1. News 22/A/2014
Lunedì,06 ottobre 2014
Anci-Conai, intesa su imballaggi in plastica
Il 30 settembre 2014 l'associazione Comuni italiani (Anci) e il consorzio nazionale
imballaggi (Conai) hanno raggiunto l'intesa sull'allegato tecnico "imballaggi in
plastica" dell'Accordo quadro 2014-2019 del 10 luglio 2014.
Lo rende noto Conai con un comunicato del 1° ottobre 2014. La firma ufficiale
avverrà l'8 ottobre 2014 da parte dei presidenti di Anci e Corepla. L'allegato
tecnico, che avrà effetto dal 1° gennaio 2015, rispetta gli impegni assunti dalle parti
in occasione della firma dell'Accordo quadro quinquennale di luglio 2014.
Tra i punti qualificanti dell'accordo la conferma dell'aumento dei corrispettivi
riconosciuti ai Comuni (+ 10,6% rispetto al 2013), la definizione e il riconoscimento per
tutti i flussi di conferimento di un corrispettivo calcolato sui soli imballaggi in plastica
contenuti nel flusso conferito, il superamento della possibilità di conferire
direttamente agli impianti di selezione convenzionati con Corepla la raccolta multi
materiale pesante a partire dal 1° gennaio 2017.
Fonte: http://www.reteambiente.it
In vigore credito d’imposta per bonifiche dei “Sin”
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale sono in vigore dal 2 ottobre 2014 le regole
dettate dal Dm 7 agosto 2014 per i crediti di imposta sugli investimenti delle imprese
che bonificano un sito di interesse nazionale (Sin).
Il decreto attua quanto previsto dal Dl 145/2013, convertito in legge 9/2014 e
determina le modalità per ottenere i benefici. Due le condizioni: l'impresa deve
essere titolare o interessata alla bonifica e riconversione industriale di un sito
inquinato di interesse nazionale; e deve avere firmato col MinSviluppo un "accordo
di programma" ai sensi dell'articolo 256-bis, Dlgs 152/2006, che individua gli impegni
di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione, e di
riparazione. La misura coinvolge i siti nazionali in esercizio e quelli dismessi (sono in
totale 38).
Il credito d'imposta, usabile solo in compensazione, è per l'acquisto di beni
2. strumentali nuovi (fabbricati, macchinari e veicoli industriali, software e brevetti)
effettuato dopo la firma dell'accordo di programma. Le unità produttive devono
essere nei Sin situati nelle "aree svantaggiate" ai sensi delle norme Ue, o in altre aree
nel caso titolare sia una PMI. Ora si attende un successivo decreto che approvi il
modulo di domanda e le modalità di presentazione.
Fonte: www.reteambiente.it
Carta e cartone, dalla UE le “Bat” sulla produzione
Sono in vigore dal 30 settembre 2014 le conclusioni sulle migliori tecniche
disponibili ("Bat") per la produzione di pasta per carta, carta e cartone ai sensi della
direttiva 2010/75/Ue (direttiva Ippc/Aia).
La decisione di esecuzione 26 settembre 2014, n. 2014/687/Ue fissa le conclusioni
sulle migliori tecniche disponibili, le informazioni per valutarne l’applicabilità, i livelli di
emissione associati alle Bat, il monitoraggio e i livelli di consumo associati. Interessati
sono tutti gli impianti di produzione di pasta per carta prodotta con legno o altre
materie fibrose, carta o cartone con capacità produttiva di oltre 20 tonnellate al
giorno.
Le conclusioni sulle Bat, che servono da riferimento all'Autorità competente per
definire le condizioni dell'Aia (autorizzazione integrata ambientale) sono di
applicabilità generale, salvo diversa indicazione e non sono prescrittive né
esaustive. Ci si può avvalere di altre tecniche che garantiscano un livello almeno
equivalente di protezione dell’ambiente. La direttiva 2010/75/Ue è stata recepita col
Dlgs 46/2014.
Fonte: http://www.reteambiente.it
Responsabilità “231”, profitto di rilevante entità più ampio di utile netto
Per l'applicazione delle misure cautelari interdittive ex Dlgs 231/2001 sulla
responsabilità amministrativa degli enti, la nozione di profitto "di rilevante entità"
derivante da reato è più ampia di "utile netto".
Lo ricorda la Cassazione nella sentenza 15 settembre 2014, n. 37712 con cui
conferma l'applicazione della misura interdittiva del divieto di contrattare con la
pubblica Amministrazione a carico di una società, per responsabilità ai sensi del Dlgs
231/2001 per reato commesso dai vertici. Per i Supremi Giudici la nozione di "profitto
di rilevante entità" derivante dal "reato presupposto" ha un contenuto più ampio di
quello di profitto inteso come utile netto, in quanto in tale concetto rientrano anche
vantaggi non immediati, comunque conseguiti attraverso la realizzazione dell'illecito.
3. La Corte inoltre ricorda ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs 231/2001 per applicare le
misure interdittive basta che ricorra almeno una delle condizioni previste (profitto di
rilevante entità o reiterazione degli illeciti). Infine, è possibile applicare
contestualmente misure cautelari interdittive e reali, visto che il divieto di
cumulabilità ex articolo 46, Dlgs 231/2001 riguarda esclusivamente le prime e non
anche le seconde, disciplinate in maniera esaustiva e autonoma degli articoli 53 e
54 stesso decreto.
Fonte: http://www.reteambiente.it
“Competitività” e “sblocca Italia”: i decreti dell’estate riaffermano il Sistri e provano
l’economia circolare.
Sistri: durante la corsa del Dl 91/2014 (“Competitività”) non è stata approvata
alcuna delle numerose semplificazioni proposte dal mondo delle imprese; tuttavia, il
decreto legge lo ha riportato in primo piano. Così, entro il 30 giugno 2015 il Ministero
dell’ambiente avvierà la gara pubblica europea per l’affidamento della
concessione del servizio di tracciamento informatico dei rifiuti, nel rispetto dei criteri
e delle modalità di selezione previsti dal Dlgs 162/2006 (Codice dei contratti
pubblici) “nonché dei principi di economicità, semplificazione, interoperabilità tra
sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico”. Inoltre, il contratto tra il
Ministero dell’Ambiente e Selex Se.Ma. Spa perderà la sua efficacia al 31 dicembre
2015. Ma, niente paura, la società sarà indennizzata dei costi di produzione
consuntivati a fine 2015, previa valutazione di congruità dell’Agenzia per l’Italia
digitale, “nei limiti dei contributi versati” dalle imprese a quella data. Slitta dal 3
settembre al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale il Ministro dell’ambiente
semplificherà e ottimizzerà il Sistri. Il Dl 91/2014 al suo articolo 14, comma 2
annunciava la sostituzione delle chiavette entro 60 giorni. Il termine è scaduto e
nulla è accaduto.
Questo e altro, ma è tutto tristemente prescrittivo, senza nessuna presa di posizione
vera per orientare, tracciare una strada, prefigurare, immaginare, lanciare quasi
una sfida che faccia sua la tutela usando (finalmente e per davvero) un terreno
nuovo. Un solo guizzo: il nuovo comma 8-septies aggiunto all’articolo 216 del
“Codice ambientale” dal Dl 91/2014 dove, con forse troppa fantasia, per
promuovere l’ “uso più efficiente delle risorse” e di “un'economia circolare che
promuova ambiente e occupazione”, i (tanti) rifiuti della lista verde del
Regolamento (Ce) n. 1013/2006 possono essere utilizzati negli impianti industriali
autorizzati con Aia. A parte una previa comunicazione basterà che i rifiuti arrivino
con un automezzo iscritto all’Albo e con formulario. Dunque, per gestire i rifiuti,
nessuna modifica all’autorizzazione che diventa una specie di “Aia pigliatutto”. Un
primo passo verso il riciclo di prossimità, una semplificazione vera e reale, che non
ha bisogno di decreti attuativi né dell’azione delle amministrazioni locali. Forse un
po’ ardita ma non rinviabile.
4. Per il resto, nel citato Dl 91/2014 e nel Dl “sblocca Italia” si fa e si disfa, trasferendo
nel quotidiano il ciclo – ormai compromesso — di un’Italia che corre per rimanere
sempre ferma, che cambia sempre ma è sempre uguale. Nel mito della
semplificazione amministrativa l’arcano non si traveste neanche più ma si acquatta
tra le pareti di eleganti interni parlamentari per attualizzarsi in una geometria
contemporanea dove tutto (e il contrario di tutto) può essere fatto. Interventi “spot”
e privi di armonico disegno che fanno di una coperta sempre troppo corta, la solita
narrazione increspata dal compromesso. Il tutto, mentre la nuova Aia, con il Dlgs
46/2014, raggiunge il massimo livello di complessità possibile, accompagnata
dall’Aua che incompleta e pasticciata turba il sonno di molti.
Un’altra cosa cosa, però, c’è: la riattribuita dignità agli impianti di recupero di
energia e di smaltimento dei rifiuti che, con l’articolo 35 del Dl “sblocca Italia” sono,
finalmente, definiti “infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse
nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente”. È quello degli inceneritori
di rifiuti un arcano che deve essere guardato con lenti diverse da quelle ormai
logore e non più utili dell’ideologia.
E sono proprio queste lenti diverse quelle che vanno usate per uscire dal buio
insidioso, dove gli esempi delle emergenze napoletana e romana si stagliano in una
tragica sequenza, e dove il filo della storia si riavvolge con tutte le sue ambiguità e
omissioni, in una persistenza ostinata di immobilità.
Ma tra fautori e detrattori degli impianti che realizzano (come dice la nuova legge)
“Un sistema integrato e moderno di gestione dei rifiuti”, c’è la ruota dentata dello
scontro sociale che assume nuove e diverse identità e che, amplificato dall’assenza
della politica, crea disarmonia e stordimento. Il tutto in un’assenza di verità che
nasce (insegnava Aristotele) dall’intreccio tra simbolo, cognizione, desiderio, azione
e responsabilità.
Fonte: http://www.reteambiente.it
Ambiente in genere. Reato di occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo.
Urbanistica
Cass. Sez. III n. 37745 del 15 settembre 2014 (Ud 16 lug 2014)
Pres. Mannino Est. Andreazza Ric. Marongiu
Ambiente in genere. Reato di occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo
Il reato di occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo consiste nell'acquisire
e mantenere senza autorizzazione il possesso o la detenzione dello stesso in modo
corrispondente all'esercizio non transeunte di un diritto di proprietà o di godimento,
in modo da impedirne la fruibilità da parte di potenziali utenti o da comprimerne in
5. maniera significativa l'uso.
Fonte: lexambiente.it
Urbanistica. Espianto arboreo non è inizio lavori ex art. 15 DPR 380/01
Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4201, del 6 agosto 2014
Urbanistica.Espianto arboreo non è inizio lavori ex art. 15 DPR 380/01
Il mero espianto arboreo e l’apposizione del cartello di cantiere non può
considerarsi come effettivo inizio dei lavori tale da manifestare la reale e consistente
voluntas aedificandi. La nozione di "inizio dei lavori" contenuta nell’art. 15, comma 2
DPR n. 380 del 2001 deve intendersi come riferita a concreti lavori edilizi. I lavori
possono ritenersi iniziati quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini,
cioè nell’impianto del cantiere, nell’innalzamento di elementi portanti,
nell’elevazione di muri e nella esecuzione di scavi coordinati al gettito delle
fondazioni del costruendo edificio.
Fonte: lexambiente.it
6. maniera significativa l'uso.
Fonte: lexambiente.it
Urbanistica. Espianto arboreo non è inizio lavori ex art. 15 DPR 380/01
Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4201, del 6 agosto 2014
Urbanistica.Espianto arboreo non è inizio lavori ex art. 15 DPR 380/01
Il mero espianto arboreo e l’apposizione del cartello di cantiere non può
considerarsi come effettivo inizio dei lavori tale da manifestare la reale e consistente
voluntas aedificandi. La nozione di "inizio dei lavori" contenuta nell’art. 15, comma 2
DPR n. 380 del 2001 deve intendersi come riferita a concreti lavori edilizi. I lavori
possono ritenersi iniziati quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini,
cioè nell’impianto del cantiere, nell’innalzamento di elementi portanti,
nell’elevazione di muri e nella esecuzione di scavi coordinati al gettito delle
fondazioni del costruendo edificio.
Fonte: lexambiente.it