1. News 10/A/2017
Lunedì, 6 Marzo 2017
Sottoprodotti, in vigore regole per biomasse “residuali”.
Dal 2 marzo 2017 si applicano i criteri indicativi che agevolano la dimostrazione
della sussistenza dei requisiti per la qualifica delle biomasse destinate alla
produzione di energia come sottoprodotti e non come rifiuti.
Il DmAmbiente 13 ottobre 2016, n.264, che arriva in attuazione dell’articolo 184-bis,
comma 2, Dlgs. 152/2006, definisce “alcune modalità” – fatto salvo “ogni mezzo”
alternativo – con le quali il detentore può dimostrare di soddisfare le condizioni
generali previste dall’articolo 184-bis, comma 2, Dlgs. 152/2006 (relative a certezza
del riutilizzo, normale pratica industriale e requisiti di impiego e di qualità
ambientale), con riferimento alle categorie “specifiche” delle biomasse “residuali”
destinate all’impiego per la produzione di biogas e di energia mediante
combustione.
Tra le novità del provvedimento, si segnalano regole ad hoc per deposito,
movimentazione e normali pratiche industriali, l’istituzione di elenchi pubblici presso
le Camere di commercio, l’obbligo di conservazione della documentazione (tre
anni) e la scheda tecnica da utilizzare per dimostrare la certezza del riutilizzo, in
assenza di impegni contrattuali (allegato 2). L’allegato 1 del decreto contiene un
elenco delle norme che regolamentano l’utilizzo dei residui e delle possibili “normali
pratiche industriali”. (Articolo di Alessandro Geremei)
Fonte: reteambiente.it
Progetti per tutela ambientale, via incentivi al Sud.
Al via gli incentivi per progetti di sviluppo per la tutela ambientale previsti dal Dm 7
dicembre 2016 per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia,
domande a partire dal 26 aprile 2017.
Il decreto in parola regola termini e modalità per l’erogazione degli incentivi alle
2. imprese delle Regioni “Convergenza” per progetti di sviluppo per la tutela
ambientale che consentano la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di
gas climalteranti delle imprese. Destinatarie solo le unità locali delle imprese che
sono a forte consumo di energia e i progetti di investimento devono essere diretti tra
l’altro a innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell’impresa,
migliorare l’efficienza energetica dell’unità produttiva, realizzare attività di riciclo e
riutilizzo di rifiuti.
Il Dm 7 dicembre 2016 rimanda al Dm 9 dicembre 2014 (norma base sui contratti di
sviluppo) per tutto quel che concerne le modalità di calcolo dell’agevolazione e le
spese ammissibili. Le domande potranno essere presentate a decorrere dai 60 giorni
dalla pubblicazione in Gu del Dm (avvenuta il 24 febbraio) e quindi a decorrere dal
26 aprile 2017. Il Ministero dello sviluppo emanerà ulteriori precisazioni sulle modalità
di presentazione delle domande. (Articolo di Francesco Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
Emas, nuove indicazioni in arrivo per alimenti e bevande.
In materia di Emas, sono stati elaborati i documenti di riferimento per il settore degli
alimenti e delle bevande, necessari per aiutare le organizzazioni a concentrarsi sugli
aspetti fondamentali della loro gestione ambientale.
La Commissione Europea ha presentato, in data 8 febbraio 2017, lo schema di
decisione relativa al documento sulla migliore pratica di gestione ambientale per il
settore della produzione di alimenti e bevande, a norma del Regolamento Ce
1221/2009 sull’adesione volontaria al sistema Emas (sistema comunitario di
ecogestione e audit).
Nell’allegato alla decisione, vengono indicate le migliori pratiche ambientali
adottabili, con la specifica che le organizzazioni aderenti ad Emas non sono
obbligate a conformarvisi, in quanto Emas lascia alle stesse le valutazioni dei
costi/benefici. (Articolo di Costanza Kenda)
Fonte: reteambiente.it
Aria. Impianti già autorizzati ai sensi dell’art. 269, d.lgs. n.152/2006.
TAR Basilicata Sez. I n. 17 del 13 gennaio 2017
Sebbene le norme contenute nell'art. 269, commi 2 e 3, D.Lg.vo n. 152/2006
3. contemplino distinti procedimenti per le autorizzazioni, relative alla realizzazione di
nuovi impianti, e per le autorizzazioni, di rinnovo e/o di aggiornamento delle
autorizzazioni già rilasciate, prevedendo soltanto per la prima tipologia di
procedimenti l’indizione di una Conferenza di servizi, mentre nel secondo tipo di
procedimenti l’Autorità amministrativa competente deve richiedere esclusivamente
un parere del Comune, va rilevato che ai sensi dell’art. 281, comma 1, dello stesso
D.Lg.vo n. 152/2006 le autorizzazioni di rinnovo, da rilasciare ai gestori di impianti
autorizzati ai sensi del DPR n. 203/1988, come quello gestito dalla ricorrente ed
oggetto della controversia in esame, devono seguire il normale iter procedimentale,
disciplinato per i nuovi stabilimenti.
Fonte: lexambiente.it
Rumore. Requisiti per la configurazione del reato di cui all’art. 659 cod. pen.
Cass. Sez. III n. 5613 del 7 febbraio 2017 (Ud 15 dic 2016)
Presidente: Ramacci Estensore: Mengoni Imputato: Santovito
L'affermazione di responsabilità per la fattispecie di cui all’art.659 cod. pen., attesa
la natura di reato di pericolo presunto, la prova dell'effettivo disturbo di più persone,
essendo sufficiente l'idoneità della condotta a disturbarne un numero
indeterminato. L'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle
persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica,
di tal ché il Giudice ben può fondare il proprio convincimento su elementi probatori
di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le
caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata
la soglia della normale tollerabilità.
Fonte: lexambiente.it
Rifiuti. Cessione onerosa e perdita della qualifica di rifiuto.
Cass. Sez. III n. 5442 del 6 febbraio 2017 (Ud 15 dic 2016)
Presidente: Ramacci Estensore: Mengoni Imputato: PM in proc. Zantonello
Il fatto che un rifiuto sia ceduto ad altra società dietro fatturato pagamento di
denaro non risulta sufficiente per escludere la natura di rifiuto, che, una volta
acquisita in forza di elementi positivi (oggetto di cui il detentore si disfi, abbia
l'intenzione o l'obbligo di disfarsi, quale residuo di produzione) e negativi (assenza
dei requisiti di sottoprodotto, ai sensi dell'art. 184-bis sopra citato), non vien certo
4. perduta in ragione di un mero accordo con terzi ostensibile all'autorità (oppure
creato proprio a tal fine), come se il negozio giuridico riguardasse l'oggetto stesso
della produzione e non - come in effetti - proprio un rifiuto. Ciò, peraltro, a
prescindere dal "valore" economico o commerciale di questo, specie nell'ottica di
chi in tal modo ne entra in possesso a seguito di un accordo di natura privatistica.
Fonte: lexambiente.it
Riforma del sistema Ets di scambio di quote di emissioni, via libera del Consiglio
ambiente UE.
Galletti: è una buona base di partenza.
Il Consiglio europeo del ministri dell’ambiente ha concordato la sua posizione sulla
riforma del sistema di scambio di quote di emissione (Ets). In una nota si legge che
«L’Ets costituisce uno degli strumenti principali per ridurre le emissioni di gas a effetto
serra. Il riesame contribuirà all’obiettivo dell’Ue di ridurre le proprie emissioni almeno
del 40% entro il 2030, conformemente all’impegno assunto nel quadro dell’accordo
di Parigi sui cambiamenti climatici».
I ministri dell’ambiente europei sottolineano che «E’ importante per noi, per il nostro
pianeta e per le future generazioni. L’accordo di Parigi è stato un risultato storico,
ma dobbiamo passare dalle parole ai fatti. Un migliore funzionamento dell’Ets ridurrà
ulteriormente le emissioni. L’Ue sta mantenendo le proprie promesse perché tiene a
un futuro migliore per tutti».
Il ministro dell’ambiente italiano, Gian Luca Galletti, ha detto all’Ansa che l’accordo
è «una buona base di partenza» per il futuro negoziato, ma si è lamentato per il fatto
che solo alcune «richieste avanzate dell’Italia sono state accolte, per esempio sulla
compensazione dei costi indiretti e sull’assegnazione delle quote gratuite». Galletti
ha aggiunto: «Forse il metodo andava seguito in maniera diversa. Dopo una
giornata di trattative intense, alla fine una delle proposte è stata approvata senza la
necessaria discussione preventiva» e l’Italia si è espressa contro questa formulazione
dell’accordo.
Sembrano non essere stati in gran parte accolti gli appelli delle associazioni
ambientaliste, ma il documento esaminato dal Consiglio ambiente prevede che
«Per raggiungere l’obiettivo di ridurre le emissioni dell’Ue di almeno il 40% entro
il 2030, i settori coperti dall’Eu Ets dovranno ridurre le loro emissioni del 43% rispetto al
2005. Questo significa che il numero complessivo delle quote di emissione
diminuirà con una progressione maggiore rispetto a prima, ovvero del 2,2% annuo
invece che dell’1,74% a partire dal 2021. Ciò corrisponde a una riduzione aggiuntiva
5. delle emissioni di circa 556 milioni di tonnellate tra il 2020 e il 2030 – pari all’incirca
alle emissioni annuali del Regno Unito».
La proposta della Commissione Ue prevede, tra le altre, le seguenti modifiche:
«Una revisione del sistema di assegnazione gratuita, concentrandosi sui settori che
presentano il maggiore rischio di trasferimento della produzione al di fuori dell’UE
(circa 50 settori); l’accantonamento di un numero significativo di quote gratuite per
impianti nuovi e in crescita; regole più flessibili per migliorare l’allineamento della
quantità di quote gratuite con i dati sulla produzione; un aggiornamento dei 52
parametri di riferimento utilizzati per misurare la prestazione in materia di emissioni, al
fine di tenere conto dei progressi tecnologici avvenuti dal 2008. Tra il 2021 e il 2030 è
prevista l’assegnazione gratuita alle imprese di circa 6,3 miliardi di quote, per un
valore pari a 160 miliardi di euro».
La Commissione propone anche «l’istituzione di vari meccanismi di sostegno per
aiutare l’industria e i settori energetici ad affrontare le sfide in materia di innovazione
e investimenti poste dalla transizione verso un’economia a basse emissioni di
carbonio. Tra questi meccanismi figurano due nuovi fondi: il fondo per l’innovazione,
che estende l’attuale sostegno a favore di progetti dimostrativi di tecnologie
innovative anche a innovazioni industriali pionieristiche; il fondo per la
modernizzazione, che favorisce gli investimenti nella modernizzazione del settore
energetico e dei sistemi energetici in senso più ampio e dà impulso all’efficienza
energetica in 10 Stati membri a reddito più basso».
Fonte: greenreport.it
6. delle emissioni di circa 556 milioni di tonnellate tra il 2020 e il 2030 – pari all’incirca
alle emissioni annuali del Regno Unito».
La proposta della Commissione Ue prevede, tra le altre, le seguenti modifiche:
«Una revisione del sistema di assegnazione gratuita, concentrandosi sui settori che
presentano il maggiore rischio di trasferimento della produzione al di fuori dell’UE
(circa 50 settori); l’accantonamento di un numero significativo di quote gratuite per
impianti nuovi e in crescita; regole più flessibili per migliorare l’allineamento della
quantità di quote gratuite con i dati sulla produzione; un aggiornamento dei 52
parametri di riferimento utilizzati per misurare la prestazione in materia di emissioni, al
fine di tenere conto dei progressi tecnologici avvenuti dal 2008. Tra il 2021 e il 2030 è
prevista l’assegnazione gratuita alle imprese di circa 6,3 miliardi di quote, per un
valore pari a 160 miliardi di euro».
La Commissione propone anche «l’istituzione di vari meccanismi di sostegno per
aiutare l’industria e i settori energetici ad affrontare le sfide in materia di innovazione
e investimenti poste dalla transizione verso un’economia a basse emissioni di
carbonio. Tra questi meccanismi figurano due nuovi fondi: il fondo per l’innovazione,
che estende l’attuale sostegno a favore di progetti dimostrativi di tecnologie
innovative anche a innovazioni industriali pionieristiche; il fondo per la
modernizzazione, che favorisce gli investimenti nella modernizzazione del settore
energetico e dei sistemi energetici in senso più ampio e dà impulso all’efficienza
energetica in 10 Stati membri a reddito più basso».
Fonte: greenreport.it