1. News 04/A/2016
Lunedì, 25 Gennaio 2016
Trasporto e terzo estraneo al reato.
Cass. Sez. III n. 51001 del 29 dicembre 2015 (Ud 7 ott 2015)
L'art. 259 del d.lgs. n. 152 del 2006 deve essere interpretata nel senso che, al fine di
evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per la gestione
abusiva dei rifiuti, incombe al terzo estraneo al reato che ne sia il proprietario l'onere
di provare la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito del mezzo gli era ignoto e non
era collegabile ad un suo comportamento negligente.
Fonte:lexambiente.it
Beni ambientali. Opere nel sottosuolo.
Cass. Sez. III n. 51002 del 29 dicembre 2015 (Ud 13 ott 2015)
Poiché l'art. 181 del D.Lgs. n. 42 del 2004 vieta l'esecuzione di lavori "di qualsiasi
genere" su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa,
il vincolo ambientale-paesaggistico si palesa operante anche con riferimento alle
opere da realizzarsi nel sottosuolo, implicando anche queste ultime una utilizzazione
del territorio idonea a modificarne l'assetto.
Fonte:lexambiente.it
Via e Vas, dal ministero dell’Ambiente i nuovi indirizzi metodologici
Con decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri, il ministero dell’Ambiente e
della tutela del territorio e del mare ha stabilito gli indirizzi metodologici dei
provvedimenti di valutazione ambientale, criteri uniformi e omogenei per la
predisposizione dei quadri prescrittivi.
Vista la particolare rilevanza e complessità degli argomenti oggetto dei
2. provvedimenti di valutazione ambientale gli “indirizzi”sono finalizzati a uniformare i
contenuti dei quadri prescrittivi nell’ambito dei pareri espressi. Tanto che sono
strumenti a disposizione della Commissione tecnica per la verifica dell’impatto
ambientale Via e Vas, della Direzione generale per le autorizzazioni e le valutazioni
ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della
Direzione generale belle arti e paesaggio e della Direzione generale archeologia
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un atto di indirizzo.
Allo stesso tempo gli “indirizzi” forniscono ai soggetti proponenti l’opera o
l’intervento un quadro di riferimento certo ed esplicito per l’attuazione delle
prescrizioni dei provvedimenti di valutazione dell’impatto ambientale.
Con tale provvedimento il legislatore, infatti, intende garantire la massima chiarezza
ed esaustività delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di valutazione
ambientale di competenza statale anche al fine di superare le principali criticità
riscontrate nella fase di attuazione del proponente e nella fase di verifica
dell’ottemperanza delle prescrizioni da parte dell’ente di controllo.
Cerca di farlo individuando i contenuti minimi delle prescrizioni per una corretta
interpretazione delle stesse; individuando chiaramente e univocamente le azioni da
svolgere e le relative modalità di attuazione della prescrizione stessa; definendo
tempistiche puntuali per l’attuazione delle diverse fasi di realizzazione dei progetti,
tenuto conto anche della natura, complessità, ubicazione e delle dimensioni del
progetto proposto.
La Via e la Vas, pur avendo oggetti diversi – la Vas riguarda la pianificazione anche
urbanistica la Via riguarda i singoli progetti – sono due valutazioni ambientali che
hanno la stessa finalità. Esse cercano di assicurare che l’attività antropica sia
compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile. (Articolo di Eleonora
Santucci)
Fonte:greenreport.it
Appalti pubblici, UE: se la società non paga un tributo può essere estromessa dalla
gara.
La normativa nazionale italiana che esclude da una procedura di appalti pubblici
un offerente di una società che non ha adempiuto a un obbligo di natura tributaria,
in via di principio, non è contraria al diritto europeo, però se l’obbligo doveva essere
conosciuto l’esclusione dalla gara può essere automatica. Lo afferma l’Avvocato
3. Generale dell’Ue in riferimento alla gara d’appalto siciliana sulla gestione dei rifiuti
nel Porto di Messina.
Con bando pubblicato nel mese di novembre 2012, l’Autorità portuale di Messina
ha indetto una procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio quadriennale di
gestione dei rifiuti e dei residui del carico, prodotti a bordo delle navi facenti scalo
entro la circoscrizione territoriale dell’Autorità.
L’appalto è stato aggiudicato a una nuova società diversa da quella che
precedentemente gestiva il servizio, la quale è stata esclusa dalla gara in ragione
del mancato pagamento del contributo all’Autorità di vigilanza dei contratti
pubblici (Avcp).
La società esclusa ha impugnato davanti al Tar Sicilia l’aggiudicazione a favore
della nuova società. La quale, a sua volta, si difendeva affermando che il
precedente gestore doveva comunque essere escluso dalla gara in quanto aveva
omesso di produrre due idonee referenze bancarie, secondo il disciplinare che
impone alle imprese partecipanti di comprovare la loro capacità economica e
finanziaria mediante la produzione delle dichiarazioni di almeno due istituti bancari.
Il Tar ha dato ragione al precedente gestore, rilevando, in sintesi, che: il requisito
dell’indicazione di un doppio istituto bancario era stato integrato mediante
indicazione di un’impresa ausiliaria, la quale a sua volta aveva indicato un solo
istituto bancario; l’obbligo del pagamento del contributo all’Avcp non era previsto
né nel bando né nel disciplinare di gara; tale obbligo è comunque previsto dalla
legge solo per le opere pubbliche e non per gli appalti di servizi.
La sentenza è stata poi impugnata davanti al Consiglio di Stato che ha sospeso il
giudizio e ha interrogato sulla questione la Corte di Giustizia europea. Fra l’altro il
Consiglio ha chiesto se i principi generali del diritto dell’Unione, come la tutela del
legittimo affidamento, della certezza del diritto e della proporzionalità, “ostino
oppure no all’esclusione di un partecipante ad una procedura di evidenza pubblica
che non abbia compreso un obbligo non espressamente indicato dagli atti di gara
ma derivante dall’interpretazione estensiva di una norma di legge”.
Secondo l’Avvocato Generale il diritto dell’Unione non osta, in linea generale, a una
normativa nazionale che consenta di escludere da una procedura di appalto
pubblico un offerente che non abbia adempiuto un obbligo di natura tributaria.
Però, se l’obbligo è espressamente previsto dal bando, dal capitolato d’oneri o
4. dalla legge, vale il noto principio secondo cui ignorantia non excusat. E se l’obbligo
non è espressamente previsto né dal bando di gara né dal capitolato d’oneri né
dalla legge, ma sia ricavabile (in modo certo) solo in via interpretativa (cioè se
l’obbligo derivi dalla costante interpretazione, amministrativa e giurisdizionale, della
legge nazionale), allora possono realizzarsi due ipotesi in cui l’ignoranza può o non
può scusare. Nel caso in cui la diligenza media esigibile nel caso concreto è stata
usata, ma l’obbligo non è stato comunque conosciuto o compreso,
l’amministrazione aggiudicatrice deve concedere all’offerente escluso un termine
sufficiente per porre rimedio alla sua violazione. Nel caso in cui l’obbligo doveva
essere conosciuto da un offerente ragionevolmente informato e normalmente
diligente, l’esclusione dalla gara può essere automatica.
Comunque sia, spetta al giudice nazionale stabilire la scusabilità o inescusabilità
dell’ignoranza. (Articolo di Eleonora Santucci)
Fonte:greenreport.it
Acque di vegetazione di frantoio come quelle reflue domestiche, ma ad alcune
condizioni.
Approvate, dopo un lungo iter legislativo, le nuove disposizioni in materia
ambientale. Ecco cosa cambia per i frantoi. “Abbiamo ristabilito un principio di
equità” ci ha spiegato Carlo Bo di Aifo Liguria.
Pochi sanno, probabilmente, che dal 2006 i frantoi aziendali già potevano sversare
le acque di vegetazione direttamente in fognatura.
Lo prevedeva l'articolo 101, comma 7 lettera c del decreto legislativo 152/2006.
Articolo 101: Criteri generali della disciplina degli scarichi
comma 7) Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi
e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:
lettera c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che
esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione
agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel
ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura
5. prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la
disponibilità
Un'evidente disparità di trattamento tra piccoli frantoi, aventi tutti connotati di
artigianalità.
“In Liguria, come in altri territori – ci spiega Carlo Bo di Aifo Liguria che si è dedicato
anima e corpo a far approvare il nuovo testo legislativo – non ci sono le condizioni
per lo spandimento in campo dei reflui di frantoio. Una situazione a noi nota fin dalla
legge Merli del 1976 e da allora è cominciata la nostra battaglia.”
Il percorso si è snodato attraverso diversi governi, fin all'approvazione del disegno di
legge: “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” in procinto di
essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
“L'articolo 101 comma 7 lettera c del dlgs 152/2006 creava le premesse per una
disparità di fatto tra frantoi aziendali e piccoli frantoi artigianali, anch'essi al servizio
di limitati territori e piccole aziende agricole – spiega Carlo Bo – così com'era
rappresentava quindi un vulnus costituzionale. Perchè due frantoi, aventi stesse
caratteristiche e capacità di lavoro, avrebbero dovuto avere trattamenti così diversi
nella gestione dei reflui?”
Ora non sarà più così grazie a quanto disposto dall'articolo 65 del citato disegno di
legge, approvato in via definitiva dalla Camera il 22 dicembre scorso.
All’articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
7-bis. Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in
pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di
assicurare la tutela del corpo idrico ricettore
e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di
acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso, ove l’ente di governo
dell’ambito e il gestore d’ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione,
per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e
da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi
di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili,
6. previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle
prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico
integrato in base alle caratteristiche e all’effettiva capacità di trattamento
dell’impianto di depurazione.
I piccoli frantoi artigiani che lavorano olive esclusivamente del territorio regionale e
di produttori olivicoli di collina potranno quindi chiedere l'autorizzazione allo
smaltimento in fognatura delle acque di vegetazione, dovendo tuttavia seguire le
prescrizioni che verranno fornite dall'ente che gestisce la depurazione delle acque
reflue urbane.
Fonte:teatronaturale.it
7. previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle
prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico
integrato in base alle caratteristiche e all’effettiva capacità di trattamento
dell’impianto di depurazione.
I piccoli frantoi artigiani che lavorano olive esclusivamente del territorio regionale e
di produttori olivicoli di collina potranno quindi chiedere l'autorizzazione allo
smaltimento in fognatura delle acque di vegetazione, dovendo tuttavia seguire le
prescrizioni che verranno fornite dall'ente che gestisce la depurazione delle acque
reflue urbane.
Fonte:teatronaturale.it