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News 50/A/2017
Lunedì, 11 Dicembre 2017
Cambiamenti climatici, in arrivo dichiarazione congiunta Ue-Cina.
Incrementare la collaborazione per attuare l’Accordo Onu di Parigi sul clima del
2015 è l’obiettivo indicato nella proposta di dichiarazione congiunta Ue-Cina sui
cambiamenti climatici e l’energia pulita pronta per la firma.
Dopo la “fumata nera” del vertice Ue-Cina del 2 giugno 2017, il Consiglio Ue è
pronto per dare il via libera alla Commissione europea per la firma della
dichiarazione congiunta Ue-Cina sui cambiamenti climatici e l’energia pulita
preparata dalla Commissione il 14 novembre 2017. Il testo ha avuto il via libera del
gruppo “Asia/Oceania” il 24 novembre 2017. La dichiarazione congiunta in
particolare fornirà un quadro generale e delineerà i settori di cooperazione tecnica
in linea con l’accordo Onu di Parigi di dicembre 2015 sui cambiamenti climatici.
Nella dichiarazione si legge, in particolare che Unione Europea e Cina “Confermano
i loro impegni nell’ambito dello storico accordo di Parigi del 2015 e intensificano la
loro cooperazione per migliorarne l’attuazione”. Dopo il via libera del Consiglio Ue,
la firma da parte della Commissione a nome dell’Unione dovrebbe avvenire il 12
dicembre 2017, in occasione del vertice di Parigi sul clima. La dichiarazione non
istituisce né è intesa a istituire obblighi giuridici per le parti ai sensi del diritto
nazionale o internazionale. (Articolo di Francesco Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
Rifiuti, ignoranza norme non esclude colpa gestione illecita.
Chi intende svolgere attività di raccolta e trasporto di rifiuti deve informarsi sugli
adempimenti da espletare, viceversa incorre in una responsabilità per gestione non
autorizzata di rifiuti.
La Suprema Corte ha con sentenza 29 novembre 2017, n. 53684 ribadito come, in
tema di elemento psicologico del reato, l’ignoranza da parte dell’agente sulla
normativa di settore e sull’illiceità della propria condotta è idonea a escludere la
sussistenza della colpa, solo se indotta da un fattore positivo esterno ricollegabile ad
un comportamento della P.a. Viceversa non si può ritenere che l’agente possa
invocare la scriminante dell’errore scusabile ex articolo 5, C.p. per la complessità
della normativa ambientale e di conseguenza, in assenza delle dovute
autorizzazioni, è ritenuto responsabile di gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, Dlgs
152/2006.
Nel caso in esame, la raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi, non pericolosi e
urbani ingombranti in Sicilia, effettuato senza la prescritta autorizzazione e
invocando la buona fede senza provare un fattore positivo della P.a., rientra
nell’attribuzione per colpa di gestione illecita di rifiuti. (Articolo di Costanza Kenda)
Fonte: reteambiente.it
Consumo di suolo, alla velocità di trenta ettari al giorno.
In Italia ogni secondo vengono consumati tre metri quadrati di aree agricole e
naturali che scompaiono a causa del cemento, infrastrutture, coperture artificiali.
E’ quanto si evince dall’ultimo Rapporto dell’Ispra già pubblicato a giugno 2017,
tornato attuale per la Giornata mondiale del suolo celebrata il 5 novembre 2017 e
lanciata come ogni anno dal Global Soil Partnership, un’alleanza internazionale fra
Stati, Istituzioni e Ong, promossa dalla Fao, l’agenzia agroalimentare dell’Onu. Lo
scopo di questa Giornata è rendere le persone più consapevoli e sensibili riguardo
questa risorsa ambientale fondamentale per la nostra stessa sopravvivenza: sostiene
la produzione di cibo, filtra la nostra acqua, è la fonte per le nostre medicine e ci
aiuta a combattere e adattarci ai cambiamenti climatici.
Il suolo è una ricchezza non rinnovabile, si legge nel sito della Fao “Ci vogliono più di
1000 anni per produrre 1 cm di terreno. Ciò significa che nella nostra vita, tutto il
suolo che vediamo è tutto ciò che c’è. (Articolo di Maria Letizia Signorini)
Fonte: reteambiente.it
Sostanze pericolose, orientamenti Ue su etichettatura e imballaggio.
Il 20 novembre 2017 l’Agenzia europea delle sostanze chimiche (Echa) ha diffuso i
nuovi orientamenti per l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele
a norma del regolamento “Clp” 1272/2008/Ce.
Il documento (“Orientamenti per l’etichettatura e l’imballaggio a norma del
regolamento (Ce) 1272/2008/Ce”), giunto al terzo aggiornamento (versione 3.0), ha
lo scopo di assistere i fornitori di sostanze e miscele chimiche nell’adempimento
degli obblighi previsti dal regolamento Clp.
Tra le novità si segnalano l’allineamento delle istruzioni allineate alle prescrizioni
stabilite dal regolamento 2016/918/Ue (ottavo adeguamento al progresso tecnico
del regolamento Clp), chiarimenti sulla questione dell’imballaggio usato per il
consolidamento dell’imballaggio destinato alla fornitura durante il trasporto e
aggiornamenti per alcuni consigli di prudenza. (Articolo di Alessandro Geremei)
Si veda: www.echa.europa.eu
Fonte: reteambiente.it
Sviluppo sostenibile. Costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili.
TAR Sicilia (PA) Sez. II n. 2512 del 3 novembre 2017
Il legislatore, pur vedendo con favore lo sviluppo della rete energetica e soprattutto
delle fonti di produzione sostenibile di energia elettrica, ha ritenuto necessario
trovare un contemperamento con la rilevanza costituzionale dell’ambiente (in tutte
le sue forme), il che impone di ricercare un limite di compatibilità che impedisca di
violare i valori ambientali per rendere il territorio compatibile con le forme di utilizzo
necessarie per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Ecco perché la
valutazione di impatto ambientale costituisce, per come previsto dalla legge,
oggetto di un autonomo sub-procedimento, cronologicamente antecedente
rispetto alla conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica e con effetti
condizionanti (in caso di esito negativo), rispetto allo stesso provvedimento di
autorizzazione unica.
Fonte: lexambiente.it
Ambiente in genere. Accesso del pubblico all’informazione ambientale.
TAR Lazio (RM) Sez. II-bis n.11629 del 6 novembre 2017
La disciplina di cui al d.lgs. n. 195 del 2005, di “Attuazione della direttiva 2003/4/CE
sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale” consente di configurare un
“diritto di accesso” svincolato da rigidi criteri di legittimazione e di interesse e,
precipuamente, a riscontrare una legittimazione attiva più ampia, a cui risulta,
peraltro, connessa la facoltà per l’autorità di pubblica di chiedere, in presenza di
richieste formulate in maniera eccessivamente generica, al richiedente di
specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria
collaborazione, anche attraverso la fornitura di informazioni sull’uso di cataloghi
pubblici.
Fonte: lexambiente.it
Ambiente in genere. Reati ambientali e delega di funzioni.
Cass. Sez. III n. 52636 del 20 novembre 2017 (Ud 15 giu 2017)
Presidente: Amoresano Estensore: Macrì Imputato: Rotondi
In tema di reati ambientali, non è più richiesto, per la validità e l'efficacia della
delega di funzioni, che il trasferimento delle stesse sia reso necessario dalle
dimensioni dell'impresa o, quanto meno, dalle esigenze organizzative della
medesima, attesa l'esigenza di evitare asimmetrie con la disciplina in materia di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, la quale, a seguito della entrata in vigore
dell'art. 16 del digs. n. 81 del 2008, non contempla più tra i requisiti richiesti per una
delega valida ed efficace quello delle "necessità".
Fonte: lexambiente.it
L’Italia ha altre 15 zone speciali di conservazione (Zsc), tutte in PIemonte.
Aumentano le zone speciali di conservazione (Zsc) in Italia. Con apposito decreto
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri ne sono state designante 15 nel territorio
della Regione Piemonte. Si tratta di 9 Zcs della regione biogeografica alpina, 5 della
regione biogeografica continentale e una della regione biogeografia
mediterranea.
Il decreto definisce in modo particolare e specifico per ciascuna area le misure di
conservazione generali e specifiche. Sono misure conformi alle esigenze ecologiche
dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nei siti. Sono misure necessarie per
evitare il degrado degli habitat naturali e delle specie e per evitare le perturbazione
delle stesse specie per cui le zone sono designate.
La regione biogeografica alpina, quella continentale e quella mediterranea sono
tree delle nove zone del territorio Ue. Il territorio Ue è infatti suddiviso in 9 regioni
(boreale, atlantica, continentale, alpina, mediterranea, macaronesica, steppica,
pannonica e la regione del Mar) in base a caratteristiche ecologiche omogenee.
Le regioni sono state istituite dalla direttiva habitat (92/43/Cee) che ha come scopo
di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli
habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche. TLa direttiva a tale scopo ha
istituito una rete ecologica europea denominata Natura 2000. La rete è composta
dai Siti di importanza comunitaria (Sic) – identificati dagli Stati Membri secondo
quanto stabilito dalla stessa direttiva, che vengono successivamente designati con
decreto ministeriale quali Zsc – e anche dalle Zone di protezione speciale (Zps)
istituite ai sensi della direttiva 2009/147/CE “Uccelli” concernente la conservazione
degli uccelli selvatici. (Articolo di Eleonora Santucci)
Fonte: greenreport.it
L’UE dà parere positivo allo smaltimento dei rifiuti radioattivi della centrale
Oskarshamn in Svezia.
Il progetto per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dallo smantellamento
di due reattori della centrale nucleare di Oskarshamn in Svezia ha ricevuto parere
positivo dalla Ue. L’attuazione del progetto, infatti, non comporta, né in condizioni
operative normali, né in caso di determinati incidenti una contaminazione
radioattiva rilevante sotto il profilo sanitario, delle acque, del suolo o dello spazio
aereo della Danimarca, lo Stato che dista 260 km dalla centrale.
Il 13 giugno 2017 la Commissione europea ha ricevuto dal governo svedese, i dati
generali riguardanti il piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi.
Sulla base di tali dati e di ulteriori informazioni richieste, dopo aver consultato il
gruppo di esperti la Commissione l’Ue ha constatato che in condizioni normali di
funzionamento, gli scarichi di effluenti radioattivi gassosi e liquidi non comportano
un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione dello Stato
limitrofo. Ha rilevato anche che i rifiuti radioattivi solidi saranno temporaneamente
immagazzinati sul posto in attesa di essere trasferiti negli impianti di trattamento o
smaltimento autorizzati situati in Svezia.
I rifiuti solidi non radioattivi e i materiali residui che soddisfano i livelli di esenzione
saranno esonerati dal controllo regolamentare per lo smaltimento come rifiuti
convenzionali o per il loro reimpiego o riciclo, nel rispetto dei criteri enunciati nelle
direttive sulle norme fondamentali di sicurezza. (Articolo di Eleonora Santucci)
Fonte: greenreport.it
smaltimento autorizzati situati in Svezia.
I rifiuti solidi non radioattivi e i materiali residui che soddisfano i livelli di esenzione
saranno esonerati dal controllo regolamentare per lo smaltimento come rifiuti
convenzionali o per il loro reimpiego o riciclo, nel rispetto dei criteri enunciati nelle
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NEWS A 50 2017

  • 1. News 50/A/2017 Lunedì, 11 Dicembre 2017 Cambiamenti climatici, in arrivo dichiarazione congiunta Ue-Cina. Incrementare la collaborazione per attuare l’Accordo Onu di Parigi sul clima del 2015 è l’obiettivo indicato nella proposta di dichiarazione congiunta Ue-Cina sui cambiamenti climatici e l’energia pulita pronta per la firma. Dopo la “fumata nera” del vertice Ue-Cina del 2 giugno 2017, il Consiglio Ue è pronto per dare il via libera alla Commissione europea per la firma della dichiarazione congiunta Ue-Cina sui cambiamenti climatici e l’energia pulita preparata dalla Commissione il 14 novembre 2017. Il testo ha avuto il via libera del gruppo “Asia/Oceania” il 24 novembre 2017. La dichiarazione congiunta in particolare fornirà un quadro generale e delineerà i settori di cooperazione tecnica in linea con l’accordo Onu di Parigi di dicembre 2015 sui cambiamenti climatici. Nella dichiarazione si legge, in particolare che Unione Europea e Cina “Confermano i loro impegni nell’ambito dello storico accordo di Parigi del 2015 e intensificano la loro cooperazione per migliorarne l’attuazione”. Dopo il via libera del Consiglio Ue, la firma da parte della Commissione a nome dell’Unione dovrebbe avvenire il 12 dicembre 2017, in occasione del vertice di Parigi sul clima. La dichiarazione non istituisce né è intesa a istituire obblighi giuridici per le parti ai sensi del diritto nazionale o internazionale. (Articolo di Francesco Petrucci) Fonte: reteambiente.it Rifiuti, ignoranza norme non esclude colpa gestione illecita. Chi intende svolgere attività di raccolta e trasporto di rifiuti deve informarsi sugli adempimenti da espletare, viceversa incorre in una responsabilità per gestione non autorizzata di rifiuti. La Suprema Corte ha con sentenza 29 novembre 2017, n. 53684 ribadito come, in tema di elemento psicologico del reato, l’ignoranza da parte dell’agente sulla
  • 2. normativa di settore e sull’illiceità della propria condotta è idonea a escludere la sussistenza della colpa, solo se indotta da un fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento della P.a. Viceversa non si può ritenere che l’agente possa invocare la scriminante dell’errore scusabile ex articolo 5, C.p. per la complessità della normativa ambientale e di conseguenza, in assenza delle dovute autorizzazioni, è ritenuto responsabile di gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006. Nel caso in esame, la raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi, non pericolosi e urbani ingombranti in Sicilia, effettuato senza la prescritta autorizzazione e invocando la buona fede senza provare un fattore positivo della P.a., rientra nell’attribuzione per colpa di gestione illecita di rifiuti. (Articolo di Costanza Kenda) Fonte: reteambiente.it Consumo di suolo, alla velocità di trenta ettari al giorno. In Italia ogni secondo vengono consumati tre metri quadrati di aree agricole e naturali che scompaiono a causa del cemento, infrastrutture, coperture artificiali. E’ quanto si evince dall’ultimo Rapporto dell’Ispra già pubblicato a giugno 2017, tornato attuale per la Giornata mondiale del suolo celebrata il 5 novembre 2017 e lanciata come ogni anno dal Global Soil Partnership, un’alleanza internazionale fra Stati, Istituzioni e Ong, promossa dalla Fao, l’agenzia agroalimentare dell’Onu. Lo scopo di questa Giornata è rendere le persone più consapevoli e sensibili riguardo questa risorsa ambientale fondamentale per la nostra stessa sopravvivenza: sostiene la produzione di cibo, filtra la nostra acqua, è la fonte per le nostre medicine e ci aiuta a combattere e adattarci ai cambiamenti climatici. Il suolo è una ricchezza non rinnovabile, si legge nel sito della Fao “Ci vogliono più di 1000 anni per produrre 1 cm di terreno. Ciò significa che nella nostra vita, tutto il suolo che vediamo è tutto ciò che c’è. (Articolo di Maria Letizia Signorini) Fonte: reteambiente.it Sostanze pericolose, orientamenti Ue su etichettatura e imballaggio. Il 20 novembre 2017 l’Agenzia europea delle sostanze chimiche (Echa) ha diffuso i
  • 3. nuovi orientamenti per l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele a norma del regolamento “Clp” 1272/2008/Ce. Il documento (“Orientamenti per l’etichettatura e l’imballaggio a norma del regolamento (Ce) 1272/2008/Ce”), giunto al terzo aggiornamento (versione 3.0), ha lo scopo di assistere i fornitori di sostanze e miscele chimiche nell’adempimento degli obblighi previsti dal regolamento Clp. Tra le novità si segnalano l’allineamento delle istruzioni allineate alle prescrizioni stabilite dal regolamento 2016/918/Ue (ottavo adeguamento al progresso tecnico del regolamento Clp), chiarimenti sulla questione dell’imballaggio usato per il consolidamento dell’imballaggio destinato alla fornitura durante il trasporto e aggiornamenti per alcuni consigli di prudenza. (Articolo di Alessandro Geremei) Si veda: www.echa.europa.eu Fonte: reteambiente.it Sviluppo sostenibile. Costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. TAR Sicilia (PA) Sez. II n. 2512 del 3 novembre 2017 Il legislatore, pur vedendo con favore lo sviluppo della rete energetica e soprattutto delle fonti di produzione sostenibile di energia elettrica, ha ritenuto necessario trovare un contemperamento con la rilevanza costituzionale dell’ambiente (in tutte le sue forme), il che impone di ricercare un limite di compatibilità che impedisca di violare i valori ambientali per rendere il territorio compatibile con le forme di utilizzo necessarie per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Ecco perché la valutazione di impatto ambientale costituisce, per come previsto dalla legge, oggetto di un autonomo sub-procedimento, cronologicamente antecedente rispetto alla conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica e con effetti condizionanti (in caso di esito negativo), rispetto allo stesso provvedimento di autorizzazione unica. Fonte: lexambiente.it
  • 4. Ambiente in genere. Accesso del pubblico all’informazione ambientale. TAR Lazio (RM) Sez. II-bis n.11629 del 6 novembre 2017 La disciplina di cui al d.lgs. n. 195 del 2005, di “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale” consente di configurare un “diritto di accesso” svincolato da rigidi criteri di legittimazione e di interesse e, precipuamente, a riscontrare una legittimazione attiva più ampia, a cui risulta, peraltro, connessa la facoltà per l’autorità di pubblica di chiedere, in presenza di richieste formulate in maniera eccessivamente generica, al richiedente di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione, anche attraverso la fornitura di informazioni sull’uso di cataloghi pubblici. Fonte: lexambiente.it Ambiente in genere. Reati ambientali e delega di funzioni. Cass. Sez. III n. 52636 del 20 novembre 2017 (Ud 15 giu 2017) Presidente: Amoresano Estensore: Macrì Imputato: Rotondi In tema di reati ambientali, non è più richiesto, per la validità e l'efficacia della delega di funzioni, che il trasferimento delle stesse sia reso necessario dalle dimensioni dell'impresa o, quanto meno, dalle esigenze organizzative della medesima, attesa l'esigenza di evitare asimmetrie con la disciplina in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la quale, a seguito della entrata in vigore dell'art. 16 del digs. n. 81 del 2008, non contempla più tra i requisiti richiesti per una delega valida ed efficace quello delle "necessità". Fonte: lexambiente.it L’Italia ha altre 15 zone speciali di conservazione (Zsc), tutte in PIemonte. Aumentano le zone speciali di conservazione (Zsc) in Italia. Con apposito decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri ne sono state designante 15 nel territorio della Regione Piemonte. Si tratta di 9 Zcs della regione biogeografica alpina, 5 della regione biogeografica continentale e una della regione biogeografia mediterranea. Il decreto definisce in modo particolare e specifico per ciascuna area le misure di
  • 5. conservazione generali e specifiche. Sono misure conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nei siti. Sono misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e delle specie e per evitare le perturbazione delle stesse specie per cui le zone sono designate. La regione biogeografica alpina, quella continentale e quella mediterranea sono tree delle nove zone del territorio Ue. Il territorio Ue è infatti suddiviso in 9 regioni (boreale, atlantica, continentale, alpina, mediterranea, macaronesica, steppica, pannonica e la regione del Mar) in base a caratteristiche ecologiche omogenee. Le regioni sono state istituite dalla direttiva habitat (92/43/Cee) che ha come scopo di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche. TLa direttiva a tale scopo ha istituito una rete ecologica europea denominata Natura 2000. La rete è composta dai Siti di importanza comunitaria (Sic) – identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla stessa direttiva, che vengono successivamente designati con decreto ministeriale quali Zsc – e anche dalle Zone di protezione speciale (Zps) istituite ai sensi della direttiva 2009/147/CE “Uccelli” concernente la conservazione degli uccelli selvatici. (Articolo di Eleonora Santucci) Fonte: greenreport.it L’UE dà parere positivo allo smaltimento dei rifiuti radioattivi della centrale Oskarshamn in Svezia. Il progetto per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dallo smantellamento di due reattori della centrale nucleare di Oskarshamn in Svezia ha ricevuto parere positivo dalla Ue. L’attuazione del progetto, infatti, non comporta, né in condizioni operative normali, né in caso di determinati incidenti una contaminazione radioattiva rilevante sotto il profilo sanitario, delle acque, del suolo o dello spazio aereo della Danimarca, lo Stato che dista 260 km dalla centrale. Il 13 giugno 2017 la Commissione europea ha ricevuto dal governo svedese, i dati generali riguardanti il piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi. Sulla base di tali dati e di ulteriori informazioni richieste, dopo aver consultato il gruppo di esperti la Commissione l’Ue ha constatato che in condizioni normali di funzionamento, gli scarichi di effluenti radioattivi gassosi e liquidi non comportano un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione dello Stato limitrofo. Ha rilevato anche che i rifiuti radioattivi solidi saranno temporaneamente immagazzinati sul posto in attesa di essere trasferiti negli impianti di trattamento o
  • 6. smaltimento autorizzati situati in Svezia. I rifiuti solidi non radioattivi e i materiali residui che soddisfano i livelli di esenzione saranno esonerati dal controllo regolamentare per lo smaltimento come rifiuti convenzionali o per il loro reimpiego o riciclo, nel rispetto dei criteri enunciati nelle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza. (Articolo di Eleonora Santucci) Fonte: greenreport.it
  • 7. smaltimento autorizzati situati in Svezia. I rifiuti solidi non radioattivi e i materiali residui che soddisfano i livelli di esenzione saranno esonerati dal controllo regolamentare per lo smaltimento come rifiuti convenzionali o per il loro reimpiego o riciclo, nel rispetto dei criteri enunciati nelle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza. (Articolo di Eleonora Santucci) Fonte: greenreport.it