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News 09/SA/2017
Lunedì, 27 Febbraio 2017
Sistema di Allerta Rapido europeo per Alimenti e Mangimi Pesticidi
Nella settimana n.08 del 2017 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta
europeo per alimenti e mangimi (Rasff) sono state 65 (8 quelle inviate dal Ministero
della salute italiano).
Tra i lotti respinti alla frontiera si segnalano: notificati dall’Italia per migrazione di
manganese da filtri in acciaio provenienti dalla Cina, per sostanza non autorizzata
propargite in arance provenienti dall’Egitto, per anormale odore di anelli e tentacoli
di calamari indiani congelati (Loligo Duvauceli) provenienti dal Pakistan, per
sostanze non autorizzate metamidopos e propargite in peperoncini provenienti dall’
Egitto e per Salmonella enterica ser. Heidelberg in mezzo petto di tacchino
congelato proveniente dal Brasile; notificato dal Regno Unito per Salmonella
enterica in petti di pollo crudi congelati provenienti dal Brasile; notificato dal Belgio
per aflatossine in nocciole kernel tritate tostate provenienti dalla Turchia e per
aflatossine in pistacchi sgusciati provenienti dall’Iran; notificato dalla Bulgaria per
contenuto troppo alto di solfiti in albicocche secche provenienti dalla Turchia;
notificato da Malta per senape non dichiarata in salsa di pollo al burro proveniente
da Fiji; notificato dalla Spagna per aflatossine in arachidi provenienti dalla Cina e in
pistacchi con guscio provenienti dall’Iran; notificato dalla Grecia per metomil e
sostanza non autorizzata propargite in peperoni freschi provenienti dall’Egitto;
notificato dall’Olanda per ocratossina A in pistacchi con guscio provenienti dagli
Usa.
Allerta notificati dall’ Italia: per contenuto troppo alto di Escherichia coli in cozze
vive provenienti dalla Spagna; per carne di vitello refrigerata proveniente dall’Italia
da animali che non sono stati sottoposti a periodi sufficienti di sospensione da
medicinali veterinari (tilmicosina, lincomicina-spectinomicina)
Allerta notificati: notificato dal Regno Unito per grano non dichiarato (glutine) in
insalatiera Bombay proveniente dal Regno Unito; notificato dalla Germania per
pezzi di metallo in insalata di patate proveniente dalla Germania e per Salmonella
enterica in semi di sesamo pelati di origine sconosciuta, via Grecia; notificato dal
Belgio per fluopyram in lattuga Lollo rossa proveniente dal Belgio; notificato dalla
Repubblica Ceca per atropina and scopolamina in tisana con Echinacea
proveniente dalla Polonia e per norovirus (genogroup I and II) in pomodori secchi in
olio di girasole provenienti dall’Italia; notificato dalla Spagna per frammenti di vetro
in calamari in olio in scatola provenienti dalla Spagna; notificato dalla Slovenia per
Salmonella enterica ser. Stanley in petti di pollo congelati salati provenienti dalla
Tailandia, via Olanda e via Croazia; notificato dall’Estonia per Salmonella enterica
ser. Enteritidis in cosce di pollo congelato provenienti da Latvia; notificato
dall’Olanda per Salmonella enterica in petti congelati di pollo disossato e senza
pelle salati provenienti dal Brasile; notificato dalla Danimarca per non dichiarato E
210 – acido benzoico in ravanello salato proveniente dalla Tailandia, via Olanda;
notificato dall’Austria per escrementi di roditori e pietre in semi di lino biologico
provenienti dall’ Austria; notificato dalla Francia per Salmonella enterica ser.
Enteritidis in ali di pollo congelato provenienti dalla Polonia.
Nella lista delle informative troviamo notificate: dall’Italia per benzalconio cloruro
(BAC) in filetti di merluzzo surgelati provenienti dal Sud Africa e per contenuto troppo
alto di Escherichia coli in vongole vive (Ruditapes decussatus) provenienti dalla
Tunisia; notificato dall’Olanda per metomil in carambola proveniente dalla Cina e
per sospetto di Salmonella enterica in carne di maiale e vitello tritata refrigerata
proveniente dall’Olanda e per reazione allergica (rossore ed eruzioni cutanee sulla
pelle) causate da integratore alimentare alle vitamine proveniente dalla Spagna;
notificato dalla Danimarca per puree di frutta biologica (frullati) provenienti dall’
Italia infestate da muffe; notificato dal Regno Unito per Listeria monocytogenes in
fette di manzo pepato refrigerato proveniente dal Regno Unito.
Fonte: rasff.eu
In Gran Bretagna le politiche di riduzione del sale sono discriminatorie verso le classi
svantaggiate. Studio delle Università di Liverpool, Manchester e Danzica.
Secondo una ricerca condotta dall’Università di Liverpool, insieme agli atenei di
Manchester e di Danzica, e pubblicata dal British Medical Journal, le strategie
adottate dalla Gran Bretagna dal 2003 per la riduzione del sale nell’alimentazione –
basate su campagne di sensibilizzazione, indicazione in etichetta e riformulazione
volontaria degli alimenti trasformati – non sono riuscite a diminuire le disuguaglianze
tra le fasce di popolazione per quanto riguarda i comportamenti e l’incidenza delle
malattie cardiovascolari e gastriche collegate all’eccessivo consumo di sale.
Tra il 2001 e il 2011 il consumo medio di sale dei britannici è sceso a 9,5 a 8,1
grammi/giorno, una riduzione significativa, seppur ancora lontana dall’obiettivo di 6
g. Confrontando l’impatto delle politiche portate avanti dal 2003 al 2015 con un
ipotetico scenario senza alcun intervento, lo studio valuta che siano stati evitati o
ritardati 52 mila casi di malattie e circa 10 mila decessi. Le attuali politiche
avrebbero potenzialmente impedito 5 mila casi di cancro gastrico con
conseguente minor numero di decessi pari a circa 2 mila. A beneficiare di queste
riduzioni di malattie e morti sono state soprattutto le persone più attente alla propria
salute e più benestanti.
I ricercatori delle tre Università fanno anche una proiezione al 2030, confrontando
due ipotesi – il proseguimento delle attuali politiche e l’adozione di nuove iniziative –
basate sull’obbligo, anziché sulla volontarietà, di ridurre il contenuto di sale negli
alimenti trasformati. Lo studio indica questa come la strada da seguire affinché i
benefici conseguenti per la salute non siano discriminatori tra le varie fasce di
popolazione e tutti ne possano beneficiare equamente.
Secondo il Dr. Chris Kypridemos, del Dipartimento di Sanità pubblica e Politica
dell’Università di Liverpool, “il consumo di sale nel Regno Unito è eccessivo in
generale e ancora più alto nei gruppi più svantaggiati. Gli interventi volti a ridurre il
consumo di sale dovrebbero idealmente mirare a ridurre anche le disuguaglianze
socio-economiche in materia di salute attraverso politiche strutturali, come la
riformulazione obbligatoria di alimenti trasformati”. (Articolo di Beniamino Bonardi)
Fonte: www.ilfattoalimentare.it
CETA, via libera del Parlamento europeo. L’avvocato Dario Dongo illustra lo scenario
poco tranquillizzante che si prospetta.
A dispetto dei 3,3 milioni di firme #StopCETA, consegnate al Parlamento europeo
alla vigilia del voto, il 15 febbraio l’assemblea di Strasburgo ha approvato in via
definitiva il ‘trattato economico comprensivo’ con il Canada. A solo beneficio delle
‘Corporation’ globali, le quali non avranno più bisogno del TTIP (che il presidente
Trump ha infatti messo da parte) per aggredire le politiche UE e degli Stati membri in
tema di salute pubblica, beni comuni e servizi di interesse generale. Lo scenario che
si prospetta, in breve a seguire.
Va anzitutto chiarito che il CETA – ‘EU-Canada Comprehensive Economic and Trade
Agreement’ non è una semplice intesa sui dazi alle importazioni, per facilitare gli
scambi commerciali. Si tratta di un accordo onnicomprensivo, mediante il quale i
legislatori delle due sponde dell’Atlantico decidono di sottomettere le sovranità
internazionali (UE), nazionali e locali (regioni, province, comuni) al potere di censura
di gruppi economici privati. I quali potranno ricorrere ad apposite corti arbitrali per
rimuovere atti – normativi e di amministrazione – che a loro dire intralcino i propri
‘business’.
Le parole d’ordine sono due, liberalizzazione e de-regolamentazione di ogni attività
e servizio finora custodito dalle pubbliche amministrazioni o comunque disciplinato
con rigore (in ambito sociale, sanitario, educativo, reti idriche, etc.). (1) E così le
imprese canadesi – e quelle statunitensi o messicane che ivi abbiano sede –
potranno agire in giudizio nei confronti delle istituzioni del vecchio continente.
Ogni progetto politico europeo, come la restrizione d’uso degli OGM, può essere
impugnata dalle aziende
Ogni progetto politico a tutela della salute pubblica – che si tratti della restrizione
d’impiego di sostanze chimiche, (2) agrotossici e OGM (ivi compresi i ‘diversamente
OGM’), interferenti endocrini, ad esempio – sarà di fatto assoggettato al vaglio e
alla minaccia di ritorsioni legali dei gruppi industriali controinteressati, oltreché del
governo canadese. (3)
Lo stesso principio di precauzione, su cui é basata la legislazione europea in tema di
sicurezza alimentare, (4) può venire contestato quale base per l’adozione di misure
di salvaguardia. Atteso che, nella logica neo-liberista che ispira il CETA (come già il
WTO), ogni potenziale ostacolo al commercio delle merci deve venire giustificato
non dal ‘dubbio sulla potenziale pericolosità’ di una sostanza, bensì sulla prova certa
di un effettivo rischio per la salute pubblica.
Ne deriva che l’adozione di politiche – educative, commerciali, fiscali – tese a
favorire stili di vita salutari e diete equilibrate, in assenza di solide giustificazioni
scientifiche, potrà a sua volta venire contestata dai colossi del ‘junk-food’ e del
‘fast-food’, piuttosto che da ‘Big Tobacco’ o ‘Big Pharma’.
Sono pochi i prodotti Dop e Igp italiani a rischio contraffazione tutelati dal CETA
In compenso – si fa per dire – saremo inondati da derrate agricole e alimentari a
dazio zero, sviluppate su economie di scala (5) soggette a regole ben più permissive
(per quanto attiene, segnatamente, OGM e agrotossici, clonazione animale e
impiego della relativa progenie nella filiera alimentare, coadiuvanti e additivi). Con
l’aggravante della sostanziale legittimazione di ‘Italian sounding‘ e contraffazioni del
‘Made in Italy‘. Tenuto conto che:
– solo 1/7 delle DOP e IGP italiane (41 su 280) sono state riconosciute meritevoli di
tutela,
– si ammette l’usurpazione dei nomi di parecchie indicazioni geografiche registrate,
alla sola condizione di aggiungere una locuzione come ‘tipo’, ‘stile’, ‘imitazione’ (es.
gorgonzola), e il Paese di produzione, (7)
– si esclude la possibilità di tutelare ulteriori DOP e IGP laddove preesistano simili
marchi commerciali già registrati o comunque impiegati ‘in buona fede’
oltreoceano, anche solo quali ‘nomi usuali’, i quali sono perciò destinati a prevalere
sulle nostre tradizioni, (7)
– le leggi nazionali sull’etichettatura d’origine delle materie prime, come il ‘decreto
latte’ italiano, sono già sotto attacco di USA e Canada in sede WTO.
I decreti italiani e francesi di origine del latte sono già sotto attacco dal Canada al
WTO
Il Parlamento europeo ha dunque favorito gli interessi di ‘Big Food’ e altri giganti
industriali rispetto a quelli dei cittadini europei e dei diritti conquistati a caro prezzo
nel corso dei decenni. Niente di nuovo, verrebbe da dire, anche se su vicende così
epocali ci si sarebbe atteso un minimo di coraggio. A seguito della ratifica, il CETA
potrà venire applicato in via provvisoria – escludendo la sola clausola ISDS
(‘Investor-State Dispute Settlement’) – per entrare a pieno regime a seguito delle
ratifiche dei 28 Stati membri UE. (8)
Per maggiori informazioni sull’argomento, si vedano gli articoli raccolti su Great
Italian Food Trade.
Note
(1) Per la prima volta in 60 anni di aggregazione europea, è stata introdotta una ‘lista positiva’ dei soli
e pochissimi servizi che le parti convengono di non ammettere alla liberalizzazione. Tutto il resto andrà
sul mercato, senza che alcuno abbia neppure provveduto a una preventiva valutazione d’impatto
socio-economico
(2) Basti pensare che il Canada ha già mosso trenta contestazioni nei confronti dell’UE, presso il WTO,
adducendo che le nostre regole in tema di registrazione e autorizzazione all’immissione in commercio
di sostanze chimiche (REACH), in quanto basate su apposite procedure di analisi del rischio,
ostacolerebbero il ‘libero scambio’
(3) Grazie a una simile clausola a suo tempo inserita nell’accordo NAFTA (North American Free Trade
Agreement), il solo Canada ha dovuto versare a gruppi privati statunitensi 170 mln di US$ a titolo di
risarcimenti danni, con spese legali ulteriori per 65 mln
(4) Il principio di precauzione, si ricorda, é alla base del c.d. ‘General Food Law’, reg. CE 178/02
(5) Basti pensare al fatto che le imprese agricole canadesi hanno un’estensione media 15 volte
superiore a quella europea
(6) Accordo CETA, articolo 20.21.1
(7) Accordo CETA, articolo 20.22
(8) Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE 14.1.17, L 11) le decisioni
del Consiglio n. 2017/37 e 2017/38, relative alla firma dell’intesa e alla sua applicazione in via
transitoria, come sopra accennata.
Fonte: www.ilfattoalimentare.it
Vino biologico, con o senza solfiti? L’avvocato Dario Dongo risponde ai dubbi di un
lettore.
Ho una domanda in merito al vino biologico che uso da anni. Cercando tra gli
scaffali del supermercato mi sono imbattuto in una bottiglia con l’indicazione
sull’etichetta della frase “contiene solfiti”. Non pensavo che fosse possibile, è legale?
Sergio
Risponde l’avvocato Dario Dongo, esperto in diritto alimentare.
Il regolamento europeo (1) che ha introdotto la possibilità di designare il vino come
biologico, al ricorrere di apposite condizioni, costituisce il frutto di lunghe trattative
sulle pratiche enologiche ammesse e, in particolare proprio sull’impiego dei solfiti.
Laddove la posizione più rigorosa della rappresentanza italiana si è contrapposta a
quella di altri Paesi, con il risultato di ammettere l’impiego di anidride solforosa nei
vini ‘bio’, sia pure entro soglie inferiori a quelle stabilite per i vini convenzionali.
La legislazione europea consente la presenza di solfiti nel vino biologico, ma entro limiti più bassi
La lettura delle etichette ci consente di distinguere i vini biologici in relazione al loro
tenore di solfiti, quindi, in tre categorie:
– “Senza solfiti”. Qualora l’etichetta riporti tale dicitura, le sostanze in questione
devono essere del tutto assenti (e se così non risultasse in sede di analisi, le autorità
di controllo avrebbero titolo per contestare all’operatore la frode in commercio);
– Nessuna indicazione. Se l’etichetta non riporta diciture quali ‘contiene solfiti’, la
loro presenza non può venire esclusa, ma dev’essere rigorosamente contenuta
entro la soglia di 10 mg/l (al superamento della quale scatta invece l’obbligo di loro
citazione specifica in etichetta, ai sensi della direttiva allergeni, 2003/89/CE, le cui
previsioni sono state assorbite nel reg. UE 1169/11. Configurandosi, in assenza di tale
indicazione, la valutazione di pericolosità dell’alimento per difetto di comunicazione
degli ingredienti allergenici); (2)
– “Contiene solfiti”. In tale ipotesi, é dato presumere (3) che il vino contenga solfiti in
misura superiore ai 10 mg/l, se pure entro i limiti fissati per i vini biologici (tenuto conto
che, ove tali limiti fossero superati, si potrebbe configurare un’ipotesi di frode).
Note
(1) Reg. UE 203/2012
(2) Si veda l’articolo: “Etichette prive di informazione su allergeni, quali sanzioni?”
(3) Fatta salva l’ipotesi, peraltro irrilevante dal punto di vista giuridico, in cui la cantina abbia deciso in
via prudenziale di citare i solfiti pur essendo gli stessi residuati in quantità prossime o inferiori alla soglia
dei 10 mg/l
Fonte: www.ilfattoalimentare.it
Mangimi: le sanzioni per violazione del regolamento 767/2009
Il Consiglio dei Ministri, il 27 gennaio 2017, ha approvato in esame definitivo due
decreti legislativi che disciplinano le sanzioni applicabili in caso di violazione di
regolamenti europei a tutela dei consumatori:
- Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute
fornite sui prodotti alimentari; e
- Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento
(CE) n. 767/2009 sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi.
Del primo provvedimento ci si è occupati nello scritto pubblicato il 10 febbraio 2017.
In questa sede l’attenzione sarà rivolta al secondo dei due provvedimenti, con il
quale, stando alla sintesi redatta dall’Ufficio stampa di Palazzo Chigi, si stabilisce che
le sanzioni saranno applicate al responsabile dell’etichettatura o all’operatore del
settore dei mangimi. Saranno previste sanzioni specifiche per l’uso ingannevole di
claims e dell’etichettatura facoltativa in genere. Saranno, inoltre, modulate le
sanzioni per il mancato rispetto delle tolleranze di etichettatura, a seconda che si
tratti di una discrepanza dei tenori analitici (ceneri, fibra etc.) o dei livelli di additivi.
Saranno poi previste sanzioni più gravi per le condotte che compromettono la
sicurezza dei mangimi, quali l’immissione sul mercato di mangimi contaminati senza
le indicazioni di etichettatura previste o di materiali soggetti a divieto di utilizzo nei
mangimi.
Il decreto legislativo è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Iter parlamentare dello schema di decreto concernente i mangimi
Il 28 ottobre 2016 il Governo trasmetteva alla Camera e al Senato lo schema di
decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni
di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla
salute fornite sui prodotti alimentari.
In entrambi i Consessi l’8 novembre se ne dava annuncio all’Assemblea.
Al Senato il provvedimento era assegnato alla Commissione Igiene e Sanità, previe
osservazioni delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Industria e
Politiche dell’Unione europea.
La Commissione di merito esprimeva il proprio avviso il 14 dicembre: parere
favorevole.
Alla Camera lo schema era assegnato alle Commissioni riunite Giustizia e Affari
sociali e alla Commissione Politiche dell’Unione europea, previo parere della
Commissione Bilancio per i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario. Le
Commissioni riunite il 20 dicembre esprimevano parere favorevole con condizione. In
pari data la Commissione Bilancio esprimeva parere favorevole. Parimenti
favorevole il parere della Commissione Politiche dell’Unione europea espresso il 13
dicembre.
Commercializzazione dei mangimi: le regole dell’Unione europea
La disciplina è contenuta nel Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei
mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive
79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio,
83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e
96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione.
Sul sito web della Commissione europea è reperibile una sintesi dell’atto, che si
propone pressoché pedissequamente.
Il Regolamento fissa le norme che si riferiscono all’immissione sul mercato e all’uso
dei mangimi per animali e animali da compagnia destinati alla produzione di
alimenti e stabilisce inoltre i requisiti legati all’etichettatura, all’imballaggio e alla
presentazione.
Il Regolamento copre tutte le sostanze o i prodotti, inclusi gli additivi, siano essi
lavorati, parzialmente lavorati o non lavorati, destinati all’alimentazione degli animali
per via orale. Si applica indipendentemente dalle altre normative dell’Unione
europea (UE) vigenti in materia di alimentazione animale e senza avere alcun
effetto su di esse. Il regolamento contempla: mangimi medicati; sostanze
indesiderabili; encefalopatie spongiformi trasmissibili; sottoprodotti di origine animale
non destinati al consumo umano; alimenti e mangimi geneticamente modificati;
la tracciabilità e l’etichettatura degli organismi geneticamente modificati; additivi;
la produzione e l’etichettatura dei prodotti biologici.
I mangimi devono soddisfare le prescrizioni in materia di sicurezza e di
commercializzazione. In particolare, essi devono essere: sicuri; privi di effetti nocivi
diretti sull’ambiente o sul benessere degli animali; sani, genuini, di qualità leale,
adatti all’impiego previsto e di natura commerciabile; etichettati, imballati e
presentati conformemente alla legislazione applicabile. Non devono contenere
materiali la cui immissione sul mercato sia soggetta a restrizioni o vietata.
Deve essere possibile tracciare i mangimi in tutte le fasi della produzione, della
lavorazione e della distribuzione. Gli operatori del settore dei mangimi devono
essere in grado di identificare chi ha fornito loro: mangimi; animali destinati alla
produzione di alimenti; sostanze destinate o possibilmente destinate a essere
aggiunte ai mangimi. I mangimi destinati o possibilmente destinati all’immissione sul
mercato dell’UE devono essere etichettati o identificati in maniera tale da poter
essere tracciati.
Il Regolamento stabilisce le disposizioni generali relative all’etichettatura e alla
presentazione di tutti i mangimi, come ad esempio l’obbligo di indicare: il tipo di
mangime; il nome e l’indirizzo dell’operatore del settore dei mangimi; il numero di
riferimento della partita o del lotto; le quantità nette; l’elenco degli additivi usati; il
tenore di umidità. L’etichettatura e la presentazione devono essere chiaramente
leggibili e indelebili. Non devono indurre l’utilizzatore in errore per quanto concerne
l’uso previsto o le caratteristiche dei mangimi. La Commissione europea ha
pubblicato ulteriori consigli per aiutare le aziende in questo senso, come: le linee
guida per la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi, biocidi
e medicinali veterinari; il codice di buona pratica in materia di etichettatura degli
alimenti per animali da compagnia.
Le materie prime per mangimi e i mangimi composti devono essere immessi sul
mercato all’interno d’imballaggi o recipienti sigillati. Tuttavia, alcuni mangimi
possono essere commercializzati sciolti o in imballaggi o recipienti non sigillati. Questi
includono: materie prime per mangimi; miscele di grani e frutti interi; consegne di
mangimi composti tra produttori; mangimi sotto forma di blocchi o rulli da leccare.
Il Regolamento è entrato in vigore il 21 settembre 2009.
Il decreto legislativo in corso di pubblicazione
Il provvedimento di che trattasi si compone di ventuno articoli.
Articolo 1: Campo di applicazione. Lo schema di decreto legislativo in esame –
predisposto in base alla disciplina di delega generale di cui all’articolo 2 della legge
7 ottobre 2014, n. 1541 – reca al primo articolo l’apparato sanzionatorio per le
violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 767/2009. A tali fini si applicano
le definizioni dell’articolo 32 e dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento. In
merito le Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali della Camera hanno espresso
parere favorevole a condizione che all’articolo 1, comma 1, siano soppresse le
seguenti parole: “relativamente alle materie prime per mangimi e ai mangimi
composti”. Dello stesso tenore i rilievi mossi al provvedimento dalla Conferenza
Stato-Regioni, ad avviso della quale quanto richiesto si rende necessario poiché il
campo di applicazione del Regolamento 767, relativo ai mangimi in generale,
sarebbe limitato alle materie prime e ai mangimi composti in tutto il testo del
decreto, mentre di fatto sarebbe limitato solo in alcuni articoli del Regolamento
767/2009. Le sanzioni di cui all’art 3, 4 e 11 sono ad esempio, sanzioni di disciplina
generale, che possono essere applicate a tutte le tipologie di mangimi.
Articolo 2: Autorità competenti. Per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni
provvedono le strutture competenti dei Ministeri della Salute, del MIPAAF, MSE, delle
Regioni, delle Province autonome, delle ASL, secondo gli àmbiti di rispettiva
competenza. Si fa, inoltre, rinvio alla disciplina generale sulle sanzioni amministrative,
di cui alla legge 24 novembre 1981, n.6893, e successive modificazioni in quanto
compatibili.
Articolo 3: Violazioni riguardanti le prescrizioni in materia di sicurezza e di
commercializzazione. Salvo il fatto costituisca reato (clausola reiterata passim)
l’operatore che violi le disposizioni in materia di sicurezza e commercializzazione
incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni in
materia di commercializzazione contenute nell’articolo 4, del Regolamento, di cui al
§ 14: da 1.500 a 15.000 euro; di cui al § 2: da 1.000 a 6.000 euro; di cui al § 3, in
relazione all’allegato l, paragrafi 1, 2, 4 e 5: da 150 1.000 euro; di cui al § 3, in
relazione all’allegato I, paragrafo 3 da 500 a 2.000 euro.
Articolo 4: Violazioni riguardanti le responsabilità e gli obblighi delle imprese nel
settore dei mangimi. Il soggetto responsabile dell’etichettatura del mangime che
non fornisca alle autorità competenti le informazioni, concernenti la composizione o
le proprietà dichiarate, ai sensi dell’articolo 5, § 2, è soggetta alla sanzione da 1.000
a 6.000 euro5.
Articolo 5: Violazioni riguardanti restrizioni e divieti. Sanzione da 5.000 a 30.000 euro
per l’operatore che, violando l’articolo 6, § 1 del Regolamento6, immetta sul
mercato o impieghi, ai fini dell’alimentazione animale, mangimi contenenti materiali
soggetti a restrizioni o vietati e individuati nell’allegato III del citato regolamento (CE)
n. 767/2009, e successive modificazioni.
Articolo 6: Violazioni riguardanti il tenore di additivi. L’operatore che viola le
disposizioni di cui all’articolo 8, § 1 in merito alla concentrazione massima di additivi
coccidiostatici e istomonostatici7 ammessi per materie prime per mangimi e per
mangimi complementari, è soggetto alla sanzione di 1.000 euro fino a 10.000
pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 a euro 10.000. Superando il
tenore massimo di additivi ammessi per materie prime per mangimi e per mangimi
complementari, la sanzione del pagamento va da 1.000 a 6.000 euro.
Articolo 7: Violazioni riguardanti la commercializzazione di mangimi destinati a
particolari fini nutrizionali. È soggetto a sanzione pecuniaria (da 500 a 3.000 euro)
l’operatore dei mangimi che viola le disposizioni dell’articolo 9 del Regolamento8, in
base al quale I mangimi destinati a particolari fini nutrizionali possono essere
commercializzati in quanto tali unicamente se il loro uso previsto figura nell’elenco
degli usi previsti altrove definiti e se possiedono le caratteristiche nutrizionali essenziali
per il particolare fine nutrizionale stabilito in tale elenco.
Articolo 8: Violazioni riguardanti i principi per l’etichettatura e la presentazione Le
disposizioni contenute in quest’articolo fanno riferimento all’articolo 11 del
Regolamento9, che detta principi per l’etichettatura e la presentazione. Si
contemplano quattro casi di violazioni di norme: 1) l’etichettatura e la presentazione
dei mangimi non devono indurre in errore, segnatamente riguardo all’uso previsto o
alle caratteristiche dei mangimi, in particolare, la loro natura, il metodo di
fabbricazione o di produzione, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata,
le specie o le categorie di animali cui sono destinati attribuendo ai mangimi effetti o
proprietà che non possiedono oppure lasciando intendere che i mangimi
possiedono caratteristiche particolari benché tutti i mangimi comparabili
posseggano queste stesse caratteristiche. La sanzione è da 3.000 a 12.000 euro. 2) –
4). Le altre tre fattispecie sono indicate in nota e attengono all’articolo11, §§ 2 e 3;
al paragrafo 5 e nell’allegato IV, parte B. Queste le rispettive sanzioni: da 1.000 a
6.000 euro; da 500 a 3.000 euro; da 1.000 a 6.000 euro.
Articolo 9: Violazioni riguardanti le responsabilità. Si prevedono due casi nei quali
s’incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria. 1) violazione, da parte
dell’operatore del settore dei mangimi responsabile delle attività di vendita al
dettaglio o di distribuzione non riguardanti l’etichettatura, delle norme intese a
garantire la conformità ai requisiti di etichettatura del prodotto: da 1.000 a 6.000
euro; 2) violazione delle disposizioni per le quali, nell’àmbito delle aziende sotto il
proprio controllo, gli operatori del settore sono tenuti a provvedere a che le
indicazioni obbligatorie di etichettatura siano trasmesse lungo l’intera filiera
alimentare: sanzione da 500 a 3.000 euro.
Articolo 10: Violazioni riguardanti le allegazioni. L’etichettatura e la presentazione
delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti possono richiamare
l’attenzione, in particolare, sulla presenza o sull’assenza di una data sostanza nei
mangimi, su una specifica caratteristica nutrizionale o processo o su una funzione
specifica correlata con uno di questi aspetti, purché siano rispettate le condizioni
fissate dall’articolo 13 del Regolamento10. Due i casi previsti: non conformità al
paragrafo 1, con sanzione da 1.000 a 6.000 euro; non conformità al paragrafo 3:
sanzione da 2.000 a 12.000 euro.
Articolo 11: Violazioni riguardanti la presentazione delle indicazioni di etichettatura. Il
responsabile dell’etichettatura che viola le disposizioni di cui all’articolo 14 del
Regolamento11 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
della somma da 500 a 3.000 euro. Due sono le prescrizioni: 1) le indicazioni
obbligatorie di etichettatura vanno riportate nella loro totalità in un punto ben
visibile dell’imballaggio, del recipiente, dell’etichetta applicata o del documento di
accompagnamento in modo evidente, chiaramente leggibile e indelebile, almeno
nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro o della regione
in cui il prodotto è commercializzato; 2) le stesse indicazioni devono essere
facilmente identificabili e non oscurate da altre informazioni. Devono essere altresì in
colori, in caratteri e di dimensioni tali da non oscurare o non sottolineare alcuna
parte delle informazioni. Una variazione è consentita solo per segnalare eventuali
consigli di prudenza.
Articolo 12. Violazioni riguardanti le prescrizioni obbligatorie in materia di
etichettatura. Il responsabile dell’etichettatura che immette sul mercato materie
prime per mangimi o mangimi composti, privi di una o più indicazioni obbligatorie di
etichettatura o non rispondenti, è soggetto alla sanzione del pagamento della
somma da 1.000 a 6.000 euro. Se lo stesso operatore immette sul mercato materie
prime per mangimi o mangimi composti oltre la durata minima di conservazione
incorre nella sanzione da 250 a 2.500 euro.
Articolo 13: Violazioni riguardanti le prescrizioni obbligatorie aggiuntive in materia di
etichettatura di mangimi non conformi. Il responsabile dell’etichettatura che
immette sul mercato mangimi privi delle indicazioni obbligatorie specifiche di
etichettatura o con indicazioni non rispondenti a quelle prescritte dal Regolamento,
è soggetto alla sanzione da 8.000 a 30.000 euro.
Articolo 14: Violazioni riguardanti l’etichettatura facoltativa. Si applica la sanzione
da 1.000 a 6.000 euro al responsabile dell’etichettatura che utilizza nell’etichettatura
delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti una o più indicazioni a
carattere facoltativo in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 22 del
Regolamento12 sull’etichettatura facoltativa.
Articolo 15: Violazioni riguardanti il confezionamento. Si prevede una sanzione, da
1.000 a 6.000 euro, per i casi di mancato rispetto delle condizioni in base alle quali i
mangimi possono essere commercializzati sfusi o in imballaggi o recipienti non
sigillati.
Articolo 16: Violazioni riguardanti il catalogo comunitario delle materie prime per
mangimi. Il responsabile dell’etichettatura che viola le condotte previste dal
Regolamento utilizzando la denominazione di una materia prima per mangimi
figurante nel catalogo senza che siano rispettate tutte le pertinenti disposizioni, è
soggetto alla sanzione di euro 150 fino a 1.000. Se viola le disposizioni riguardo alla
conformità dell’etichettatura al catalogo comunitario e ai codici comunitari è
soggetto alla sanzione da 150 a 1.000 euro.
Articolo 17: Violazioni riguardanti i codici comunitari di buona pratica in materia di
etichettatura. Il responsabile dell’etichettatura che viola le disposizioni di cui
all’articolo 25 del Regolamento, in tema di Codici comunitari di buona pratica in
materia di etichettatura, al paragrafo 413, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento della somma da 300 a 1.500 euro.
Articolo 18: Sanzioni accessorie. Nel caso in cui siano violate norme in materia di
sicurezza e di commercializzazione sui mangimi e dì indicazione di prescrizioni
obbligatorie sull’etichetta, gli organi controllori possono proporre all’ Autorità
competente l’adozione di un provvedimento di sospensione dell’attività da tre giorni
a tre mesi. A fronte di gravi violazioni nei casi richiamati l’Autorità competente può
disporre la revoca della registrazione o del riconoscimento.
Articolo 19: Abrogazioni. Saranno abrogati gli articoli 6, comma 3, e 7 del decreto
legislativo n. 45 del 199714.
Articolo 20. Clausola d’invarianza finanziaria. Dal decreto non dovranno derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per lo svolgimento delle
attività previste le Amministrazioni soccorreranno le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Articolo 21: Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale. I
proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie comminate per le
violazioni di cui agli articoli da 3 a 18 affluiscono all’entrata del bilancio statale.
Quelli derivanti dalla riscossione di cui agli articoli 4, 6, 13, 16 e 17 sono versati ad
apposito capitolo di entrata e, quindi, riassegnati in favore delle Amministrazioni
menzionate all’articolo 2 del decreto, per migliorare le attività di controllo previste.
Articolo 22: Disposizioni finali. Le disposizioni contenute nel decreto e le eventuali
successive modifiche saranno notificate alla Commissione.
Bruno Nobile
Note
_ 1) Legge 7 ottobre 2014, n. 154: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo
semestre. Articolo 2 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi
dell’Unione europea): “1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai
sensi dell’articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di
obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in
regolamenti dell’Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le
quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative”.
2) Articolo 3: Definizioni. 1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: a) le
definizioni di <mangime>, <impresa nel settore dei mangimi>, e <immissione sul mercato> di cui al
regolamento (CE) n. 178/2002; b) le definizioni di <additivi per mangimi>, <premiscele>, <coadiuvanti
tecnologici> e <razione giornaliera> di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003; e c) le definizioni di
<stabilimento> e <autorità competente> di cui al regolamento (CE) n. 183/2005. 2. Si applicano
inoltre le seguenti definizioni: a) <operatore del settore dei mangimi>: persona fisica o giuridica
responsabile del rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell’impresa nel settore dei
mangimi posta sotto il suo controllo; b) <alimentazione degli animali per via orale>: introduzione di
mangimi nel tratto gastrointestinale attraverso la bocca, con l’obiettivo di soddisfare i requisiti
nutrizionali dell’animale e/o mantenere la produttività di animali sani; c) <animale destinato alla
produzione di alimenti>: qualsivoglia animale nutrito, allevato o detenuto per la produzione di
alimenti destinati al consumo umano, ivi inclusi animali che non sono destinati al consumo umano,
ma appartengono alle specie che possono essere normalmente destinate al consumo umano nella
Comunità; d) <animali non destinati alla produzione di alimenti>: qualsivoglia animale nutrito,
allevato o detenuto, ma non destinato al consumo umano, ad esempio animali da pelliccia, animali
da compagnia e animali detenuti in laboratori, giardini zoologici o circhi; e) <animali da pelliccia>:
qualsivoglia animale non destinato alla produzione di alimenti nutrito, allevato o detenuto per la
produzione di pellicce e non destinato al consumo umano; f) <animale da compagnia> o <animale
familiare>: qualsivoglia animale non destinato alla produzione di alimenti appartenente a una specie
nutrita, allevata o detenuta, ma normalmente non destinata al consumo umano nella Comunità; g)
<materie prime per mangimi>: prodotti di origine vegetale o animale, il cui obiettivo principale è
soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i
derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche,
contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all’alimentazione degli animali per via orale, in
quanto tali o previa trasformazione, oppure alla preparazione di mangimi composti oppure a essere
usati come supporto di premiscele; h) <mangimi composti>: miscele di almeno due materie prime
per mangimi, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all’alimentazione degli animali per
via orale sotto forma di mangimi completi o complementari; i) <mangimi completi>: mangimi
composti che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera; j) <mangimi
complementari>: mangimi composti con contenuto elevato di talune sostanze, ma che, per la loro
composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera soltanto se utilizzati in associazione con altri
mangimi; k) <mangimi minerali>: mangimi complementari contenenti almeno il 40 % di ceneri grezze;
l) <mangimi d’allattamento>: mangimi composti somministrati allo stato secco o diluiti in una
determinata quantità di liquido, destinati all’alimentazione dei giovani animali come complemento o
in sostituzione del latte materno post colostrale o destinati a animali giovani, come vitelli, agnelli o
capretti da macellazione; m) <supporto>: sostanza utilizzata per sciogliere, diluire, disperdere o
altrimenti modificare fisicamente un additivo per mangimi allo scopo di facilitarne la manipolazione,
l’applicazione o l’impiego, senza alterarne la funzione tecnologica o senza esercitare essa stessa
alcun effetto tecnologico; n) <particolare fine nutrizionale>: il soddisfacimento delle esigenze
nutrizionali specifiche di animali il cui processo digestivo, di assorbimento o il cui metabolismo sono o
rischiano di essere alterati temporaneamente o in forma irreversibile e che, di conseguenza, possono
trarre giovamento dall’assunzione di mangimi adeguati al loro stato; o) <mangimi destinati a
particolari fini nutrizionali>: mangimi in grado di soddisfare un particolare fine nutrizionale in virtù della
loro particolare composizione o del particolare metodo di fabbricazione, che li differenzia
chiaramente dai normali mangimi. I mangimi destinati a particolari fini nutrizionali non includono i
mangimi medicati ai sensi della direttiva 90/167/CEE;
p) <materiali contaminati>: mangimi contenenti un tenore di sostanze indesiderabili superiore a
quella tollerata dalla direttiva 2002/32/CE; q) <durata minima di conservazione>: periodo durante il
quale la persona responsabile dell’etichettatura garantisce che un detto mangime, in condizioni di
conservazione appropriate, conserva tutte le sue proprietà dichiarate; solo una durata minima di
conservazione può essere indicata per ogni mangime nel suo complesso e viene determinata in base
alla durata minima di conservazione di ciascuno dei suoi componenti; r) <partita> o <lotto>: una
quantità identificabile di mangimi che possiedono caratteristiche comuni come l’origine, la varietà, il
tipo d’imballaggio, l’identità dell’imballatore, quella dello speditore o l’etichettatura e, nel caso di un
processo produttivo, un’unità di produzione prodotta in un singolo impianto applicando parametri di
produzione uniformi o più unità di produzione, se prodotte in ordine continuo e immagazzinate nello
stesso impianto; s) <etichettatura>: attribuzione di qualsiasi dicitura, indicazione, marchio di fabbrica,
nome commerciale, immagine o simbolo forniti con qualsiasi mezzo quale imballaggi, contenitori,
cartoncini, etichette, documenti commerciali, anelli e fascette o in Internet, che accompagnano un
dato mangime o che a esso fanno riferimento, anche per finalità pubblicitarie; t) <etichetta>: ogni
cartellino, marca, marchio commerciale, illustrazione o descrizione di altro tipo, scritta, stampata,
stampigliata, marchiata, impressa in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul recipiente contenente
mangimi o a essi attaccata; e u) <presentazione>: la forma, l’aspetto o il confezionamento e i
materiali di confezionamento usati, il modo in cui i mangimi sono disposti, il contesto in cui sono
esposti”.
Articolo 12: Responsabilità – §2. La persona responsabile dell’etichettatura è l’operatore del settore
dei mangimi che immette per primo un mangime sul mercato o, se del caso, l’operatore del settore
dei mangimi il cui nome o la cui ragione sociale sono utilizzati per la commercializzazione del
mangime.
3) Legge 24 novembre 1981, n. 689: Modifiche al sistema penale.
_4) Articolo 4; Prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione: §1. I mangimi possono
essere immessi sul mercato ed utilizzati unicamente: a) se sono sicuri; b) se non hanno effetti nocivi
diretti sull’ambiente o sul benessere degli animali. Le condizioni di cui all’articolo 15 del regolamento
(CE) n. 178/2002 si applicano, mutatis mutandis, ai mangimi per animali non destinati alla produzione
di alimenti. § 2. Oltre alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli operatori del settore
dei mangimi che immettono sul mercato i loro prodotti garantiscono che i mangimi: a) siano sani,
genuini, di qualità leale, adatti all’impiego previsto e di natura commerciabile; b) siano etichettati,
imballati e presentati conformemente alle disposizioni del presente regolamento e alla legislazione
comunitaria in vigore. Le condizioni di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 178/2002 si
applicano, mutatis mutandis, ai mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti. § 3. I
mangimi sono conformi alle disposizioni tecniche relative ad impurità e ad altri determinanti chimici di
cui all’allegato I al presente regolamento.
ALLEGATO I -Disposizioni tecniche relative a impurità, mangimi da allattamento, materie prime per
mangimi utilizzate come denaturanti o leganti, contenuto in ceneri e tenore di umidità di cui
all’articolo 4 – 1. Conformemente ai dettami della corretta prassi di cui all’articolo 4 del regolamento
(CE) n. 183/2005, le materie prime per mangimi sono esenti da impurità chimiche derivanti dal
processo di fabbricazione e dai coadiuvanti tecnologici, a meno che nel catalogo di cui all’articolo
24 sia fissato un tenore massimo specifico. 2. Qualora non siano stati fissati altri valori nel catalogo di
cui all’articolo 24, la purezza botanica delle materie prime per mangimi non è inferiore al 95 %. Si
considerano impurità botaniche impurità di materiali vegetali non nocive per gli animali, ad esempio,
paglia e semi di altre specie coltivate o di erbe spontanee. La percentuale di impurità botaniche,
quali residui di altri semi o frutti oleaginosi derivanti da un processo di lavorazione anteriore, non
supera lo 0,5 % per ciascun tipo di seme o frutto. 3. Il tenore in ferro dei mangimi da allattamento per
vitelli di peso vivo inferiore o pari a 70 kg è almeno di 30 mg per kg di mangime completo avente un
tenore di umidità del 12 %. 4. Laddove le materie prime per mangimi siano utilizzate come leganti o
denaturanti per altre materie prime, i prodotti possono essere ancora considerati materie prime per
mangimi. Sono etichettati il nome, la natura e la quantità della materia prima utilizzata come legante
o denaturante. Se come legante di una materia prima per mangimi è usata un’altra materia prima
per mangimi, la percentuale di quest’ultima non supera il 3 % del peso totale. 5. Il tenore di ceneri
insolubili nell’acido cloridrico non supera il 2,2 % del peso secco della sostanza. Tuttavia, tale tenore
può essere superato per: — le materie prime per mangimi, — i mangimi composti contenenti leganti
minerali autorizzati, — i mangimi minerali, — i mangimi composti contenenti per oltre il 50 %
sottoprodotti del riso o della barbabietola da zucchero, — i mangimi composti destinati ai pesci di
allevamento e con un tenore di farina di pesce superiore al 15 %, purché tale tenore sia dichiarato
sull’etichetta.
_5) Articolo 5: Responsabilità ed obblighi incombenti alle imprese nel settore dei mangimi. § 2. 2. La
persona responsabile dell’etichettatura fornisce alle autorità competenti ogni informazione
concernente la composizione o le proprietà dichiarate dei mangimi che tale persona immette sul
mercato. Ciò consente di verificare l’esattezza delle informazioni fornite con l’etichettatura,
comprese le percentuali esatte del peso delle materie prime per mangimi incorporate nei mangimi
composti.
_6) Articolo 6. Restrizioni e divieti – § 1. I mangimi non contengono o non sono costituiti da materiali la
cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell’alimentazione animale sono soggetti a restrizioni o
vietati. L’elenco di tali materiali figura nell’allegato III.
ALLEGATO III: Elenco di materiali la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell’alimentazione
animale sono soggetti a restrizioni o vietati a norma dell’articolo 6 Capo 1: Materiali vietati 1) Feci,
urine nonché il contenuto separato del tubo digerente ottenuto dallo svuotamento o
dall’asportazione del medesimo, a prescindere dal trattamento subito o dalla miscela ottenuta. 2)
Pelli trattate con sostanze concianti, inclusi i loro cascami. 3) Semi e altri materiali di moltiplicazione
dei vegetali che, dopo la raccolta, hanno subito un trattamento particolare con prodotti
fitofarmaceutici a seconda della loro destinazione, e prodotti derivati. 4) Legno, compresa la
segatura o altri materiali derivati dal legno, trattato con prodotti di preservazione del legno, di cui
all’allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998,
relativa all’immissione sul mercato dei biocidi. 5. Tutti i rifiuti ottenuti nel corso delle diverse fasi del
processo di trattamento delle acque reflue urbane, domestiche e industriali di cui all’articolo 2 della
direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue
urbane , senza tenere conto dell’ulteriore trattamento di tali rifiuti e dell’origine delle acque reflue. 6.
Rifiuti urbani solidi come i rifiuti domestici. 7) Imballaggi e parti d’imballaggio provenienti
dall’utilizzazione di prodotti dell’industria agroalimentare. 8. Prodotti proteici ottenuti da lieviti del
genere «Candida» coltivati su n-alcani.
7) Articolo 8: Tenore di additivi. §1. Fatte salve le condizioni d’uso previste dallo specifico atto
giuridico che autorizza un additivo per mangimi, le materie prime per mangimi e i mangimi
complementari non contengono additivi per mangimi in tenori oltre cento volte superiori alla
concentrazione massima autorizzata nei mangimi completi o oltre cinque volte superiori nel caso dei
coccidiostatici e degli istomonostatici. Si tratta di sostanze destinate a distruggere o inibire la crescita
di protozoi il cui uso in qualità di additivi per mangimi può essere autorizzato, conformemente alla
normativa in vigore sugli additivi destinati all’alimentazione animale.
_8) Articolo 9: Commercializzazione di mangimi destinati a particolari fini nutrizionali. I mangimi
destinati a particolari fini nutrizionali possono essere commercializzati in quanto tali unicamente se il
loro uso previsto figura nell’elenco degli usi previsti definito in conformità dell’articolo 10 (che
contiene l’elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali) e se possiedono
le caratteristiche nutrizionali essenziali per il particolare fine nutrizionale stabilito in tale elenco.
_9) Articolo 11 Principi per l’etichettatura e la presentazione. 1. L’etichettatura e la presentazione dei
mangimi non inducono l’utilizzatore in errore, in particolare: a) riguardo all’uso previsto o alle
caratteristiche dei mangimi, in particolare, la loro natura, il metodo di fabbricazione o di produzione,
le proprietà, la composizione, la quantità, la durata, le specie o le categorie di animali cui sono
destinati; b) attribuendo ai mangimi effetti o proprietà che non possiedono oppure lasciando
intendere che i mangimi possiedono caratteristiche particolari benché tutti i mangimi comparabili
posseggano queste stesse caratteristiche; o c) riguardo alla conformità dell’etichettatura al catalogo
comunitario e ai codici comunitari di cui agli articoli 24 e 25. 2. Le materie prime per mangimi o i
mangimi composti commercializzati sfusi o in imballaggi o recipienti non sigillati conformemente
all’articolo 23, paragrafo 2, sono corredati di un documento recante tutte le indicazioni obbligatorie
di etichettatura prescritte dal presente regolamento. 3. Qualora i mangimi siano commercializzati
tramite una tecnica di comunicazione a distanza di cui all’articolo 2 della direttiva 97/7/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori
in materia di contratti a distanza ( 1 ), le indicazioni obbligatorie di etichettatura imposte dal presente
regolamento, eccettuate le indicazioni di cui all’articolo 15, lettere b), d) ed e), e all’articolo 16,
paragrafo 2, lettera c) o all’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), figurano sulla documentazione
relativa alla vendita per corrispondenza oppure vengono fornite mediante altri mezzi opportuni prima
della stipula del contratto a distanza. Le indicazioni di cui all’articolo 15, lettere b), d) ed e), e
all’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), o all’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), sono fornite al più tardi
al momento della consegna del mangime. 4. Ulteriori disposizioni in materia di etichettatura rispetto a
quelle enunciate nel presente capo sono stabilite nell’allegato II. 5. I margini di tolleranza consentiti
applicabili alle discordanze tra i valori riguardanti la composizione di una materia prima per mangimi
o di un mangime composto dichiarati sull’etichettatura e i valori risultanti da analisi effettuate nel
contesto dei controlli ufficiali conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004 figurano nell’elenco di
cui all’allegato IV del presente regolamento.
10) Articolo 13. Allegazioni 1. L’etichettatura e la presentazione delle materie prime per mangimi e
dei mangimi composti possono richiamare l’attenzione, in particolare, sulla presenza o sull’assenza di
una data sostanza nei mangimi, su una specifica caratteristica nutrizionale o processo o su una
funzione specifica correlata con uno di questi aspetti, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) l’allegazione è oggettiva, verificabile dalle autorità competenti e comprensibile per l’utilizzatore
dei mangimi; e b) la persona responsabile dell’etichettatura fornisce, su richiesta dell’autorità
competente, una prova scientifica dell’allegazione, mediante riferimento ai dati scientifici
pubblicamente accessibili o a ricerche documentate effettuate dalla società. La prova scientifica è
resa disponibile al momento dell’immissione sul mercato del prodotto. Gli acquirenti hanno il diritto di
portare all’attenzione delle autorità competenti i loro dubbi in merito alla veridicità dell’allegazione.
Qualora si giunga alla conclusione che l’allegazione non è sufficientemente sostanziata,
l’etichettatura per quanto riguarda tale allegazione è considerata ingannevole ai sensi dell’articolo
11. Nel caso in cui l’autorità competente abbia dei dubbi in merito alla fondatezza scientifica
dell’allegazione in questione, può sottoporre la questione alla Commissione. La Commissione può
adottare una decisione, eventualmente dopo aver ottenuto un parere da parte dell’Autorità, in
conformità della procedura consultiva di cui all’articolo 28, paragrafo 2. 2. Fatto salvo il paragrafo 1,
sono consentite allegazioni riguardanti l’ottimizzazione dell’alimentazione e il rafforzamento o la
salvaguardia delle condizioni fisiologiche, a meno che non contengano una delle indicazioni di cui al
paragrafo 3, lettera a). 3. L’etichettatura o la presentazione delle materie prime per mangimi o dei
mangimi composti non comporta allegazioni secondo le quali a) i mangimi prevengono, trattano o
curano una malattia, fatta eccezione per i coccidiostatici e gli istomonostatici autorizzati a norma del
regolamento (CE) n. 1831/2003; la presente lettera non si applica tuttavia alle allegazioni riguardanti
gli squilibri nutrizionali, a condizione che non vi sia alcun sintomo patologico associato; b) i mangimi
hanno un particolare fine nutrizionale, come disposto nell’elenco degli usi previsti di cui all’articolo 9,
a meno che non soddisfino i requisiti ivi stabiliti. 4. Nei codici comunitari di cui all’articolo 25 possono
essere incluse specifiche relative alle prescrizioni enunciate ai paragrafi 1 e 2.
_11) Articolo 14 Presentazione delle indicazioni di etichettatura 1. Le indicazioni obbligatorie di
etichettatura sono riportate nella loro totalità in un punto ben visibile dell’imballaggio, del recipiente,
dell’etichetta applicata o del documento di accompagnamento di cui all’articolo 11, paragrafo 2,
in modo evidente, chiaramente leggibile ed indelebile, almeno nella lingua ufficiale o in una delle
lingue ufficiali dello Stato membro o della regione in cui il prodotto è commercializzato. 2. Le
indicazioni obbligatorie di etichettatura sono facilmente identificabili e non sono oscurate da altre
informazioni. Sono in colori, in caratteri e di dimensioni tali da non oscurare o non sottolineare alcuna
parte delle informazioni; una variazione è consentita solo per segnalare eventuali consigli di
prudenza. 3. Nei codici comunitari di cui all’articolo 25 possono essere incluse specifiche relative alle
prescrizioni enunciate ai paragrafi 1 e 2 e alla presentazione dell’etichettatura facoltativa di cui
all’articolo 22.
_12) Articolo 22: Etichettatura facoltativa 1. Oltre alle prescrizioni obbligatorie in materia di
etichettatura, l’etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti può
comprendere anche indicazioni a carattere facoltativo, a condizione che siano rispettati i principi
generali di cui al presente regolamento. 2. Ulteriori condizioni relative all’etichettatura facoltativa
possono essere fornite nei codici comunitari di cui all’articolo 25.
_13) Articolo 25. Codici comunitari di buona pratica in materia di etichettatura. 4. L’uso dei codici da
parte degli operatori del settore dei mangimi è facoltativo. Tuttavia, l’utilizzo di uno dei codici può
essere indicato sull’etichettatura solo a condizione che tutte le pertinenti disposizioni di tale codice
siano rispettate.
Fonte: http://www.foodagriculturerequirements.com

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News SA 09 2017

  • 1. News 09/SA/2017 Lunedì, 27 Febbraio 2017 Sistema di Allerta Rapido europeo per Alimenti e Mangimi Pesticidi Nella settimana n.08 del 2017 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi (Rasff) sono state 65 (8 quelle inviate dal Ministero della salute italiano). Tra i lotti respinti alla frontiera si segnalano: notificati dall’Italia per migrazione di manganese da filtri in acciaio provenienti dalla Cina, per sostanza non autorizzata propargite in arance provenienti dall’Egitto, per anormale odore di anelli e tentacoli di calamari indiani congelati (Loligo Duvauceli) provenienti dal Pakistan, per sostanze non autorizzate metamidopos e propargite in peperoncini provenienti dall’ Egitto e per Salmonella enterica ser. Heidelberg in mezzo petto di tacchino congelato proveniente dal Brasile; notificato dal Regno Unito per Salmonella enterica in petti di pollo crudi congelati provenienti dal Brasile; notificato dal Belgio per aflatossine in nocciole kernel tritate tostate provenienti dalla Turchia e per aflatossine in pistacchi sgusciati provenienti dall’Iran; notificato dalla Bulgaria per contenuto troppo alto di solfiti in albicocche secche provenienti dalla Turchia; notificato da Malta per senape non dichiarata in salsa di pollo al burro proveniente da Fiji; notificato dalla Spagna per aflatossine in arachidi provenienti dalla Cina e in pistacchi con guscio provenienti dall’Iran; notificato dalla Grecia per metomil e sostanza non autorizzata propargite in peperoni freschi provenienti dall’Egitto; notificato dall’Olanda per ocratossina A in pistacchi con guscio provenienti dagli Usa. Allerta notificati dall’ Italia: per contenuto troppo alto di Escherichia coli in cozze vive provenienti dalla Spagna; per carne di vitello refrigerata proveniente dall’Italia da animali che non sono stati sottoposti a periodi sufficienti di sospensione da medicinali veterinari (tilmicosina, lincomicina-spectinomicina) Allerta notificati: notificato dal Regno Unito per grano non dichiarato (glutine) in insalatiera Bombay proveniente dal Regno Unito; notificato dalla Germania per pezzi di metallo in insalata di patate proveniente dalla Germania e per Salmonella
  • 2. enterica in semi di sesamo pelati di origine sconosciuta, via Grecia; notificato dal Belgio per fluopyram in lattuga Lollo rossa proveniente dal Belgio; notificato dalla Repubblica Ceca per atropina and scopolamina in tisana con Echinacea proveniente dalla Polonia e per norovirus (genogroup I and II) in pomodori secchi in olio di girasole provenienti dall’Italia; notificato dalla Spagna per frammenti di vetro in calamari in olio in scatola provenienti dalla Spagna; notificato dalla Slovenia per Salmonella enterica ser. Stanley in petti di pollo congelati salati provenienti dalla Tailandia, via Olanda e via Croazia; notificato dall’Estonia per Salmonella enterica ser. Enteritidis in cosce di pollo congelato provenienti da Latvia; notificato dall’Olanda per Salmonella enterica in petti congelati di pollo disossato e senza pelle salati provenienti dal Brasile; notificato dalla Danimarca per non dichiarato E 210 – acido benzoico in ravanello salato proveniente dalla Tailandia, via Olanda; notificato dall’Austria per escrementi di roditori e pietre in semi di lino biologico provenienti dall’ Austria; notificato dalla Francia per Salmonella enterica ser. Enteritidis in ali di pollo congelato provenienti dalla Polonia. Nella lista delle informative troviamo notificate: dall’Italia per benzalconio cloruro (BAC) in filetti di merluzzo surgelati provenienti dal Sud Africa e per contenuto troppo alto di Escherichia coli in vongole vive (Ruditapes decussatus) provenienti dalla Tunisia; notificato dall’Olanda per metomil in carambola proveniente dalla Cina e per sospetto di Salmonella enterica in carne di maiale e vitello tritata refrigerata proveniente dall’Olanda e per reazione allergica (rossore ed eruzioni cutanee sulla pelle) causate da integratore alimentare alle vitamine proveniente dalla Spagna; notificato dalla Danimarca per puree di frutta biologica (frullati) provenienti dall’ Italia infestate da muffe; notificato dal Regno Unito per Listeria monocytogenes in fette di manzo pepato refrigerato proveniente dal Regno Unito. Fonte: rasff.eu In Gran Bretagna le politiche di riduzione del sale sono discriminatorie verso le classi svantaggiate. Studio delle Università di Liverpool, Manchester e Danzica. Secondo una ricerca condotta dall’Università di Liverpool, insieme agli atenei di Manchester e di Danzica, e pubblicata dal British Medical Journal, le strategie adottate dalla Gran Bretagna dal 2003 per la riduzione del sale nell’alimentazione – basate su campagne di sensibilizzazione, indicazione in etichetta e riformulazione
  • 3. volontaria degli alimenti trasformati – non sono riuscite a diminuire le disuguaglianze tra le fasce di popolazione per quanto riguarda i comportamenti e l’incidenza delle malattie cardiovascolari e gastriche collegate all’eccessivo consumo di sale. Tra il 2001 e il 2011 il consumo medio di sale dei britannici è sceso a 9,5 a 8,1 grammi/giorno, una riduzione significativa, seppur ancora lontana dall’obiettivo di 6 g. Confrontando l’impatto delle politiche portate avanti dal 2003 al 2015 con un ipotetico scenario senza alcun intervento, lo studio valuta che siano stati evitati o ritardati 52 mila casi di malattie e circa 10 mila decessi. Le attuali politiche avrebbero potenzialmente impedito 5 mila casi di cancro gastrico con conseguente minor numero di decessi pari a circa 2 mila. A beneficiare di queste riduzioni di malattie e morti sono state soprattutto le persone più attente alla propria salute e più benestanti. I ricercatori delle tre Università fanno anche una proiezione al 2030, confrontando due ipotesi – il proseguimento delle attuali politiche e l’adozione di nuove iniziative – basate sull’obbligo, anziché sulla volontarietà, di ridurre il contenuto di sale negli alimenti trasformati. Lo studio indica questa come la strada da seguire affinché i benefici conseguenti per la salute non siano discriminatori tra le varie fasce di popolazione e tutti ne possano beneficiare equamente. Secondo il Dr. Chris Kypridemos, del Dipartimento di Sanità pubblica e Politica dell’Università di Liverpool, “il consumo di sale nel Regno Unito è eccessivo in generale e ancora più alto nei gruppi più svantaggiati. Gli interventi volti a ridurre il consumo di sale dovrebbero idealmente mirare a ridurre anche le disuguaglianze socio-economiche in materia di salute attraverso politiche strutturali, come la riformulazione obbligatoria di alimenti trasformati”. (Articolo di Beniamino Bonardi) Fonte: www.ilfattoalimentare.it CETA, via libera del Parlamento europeo. L’avvocato Dario Dongo illustra lo scenario poco tranquillizzante che si prospetta. A dispetto dei 3,3 milioni di firme #StopCETA, consegnate al Parlamento europeo alla vigilia del voto, il 15 febbraio l’assemblea di Strasburgo ha approvato in via definitiva il ‘trattato economico comprensivo’ con il Canada. A solo beneficio delle ‘Corporation’ globali, le quali non avranno più bisogno del TTIP (che il presidente Trump ha infatti messo da parte) per aggredire le politiche UE e degli Stati membri in
  • 4. tema di salute pubblica, beni comuni e servizi di interesse generale. Lo scenario che si prospetta, in breve a seguire. Va anzitutto chiarito che il CETA – ‘EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement’ non è una semplice intesa sui dazi alle importazioni, per facilitare gli scambi commerciali. Si tratta di un accordo onnicomprensivo, mediante il quale i legislatori delle due sponde dell’Atlantico decidono di sottomettere le sovranità internazionali (UE), nazionali e locali (regioni, province, comuni) al potere di censura di gruppi economici privati. I quali potranno ricorrere ad apposite corti arbitrali per rimuovere atti – normativi e di amministrazione – che a loro dire intralcino i propri ‘business’. Le parole d’ordine sono due, liberalizzazione e de-regolamentazione di ogni attività e servizio finora custodito dalle pubbliche amministrazioni o comunque disciplinato con rigore (in ambito sociale, sanitario, educativo, reti idriche, etc.). (1) E così le imprese canadesi – e quelle statunitensi o messicane che ivi abbiano sede – potranno agire in giudizio nei confronti delle istituzioni del vecchio continente. Ogni progetto politico europeo, come la restrizione d’uso degli OGM, può essere impugnata dalle aziende Ogni progetto politico a tutela della salute pubblica – che si tratti della restrizione d’impiego di sostanze chimiche, (2) agrotossici e OGM (ivi compresi i ‘diversamente OGM’), interferenti endocrini, ad esempio – sarà di fatto assoggettato al vaglio e alla minaccia di ritorsioni legali dei gruppi industriali controinteressati, oltreché del governo canadese. (3) Lo stesso principio di precauzione, su cui é basata la legislazione europea in tema di sicurezza alimentare, (4) può venire contestato quale base per l’adozione di misure di salvaguardia. Atteso che, nella logica neo-liberista che ispira il CETA (come già il WTO), ogni potenziale ostacolo al commercio delle merci deve venire giustificato non dal ‘dubbio sulla potenziale pericolosità’ di una sostanza, bensì sulla prova certa di un effettivo rischio per la salute pubblica.
  • 5. Ne deriva che l’adozione di politiche – educative, commerciali, fiscali – tese a favorire stili di vita salutari e diete equilibrate, in assenza di solide giustificazioni scientifiche, potrà a sua volta venire contestata dai colossi del ‘junk-food’ e del ‘fast-food’, piuttosto che da ‘Big Tobacco’ o ‘Big Pharma’. Sono pochi i prodotti Dop e Igp italiani a rischio contraffazione tutelati dal CETA In compenso – si fa per dire – saremo inondati da derrate agricole e alimentari a dazio zero, sviluppate su economie di scala (5) soggette a regole ben più permissive (per quanto attiene, segnatamente, OGM e agrotossici, clonazione animale e impiego della relativa progenie nella filiera alimentare, coadiuvanti e additivi). Con l’aggravante della sostanziale legittimazione di ‘Italian sounding‘ e contraffazioni del ‘Made in Italy‘. Tenuto conto che: – solo 1/7 delle DOP e IGP italiane (41 su 280) sono state riconosciute meritevoli di tutela, – si ammette l’usurpazione dei nomi di parecchie indicazioni geografiche registrate, alla sola condizione di aggiungere una locuzione come ‘tipo’, ‘stile’, ‘imitazione’ (es. gorgonzola), e il Paese di produzione, (7) – si esclude la possibilità di tutelare ulteriori DOP e IGP laddove preesistano simili marchi commerciali già registrati o comunque impiegati ‘in buona fede’ oltreoceano, anche solo quali ‘nomi usuali’, i quali sono perciò destinati a prevalere sulle nostre tradizioni, (7) – le leggi nazionali sull’etichettatura d’origine delle materie prime, come il ‘decreto latte’ italiano, sono già sotto attacco di USA e Canada in sede WTO.
  • 6. I decreti italiani e francesi di origine del latte sono già sotto attacco dal Canada al WTO Il Parlamento europeo ha dunque favorito gli interessi di ‘Big Food’ e altri giganti industriali rispetto a quelli dei cittadini europei e dei diritti conquistati a caro prezzo nel corso dei decenni. Niente di nuovo, verrebbe da dire, anche se su vicende così epocali ci si sarebbe atteso un minimo di coraggio. A seguito della ratifica, il CETA potrà venire applicato in via provvisoria – escludendo la sola clausola ISDS (‘Investor-State Dispute Settlement’) – per entrare a pieno regime a seguito delle ratifiche dei 28 Stati membri UE. (8) Per maggiori informazioni sull’argomento, si vedano gli articoli raccolti su Great Italian Food Trade. Note (1) Per la prima volta in 60 anni di aggregazione europea, è stata introdotta una ‘lista positiva’ dei soli e pochissimi servizi che le parti convengono di non ammettere alla liberalizzazione. Tutto il resto andrà sul mercato, senza che alcuno abbia neppure provveduto a una preventiva valutazione d’impatto socio-economico (2) Basti pensare che il Canada ha già mosso trenta contestazioni nei confronti dell’UE, presso il WTO, adducendo che le nostre regole in tema di registrazione e autorizzazione all’immissione in commercio di sostanze chimiche (REACH), in quanto basate su apposite procedure di analisi del rischio, ostacolerebbero il ‘libero scambio’ (3) Grazie a una simile clausola a suo tempo inserita nell’accordo NAFTA (North American Free Trade Agreement), il solo Canada ha dovuto versare a gruppi privati statunitensi 170 mln di US$ a titolo di risarcimenti danni, con spese legali ulteriori per 65 mln (4) Il principio di precauzione, si ricorda, é alla base del c.d. ‘General Food Law’, reg. CE 178/02 (5) Basti pensare al fatto che le imprese agricole canadesi hanno un’estensione media 15 volte superiore a quella europea (6) Accordo CETA, articolo 20.21.1 (7) Accordo CETA, articolo 20.22
  • 7. (8) Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE 14.1.17, L 11) le decisioni del Consiglio n. 2017/37 e 2017/38, relative alla firma dell’intesa e alla sua applicazione in via transitoria, come sopra accennata. Fonte: www.ilfattoalimentare.it Vino biologico, con o senza solfiti? L’avvocato Dario Dongo risponde ai dubbi di un lettore. Ho una domanda in merito al vino biologico che uso da anni. Cercando tra gli scaffali del supermercato mi sono imbattuto in una bottiglia con l’indicazione sull’etichetta della frase “contiene solfiti”. Non pensavo che fosse possibile, è legale? Sergio Risponde l’avvocato Dario Dongo, esperto in diritto alimentare. Il regolamento europeo (1) che ha introdotto la possibilità di designare il vino come biologico, al ricorrere di apposite condizioni, costituisce il frutto di lunghe trattative sulle pratiche enologiche ammesse e, in particolare proprio sull’impiego dei solfiti. Laddove la posizione più rigorosa della rappresentanza italiana si è contrapposta a quella di altri Paesi, con il risultato di ammettere l’impiego di anidride solforosa nei vini ‘bio’, sia pure entro soglie inferiori a quelle stabilite per i vini convenzionali. La legislazione europea consente la presenza di solfiti nel vino biologico, ma entro limiti più bassi La lettura delle etichette ci consente di distinguere i vini biologici in relazione al loro tenore di solfiti, quindi, in tre categorie: – “Senza solfiti”. Qualora l’etichetta riporti tale dicitura, le sostanze in questione
  • 8. devono essere del tutto assenti (e se così non risultasse in sede di analisi, le autorità di controllo avrebbero titolo per contestare all’operatore la frode in commercio); – Nessuna indicazione. Se l’etichetta non riporta diciture quali ‘contiene solfiti’, la loro presenza non può venire esclusa, ma dev’essere rigorosamente contenuta entro la soglia di 10 mg/l (al superamento della quale scatta invece l’obbligo di loro citazione specifica in etichetta, ai sensi della direttiva allergeni, 2003/89/CE, le cui previsioni sono state assorbite nel reg. UE 1169/11. Configurandosi, in assenza di tale indicazione, la valutazione di pericolosità dell’alimento per difetto di comunicazione degli ingredienti allergenici); (2) – “Contiene solfiti”. In tale ipotesi, é dato presumere (3) che il vino contenga solfiti in misura superiore ai 10 mg/l, se pure entro i limiti fissati per i vini biologici (tenuto conto che, ove tali limiti fossero superati, si potrebbe configurare un’ipotesi di frode). Note (1) Reg. UE 203/2012 (2) Si veda l’articolo: “Etichette prive di informazione su allergeni, quali sanzioni?” (3) Fatta salva l’ipotesi, peraltro irrilevante dal punto di vista giuridico, in cui la cantina abbia deciso in via prudenziale di citare i solfiti pur essendo gli stessi residuati in quantità prossime o inferiori alla soglia dei 10 mg/l Fonte: www.ilfattoalimentare.it Mangimi: le sanzioni per violazione del regolamento 767/2009 Il Consiglio dei Ministri, il 27 gennaio 2017, ha approvato in esame definitivo due decreti legislativi che disciplinano le sanzioni applicabili in caso di violazione di regolamenti europei a tutela dei consumatori: - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari; e - Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi. Del primo provvedimento ci si è occupati nello scritto pubblicato il 10 febbraio 2017. In questa sede l’attenzione sarà rivolta al secondo dei due provvedimenti, con il quale, stando alla sintesi redatta dall’Ufficio stampa di Palazzo Chigi, si stabilisce che
  • 9. le sanzioni saranno applicate al responsabile dell’etichettatura o all’operatore del settore dei mangimi. Saranno previste sanzioni specifiche per l’uso ingannevole di claims e dell’etichettatura facoltativa in genere. Saranno, inoltre, modulate le sanzioni per il mancato rispetto delle tolleranze di etichettatura, a seconda che si tratti di una discrepanza dei tenori analitici (ceneri, fibra etc.) o dei livelli di additivi. Saranno poi previste sanzioni più gravi per le condotte che compromettono la sicurezza dei mangimi, quali l’immissione sul mercato di mangimi contaminati senza le indicazioni di etichettatura previste o di materiali soggetti a divieto di utilizzo nei mangimi. Il decreto legislativo è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Iter parlamentare dello schema di decreto concernente i mangimi Il 28 ottobre 2016 il Governo trasmetteva alla Camera e al Senato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. In entrambi i Consessi l’8 novembre se ne dava annuncio all’Assemblea. Al Senato il provvedimento era assegnato alla Commissione Igiene e Sanità, previe osservazioni delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Industria e Politiche dell’Unione europea. La Commissione di merito esprimeva il proprio avviso il 14 dicembre: parere favorevole. Alla Camera lo schema era assegnato alle Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali e alla Commissione Politiche dell’Unione europea, previo parere della Commissione Bilancio per i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario. Le Commissioni riunite il 20 dicembre esprimevano parere favorevole con condizione. In pari data la Commissione Bilancio esprimeva parere favorevole. Parimenti favorevole il parere della Commissione Politiche dell’Unione europea espresso il 13 dicembre. Commercializzazione dei mangimi: le regole dell’Unione europea La disciplina è contenuta nel Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e
  • 10. 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione. Sul sito web della Commissione europea è reperibile una sintesi dell’atto, che si propone pressoché pedissequamente. Il Regolamento fissa le norme che si riferiscono all’immissione sul mercato e all’uso dei mangimi per animali e animali da compagnia destinati alla produzione di alimenti e stabilisce inoltre i requisiti legati all’etichettatura, all’imballaggio e alla presentazione. Il Regolamento copre tutte le sostanze o i prodotti, inclusi gli additivi, siano essi lavorati, parzialmente lavorati o non lavorati, destinati all’alimentazione degli animali per via orale. Si applica indipendentemente dalle altre normative dell’Unione europea (UE) vigenti in materia di alimentazione animale e senza avere alcun effetto su di esse. Il regolamento contempla: mangimi medicati; sostanze indesiderabili; encefalopatie spongiformi trasmissibili; sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano; alimenti e mangimi geneticamente modificati; la tracciabilità e l’etichettatura degli organismi geneticamente modificati; additivi; la produzione e l’etichettatura dei prodotti biologici. I mangimi devono soddisfare le prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione. In particolare, essi devono essere: sicuri; privi di effetti nocivi diretti sull’ambiente o sul benessere degli animali; sani, genuini, di qualità leale, adatti all’impiego previsto e di natura commerciabile; etichettati, imballati e presentati conformemente alla legislazione applicabile. Non devono contenere materiali la cui immissione sul mercato sia soggetta a restrizioni o vietata. Deve essere possibile tracciare i mangimi in tutte le fasi della produzione, della lavorazione e della distribuzione. Gli operatori del settore dei mangimi devono essere in grado di identificare chi ha fornito loro: mangimi; animali destinati alla produzione di alimenti; sostanze destinate o possibilmente destinate a essere aggiunte ai mangimi. I mangimi destinati o possibilmente destinati all’immissione sul mercato dell’UE devono essere etichettati o identificati in maniera tale da poter essere tracciati. Il Regolamento stabilisce le disposizioni generali relative all’etichettatura e alla presentazione di tutti i mangimi, come ad esempio l’obbligo di indicare: il tipo di mangime; il nome e l’indirizzo dell’operatore del settore dei mangimi; il numero di riferimento della partita o del lotto; le quantità nette; l’elenco degli additivi usati; il tenore di umidità. L’etichettatura e la presentazione devono essere chiaramente leggibili e indelebili. Non devono indurre l’utilizzatore in errore per quanto concerne l’uso previsto o le caratteristiche dei mangimi. La Commissione europea ha pubblicato ulteriori consigli per aiutare le aziende in questo senso, come: le linee
  • 11. guida per la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi, biocidi e medicinali veterinari; il codice di buona pratica in materia di etichettatura degli alimenti per animali da compagnia. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti devono essere immessi sul mercato all’interno d’imballaggi o recipienti sigillati. Tuttavia, alcuni mangimi possono essere commercializzati sciolti o in imballaggi o recipienti non sigillati. Questi includono: materie prime per mangimi; miscele di grani e frutti interi; consegne di mangimi composti tra produttori; mangimi sotto forma di blocchi o rulli da leccare. Il Regolamento è entrato in vigore il 21 settembre 2009. Il decreto legislativo in corso di pubblicazione Il provvedimento di che trattasi si compone di ventuno articoli. Articolo 1: Campo di applicazione. Lo schema di decreto legislativo in esame – predisposto in base alla disciplina di delega generale di cui all’articolo 2 della legge 7 ottobre 2014, n. 1541 – reca al primo articolo l’apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 767/2009. A tali fini si applicano le definizioni dell’articolo 32 e dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento. In merito le Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali della Camera hanno espresso parere favorevole a condizione che all’articolo 1, comma 1, siano soppresse le seguenti parole: “relativamente alle materie prime per mangimi e ai mangimi composti”. Dello stesso tenore i rilievi mossi al provvedimento dalla Conferenza Stato-Regioni, ad avviso della quale quanto richiesto si rende necessario poiché il campo di applicazione del Regolamento 767, relativo ai mangimi in generale, sarebbe limitato alle materie prime e ai mangimi composti in tutto il testo del decreto, mentre di fatto sarebbe limitato solo in alcuni articoli del Regolamento 767/2009. Le sanzioni di cui all’art 3, 4 e 11 sono ad esempio, sanzioni di disciplina generale, che possono essere applicate a tutte le tipologie di mangimi. Articolo 2: Autorità competenti. Per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni provvedono le strutture competenti dei Ministeri della Salute, del MIPAAF, MSE, delle Regioni, delle Province autonome, delle ASL, secondo gli àmbiti di rispettiva competenza. Si fa, inoltre, rinvio alla disciplina generale sulle sanzioni amministrative, di cui alla legge 24 novembre 1981, n.6893, e successive modificazioni in quanto compatibili. Articolo 3: Violazioni riguardanti le prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione. Salvo il fatto costituisca reato (clausola reiterata passim)
  • 12. l’operatore che violi le disposizioni in materia di sicurezza e commercializzazione incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni in materia di commercializzazione contenute nell’articolo 4, del Regolamento, di cui al § 14: da 1.500 a 15.000 euro; di cui al § 2: da 1.000 a 6.000 euro; di cui al § 3, in relazione all’allegato l, paragrafi 1, 2, 4 e 5: da 150 1.000 euro; di cui al § 3, in relazione all’allegato I, paragrafo 3 da 500 a 2.000 euro. Articolo 4: Violazioni riguardanti le responsabilità e gli obblighi delle imprese nel settore dei mangimi. Il soggetto responsabile dell’etichettatura del mangime che non fornisca alle autorità competenti le informazioni, concernenti la composizione o le proprietà dichiarate, ai sensi dell’articolo 5, § 2, è soggetta alla sanzione da 1.000 a 6.000 euro5. Articolo 5: Violazioni riguardanti restrizioni e divieti. Sanzione da 5.000 a 30.000 euro per l’operatore che, violando l’articolo 6, § 1 del Regolamento6, immetta sul mercato o impieghi, ai fini dell’alimentazione animale, mangimi contenenti materiali soggetti a restrizioni o vietati e individuati nell’allegato III del citato regolamento (CE) n. 767/2009, e successive modificazioni. Articolo 6: Violazioni riguardanti il tenore di additivi. L’operatore che viola le disposizioni di cui all’articolo 8, § 1 in merito alla concentrazione massima di additivi coccidiostatici e istomonostatici7 ammessi per materie prime per mangimi e per mangimi complementari, è soggetto alla sanzione di 1.000 euro fino a 10.000 pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 a euro 10.000. Superando il tenore massimo di additivi ammessi per materie prime per mangimi e per mangimi complementari, la sanzione del pagamento va da 1.000 a 6.000 euro. Articolo 7: Violazioni riguardanti la commercializzazione di mangimi destinati a particolari fini nutrizionali. È soggetto a sanzione pecuniaria (da 500 a 3.000 euro) l’operatore dei mangimi che viola le disposizioni dell’articolo 9 del Regolamento8, in base al quale I mangimi destinati a particolari fini nutrizionali possono essere commercializzati in quanto tali unicamente se il loro uso previsto figura nell’elenco degli usi previsti altrove definiti e se possiedono le caratteristiche nutrizionali essenziali per il particolare fine nutrizionale stabilito in tale elenco. Articolo 8: Violazioni riguardanti i principi per l’etichettatura e la presentazione Le disposizioni contenute in quest’articolo fanno riferimento all’articolo 11 del Regolamento9, che detta principi per l’etichettatura e la presentazione. Si contemplano quattro casi di violazioni di norme: 1) l’etichettatura e la presentazione dei mangimi non devono indurre in errore, segnatamente riguardo all’uso previsto o alle caratteristiche dei mangimi, in particolare, la loro natura, il metodo di fabbricazione o di produzione, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata,
  • 13. le specie o le categorie di animali cui sono destinati attribuendo ai mangimi effetti o proprietà che non possiedono oppure lasciando intendere che i mangimi possiedono caratteristiche particolari benché tutti i mangimi comparabili posseggano queste stesse caratteristiche. La sanzione è da 3.000 a 12.000 euro. 2) – 4). Le altre tre fattispecie sono indicate in nota e attengono all’articolo11, §§ 2 e 3; al paragrafo 5 e nell’allegato IV, parte B. Queste le rispettive sanzioni: da 1.000 a 6.000 euro; da 500 a 3.000 euro; da 1.000 a 6.000 euro. Articolo 9: Violazioni riguardanti le responsabilità. Si prevedono due casi nei quali s’incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria. 1) violazione, da parte dell’operatore del settore dei mangimi responsabile delle attività di vendita al dettaglio o di distribuzione non riguardanti l’etichettatura, delle norme intese a garantire la conformità ai requisiti di etichettatura del prodotto: da 1.000 a 6.000 euro; 2) violazione delle disposizioni per le quali, nell’àmbito delle aziende sotto il proprio controllo, gli operatori del settore sono tenuti a provvedere a che le indicazioni obbligatorie di etichettatura siano trasmesse lungo l’intera filiera alimentare: sanzione da 500 a 3.000 euro. Articolo 10: Violazioni riguardanti le allegazioni. L’etichettatura e la presentazione delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti possono richiamare l’attenzione, in particolare, sulla presenza o sull’assenza di una data sostanza nei mangimi, su una specifica caratteristica nutrizionale o processo o su una funzione specifica correlata con uno di questi aspetti, purché siano rispettate le condizioni fissate dall’articolo 13 del Regolamento10. Due i casi previsti: non conformità al paragrafo 1, con sanzione da 1.000 a 6.000 euro; non conformità al paragrafo 3: sanzione da 2.000 a 12.000 euro. Articolo 11: Violazioni riguardanti la presentazione delle indicazioni di etichettatura. Il responsabile dell’etichettatura che viola le disposizioni di cui all’articolo 14 del Regolamento11 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 500 a 3.000 euro. Due sono le prescrizioni: 1) le indicazioni obbligatorie di etichettatura vanno riportate nella loro totalità in un punto ben visibile dell’imballaggio, del recipiente, dell’etichetta applicata o del documento di accompagnamento in modo evidente, chiaramente leggibile e indelebile, almeno nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro o della regione in cui il prodotto è commercializzato; 2) le stesse indicazioni devono essere facilmente identificabili e non oscurate da altre informazioni. Devono essere altresì in colori, in caratteri e di dimensioni tali da non oscurare o non sottolineare alcuna parte delle informazioni. Una variazione è consentita solo per segnalare eventuali consigli di prudenza.
  • 14. Articolo 12. Violazioni riguardanti le prescrizioni obbligatorie in materia di etichettatura. Il responsabile dell’etichettatura che immette sul mercato materie prime per mangimi o mangimi composti, privi di una o più indicazioni obbligatorie di etichettatura o non rispondenti, è soggetto alla sanzione del pagamento della somma da 1.000 a 6.000 euro. Se lo stesso operatore immette sul mercato materie prime per mangimi o mangimi composti oltre la durata minima di conservazione incorre nella sanzione da 250 a 2.500 euro. Articolo 13: Violazioni riguardanti le prescrizioni obbligatorie aggiuntive in materia di etichettatura di mangimi non conformi. Il responsabile dell’etichettatura che immette sul mercato mangimi privi delle indicazioni obbligatorie specifiche di etichettatura o con indicazioni non rispondenti a quelle prescritte dal Regolamento, è soggetto alla sanzione da 8.000 a 30.000 euro. Articolo 14: Violazioni riguardanti l’etichettatura facoltativa. Si applica la sanzione da 1.000 a 6.000 euro al responsabile dell’etichettatura che utilizza nell’etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti una o più indicazioni a carattere facoltativo in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 22 del Regolamento12 sull’etichettatura facoltativa. Articolo 15: Violazioni riguardanti il confezionamento. Si prevede una sanzione, da 1.000 a 6.000 euro, per i casi di mancato rispetto delle condizioni in base alle quali i mangimi possono essere commercializzati sfusi o in imballaggi o recipienti non sigillati. Articolo 16: Violazioni riguardanti il catalogo comunitario delle materie prime per mangimi. Il responsabile dell’etichettatura che viola le condotte previste dal Regolamento utilizzando la denominazione di una materia prima per mangimi figurante nel catalogo senza che siano rispettate tutte le pertinenti disposizioni, è soggetto alla sanzione di euro 150 fino a 1.000. Se viola le disposizioni riguardo alla conformità dell’etichettatura al catalogo comunitario e ai codici comunitari è soggetto alla sanzione da 150 a 1.000 euro. Articolo 17: Violazioni riguardanti i codici comunitari di buona pratica in materia di etichettatura. Il responsabile dell’etichettatura che viola le disposizioni di cui all’articolo 25 del Regolamento, in tema di Codici comunitari di buona pratica in materia di etichettatura, al paragrafo 413, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da 300 a 1.500 euro. Articolo 18: Sanzioni accessorie. Nel caso in cui siano violate norme in materia di sicurezza e di commercializzazione sui mangimi e dì indicazione di prescrizioni obbligatorie sull’etichetta, gli organi controllori possono proporre all’ Autorità competente l’adozione di un provvedimento di sospensione dell’attività da tre giorni
  • 15. a tre mesi. A fronte di gravi violazioni nei casi richiamati l’Autorità competente può disporre la revoca della registrazione o del riconoscimento. Articolo 19: Abrogazioni. Saranno abrogati gli articoli 6, comma 3, e 7 del decreto legislativo n. 45 del 199714. Articolo 20. Clausola d’invarianza finanziaria. Dal decreto non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per lo svolgimento delle attività previste le Amministrazioni soccorreranno le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Articolo 21: Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale. I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie comminate per le violazioni di cui agli articoli da 3 a 18 affluiscono all’entrata del bilancio statale. Quelli derivanti dalla riscossione di cui agli articoli 4, 6, 13, 16 e 17 sono versati ad apposito capitolo di entrata e, quindi, riassegnati in favore delle Amministrazioni menzionate all’articolo 2 del decreto, per migliorare le attività di controllo previste. Articolo 22: Disposizioni finali. Le disposizioni contenute nel decreto e le eventuali successive modifiche saranno notificate alla Commissione. Bruno Nobile Note _ 1) Legge 7 ottobre 2014, n. 154: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. Articolo 2 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell’Unione europea): “1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell’articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell’Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative”. 2) Articolo 3: Definizioni. 1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: a) le definizioni di <mangime>, <impresa nel settore dei mangimi>, e <immissione sul mercato> di cui al regolamento (CE) n. 178/2002; b) le definizioni di <additivi per mangimi>, <premiscele>, <coadiuvanti tecnologici> e <razione giornaliera> di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003; e c) le definizioni di <stabilimento> e <autorità competente> di cui al regolamento (CE) n. 183/2005. 2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a) <operatore del settore dei mangimi>: persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell’impresa nel settore dei mangimi posta sotto il suo controllo; b) <alimentazione degli animali per via orale>: introduzione di mangimi nel tratto gastrointestinale attraverso la bocca, con l’obiettivo di soddisfare i requisiti nutrizionali dell’animale e/o mantenere la produttività di animali sani; c) <animale destinato alla produzione di alimenti>: qualsivoglia animale nutrito, allevato o detenuto per la produzione di alimenti destinati al consumo umano, ivi inclusi animali che non sono destinati al consumo umano, ma appartengono alle specie che possono essere normalmente destinate al consumo umano nella Comunità; d) <animali non destinati alla produzione di alimenti>: qualsivoglia animale nutrito, allevato o detenuto, ma non destinato al consumo umano, ad esempio animali da pelliccia, animali da compagnia e animali detenuti in laboratori, giardini zoologici o circhi; e) <animali da pelliccia>: qualsivoglia animale non destinato alla produzione di alimenti nutrito, allevato o detenuto per la
  • 16. produzione di pellicce e non destinato al consumo umano; f) <animale da compagnia> o <animale familiare>: qualsivoglia animale non destinato alla produzione di alimenti appartenente a una specie nutrita, allevata o detenuta, ma normalmente non destinata al consumo umano nella Comunità; g) <materie prime per mangimi>: prodotti di origine vegetale o animale, il cui obiettivo principale è soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all’alimentazione degli animali per via orale, in quanto tali o previa trasformazione, oppure alla preparazione di mangimi composti oppure a essere usati come supporto di premiscele; h) <mangimi composti>: miscele di almeno due materie prime per mangimi, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all’alimentazione degli animali per via orale sotto forma di mangimi completi o complementari; i) <mangimi completi>: mangimi composti che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera; j) <mangimi complementari>: mangimi composti con contenuto elevato di talune sostanze, ma che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera soltanto se utilizzati in associazione con altri mangimi; k) <mangimi minerali>: mangimi complementari contenenti almeno il 40 % di ceneri grezze; l) <mangimi d’allattamento>: mangimi composti somministrati allo stato secco o diluiti in una determinata quantità di liquido, destinati all’alimentazione dei giovani animali come complemento o in sostituzione del latte materno post colostrale o destinati a animali giovani, come vitelli, agnelli o capretti da macellazione; m) <supporto>: sostanza utilizzata per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo per mangimi allo scopo di facilitarne la manipolazione, l’applicazione o l’impiego, senza alterarne la funzione tecnologica o senza esercitare essa stessa alcun effetto tecnologico; n) <particolare fine nutrizionale>: il soddisfacimento delle esigenze nutrizionali specifiche di animali il cui processo digestivo, di assorbimento o il cui metabolismo sono o rischiano di essere alterati temporaneamente o in forma irreversibile e che, di conseguenza, possono trarre giovamento dall’assunzione di mangimi adeguati al loro stato; o) <mangimi destinati a particolari fini nutrizionali>: mangimi in grado di soddisfare un particolare fine nutrizionale in virtù della loro particolare composizione o del particolare metodo di fabbricazione, che li differenzia chiaramente dai normali mangimi. I mangimi destinati a particolari fini nutrizionali non includono i mangimi medicati ai sensi della direttiva 90/167/CEE; p) <materiali contaminati>: mangimi contenenti un tenore di sostanze indesiderabili superiore a quella tollerata dalla direttiva 2002/32/CE; q) <durata minima di conservazione>: periodo durante il quale la persona responsabile dell’etichettatura garantisce che un detto mangime, in condizioni di conservazione appropriate, conserva tutte le sue proprietà dichiarate; solo una durata minima di conservazione può essere indicata per ogni mangime nel suo complesso e viene determinata in base alla durata minima di conservazione di ciascuno dei suoi componenti; r) <partita> o <lotto>: una quantità identificabile di mangimi che possiedono caratteristiche comuni come l’origine, la varietà, il tipo d’imballaggio, l’identità dell’imballatore, quella dello speditore o l’etichettatura e, nel caso di un processo produttivo, un’unità di produzione prodotta in un singolo impianto applicando parametri di produzione uniformi o più unità di produzione, se prodotte in ordine continuo e immagazzinate nello stesso impianto; s) <etichettatura>: attribuzione di qualsiasi dicitura, indicazione, marchio di fabbrica, nome commerciale, immagine o simbolo forniti con qualsiasi mezzo quale imballaggi, contenitori, cartoncini, etichette, documenti commerciali, anelli e fascette o in Internet, che accompagnano un dato mangime o che a esso fanno riferimento, anche per finalità pubblicitarie; t) <etichetta>: ogni cartellino, marca, marchio commerciale, illustrazione o descrizione di altro tipo, scritta, stampata, stampigliata, marchiata, impressa in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul recipiente contenente mangimi o a essi attaccata; e u) <presentazione>: la forma, l’aspetto o il confezionamento e i materiali di confezionamento usati, il modo in cui i mangimi sono disposti, il contesto in cui sono esposti”. Articolo 12: Responsabilità – §2. La persona responsabile dell’etichettatura è l’operatore del settore dei mangimi che immette per primo un mangime sul mercato o, se del caso, l’operatore del settore dei mangimi il cui nome o la cui ragione sociale sono utilizzati per la commercializzazione del mangime.
  • 17. 3) Legge 24 novembre 1981, n. 689: Modifiche al sistema penale. _4) Articolo 4; Prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione: §1. I mangimi possono essere immessi sul mercato ed utilizzati unicamente: a) se sono sicuri; b) se non hanno effetti nocivi diretti sull’ambiente o sul benessere degli animali. Le condizioni di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 si applicano, mutatis mutandis, ai mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti. § 2. Oltre alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato i loro prodotti garantiscono che i mangimi: a) siano sani, genuini, di qualità leale, adatti all’impiego previsto e di natura commerciabile; b) siano etichettati, imballati e presentati conformemente alle disposizioni del presente regolamento e alla legislazione comunitaria in vigore. Le condizioni di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 178/2002 si applicano, mutatis mutandis, ai mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti. § 3. I mangimi sono conformi alle disposizioni tecniche relative ad impurità e ad altri determinanti chimici di cui all’allegato I al presente regolamento. ALLEGATO I -Disposizioni tecniche relative a impurità, mangimi da allattamento, materie prime per mangimi utilizzate come denaturanti o leganti, contenuto in ceneri e tenore di umidità di cui all’articolo 4 – 1. Conformemente ai dettami della corretta prassi di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 183/2005, le materie prime per mangimi sono esenti da impurità chimiche derivanti dal processo di fabbricazione e dai coadiuvanti tecnologici, a meno che nel catalogo di cui all’articolo 24 sia fissato un tenore massimo specifico. 2. Qualora non siano stati fissati altri valori nel catalogo di cui all’articolo 24, la purezza botanica delle materie prime per mangimi non è inferiore al 95 %. Si considerano impurità botaniche impurità di materiali vegetali non nocive per gli animali, ad esempio, paglia e semi di altre specie coltivate o di erbe spontanee. La percentuale di impurità botaniche, quali residui di altri semi o frutti oleaginosi derivanti da un processo di lavorazione anteriore, non supera lo 0,5 % per ciascun tipo di seme o frutto. 3. Il tenore in ferro dei mangimi da allattamento per vitelli di peso vivo inferiore o pari a 70 kg è almeno di 30 mg per kg di mangime completo avente un tenore di umidità del 12 %. 4. Laddove le materie prime per mangimi siano utilizzate come leganti o denaturanti per altre materie prime, i prodotti possono essere ancora considerati materie prime per mangimi. Sono etichettati il nome, la natura e la quantità della materia prima utilizzata come legante o denaturante. Se come legante di una materia prima per mangimi è usata un’altra materia prima per mangimi, la percentuale di quest’ultima non supera il 3 % del peso totale. 5. Il tenore di ceneri insolubili nell’acido cloridrico non supera il 2,2 % del peso secco della sostanza. Tuttavia, tale tenore può essere superato per: — le materie prime per mangimi, — i mangimi composti contenenti leganti minerali autorizzati, — i mangimi minerali, — i mangimi composti contenenti per oltre il 50 % sottoprodotti del riso o della barbabietola da zucchero, — i mangimi composti destinati ai pesci di allevamento e con un tenore di farina di pesce superiore al 15 %, purché tale tenore sia dichiarato sull’etichetta. _5) Articolo 5: Responsabilità ed obblighi incombenti alle imprese nel settore dei mangimi. § 2. 2. La persona responsabile dell’etichettatura fornisce alle autorità competenti ogni informazione concernente la composizione o le proprietà dichiarate dei mangimi che tale persona immette sul mercato. Ciò consente di verificare l’esattezza delle informazioni fornite con l’etichettatura, comprese le percentuali esatte del peso delle materie prime per mangimi incorporate nei mangimi composti. _6) Articolo 6. Restrizioni e divieti – § 1. I mangimi non contengono o non sono costituiti da materiali la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell’alimentazione animale sono soggetti a restrizioni o vietati. L’elenco di tali materiali figura nell’allegato III. ALLEGATO III: Elenco di materiali la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell’alimentazione animale sono soggetti a restrizioni o vietati a norma dell’articolo 6 Capo 1: Materiali vietati 1) Feci, urine nonché il contenuto separato del tubo digerente ottenuto dallo svuotamento o dall’asportazione del medesimo, a prescindere dal trattamento subito o dalla miscela ottenuta. 2) Pelli trattate con sostanze concianti, inclusi i loro cascami. 3) Semi e altri materiali di moltiplicazione dei vegetali che, dopo la raccolta, hanno subito un trattamento particolare con prodotti fitofarmaceutici a seconda della loro destinazione, e prodotti derivati. 4) Legno, compresa la
  • 18. segatura o altri materiali derivati dal legno, trattato con prodotti di preservazione del legno, di cui all’allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi. 5. Tutti i rifiuti ottenuti nel corso delle diverse fasi del processo di trattamento delle acque reflue urbane, domestiche e industriali di cui all’articolo 2 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane , senza tenere conto dell’ulteriore trattamento di tali rifiuti e dell’origine delle acque reflue. 6. Rifiuti urbani solidi come i rifiuti domestici. 7) Imballaggi e parti d’imballaggio provenienti dall’utilizzazione di prodotti dell’industria agroalimentare. 8. Prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani. 7) Articolo 8: Tenore di additivi. §1. Fatte salve le condizioni d’uso previste dallo specifico atto giuridico che autorizza un additivo per mangimi, le materie prime per mangimi e i mangimi complementari non contengono additivi per mangimi in tenori oltre cento volte superiori alla concentrazione massima autorizzata nei mangimi completi o oltre cinque volte superiori nel caso dei coccidiostatici e degli istomonostatici. Si tratta di sostanze destinate a distruggere o inibire la crescita di protozoi il cui uso in qualità di additivi per mangimi può essere autorizzato, conformemente alla normativa in vigore sugli additivi destinati all’alimentazione animale. _8) Articolo 9: Commercializzazione di mangimi destinati a particolari fini nutrizionali. I mangimi destinati a particolari fini nutrizionali possono essere commercializzati in quanto tali unicamente se il loro uso previsto figura nell’elenco degli usi previsti definito in conformità dell’articolo 10 (che contiene l’elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali) e se possiedono le caratteristiche nutrizionali essenziali per il particolare fine nutrizionale stabilito in tale elenco. _9) Articolo 11 Principi per l’etichettatura e la presentazione. 1. L’etichettatura e la presentazione dei mangimi non inducono l’utilizzatore in errore, in particolare: a) riguardo all’uso previsto o alle caratteristiche dei mangimi, in particolare, la loro natura, il metodo di fabbricazione o di produzione, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata, le specie o le categorie di animali cui sono destinati; b) attribuendo ai mangimi effetti o proprietà che non possiedono oppure lasciando intendere che i mangimi possiedono caratteristiche particolari benché tutti i mangimi comparabili posseggano queste stesse caratteristiche; o c) riguardo alla conformità dell’etichettatura al catalogo comunitario e ai codici comunitari di cui agli articoli 24 e 25. 2. Le materie prime per mangimi o i mangimi composti commercializzati sfusi o in imballaggi o recipienti non sigillati conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, sono corredati di un documento recante tutte le indicazioni obbligatorie di etichettatura prescritte dal presente regolamento. 3. Qualora i mangimi siano commercializzati tramite una tecnica di comunicazione a distanza di cui all’articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza ( 1 ), le indicazioni obbligatorie di etichettatura imposte dal presente regolamento, eccettuate le indicazioni di cui all’articolo 15, lettere b), d) ed e), e all’articolo 16, paragrafo 2, lettera c) o all’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), figurano sulla documentazione relativa alla vendita per corrispondenza oppure vengono fornite mediante altri mezzi opportuni prima della stipula del contratto a distanza. Le indicazioni di cui all’articolo 15, lettere b), d) ed e), e all’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), o all’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), sono fornite al più tardi al momento della consegna del mangime. 4. Ulteriori disposizioni in materia di etichettatura rispetto a quelle enunciate nel presente capo sono stabilite nell’allegato II. 5. I margini di tolleranza consentiti applicabili alle discordanze tra i valori riguardanti la composizione di una materia prima per mangimi o di un mangime composto dichiarati sull’etichettatura e i valori risultanti da analisi effettuate nel contesto dei controlli ufficiali conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004 figurano nell’elenco di cui all’allegato IV del presente regolamento. 10) Articolo 13. Allegazioni 1. L’etichettatura e la presentazione delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti possono richiamare l’attenzione, in particolare, sulla presenza o sull’assenza di una data sostanza nei mangimi, su una specifica caratteristica nutrizionale o processo o su una funzione specifica correlata con uno di questi aspetti, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) l’allegazione è oggettiva, verificabile dalle autorità competenti e comprensibile per l’utilizzatore dei mangimi; e b) la persona responsabile dell’etichettatura fornisce, su richiesta dell’autorità
  • 19. competente, una prova scientifica dell’allegazione, mediante riferimento ai dati scientifici pubblicamente accessibili o a ricerche documentate effettuate dalla società. La prova scientifica è resa disponibile al momento dell’immissione sul mercato del prodotto. Gli acquirenti hanno il diritto di portare all’attenzione delle autorità competenti i loro dubbi in merito alla veridicità dell’allegazione. Qualora si giunga alla conclusione che l’allegazione non è sufficientemente sostanziata, l’etichettatura per quanto riguarda tale allegazione è considerata ingannevole ai sensi dell’articolo 11. Nel caso in cui l’autorità competente abbia dei dubbi in merito alla fondatezza scientifica dell’allegazione in questione, può sottoporre la questione alla Commissione. La Commissione può adottare una decisione, eventualmente dopo aver ottenuto un parere da parte dell’Autorità, in conformità della procedura consultiva di cui all’articolo 28, paragrafo 2. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, sono consentite allegazioni riguardanti l’ottimizzazione dell’alimentazione e il rafforzamento o la salvaguardia delle condizioni fisiologiche, a meno che non contengano una delle indicazioni di cui al paragrafo 3, lettera a). 3. L’etichettatura o la presentazione delle materie prime per mangimi o dei mangimi composti non comporta allegazioni secondo le quali a) i mangimi prevengono, trattano o curano una malattia, fatta eccezione per i coccidiostatici e gli istomonostatici autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003; la presente lettera non si applica tuttavia alle allegazioni riguardanti gli squilibri nutrizionali, a condizione che non vi sia alcun sintomo patologico associato; b) i mangimi hanno un particolare fine nutrizionale, come disposto nell’elenco degli usi previsti di cui all’articolo 9, a meno che non soddisfino i requisiti ivi stabiliti. 4. Nei codici comunitari di cui all’articolo 25 possono essere incluse specifiche relative alle prescrizioni enunciate ai paragrafi 1 e 2. _11) Articolo 14 Presentazione delle indicazioni di etichettatura 1. Le indicazioni obbligatorie di etichettatura sono riportate nella loro totalità in un punto ben visibile dell’imballaggio, del recipiente, dell’etichetta applicata o del documento di accompagnamento di cui all’articolo 11, paragrafo 2, in modo evidente, chiaramente leggibile ed indelebile, almeno nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro o della regione in cui il prodotto è commercializzato. 2. Le indicazioni obbligatorie di etichettatura sono facilmente identificabili e non sono oscurate da altre informazioni. Sono in colori, in caratteri e di dimensioni tali da non oscurare o non sottolineare alcuna parte delle informazioni; una variazione è consentita solo per segnalare eventuali consigli di prudenza. 3. Nei codici comunitari di cui all’articolo 25 possono essere incluse specifiche relative alle prescrizioni enunciate ai paragrafi 1 e 2 e alla presentazione dell’etichettatura facoltativa di cui all’articolo 22. _12) Articolo 22: Etichettatura facoltativa 1. Oltre alle prescrizioni obbligatorie in materia di etichettatura, l’etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti può comprendere anche indicazioni a carattere facoltativo, a condizione che siano rispettati i principi generali di cui al presente regolamento. 2. Ulteriori condizioni relative all’etichettatura facoltativa possono essere fornite nei codici comunitari di cui all’articolo 25. _13) Articolo 25. Codici comunitari di buona pratica in materia di etichettatura. 4. L’uso dei codici da parte degli operatori del settore dei mangimi è facoltativo. Tuttavia, l’utilizzo di uno dei codici può essere indicato sull’etichettatura solo a condizione che tutte le pertinenti disposizioni di tale codice siano rispettate. Fonte: http://www.foodagriculturerequirements.com