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News 22/A/2014 
Lunedì,06 ottobre 2014 
Anci-Conai, intesa su imballaggi in plastica 
Il 30 settembre 2014 l'associazione Comuni italiani (Anci) e il consorzio nazionale 
imballaggi (Conai) hanno raggiunto l'intesa sull'allegato tecnico "imballaggi in 
plastica" dell'Accordo quadro 2014-2019 del 10 luglio 2014. 
Lo rende noto Conai con un comunicato del 1° ottobre 2014. La firma ufficiale 
avverrà l'8 ottobre 2014 da parte dei presidenti di Anci e Corepla. L'allegato 
tecnico, che avrà effetto dal 1° gennaio 2015, rispetta gli impegni assunti dalle parti 
in occasione della firma dell'Accordo quadro quinquennale di luglio 2014. 
Tra i punti qualificanti dell'accordo la conferma dell'aumento dei corrispettivi 
riconosciuti ai Comuni (+ 10,6% rispetto al 2013), la definizione e il riconoscimento per 
tutti i flussi di conferimento di un corrispettivo calcolato sui soli imballaggi in plastica 
contenuti nel flusso conferito, il superamento della possibilità di conferire 
direttamente agli impianti di selezione convenzionati con Corepla la raccolta multi 
materiale pesante a partire dal 1° gennaio 2017. 
Fonte: http://www.reteambiente.it 
In vigore credito d’imposta per bonifiche dei “Sin” 
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale sono in vigore dal 2 ottobre 2014 le regole 
dettate dal Dm 7 agosto 2014 per i crediti di imposta sugli investimenti delle imprese 
che bonificano un sito di interesse nazionale (Sin). 
Il decreto attua quanto previsto dal Dl 145/2013, convertito in legge 9/2014 e 
determina le modalità per ottenere i benefici. Due le condizioni: l'impresa deve 
essere titolare o interessata alla bonifica e riconversione industriale di un sito 
inquinato di interesse nazionale; e deve avere firmato col MinSviluppo un "accordo 
di programma" ai sensi dell'articolo 256-bis, Dlgs 152/2006, che individua gli impegni 
di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione, e di 
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Il credito d'imposta, usabile solo in compensazione, è per l'acquisto di beni
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effettuato dopo la firma dell'accordo di programma. Le unità produttive devono 
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nel caso titolare sia una PMI. Ora si attende un successivo decreto che approvi il 
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Fonte: www.reteambiente.it 
Carta e cartone, dalla UE le “Bat” sulla produzione 
Sono in vigore dal 30 settembre 2014 le conclusioni sulle migliori tecniche 
disponibili ("Bat") per la produzione di pasta per carta, carta e cartone ai sensi della 
direttiva 2010/75/Ue (direttiva Ippc/Aia). 
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sono tutti gli impianti di produzione di pasta per carta prodotta con legno o altre 
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Le conclusioni sulle Bat, che servono da riferimento all'Autorità competente per 
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esaustive. Ci si può avvalere di altre tecniche che garantiscano un livello almeno 
equivalente di protezione dell’ambiente. La direttiva 2010/75/Ue è stata recepita col 
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Fonte: http://www.reteambiente.it 
Responsabilità “231”, profitto di rilevante entità più ampio di utile netto 
Per l'applicazione delle misure cautelari interdittive ex Dlgs 231/2001 sulla 
responsabilità amministrativa degli enti, la nozione di profitto "di rilevante entità" 
derivante da reato è più ampia di "utile netto". 
Lo ricorda la Cassazione nella sentenza 15 settembre 2014, n. 37712 con cui 
conferma l'applicazione della misura interdittiva del divieto di contrattare con la 
pubblica Amministrazione a carico di una società, per responsabilità ai sensi del Dlgs 
231/2001 per reato commesso dai vertici. Per i Supremi Giudici la nozione di "profitto 
di rilevante entità" derivante dal "reato presupposto" ha un contenuto più ampio di 
quello di profitto inteso come utile netto, in quanto in tale concetto rientrano anche 
vantaggi non immediati, comunque conseguiti attraverso la realizzazione dell'illecito.
La Corte inoltre ricorda ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs 231/2001 per applicare le 
misure interdittive basta che ricorra almeno una delle condizioni previste (profitto di 
rilevante entità o reiterazione degli illeciti). Infine, è possibile applicare 
contestualmente misure cautelari interdittive e reali, visto che il divieto di 
cumulabilità ex articolo 46, Dlgs 231/2001 riguarda esclusivamente le prime e non 
anche le seconde, disciplinate in maniera esaustiva e autonoma degli articoli 53 e 
54 stesso decreto. 
Fonte: http://www.reteambiente.it 
“Competitività” e “sblocca Italia”: i decreti dell’estate riaffermano il Sistri e provano 
l’economia circolare. 
Sistri: durante la corsa del Dl 91/2014 (“Competitività”) non è stata approvata 
alcuna delle numerose semplificazioni proposte dal mondo delle imprese; tuttavia, il 
decreto legge lo ha riportato in primo piano. Così, entro il 30 giugno 2015 il Ministero 
dell’ambiente avvierà la gara pubblica europea per l’affidamento della 
concessione del servizio di tracciamento informatico dei rifiuti, nel rispetto dei criteri 
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pubblici) “nonché dei principi di economicità, semplificazione, interoperabilità tra 
sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico”. Inoltre, il contratto tra il 
Ministero dell’Ambiente e Selex Se.Ma. Spa perderà la sua efficacia al 31 dicembre 
2015. Ma, niente paura, la società sarà indennizzata dei costi di produzione 
consuntivati a fine 2015, previa valutazione di congruità dell’Agenzia per l’Italia 
digitale, “nei limiti dei contributi versati” dalle imprese a quella data. Slitta dal 3 
settembre al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale il Ministro dell’ambiente 
semplificherà e ottimizzerà il Sistri. Il Dl 91/2014 al suo articolo 14, comma 2 
annunciava la sostituzione delle chiavette entro 60 giorni. Il termine è scaduto e 
nulla è accaduto. 
Questo e altro, ma è tutto tristemente prescrittivo, senza nessuna presa di posizione 
vera per orientare, tracciare una strada, prefigurare, immaginare, lanciare quasi 
una sfida che faccia sua la tutela usando (finalmente e per davvero) un terreno 
nuovo. Un solo guizzo: il nuovo comma 8-septies aggiunto all’articolo 216 del 
“Codice ambientale” dal Dl 91/2014 dove, con forse troppa fantasia, per 
promuovere l’ “uso più efficiente delle risorse” e di “un'economia circolare che 
promuova ambiente e occupazione”, i (tanti) rifiuti della lista verde del 
Regolamento (Ce) n. 1013/2006 possono essere utilizzati negli impianti industriali 
autorizzati con Aia. A parte una previa comunicazione basterà che i rifiuti arrivino 
con un automezzo iscritto all’Albo e con formulario. Dunque, per gestire i rifiuti, 
nessuna modifica all’autorizzazione che diventa una specie di “Aia pigliatutto”. Un 
primo passo verso il riciclo di prossimità, una semplificazione vera e reale, che non 
ha bisogno di decreti attuativi né dell’azione delle amministrazioni locali. Forse un 
po’ ardita ma non rinviabile.
Per il resto, nel citato Dl 91/2014 e nel Dl “sblocca Italia” si fa e si disfa, trasferendo 
nel quotidiano il ciclo – ormai compromesso — di un’Italia che corre per rimanere 
sempre ferma, che cambia sempre ma è sempre uguale. Nel mito della 
semplificazione amministrativa l’arcano non si traveste neanche più ma si acquatta 
tra le pareti di eleganti interni parlamentari per attualizzarsi in una geometria 
contemporanea dove tutto (e il contrario di tutto) può essere fatto. Interventi “spot” 
e privi di armonico disegno che fanno di una coperta sempre troppo corta, la solita 
narrazione increspata dal compromesso. Il tutto, mentre la nuova Aia, con il Dlgs 
46/2014, raggiunge il massimo livello di complessità possibile, accompagnata 
dall’Aua che incompleta e pasticciata turba il sonno di molti. 
Un’altra cosa cosa, però, c’è: la riattribuita dignità agli impianti di recupero di 
energia e di smaltimento dei rifiuti che, con l’articolo 35 del Dl “sblocca Italia” sono, 
finalmente, definiti “infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse 
nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente”. È quello degli inceneritori 
di rifiuti un arcano che deve essere guardato con lenti diverse da quelle ormai 
logore e non più utili dell’ideologia. 
E sono proprio queste lenti diverse quelle che vanno usate per uscire dal buio 
insidioso, dove gli esempi delle emergenze napoletana e romana si stagliano in una 
tragica sequenza, e dove il filo della storia si riavvolge con tutte le sue ambiguità e 
omissioni, in una persistenza ostinata di immobilità. 
Ma tra fautori e detrattori degli impianti che realizzano (come dice la nuova legge) 
“Un sistema integrato e moderno di gestione dei rifiuti”, c’è la ruota dentata dello 
scontro sociale che assume nuove e diverse identità e che, amplificato dall’assenza 
della politica, crea disarmonia e stordimento. Il tutto in un’assenza di verità che 
nasce (insegnava Aristotele) dall’intreccio tra simbolo, cognizione, desiderio, azione 
e responsabilità. 
Fonte: http://www.reteambiente.it 
Ambiente in genere. Reato di occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo. 
Urbanistica 
Cass. Sez. III n. 37745 del 15 settembre 2014 (Ud 16 lug 2014) 
Pres. Mannino Est. Andreazza Ric. Marongiu 
Ambiente in genere. Reato di occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo 
Il reato di occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo consiste nell'acquisire 
e mantenere senza autorizzazione il possesso o la detenzione dello stesso in modo 
corrispondente all'esercizio non transeunte di un diritto di proprietà o di godimento, 
in modo da impedirne la fruibilità da parte di potenziali utenti o da comprimerne in
maniera significativa l'uso. 
Fonte: lexambiente.it 
Urbanistica. Espianto arboreo non è inizio lavori ex art. 15 DPR 380/01 
Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4201, del 6 agosto 2014 
Urbanistica.Espianto arboreo non è inizio lavori ex art. 15 DPR 380/01 
Il mero espianto arboreo e l’apposizione del cartello di cantiere non può 
considerarsi come effettivo inizio dei lavori tale da manifestare la reale e consistente 
voluntas aedificandi. La nozione di "inizio dei lavori" contenuta nell’art. 15, comma 2 
DPR n. 380 del 2001 deve intendersi come riferita a concreti lavori edilizi. I lavori 
possono ritenersi iniziati quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, 
cioè nell’impianto del cantiere, nell’innalzamento di elementi portanti, 
nell’elevazione di muri e nella esecuzione di scavi coordinati al gettito delle 
fondazioni del costruendo edificio. 
Fonte: lexambiente.it
maniera significativa l'uso. 
Fonte: lexambiente.it 
Urbanistica. Espianto arboreo non è inizio lavori ex art. 15 DPR 380/01 
Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4201, del 6 agosto 2014 
Urbanistica.Espianto arboreo non è inizio lavori ex art. 15 DPR 380/01 
Il mero espianto arboreo e l’apposizione del cartello di cantiere non può 
considerarsi come effettivo inizio dei lavori tale da manifestare la reale e consistente 
voluntas aedificandi. La nozione di "inizio dei lavori" contenuta nell’art. 15, comma 2 
DPR n. 380 del 2001 deve intendersi come riferita a concreti lavori edilizi. I lavori 
possono ritenersi iniziati quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, 
cioè nell’impianto del cantiere, nell’innalzamento di elementi portanti, 
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News A 22 2014

  • 1. News 22/A/2014 Lunedì,06 ottobre 2014 Anci-Conai, intesa su imballaggi in plastica Il 30 settembre 2014 l'associazione Comuni italiani (Anci) e il consorzio nazionale imballaggi (Conai) hanno raggiunto l'intesa sull'allegato tecnico "imballaggi in plastica" dell'Accordo quadro 2014-2019 del 10 luglio 2014. Lo rende noto Conai con un comunicato del 1° ottobre 2014. La firma ufficiale avverrà l'8 ottobre 2014 da parte dei presidenti di Anci e Corepla. L'allegato tecnico, che avrà effetto dal 1° gennaio 2015, rispetta gli impegni assunti dalle parti in occasione della firma dell'Accordo quadro quinquennale di luglio 2014. Tra i punti qualificanti dell'accordo la conferma dell'aumento dei corrispettivi riconosciuti ai Comuni (+ 10,6% rispetto al 2013), la definizione e il riconoscimento per tutti i flussi di conferimento di un corrispettivo calcolato sui soli imballaggi in plastica contenuti nel flusso conferito, il superamento della possibilità di conferire direttamente agli impianti di selezione convenzionati con Corepla la raccolta multi materiale pesante a partire dal 1° gennaio 2017. Fonte: http://www.reteambiente.it In vigore credito d’imposta per bonifiche dei “Sin” Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale sono in vigore dal 2 ottobre 2014 le regole dettate dal Dm 7 agosto 2014 per i crediti di imposta sugli investimenti delle imprese che bonificano un sito di interesse nazionale (Sin). Il decreto attua quanto previsto dal Dl 145/2013, convertito in legge 9/2014 e determina le modalità per ottenere i benefici. Due le condizioni: l'impresa deve essere titolare o interessata alla bonifica e riconversione industriale di un sito inquinato di interesse nazionale; e deve avere firmato col MinSviluppo un "accordo di programma" ai sensi dell'articolo 256-bis, Dlgs 152/2006, che individua gli impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione, e di riparazione. La misura coinvolge i siti nazionali in esercizio e quelli dismessi (sono in totale 38). Il credito d'imposta, usabile solo in compensazione, è per l'acquisto di beni
  • 2. strumentali nuovi (fabbricati, macchinari e veicoli industriali, software e brevetti) effettuato dopo la firma dell'accordo di programma. Le unità produttive devono essere nei Sin situati nelle "aree svantaggiate" ai sensi delle norme Ue, o in altre aree nel caso titolare sia una PMI. Ora si attende un successivo decreto che approvi il modulo di domanda e le modalità di presentazione. Fonte: www.reteambiente.it Carta e cartone, dalla UE le “Bat” sulla produzione Sono in vigore dal 30 settembre 2014 le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili ("Bat") per la produzione di pasta per carta, carta e cartone ai sensi della direttiva 2010/75/Ue (direttiva Ippc/Aia). La decisione di esecuzione 26 settembre 2014, n. 2014/687/Ue fissa le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, le informazioni per valutarne l’applicabilità, i livelli di emissione associati alle Bat, il monitoraggio e i livelli di consumo associati. Interessati sono tutti gli impianti di produzione di pasta per carta prodotta con legno o altre materie fibrose, carta o cartone con capacità produttiva di oltre 20 tonnellate al giorno. Le conclusioni sulle Bat, che servono da riferimento all'Autorità competente per definire le condizioni dell'Aia (autorizzazione integrata ambientale) sono di applicabilità generale, salvo diversa indicazione e non sono prescrittive né esaustive. Ci si può avvalere di altre tecniche che garantiscano un livello almeno equivalente di protezione dell’ambiente. La direttiva 2010/75/Ue è stata recepita col Dlgs 46/2014. Fonte: http://www.reteambiente.it Responsabilità “231”, profitto di rilevante entità più ampio di utile netto Per l'applicazione delle misure cautelari interdittive ex Dlgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, la nozione di profitto "di rilevante entità" derivante da reato è più ampia di "utile netto". Lo ricorda la Cassazione nella sentenza 15 settembre 2014, n. 37712 con cui conferma l'applicazione della misura interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica Amministrazione a carico di una società, per responsabilità ai sensi del Dlgs 231/2001 per reato commesso dai vertici. Per i Supremi Giudici la nozione di "profitto di rilevante entità" derivante dal "reato presupposto" ha un contenuto più ampio di quello di profitto inteso come utile netto, in quanto in tale concetto rientrano anche vantaggi non immediati, comunque conseguiti attraverso la realizzazione dell'illecito.
  • 3. La Corte inoltre ricorda ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs 231/2001 per applicare le misure interdittive basta che ricorra almeno una delle condizioni previste (profitto di rilevante entità o reiterazione degli illeciti). Infine, è possibile applicare contestualmente misure cautelari interdittive e reali, visto che il divieto di cumulabilità ex articolo 46, Dlgs 231/2001 riguarda esclusivamente le prime e non anche le seconde, disciplinate in maniera esaustiva e autonoma degli articoli 53 e 54 stesso decreto. Fonte: http://www.reteambiente.it “Competitività” e “sblocca Italia”: i decreti dell’estate riaffermano il Sistri e provano l’economia circolare. Sistri: durante la corsa del Dl 91/2014 (“Competitività”) non è stata approvata alcuna delle numerose semplificazioni proposte dal mondo delle imprese; tuttavia, il decreto legge lo ha riportato in primo piano. Così, entro il 30 giugno 2015 il Ministero dell’ambiente avvierà la gara pubblica europea per l’affidamento della concessione del servizio di tracciamento informatico dei rifiuti, nel rispetto dei criteri e delle modalità di selezione previsti dal Dlgs 162/2006 (Codice dei contratti pubblici) “nonché dei principi di economicità, semplificazione, interoperabilità tra sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico”. Inoltre, il contratto tra il Ministero dell’Ambiente e Selex Se.Ma. Spa perderà la sua efficacia al 31 dicembre 2015. Ma, niente paura, la società sarà indennizzata dei costi di produzione consuntivati a fine 2015, previa valutazione di congruità dell’Agenzia per l’Italia digitale, “nei limiti dei contributi versati” dalle imprese a quella data. Slitta dal 3 settembre al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale il Ministro dell’ambiente semplificherà e ottimizzerà il Sistri. Il Dl 91/2014 al suo articolo 14, comma 2 annunciava la sostituzione delle chiavette entro 60 giorni. Il termine è scaduto e nulla è accaduto. Questo e altro, ma è tutto tristemente prescrittivo, senza nessuna presa di posizione vera per orientare, tracciare una strada, prefigurare, immaginare, lanciare quasi una sfida che faccia sua la tutela usando (finalmente e per davvero) un terreno nuovo. Un solo guizzo: il nuovo comma 8-septies aggiunto all’articolo 216 del “Codice ambientale” dal Dl 91/2014 dove, con forse troppa fantasia, per promuovere l’ “uso più efficiente delle risorse” e di “un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione”, i (tanti) rifiuti della lista verde del Regolamento (Ce) n. 1013/2006 possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati con Aia. A parte una previa comunicazione basterà che i rifiuti arrivino con un automezzo iscritto all’Albo e con formulario. Dunque, per gestire i rifiuti, nessuna modifica all’autorizzazione che diventa una specie di “Aia pigliatutto”. Un primo passo verso il riciclo di prossimità, una semplificazione vera e reale, che non ha bisogno di decreti attuativi né dell’azione delle amministrazioni locali. Forse un po’ ardita ma non rinviabile.
  • 4. Per il resto, nel citato Dl 91/2014 e nel Dl “sblocca Italia” si fa e si disfa, trasferendo nel quotidiano il ciclo – ormai compromesso — di un’Italia che corre per rimanere sempre ferma, che cambia sempre ma è sempre uguale. Nel mito della semplificazione amministrativa l’arcano non si traveste neanche più ma si acquatta tra le pareti di eleganti interni parlamentari per attualizzarsi in una geometria contemporanea dove tutto (e il contrario di tutto) può essere fatto. Interventi “spot” e privi di armonico disegno che fanno di una coperta sempre troppo corta, la solita narrazione increspata dal compromesso. Il tutto, mentre la nuova Aia, con il Dlgs 46/2014, raggiunge il massimo livello di complessità possibile, accompagnata dall’Aua che incompleta e pasticciata turba il sonno di molti. Un’altra cosa cosa, però, c’è: la riattribuita dignità agli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti che, con l’articolo 35 del Dl “sblocca Italia” sono, finalmente, definiti “infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente”. È quello degli inceneritori di rifiuti un arcano che deve essere guardato con lenti diverse da quelle ormai logore e non più utili dell’ideologia. E sono proprio queste lenti diverse quelle che vanno usate per uscire dal buio insidioso, dove gli esempi delle emergenze napoletana e romana si stagliano in una tragica sequenza, e dove il filo della storia si riavvolge con tutte le sue ambiguità e omissioni, in una persistenza ostinata di immobilità. Ma tra fautori e detrattori degli impianti che realizzano (come dice la nuova legge) “Un sistema integrato e moderno di gestione dei rifiuti”, c’è la ruota dentata dello scontro sociale che assume nuove e diverse identità e che, amplificato dall’assenza della politica, crea disarmonia e stordimento. Il tutto in un’assenza di verità che nasce (insegnava Aristotele) dall’intreccio tra simbolo, cognizione, desiderio, azione e responsabilità. Fonte: http://www.reteambiente.it Ambiente in genere. Reato di occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo. Urbanistica Cass. Sez. III n. 37745 del 15 settembre 2014 (Ud 16 lug 2014) Pres. Mannino Est. Andreazza Ric. Marongiu Ambiente in genere. Reato di occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo Il reato di occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo consiste nell'acquisire e mantenere senza autorizzazione il possesso o la detenzione dello stesso in modo corrispondente all'esercizio non transeunte di un diritto di proprietà o di godimento, in modo da impedirne la fruibilità da parte di potenziali utenti o da comprimerne in
  • 5. maniera significativa l'uso. Fonte: lexambiente.it Urbanistica. Espianto arboreo non è inizio lavori ex art. 15 DPR 380/01 Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4201, del 6 agosto 2014 Urbanistica.Espianto arboreo non è inizio lavori ex art. 15 DPR 380/01 Il mero espianto arboreo e l’apposizione del cartello di cantiere non può considerarsi come effettivo inizio dei lavori tale da manifestare la reale e consistente voluntas aedificandi. La nozione di "inizio dei lavori" contenuta nell’art. 15, comma 2 DPR n. 380 del 2001 deve intendersi come riferita a concreti lavori edilizi. I lavori possono ritenersi iniziati quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell’impianto del cantiere, nell’innalzamento di elementi portanti, nell’elevazione di muri e nella esecuzione di scavi coordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio. Fonte: lexambiente.it
  • 6. maniera significativa l'uso. Fonte: lexambiente.it Urbanistica. Espianto arboreo non è inizio lavori ex art. 15 DPR 380/01 Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4201, del 6 agosto 2014 Urbanistica.Espianto arboreo non è inizio lavori ex art. 15 DPR 380/01 Il mero espianto arboreo e l’apposizione del cartello di cantiere non può considerarsi come effettivo inizio dei lavori tale da manifestare la reale e consistente voluntas aedificandi. La nozione di "inizio dei lavori" contenuta nell’art. 15, comma 2 DPR n. 380 del 2001 deve intendersi come riferita a concreti lavori edilizi. I lavori possono ritenersi iniziati quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell’impianto del cantiere, nell’innalzamento di elementi portanti, nell’elevazione di muri e nella esecuzione di scavi coordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio. Fonte: lexambiente.it