1. News 14/A/2015
Lunedì, 13 Aprile 2015
Via regionale. In GU le nuove linee guida per lo screening regionale.
E’ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dm Ambiente 30 marzo 2015
recante le linee guida per lo screening regionale. Il provvedimento entrerà in vigore
il 26 aprile 2015.
Il nuovo decreto ministeriale (vedi Riferimenti), atteso fin dallo scorso novembre, va
ad attuare quanto previsto dal Dl 91/2014 ("Decreto Competitività") convertito in
legge 116/2014 e supera così i rilievi dell’Unione europea in merito all’applicazione
del criterio dimensionale quale unico parametro di assoggettabilità o meno di un
progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale.
Le nuove linee guida, infatti, vanno a integrare i semplici criteri tecnico-
dimensionali utilizzati per la fissazione delle soglie, già stabilite nell'allegato IV alla
parte seconda del Dlgs 152/2006. Tra i nuovi criteri che dovranno essere considerati,
vi sono: il cumulo con altri progetti, la capacità di carico dell’ambiente naturale e la
frammentazione artificiosa di un progetto.
Le disposizioni contenute nel Dm Ambiente 30 marzo 2015 devono essere attuate su
tutto il territorio nazionale e si applicano a tutti i progetti per i quali la procedura
autorizzativa o di screening risulta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
La redazione di Nextville sta completando l’aggiornamento delle pagine del sito
relative alla procedura di screening, sulla base di tutte le novità contenute nelle
nuove linee guida. (Articolo di Filippo Franchetto)
Riferimenti
• Dm Ambiente 30 marzo 2015 Linee guida per la verifica di assoggettabilità a Via dei progetti di
competenza regionale
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)
• Dl 24 giugno 2014, n. 91 Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica il contenimento dei costi dell'elettricità, il rilancio
e lo sviluppo delle imprese (cd. "Competitività")
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)
• Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per la Via, la
Vas e l'Ippc
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)
2. • Punto per punto, le novità ambientali del Dl "Competitività" 91/2014 e della legge di conversione
in Nextville (Osservatorio di normativa energetica)
Fonte: nextville.it
Direttiva AEE, nuove deroghe al divieto di usare piombo e mercurio
Sulla GUUE del 10.4.2015 sono state pubblicate la Direttiva Delegata (UE) 2015/573 e
la Direttiva Delegata 2015/574/UE della Commissione del 30 gennaio 2015 che
modificano la Direttiva AEE (2011/65/UE) "sulla restrizione dell’uso di determinate
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche".
Le direttive, in vigore dal 30 aprile 2015 e che derogano al divieto dell'uso di piombo
e mercurio, sono:
• Direttiva Delegata (UE) 2015/573 della Commissione del 30 gennaio 2015 "che
modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva
2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
l'esenzione relativa al piombo nei sensori in cloruro di polivinile (PVC) utilizzati
nei dispositivi medico-diagnostici in vitro".
• Direttiva Delegata (UE) 2015/574 della Commissione del 30 gennaio 2015 "che
modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva
2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
l'esenzione relativa al mercurio nei sistemi di imaging ad ultrasuoni
intravascolare".
Entrambe le direttive modificano la direttiva 2011/65/Ue (direttiva "AEE") "sulla
restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche" e, in particolare, l'allegato IV sui dispositivi medici e gli
strumenti di monitoraggio e controllo.
La direttiva delegata 2015/573/UE deroga fino al 31 dicembre 2018 al divieto di
usare il piombo nei sensori in PVC utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro
per l'analisi del sangue e di liquidi e gas organici ed è stata approvata dalla
Commissione in quanto le alternative testate, sia per sostituire il piombo nel PVC sia
per sostituire il PVC, non soddisfano i requisiti tecnici specifici.
La direttiva delegata 2015/574/UE deroga fino al 30 giugno 2019 al divieto di usare il
mercurio nei connettori elettrici rotanti usati nei sistemi di imaging ad ultrasuoni
intravascolare in grado di supportare modalità di funzionamento con frequenze
operative elevate (> 50 MHz). La deroga è stata disposta, in quanto sia la
sostituzione del mercurio nel connettore sia l'eliminazione del mercurio attraverso la
sostituzione del connettore o del dispositivo sono tecnicamente impraticabili o
3. avrebbero conseguenze complessive negative, legate a un impatto sulla salute dei
pazienti.
Fonte: studiobrancaleone.it
Rifiuti. Deadline 30 aprile per contributo Sistri e Mud
Entro il 30 aprile 2015 gli operatori della filiera dei rifiuti devono versare il contributo
annuale di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e
presentare il Modello Unico Ambientale (MUD).
L’omissione del contributo SISTRI relativo al 2015, in scadenza il 30 aprile ai sensi
dell’articolo 7 del DM 52/2011 , c.d. “TU Sistri”, è ora punita – al pari del mancato
versamento del contributo 2014 – dalle norme sanzionatorie del Dlgs 152/2006 che,
in base a quanto stabilito dal decreto “Milleproroghe” (Dl 192/2014 convertito dalla
Legge 11/2015) sono diventate applicabili a partire dallo scorso 1° Aprile.
La modulistica da utilizzare per la presentazione del MUD è contenuta nel DPCM 17
dicembre 2014 (“Approvazione del Modello unico di dichiarazione ambientale per
l’anno 2015) e ricalca sostanzialmente quella utilizzata nel 2014, con alcune novità
per quel che riguarda giacenze, cantieri mobili e imballaggi.
Fonte: reteambiente.it
AIA. Relazione di riferimento – DM 272/2014
Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 gennaio 2015 ed è entrato di
conseguenza in vigore il 22 gennaio 2015.
Nel seguito cercheremo di riassumere gli aspetti principali.
Relazione di riferimento: che cos’è
La Relazione di riferimento è definita dall’art. 5 comma 1) lettera v-bis): “‘relazione
di riferimento’: informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee,
con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine
di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della
cessazione definitiva delle attività.”
Ancora: “Tali informazioni riguardano almeno: l’uso attuale e, se possibile, gli usi
passati del sito, nonché’, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle
4. acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell’elaborazione della
relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle
acque sotterranee tenendo conto della possibilità’ di una contaminazione del suolo
e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o
rilasciate dall’installazione interessata. Le informazioni definite in virtù’ di altra
normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere
incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di
riferimento si terra’ conto delle linee guida eventualmente emanate dalla
Commissione europea ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva
2010/75/UE“.
Modalità di presentazione della relazione di riferimento
Le modalità per la presentazione della relazione di riferimento sono definite dal DM
272/2014, recante: “Decreto recante le modalità per la redazione della Relazione di
riferimento di cui all’art. 5, c. 1, lett. v-bis, Dlgs n. 152/2006” [mod. dal Dlgs n. 46/2014,
ndr].
I contenuti minimi della relazione sono definiti dall’art. 5 al decreto, che richiama gli
allegati 2 e 3 (il decreto è scaricabile in calce al presente).
Chi deve presentarla
La Relazione di riferimento deve essere presentata da parte dei soggetti sotto
riportati:
• a) tutti i gestori degli impianti elencati in Allegato XII alla parte seconda del
Dlgs n. 152/2006, ovvero i gestori di installazioni in AIA statale, “con esclusione
– peraltro – di quelli costituiti esclusivamente da centrali termiche ed altri
impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentate
esclusivamente a gas naturale” (articolo 3, comma 1, Dm n. 272/2014);
• b) i gestori di impianti ex Allegato VIII (soggetti ad AIA regionale), parte
seconda del Dlgs n. 152/2006, qualora la procedura di cui all’Allegato I del
nuovo decreto riveli, al termine, una effettiva possibilità di contaminazione del
suolo o delle acque sotterranee connessa a uso, produzione o rilascio (o
generazione quale prodotto intermedio di degradazione) di una o più
sostanze pericolose da parte dell’installazione tali da poter essere considerate
“pertinenti” in tal senso (articolo 3, commi 1 e 2, nuovo decreto).
5. Termini di presentazione
Relazione di riferimento
Il termine di presentazione della relazione di riferimento è fissato in un anno
dall’entrata in vigore dello stesso quindi scade il 22 gennaio 2016.
Procedura di assoggettabilità
Il termine di presentazione della presentazione degli esiti della procedura di
assoggettabilità alla Relazione di riferimento è fissato in tre mesi dall’entrata in vigore
del decreto, quindi entro il prossimo 22 aprile 2015.
Fonte: http://www.ambientesicurezzanews.it
GIURISPRUDENZA
Acque. Provvisorio mantenimento in funzione di uno scarico di reflui dopo la
scadenza dell’autorizzazione
Cass. Sez. III n. 11349 del 18 marzo 2015 (Ud 10 feb 2015)
Pres. Fiale Est. Pezzella Ric. Bonifacio
Integra il reato dì cui all'art. 137 del D.Lgs. n. 152 del 2006, ìl provvisorio
mantenimento in funzione di uno scarico di reflui dopo la scadenza della
autorizzazione, se il titolare non ne abbia tempestivamente chiesto il rinnovo almeno
un anno prima del decorso del termine di validità, quando non sussistono i
presupposti per l'operatività del regime dell'autorizzazione integrata ambientale,
previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e che consente di fare istanza di
rinnovo fino a sei mesi prima della cessazione di efficacia del titolo abilitativo.
Fonte:lexambiente.it
Urbanistica. Denuncia inizio attività e silenzio della P.A.
Cass. Sez. III n. 10740 del 13 marzo 2015 (Ud 25 nov 2014)
Pres. Teresi Est. Di Nicola Ric. Albani
In materia edilizia, l'inutile scadenza del termine di legge per contestare
all'interessato la carenza dei presupposti e dei requisiti per seguire la disciplina
procedimentale della denunzia di inizio attività non configura un provvedimento
implicito di silenzio-assenso, rimanendo impregiudicato il potere-dovere del Comune
e dell'autorità giudiziaria di intervenire sul piano sanzionatorio nel caso in cui
6. l'intervento realizzato a seguito della presentazione della D.I.A. risulti sottoposto a
permesso di costruire.
Fonte:lexambiente.it
DOTTRINA
Le acque meteoriche di dilavamento contaminate da sostanze inquinanti, anche
pericolose, sono acque di prima pioggia. (Articolo di Luigi Fanizzi)
Escluso il caso degli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, provenienti
dalle reti fognarie separate degli agglomerati (già sottoposti alla disciplina degli
scarichi, in funzione del rispetto dei valori limite previsti nell’Allegato 5 alla Parte III del
D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed a forme particolari di controllo), le immissioni
delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate,
in linea di principio generale, sono escluse da autorizzazioni o prescrizioni, ancorché
concernino aree esterne utilizzate per attività produttive. Le norme che disciplinano
la fattispecie sono:
• L’art. 74, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd TUA)
che, nel definire le acque reflue industriali, diversifica, da queste, le acque
meteoriche di dilavamento non qualificandole, contestualmente, come
acque reflue;
• L’art. 113, comma 1, lettera b) del TUA che consente alle Regioni di sottoporre
a particolari prescrizioni, ivi compresa l’autorizzazione all’immissione (diversa
dall’autorizzazione allo scarico), in determinati casi, le acque meteoriche di
dilavamento;
• L’art. 74, comma 1, lettera n) del TUA che, nella definizione dello scarico,
presuppone, in via esclusiva, la sussistenza di un sistema stabile di
collettamento che collega, senza soluzione di continuità, il luogo di
produzione delle acque reflue (domestiche, industriali od urbane), con il
corpo ricettore, indipendentemente dalla loro natura inquinante;
7. • L’art. 113, comma 3 del TUA che, nel considerare i casi di particolare
contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento, delle superfici
impermeabili scoperte, da sostanze pericolose ovvero ambientalmente
pregiudizievoli (s. inquinanti), relazionate alle attività ivi svolte, introduce,
cautelativamente, il concetto di acque di prima pioggia, necessitanti di
specifiche prescrizioni, quali il convogliamento separato e l’appropriato
trattamento depurativo, ivi compresa l’autorizzazione all’immissione,
funzionale al rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
Da queste norme discende che le acque meteoriche di dilavamento non possono
essere considerate acque reflue industriali, né a queste assimilabili, anche quando
provengono dalle aree esterne di uno stabilimento, poiché la circostanza dirimente,
ai fini della normale qualificazione di uno scarico, risiede nella circostanza che le
immissioni provengano da un ciclo di produzione, per iniziativa umana, ascrivibile
alla specifica attività ivi svolta e, non già, incidentalmente, come da precipitazione
piovosa.
E’ importante sottolineare, infatti, come, ai fini della summenzionata nozione, sia
irrilevante la natura inquinante dell’immissione idrica che, invero, può, al più, rilevare
sotto altro profilo e, cioè, quello dell’obbligo di adottare, come nel caso specifico
delle acque di prima pioggia, un impianto di trattamento appropriato, ad
abbattere gli inquinanti veicolati dalle acque stesse onde riportare l’immissione al
rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
Fonte:lexambiente.it