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News 38/SA/2015
Lunedì,28 Settembre 2015
Sistema di Allerta Rapido europeo per Alimenti e Mangimi Pesticidi
Residui di medicinali in vitello italiano e istamina in tonno pinna gialla dalla Spagna.
Ritirati dal mercato europeo 43 prodotti
Nella settimana n°38 del 2015 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta
europeo per alimenti e mangimi (Rasff) sono state 43 (9 quelle inviate dal Ministero
della salute italiano).
L’elenco dei prodotti distribuiti in Italia oggetto di allerta comprende cinque casi:
istamina in tonno pinna gialla scongelato dalla Spagna; mercurio congelato in
verdesca (Prionace glauca) dal Portogallo; residui di medicinali veterinari vietati
(nitrofurani – metabolita e furaltadone – AMOZ) in carne di vitello refrigerata italiana;
Salmonella typhimurium in ritagli di pollo congelato da Germania; rischio di lesioni
alla bocca a causa del consumo di birra della Repubblica Ceca.
Nella lista delle informative sui prodotti diffusi in Italia che non implicano un
intervento urgente troviamo: Listeria monocytogenes in formaggio a latte crudo
dalla Francia (di cui abbiamo già dato notizia), istamina in filetti di tonno scongelati
dalla Spagna.
Tra i lotti respinti alle frontiere od oggetto di informazione, l’Italia segnala: rame oltre
i limiti in foglie di vite in salamoia dalla Turchia; residui di pesticida (bifenile) in limoni
provenienti dalla Turchia; residui di pesticida (clorpirifos metile) in riso dall’India.
Questa settimana tra le esportazioni italiane in altri Paesi che sono state ritirate dal
mercato, la Francia segnala un’allerta per Salmonella Kentucky in carne di tacchino
congelata preparata dalla Francia, con materia prima italiane; la Croazia segnala
istamina in tonno scongelato. (Articolo di Valeria Nardi)
Fonte:ilfattoalimentare.it
Qual è la giusta etichettatura sui budelli per salumi quando dal produttore
vanno a un rivenditore non autorizzato alla manipolazione.
L’informazione sul prodotto che non è destinato al consumatore finale può venire
trasmessa sulla sola documentazione che precede o accompagna la consegna.
Peraltro – trattandosi pur sempre di un alimento, secondo la definizione di cui al reg.
CE 178/02 – è opportuno considerare i rischi legati alla sua circolazione, a valle della
filiera, al di fuori del controllo diretto del produttore, al quale il prodotto è comunque
riconducibile, attraverso il bollo CE.
Di conseguenza, si consiglia di equipaggiare la confezione di un’etichetta
completa, ai sensi del reg. UE 1169/11, al preciso scopo di prevenire ogni eventuale
problema legato a una gestione non corretta del prodotto da parte di operatori
terzi. Ritenendosi viceversa inidonea, a tal uopo, una semplice dicitura come quella
proposta. (Articolo di Dario Dongo)
Fonte:ilfattoalimentare.it
Etichette della salute, presto Consultazione Pubblica della Commissione
La Commissione europea ha annunciato che a breve partirà la consultazione
pubblica sul regolamento 1924/2006, sulle indicazioni nutrizionali e salutistiche in
etichettatura, comunicazione e pubblicità riferite a prodotti alimentari, compresi
quelli sfusi.
Un regolamento pubblicato nel 2006, entrato operativamente in vigore l’anno
successive, e con un aggancio immediate con la normative generale sulla Sicurezza
alimentare- reg. 178/2002 – e con la più recente normativa sull’Informazione
alimentare ai consumatori –reg. 1169/2011.
La consultazione pubblica dovrà necessariamente tenere in considerazionequesti
aspetti di contesto cronologico. Intanto perché ci sono alcune falle del
regolamento, che non gli hanno permesso di raggiungere quegli obiettivi minimi non
solo di efficienza, ma di efficacia- che consistono nel garantire un’armonizzazione
normativa tra i paesi UE, un elevato livello di tutela della salute dei consumatori, e
infine, una concorrenza equilibrata tra le imprese.
Poi, perché il regolamento 1169 ha innovato con una sezione “principi” che sembra
andare al di là del 1924. Vediamone gli aspetti.
Armonizzazione normativa
Nei vari paesi, l’armonizzazione normativa c’è sicuramente stata in ragione
dell’immediata applicazione del regolamento; di linee guida sulla sottomissione di
claims redatte e aggiornate da parte di efsa (non ultimo in questi mesi, con
consultazione a sua volta on line), e infine con i regolamenti di adozione della lista
positiva dei claims autorizzati ufficialmente e pienamente dotati di valore legale.
Tuttavia il regolamento e la sua corretta applicazione sono poi dipesi dai
comportamenti delle autorità nazionali preposte al controllo della pubblicità-
solitamente incaricate del compito – con comportamenti diversificati, e con sanzioni
di entità varia, ma che- secondo quanto riconoscono gli esperti- non sempre sono
state dissuasive nel frenare comunicazioni improntate a ingannevolezza.
Un altro aspetto di mancata armonizzazione normativa riguarda il settore integratori
alimentari per i quali gli Stati membri possono autorizzare specifici messaggi salutistici
sul proprio territorio. Una scappatoia insomma al quadro europeo armonizzato. E
non essendoci una chiara differenza commerciale tra integratori e alimenti (gli
integratori rientrano a tutti gli effetti nella categoria alimenti).
Elevato livello tutela consumatori
Un altro obiettivo che è stato solo parzialmente raggiunto ha a che fare con
l’elevato livello di tutela della salute dei consumatori che all’articolo 1 il
regolamento 1924 si prometteva.
Infatti, in carenza dell’adozione dei cosiddetti “profili nutrizionali” di cui all’articolo 4-
ovvero una valutazione della qualità nutrizionale complessivadel cibo da
promuovere con claim salutistici, in modo da non favorire iper-consumo di alimenti
tutto sommato poco sani- le aziende alimentari si sono comportate come meglio
hanno voluto.
Facendo pubblicità nutrizionale con claim assolutamente leciti a prodotti ricchi di
grassi saturi (e magari con margarine – quindi ricchi di pericolosi grassi trans- ) o
zuccheri aggiunti, o ancora, sale. I profili nutrizionali costituiscono uno snodo da
tempo sul tavolo. In prima battuta, sembrava che si volessero togliere, proprio entro
il Re-fit. Infatti lo scorso marzo, con voto in Comitato ENVI, per 50 a 18 era passata la
proposta di eliminare i profili nutrizionali data l’inadempienza e ritardo nel definirli.
Proposta poi bocciata in giugno: i profili vanno mantenuti.
Questo è un primo problema.
Il secondo problema, a cascata, deriva dall’articolo 10.3 dello stesso regolamento.
Dove si consentono messaggi generali di salute su un alimento, in presenza di un
qualsiasi vanto di salute autorizzato.
Il che consente di restituire una immagine nel complesso sana dell’alimento con frasi
come “mangiare sano ed equilibrato è importante per la tua salute” o simili,
lasciando intendere… che il prodotto in questione sia davvero sano ed equilibrato.
Di conseguenza e a cascata, si crea un problema di equa concorrenza tra imprese.
Concorrenza equa tra imprese
In presenza di “suggestioni” di prodotto autorizzate- peraltro in contrasto con gli
articoli 8 e con l’intero dettato del regolamento 1169 (articolo 7 in particolare, su
pratiche leali di informazione)- si genera quello che viene chiamato “Effetto alone”:
il contenuto di una singola vitamina o sale minerale, se adeguatamente sottolineato
– ci fa sembrare il prodotto più sano di quello che è, creando appunto un aura
positiva intorno all’alimento nel suo complesso. Le imprese più brave nel marketing
e più avanti nella conoscenza degli aspetti legali allora si avvantaggiano in modo
indebito rispetto a quelle che sono più rispettose dei limiti legali, e che magari
hanno meno risorse.
Si tratterà ora di capire su quali aspetti verte la consultazione pubblica. Se riguarda
solo questioni marginali, o se invece contempla di entrare nel vivo di quegli aspetti
così delicati come appunto i profili nutrizionali. E soprattutto, come sarà considerata
dalle istituzioni UE nelle varie risposte. Una cosa è certa: la resa dei conti si avvicina
anche per il regolamento “health claims”.
Fonte:www.sicurezzaalimentare.it
Clonazione animale, il Parlamento vuole un bando definitivo ed una definizione
allargata.
Lo scorso 8 settembre, il Parlamento europeo ha adottato oggi con 529 voti a
favore, 120 voti contrari e 57 astensioni, la Risoluzione legislativa sulla clonazione
degli animali allevati e fatti riprodurre a fini agricoli.
La risoluzione è stata elaborata congiuntamente dalla commissione per l’agricoltura
e lo sviluppo rurale (AGRI) e da quella per l’ambiente, la sanità pubblica e la
sicurezza alimentare (ENVI): si chiede di vietare la clonazione degli animali a fini
agricoli ed alimentari nell’Unione europea, includendo la progenie dei cloni, i
prodotti da questi derivati e le importazioni di cloni, progenie e relativi prodotti
nell’Ue.
Nella Risoluzione, gli eurodeputati precisano che l’obiettivo del regolamento è
quello di rispondere alle preoccupazioni in materia di salute e benessere degli
animali nonché alle percezioni dei consumatori e alle considerazioni etiche
riguardanti la tecnica della clonazione. Pertanto, nel testo adottato oggi si elimina il
riferimento alla “provvisorietà” del divieto, contenuta nella proposta iniziale
dell’Esecutivo dell’Ue.
Le novità
Ma quali i principali aspetti del testo adottato?
- si trasforma la proposta di direttiva in Regolamento (direttamente applicabile in
tutti gli Stati membri) e si estendere il campo di applicazione delle misure proposte a
tutti gli animali di allevamento, non solo a quelli della specie bovina, suina, ovina,
caprina ed equina come proposto dalla Commissione europea;
- si estende il divieto di immissione sul mercato e di importazione oltre che ai cloni
anche alla progenie di animali clonati, cloni embrionali, materiale germinale di cloni
animali e della loro progenie, nonché agli alimenti e mangimi provenienti da cloni
animali e dalla loro progenie;
- si estende la definizione di clonazione per aprirla ad altre tecniche oltre a quella
del trasferimento del nucleo di una cellula somatica;
- Importazioni di prodotti di cloni e della loro progenie: si propone l’introduzione di
misure più efficaci per rendere il divieto di importazione di cloni, progenie e relativi
prodotti effettivo, quali la richiesta di un certificato di importazione che attesti che
gli animali non sono cloni o progenie di animali clonati e che i prodotti non sono
derivati da animali clonati o dalla loro progenie. Al riguardo la Commissione
europea dovrà adottare specifiche condizioni di importazioni nell’ambito del reg.
882/2004;
- Tracciabilità: istituzione di sistemi di tracciabilità su cloni animali, progenie di animali
clonati, materiale germinale di cloni e della loro progenie. Alla Commissione
europea è conferito il potere di adottare atti delegati per stabilire norme dettagliate
per l'inclusione di tali informazioni nei certificati previsti dalla legislazione in materia di
salute animale e nella legislazione zootecnica o nei certificati elaborati dalla
Commissione a tal fine. Tali norme dettagliate sono adottate entro 6 mesi
dall'entrata in vigore del regolamento.
- Benessere degli animali: viene sottolineato che la clonazione degli animali non è
conforme alla Direttiva del Consiglio 98/58/CE sul benessere degli animali;
- Conclusioni dell’EFSA: si riportano i risultati delle valutazioni dell’EFSA sulla
clonazione animale;
- Preoccupazioni dei cittadini: si riassumono i risultati dell’Eurobarometro del 2008 e
2010 sulla disapprovazione dei cittadini dell’UE nei confronti della tecnica della
clonazione.
Gli eurodeputati chiedono inoltre agli Stati membri di riferire alla Commissione (entro
6 anni dall’entrata in vigore del presente regolamento) non solo sull’applicazione,
ma anche tutte le prove scientifiche e tecniche disponibili dei progressi avvenuti
(riguardanti in particolare aspetti della clonazione legati al benessere degli animali e
alle questioni di sicurezza alimentare) così come sui sistemi di tracciabilità e
l’evoluzione delle percezioni e delle preoccupazioni dei consumatori nei confronti
della clonazione. A questo riguardo, è stato infine adottato un emendamento volto
a chiedere alla Commissione europea una consultazione pubblica per verificare
eventuali nuove tendenze nella percezione dei consumatori relative ai prodotti
alimentari ottenuti da cloni animali.
A livello procedurale, le due Correlatrici del PE, l’On. Moi (AGRI) e l’On. Sommer
(ENVI) inizieranno nella prossime settimane i negoziati con il Consiglio dell’Ue per
giungere ad un testo definitivo e condiviso dalle due Istituzioni.
Fonte:www.sicurezzaalimentare.it
eventuali nuove tendenze nella percezione dei consumatori relative ai prodotti
alimentari ottenuti da cloni animali.
A livello procedurale, le due Correlatrici del PE, l’On. Moi (AGRI) e l’On. Sommer
(ENVI) inizieranno nella prossime settimane i negoziati con il Consiglio dell’Ue per
giungere ad un testo definitivo e condiviso dalle due Istituzioni.
Fonte:www.sicurezzaalimentare.it

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  • 1. News 38/SA/2015 Lunedì,28 Settembre 2015 Sistema di Allerta Rapido europeo per Alimenti e Mangimi Pesticidi Residui di medicinali in vitello italiano e istamina in tonno pinna gialla dalla Spagna. Ritirati dal mercato europeo 43 prodotti Nella settimana n°38 del 2015 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi (Rasff) sono state 43 (9 quelle inviate dal Ministero della salute italiano). L’elenco dei prodotti distribuiti in Italia oggetto di allerta comprende cinque casi: istamina in tonno pinna gialla scongelato dalla Spagna; mercurio congelato in verdesca (Prionace glauca) dal Portogallo; residui di medicinali veterinari vietati (nitrofurani – metabolita e furaltadone – AMOZ) in carne di vitello refrigerata italiana; Salmonella typhimurium in ritagli di pollo congelato da Germania; rischio di lesioni alla bocca a causa del consumo di birra della Repubblica Ceca. Nella lista delle informative sui prodotti diffusi in Italia che non implicano un intervento urgente troviamo: Listeria monocytogenes in formaggio a latte crudo dalla Francia (di cui abbiamo già dato notizia), istamina in filetti di tonno scongelati dalla Spagna. Tra i lotti respinti alle frontiere od oggetto di informazione, l’Italia segnala: rame oltre i limiti in foglie di vite in salamoia dalla Turchia; residui di pesticida (bifenile) in limoni provenienti dalla Turchia; residui di pesticida (clorpirifos metile) in riso dall’India. Questa settimana tra le esportazioni italiane in altri Paesi che sono state ritirate dal mercato, la Francia segnala un’allerta per Salmonella Kentucky in carne di tacchino
  • 2. congelata preparata dalla Francia, con materia prima italiane; la Croazia segnala istamina in tonno scongelato. (Articolo di Valeria Nardi) Fonte:ilfattoalimentare.it Qual è la giusta etichettatura sui budelli per salumi quando dal produttore vanno a un rivenditore non autorizzato alla manipolazione. L’informazione sul prodotto che non è destinato al consumatore finale può venire trasmessa sulla sola documentazione che precede o accompagna la consegna. Peraltro – trattandosi pur sempre di un alimento, secondo la definizione di cui al reg. CE 178/02 – è opportuno considerare i rischi legati alla sua circolazione, a valle della filiera, al di fuori del controllo diretto del produttore, al quale il prodotto è comunque riconducibile, attraverso il bollo CE. Di conseguenza, si consiglia di equipaggiare la confezione di un’etichetta completa, ai sensi del reg. UE 1169/11, al preciso scopo di prevenire ogni eventuale problema legato a una gestione non corretta del prodotto da parte di operatori terzi. Ritenendosi viceversa inidonea, a tal uopo, una semplice dicitura come quella proposta. (Articolo di Dario Dongo) Fonte:ilfattoalimentare.it Etichette della salute, presto Consultazione Pubblica della Commissione La Commissione europea ha annunciato che a breve partirà la consultazione pubblica sul regolamento 1924/2006, sulle indicazioni nutrizionali e salutistiche in etichettatura, comunicazione e pubblicità riferite a prodotti alimentari, compresi quelli sfusi. Un regolamento pubblicato nel 2006, entrato operativamente in vigore l’anno successive, e con un aggancio immediate con la normative generale sulla Sicurezza alimentare- reg. 178/2002 – e con la più recente normativa sull’Informazione alimentare ai consumatori –reg. 1169/2011. La consultazione pubblica dovrà necessariamente tenere in considerazionequesti aspetti di contesto cronologico. Intanto perché ci sono alcune falle del regolamento, che non gli hanno permesso di raggiungere quegli obiettivi minimi non solo di efficienza, ma di efficacia- che consistono nel garantire un’armonizzazione normativa tra i paesi UE, un elevato livello di tutela della salute dei consumatori, e infine, una concorrenza equilibrata tra le imprese.
  • 3. Poi, perché il regolamento 1169 ha innovato con una sezione “principi” che sembra andare al di là del 1924. Vediamone gli aspetti. Armonizzazione normativa Nei vari paesi, l’armonizzazione normativa c’è sicuramente stata in ragione dell’immediata applicazione del regolamento; di linee guida sulla sottomissione di claims redatte e aggiornate da parte di efsa (non ultimo in questi mesi, con consultazione a sua volta on line), e infine con i regolamenti di adozione della lista positiva dei claims autorizzati ufficialmente e pienamente dotati di valore legale. Tuttavia il regolamento e la sua corretta applicazione sono poi dipesi dai comportamenti delle autorità nazionali preposte al controllo della pubblicità- solitamente incaricate del compito – con comportamenti diversificati, e con sanzioni di entità varia, ma che- secondo quanto riconoscono gli esperti- non sempre sono state dissuasive nel frenare comunicazioni improntate a ingannevolezza. Un altro aspetto di mancata armonizzazione normativa riguarda il settore integratori alimentari per i quali gli Stati membri possono autorizzare specifici messaggi salutistici sul proprio territorio. Una scappatoia insomma al quadro europeo armonizzato. E non essendoci una chiara differenza commerciale tra integratori e alimenti (gli integratori rientrano a tutti gli effetti nella categoria alimenti). Elevato livello tutela consumatori Un altro obiettivo che è stato solo parzialmente raggiunto ha a che fare con l’elevato livello di tutela della salute dei consumatori che all’articolo 1 il regolamento 1924 si prometteva. Infatti, in carenza dell’adozione dei cosiddetti “profili nutrizionali” di cui all’articolo 4- ovvero una valutazione della qualità nutrizionale complessivadel cibo da promuovere con claim salutistici, in modo da non favorire iper-consumo di alimenti tutto sommato poco sani- le aziende alimentari si sono comportate come meglio hanno voluto. Facendo pubblicità nutrizionale con claim assolutamente leciti a prodotti ricchi di grassi saturi (e magari con margarine – quindi ricchi di pericolosi grassi trans- ) o zuccheri aggiunti, o ancora, sale. I profili nutrizionali costituiscono uno snodo da tempo sul tavolo. In prima battuta, sembrava che si volessero togliere, proprio entro il Re-fit. Infatti lo scorso marzo, con voto in Comitato ENVI, per 50 a 18 era passata la proposta di eliminare i profili nutrizionali data l’inadempienza e ritardo nel definirli. Proposta poi bocciata in giugno: i profili vanno mantenuti. Questo è un primo problema. Il secondo problema, a cascata, deriva dall’articolo 10.3 dello stesso regolamento. Dove si consentono messaggi generali di salute su un alimento, in presenza di un qualsiasi vanto di salute autorizzato.
  • 4. Il che consente di restituire una immagine nel complesso sana dell’alimento con frasi come “mangiare sano ed equilibrato è importante per la tua salute” o simili, lasciando intendere… che il prodotto in questione sia davvero sano ed equilibrato. Di conseguenza e a cascata, si crea un problema di equa concorrenza tra imprese. Concorrenza equa tra imprese In presenza di “suggestioni” di prodotto autorizzate- peraltro in contrasto con gli articoli 8 e con l’intero dettato del regolamento 1169 (articolo 7 in particolare, su pratiche leali di informazione)- si genera quello che viene chiamato “Effetto alone”: il contenuto di una singola vitamina o sale minerale, se adeguatamente sottolineato – ci fa sembrare il prodotto più sano di quello che è, creando appunto un aura positiva intorno all’alimento nel suo complesso. Le imprese più brave nel marketing e più avanti nella conoscenza degli aspetti legali allora si avvantaggiano in modo indebito rispetto a quelle che sono più rispettose dei limiti legali, e che magari hanno meno risorse. Si tratterà ora di capire su quali aspetti verte la consultazione pubblica. Se riguarda solo questioni marginali, o se invece contempla di entrare nel vivo di quegli aspetti così delicati come appunto i profili nutrizionali. E soprattutto, come sarà considerata dalle istituzioni UE nelle varie risposte. Una cosa è certa: la resa dei conti si avvicina anche per il regolamento “health claims”. Fonte:www.sicurezzaalimentare.it Clonazione animale, il Parlamento vuole un bando definitivo ed una definizione allargata. Lo scorso 8 settembre, il Parlamento europeo ha adottato oggi con 529 voti a favore, 120 voti contrari e 57 astensioni, la Risoluzione legislativa sulla clonazione degli animali allevati e fatti riprodurre a fini agricoli. La risoluzione è stata elaborata congiuntamente dalla commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI) e da quella per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI): si chiede di vietare la clonazione degli animali a fini agricoli ed alimentari nell’Unione europea, includendo la progenie dei cloni, i prodotti da questi derivati e le importazioni di cloni, progenie e relativi prodotti nell’Ue. Nella Risoluzione, gli eurodeputati precisano che l’obiettivo del regolamento è quello di rispondere alle preoccupazioni in materia di salute e benessere degli animali nonché alle percezioni dei consumatori e alle considerazioni etiche riguardanti la tecnica della clonazione. Pertanto, nel testo adottato oggi si elimina il riferimento alla “provvisorietà” del divieto, contenuta nella proposta iniziale dell’Esecutivo dell’Ue.
  • 5. Le novità Ma quali i principali aspetti del testo adottato? - si trasforma la proposta di direttiva in Regolamento (direttamente applicabile in tutti gli Stati membri) e si estendere il campo di applicazione delle misure proposte a tutti gli animali di allevamento, non solo a quelli della specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina come proposto dalla Commissione europea; - si estende il divieto di immissione sul mercato e di importazione oltre che ai cloni anche alla progenie di animali clonati, cloni embrionali, materiale germinale di cloni animali e della loro progenie, nonché agli alimenti e mangimi provenienti da cloni animali e dalla loro progenie; - si estende la definizione di clonazione per aprirla ad altre tecniche oltre a quella del trasferimento del nucleo di una cellula somatica; - Importazioni di prodotti di cloni e della loro progenie: si propone l’introduzione di misure più efficaci per rendere il divieto di importazione di cloni, progenie e relativi prodotti effettivo, quali la richiesta di un certificato di importazione che attesti che gli animali non sono cloni o progenie di animali clonati e che i prodotti non sono derivati da animali clonati o dalla loro progenie. Al riguardo la Commissione europea dovrà adottare specifiche condizioni di importazioni nell’ambito del reg. 882/2004; - Tracciabilità: istituzione di sistemi di tracciabilità su cloni animali, progenie di animali clonati, materiale germinale di cloni e della loro progenie. Alla Commissione europea è conferito il potere di adottare atti delegati per stabilire norme dettagliate per l'inclusione di tali informazioni nei certificati previsti dalla legislazione in materia di salute animale e nella legislazione zootecnica o nei certificati elaborati dalla Commissione a tal fine. Tali norme dettagliate sono adottate entro 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento. - Benessere degli animali: viene sottolineato che la clonazione degli animali non è conforme alla Direttiva del Consiglio 98/58/CE sul benessere degli animali; - Conclusioni dell’EFSA: si riportano i risultati delle valutazioni dell’EFSA sulla clonazione animale; - Preoccupazioni dei cittadini: si riassumono i risultati dell’Eurobarometro del 2008 e 2010 sulla disapprovazione dei cittadini dell’UE nei confronti della tecnica della clonazione. Gli eurodeputati chiedono inoltre agli Stati membri di riferire alla Commissione (entro 6 anni dall’entrata in vigore del presente regolamento) non solo sull’applicazione, ma anche tutte le prove scientifiche e tecniche disponibili dei progressi avvenuti (riguardanti in particolare aspetti della clonazione legati al benessere degli animali e alle questioni di sicurezza alimentare) così come sui sistemi di tracciabilità e l’evoluzione delle percezioni e delle preoccupazioni dei consumatori nei confronti della clonazione. A questo riguardo, è stato infine adottato un emendamento volto a chiedere alla Commissione europea una consultazione pubblica per verificare
  • 6. eventuali nuove tendenze nella percezione dei consumatori relative ai prodotti alimentari ottenuti da cloni animali. A livello procedurale, le due Correlatrici del PE, l’On. Moi (AGRI) e l’On. Sommer (ENVI) inizieranno nella prossime settimane i negoziati con il Consiglio dell’Ue per giungere ad un testo definitivo e condiviso dalle due Istituzioni. Fonte:www.sicurezzaalimentare.it
  • 7. eventuali nuove tendenze nella percezione dei consumatori relative ai prodotti alimentari ottenuti da cloni animali. A livello procedurale, le due Correlatrici del PE, l’On. Moi (AGRI) e l’On. Sommer (ENVI) inizieranno nella prossime settimane i negoziati con il Consiglio dell’Ue per giungere ad un testo definitivo e condiviso dalle due Istituzioni. Fonte:www.sicurezzaalimentare.it