1. News 12/SA/2014
Lunedì,09 giugno 2014
Sistema di Allerta Rapido europeo per Alimenti e Mangimi
L’elenco italiano si apre con quattro notifiche di allarme. Tre di queste riguardano
per l’ennesima volta eccesso di mercurio in pesce di importazione. Nello specifico, si
tratta di tre lotti di verdesca (Prionace glauca), surgelata: due provengono dal
Portogallo e uno dalla Spagna. La quarta notifica di allarme riguarda invece il
rilevamento di Listeria monocytogenes in salmone affumicato proveniente dalla
Polonia.
Sono sette i respingimenti alla frontiera effettuati dalle autorità italiane: bollitori per
latte in acciaio inox cinesi veicolati via Hong Kong per migrazione di cromo,
aflatossine in due lotti di pistacchi provenienti dall’Iran e in un lotto di arachidi in
arrivo dal Brasile, presenza di cadmio rilevata in calamari (Illex spp.) surgelati di
origine argentina, preparato a base di carne di tacchino proveniente dal Brasile
contaminato da Salmonella spp. e migrazione di cromo da coltelli in acciaio inox
cinesi. Inoltre due le allerte per eccesso di mercurio in un lotto di filetti di tonno
refrigerati (Thunnus albacares) e in un lotto di verdesca in fette (Prionace glauca)
surgelata entrambi provenienti dalla Spagna.
Quattro le notifiche di respingimenti alla frontiera effettuati dalle autorità italiane:
escrementi di roditore rilevati in vari prodotti alimentari provenienti dal Bangladesh,
mangimi per animali domestici dalla Thailandia accompagnati da certificazione
sanitaria non idonea, irradiazione non autorizzata su estratto di Cassia nomame
dalla Cina e succhi di frutta dalle Filippine contenenti colorante nero E 102
(tartrazina) non dichiarato in etichetta e colorante E 127 (eritrosina) vietato.
Sono quattro anche le notifiche di informazione che non implicano un intervento
urgente: infestazione di parassiti (Anisakis) in rana pescatrice (Lophius piscatorius) e
in sgombro (Scomber scombrus) refrigerati in arrivo dalla Francia, etichettatura
non conforme per carne bovina refrigerata dalla Polonia e migrazione del
rivestimento esterno da cucchiai in plastica importati dalla Cina.
2. Infine, per quanto riguarda le segnalazioni di prodotti italiani esportati, in Polonia
viene segnalato un contenuto troppo alto di colorante E 127 (eritrosina) e di solfiti
non autorizzati in un lotto di ciliegie italiane confezionate in Austria.
Infine, una notifica di follow-up (notifica che contiene informazioni aggiuntive
rispetto a quella originale) segnala il rilevamento di tracce di insetticida (malathion)
in semi di finocchio provenienti dalla Spagna.
Fonte: http://www.sicurezzaalimentare.it/
Cadmio negli alimenti: pubblicato il nuovo regolamento UE
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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE)
n. 488/2014 della Commissione del 12 maggio 2014 che modifica il regolamento
(CE) n. 1881/2006 per quanto concerne i tenori massimi di cadmio nei prodotti
alimentari.
Fonte: http://www.sicurezzaalimentare.it/
Brevissime: in vendita nell’UE Novel Food non autorizzato
Il Ministero della Salute ha reso noto che, tramite il sistema di allerta rapido
comunitario per alimenti e mangimi è stata riscontrata la presenza sul mercato
comunitario di un prodotto alimentare non autorizzato. Si tratta del “Miracle footies”
(foto sotto) distribuito dall’azienda statunitense Miracle Fruit World LLC. Il prodotto
(che viene commercializzato tramite internet in confezioni blisters da 300 o 600 mg.)
risulta contenere Synsepalum dolcificum, una pianta di origine africana che viene
classificata come “novel food”.
Il frutto di tale pianta una volta ingerito è in grado di modificare temporaneamente
la percezione del gusto dei cibi acidi o amari rendendoli dolci. Al momento, la
vendita di prodotti a base di questa pianta non è autorizzata nell’ UE e non vi sono
informazioni relative alla sua pericolosità per la salute umana.
Fonte: http://www.sicurezzaalimentare.it/
La black list degli 8 cibi che, se consumati crudi, sono più a rischio per
intossicazione alimentare
La tabella si riferisce al periodo 1998-2011 e riporta, per ogni alimento, gli agenti
3. patogeni riscontrati, i focolai d’intossicazione alimentare registrati, il numero delle
persone che si sono ammalate, di quelle ricoverate in ospedale e di quelle
decedute. Per ogni cibo viene anche suggerita una soluzione per prevenire o
evitare il problema.
Latte crudo- E. coli O157:H7, Campylobacter, Salmonella e Listeria; 102 focolai
d’intossicazione alimentare; 1606 persone ammalate con 92 ricoveri. (Suggerimento:
pastorizzazione)
Formaggi freschi a base di latte crudo –Listeria; 15 focolai d’intossicazione
alimentare; 191 ammalati, 48 ricoverati e due morti. (Suggerimento: consumare solo
quelli prodotti con latte pastorizzato)
Uova crude o poco cotte– Salmonella; 110 focolai d’intossicazione alimentare; 4.246
ammalati, 190 ricoveri e un decesso. (Suggerimento: utilizzare uova pastorizzate
negli alimenti che non verranno cotti, e nelle preparazioni come la cottura
all’occhio di bue)
Carne macinata cruda o poco cotta - E. coli O157:H7 e Salmonella; 320 focolai
d’intossicazione alimentare; almeno 3.585 malati, 457 ricoveri e otto
morti. (Suggerimento:cuocere fino a quando la temperatura interna raggiunge i 71°
C)
Ostriche – Vibrio vulnificus e Vibrio parahamolyticus; 124 focolai d’intossicazione
alimentare; 1401 persone malate con 40 ricoveri. (Suggerimento: la pastorizzazione
ad alta pressione mantiene le ostriche vivo ma uccide i batteri. Cuocere fino a che
si aprono i gusci e scartare le ostriche che rimangono chiuse)
Frutta con guscio – Salmonella, E. coli O157:H7; 14 focolai d’intossicazione
alimentare; 1.700 malati, 314 ricoveri e dieci decessi. (Suggerimento: pastorizzazione,
la tostare, scottare o bollire)
Spinaci – E. coli O157:H7; 5 focolai d’intossicazione alimentare; 302 malati, 113
ricoveri e sei decessi. (Suggerimento: Acquista spinaci non tagliati. Lavare
accuratamente prima di tagliare perché E.coli, se presente, può essere intrappolato
all’interno delle foglie al momento del taglio. FDA ritiene che gli spinaci pre-lavati in
busta dovrebbero essere sicuri. Cuocere prima di mangiare)
Fonte: ilfattoalimentare.it
Nuova normativa europea sui residui di pesticidi negli alimenti
Fitofarmaci (LMR): fissati su scala comunitaria i livelli massimi di residui per i prodotti
animali e vegetali destinati all’alimentazione. Maggior tutela per i consumatori
grazie al Regolamento 396/2005/CE e successive modifiche.
4. Nell’ambito dell’Unione Europea, la produzione ed il consumo delle derrate
agricole, costantemente minacciate da organismi nocivi, con effetti negativi sia
sulle rese che sulla qualità dei prodotti stessi, riveste una grande importanza. Uno dei
metodi più diffusi per la protezione dei vegetali e dei prodotti vegetali dall’azione di
tali organismi, è costituito dal trattamento con prodotti fitosanitari.
L’impiego di questi prodotti, contenenti sostanze attive ad diversa azione fitoiatrica,
può avere come conseguenza la presenza di residui nei prodotti trattatati, negli
animali nutriti con tali prodotti e nel miele prodotto da api esposte a queste
sostanze. Al momento dell’immissione in circolazione nell’UE, tuttavia, i prodotti
destinati all’alimentazione non devono contenere residui di sostanze attive
di prodotti fitosanitari superiori ai limiti massimi di residui (LMR) fissati per legge.
I valori di LMR, stabiliti per ciascuna combinazione sostanza attiva/prodotto, sono
fissati e valutati, al momento della loro autorizzazione, in modo da garantire un
elevato livello di tutela della salute dei consumatori. Il rispetto di tali limiti è assicurato
dal corretto impiego, secondo le modalità riportate nelle etichette autorizzate.
A far data dal 1° settembre 2008 sono quindi entrati in vigore, direttamente e
contemporaneamente in tutti gli stati membri, il Regolamento (CE) n° 396/2005 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 ed i Regolamenti ad esso
collegati: ilRegolamento (CE) n° 149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008,
il Regolamento (CE) n° 260/2008 della Commissione del 18 marzo 2008 ed
il Regolamento (CE) n° 839/2008 della Commissione del 31 luglio 2008. Tali
regolamenti raccolgono e armonizzano in un unico testo i nuovi LMR delle sostanze
attive nei prodotti destinati all’alimentazione.
Nonostante gli aspetti positivi di questa nuova normativa, l'applicazione di tali
regolamenti non risulta scevra da criticità. La prima riguarda il fatto che non é
ancora stata abrogata la normativa nazionale (D.M. della Salute 27/08/2004 con le
19 modifiche successive) e pertanto rimangono in vigore tutte le parti non definite
dai Regolamenti, con alcune discordanze tra le misure previste dalle due normative,
con conseguenti incertezze su come procedere in caso di superamento dei limiti
previsti dai regolamenti o dalle normative precedenti.
La seconda evidente criticità è legata al campo di applicazione. Infatti, la
normativa europea non si applica ai prodotti legalmente fabbricati o importati nella
Comunità prima del 1° settembre 2008.
Il Ministero della Salute, sollecitato da più parti circa la definizione di "legalmente
fabbricati o importati" (fabbricati traduzione dall'inglese produced), si è sempre
espresso, attraverso circolari, supportato anche dal parere della Commissione
Europea, dichiarando che, in tale definizione, sono compresi i prodotti che hanno
subito trattamenti con prodotti fitosanitariprima dell'entrata in vigore dei limiti stessi.
Lo stesso Ministero precisa che le informazioni utili per stabilire l’epoca del
trattamento è l’esame del “quaderno di campagna” (art. 42 - DPR 290/2001). Tale
5. verifica è puramente teorica, in quanto il controllo del "quaderno di campagna"
aziende non è facilmente attuabile e di difficile fruizione, comunque verificabile
soltanto a livello locale e non nazionale né tanto meno comunitario.
La conseguenza più evidente è quindi l’impossibilità di sapere la data di
trattamento dei campioni sottoposti al controllo, che rimane pertanto argomento di
discussione. Ci potremmo ritrovare ad esempio anche a valutare campioni prelevati
ben oltre la data di entrata in vigore del Regolamento, ma trattati prima del 1°
settembre 2008 e quindi fuori dal campo di applicazione della norma europea.
Fonte: puntosicuro.it
6. verifica è puramente teorica, in quanto il controllo del "quaderno di campagna"
aziende non è facilmente attuabile e di difficile fruizione, comunque verificabile
soltanto a livello locale e non nazionale né tanto meno comunitario.
La conseguenza più evidente è quindi l’impossibilità di sapere la data di
trattamento dei campioni sottoposti al controllo, che rimane pertanto argomento di
discussione. Ci potremmo ritrovare ad esempio anche a valutare campioni prelevati
ben oltre la data di entrata in vigore del Regolamento, ma trattati prima del 1°
settembre 2008 e quindi fuori dal campo di applicazione della norma europea.
Fonte: puntosicuro.it