1. News 30/A/2016
Lunedì, 25 Luglio 2016
Abbandono rifiuti, risponde proprietario sito negligente.
Rientra nella condotta di abbandono di rifiuti ex “Codice ambientale” la negligenza
del proprietario di un sito che si disinteressi del proprio bene oggetto di deposito
incontrollato di rifiuti.
Il TAR Piemonte con sentenza 15 luglio 2016, n.994 ha chiarito come la recente
giurisprudenza in materia di abbandono di rifiuti ex articolo 192, Dlgs. 152/2006 sia
orientata ad ampliare il contenuto di diligenza richiesto al proprietario dell’area
interessata dal deposito illecito. La negligenza consiste nella trascuratezza,
nell’incuria nella gestione di un proprio bene e integra la culpa in omittendo
fondante la responsabilità per il ripristino dello stato dei luoghi.
Nel caso di specie, la società proprietaria di un sito dove veniva rinvenuto materiale
contenente amianto, veniva condannata non perché fosse essa stessa ad averlo
abbandonato, quanto per non essersi curata della buona amministrazione del
bene. (Articolo di Costanza Kenda)
Fonte: reteambiente.it
Sistri, nuove istruzioni per operatori.
Il 18 luglio 2016 sono state rese disponibili sul portale Sistri le guide rapide aggiornate
per i produttori e i gestori dei rifiuti e le indicazioni da seguire con riferimento a
quattro casi d’uso.
Più precisamente, sul portale ufficiale del sistema informatico di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (www.sistri.it) sono state pubblicate le guide rapide per i
produttori, i trasportatori, i destinatari e gli intermediari dei rifiuti, nonché la guida
rapida specifica per la Regione Campania.
I casi d’uso messi a disposizione riguardano la microraccolta, la gestione dei rifiuti
respinti, il trasporto intermodale e il trasporto transfrontaliero.
Tutte le guide sono aggiornate alla data del 24 giugno 2016. (Articolo di Alessandro
Geremei) Fonte: reteambiente.it
2. Rifiuti. Getto pericoloso di cose e caso fortuito.
Cass. Sez. III n. 25437 del 20 giugno 2016 (Ud 14 ott 2015)
Pres. Squassoni Est. Gentili Ric. Iarrusso
Il vento, non può essere ritenuto fattore tale da costituire caso fortuito secondo la
previsione di cui all'art. 45 cod. pen., ove la intensità con cui esso si è manifestato
non sia tale da rendere il fenomeno eccezionale ed assolutamente imprevedibile
(fattispecie relativa a getto pericoloso di cose, segnatamente imballaggi di cartone
accatastati in attesa dello smaltimento e spostati dal vento su terreno adiacente)
Fonte: lexambiente.it
Rumore. Attività e mestieri rumorosi e ambito di operatività dell’art.659 c.p.
Cass. Sez. III n. 25424 del 20 giugno 2016 (Ud 5 giu 2015)
Pres. Squassoni Est. Grillo Ric. Pastore
L'ambito di operatività dell'art. 659 c.p., con riferimento ad attività o mestieri
rumorosi, deve essere individuato nel senso che l'illecito amministrativo ricorrerà solo
nella residuale ipotesi in cui si verifichi soltanto il mero superamento dei limiti di
emissione fissati secondo i criteri dettati dalla menzionata Legge quadro
sull'inquinamento acustico, attuato attraverso l'impiego o l'esercizio delle sorgenti
individuate dalla legge medesima; mentre, quando la condotta si sia concretizzata
nella violazione di disposizioni di legge o prescrizioni dell'autorità che regolano
l'esercizio del mestiere o dell'attività, sarà applicabile la contravvenzione sanzionata
dall'art. 659 c.p., comma 2; ed ancora, nel caso in cui le attività di cui sopra
vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, in modo da attuare
una condotta idonea a turbare la pubblica quiete, sarà configurabile la violazione
sanzionata dall'art. 659 c.p., comma 1°.
Fonte: lexambiente.it
Responsabilità 231, sequestro per equivalente solo se impossibile il diretto.
Per procedere a sequestro preventivo per equivalente del profitto del reato-
presupposto ex. Dlgs. 231/2001 va sempre verificata l’impossibilità del sequestro
diretto in base a elementi probatori che competono all’accusa.
3. La Cassazione (sentenza 20 luglio 2016, n. 30995) ha annullato l’ordinanza del
Tribunale di Teramo che aveva respinto il ricorso di un imprenditore che si era visto
‘congelare’ immobili di sua proprietà per effetto di una confisca per equivalente del
prezzo o profitto del reato presupposto (nella specie un reato tributario). Secondo il
Giudice di merito il sequestro del profitto ‘diretto’ del reato risultava impossibile e
questo per carenze della difesa che non aveva fornito prove a contrario.
Inammissibile per la Cassazione ‘scaricare’ sulla difesa un onere probatorio che
spettava all’accusa (valutare il patrimonio dell’ente che ha tratto vantaggio dal
reato).
I Supremi Giudici hanno ribadito che nel caso in cui profitto di un reato-presupposto
ex Dlgs. 231/2001 sia denaro o altre cose fungibili la confisca delle somme rinvenute
nella disponibilità del soggetto che lo ha percepito, anche sotto forma di risparmio
di spesa, avviene sempre in forma specifica sul profitto diretto e mai per
equivalente. L’impossibilità di procedere al sequestro diretto va dimostrata ex actis,
e spetta all’accusa. (Articolo di Francesco Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
Raee, scattato obbligo di ritiro ‘uno contro zero’.
Per la grande distribuzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche il 22 luglio
2016 è il giorno del via all’obbligo di ritiro gratuito ‘uno contro zero’ dei tecno rifiuti di
piccolissime dimensioni conferiti dall’utenza.
Le modalità con cui avviare il ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (cosiddetti RAEE) sono definite dal DM Ambiente 31 maggio 2016 n. 121,
il regolamento attuativo del Dlgs. 49/2014 che ha ridisegnato gli obblighi in materia.
Gli obblighi del ritiro gratuito degli apparecchi di piccolissime dimensioni (sotto i 25
cm) riguardano i distributori con superficie di vendita di apparecchi elettroni (Aee)
di almeno 400 mq. Sono esclusi i cosiddetti Raee “professionali” ma sono inclusi i
Raee “dual use” (quelli che possono essere usati sia in ambito professionale che
domestico). (Articolo di Francesco Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
Inceneritori, cambiano calcoli per recupero energetico.
Dal 21 luglio 2016 si applica un nuovo fattore climatico (Cff) di correzione per il
4. calcolo dell’efficienza energetica degli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi
urbani.
A stabilirlo è il DM 19 maggio 2016, n.134, nuovo regolamento MinAmbiente che ha
provveduto a sostituire la nota allegata alla voce R1 (Utilizzazione principalmente
come combustibile o altro mezzo per produrre energia) dell’allegato C (Operazioni
di recupero) alla Parte IV del Dlgs. 152/2006.
Il provvedimento arriva in recepimento di quanto stabilito a livello europeo dalla
direttiva 2015/1127/UE (termine ultimo di recepimento: 31 luglio 2016), che ha
introdotto un fattore di correzione climatico, applicabile in tutti gli Stati membri,
finalizzato a compensare l’influenza che le condizioni climatiche locali hanno sui
quantitativi di energia usata e prodotta dagli impianti di incenerimento (il
rendimento energetico è più basso nei Paesi caldi).
Il DM 134/2016 manda in soffitta il Dm 7 agosto 2013, entrato in vigore il 22 agosto
2013, con cui l’Italia aveva anticipato l’UE integrando un apposito fattore di
correzione climatico (Kc) all’interno del “Codice ambientale”. (Articolo di
Alessandro Geremei)
Fonte: reteambiente.it