1. News 38/A/2016
Lunedì, 19 Settembre 2016
Acque reflue da centro emodialisi, è scarico industriale
Le acque reflue prodotte da un centro emodialisi non possono assolutamente
qualificarsi come acque reflue domestiche, rientrando invece tra i reflui industriali
per i quali è sanzionato lo scarico senza autorizzazione.
Lo afferma la Cassazione nella sentenza 31 agosto 2016, n. 35850 confermando la
condanna del legale rappresentante di un centro di emodialisi di Sarno (Salerno)
per avere scaricato i relativi reflui nella raccolta delle acque piovane senza
autorizzazione incorrendo nella contravvenzione ex articolo 137, comma 1, Dlgs.
152/2006 che si applica agli scarichi industriali senza autorizzazione.
La Suprema Corte ha ricordato che ai sensi del Codice ambientale nella nozione di
acque domestiche rientrano solo i reflui derivanti da attività che attengono
strettamente al prevalente metabolismo umano e alle attività domestiche. Dunque,
le acque reflue di un centro di emodialisi, provenendo da attività che ha ad
oggetto l’effettuazione di prestazioni terapeutiche sono caratterizzate dalla
presenza di sostanze estranee sia al metabolismo umano che alle attività
domestiche e vanno qualificate come reflui industriali. Non solo: si è precisato che le
acque di emodialisi rientrano tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. (Articolo
di Francesco Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
Emissioni in aria: se moleste, sono illecite anche sub autorizzazione.
In materia di emissioni moleste di vapori, la fattispecie penale è integrata
indipendentemente dal superamento dei valori soglia, quando malgrado
l’autorizzazione si provocano molestie alle persone.
La Suprema Corte con sentenza 31 agosto 2016, n.35854 ha sottolineato come il
reato di getto di cose pericolose di cui all’articolo 674 Codice penale sia integrabile
2. indipendentemente dal superamento dei valori limite di emissione eventualmente
stabiliti dalla legge, in quanto anche un’attività produttiva di carattere industriale
autorizzata può procurare molestie alle persone, per la mancata attuazione dei
possibili accorgimenti tecnici.
Nel caso in esame, la società imputata – un autolavaggio umbro – era sì dotata
delle prescritte autorizzazioni, ma le persone residenti nelle vicinanze venivano
comunque molestate dai vapori emessi, con conseguente rilevanza penale del
fatto. (Articolo di Costanza Kenda)
Fonte: reteambiente.it
Ricerca idrocarburi in mare e Via, parere regionale è consultivo
Nell’ambito di una autorizzazione alla ricerca di idrocarburi in mare, nel
procedimento di valutazione di impatto ambientale il parere della Regione è
meramente consultivo e non vincolante.
Lo ricorda il Consiglio di Stato (sentenza 31 agosto 2016, n. 3767) respingendo le
doglianze di una serie di associazioni ambientaliste che si erano opposte al
provvedimento autorizzatorio rilasciato dal Ministero dell’ambiente per attività di
ricerca e coltivazione idrocarburi offshore, lamentando che il parere negativo della
Regione non era stato preso in considerazione.
I Giudici hanno ricordato come il Codice ambientale, Dlgs. 152/2006 all’articolo 25,
stabilisce che nell’ambito di procedimenti autorizzatori di esclusiva competenza
statale come quello del caso di specie, il parere della Regione ha natura
meramente consultiva e non vincolante. La Costituzione riconosce allo Stato una
potestà legislativa esclusiva in materia di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”,
pertanto nell’esercizio di questa potestà legislativa esclusiva, la legge statale può
certamente attribuire allo Stato anche le funzioni amministrative, a prescindere
dall’intesa con la Regione. (Articolo di Francesco Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
3. Nuovo Codice appalti: per affidamenti sub soglia, Linee Anac non vincolanti.
Le linee guida dell’Autorità anticorruzione relative alle procedure per l’affidamento
ex Dlgs. 50/2016 di appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie non sono
vincolanti.
Lo ha precisato il Consiglio di Stato nel parere 13 settembre 2016, n.1903, in linea
generale positivo sulle linee guida sull’affidamento dei contratti pubblici “sotto-
soglia”, nonché indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli
operatori economici. Tali linee guida, emanate ai sensi dell’articolo 36, comma 7,
del Dlgs. 50/2016 (Codice appalti pubblici), per i Giudici amministrativi possono
essere annoverate tra le linee guida dell’Anac non vincolanti. Sono atti
amministrativi generali – con conseguenziale applicazione dello statuto del
provvedimento amministrativo – e perseguono lo scopo di fornire indirizzi e istruzioni
operative alle stazioni appaltanti, le quali motivatamente possono discostarsene.
Tra i rilievi fatti alle Linee guida quello sugli stringenti obblighi motivazionali sulla
scelta della procedura, anche per affidamenti di importi piccoli (sotto i 40.000 euro).
Per i Giudici apparirebbe più congruo con l’impianto legislativo che spinge per la
semplificazione, scindere i due momenti: motivazione sintetica nel momento della
scelta della procedura e motivazione dettagliata nella fase della scelta
dell’aggiudicatario. (Articolo di Francesco Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
Emissioni senza autorizzazione, illecito indipendente da inizio attività
Il reato di emissioni in atmosfera senza autorizzazione ex articolo 279, comma 1, Dlgs.
152/2006 è illecito permanente formale e di pericolo che non richiede che l’attività
inquinante abbia avuto effettivo inizio.
La Cassazione (sentenza 1 settembre 2016, n.36115) conferma l’orientamento
sull’illecito amministrativo dell’articolo 279, comma 1, del Dlgs. 152/2006 relativo
all’esercizio di uno stabilimento in assenza dell’autorizzazione, o nel continuare
l’esercizio ad autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata, confermando
la condanna del titolare di una attività di fabbro localizzata in Campania il quale
esercitava tale attività senza la prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
4. Trattasi, hanno ricordato i Supremi Giudici di reato permanente, formale e di
pericolo che non richiede neanche che l’attività inquinante abbia avuto un
effettivo inizio, essendo sufficiente la sola sottrazione della stessa all’attività di
controllo degli Organi di vigilanza. Come reato di mera condotta la sua ratio si
ravvisa nella necessità che la P.A. possa esercitare la verifica preventiva su attività
potenzialmente dannose per l’ambiente. (Articolo di Francesco Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
Beni Ambientali. Ambito di efficacia della tutela paesaggistica.
Cass. Sez. III n. 35068 del 19 agosto 2016 (CC 12 apr.2016)
Pres. Rosi Est. Aceto Ric. Anastasia
La tutela imposta dall'art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42 del 2004 riguarda
esclusivamente i territori costieri ricompresi nella fascia di profondità di 300 metri
dalla linea di battigia, non si estende oltre. In particolare, la proprietà di un'area,
parte della quale ricade all'interno della cd. fascia di rispetto, non legittima
l'estensione del vincolo a tutta l'area stessa.
Fonte: lexambiente.it
Urbanistica. Natura dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo.
Cass. Sez. III n. 35052 del 19 agosto 2016 (CC 10 mar.2016)
Pres. Rosi Est. Riccardi Ric. De Luca
La demolizione del manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai
sensi dell'art. 31, comma 9, qualora non sia stata altrimenti eseguita, ha natura di
sanzione amministrativa, che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del
bene giuridico leso, configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del
territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul
soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere stato o
meno quest'ultimo l'autore dell'abuso. Per tali sue caratteristiche la demolizione non
può ritenersi 11 Il Presidente una «pena» nel senso individuato dalla giurisprudenza
della Corte EDU e non è soggetta alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen.
Fonte: lexambiente.it
5. Informazione ambientale, l’assenza di provvedimenti amministrativi non giustifica il
negato accesso.
Il fatto che l’informazione ambientale non si sia ancora tradotta nell’adozione di
provvedimenti amministrativi conclusivi non può giustificare il diniego all’accesso. Lo
afferma il Consiglio di Stato (Cds) – con sentenza 13 settembre 2016, n. 3856 – in
riferimento alla decisione del Tar Liguria. Una decisione che ha dichiarato
inammissibile il ricorso presentato da un cittadino del Comune di Portovenere
finalizzato a ottenere l’accesso agli atti relativi alla realizzazione di un parcheggio al
servizio di una struttura ricettiva. Secondo il Tar, infatti parte delle richieste del
cittadino sarebbero da individuare nell’ambito delle mere “richiesta di informazioni”
e non nell’ambito della normativa sull’accesso alle informazioni ambientali.
Il legislatore del 2005 – con dlgs numero 195 – ha previsto un accesso facilitato per le
informazioni “ambientali”, al fine di assicurare la maggiore trasparenza possibile dei
relativi dati. Ha previsto, quindi, un regime di pubblicità tendenzialmente integrale
delle informazioni di carattere ambientale, sia per ciò che concerne la
legittimazione attiva, con un ampliamento dei soggetti legittimati all’accesso, e sia
per il profilo oggettivo, prevedendosi un’area di accessibilità alle informazioni
ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti generali.
Il diritto di accesso alle informazioni ambientali, quindi si distingue dal generale diritto
d’accesso al pubblico ai documenti amministrativi (garantito dalla legge 241/90)
che richiede un interesse ben preciso da parte del richiedente. Ai fini della
sussistenza del presupposto legittimante l’esercizio del diritto di accesso ai
documenti della Pubblica amministrazione, deve esistere un interesse
giuridicamente rilevante del richiedente che non si può identificare col generico e
indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività amministrativa.
Nel caso all’accesso alle informazioni ambientali, non è richiesto uno specifico
interesse. Chiunque – cittadino e associazione – può richiedere le informazioni sulle
condizioni di un determinato contesto ambientale alle autorità che le detengono.
Per informazione ambientale si intende qualsiasi informazione disponibile in forma
scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale relativa allo
stato degli elementi dell’ambiente (aria, atmosfera, acqua, suolo, territorio, siti
naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi
elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati) e le loro
interazioni tra questi elementi. Relativa alle sostanze, alle energie, al rumore, alle
radiazioni o ai rifiuti (anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci
nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente).
6. Relativa inoltre alle misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni
legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto.
Si tratta di una nozione amplissima che certamente non può essere ricondotta al
limitato ambito dei (soli) provvedimenti amministrativi conclusivi di specifici
provvedimenti. (Articolo di Eleonora Santucci)
Fonte: greenreport.it
Vaccini, gli europei sono i più contrari del mondo. In testa la Francia.
L'Italia è tra i Paesi più scettici sull’importanza della vaccinazione
Secondo il rapporto “The State of Vaccine Confidence 2016: Global Insights Through
a 67-Country Survey”, la grande indagine globale mai fatta sulla fiducia nei
vaccini, pubblicata su EBioMedicine e che analizza gli atteggiamenti al riguardo in
67 Paesi, «La fiducia dell’opinione pubblica nei vaccini varia ampiamente tra i paesi
e regioni del mondo, e la regione europea è la più scettica riguardo alla sicurezza
dei vaccini».
Uno scetticismo che tocca il suo picco in Francia e che sembra crescere nonostante
i recenti focolai di malattie scatenati da persone che rifiutano la vaccinazione.
Secondo il team che ha redatto lo studio, formato da ricercatori britannici, francesi
e di Singapore, «i risultati forniscono informazioni preziose, che potrebbero aiutare i
politici a identificare e risolvere i problemi».
Lo studio è il frutto di interviste a quasi 66.000 persone in 67 Paesi, per scoprire se per
il loro i vaccini sono importanti, sicuri, efficaci e compatibili con le loro credenze
religiose e ne è venuto fuori che «Anche se il sentimento generale verso i vaccini è
positivo in tutti i Paesi presi in esame, i ricercatori hanno trovato significative
variazioni negli atteggiamenti di tutto il mondo».
In Europa ci sono 7 dei 10 Paesi del mondo meno fiduciosi nella sicurezza dei vaccini
(Francia, Bosnia e Erzegovina, Russia, Ucraina, Grecia, Armenia e Slovenia). Il 41% dei
francesi non ha fiducia nei vaccini, più di tre volte la media mondiale che arriva al
12%. Francia è seguita da Bosnia-Erzegovina (36%), Russia (28%) e Mongolia (27%),
Grecia, Giappone e Ucraina sono al 25%.
Gli autori dicono che «Gli atteggiamenti negativi in Francia possono essere il risultato
di una serie di controversie nel Paese nel corso degli ultimi due decenni, tra
polemiche sui sospetti effetti collaterali dei vaccini per l’epatite B e HPV ed esitazioni
di una parte significativa dei medici sull’utilità di alcuni vaccini».
7. Il sud-est asiatico è la regione più fiduciosa della sicurezza dei vaccini, con
il Bangladesh dove meno dell’1% non si fida e diffidenti al minimo in Indonesia (3%) e
Thailandia (6%). Sarà perché nei Paesi tropicali in via di sviluppo è evidente che i
vaccini salvano vite umane? Lo stesso ragionamento potrebbe valere le persone
anziane, oltre i 65 anni, che hanno globalmente un punto di vista più positivo sui
vaccini rispetto ad altri gruppi di età. Sono infatti la generazione che per prima ha
sperimentato i benefici della vaccinazione di massa.
Bangladesh, Iran e l’Ecuador hanno la più alta percentuale di persone che
ritengono i vaccini importanti, mentre la Russia, l’Italia e l’Azerbaigian sono i paesi
più scettici sull’importanza della vaccinazione. Eppure, grazie alla vaccinazione,
l’ultimo caso di polio in Italia risale al 1982. Ma il 20% circa degli italiani non sono
convinti che i vaccini siano sicuri, il 17,6% non crede che siano efficaci e il 14% per
cento che siano importanti.
Il 17% degli italiani ritiene i vaccini contrari al loro credo religioso. Un problema
particolarmente acuto in un paese a maggioranza buddista come la Mongolia,
dove la percentuale di contrari supera il 46%.
Anche se i ricercatori hanno scoperto che in alcuni Paesi particolari gruppi
religiosi sono più scettici verso i vaccini che in altri stati, in tutto il mondo, nessuna
singola religione è associata ad atteggiamenti negativi. Questo indicherebbe che
l’impatto sugli atteggiamenti della religione nei confronti dei vaccini dipende dal
contesto locale, piuttosto che dalla dottrina religiosa stessa.
Alla London school of hygiene & tropical medicine, che ha guidato il team di
ricerca, sottolineano che «La fiducia dell’opinione pubblica nella vaccinazione è un
problema sanitario globale sempre più importante. I cali di fiducia possono portare
le persone a rifiutare i vaccini, il che a sua volta innesca focolai di malattie come il
morbillo negli Stati Uniti e in Europa, Asia, Pacifico e Africa. Ha anche causato
battute d’arresto per il programma di eradicazione globale della polio».
Lo Strategic advisory group of experts on immunization dell’Organizzazione
mondiale della sanità ha chiesto «un migliore monitoraggio della fiducia nei vaccini
per aiutare a prevenire queste dannose conseguenze per la salute pubblica».
La principale autrice dello studio, Heidi Larson dalla London school of hygiene &
tropical medicine, ha evidenziato che «I nostri risultati forniscono uno spaccato
dell’opinione pubblica sui vaccini su una scala senza precedenti. E’ di vitale
importanza per la salute pubblica globale che monitoriamo regolarmente gli
atteggiamenti nei confronti dei vaccini in modo da poter identificare rapidamente i
Paesi o gruppi dove c’è calo di fiducia. Possiamo quindi agire rapidamente per
indagare su ciò che sta portando al cambiamento degli atteggiamenti. Questo ci
8. dà una possibilità migliore di prevenire possibili focolai di malattie come il morbillo, la
poliomielite e la meningite, che possono causare malattie, disabilità per tutta la vita
e la morte. E’sorprendente che l’Europa si distingua come la regione più scettica
riguardo alla sicurezza del vaccino. E, in un mondo dove Internet fa in modo che
credenze e preoccupazioni per i vaccini possono essere condivise in un istante, non
dobbiamo sottovalutare l’influenza che questo può avere sugli altri Paesi in tutto il
mondo».
Ma i risultati mostrano anche che molti Paesi (in particolare Francia, Bosnia &
Herzegovina, Giappone, Iran, Mongolia e Vietnam), danno maggiore importanza ai
vaccini che alla fiducia nella loro sicurezza. Quindi, non necessariamente le stesse
persone che “non si fidano” respingono il valore della vaccinazione, anche se
hanno dubbi su quanto siano sicuri i vaccini.
La Larson resta abbastanza fiduciosa: «Il nostro studio suggerisce che l’opinione
pubblica capisce in gran parte l’importanza dei vaccini, ma la sicurezza è la loro
preoccupazione principale. Questo potrebbe riflettersi in un gap di fiducia
preoccupante e dimostra che l’accettazione di un vaccino è precaria. I risultati
sottolineano che la comunità scientifica e della sanità pubblica devono fare molto
meglio per costruire la fiducia dell’opinione pubblica nella sicurezza della
vaccinazione».
Fonte: greenreport.it