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News 46/A/2016
Lunedì,14 Novembre 2016
Emergenza rifiuti, scarico abusivo di “speciali” è sempre reato.
La norma incriminatrice speciale applicabile nei territori in stato di emergenza rifiuti
sanziona penalmente lo scarico sul suolo dei “rifiuti speciali”, a prescindere dalle
caratteristiche di pericolosità degli stessi.
A dirlo è la Corte di Cassazione (sentenza 43922/2016) che ha confermato una
condanna ai sensi dell’articolo 6 del Dl. 172/2008 (applicabile nei terremoti in stato di
emergenza rifiuti), inflitta dal Tribunale di Napoli a un soggetto sorpreso a scaricare
rifiuti speciali non pericolosi in maniera abusiva.
La previsione incriminatrice speciale in questione, che si applica a chiunque scarichi
“rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici”, comprende per la
Cassazione tre diverse categorie di rifiuti: i rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), i
rifiuti pericolosi e i rifiuti domestici ingombranti.
La differente interpretazione proposta dal ricorrente e tesa a escludere dalla norma i
rifiuti speciali non pericolosi, per la Cassazione, non è “sistematica”: l’indicazione
nella fattispecie dei “rifiuti speciali” dopo quelli “pericolosi”, infatti, non può essere
considerata una specificazione di questi ultimi, visto che sono i rifiuti pericolosi ad
essere una species del genus rifiuti speciali (e non il contrario). (Articolo di
Alessandro Geremei)
Fonte: reteambiente.it
Appalti verdi, criteri ambientali minimi per igiene strutture sanitarie.
Adottati dal MinAmbiente i criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
sanificazione delle strutture sanitarie e per la fornitura alle stesse di prodotti
detergenti. Con decreto 18 ottobre 2016 il Dicastero ha definito, in attuazione del
Dm Ambiente 11 aprile 2008, i requisiti di qualità ambientale che le stazioni
appaltanti dovranno porre tra le condizioni di aggiudicazione nei documenti di gara
relativi ai servizi e prodotti in questione.
I nuovi criteri ambientali minimi (cd. “Cam”) si inseriscono nel rinnovato contesto
giuridico delle gare ad evidenza pubblica introdotto dal Dlgs. 50/2016, ai sensi del
cui articolo 34 devono – per i settori merceologici in questione – essere applicati per
almeno il 50% dell’importo a base d’asta.
A livello concettuale, i neo eco-criteri per le strutture sanitarie costituiscono una
peculiare declinazione di quelli già previsti dal Dm 24 maggio 2012 (erroneamente
richiamato dal nuovo decreto come “12” maggio 2012) per l’affidamento del
servizio di pulizia e per l’acquisto di prodotti per l’igiene relativi agli ambienti ordinari.
(Articolo di Vincenzo Dragani).
Fonte: reteambiente.it
Rifiuti abbandonati su strada, concessionario obbligato a rimozione.
Respinto dal Giudice amministrativo il ricorso contro l’ordinanza comunale che
impone al gestore della rete autostradale di rimuovere i rifiuti contenenti amianto
abbandonati in una piazzola del raccordo autostradale.
Il Tar di Salerno (sentenza 2311/2016) ha così applicato l’articolo 4 del Dlgs 285/1992
(Codice della strada), norma che impone ai proprietari e ai concessionari delle
strade di provvedere alla pulizia delle strade e delle loro pertinenze, “allo scopo di
garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione”.
Essendo incontestato che i rifiuti lungo il percorso stradale possano costituire un
pericolo alla sicurezza stradale, la disciplina si applica a prescindere da qualsiasi
accertamento del dolo o della colpa.
In quanto norma speciale di settore, l’articolo 14 del Dlgs. 285/1992 può ritenersi
derogato solo da altra norma speciale che espressamente la privi della sua
efficacia. Ma questo non è il caso del Dlgs. 152/2006 che non contempla alcuna
previsione specifica per quel che riguarda la sicurezza stradale. (Articolo di
Alessandro Geremei)
Fonte: reteambiente.it
Rifiuti. Bonifica e imposizione di onere reale.
TAR Calabria (CZ) Sez. II n.1786 del 13 settembre 2016
L’iscrizione dell’onere reale di cui all’art. 17, commi 10 e 11, d.lgs. 22/1997 è previsto
dall’art. 8 del d.m. 471/1999 (ed ora anche dall’art. 250 del d.lgs. 152/2006), quale
intervento da adottare in caso di mancata individuazione del responsabile
dell’inquinamento o di assenza di interventi volontari di bonifica. In simili circostanze,
invero, le opere di bonifica sono realizzate dalle amministrazioni competenti, salvo, a
fronte delle spese da esse sostenute, l’esistenza di un privilegio speciale immobiliare
sul fondo, a tutela del credito per la bonifica e la qualificazione degli interventi
relativi come onere reale sul fondo stesso.La funzione di garanzia del recupero delle
future spese eseguite d’ufficio per la bonifica legittima, quindi, l’imposizione del
vincolo su tutti i beni aziendali e non solo sull’area contaminata, atomisticamente
intesa, e fa sì che il soggetto che subentra nella proprietà del sito succeda negli
obblighi connessi all’onere reale e sia tenuto a sostenere i costi di bonifica.
Fonte: lexambiente.it
Urbanistica. Illeciti amministrativi in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica e
prescrizione.
TAR Sicilia (PA) Sez. I n. 2277 del 28 settembre 2016
Il principio contenuto nell’art. 28 della l. n. 689/1981, secondo cui “il diritto a
riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative punite con pena
pecuniaria si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa
la violazione” è applicabile, per espresso dettato legislativo, a tutte le violazioni
punite con sanzioni amministrative pecuniarie, anche se non previste in sostituzione
di una sanzione penale (art. 12 l. n. 689/1981) e, quindi, anche agli illeciti
amministrativi in materia urbanistica, edilizia e paesistica puniti con sanzione
pecuniaria. Quanto all'individuazione del dies a quo della decorrenza della
prescrizione, occorre tener conto della particolare natura degli illeciti in materia
urbanistica, edilizia e paesistica, i quali, ove consistano nella realizzazione di opere
senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno carattere di illeciti permanenti,
sicché la commissione degli illeciti medesimi viene meno solo con il cessare della
situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni.
Fonte: lexambiente.it
Rotoli, tubi e cilindri sui quali sono avvolti prodotti flessibili sono “imballaggi”.
I mandrini in forma di rotoli, tubi o cilindri, attorno ai quali sono avvolti prodotti
flessibili, venduti ai consumatori, come ad esempio le pellicole, i fogli di alluminio, la
carta igienica o assorbente, sono “imballaggi”. Lo afferma la Corte di Giustizia
europea chiamata a rispondere alla domanda del tribunale commerciale di Parigi.
Una domanda che è stata sollevata nell’ambito di una controversia sorta tra la
Eco-Emballages SA (eco-organismo riconosciuto dallo Stato autorizzato a
concludere, con le imprese che immettono imballaggi sul mercato francese,
contratti) da un lato, e una serie di società del settore cartario.
Nel gennaio del 2013, infatti, la Eco-emballages ha citato in giudizio varie società
chiedendo – in base al codice dell’ambiente, che ha recepito la direttiva 94/62
nell’ordinamento francese – il pagamento da parte delle stesse dei contributi per i
mandrini commercializzati a partire dal primo gennaio 2007.
Ma per le società i mandrini non corrispondo alla definizione di “imballaggio”
prevista della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Innanzi tutto perché lo
stesso termine “imballaggio” richiama un qualcosa che, se non avvolge,
quantomeno è esterno al prodotto. Poi perchè il mandrino non contiene, non
protegge e né imballa il prodotto, dal momento che costituisce non un involucro
esterno, ma una componente interna dello stesso.
Così alcune società hanno invitato il tribunale commerciale di Parig ia proporre alla
Corte una questione pregiudiziale volta a determinare se la nozione di imballaggio,
come definita dall’articolo 3 della direttiva del 1994 – nel 2004 integrata da altra
direttiva – comprenda i mandrini.
La direttiva ha lo scopo di prevenire e ridurre l’impatto degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio sull’ambiente. In tal modo cerca di assicurare un elevato livello di tutela
dell’ecosistema, obbligando gli Stati membri ad attuare un sistema di raccolta e
recupero degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. A tal fine, la direttiva concerne
tutti i tipi di imballaggio immessi sul mercato dell’Unione europea e tutti i rifiuti di
imballaggio. Ne consegue che – come già statuito dalla Corte – la nozione di
imballaggio dev’essere interpretata estensivamente.
Per essere “imballaggio” un prodotto deve essere adibito a contenere e a
proteggere determinate merci, a consentire la loro manipolazione e la loro
consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore e ad assicurare la loro
presentazione.
Se, da un lato, il legislatore europeo prevede che tutti gli articoli “a perdere” usati
allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi, dall’altro non elencata le
possibili funzioni dell’imballaggio.
Comunque sia, secondo la direttiva, un prodotto per essere imballaggio deve
ricadere in una delle tre categorie elencate e definite: imballaggio per la vendita,
imballaggio multiplo o imballaggio per il trasporto.
La definizione di “imballaggio” è basata inoltre su alcuni criteri indicati. Per esempio
sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione elencate,
“fatte salve altre possibili funzioni dell’imballaggio, a meno che tali articoli non siano
parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o
preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati
ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme”.
Nel caso di specie, i mandrini, che sono articoli attorno ai quali sono avvolti prodotti
flessibili, come ad esempio pellicole, fogli di alluminio, carta igienica o assorbente,
corrispondono alla definizione positiva della nozione di imballaggio.
Infatti, sotto un primo profilo, sebbene sia vero che i mandrini non sono destinati a
contenere prodotti, essi svolgono contemporaneamente funzioni di supporto dei
prodotti flessibili e pertanto funzioni di protezione nonché di presentazione di questi
ultimi. Il mandrino garantisce una protezione dall’interno al prodotto flessibile avvolto
attorno ad esso, dandogli una consistenza che permette la presentazione del
medesimo, facilitandone allo stesso tempo il trasporto e l’utilizzo. Il mandrino, inoltre,
è un articolo “a perdere”, una volta consumato il prodotto flessibile avvolto attorno
ad esso. (Articolo di Eleonora Santucci)
Fonte: greenreport.it
Inquinamento atmosferico, Pechino ridurrà del 30% la densità di PM2,5.
Entro il 2020 eliminate tutte le caldaie a carbone e più del 90% di energia pulita e di
alta qualità
Il governo municipale di Pechino ha promesso che entro il 2020 ridurrà del 30% la
densità media annua di particolato fine PM2,5 nella capitale cinese.
Al 18 ottobre la densità di PM2,5 a Pechino era calata del 10,1% su base annua,
raggiungendo un indice medio di 62 microgrammi per m3. Nel 2015 erano 80,6
microgrammi e nel 2012 erano stati raggiunti i 95,7 microgrammi.
Nel 2015, segnato da settimane di smog venefico, Pechino avrebbe avuto 155 giorni
di aria di “qualità eccellente”, 17 in più che nel 2014.
L’agenzia ufficiale Xinhua spiega che «Secondo il piano di protezione dell’ambiente
della città per il periodo 2016-2020, approvato martedi, la densità media di PM2,5
nel 2020 sarà si circa 56 microgrammi per metro cubo, cioè un calo del 30% in
rapporto al 2015». Così, nel 2020 il numero di giorni con una buona qualità dell’aria
sarà superiore al 56%.
Questo sarà possibile grazie al passaggio della megalopoli cinese al gas,
all’elettricità e all’energia solare: «Nel 2020 tutte le caldaie alimentate a carbone
saranno eliminate in città – promette la municipalità – e la quota di energia pulita e
di alta qualità sarà superiore al 90%. Inoltre, sempre più veicoli che producono
emissioni importanti saranno vietati in città».
Negli ultimi tre trimestri Pechino ha cominciato ad eliminare le caldaie a carbone,
ha eliminato dalle strade 306.000 veicoli obsoleti e ha chiuso 224 fabbriche
inquinanti. Intanto la municipalità della capitale cinese sta lavorando alla bonifica
dell’inquinamento nell’acqua e nel suolo.
Fonte: greenreport.it
nel 2020 sarà si circa 56 microgrammi per metro cubo, cioè un calo del 30% in
rapporto al 2015». Così, nel 2020 il numero di giorni con una buona qualità dell’aria
sarà superiore al 56%.
Questo sarà possibile grazie al passaggio della megalopoli cinese al gas,
all’elettricità e all’energia solare: «Nel 2020 tutte le caldaie alimentate a carbone
saranno eliminate in città – promette la municipalità – e la quota di energia pulita e
di alta qualità sarà superiore al 90%. Inoltre, sempre più veicoli che producono
emissioni importanti saranno vietati in città».
Negli ultimi tre trimestri Pechino ha cominciato ad eliminare le caldaie a carbone,
ha eliminato dalle strade 306.000 veicoli obsoleti e ha chiuso 224 fabbriche
inquinanti. Intanto la municipalità della capitale cinese sta lavorando alla bonifica
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  • 1. News 46/A/2016 Lunedì,14 Novembre 2016 Emergenza rifiuti, scarico abusivo di “speciali” è sempre reato. La norma incriminatrice speciale applicabile nei territori in stato di emergenza rifiuti sanziona penalmente lo scarico sul suolo dei “rifiuti speciali”, a prescindere dalle caratteristiche di pericolosità degli stessi. A dirlo è la Corte di Cassazione (sentenza 43922/2016) che ha confermato una condanna ai sensi dell’articolo 6 del Dl. 172/2008 (applicabile nei terremoti in stato di emergenza rifiuti), inflitta dal Tribunale di Napoli a un soggetto sorpreso a scaricare rifiuti speciali non pericolosi in maniera abusiva. La previsione incriminatrice speciale in questione, che si applica a chiunque scarichi “rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici”, comprende per la Cassazione tre diverse categorie di rifiuti: i rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), i rifiuti pericolosi e i rifiuti domestici ingombranti. La differente interpretazione proposta dal ricorrente e tesa a escludere dalla norma i rifiuti speciali non pericolosi, per la Cassazione, non è “sistematica”: l’indicazione nella fattispecie dei “rifiuti speciali” dopo quelli “pericolosi”, infatti, non può essere considerata una specificazione di questi ultimi, visto che sono i rifiuti pericolosi ad essere una species del genus rifiuti speciali (e non il contrario). (Articolo di Alessandro Geremei) Fonte: reteambiente.it Appalti verdi, criteri ambientali minimi per igiene strutture sanitarie. Adottati dal MinAmbiente i criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di sanificazione delle strutture sanitarie e per la fornitura alle stesse di prodotti detergenti. Con decreto 18 ottobre 2016 il Dicastero ha definito, in attuazione del Dm Ambiente 11 aprile 2008, i requisiti di qualità ambientale che le stazioni appaltanti dovranno porre tra le condizioni di aggiudicazione nei documenti di gara
  • 2. relativi ai servizi e prodotti in questione. I nuovi criteri ambientali minimi (cd. “Cam”) si inseriscono nel rinnovato contesto giuridico delle gare ad evidenza pubblica introdotto dal Dlgs. 50/2016, ai sensi del cui articolo 34 devono – per i settori merceologici in questione – essere applicati per almeno il 50% dell’importo a base d’asta. A livello concettuale, i neo eco-criteri per le strutture sanitarie costituiscono una peculiare declinazione di quelli già previsti dal Dm 24 maggio 2012 (erroneamente richiamato dal nuovo decreto come “12” maggio 2012) per l’affidamento del servizio di pulizia e per l’acquisto di prodotti per l’igiene relativi agli ambienti ordinari. (Articolo di Vincenzo Dragani). Fonte: reteambiente.it Rifiuti abbandonati su strada, concessionario obbligato a rimozione. Respinto dal Giudice amministrativo il ricorso contro l’ordinanza comunale che impone al gestore della rete autostradale di rimuovere i rifiuti contenenti amianto abbandonati in una piazzola del raccordo autostradale. Il Tar di Salerno (sentenza 2311/2016) ha così applicato l’articolo 4 del Dlgs 285/1992 (Codice della strada), norma che impone ai proprietari e ai concessionari delle strade di provvedere alla pulizia delle strade e delle loro pertinenze, “allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione”. Essendo incontestato che i rifiuti lungo il percorso stradale possano costituire un pericolo alla sicurezza stradale, la disciplina si applica a prescindere da qualsiasi accertamento del dolo o della colpa. In quanto norma speciale di settore, l’articolo 14 del Dlgs. 285/1992 può ritenersi derogato solo da altra norma speciale che espressamente la privi della sua efficacia. Ma questo non è il caso del Dlgs. 152/2006 che non contempla alcuna previsione specifica per quel che riguarda la sicurezza stradale. (Articolo di Alessandro Geremei) Fonte: reteambiente.it
  • 3. Rifiuti. Bonifica e imposizione di onere reale. TAR Calabria (CZ) Sez. II n.1786 del 13 settembre 2016 L’iscrizione dell’onere reale di cui all’art. 17, commi 10 e 11, d.lgs. 22/1997 è previsto dall’art. 8 del d.m. 471/1999 (ed ora anche dall’art. 250 del d.lgs. 152/2006), quale intervento da adottare in caso di mancata individuazione del responsabile dell’inquinamento o di assenza di interventi volontari di bonifica. In simili circostanze, invero, le opere di bonifica sono realizzate dalle amministrazioni competenti, salvo, a fronte delle spese da esse sostenute, l’esistenza di un privilegio speciale immobiliare sul fondo, a tutela del credito per la bonifica e la qualificazione degli interventi relativi come onere reale sul fondo stesso.La funzione di garanzia del recupero delle future spese eseguite d’ufficio per la bonifica legittima, quindi, l’imposizione del vincolo su tutti i beni aziendali e non solo sull’area contaminata, atomisticamente intesa, e fa sì che il soggetto che subentra nella proprietà del sito succeda negli obblighi connessi all’onere reale e sia tenuto a sostenere i costi di bonifica. Fonte: lexambiente.it Urbanistica. Illeciti amministrativi in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica e prescrizione. TAR Sicilia (PA) Sez. I n. 2277 del 28 settembre 2016 Il principio contenuto nell’art. 28 della l. n. 689/1981, secondo cui “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative punite con pena pecuniaria si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione” è applicabile, per espresso dettato legislativo, a tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie, anche se non previste in sostituzione di una sanzione penale (art. 12 l. n. 689/1981) e, quindi, anche agli illeciti amministrativi in materia urbanistica, edilizia e paesistica puniti con sanzione pecuniaria. Quanto all'individuazione del dies a quo della decorrenza della prescrizione, occorre tener conto della particolare natura degli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica, i quali, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno carattere di illeciti permanenti, sicché la commissione degli illeciti medesimi viene meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni. Fonte: lexambiente.it
  • 4. Rotoli, tubi e cilindri sui quali sono avvolti prodotti flessibili sono “imballaggi”. I mandrini in forma di rotoli, tubi o cilindri, attorno ai quali sono avvolti prodotti flessibili, venduti ai consumatori, come ad esempio le pellicole, i fogli di alluminio, la carta igienica o assorbente, sono “imballaggi”. Lo afferma la Corte di Giustizia europea chiamata a rispondere alla domanda del tribunale commerciale di Parigi. Una domanda che è stata sollevata nell’ambito di una controversia sorta tra la Eco-Emballages SA (eco-organismo riconosciuto dallo Stato autorizzato a concludere, con le imprese che immettono imballaggi sul mercato francese, contratti) da un lato, e una serie di società del settore cartario. Nel gennaio del 2013, infatti, la Eco-emballages ha citato in giudizio varie società chiedendo – in base al codice dell’ambiente, che ha recepito la direttiva 94/62 nell’ordinamento francese – il pagamento da parte delle stesse dei contributi per i mandrini commercializzati a partire dal primo gennaio 2007. Ma per le società i mandrini non corrispondo alla definizione di “imballaggio” prevista della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Innanzi tutto perché lo stesso termine “imballaggio” richiama un qualcosa che, se non avvolge, quantomeno è esterno al prodotto. Poi perchè il mandrino non contiene, non protegge e né imballa il prodotto, dal momento che costituisce non un involucro esterno, ma una componente interna dello stesso. Così alcune società hanno invitato il tribunale commerciale di Parig ia proporre alla Corte una questione pregiudiziale volta a determinare se la nozione di imballaggio, come definita dall’articolo 3 della direttiva del 1994 – nel 2004 integrata da altra direttiva – comprenda i mandrini. La direttiva ha lo scopo di prevenire e ridurre l’impatto degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull’ambiente. In tal modo cerca di assicurare un elevato livello di tutela dell’ecosistema, obbligando gli Stati membri ad attuare un sistema di raccolta e recupero degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. A tal fine, la direttiva concerne tutti i tipi di imballaggio immessi sul mercato dell’Unione europea e tutti i rifiuti di imballaggio. Ne consegue che – come già statuito dalla Corte – la nozione di imballaggio dev’essere interpretata estensivamente. Per essere “imballaggio” un prodotto deve essere adibito a contenere e a proteggere determinate merci, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione. Se, da un lato, il legislatore europeo prevede che tutti gli articoli “a perdere” usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi, dall’altro non elencata le
  • 5. possibili funzioni dell’imballaggio. Comunque sia, secondo la direttiva, un prodotto per essere imballaggio deve ricadere in una delle tre categorie elencate e definite: imballaggio per la vendita, imballaggio multiplo o imballaggio per il trasporto. La definizione di “imballaggio” è basata inoltre su alcuni criteri indicati. Per esempio sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione elencate, “fatte salve altre possibili funzioni dell’imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme”. Nel caso di specie, i mandrini, che sono articoli attorno ai quali sono avvolti prodotti flessibili, come ad esempio pellicole, fogli di alluminio, carta igienica o assorbente, corrispondono alla definizione positiva della nozione di imballaggio. Infatti, sotto un primo profilo, sebbene sia vero che i mandrini non sono destinati a contenere prodotti, essi svolgono contemporaneamente funzioni di supporto dei prodotti flessibili e pertanto funzioni di protezione nonché di presentazione di questi ultimi. Il mandrino garantisce una protezione dall’interno al prodotto flessibile avvolto attorno ad esso, dandogli una consistenza che permette la presentazione del medesimo, facilitandone allo stesso tempo il trasporto e l’utilizzo. Il mandrino, inoltre, è un articolo “a perdere”, una volta consumato il prodotto flessibile avvolto attorno ad esso. (Articolo di Eleonora Santucci) Fonte: greenreport.it Inquinamento atmosferico, Pechino ridurrà del 30% la densità di PM2,5. Entro il 2020 eliminate tutte le caldaie a carbone e più del 90% di energia pulita e di alta qualità Il governo municipale di Pechino ha promesso che entro il 2020 ridurrà del 30% la densità media annua di particolato fine PM2,5 nella capitale cinese. Al 18 ottobre la densità di PM2,5 a Pechino era calata del 10,1% su base annua, raggiungendo un indice medio di 62 microgrammi per m3. Nel 2015 erano 80,6 microgrammi e nel 2012 erano stati raggiunti i 95,7 microgrammi. Nel 2015, segnato da settimane di smog venefico, Pechino avrebbe avuto 155 giorni di aria di “qualità eccellente”, 17 in più che nel 2014. L’agenzia ufficiale Xinhua spiega che «Secondo il piano di protezione dell’ambiente della città per il periodo 2016-2020, approvato martedi, la densità media di PM2,5
  • 6. nel 2020 sarà si circa 56 microgrammi per metro cubo, cioè un calo del 30% in rapporto al 2015». Così, nel 2020 il numero di giorni con una buona qualità dell’aria sarà superiore al 56%. Questo sarà possibile grazie al passaggio della megalopoli cinese al gas, all’elettricità e all’energia solare: «Nel 2020 tutte le caldaie alimentate a carbone saranno eliminate in città – promette la municipalità – e la quota di energia pulita e di alta qualità sarà superiore al 90%. Inoltre, sempre più veicoli che producono emissioni importanti saranno vietati in città». Negli ultimi tre trimestri Pechino ha cominciato ad eliminare le caldaie a carbone, ha eliminato dalle strade 306.000 veicoli obsoleti e ha chiuso 224 fabbriche inquinanti. Intanto la municipalità della capitale cinese sta lavorando alla bonifica dell’inquinamento nell’acqua e nel suolo. Fonte: greenreport.it
  • 7. nel 2020 sarà si circa 56 microgrammi per metro cubo, cioè un calo del 30% in rapporto al 2015». Così, nel 2020 il numero di giorni con una buona qualità dell’aria sarà superiore al 56%. Questo sarà possibile grazie al passaggio della megalopoli cinese al gas, all’elettricità e all’energia solare: «Nel 2020 tutte le caldaie alimentate a carbone saranno eliminate in città – promette la municipalità – e la quota di energia pulita e di alta qualità sarà superiore al 90%. Inoltre, sempre più veicoli che producono emissioni importanti saranno vietati in città». Negli ultimi tre trimestri Pechino ha cominciato ad eliminare le caldaie a carbone, ha eliminato dalle strade 306.000 veicoli obsoleti e ha chiuso 224 fabbriche inquinanti. Intanto la municipalità della capitale cinese sta lavorando alla bonifica dell’inquinamento nell’acqua e nel suolo. Fonte: greenreport.it