Autorità competenti devono applicare i nuovi criteri per la fissazione dei valori limite di emissione in atmosfera degli impianti degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti. La novità è stabilita dal DmAmbiente 7 novembre 2016 che elenca i valori limite di riferimento per gli impianti di combustione alimentati a biomasse combustibili, applicabili in sede di primo rilascio, riesame o rinnovo periodico delle autorizzazioni, ai sensi degli articoli 29-sexies e 29-septies (Aia) o dell’articolo 271, comma 5 (inquinamento atmosferico) del Dlgs. 152/2006.
  • 2. Il nuovo decreto attua quanto stabilito dal successivo comma 5-bis del sopracitato articolo 271, in base al quale le linee guida valgono “quale parametro vincolante di valutazione da parte delle Autorità competenti”. Per i grandi impianti di combustione alimentati con biomasse di cui è ammesso l’uso come combustibili, resta fermo il riferimento all’allegato II della Parte V del “Codice ambientale”. (Articolo di Alessandro Geremei) Fonte: reteambiente.it Dlgs “Scia 2” e Camere di commercio: in vigore entro metà dicembre. In vigore dall’11 dicembre 2016 il Dlgs “Scia 2”, che definisce i regimi amministrativi delle attività private, e dal 10 dicembre 2016 il Dlgs che riorganizza le Camere di commercio. Il Dlgs 25 novembre 2016, n.222, emanato in attuazione della legge delega di riforma della P.A. (legge 124/2015), fa una ricognizione ai sensi delle norme vigenti, dei provvedimenti necessari per i vari procedimenti amministrativi, compresi quelli ambientali: comunicazione, segnalazione certificata di inizio attività (Scia), silenzio- assenso, provvedimento espresso. In allegato al Dlgs. c’è la mappatura completa e la precisa individuazione per ogni procedimento del relativo provvedimento necessario. Viene inoltre modificata, semplificandola, la disciplina delle attività edilizie ex Dpr 380/2001. Il secondo provvedimento, Dlgs 25 novembre 2016, n.219, riorganizza le Camere di commercio, riordinandone funzioni e finanziamento in un’ottica di maggiore efficienza. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto il numero complessivo delle Camere si ridurrà dalle attuali 105 a non più di 60. Prevista una riduzione del diritto annuale a carico delle imprese del 50%. Il Dlgs modifica anche il Dm 413/1995, regolamento sul comitato Ecolabel e Ecoaudit: l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (Anpa) non si avvarrà più della eventuale collaborazione delle Camere di commercio nell’esercizio dei suoi compiti informativi alle imprese. (Articolo di Francesco Petrucci) Fonte: reteambiente.it
  • 3. Emissioni in aria, limiti irrilevanti per attività non industriali. In materia di emissioni moleste di vapori, quando non sono prodotte nell’ambito di attività industriali, la fattispecie penale è integrata indipendentemente dal superamento dei valori soglia. La Suprema Corte con sentenza 3 novembre 2016, n.46149 ha sottolineato come il reato di getto di cose pericolose di cui all’articolo 674 Codice penale, nel caso di emissioni non prodotte nell’ambito di attività industriali o comunque autorizzate, sia integrabile senza dover fare riferimento al superamento di valori stabiliti da parametri normativi. Nel caso in esame, l’imputato piemontese aveva sversato un disinfettante in un cortile privato, provocando molestie olfattive alle persone offese. La Corte conferma la condanna, non potendo verificare se la condotta abbia o meno superato limiti di legge fissati per le attività soggette ad autorizzazione. (Articolo di Costanza Kenda) Fonte: reteambiente.it Rifiuti. Momento consumativo del delitto di attività organizzate per il traffico illecito. Cass. Sez. III n. 47959 del 14 novembre 2016 (Ud 21 lug 2016) Pres. Ramacci Est. Riccardi Ric. Rivoli Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto necessariamente caratterizzato da una pluralità di condotte, alcune delle quali, se singolarmente considerate, potrebbero costituire reato, ha natura di reato abituale proprio e si consuma, pertanto, con la cessazione dell'attività organizzata, finalizzata al traffico illecito. Fonte: lexambiente.it Rifiuti. Ordine di rimozione di rifiuti e competenza del sindaco. TAR Campania (NA) Sez. V n.4995 del 27 ottobre 2016 L’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, norma speciale sopravvenuta rispetto all'art.
  • 4. 107, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre, con ordinanza, le operazioni necessarie alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti, donde, in applicazione degli ordinari criteri ermeneutici, l'incompetenza del dirigente ad adottare il provvedimento impugnato, non potendosi interpretare la normativa alla luce del principio della separazione dei poteri in quanto la disposizione, peraltro successiva al T.U. enti locali, appare derogatoria rispetto al complessivo assetto delle funzioni introdotto da quest’ultima normativa. Fonte: lexambiente.it Sviluppo sostenibile. Impianti fotovoltaici e autorizzazione. Consiglio di Stato Sez. IV n. 4538 del 28 ottobre 2016 La disponibilità dell’area sulla quale realizzare l’impianto e le opere connesse è individuata tra i contenuti (o condizioni) minimi dell’istanza di autorizzazione unica dall’art. 13.1, lettera c), delle linee guida. E se il comma 4 bis dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, come inserito dall’art. 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, ha consentito che la disponibilità sia documentata “nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione”, limitatamente agli impianti alimentati a biomassa e agli impianti fotovoltaici, l’art. 65, comma 5, del d.l. 24 gennaio 2012, n.1, con norma di (bene o male) intesa interpretazione autentica ha disposto che “Il comma 4-bis dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, introdotto dall’articolo 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”. In altri termini, se poteva ammettersi che la disponibilità dell’area (ossia non necessariamente la proprietà ma comunque un titolo idoneo al suo utilizzo) potesse comunque intervenire nel corso del procedimento, la disposizione suddetta ha escluso tale “favor” per gli impianti fotovoltaici. Fonte: lexambiente.it L’intermediario dei rifiuti non può essere l’ente gestore del ciclo dei rifiuti Il caso della discarica e dell’impianto Tmb di Relluce nelle Marche L’ente pubblico titolare del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti non può essere
  • 5. qualificato come intermediario di rifiuti. Lo afferma il Tribunale amministrativo delle Marche (Tar) – con sentenza 29 novembre 2016, n. 672 – in riferimento alla delibera dell’Assemblea Territoriale d’Ambito n. 5 (Ata 5), con la quale sono stati approvati gli schemi di convenzione per la disciplina del conferimento e trattamento di rifiuti urbani non differenziati e i residui della pulizia stradale da un impianto trattamento meccanico biologico – Tmb – alla discarica sempre nel territorio di Ascoli Piceno. Un atto, che fra l’altro si collega a una serie di decreti emessi dal Presidente della Provincia e dichiaratamente finalizzati a fronteggiare una fase emergenziale nel ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani (rsu) prodotti nel territorio provinciale. Con un ordinanza, infatti, il Presidente della Provincia ha disposto l’abbancamento temporaneo dei rsu nella discarica che in via ordinaria è autorizzata a ricevere solo rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. I rifiuti in questione subiscono un trattamento preliminare presso l’impianto Tmb di Relluce, gestito da una partecipata diversa dalla ditta privata che gestisce la discarica. La ditta partecipata ritiene di essere stata lesa dal provvedimento o e dal complessivo operato della Provincia e dell’Ata 5, e ciò per il fatto che le amministrazioni starebbero perseguendo sotto traccia l’obiettivo di estrometterla dalla gestione del ciclo dei rifiuti, quale risulterà dall’emanando nuovo Piano d’Ambito. Fra l’altro la ditta ritiene che l’Ata assuma di fatto la qualifica di intermediario di rifiuti, pur non essendo un’impresa e pur non essendo iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori di Rifiuti per tale attività. A tale proposito il legislatore del 2016 (Dlgs 152/2006) stabilisce che intermediario è “…. qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti…”. E l’Ata non è qualificabile in alcun modo come un’impresa. L’ente pubblico titolare del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti non può assumere in radice la qualifica di intermediario di rifiuti, dato che è tenuto ad affidare a soggetti privati la gestione del servizio. E’ evidente che l’ente concedente, nel momento in cui affida la gestione ad un operatore privato, non acquisisce la materiale disponibilità dei rifiuti, ma non per questo assume la qualifica di intermediario di rifiuti. Fra l’altro il legislatore prevede l’iscrizione all’Albo solo per le aziende speciali, i consorzi di Comuni e le società di gestione dei servizi pubblici e stabilisce che l’iscrizione è valida solo per i servizi di gestione (diretta) dei rifiuti urbani prodotti nell’ambito territoriale di riferimento; L’individuazione della qualifica di intermediario di rifiuti è in realtà finalizzata ad evitare che l’operatore realmente responsabile della gestione possa sottrarsi ai
  • 6. conseguenti oneri (la cui inosservanza ha rilevanza anche penale), mediante l’affidamento delle fasi operative ad altri operatori e la conservazione dei soli compiti di gestione amministrativo-finanziaria (in questo senso è rilevante l’inciso “… compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti…”). (Articolo di Eleonora Santucci) Fonte: greenreport.it L’Unione europea vara il maxi-pacchetto energia. La Commissione Ue: pacchetto di misure volte a mantenere l'Ue competitiva in questa fase di transizione all'energia pulita che sta trasformando i mercati mondiali dell'energia. «Energia pulita per tutti gli europei: liberare il potenziale di crescita dell'Europa» La Commissione intende impegnarsi affinché l’Ue non soltanto si adatti alla transizione ma la guidi. Per questo motivo, l’Unione europea ha assunto l’impegno di ridurre le emissioni di CO2 almeno del 40% entro il 2030, modernizzando allo stesso tempo la propria economia e creando posti di lavoro e crescita per tutti i cittadini europei. Le proposte di oggi hanno tre obiettivi principali: privilegiare l’efficienza energetica, conquistare la leadership a livello mondiale nelle energie rinnovabili e garantire condizioni eque ai consumatori. I consumatori europei saranno protagonisti centrali sui mercati dell’energia del futuro. In tutta l’UE i consumatori disporranno in futuro di una migliore scelta di fonti di approvvigionamento, potranno accedere a strumenti affidabili per il confronto dei prezzi dell’energia e avranno la possibilità di produrre e vendere energia autonomamente. Più trasparenza e una migliore regolamentazione offrono alla società civile maggiori opportunità di partecipare al sistema dell’energia e di rispondere ai segnali del prezzo. Il pacchetto comprende anche una serie di misure volte a tutelare i consumatori più vulnerabili. Maroš Šefčovič, vicepresidente per l’Unione dell’energia, ha dichiarato: «Il pacchetto di oggi darà una spinta alla transizione all’energia pulita modernizzando la nostra economia. Dopo aver guidato l’azione a livello mondiale negli ultimi anni, l’Europa sta ora dando l’esempio, ponendo le basi per la creazione di posti di lavoro sostenibili, per la crescita e per gli investimenti. Le proposte di oggi riguardano tutti i settori legati all’energia pulita: ricerca e innovazione, competenze, edilizia, industria, trasporti, digitale, finanza, per citarne solo alcuni. Le misure approvate oggi metteranno a disposizione dei cittadini e delle imprese europei gli strumenti per
  • 7. beneficiare appieno della transizione all’energia pulita». Miguel Arias Cañete , commissario responsabile per l’Azione per il clima e l’energia, ha dichiarato: «Le nostre proposte forniscono una forte spinta al mercato delle nuove tecnologie, creano le giuste condizioni per gli investimenti, danno maggiore forza ai consumatori, fanno in modo che i mercati dell’energia possano funzionare meglio e contribuiscono al raggiungimento dei nostri obiettivi sul clima. Sono particolarmente orgoglioso dell’obiettivo vincolante del 30% di efficienza energetica, in quanto consentirà di ridurre la nostra dipendenza dalle importazioni di energia, di creare posti di lavoro e di ridurre ulteriormente le emissioni. L’Europa è alla vigilia di una rivoluzione dell’energia pulita. E, proprio come è avvenuto a Parigi, possiamo raggiungere il nostro obiettivo solo se lavoreremo insieme. Con queste proposte, la Commissione ha spianato la strada ad un’economia moderna e più competitiva, ad un sistema energetico più pulito. Ora contiamo sul Parlamento europeo e sugli Stati membri per concretizzarlo». Le proposte della Commissione nell’ambito dell’azione “Energia pulita per tutti gli europei” sono concepite per mostrare che la transizione all’energia pulita è il settore in crescita del futuro: è lì che si crea ricchezza in modo intelligente. Nel 2015 le energie pulite hanno attratto più di 300 miliardi di euro di investimenti mondiali. L’Ue è nella posizione ideale per sfruttare le sue politiche di ricerca, sviluppo e innovazione per trasformare la transizione in una reale opportunità industriale. Mobilitando fino a 177 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati ogni anno a partire dal 2021, questo pacchetto può produrre un aumento dell’1% del Pil nell’arco del prossimo decennio, oltre a creare 900 000 nuovi posti di lavoro. Le proposte legislative del pacchetto “Energia pulita per tutti gli europei” riguardano l’efficienza energetica, le energie rinnovabili, l’assetto del mercato dell’energia elettrica, la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico e le norme sulla governance per l’Unione dell’energia. La Commissione propone un cambiamento di rotta per l’ecodesign e una strategia per la mobilità connessa e automatizzata. Il pacchetto comprende anche azioni volte ad accelerare l’innovazione dell’energia pulita e a favorire le ristrutturazioni edilizie in Europa. Contiene misure per incoraggiare gli investimenti pubblici e privati, per promuovere la competitività delle imprese Ue e per ridurre l’impatto della transizione all’energia pulita sulla società. Stiamo inoltre analizzando in che modo l’Ue può mantenere la sua leadership nelle tecnologie e nei servizi legati all’energia pulita per aiutare i paesi terzi a raggiungere gli obiettivi delle proprie politiche.
  • 8. Contesto generale Nell’ottobre 2014 il Consiglio europeo ha approvato il quadro per le politiche dell’energia e del clima all’orizzonte 2030 per l’UE, fissando un obiettivo nazionale ambizioso per tutti i settori economici di almeno il 40% di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030. L’accordo di Parigi conferma l’approccio dell’UE. L’attuazione del quadro 2030 per il clima e l’energia concordato dal Consiglio europeo è una priorità nel seguito da dare all’accordo. L’UE sta ora consolidando il contesto per facilitare la transizione ad un’economia a basse emissioni di carbonio tramite un’ampia gamma di politiche e di strumenti correlati che trovano espressione nella strategia dell’Unione dell’energia, una delle 10 priorità della Commissione Juncker. La Commissione ha già avanzato proposte chiave per realizzare l’obiettivo dell’UE di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030. Nel 2015 ha presentato una proposta di riforma del sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE (ETS) al fine di consentire al settore energetico e alle industrie ad alta intensità energetica la riduzione delle emissioni come richiesto. Nell’estate del 2016 la Commissione ha presentato proposte per accelerare la transizione verso un sistema a basse emissioni di carbonio in altri settori fondamentali dell’economia europea. Le proposte di oggi rappresentano gli ultimi tasselli per l’attuazione del quadro 2030 per il clima e l’energia dell’UE, in particolare sulle energie rinnovabili e l’efficienza energetica. Tutte le proposte legislative relative all’Unione dell’energia presentate dalla Commissione nel 2015 e nel 2016 devono essere esaminate in via prioritaria dal Parlamento e dal Consiglio. Fonte: greenreport.it