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News 07/A/2014
0 Delitti ambientali, primo via libera dalla Camera
I delitti di "Inquinamento ambientale" e "Disastro ambientale" entrano nel Codice
penale. Lo stabilisce il disegno di legge recante "Disposizioni in materia di delitti
contro l'ambiente" approvato dalla Camera il 26 febbraio 2014. Il testo passa ora
al Senato.
Sono quattro i nuovi reati inseriti nel Codice penale nel Titolo VI-bis "Dei delitti
contro l'ambiente": oltre all'inquinamento ambientale (articolo 452-bis) e al disastro
ambientale (articolo 452-ter), entrano il traffico e abbandono di materiale
radioattivo (articolo 452-quater) e l'impedimento dei controlli ambientali (articolo
452-sexies). I primi due reati possono essere anche colposi. La confisca del profitto
del reato è ad ampio raggio: se non è possibile aggredire il bene/profitto scatta la
confisca per equivalente su altri beni del condannato.
I nuovi reati ambientali "entrano" anche nella "231", cioè si vanno ad aggiungere
ai reati-presupposto per i quali scatta la responsabilità amministrativa dell'impresa
se sono commessi dal management nell'interesse e a vantaggio dell'Ente (Dlgs
231/2001).
Infine il provvedimento inserisce nel Dlgs 152/2006 una Parte Settima recante la
disciplina sanzionatoria (articoli da 318-bis a 318-octies) per le violazioni ambientali
di natura contravvenzionale o quelle che non abbiano cagionato né danno né
pericolo concreto attuale all'ambiente.
Fonte: www.reteambiente.it/
1 Combustione illecita rifiuti, reato anche se non "parte" l’incendio
2
Il nuovo reato di combustione illecita di rifiuti scatta quando si "appicca il fuoco"
azione dalla quale non necessariamente scaturisce un incendio ex articolo 423,
Codice penale. Lo ricorda la Cassazione nella relazione 17 febbraio 2014, n.
III/02/2014 a commento dell'articolo 256-bis, Dlgs 152/2006.
Il delitto in parola, introdotto dal Dl 136/2013, convertito in legge 6 febbraio 2014,
n. 6 è stato analizzato dall'Ufficio del massimario della Cassazione che ha
evidenziato alcune criticità applicative, proponendo ipotesi interpretative
suggestive, tipo inquadrare come reato omissivo doloso la responsabilità per
omessa vigilanza a carico del titolare dell'impresa sull'operato degli autori materiali
del delitto (in caso di reato commesso nell'ambito di attività di impresa ex articolo
256-bis, comma 3). Inquadrarlo come delitto colposo darebbe problemi di
ragionevolezza (stesse pene per condotte dolose e colpose).
L'Ufficio del massimario poi ricorda come la sanzione del sequestro del veicolo
(articolo 256-bis, comma 5) sia obbligatoria ma abbia efficacia limitata alla sola
ipotesi nella quale i rifiuti che si trasportano sono poi bruciati in aree o impianti non
autorizzati. Infine resta problematico sotto il profilo della ragionevolezza punire in
modo analogo al reato consumato condotte assimilabili al "tentativo di
combustione illecita" (come la gestione illecita di rifiuti finalizzata alla successiva
combustione illecita).
Fonte: www.reteambiente.it
0 Scarico sul suolo in "deroga", l’impossibilità va provata
È “evidente” che la prova sulla impossibilità tecnica o sulla eccessiva onerosità del
recapito nei corpi idrici superficiali, richiesta dal Dlgs 152/2006 per consentire lo
scarico sul suolo, incombe sulla parte privata.
Lo ha sottolineato la Cassazione (sentenza 40761/2013) nell’annullare l’ordinanza
di un Tribunale pugliese che, visto il mancato accertamento del Gip sui requisiti
richiesti dal Dlgs 152/2006 per consentire lo scarico sul suolo (articolo 103, comma
1, lettera c), aveva dissequestrato per assenza di fumus criminis un depuratore
posto sotto inchiesta.
Per la Suprema Corte, che ha annullato il dissequestro, tale prova incombe invece
sulla parte privata. Di restituzione del bene sequestrato, “condizionata” al rispetto
di prescrizioni operative e alla prestazione di cauzioni, si può parlare solo nella fase
di esecuzione del provvedimento (e non in quella genetica di adozione della
misura cautelare).
Nel caso di continuo ruscellamento delle acque dal depuratore agli attigui campi
di spandimento, scatta il reato sanzionato dal comma 11 dell’articolo 137, che
punisce con l’arresto fino a tre anni chi non osserva i divieti di scarico dell’articolo
103.
Fonte: www.reteambiente.it
3
4 Urbanistica. I funzionari e i tecnici comunali rispondono, mediante concorso
da esterni, nei reati di edificazione e lottizzazione abusiva
L’ordinanza n. 7765/2014 (Pres. Fiale, est. Gazzara), decidendo su di un ricorso
presentato da un geometra comunale, responsabile del procedimento,
riconosciuto colpevole ex art. 110 c.p. e art. 44, lett. a) del D.P.R. 380/2001 per
aver formulato al dirigente la proposta favorevole per il provvedimento di rilascio
di un permesso di costruire, omettendo di rilevare che l’intervento progettato non
era conforme al PRG, ha stabilito che:
• “Nei reati urbanistici possono eventualmente concorrere anche gli organi pubblici
deputati al controllo sugli interventi di trasformazione del suolo posti in essere da
privati (vedi già – con riferimento al previgente art. 6 della legge n. 47/1985 –
Cass., sez. III: 23.2.1987, Pezzoli e 21.9.1988, Maglione) e l’ipotesi più frequente di
concorso con i soggetti che si trovino in possesso delle particolari qualità
soggettive indicate dall’art. 29 del T.U. dell’edilizia è quella del rilascio di un atto
amministrativo illegittimo per contrasto con disposizioni di legge o di regolamento
ovvero con le previsioni degli strumenti urbanistici.”;
• “La responsabilità penale a titolo di concorso nel reato edilizio [essendo stata
ritenuta la possibilità di ravvisare contestualmente anche il delitto di abuso
d’ufficio ex art. 323 c.p.] può configurarsi non soltanto a carico del soggetto che
rilascia l’atto abilitativo illegittimo ma anche nei confronti di funzionari pubblici che
svolgano in modo dolosamente infedele attività di carattere istruttorio nel
procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo (vedi: Cass., sez. V,
18.12.1991, Morroni e, con riferimento ad un’ipotesi di lottizzazione abusiva, Cass.,
sez. III, 14.6.2002, Drago).”;
• “L’ipotesi più frequente di concorso del funzionario pubblico nel reato edilizio è
caratterizzata dalla presenza di un comportamento infedele per dolo, ma non
può escludersi la possibile corresponsabilità del funzionario anche in relazione a
condotte meramente colpose e questa Corte ha già ritenuto possibile configurare
una illegittimità parziale di una concessione edilizia (limitata alle sole opere
contrastanti con il regolamento edilizio) come fonte di responsabilità penale degli
operatori pubblici che abbiano contribuito a darvi causa per inosservanza della
norma regolamentare, ex art. 17, lett. a), della legge n. 10/1977 (vedi Cass., sez. III,
10.1.1984, Tortorella).”;
• “L’esistenza di una “posizione di garanzia che trova il proprio fondamento
normativo nell’art. 40 cod. pen.” è stata inoltre ravvisata, nei confronti del
dirigente dell’area tecnica comunale che abbia rilasciato una concessione
edilizia illegittima, da Cass., sez. III, 25.3.2004, D’Ascanio.”;
• Spetta in via definitiva al dirigente del competente ufficio comunale
l’accertamento della conformità dell’opera alle previsioni degli strumenti
urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
Fonte: www.lexambiente.it
5 Piano d’Azione Nazionale sull’uso sostenibile dei pesticidi
Pubblicato il Decreto del 22 gennaio 2014 - Adozione Piano d’Azione Nazionale
sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12-02-2014 il Decreto 22
gennaio 2014 : "Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n.
150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per
l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»”.
La Strategia europea per l’uso sostenibile dei pesticidi è stata attuata con
la direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi. Tale
direttiva è stata recepita in Italia con decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150
.
Attualmente gli Stati membri stanno definendo piani d’azione nazionali per
indicare gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e
degli impatti sulla salute umana e sull’ambiente derivanti dall’utilizzo dei prodotti
fitosanitari. I prodotti fitosanitari sono impiegati per la difesa delle piante coltivate
da organismi nocivi oppure per il controllo delle piante infestanti.
La Bozza di Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, è
stata predisposta dai tre Ministeri competenti (Ministero dell’ambiente, della tutela
del territorio e del mare, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
e dal Ministero della salute), con il supporto di un apposito tavolo tecnico cui
hanno partecipato esperti delle Regioni e di altri enti ed istituzioni competenti per
le diverse materie di interesse.
Tale bozza è destinata alla consultazione del pubblico e delle parti interessate che
potranno esprimere le proprie osservazioni e le eventuali proposte di integrazione.
Fonte: www.minambiente.it
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  • 1. News 07/A/2014 0 Delitti ambientali, primo via libera dalla Camera I delitti di "Inquinamento ambientale" e "Disastro ambientale" entrano nel Codice penale. Lo stabilisce il disegno di legge recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" approvato dalla Camera il 26 febbraio 2014. Il testo passa ora al Senato. Sono quattro i nuovi reati inseriti nel Codice penale nel Titolo VI-bis "Dei delitti contro l'ambiente": oltre all'inquinamento ambientale (articolo 452-bis) e al disastro ambientale (articolo 452-ter), entrano il traffico e abbandono di materiale radioattivo (articolo 452-quater) e l'impedimento dei controlli ambientali (articolo 452-sexies). I primi due reati possono essere anche colposi. La confisca del profitto del reato è ad ampio raggio: se non è possibile aggredire il bene/profitto scatta la confisca per equivalente su altri beni del condannato. I nuovi reati ambientali "entrano" anche nella "231", cioè si vanno ad aggiungere ai reati-presupposto per i quali scatta la responsabilità amministrativa dell'impresa se sono commessi dal management nell'interesse e a vantaggio dell'Ente (Dlgs 231/2001). Infine il provvedimento inserisce nel Dlgs 152/2006 una Parte Settima recante la disciplina sanzionatoria (articoli da 318-bis a 318-octies) per le violazioni ambientali di natura contravvenzionale o quelle che non abbiano cagionato né danno né pericolo concreto attuale all'ambiente. Fonte: www.reteambiente.it/ 1 Combustione illecita rifiuti, reato anche se non "parte" l’incendio 2 Il nuovo reato di combustione illecita di rifiuti scatta quando si "appicca il fuoco" azione dalla quale non necessariamente scaturisce un incendio ex articolo 423, Codice penale. Lo ricorda la Cassazione nella relazione 17 febbraio 2014, n. III/02/2014 a commento dell'articolo 256-bis, Dlgs 152/2006. Il delitto in parola, introdotto dal Dl 136/2013, convertito in legge 6 febbraio 2014, n. 6 è stato analizzato dall'Ufficio del massimario della Cassazione che ha evidenziato alcune criticità applicative, proponendo ipotesi interpretative suggestive, tipo inquadrare come reato omissivo doloso la responsabilità per omessa vigilanza a carico del titolare dell'impresa sull'operato degli autori materiali del delitto (in caso di reato commesso nell'ambito di attività di impresa ex articolo 256-bis, comma 3). Inquadrarlo come delitto colposo darebbe problemi di ragionevolezza (stesse pene per condotte dolose e colpose). L'Ufficio del massimario poi ricorda come la sanzione del sequestro del veicolo (articolo 256-bis, comma 5) sia obbligatoria ma abbia efficacia limitata alla sola ipotesi nella quale i rifiuti che si trasportano sono poi bruciati in aree o impianti non autorizzati. Infine resta problematico sotto il profilo della ragionevolezza punire in
  • 2. modo analogo al reato consumato condotte assimilabili al "tentativo di combustione illecita" (come la gestione illecita di rifiuti finalizzata alla successiva combustione illecita). Fonte: www.reteambiente.it 0 Scarico sul suolo in "deroga", l’impossibilità va provata È “evidente” che la prova sulla impossibilità tecnica o sulla eccessiva onerosità del recapito nei corpi idrici superficiali, richiesta dal Dlgs 152/2006 per consentire lo scarico sul suolo, incombe sulla parte privata. Lo ha sottolineato la Cassazione (sentenza 40761/2013) nell’annullare l’ordinanza di un Tribunale pugliese che, visto il mancato accertamento del Gip sui requisiti richiesti dal Dlgs 152/2006 per consentire lo scarico sul suolo (articolo 103, comma 1, lettera c), aveva dissequestrato per assenza di fumus criminis un depuratore posto sotto inchiesta. Per la Suprema Corte, che ha annullato il dissequestro, tale prova incombe invece sulla parte privata. Di restituzione del bene sequestrato, “condizionata” al rispetto di prescrizioni operative e alla prestazione di cauzioni, si può parlare solo nella fase di esecuzione del provvedimento (e non in quella genetica di adozione della misura cautelare). Nel caso di continuo ruscellamento delle acque dal depuratore agli attigui campi di spandimento, scatta il reato sanzionato dal comma 11 dell’articolo 137, che punisce con l’arresto fino a tre anni chi non osserva i divieti di scarico dell’articolo 103. Fonte: www.reteambiente.it 3 4 Urbanistica. I funzionari e i tecnici comunali rispondono, mediante concorso da esterni, nei reati di edificazione e lottizzazione abusiva L’ordinanza n. 7765/2014 (Pres. Fiale, est. Gazzara), decidendo su di un ricorso presentato da un geometra comunale, responsabile del procedimento, riconosciuto colpevole ex art. 110 c.p. e art. 44, lett. a) del D.P.R. 380/2001 per aver formulato al dirigente la proposta favorevole per il provvedimento di rilascio di un permesso di costruire, omettendo di rilevare che l’intervento progettato non era conforme al PRG, ha stabilito che: • “Nei reati urbanistici possono eventualmente concorrere anche gli organi pubblici deputati al controllo sugli interventi di trasformazione del suolo posti in essere da privati (vedi già – con riferimento al previgente art. 6 della legge n. 47/1985 – Cass., sez. III: 23.2.1987, Pezzoli e 21.9.1988, Maglione) e l’ipotesi più frequente di concorso con i soggetti che si trovino in possesso delle particolari qualità soggettive indicate dall’art. 29 del T.U. dell’edilizia è quella del rilascio di un atto amministrativo illegittimo per contrasto con disposizioni di legge o di regolamento ovvero con le previsioni degli strumenti urbanistici.”;
  • 3. • “La responsabilità penale a titolo di concorso nel reato edilizio [essendo stata ritenuta la possibilità di ravvisare contestualmente anche il delitto di abuso d’ufficio ex art. 323 c.p.] può configurarsi non soltanto a carico del soggetto che rilascia l’atto abilitativo illegittimo ma anche nei confronti di funzionari pubblici che svolgano in modo dolosamente infedele attività di carattere istruttorio nel procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo (vedi: Cass., sez. V, 18.12.1991, Morroni e, con riferimento ad un’ipotesi di lottizzazione abusiva, Cass., sez. III, 14.6.2002, Drago).”; • “L’ipotesi più frequente di concorso del funzionario pubblico nel reato edilizio è caratterizzata dalla presenza di un comportamento infedele per dolo, ma non può escludersi la possibile corresponsabilità del funzionario anche in relazione a condotte meramente colpose e questa Corte ha già ritenuto possibile configurare una illegittimità parziale di una concessione edilizia (limitata alle sole opere contrastanti con il regolamento edilizio) come fonte di responsabilità penale degli operatori pubblici che abbiano contribuito a darvi causa per inosservanza della norma regolamentare, ex art. 17, lett. a), della legge n. 10/1977 (vedi Cass., sez. III, 10.1.1984, Tortorella).”; • “L’esistenza di una “posizione di garanzia che trova il proprio fondamento normativo nell’art. 40 cod. pen.” è stata inoltre ravvisata, nei confronti del dirigente dell’area tecnica comunale che abbia rilasciato una concessione edilizia illegittima, da Cass., sez. III, 25.3.2004, D’Ascanio.”; • Spetta in via definitiva al dirigente del competente ufficio comunale l’accertamento della conformità dell’opera alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. Fonte: www.lexambiente.it 5 Piano d’Azione Nazionale sull’uso sostenibile dei pesticidi Pubblicato il Decreto del 22 gennaio 2014 - Adozione Piano d’Azione Nazionale sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12-02-2014 il Decreto 22 gennaio 2014 : "Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»”. La Strategia europea per l’uso sostenibile dei pesticidi è stata attuata con la direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi. Tale direttiva è stata recepita in Italia con decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150 . Attualmente gli Stati membri stanno definendo piani d’azione nazionali per indicare gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana e sull’ambiente derivanti dall’utilizzo dei prodotti fitosanitari. I prodotti fitosanitari sono impiegati per la difesa delle piante coltivate
  • 4. da organismi nocivi oppure per il controllo delle piante infestanti. La Bozza di Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, è stata predisposta dai tre Ministeri competenti (Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Ministero della salute), con il supporto di un apposito tavolo tecnico cui hanno partecipato esperti delle Regioni e di altri enti ed istituzioni competenti per le diverse materie di interesse. Tale bozza è destinata alla consultazione del pubblico e delle parti interessate che potranno esprimere le proprie osservazioni e le eventuali proposte di integrazione. Fonte: www.minambiente.it