1. News 07/A/2015
Lunedì, 23 febbraio 2015
Rifiuti. Posidonia e meduse spiaggiate
Cass. Sez. III n. 3943 del 28 gennaio 2015 (Ud 17 dic 2014)
Pres. Fiale Est. Ramacci Ric. Aloisio
L'art. 39, comma 11 d.lgs. 2052010, il quale stabilisce che, fatta salva la disciplina in
materia di protezione dell'ambiente marino e le disposizioni in tema di sottoprodotto,
laddove sussistano univoci elementi che facciano ritenere la loro presenza sulla
battigia direttamente dipendente da mareggiate o altre cause comunque naturali,
è consentito l'interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate, purché
ciò avvenga senza trasporto né trattamento richiede, per la sua concreta
applicazione, la prova positiva della sussistenza di tutti i presupposti individuati dalla
legge.
Fonte: lexambiente.it
Beni ambientali. E’ contra ius la moda dell’adozione di atipiche valutazioni della
conformità paesaggistica di un’opera abusiva
E’ contra ius la moda dell’adozione di atipiche valutazioni della conformità
paesaggistica di un’opera abusiva
(Nota a Cassazione, Sez. III penale, n. 1724 dep. 15/1/2015, Palestra ed altri)
di Massimo GRISANTI
Se la memoria non mi inganna questa è la prima pronuncia in ordine alla moda
invalsa nelle Soprintendenze del Fare di rilasciare provvedimenti aventi
sostanzialmente efficacia sanante per opere abusive non rispondenti al numerus
clausus dell’art. 167 del Codice del Paesaggio.
La moda consisteva – e consiste, visto che è praticata con grande nonchalance ad
esempio nella Toscana felix (sarà un caso?) – nell’adozione da parte dei
Soprintendenti di un giudizio di compatibilità dell’opera abusiva rispetto al
paesaggio percepito anche in presenza di aumenti di volume o di superficie rispetto
a quanto legittimamente autorizzato.
Ma veniamo alla statuizione di principio della Cassazione: <… il rilascio postumo di
un qualsiasi diverso provvedimento avente efficacia autorizzatoria ai fini della tutela
paesaggistica neppure avrebbe prodotto l’estinzione della contravvenzione di cui
2. all’art. 181, 1° comma, dello stesso D.Lgs. n. 42/2004 …>. Inoltre ha stabilito che è
impossibile giovarsi della procedura delineata dall’art. 167 del Codice per <…
interventi che hanno comportato (tra l’altro) un incremento della volumetria
dell’edificio (irrilevante è l’entità di tale incremento), sicché correttamente la Corte
territoriale ha affermato l’assoluta irrilevanza – ai fini della pretesa estinzione del
reato paesaggistico – del parere di “compatibilità con la tutela del contesto
paesistico” rilasciato, in sede di conferenza dei servizi …>.
Evidentemente le strutture ministeriali non hanno ancora ben compreso che
trattandosi di un’eccezione al principio di valutazione ex ante degli interventi, tale
giudizio non può essere compiuto in casi diversi da quelli tassativamente elencati.
Diversamente i Soprintendenti finiscono per coniare, in assoluta violazione di legge,
un istituto di protezione paesaggistica (cfr. CCOST n. 101/2010; n. 232/2008) non
previsto dal legislatore.
Tra l’altro, l’art. 167 del Codice, in perfetta aderenza alla finalità paesistica, non
consente all’interprete di operare alcuna distinzione in ordine al tipo di volume
(urbanistico, tecnico ecc.) da ammettere a valutazione.
Le Soprintendenze, ancora in tutta evidenza, non hanno compreso che
l’eccezionale previsione dell’autorizzazione paesaggistica a sanatoria mira
essenzialmente a proteggere la genuinità della valutazione della P.A. a tutela di un
valore costituzionalmente protetto ed assoluto, e, nel contempo, a prevenire
fenomeni di corruzione e di collusione.
In conclusione, non possono che essere invalidi i permessi a sanatoria rilasciati in
base ad atipiche valutazioni di compatibilità paesaggistica ed abusive
permangono le relative opere. Con l’aggravante del concorso dei Soprintendenti
alla verificazione dei danni conseguenti all’indebito rilascio di provvedimenti aventi
efficacia sostanzialmente autorizzatoria.
Fonte:lexambiente.it