1. News 12/SSL/2014
Lunedì, 9 giugno 2014
Aggiornata la modulistica relativa alla prevenzione incendi
Con l’emanazione di una circolare e di un decreto è stata aggiornata la modulistica
per la prevenzione incendi. L’adozione della nuova modulistica è diventata
obbligatoria a partire dal primo maggio 2014.
Alla circolare è allegato il Decreto DCPST n. 252, “Decreto di modifica della
modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni,
prevista nel decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012” che, “ravvisata la
necessità di modificare la medesima modulistica per esigenze di aggiornamento di
natura tecnica” riporta dunque gli aggiornamenti con riferimento al Decreto
Dirttoriale n. 200 del 31/10/2012
La nuova modulistica, indica la circolare, è “da adottarsi obbligatoriamente a far
data dal 01/05/2014”, e riguarda:
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività: il modello PIN 2-2012 è sostituito dal
modello PIN 2-2014;
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gas di petrolio liquefatto: il
modello PIN 2 gpl- 2012 è sostituito dal modello PIN 2 gpl- 2014;
- Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio: il modello PIN 2.1-2012 è sostituito
dal modello PIN 2.1-2014;
- Attestazione per depositi di gas di petrolio liquefatto: il modello PIN 2.1-gpl-2012 è
sostituito dal modello PIN 2.1-gpl-2014;
- Dichiarazione inerente i prodotti: il modello PIN 2.3-2012 Dich. Prod. è sostituito dal
modello PIN 2.3-2014 Dich. Prod.;
- Certificazione dell' impianto significativo ai fini antincendio: il modello PIN 2.5-2012
Cert. Imp. è sostituito dal modello PIN 2.5-2014 Cert. Imp.;
- Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio: il mod. PIN 3-2012 è
sostituito dal modello PIN 3-2014;
- Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per depositi di gas di
petrolio
liquefatto: il modello PIN 3-gpl-2012 è sostituito dal modello PIN 3-gpl-2014;
- Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità: il
modello PIN 3.1-2012 è sostituito dal modello PIN 3.1-2014.
Fonte:puntosicuro.it
2. Lavorazioni Industriali: comunicazione all’organo di vigilanza
Decreto del 18 aprile 2014: informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza in
caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni
industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti.
Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro per la
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, del 18 aprile 2014, sono state
individuate, ex articolo 67, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008, secondo criteri di
semplicità e comprensibilità, le informazioni da trasmettere all' organo di vigilanza in
caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni
industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti.
Fonte:puntosicuro.it
Nuovi libretti di impianto per le caldaie a partire da Giugno
Un unico libretto, composto da più schede modulabili a seconda delle
caratteristiche dell'impianto. Quattro tipologie di rapporto di efficienza energetica,
studiate per mettere a fuoco e mappare le prestazioni non solo delle tradizionali
caldaie, ma anche dei sistemi di condizionamento, di teleriscaldamento e di
cogenerazione.
A partire dal 1° giugno cambiano i documenti che certificano l'efficienza degli
impianti installati in casa, negli uffici o nelle aziende.
Il libretto di impianto deve essere presente per tutti gli apparecchi mentre il rapporto
è obbligatorio solo per i sistemi soggetti a verifiche periodiche, cioè di riscaldamento
con potenza maggiore di 10 kW e di condizionamento di potenza maggiore di 12
kW. A loro volta, le verifiche scattano, ogni qual volta s'intervenga sull'impianto
modificandone l'efficienza o per disposizione di legge, con una tempistica diversa a
seconda della tipologia e potenza dell'impianto (DPR 74/2013). Ad esempio, per le
caldaie a gas o metano normalmente installate in una singola unità immobiliare
s'interviene ogni quattro anni, mentre si scende a due per gli impianti condominiali,
se superiori ai 100 kW. Rimane comunque alle Regioni il compito di legiferare
diversamente ma comunque solo in modo più restrittivo.
I nuovi modelli di libretto e di rapporto sono introdotti dal decreto del 10.02.2014 e
sono il risultato di un approfondimento di un gruppo di lavoro coordinato dal CTI, il
Comitato termotecnico italiano. In particolare, nel definire i documenti si è tenuto
conto dei progressi tecnologici e della presenza sempre più diffusa, accanto alle
caldaie e ai condizionatori tradizionali, di nuovi sistemi, come le pompe di calore
3. geotermiche, i cogeneratori, il teleriscaldamento o i dispositivi alimentati da fonte
rinnovabile.
Rispetto all'edizione precedente, il nuovo libretto non si fonda più su due modelli
(uno riferito alle centrali e l'altro al singolo impianto), ma su di un modello unico,
personalizzabile, costituito da tante schede, usate e assemblate in funzione degli
apparecchi e delle componenti dell'impianto.
I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica sono, invece, quattro: il
principale è per gli impianti di riscaldamento con generatore a fiamma e
combustione; poi per il condizionamento, il teleriscaldamento e gli impianti di co-
generazione.
Il libretto deve essere compilato per la prima volta dall'installatore, all'atto della
messa in funzione e aggiornato dal responsabile dell'impianto o dal manutentore.
Con l'entrata in vigore del nuovo libretto, il responsabile (che nei piccoli impianti è
l'utente stesso mentre in condominio può essere l'amministratore o la ditta abilitata
da questi delegata) dovrà scaricare il nuovo modello di libretto dai modelli già
disponibili sul sito del ministero Sviluppo economico e trascrivere sulla prima pagina
di questo i dati identificativi dell'impianto così da consegnarlo, all'atto del controllo,
al manutentore per l'aggiornamento.
Il rapporto di efficienza, invece, viene compilato direttamente dal manutentore,
che ha anche il compito di trasmetterlo, preferibilmente in via telematica, all'ente
locale di riferimento.
Nel documento è indicato il risultato dei controlli, che devono essere conformi a
quanto previsto dalle norme UNI o ai limiti indicati dal DPR 74/2013. In caso contrario,
il rapporto risulterà negativo e l'impianto sarà da manutenere in modo adeguato o
da sostituire.
Incaricati dei controlli sono gli enti locali che ricevono il report delle verifiche e che,
da parte loro, devono organizzare campagne ispettive a campione.
Le sanzioni dipendono dal D.Lgs. 192/2005 o da eventuali disposizioni delle Regioni. Si
va da 500 ai 3.000 euro a carico di proprietario, conduttore, amministratore di
condominio o terzo responsabile. Da mille ai 6.000 euro per l'operatore incaricato
che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico.
Fonte: www.ecolavservice.com
4. Informazioni vigilanza capannoni, modello unico notifica, decreto 18 aprile 2014
Firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministro per la
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione il Decreto del 18 aprile
2014riguardante l’ “individuazione, secondo criteri di semplicità e comprensibilità,
delle informazioni da trasmettere all’organo di vigilanza in caso di costruzione e di
realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di
ampliamento e di ristrutturazione di quelli esistenti”.
Il decreto, previsto dall’art. 67, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, non introduce nuovi
oneri a carico dei cittadini e imprese bensì semplifica quelli già esistenti.
Cuore del provvedimento l’istituzione del Modello unico nazionale per la notifica ai
sensi dell’articolo 67 del D. lgs. n. 81/2008, da utilizzare per la trasmissione delle
informazioni all’organo di vigilanza.
Il modello, parte integrante e allegato al decreto, dopo una prima sezione con i dati
anagrafici della ditta, riporta lo schema Lavorazioni aziendali e mansioni in cui il
dichiarante deve definire le aree interessate dall’intervento edilizio, specificando:
• Area/Reparto/Luogo di lavoro;
• Fasi del ciclo lavorativo /attività e loro breve descrizione;
• Attrezzature di lavoro – macchine, apparecchi, utensili, ed impianti (di
produzione e servizio);
• Materie prime, semilavorati e sostanze e prodotti impiegati. Scarti di
lavorazione;
• Mansioni/Postazioni;
• Principali rischi per la salute e la sicurezza.
Viene inoltre richiesto al dichiarante di allegare una piantina dell’edificio sul quale si
attua l’intervento edilizio con indicate:
• le strutture in costruzione e quelle in demolizione;
• il lay-out;
• la destinazione d’uso di ogni singolo locale;
• la presenza di locali sotterranei o semi sotterranei.
Fonte:puntosicuro.it
Chiarimenti sulla certificazione della resistenza al fuoco
Sono state recentemente pubblicate due importanti circolari da parte del Ministero
5. degli interni riguardanti chiarimenti sulle norme di collaudo EN per la resistenza al
fuoco.
In particolare: Circolare U.0017381.27/12/2013 (cfr. allegato I)
La circolare introduce la norma EN 13381-8 per la determinazione del contributo alla
resistenza al fuoco dei prodotti reattivi (intumescenti) applicati su acciaio (non
presente nel DM 16 febbraio 2007 in quanto non ancora pubblicata al momento
dell’uscita del DM stesso) e chiarisce la possibilità di utilizzo dei test di resistenza al
fuoco di prodotti passivi e reattivi, in funzione del tipo di norma utilizzata per la prova
e della data di emissione.
In pratica è consentito utilizzare la norma 13381-4 anche per i reattivi, se i collaudi
sono stati eseguiti prima del 30 novembre 2013, mentre per test effettuati
successivamente a quella data, i reattivi potranno essere utilizzati solo se collaudati
con la EN 13381-8 ed i passivi con la EN 13381-4.
Circolare U.0000465.16/01/2014 (cfr. allegato II)
Questa circolare chiarisce le modalità di classificazione e di collaudo dei
controsoffitti.
In particolare sono distinti i controsoffitti senza intrinseca resistenza al fuoco, che
devono essere collaudati secondo la norma EN 1365-2 che si riferisce all’intero
elemento composto da soletta e controsoffitto, quelli con intrinseca resistenza al
fuoco (controsoffitti a membrana), che devono essere collaudati con la norma EN
1364-2 e le membrane protettive che, invece, devono essere collaudate con la
norme EN 13381-1.
Qualsiasi tipo di controsoffitto sia applicato in un edificio, la certificazione di
resistenza al fuoco è sempre basata sul campo di diretta applicazione riportato nel
rapporto di classificazione o valutazione (per la EN 13381-1).
Fonte: www.promat.it
Le nuove direttive UE per gli appalti pubblici
Nuove norme UE in materia di appalti per puntare alla modernizzazione degli appalti
pubblici in Europa e garantire una migliore qualità e un migliore rapporto qualità-
prezzo.
Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 94 del 28 marzo
2014, le nuove direttive sugli appalti pubblici nei settori ordinari e speciali e nel
settore delle concessioni. Si tratta di un pacchetto di norme che punta
alla modernizzazione degli appalti pubblici in Europa.
Le autorità pubbliche spendono circa il 18% del PIL per appalti di forniture, opere o
6. servizi, rendendo l'appalto una leva decisiva per il raggiungimento di obiettivi sociali
specifici. "Le nuove regole inviano un segnale forte ai cittadini, che hanno il diritto di
vedere il denaro pubblico utilizzato in modo efficace ", ha dichiarato il relatore del
Parlamento in materia di appalti, Marc Tarabella (S&D, BE).
Migliore rapporto qualità-prezzo
Più soluzioni innovative
Meno burocrazia per gli offerenti e accesso più facile per le piccole imprese
Regole più severe in materia di subappalto
Nessuna accelerazione per privatizzare i servizi pubblici
Fonte:puntosicuro
Regione Puglia: disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura
Pubblicata la legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 “Disposizioni per favorire
l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono e il consumo dei
suoli agricoli”. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 66 del 26-05-2014
Fonte:pugliaimpiego.it
Inps. Indennizzo per cessazione attività commerciale
La legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha riaperto i termini per la concessione e
per la presentazione delle domande di indennizzo per la cessazione dell'attività
commerciale.
La legge 147, infatti, prevede che il beneficio sia concesso anche ai soggetti che si
trovino in possesso dei previsti requisiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e
il 31 dicembre 2016.
Le relative domande possono essere presentate, a partire dal 1° gennaio 2014, fino
al 31 gennaio 2017.
Fonte:pugliaimpiego.it