1. News 32/A/2016
Lunedì, 08 Agosto 2016
Ecolabel per mobili, Ue allarga categoria e stringe criteri.
Allargati dalla Commissione Ue i prodotti di settore griffabili con il noto marchio
comunitario di qualità ed aggiornati i criteri ecologici a tal fine da rispettare.
Con la nuova decisione 2016/1332/Ue l’Esecutivo comunitario ha sostituito
l’omonimo provvedimento 2009/894/Ue ampliando i confini del gruppo di prodotti
“mobili”, ora comprendenti anche quelli in legno, per i quali può essere utilizzato il
marchio Ecolabel e dettando criteri ambientali da rispettare più stringenti sul
versante delle sostanze utilizzabili al fine di ottenere l’autorizzazione all’apposizione
dello stesso.
I nuovi criteri, adottati dall’Ue in attuazione del regolamento 66/2010/Ce, varrano
fino all’agosto del 2022.
Fonte: reteambiente.it
Residui vegetali, promulgata legge che amplia deroghe a regime rifiuti.
Promulgata nell’ultima settimana di luglio 2016 la legge sulle semplificazioni nel
settore agricolo che amplia il novero dei residui vegetali esclusi dal regime dei rifiuti.
La legge interviene sull’articolo 185 del Dlgs 152/2006, riformulandone la lettera f) del
comma 1. In base al rinnovato tenore potranno essere esclusi, ricorrendo
determinate condizioni, dal campo di applicazione dei rifiuti ‘la paglia, gli sfalci e le
potature provenienti dalle attività di cui all’articolo 184, comma 2, lettera e), e
comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non
pericoloso”. Il comma 2, lettera e), dell’articolo 184 citato individua i ‘rifiuti vegetali
provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali”, il comma 3,
lettera a) “i rifiuti da attività agricole e agro-industriali (…)”.
Le condizioni della deroga coincideranno con l’essere detti residui “destinati alle
normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o
2. per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di
produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non
danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.
Fonte: reteambiente.it
Sprechi alimentari e non, definitivo Ddl per ridurli.
Approvato il 2 agosto 2016 in via definitiva dal Senato il Ddl su donazione e
distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici, limitazione degli sprechi.
Il provvedimento riduce lo spreco alimentare semplificando le modalità per la
cessione da parte degli operatori delle eccedenze alimentari a persone in stato di
bisogno e per la destinazione di quelle non idonee al consumo ad alimentazione di
animali, autocompostaggio o compostaggio di comunità.
Il provvedimento incentiva anche la donazione di indumenti usati per solidarietà
sociale, confermando che gli indumenti non destinati a tale scopo devono essere
gestiti come rifiuti ex Dlgs 152/2006.
Tra le altre disposizioni, la modifica della legge 147/2013 che reca ai Comuni la
possibilità di applicare una riduzione della Tari (la tassa rifiuti) proporzionale a
quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.
Fonte: reteambiente.it
Seveso III, nuova “procedura in deroga”.
Pubblicato il Dm Ambiente per avviare la procedura di esclusione dalla disciplina
Seveso III di alcune sostanze rivelatesi non influenti sugli incidenti industriali rilevanti.
Il Dm 148/2016 stabilisce, ex articolo 4 del Dlgs. 105/2015, criteri e modalità con cui il
MinAmbiente valuta le particolari condizioni di una sostanza pericolosa che
permettano di prevederne l’impossibilità pratica che si verifichi un incidente
rilevante e di effettuare la relativa comunicazione all’Ue per la sua esclusione da
quelle “a rischio”.
I nuovi criteri e modalità di valutazione recati dal Dm 1° luglio 2016 n.148
3. sostituiscono quelli individuati dall’allegato A al Dlgs 105/2015.
Fonte: reteambiente.it
Albo gestori, cambiano modalità iscrizione transfrontalieri.
Il 15 ottobre 2016 entra in vigore la nuova delibera che detta I criteri, i requisiti e le
modalità per l’iscrizione all’Albo delle imprese che effettuano il solo esercizio dei
trasporti tranfrontalieri (categoria 6).
E’ quanto stabilito dalla deliberazione 13 luglio 2016 recante il nuovo modello di
domanda di iscrizione da presentarsi, esclusivamente con modalità telematica, alla
Sezione dell’Albo territorialmente competente, nel caso di imprese che dispongano
di sede secondaria o domiciliate in Italia, o alla Sezione scelta liberamente dalle
imprese che eleggono domicilio mediante indirizzo di Posta elettronica certificata.
La delibera individua la dotazione minima di veicoli richiesta in relazione alla classe
di iscrizione (da un minimo di 1 tonnellata di portata utile complessiva a un massimo
di 160 tonnellate) e gli importi relativi alla capacità finanziaria (9mila euro per il
primo veicolo, 5mila euro per ogni veicolo aggiuntivo). In attesa di ulteriori
determinazioni l’incarico di responsabile tecnico viene assunto dal legale
rappresentante.
Le imprese già in possesso della ricevuta di iscrizione ai sensi delle previgenti
deliberazioni (3/2010 e 1/2012) hanno tempo fino al 12 febbraio 2017 (120 giorni
dall’entrata in vigore della delibera) per presentare domanda ai sensi delle nuove
istruzioni. (Articolo di Alessandro Geremei)
Fonte: reteambiente.it
Rifiuti. Procedure autorizzative semplificate.
TAR Toscana, Sez. III n. 964 del 8 giugno 2016
Le procedure autorizzative semplificate previste dagli artt. 214 e seguenti del D.Lgs
152 del 2006 riguardano “l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti” (art. 216
comma 1) e non anche la legittimazione degli impianti attraverso cui tali attività
4. vengono svolte sotto il profilo edilizio (segnalazione e massima Avv. M. BALLETTA).
Fonte: lexambiente.it
Rifiuti. Onere delle spese dell’attività sostitutiva posta in essere dalla pubblica
amministrazione per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale delle
aree inquinate.
Consiglio di Stato Sez. V n. 2533 del 13 giugno 2016
Gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale gravano su colui
che ha dato luogo allo stato di contaminazione e che il proprietario dell’area
inquinata, non responsabile dell’inquinamento, è tenuto a sopportare le spese
sostenute da Comune o Regione per le attività di bonifica poste in essere in
sostituzione del responsabile dell’attività inquinante. La responsabilità patrimoniale
che grava sul proprietario è assistita da un’apposita garanzia attraverso la
previsione ex lege di un onere reale e di un privilegio speciale immobiliare sul bene
contaminato. Garanzia che trova la propria giustificazione nel vantaggio
economico che il proprietario ricava dalla bonifica. Tale giustificazione mal si
attaglia, però, alle ipotesi in cui, in base ad una norma di legge, titolarità formale del
diritto dominicale e titolarità delle funzioni di gestione del bene, facciano
istituzionalmente capo a entità diverse. In questi casi colui che in realtà si
avvantaggia degli interventi di bonifica è il soggetto che esercita i poteri di gestione
del bene e che ne trae i correlativi benefici. Ne discende, pertanto, che nei suddetti
casi, il proprietario non può essere chiamato a sostenere le spese dell’attività
sostitutiva posta in essere dagli enti a ciò preposti, non essendo a lui applicabile la
disciplina dettata dalla legge.
Fonte: lexambiente.it