1. News 03/SA/2016
Lunedì,18 Gennaio 2016
Sistema di Allerta Rapido europeo per Alimenti e Mangimi Pesticidi
Nella 3° settimana del 2016 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta
europeo per alimenti e mangimi (Rasff) sono state 53 (7 quelle inviate dal Ministero
della Salute italiano)
L’elenco dei prodotti oggetto di allerta comprende 13 casi:
-latte non dichiarato in prodotti dal Regno Unito ;
-Salmonella enteritidis in tutto il pollo congelato senza frattaglie provenienti dalla
Polonia ;
-migrazione di alluminio dal piatto di ceramica dalla Spagna ;
mercurio in pesce spada refrigerato a fette di pesce spada refrigerati dalla
Spagna ;
-corpo estraneo (frammenti di cavo elettrico) in burro fresco dal Belgio ;
-Salmonella typhimurium in cosce di pollo provenienti dai Paesi Bassi ;
-rischio di sovradosaggio con acido nicotinico dal consumo di integratore
alimentare dai Paesi Bassi ;
-nuovo ingrediente alimentare non autorizzata (Acacia rigidula e sostanze non
autorizzate metil-sinefrina e phenethylamine derivati ) in (integratore alimentare dal
Stati Uniti, attraverso il Regno Unito ;
-Listeria monocytogenes in salumi refrigerata da Italia ;
-sostanze non autorizzate (metil-sinefrina e phenethylamine derivati ) in integratore
alimentare dalla Spagna ;
-conigli alimentati con mangimi contenenti narasina dai Paesi Bassi;
-Salmonella in Turchia e kebab di pollo dall'Ungheria ..
2. Non vi sono informative sui prodotti diffusi in Italia che non implicano un intervento
urgente.
Tra i lotti respinti alle frontiere od oggetto di informazione, l’Italia segnala:
-aflatossine in pistacchi con guscio dagli Stati Uniti ;
-aflatossine in arachidi organici inshell dall'Egitto ;
-aflatossine in arachidi in guscio provenienti dall'Egitto ;
-aflatossine in granella di pistacchi provenienti dalla Turchia ;
-sostanza non autorizzata (deidroepiandrosterone (DHEA) ) in integratore alimentare
dagli Stati Uniti ;
- scatole di conservazione degli alimenti provenienti dalla Cina non idonei ad essere
utilizzati come materiale a contatto con alimenti.
Questa settimana tra le esportazioni italiane ritirate dal mercato:
la Germania ha segnalato aflatossine in granella di nocciole terra dalla Germania,
con materia prima da Italia. La Francia ha segnalato Listeria monocytogenes in
salumi refrigerata da Italia ; il report della settimana completo è consultabile al
seguente indirizzo: https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/
Ridurre carbammato di etile nelle acquaviti di frutta con nocciolo, l’obiettivo della
Commissione Europea.
Il carbammato di etile è un composto che si forma naturalmente nei cibi e nelle
bevande alcoliche, contenuto in pane, yogurt, salsa di soia, vino, birra e in
particolare nelle acquaviti di frutta con nocciolo e nelle acquaviti di residui di frutta
con nocciolo, soprttutto quelle a base di ciliegie, prugne, mirabelle e albicocche.
Con Raccomandazione (Ue) 2016/22 Della Commissione del 7 gennaio 2016, la
Commissione intende fare un passo avanti per meglio tutelare i consumatori dalla
contaminazione con carbammato di etile e acido cianidrico (un precursore).
Infatti, in base a parere del 2007 di Efsa, circa il carbammato di etile e l’acido
cianidrico in alimenti e bevande, l’autorità concludeva che tali sostanze
costituivano un rischio per la salute dei consumatori. E che si rendeva necessario
adottare misure per ridurne la presenza nelle bevande, e in particolare per le
acquaviti con frutta a guscio.
In base alla normativa UE, l’acido cianidrico va limitato a 35 mg/kg nelle bevande
alcoliche, in base alla normativa sugli additivi (reg. 1334/2008), ma con possibilità più
ampie (70 mg/litro) operate dal regolamento 110/2008, circa le bevande spiritose.
Tuttavia, nonostante questi limiti, la Commissione ha istituito un Codice per la
prevenzione e riduzione da contaminazione di carbammato di etile nelle acquaviti
3. da frutta a nocciolo. Tale Codice prevede un obiettivo di 1 mg /litro di
carbammato.
In seguito a monitoraggio del carbammato di etile negli anni 2010-2012, Efsa ha
rilevato che oltre l’80% dei risultati analitici in «acquaviti di frutta a nocciolo» e oltre il
95 % dei risultati analitici in «acquaviti di frutta diversa da frutta a nocciolo» si sono
attestati al di sotto del valore obiettivo di 1 mg/l (e pari circa a 0,6 mg e 0,3 ,g per
litro per le due diverse tipologie di acquaviti).
Alla luce dell’esperienza acquisita, la Commissione intende raccomandare agli Stati
membri l’adozione edlle misure necessarie per ridurre la contaminazione da
carbammato nelle acquaviti di frutta a nocciolo e simili. Tali raccomandazioni sono
contenute nell’Allegato della raccomandazione e dovrà essere considerato da da
tutti gli operatori partecipanti alla fabbricazione, all'imballaggio, al trasporto, alla
conservazione e allo stoccaggio di acquaviti di frutta a nocciolo e acquaviti di
residui di frutta a nocciolo;
Inoltre la Commissione dichiara la necessità di raggiungere il livello più basso
possibile di carbammato di etile. La raccomandazione 2010/133/CE è inoltre
abrogata.
La raccomandazione non ha valore legale vincolante. In ogni caso, in base a un
monitoraggio della regione Piemonte di 3 anni fa, tutte le acquaviti analizzate
risultavano abbondantemente entro il range di 1 mg per litro proposto come
obiettivo da raggiungere.
Fonte:sicurezzaalimentare.it
Indicazione obbligatoria ingrediente principale negli alimenti, la Commissione in
ritardo.
Il caso specifico riguarda un tema di sicurezza alimentare, gli interferenti endocrini.
Ma la portata del principio stabilito dalla Corte di Giustizia UE, fa riflettere anche su
un caso analogo- stavolta di qualità alimentare, e più precisamente, relativo alla
indicazione dell’origine dell’ingrediente principale. Indicazione che, in base al
regolamento del 2011 sull’Informazione Alimentare ai Consumatori – avrebbe
dovuto vedere la presenza di atti di esecuzione, per ora non pervenuti. E qui si apre
il dibattito.
Interferenti endocrini
Con una propria sentenza la Corte di Giustizia ha finito per dare una più ampia
dimensione a un tema che già rischia di esplodere.
Dopo infatti i controversi pareri assolutori di Efsa sul Bisfenolo A e sul glifosato-
4. sostanze che hanno visto pareri di segno opposto da parte di organismi scientifici di
primo rango, con una querelle destinata a perdurare- arriva la bacchettata della
Corte di Giustizia. Che ritiene inadempiente l’esecutivo europeo.
In base infatti ai rilievi mossi dalla Corte, la Commissione avrebbe dovuto da tempo
produrre criteri guida per valutare in modo idoneo gli interferenti endocrini, ovvero
quelle sostanze che perturbano il metabolismo e l’equilibrio ormonale anche a dosi
molto basse, e che alla lunga potrebbero causare disfunzioni maggiori all’apparato
riproduttivo e anche favorire la comparsa di tumori. Lo snodo della questione
sembra ancora una volta dipendere dai sostanze attiva (nel caso in esame i
biocidi). Sebbene infatti la Corte riconosca la necessità di un loro utilizzo per
contrastare organismi nocivi all’uomo e agli animali, tali prodotti possono presentare
rischi per gli animali, l’uomo e l’ambiente. Proprio per questo motivo, l’Unione, con il
regolamento 528/2012, aveva disposto quali sostanze attive non potessero essere
utilizzate, sulla base di criteri da stabilire, in ragione di proprietà disregolatrici del
metabolismo endocrino (cd “endocrine disruptor”).
Tuttavia, sebbene la data limite per tale valutazione fosse il 13 dicembre 2013, la
Commissione non ha ancora a tutt’oggi prodotto atti delegati per stabilire i criteri di
definizione delle sostanze in questione.
La Svezia allora ha sottoposto il caso alla Commissione europea, il 4 luglio 2014- in
ragione dell’infrazione dell’articolo 265 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione
europea (relativo proprio alla inadempienza delle istituzioni a normare).
…. E origine degli alimenti- ingrediente primario
Sebbene apparentemente limitato nello scopo-gli intereferenti endocrini-, il caso
apre la strada a tutta una serie di precedenti, tra cui i vari atti delegati promessi dal
regolamento 1169/2011, in particolare circa l’indicazione dell’origine su ingrediente
primario in alimenti trasformati pluri-ingrediente.
Infatti, l’art. 26 del regolamento suddetto si premura di precisare che saranno
adottati atti di esecuzione, entro il 13 dicembre 2013, per dichiarare l’origine
“Quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non
è lo stesso di quello del suo ingrediente primario.”
Tali atti non sono stati ancora adottati e –in base alla recente sentenza, con
colpevole ritardo. In base al dichiarato della Corte, anche in questi casi e per stretta
analogia, infatti:
“Dato che il testo del regolamento è perfettamente chiaro e non dà luogo ad
alcuna ambiguità, non vi è alcuna ragione per interpretare altrimenti l'obbligo alla
luce del suo contesto o il suo scopo”.
La Corte chiarisce poi un altro aspetto rilevante anche per la normativa alimentare
e di informazione ai consumatori: nessuna analisi di impatto, con eventuali scenari
messi a disposizione, può supplire alla mancanza di un obbligazione ad adottare atti
delegati; né può ritardarla ingiustificatamente- come sembra invece essere
accaduto ai vari atti delegati compresi nell’articolo 26 del reg. 1169.
5. Ingrediente primario
La normativa prevede che con atti di esecuzione la Commissione europea avrebbe
dovuto disporre, entro il 13 dicembre 2013, misure per
- indicare anche il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente
primario; oppure
- indicare il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario come
diverso da quello dell’alimento.
Infatti la Commissione ha stabilito che tali indicazioni vadano obbligatoriamente
poste- con libertà di scelta per i produttori tra le due opzioni di cui sopra- “Quando il
paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso
di quello del suo ingrediente primario”.
Diverso il discorso per latte e latticini, carni diverse da quelle già con origine, prodotti
monoingrediente, per i quali la Commissione prometteva (e ha realizzato) soltanto
analisi di impatto- e qui potrebbe fermarsi, da un punto di vista delle obbligazioni
legali.
Ma sul caso dell’ingrediente primario, il precedente c’è- e l’esecutivo UE farebbe
bene a non perdere ulteriore tempo. (Sentenza Corte Giustizia)
Fonte:sicurezzaalimentare.it
Avvistato pesce palla nel Mediterraneo altamente tossico. Scatta l’allerta nelle
Capitanerie di Porto. Rischio.
Nelle acque intorno all’isola di Lampedusa è stato catturato un esemplare di pesce
palla maculato (Lagocephalus sceleratus) famoso in tutto il mondo perché si tratta
di una specie le cui carni sono altamente tossiche e velenose. L’ingestione in alcuni
casi può provocare anche la morte, come si è registrato in alcuni paesi del
Mediterraneo.
La questione non è nuova. Il pesce palla (una specie tipicamente tropicale
originaria del Mar Rosso è arrivata nel Mediterraneo attraverso il canale di Suez nel
2003. Se fino a qualche anno fa i rilevamenti erano rari e occasionali, adesso la
situazione è cambiata. Il pesce palla maculato se prima era una presenza solo nelle
acque del Libano, della Turchia e della Siria ora si sta spostando. La presenza di
branchi intorno al canale di Sicilia (Lampedusa, Siracusa), in Puglia e di recente
anche nelle acque spagnole in Croazia e a Malta desta preoccupazioni.
6. L’allerta è destinato soprattutto ai pescatori sportivi
Gli avvistamenti e le catture lasciano ipotizzare un fenomeno di migrazione da
valutare attentamente. Per questo motivo le autorità italiane, insieme a quelle
spagnole, hanno lanciato all’inizio dell’anno un’allerta coinvolgendo le Capitanerie
di porto. L’avviso è destinato soprattutto ai pescatori sportivi che possono catturare
questi pesci e, ignorandone la pericolosità, ingerire le carni. Il problema è serio
anche perché la tossina non viene inattivata con la cottura.
La questione non riguarda la filiera del pescato all’ingrosso dove la vendita di tutti i
pesci palla è vietata (D.Lgs. 531/1992) e, oltre alla rete di controllo dei veterinari ci
sono gli operatori del che conoscono bene il problema. Riconoscerli è facile
perché la pelle non è ricoperta da squame e la bocca evidenzia due grandi denti.
Le specie di pesce palla presenti nei mari italiani sono attualmente tre (vedi foto) e
tutte contengono tossine pericolose, anche se solo quelle del pesce maculato
possono causare la morte. (Articolo di Roberto Pira)
Fonte: ilfattoalimentare.it
7. Fukushima, la Commissione aggiorna le misure di importazione
Con regolamento di esecuzione 2016/6, la Commissione europea ha abrogato il
precedente regolamento 322/2014, circa le misure di importazione di alimenti dal
Giappone o lì trasformati-transitati. Dal 2011 infatti la Commissione, con misure di
emergenza come previste dall’articolo 53 del reg. 178/2002, prevede una restrizione
alle importazioni armonizzata in tutta Europa al fine di meglio proteggere la salute
dei cittadini.
Ricordiamo che l’incidente di Fuskushima l’11 marzo del 2011, aveva dato origine a
tutta una serie di normative europee per meglio governare i flussi di importazione di
alimenti dal Giappone, dal momento che erano stati rinvenuti in diversa misura
contaminati.
Le nuove misure previste nel regolamento 6, sono state proposte tenendo conto di
oltre 81 000 dati sulla radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari
diversi dalla carne bovina e di oltre 237 000 dati sulla radioattività nella carne
bovina forniti dalle autorità giapponesi e riguardanti il quarto periodo vegetativo
successivo all'incidente.
Tra le novità,
- Ogni partita di funghi, pesce e prodotti della pesca (ma con eccezioni) e di
prodotti da essi derivati o di alimenti per animali e prodotti alimentari composti
contenenti per oltre il 50 % tali prodotti, originari del Giappone o da esso
provenienti, è accompagnata da una dichiarazione valida (ma in assenza di
campionamento e analisi- nota: solo per prefetture non previste da Allegato 2 del
regolamento e di cui sotto).
- viene ristretto e mutato il numero delle prefetture – in base ai riscontri analitici- che
richiedono campionamento e analisi dei prodotti, in base a negatività dei risultati;
- Il campionamento e le analisi rimangono obbligatori per alimenti per animali e
prodotti alimentari per accertare la presenza di cesio-134 e cesio-137 prima
dell'esportazione nell'Unione. Le prefetture con obbligo di analisi su determinati
alimenti (per lo più fungi, felci, riso, semi di soia e pesce) sono le prefetture
diFukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Chiba o Iwate, Akita, Yamagata o
Nagano, Yamanashi, Shizuoka o Niigata.
- il pesce e i prodotti della pesca catturati o raccolti nelle acque costiere delle
prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Chiba o Iwatesono
accompagnati dalla dichiarazione di cui al paragrafo 1 e da un rapporto di analisi
8. recante i risultati del campionamento e dell'analisi, indipendentemente dal loro
luogo di sbarco
Entro il 30 giugno 2016 sarà previsto un aggiornamento della normativa in vigore.
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/6 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016
che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti
alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla
centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n.
322/2014.
Fonte:sicurezzaalimentare.it