1. News 17/SA/2017
Lunedì, 24 Aprile 2017
Sistema di Allerta Rapido europeo per Alimenti e Mangimi Pesticidi
Nella settimana n.16 del 2017 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta
europeo per alimenti e mangimi (Rasff) sono state 52 (6 quelle inviate dal Ministero
della salute italiano).
Tra i lotti respinti alla frontiera si segnalano notificati: dall’Italia per sostanza non
autorizzata acefato in riso proveniente dall’India e per aflatossine in nocciole
sgusciate provenienti dall'Azerbaigian; dal Regno Unito per Salmonella in foglie di
betel provenienti dall’ India e per imballaggio danneggiato (sacchetti con perdite)
di pezzi di tonno skipjack in salamoia (Katsuwonus pelamis) provenienti dal Vietnam;
dall’Olanda per Salmonella in mezzi petti di pollo congelati salati provenienti dal
Brasile; dalla Polonia per ocratossina A in uva sultana proveniente dalla Turchia;
dalla Francia per aflatossine in fichi secchi provenienti dalla Turchia; dalla Germania
per Salmonella in petti di pollo salati congelati provenienti dal Brasile; dal Belgio per
aflatossine in arachidi provenienti dalla Cina; dalla Spagna per ocratossina A in
polvere di peperoncino proveniente dall’India, per aflatossine in arachidi
provenienti dalla Cina e per cadmio in calamari interi congelati provenienti dall’
India; dalla Grecia per aflatossine in datteri semi secchi provenienti dall’Egitto, per
Salmonella enterica ser. Bergen in semi di sesamo provenienti dall’Etiopia e per
contenuto troppo alto di solfiti in albicocche secche provenienti dalla Turchia; da
Malta per assenza di certificati sanitari e assenza di rapporto analitico certificato per
marmellata di fichi provenienti dalla Turchia; dal Portogallo per aflatossine in noci
kernels provenienti dalla Nigeria.
Allerta notificati dall’Italia: per mercurio in tartare di pesce spada refrigerato (Xiphias
gladius) proveniente dalla Spagna; mercurio in fette di squalo maco shortfin
congelato (Isurus oxyrinchus) proveniente dalla Spagna; istamina in escalope di
tonno giallo congelato (Thunnus albacares) proveniente dalla Spagna.
Allerta notificati dal Belgio per Escherichia coli produttrice di shigatossine (stx+,
eae+) in agnello refrigerato proveniente dall’Olanda, macellato in Belgio; per
2. frammenti di plastica in spaghetti freddi bolognese/carbonara provenienti dal
Belgio; per diossine e policlorobifenili simili a diossina in pecore refrigerate
provenienti dall’Olanda; dall’Olanda per Salmonella enterica ser. Bovismorbificans
nel prosciutto di Coburger proveniente dal Belgio; dalla Germania per frammenti di
metallo in budino sbattuto proveniente dalla Germania; dalla Slovacchia per
Salmonella enterica ser. Minnesota in petti di pollo salati congelati provenienti dal
Brasile, via Olanda; dall’Irlanda per tracce di arachidi in cioccolato senza aggiunta
di zucchero proveniente dal Regno Unito.
Nella lista delle informative troviamo notificate: dalla Francia per infestazione
parassitaria con Anisakis di code di monkfish (Lophius piscatorius e budegassa)
provenienti dal Regno Unito; dalla Spagna per fluopicolide e sostanze non
autorizzate dithiocarbamates e procimidone in frutto del drago proveniente dalla
Colombia; dalla Svezia per Salmonella enterica ser. Senftenberg in soia biologica
tostata proveniente dall’ Italia; dalla Svizzera per ocratossina A in riso proveniente
dallo Sri Lanka; dalla Slovacchia per benzo(a)pirene e idrocarburi policiclici
aromatici in salsicce a vapore affumicate provenienti dalla Polonia; dal Regno Unito
per pezzi di metallo in fagioli tagliati provenienti dall’ Egitto; dall’Estonia per
Salmonella in colletto di maiale refrigerato proveneniente dalla Polonia; dalla
Repubblica Ceca per sostanza proibita nitrofuran (metabolite) nitrofurazone (SEM) in
involucri di pecora salati provenienti dalla Cina; dal Belgio per Salmonella enterica
ser. Enteritidis in filetti di pollo refrigerato provenienti dalla Polonia.
Fonte: rasff.eu
Benessere degli animali da allevamento: al via la piattaforma Ue. Tra gli obiettivi,
rafforzare il dialogo tra le parti interessate e migliorare gli standard, ma non si
discuterà di nuove leggi.
La Commissione Ue ha creato una piattaforma europea sul benessere degli animali da allevamento
3. Il 6 giugno si terrà la prima riunione della Piattaforma dell’Unione europea sul
benessere degli animali da allevamento. Il gruppo è composto da 75 membri: 35 in
rappresentanza di Stati e organismi internazionali (Oie e Fao, Efsa) mentre altri 40
membri fanno riferimento a organizzazioni imprenditoriali e professionali oltre a
organizzazioni della società civile ed esperti indipendenti.
La creazione di una Piattaforma Ue sul benessere degli animali da allevamento (sul
modello di quella già esistente su dieta, attività fisica e salute) era stata proposta da
Germania, Danimarca, Olanda e Svezia al Consiglio dei ministri dell’agricoltura del
febbraio 2016. Lo scopo era facilitare lo scambio delle migliori pratiche di
allevamento, sviluppare partnership per rafforzare gli standard e arrivare a
un’eventuale nuova legislazione. Vari Stati hanno però sostenuto che la Piattaforma
non avrebbe dovuto proporre nuove norme legislative. Anche il ministro italiano
Maurizio Martina ha giudicato l’iniziativa come uno strumento importante per il
coordinamento dei sistemi dei vari Paesi, ma escludeva nuovi oneri burocratici e
finanziari “perché già i nostri lavoratori sono provati da diverse crisi e un eccessivo
carico di oneri non verrebbe sopportato”. Secondo Martina, va fatta rispettare la
normativa esistente, che “rappresenta un buon punto di equilibrio fra i diversi
interessi in campo”.
Tra gli obiettivi principali vi è quello di rafforzare il dialogo tra tutte le parti coinvolte nel garantire
il benessere animale
La Piattaforma è stata istituita con una decisione della Commissione Ue del 24
gennaio 2017, che ha riconosciuto come una delle proprie priorità principali quella
di “promuovere un dialogo rafforzato su questioni relative al benessere degli animali
tra le autorità competenti, imprese, società civile e scienziati. Per realizzare queste
priorità la Piattaforma focalizzerà l’attenzione su questi obiettivi escludendo nuove
4. norme:
una migliore applicazione delle norme comunitarie in materia di benessere
degli animali, attraverso lo scambio di informazioni e buone pratiche e il
coinvolgimento diretto delle parti interessate,
lo sviluppo e l’utilizzo di impegni presi volontariamente da parte delle imprese
per migliorare ulteriormente il benessere degli animali,
la promozione degli standard di benessere animale dell’Ue per enfatizzare il
valore di mercato dei prodotti dell’Unione a livello globale”.
Contro questa impostazione si è espresso il Parlamento europeo con una risoluzione
approvata il 26 novembre 2015, in cui si afferma che il livello di benessere degli
animali nell’Unione è tra i più elevati al mondo, ma che le norme europee e
nazionali, a causa della loro complessità e delle interpretazioni divergenti, creano
incertezza giuridica e possono comportare per i produttori di alcuni Stati uno
svantaggio concorrenziale. La risoluzione chiedeva alla Commissione di garantire un
quadro legislativo aggiornato, esaustivo e chiaro, ribadendo che il livello di
benessere degli animali non deve in alcun caso essere ridotto per ragioni di
semplificazione amministrativa, anche perché questi obiettivi non si escludono a
vicenda.
Ad oggi una legislazione specifica esiste solo per polli, galline ovaiole, vitelli e maiali
Lo scorso gennaio, Il Parlamento europeo ha diffuso un approfondito documento
intitolato Animal welfare in the European Union, redatto dal professor Donald M.
Broom del Department of Veterinary Medicine dell’Università di Cambridge, che fa il
punto sulla situazione. Lo studio evidenzia come per la maggior parte degli animali
da allevamento non sia previsa una legislazione specifica. Attualmente esiste solo
per polli, galline ovaiole, vitelli e maiali. Tutti gli altri animali da reddito fanno
riferimento alla direttiva 98/58/CE, che è molto generale e non basta a garantire il
livello di benessere negli allevamenti. I settori dell’acquacoltura, dei conigli, delle
5. anatre, dei tacchini e dei bovini non dispongono di una specifica normativa, anche
se i rapporti dell’Efsa, e di altri enti precedenti, hanno evidenziato numerose
questioni relative alle condizioni di allevamento, di trasporto e macellazione.
Secondo Broom, uno dei principali problemi è quello delle zampe dei polli
d’allevamento e delle vacche da latte che spesso soffrono di mastiti, disordini
riproduttivi e zoppia. L’autore dello studio sottolinea come l’attuale politica della
Commissione europea, concentrata sullo scambio di informazioni e sull’applicazione
della legislazione in tutti gli Stati membri, non possa eludere la necessità di un
completamento della legislazione. E proprio la legislazione dell’Ue sul benessere
animale e il suo stato di attuazione, a livello europeo e dei singoli Stati, sarà oggetto
di un’indagine della Corte dei conti europea, che inizierà in giugno. L’indagine
riguarderà anche il sistema dei controlli e l’efficacia della spesa dei fondi Ue nel
settore. (Articolo di Beniamimo Bonardi)
Fonte: www.ilfattoalimentare.it
Scandalo della carne brasiliana: incriminate 63 persone tra personale degli impianti
e ispettori sanitari per corruzione, falso e adulterazione di alimenti.
Dopo lo scandalo della carne brasiliana sono state incriminate 63 persone
A un mese dall’inizio dello scandalo della carne brasiliana, la polizia federale del
paese sudamericano ha incriminato 63 persone in seguito all’indagine sulla carne
adulterata che ha coinvolto 21 impianti di lavorazione e oltre cento tra operatori
alimentari e ispettori sanitari. L’operazione “carne fraca” (carne debole), nata da
un’indagine su un giro di tangenti miliardarie, aveva portato alla luce un sistema di
corruzione nato per nascondere carni avariate e mascherate con l’uso di additivi,
oltre a irregolarità di etichettatura e imballaggio.
6. Come riportato dai media locali, le persone incriminate, che comprendono ispettori
agricoli e personale degli impianti, si trovavano già agli arresti e saranno processate
per corruzione, falsificazione di documenti e adulterazione di prodotti alimentari.
Le persone incriminate saranno processate per corruzione, falso e adulterazione di alimenti
Tra le aziende travolte dallo scandalo figurano colossi del settore del calibro di BRF e
JBS, proprietaria dell’azienda italiana Rigamonti, leader nella produzione della
Bresaola della Valtellina Igp. In particolare, secondo quanto riportato dal sito web
specializzato Meatingplace, tra i personaggi incriminati si trovano un dipendente
della controllata di JBS, Seara Alimentos, oltre a un direttore e un manager di BRF.
In seguito allo scandalo alcuni paesi, tra cui la Cina, hanno bloccato tutte le
importazioni di carne brasiliana, divieto in seguito limitato ai prodotti provenienti dai
21 stabilimenti al centro dell’inchiesta. Un divieto che in atto anche nei paesi
dell’Unione Europea, che, tramite il Commissario per la Salute e la Sicurezza
alimentare Vytenis Andriukaitis, ha chiesto al governo di Brasilia maggiori garanzie sui
controlli sanitari effettuati nel paese sudamericano. (Articolo di Giulia Crepaldi)
Fonte: ilfattoalimentare.it
‘Amido modificato’ o ‘Addensante E1442’? Sull’etichettatura degli additivi, la parola
all’avvocato Dario Dongo.
‘Amido modificato’ o ‘Addensante E1442’? Un semplice quesito vale a fare il punto
sull’etichettatura degli additivi alimentari.
Gli additivi e gli enzimi alimentari – in linea di principio (1) – ‘sono designati
obbligatoriamente mediante la denominazione di tale categoria seguita dalla
7. denominazione specifica o eventualmente dal numero E‘.
Qualora un additivo o un enzima possa venire ricondotto a più categorie, ‘viene
indicata quella corrispondente alla sua funzione principale nel caso dell’alimento in
questione‘. (2)
Il regolamento UE 1169/2011 contempla altresì la possibilità di citare alcuni additivi
alimentari ed enzimi col solo nome della categoria di appartenenza. (3) Si tratta dei
sali di fusione, allorché impiegati nei ‘formaggi fusi e prodotti a base di formaggi
fusi‘, e degli amidi modificati.
Nel caso degli amidi modificati tuttavia, qualora la funzione tecnologica prevalente
sia diversa – ad esempio, quella di addensante – l’indicazione dovrà comprendere
la categoria e il nome specifico (o il codice E… di autorizzazione).
Di conseguenza – richiamando l’esempio di cui sopra – laddove un amido
modificato venga utilizzato nel prodotto finito in ragione della sua funzione
principale di addensante, esso dovrà venire appositamente designato come tale
(4) nella lista degli ingredienti.
Dario Dongo
Note
(1) Fatte salve le ipotesi di carry-over e quelle d’impiego di additivi ed enzimi come coadiuvanti
tecnologici (reg. UE 1169/11, articolo 20.1.b). In entrambe tali ipotesi derogatorie, si ricorda, le
sostanze non devono tuttavia svolgere alcuna funzione tecnologica sul prodotto finito
(2) Reg. UE 1169/11, Allegato VII, Parte C
(3) V. note alle apposite voci, nell’elenco di cui in precedente nota 2
(4) Con una dicitura del tipo ‘Addensante fosfato di diamido idrossipropilato‘ (o ‘Addensante
E1442‘).
Fonte: http://www.foodagriculturerequirements.com
Etichette alimentari, i codici CIAA e REA possono sostituire il nome del produttore?
Risponde l’avvocato Dario Dongo.
Gentilissimo avvocato Dario Dongo,
Mi occupo di consulenza alimentare.
Un mio cliente commercializza a suo marchio diversi prodotti alimentari, quali vino,
pasta, sott’oli, pelati, ecc.
Lui esporta molto in Germania e Francia.
8. Molti di questi prodotti hanno l’etichetta conforme alla 1169 compresa la doppia o
tripla lingua.
Ma è giusto scrivere prodotto e confezionato da inserendo solo il n. CIAA o REA e
poi commercializzato da: inserendo il responsabile del marchio?
Grazie
Francesco
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare
Caro Francesco buongiorno,
i codici di iscrizione alla Camera di Commercio e al Registro delle imprese sono del
tutto inidonei a esprimere l’identità del produttore.
L’etichetta deve invece riportare il nome o la ragione sociale e l’indirizzo
dell’operatore responsabile. Vale a dire, i riferimenti esatti del titolare o gestore del
marchio con cui il prodotto alimentare viene commercializzato. (1)
È altresì possibile aggiungere l’indirizzo dello stabilimento di produzione, con la
duplice finalità di:
– offrire ai consumatori una notizia utile a distinguere i veri alimenti Made in
Italy rispetto alle loro imitazioni (c.d. Italian sounding)
– facilitare eventuali azioni correttive, in ipotesi di non conformità.
Un caro saluto
Dario
Note
(1) Reg. UE 1169/11, articolo 8.1
Fonte: http://www.foodagriculturerequirements.com