1. News 13/SA/2014
Lunedì,16 giugno 2014
Sistema di Allerta Rapido europeo per Alimenti e Mangimi
Sono 63 le segnalazioni diffuse durante la scorsa settimana dal sistema di allerta
rapido comunitario per alimenti e mangimi (Rasff).
L’elenco italiano -che comprende 10 notifiche- si apre con una segnalazione di
allarme per la presenza di sostanza non autorizzata simile al sildenafil thiono in un
integratore alimentare proveniente dalla Bulgaria.
I respingimenti alla frontiera effettuati dalle autorità italiane riguardano un lotto di
peperoni proveniente dallo Sri Lanka contenente tracce di pesticida (Quinalphos) il
cui utilizzo non è autorizzato nell’UE, due lotti di ricciole (Seriola dumerili) tunisine
refrigerate per imballaggio danneggiato, riso basmati parboiled dal Pakistan
contenente tracce di fungicida (carbendazim) non autorizzato in Italia.
Cinque le notifiche di informazione che non implicano un intervento urgente: lotto
di frutti cinesi Yangmei (noto anche come Waxberry) simile alle fragola contenente
tracce di pesticidi vietati (prochloraz e carbendazim), eccesso di Escherichia coli in
telline italiane (Donax trunculus) con materie prime dalla Bulgaria e in vongole
(Venus verrucosa) refrigerate provenienti dalla Croazia, insetticida (oxamyl) in okra
dalla Giordania e infestazioni di parassiti (Anisakis) in rana pescatrice (Lophius
piscatorius) in arrivo dalla Francia.
Durante la scorsa settimana il Rasff non ha diffuso nessuna segnalazione
riguardante prodotti italiani esportati.
Fonte: http://www.sicurezzaalimentare.it/
2. 0 Carni preparate, armonizzati additivi
La Commissione, dietro richiesta di alcuni Stati membri e dell’industria della carne,
ha autorizzato un uso armonizzato di additivi nelle preparazioni di carne a livello
europeo, in particolare su categorie di carni semi-trasformate (i cosiddetti
“Preparati” di carne).
La scelta - che sicuramente porta coerenza negli usi consentiti a livello comunitario
(fino ad oggi lasciati agli Stati membri, che interpretavano diversamente le tipologie
di carne su cui sono ammessi gli additivi, ovvero i “preparati”) -, è contenuta
nel Regolamento (UE) n. 601/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che
modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti alimentari della carne e
l'uso di determinati additivi alimentari nelle preparazioni di carni (Testo rilevante ai
fini del SEE).
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco a livello di
Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni
d'uso. L'elenco dell'Unione include gli additivi sulla base delle categorie alimentari
cui essi possono essere aggiunti. La carne trasformata –ma non altri tipi- consente in
via generale l’utilizzo di additivi. Tuttavia, altre categorie di carne –come i preparati
di carne (ovvero, carne ridotte in frammenti, che però non hanno subito una
modifica della struttura muscolo-fibrosa) e come i “prodotti di carne” (che invece
hanno subito una modifica di tale struttura) sono catalogati in modo diverso dagli
Stati membri, con possibile differenza nella autorizzazione degli additivi
ammessi. Infatti, l’autorizzazione di additivi alimentari nella carne non trasformata
era invece consentito solo sporadicamente. E quando l'elenco dell'Unione di cui
all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Consiglio è stato istituito, le
preparazioni di carne definite dal regolamento (CE) n. 853/2004 sono state
considerate come carne non trasformata per la quale si è autorizzato soltanto un
numero limitato di additivi.
Ora con il nuovo regolamento 601, in tutti i prodotti carnei considerati “preparati di
carne” (su cui inizialmente non erano consentiti additivi), la Commissione ha invece
autorizzato un uso più ampio di tali sostanze. La Commissione ha ricevuto richieste
volte a ottenere l'inclusione di alcuni di tali usi nell'elenco dell'Unione degli additivi
alimentari autorizzati. Tali richieste sono state messe a disposizione di tutti gli Stati
membri, nel rispetto delle procedure di valutazione del rischio stabilite a livello
europeo.
Fonte: www.sicurezzaalimentare.it
1 Carne e pesce alla griglia: quali rischi? Come ridurre le ammine eterocicliche
durante la cottura
Carne e pesce alla griglia sono tra i cibi più appetitosi della stagione, ma
3. nascondono un’insidia, perché possono sprigionare composti dannosi per la nostra
salute. Come le ammine eterocicliche, un gruppo di composti dal possibile effetto
cancerogeno (Le ammine eterocicliche sono composti che si generano a partire da
alimenti proteici come la carne o il pesce, se durante la cottura si verificano
particolari condizioni succede per esempio se la cottura avviene a temperature
molto alte, sopra i 200 o 300 °C, soprattutto se dura a lungo, oltre i 20 minuti. Oppure
se la temperatura non è costante e ci sono troppi sbalzi).
Il problema è che questi composti sono mutageni, cioè alterano la struttura del
DNA, innescando processi che possono portare alla trasformazione delle cellule da
normali a tumorali. Sulla base dei dati disponibili, raccolti da studi in vitro o su modelli
animali, l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) classifica le
ammine eterocicliche come possibili o probabili cancerogeni per l’uomo. Insomma,
manca ancora la prova definitiva che queste sostanze provochino direttamente il
cancro, ma ci sono sempre più indizi che suggeriscono come il loro consumo
potrebbe essere collegato alla comparsa di alcuni tumori, per esempio del colon,
dell’intestino, della prostata e della mammella.
Non solo: di recente si è anche cominciato a osservare che le ammine eterocicliche
hanno effetti negativi sulla funzionalità delle cellule cardiache e potrebbero dunque
essere implicate nel rischio cardiovascolare.
Fonte: ilfattoalimentare.it
2 Bollo sanitario: quali sono le diciture che deve riportare il marchio sulla carne
e sui prodotti lattiero caseari?
Il bollo deve venire indicato senza barra tra i codici. In ogni caso, è indispensabile la
presenza di tre elementi:
1) il nome del Paese in cui è situato lo stabilimento, indicato per esteso o mediante
un codice a due lettere conforme alla pertinente norma ISO (per l’Italia, IT),
2) il codice di riconoscimento dello stabilimento (che viene attribuito a seguito di
ispezione e autorizzazione da parte dell’Autorità sanitaria veterinaria competente)
3) l’abbreviazione della Comunità Europea (CE).
Le dimensioni stabilite dal regolamento (CE) n.
853/2004, Allegato II, Sezione 1, sono le seguenti:
- per il bollo sanitario (da applicare sulle etichette delle
4. carni fresche), larghezza 6,5 cm e altezza 4,5 cm
- per il marchio sanitario (che invece si applica agli altri prodotti di origine animale,
tra cui i prodotti caseari), è semplicemente stabilito che esso “dev’essere leggibile e
indelebile e i caratteri devono essere facilmente decifrabili; dev’essere chiaramente
esposto in modo da poter essere controllato dalle autorità competenti”.
Il requisito della indelebilità, del resto, si applica a tutte le informazioni prescritte
come obbligatorie dalle normative generali (come il reg. UE 1169/2011, vedasi
ebook “L’Etichetta“) e di settore (quelle cioè che si applicano a singoli alimenti o
loro categorie).
Ricordiamo infine che il marchio deve venire apposto prima che il prodotto lasci lo
stabilimento, e tuttavia non è necessario applicare un nuovo marchio a un prodotto
a meno che ne venga rimosso l’imballaggio e/o il confezionamento, oppure esso sia
ulteriormente trasformato in un altro stabilimento. In questo caso il nuovo marchio
deve indicare il numero di riconoscimento dello stabilimento in cui hanno luogo le
ultime operazioni.
Fonte: ilfattoalimentare.it