Giornata Tecnica da Piave Servizi, 11 aprile 2024 | DI DOMENICO Simone
News A 18 2014
1. News 18/A/2014
Lunedì,01 settembre 2014
Combustibili marittimi, dal 27 agosto 2014 cambiano le regole
Dlgs 16 luglio 2014, n. 112
Combustibili marittimi, approvato restyling del “Codice ambientale”
Combustibili marittimi, restyling del “Codice ambientale” in arrivo
Combustibili marittimi, vicino recepimento ultime norme Ue su zolfo
Direttiva del Consiglio 1999/32/Ce
Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2012/33/Ue
Dlgs 9 novembre 2007, n. 205
Sentenza Corte di Giustizia 23 gennaio 2014, n. C-537/11
Entra in vigore il 27 agosto 2014 il Dlgs 112/2014 di recepimento della direttiva
2012/33/Ue che fissa i nuovi limiti nazionali al tenore di zolfo nei combustibili per uso
marittimo.
Tra le novità del provvedimento, che modifica la Parte V del Dlgs 152/2006, cd. "Codice
ambientale", si segnala l'introduzione a partire dal 18 giugno 2014 di un limite generale
massimo al tenore di zolfo pari al 3,5% (0,5% dal 1° gennaio 2020) per i combustibili
marittimi usati nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di
protezione ecologica (appartenenti all'Italia), a bordo di navi di qualsiasi bandiera. I limiti più
severi per specifiche fattispecie sono fatti salvi.
Dal 1° gennaio 2018, per il mare Adriatico e il mare Ionio, e dal 1° gennaio 2020 per le
altre zone di mare, si applica un tenore massimo di zolfo pari allo 0,10% in massa, a
condizione che gli Stati membri dell'Ue prospicienti le stesse zone di mare abbiano previsto
l'applicazione di tenori di zolfo uguali o inferiori.
Fonte: http://www.reteambiente.it
Bioshopper, in vigore dal 21 agosto 2014 le sanzioni
2. Dm Ambiente 18 marzo 2013
Bioshopper, operatività regole nazionali in dubbio
Bioshopper, slitta via libera Ue
Bioshopper, dopo la firma del Ministro Dm al vaglio Ue
Bioshopper, MinAmbiente definisce specifiche
Risposta Min Ambiente a interrogazione parlamentare 22 maggio 2012
Provvedimento Autorità garante della concorrenza e del mercato 22 dicembre 2010, n.
21942
Autorità Antitrust, no a indicazioni generiche su biodegradabilità sacchetti
Scattano dal 21 agosto 2014 le sanzioni per chi commercia shopper monouso non
biodegradabili e compostabili. La legge 11 agosto 2014, n. 116 che converte il Dl 91/2014
risolve l'empasse creatasi sull'applicazione delle norme.
Il Dl 2/2012, convertito in legge 28/2012 faceva partire le sanzioni a carico di chi faceva
circolare sacchetti di plastica "fuori legge" una volta decorsi 60 giorni dall'efficacia del Dm
"tecnico" sulle caratteristiche dei sacchetti. Il 18 marzo 2013 veniva firmato il decreto che
però usciva in Gazzetta ufficiale senza che si fosse chiusa la procedura di notifica alla Ue
(procedura ancora non chiusa) per cui di fatto la sua efficacia veniva "congelata" e con
essa le sanzioni.
La legge 116/2014 di conversione del Dl 91/2014, elimina dal Dl 2/2012 l'inciso che
"aggancia" l'operatività delle sanzioni all'emanazione del decreto "tecnico" sulle
caratteristiche dei sacchetti. Pertanto ora le sanzioni scattano subito: chi commercializza
sacchetti monouso che non siano biodegradabili e compostabili o sacchetti riutilizzabili che
non abbiano gli spessori previsti dalla legge è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.
Fonte: http://www.reteambiente.it/
Convertito Dl 91/2014, in vigore le novità su incentivi al FV
In vigore la conversione dello "sblocca-reti", novità per le rinnovabili
Conversione Dl 91/2014, via libera dal Senato con novità su fotovoltaico
Sentenza Consiglio di Stato 12 aprile 2013, n. 2005
Sentenza Consiglio di Stato 15 maggio 2012, n. 2787
Fotovoltaico, il 6 luglio 2013 fine degli incentivi del "Quinto Conto energia"
Sentenza Tar Veneto 4 aprile 2013, n. 470
Sentenza Tar Lazio 11 marzo 2013, n. 2541
Fotovoltaico, Gse pubblica guida a Conto energia 2011-2013
3. I proprietari di impianti fotovoltaici hanno ora più scelte su come ridurre l'incentivo finora
goduto. Lo prevede la legge 11 agosto 2014, n. 116 che converte con modifiche il Dl 91/2014
("Competitività") in vigore dal 21 agosto.
Sono state numerosissime le modifiche alla materia "energia" che la legge 116/2014 ha
fatto al Dl 91/2014 (cosiddetto "Competitività"), in particolare sui biocarburanti e
sull'efficienza in edilizia. Per quanto riguarda le rinnovabili è stata riscritta la disciplina sulla
riduzione degli incentivi per il fotovoltaico, lasciando al titolare degli impianti più possibilità
di scelta su come subire la riduzione o rimodulazione dell'incentivo prima goduto.
Altra novità, la "riscrittura" da gennaio 2015 del sistema di "scambio sul posto" un
meccanismo relativo all'energia da fonti rinnovabili che consente di compensare la partita di
energia elettrica immessa in rete in una certa ora con quella prelevata dalla rete in un'ora
diversa. Il meccanismo è esteso a impianti fino a 500 kW (prima era 200). Infine conferma
sostanziale per le semplificazioni autorizzatorie di impianti a fonti rinnovabili già previste dal
Dl 91/2014 e per le norme sui Sistemi efficienti di utenza (Seu), cioè i sistemi di produzione e
consumo elettrico che mettono in collegamento diretto produttore e consumatore finale.
Prima non pagavano gli oneri generali del sistema elettrico, ora lo faranno, anche se in parte.
Fonte: http://www.reteambiente.it
Appalti, in vigore il rinvio al 2015 obbligo aggregazione per Comuni
Dm Sviluppo 12 novembre 2011, n. 226
Il pacchetto "appalti" Ue, le novità delle direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue e
2014/25/Ue
Dlgs 12 aprile 2006, n. 163
Dm Ambiente 23 dicembre 2013
Dm Ambiente 21 luglio 2014
Conversione Dl 90/2014, rinviato al 2015 obbligo aggregazione per Comuni
Sentenza Corte Costituzionale 16 luglio 2014, n. 199
Appalti, legittimo affidamento diretto a società pubblico-privata
Rinviato al 2015 l'obbligo di aggregazione per gli appalti di beni, servizi e lavori per i Comuni
non capoluogo di Provincia. Lo prevede la legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione
del Dl 90/2014 in vigore dal 19 agosto.
4. Il provvedimento — che introduce norme a tutto campo sulla pubblica Amministrazione —
fa slittare l'efficacia del comma 3-bis dell'articolo 33, Dlgs 163/2006. Ai sensi del Codice
appalti i Comuni non capoluogo di Provincia per bandire appalti di beni servizi e forniture dal
1° luglio 2014 dovevano aggregarsi in Unioni di Comuni o consorzi o rivolgersi a soggetti
aggregatori o alla Consip (la centrale unica di acquisti della P.a.).
L'articolo 23-ter del Dl 90/2014 come inserito dalla legge 114/2014, sposta l'efficacia
dell'obbligo che scatta dal 1° gennaio 2015 per appalti diretti ad acquisire beni e servizi, e dal
1° luglio 2015 per appalti di lavori. Altra novità della legge 114/2014: per gli appalti sotto i
40.000 euro i Comuni sopra i 10.000 abitanti possono procedere autonomamente senza
obblighi di aggregazione.
Fonte: http://www.reteambiente.it
Legittimità ordinanza del Sindaco a sospendere l’utilizzo del forno a legna.
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3081, del 17 giugno 2014
L’imposizione delle misure di un’accurata pulizia della canna fumaria e di una periodica
manutenzione della stessa, risulta intrinsecamente ragionevole, perché scaturisce prima dal
buon senso, nonché dalla più elementare esigenza del rispetto non solo degli abitanti
dell’area circostante ma della stessa clientela del pubblico esercizio; senza sottacere, poi, che
la mancata pulizia periodica delle canne fumarie è sovente causa di incendi, posto che le
incrostazioni di fuliggine, a prescindere dal materiale con il quale le canne medesime sono
realizzate, possono determinare ostruzioni con conseguenti ritorni di fiamma. Va anche
rimarcato che le misure imposte dall’ordinanza sostanziano meri adempimenti materiali, di
scarso impatto organizzativo ed economico, e non già la realizzazione di opere tali da
comportare interventi definitivi. In tale contesto, il provvedimento non fuoriesce dal
perimetro del contenuto necessitato delle ordinanze contingibili e urgenti proprio in quanto,
di per sé, non dispone l’intervento definitivo, ma si limita ad ipotizzarne l’imposizione,
lasciando alle autorità verificatrici (Azienda sanitaria, Vigili del fuoco) il compito di accertarne
la necessità nelle vie ordinarie e di prescriverlo nelle forme parimenti ordinarie.
Fonte:lexambiente.it
Albo Gestori ambientali, nuovo regolamento in vigore dal 7 settembre 2014
5. Dm Ambiente 3 giugno 2014, n. 120
Dm Ambiente 28 aprile 1998, n. 406
Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22
Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2006/12/Ce
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152
Conclusioni Avvocato Generale Ue 14 aprile 2005, Causa C-270/03
Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2008/98/Ce
Documento Albo nazionale gestori ambientali 6 giugno 2014
Riscrittura delle categorie di iscrizione all'Albo e obbligo di aggiornamento per il
responsabile tecnico. Sono alcune novità del regolamento sul funzionamento dell'Albo
gestori ambientali approvato con Dm 3 giugno 2014, n. 120 in vigore dal 7 settembre 2014.
Il regolamento disciplina le modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori
ambientali, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, nonché i
termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali. Va in soffitta dal 7
settembre 2014 lo storico regolamento precedente (Dm Ambiente 28 aprile 1998, n. 406).
Le novità vengono incontro alle richieste delle imprese e vanno nella direzione di
semplificare (e velocizzare) le procedure di iscrizione, variazione e rinnovo, e razionalizzare
le norme sui requisiti soggettivi delle imprese. Ad esempio, essere sottoposti a procedura
concorsuale durante il corso di validità dell'iscrizione non costerà più la cancellazione
dell'Albo (e le imprese potranno così proseguire l'attività). Sparisce anche l'obbligo di perizia
giurata sulla idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare: ora
basterà l'attestazione redatta dal responsabile tecnico.
Fonte: http://www.reteambiente.it