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News 04/A/2017
Lunedì, 23 Gennaio 2017
Appalti rifiuti, esclusione impresa da gara non automatica.
Appalti e acquisti verdi (Giurisprudenza)
A differenza di quanto previsto dalla disciplina previgente sugli appalti, per il nuovo
Codice, è illegittimo escludere dalla gara per il servizio rifiuti un’impresa in base a
“carenze” professionali ancora “sotto giudizio”.
Lo ha ricordato il Tar Puglia nella sentenza 22 dicembre 2016, n. 1935 che ha
annullato la aggiudicazione provvisoria dell’affidamento dell’appalto del servizio
integrato di igiene urbana (raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e
assimilati, spazzamento strade) nel territorio di un Comune pugliese. La società
ricorrente era stata esclusa perché il Comune aveva ritenuto essere venuti meno
alcuni requisiti “professionali” per partecipare all’appalto. In particolare il Comune
aveva individuato la risoluzione di un precedente appalto per carenze nella sua
esecuzione.
Per i Giudici pugliesi però, a differenza di quanto prevedeva il Dlgs. 163/2006,
l’articolo 80 del nuovo T.U. appalti Dlgs 50/2016 non consente di escludere dalla
gara un’impresa per carenza dei “requisiti professionali” nel caso in cui questa sia
incorsa nella risoluzione di un precedente appalto per carenze nella sua esecuzione,
se l’impresa ha contestato in sede giurisdizionale tale risoluzione e quindi la vicenda
è ancora “sub judice” e non confermata in via definitiva. (Articolo di Francesco
Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
Acque destinate al consumo umano, nuovo limite per cromo esavalente.
A partire dal 15 luglio 2017, le acque destinate al consumo umano dovranno
rispettare il nuovo valore di parametro precauzionale introdotto per il cromo
esavalente (10 μg/l).
La novità è stabilita dal Dm Salute e Ambiente 14 novembre 2016 che integra la
voce relativa al cromo esavalente nella tabella B (parametri chimici) dell’allegato I
al Dlgs. 31/2001 (Qualità delle acque destinate al consumo umano).
Il nuovo valore “provvisorio” per il cromo esavalente, approvato in quanto misura
precauzionale di gestione del rischio “sulla base delle misure recentemente
adottate nel Regno Unito”, entra in vigore 180 giorni dopo la data della
pubblicazione in Gu del decreto (16 gennaio 2017).
In base a quanto precisato dalla norma, la ricerca del cromo esavalente dovrà
essere effettuata quando il valore del parametro Cromo supera il valore di 10 μg/l (il
valore parametro già vigente per il cromo è pari a 50 μg/l). (Articolo di Alessandro
Geremei)
Fonte: reteambiente.it
Rifiuti, gestione illecita ferrosi anche per chi non è imprenditore.
La gestione illecita di materiali ferrosi (articolo 256, Dlgs 152/2006) può essere
commessa da chiunque, anche da chi non è organizzato in un’attività
imprenditoriale.
La Suprema Corte ha co sentenza 14 dicembre 2016, n. 52831 confermato la natura
di reato comune della gestione non autorizzata di rifiuti. Il reato previsto dall’articolo
256, Dlgs 152/2006 può essere infatti commesso anche da chi si trovi a realizzare la
condotta incriminata non nello svolgimento di un’attività primaria ma in materia
occasionale e consequenziale ad altra attività principale. Il carattere
dell’imprenditorialità non è quindi necessario all’integrazione del reato stesso.
Nel caso in esame, la Suprema Corte ha confermato la condanna dell’imputato
pugliese che avevano effettuato attività di raccolta e smaltimento rifiuti costituiti da
materiali ferrosi senza autorizzazione. A nulla sono valse le argomentazioni sostenute
dall’imputato circa l’assenza di attività imprenditoriale, essendo appunto un reato
comune. (Articolo di Costanza Kenda)
Fonte: reteambiente.it
Rifiuti. Posizione del gestore della discarica.
Cass. Sez. III n. 54523 del 22 dicembre 2016 (Ud 14 giu 2016)
Presidente: Rosi Estensore: Gai Imputato: Marinelli
Alla luce della normativa di settore la nozione di gestore è necessariamente
collegato alla articolata nozione di discarica che si collega, a sua volta, alle varie
fasi fenomenologiche della stessa (conferimento, gestione, fase post operativa) si
da rimanere in capo al soggetto anche nella fase post operativa e fino al termine
della gestione stessa, ovvero fino alla procedura di chiusura con la comunicazione
del provvedimento di approvazione. Il "gestore" rimane tale fino al termine della vita
della discarica, che coincide con il provvedimento di chiusura in seguito agli
adempimenti previsti dalla legge.
Fonte: lexambiente.it
Rifiuti. Trasporto in area soggetta a disciplina emergenziale.
Cass. Sez. III n. 54504 del 22 dicembre 2016 (Ud 19 feb 2016)
Presidente: Rosi Estensore: Riccardi Imputato: La Rosa
La dichiarazione dello stato di emergenza non ha efficacia delimitativa delle
condotte penalmente rilevanti ai sensi della fattispecie incriminatrice, anche in
ragione della natura di fonte normativa secondaria, insuscettibile di assumere
autonoma potestà normativa in materia penale, assumendo, bensì, il carattere di
presupposto normativo per l'applicabilità delle fattispecie delittuose previste dall'art.
6 I. 210/2008. In tema di gestione dei rifiuti, l'art. 6 d.l. 6 novembre 2008, n. 172 (conv.
in legge 30 dicembre 2008, n. 210) è applicabile nella parte di territorio nazionale in
cui vi è stata la dichiarazione dello stato di emergenza, che costituisce, quindi, il
presupposto di fatto integrante il precetto penale.
Fonte: lexambiente.it
Servono 10 miliardi di euro per le bonifiche Sin, dal ministero dell’Ambiente ne
arrivano 2.
Galletti: «Ad oggi le aree liberate e restituite agli usi legittimi sono passate da 1.482
ettari del 2013 a 5.755 ettari»
Il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti è intervenuto ieri nell’aula del Senato,
rispondendo a un question time su alcune delle numerose criticità ambientali aperte
nel nostro Paese: da quelle connesse all’inquinamento atmosferico alla gestione del
ciclo dei rifiuti, con particolare attenzione dedicata alle stato delle bonifiche nei Siti
di interesse nazionale (Sin). È infatti il ministero dell’Ambiente – ha ricordato Galletti –
l’amministrazione «competente per la predisposizione degli interventi di messa in
sicurezza e bonifica delle aree ricomprese nel perimetro dei 40 Siti di interesse
nazionale».
«Una strategia efficace volta al rilancio delle bonifiche nei Siti di interesse nazionale –
ha sottolineato il ministro – oltre a favorire il riutilizzo di ampie porzioni del territorio
nazionale già sfruttate, rispetto alla creazione di nuovi insediamenti, risulta
determinante per lo sviluppo del tessuto produttivo, l’incremento della competitività
e la valorizzazione del territorio». A che punto siamo, dunque?
Da una parte Galletti considera che «relativamente ai risultati conseguiti, i numeri ci
dicono che abbiamo impresso una significativa accelerazione nei Siti di interesse
nazionale. Dal primo gennaio 2014 ad oggi, sono state indette 265 Conferenze dei
Servizi, di cui 193 istruttorie e 72 decisorie. Nel 2016, inoltre, sono stati perfezionati i
procedimenti di perimetrazione dei Sin Emarese, Bussi, Sulcis e Grado e Marano. È
stata, inoltre, perfezionata la perimetrazione del Sin Valle del Sacco con una
procedura innovativa che ha previsto la massima partecipazione di tutti i Soggetti
pubblici e privati interessati. Il frutto di questo lavoro è un dato che dice molto: ad
oggi le aree liberate e restituite agli usi legittimi sono passate da 1.482 ettari del 2013
a 5.755 ettari, pari a oltre 5000 campi da calcio ovvero alla superficie del Comune di
Udine. A questo dato positivo va aggiunto quello delle aree già restituite per effetto
delle riperimetrazioni concluse nel 2016 (Bussi; Emarese; Sulcis; Grado e Marano).
Senza contare che dal 1° gennaio 2014 ad oggi sono stati predisposti 154 decreti
per la loro messa in sicurezza e bonifica (pari a oltre il 30% dei decreti perfezionati
dal 2000 ad oggi)».
D’altra parte Galletti osserva con franchezza che «il lavoro resta ancora molto lungo
e difficile, non siamo ancora a metà dell’opera. A ben vedere per prima cosa
vanno rimosse quelle lentezze e disattenzioni che oggi rendono gli interventi sul
territorio ancor più complicati di quanto non lo siano».
Il riferimento è in particolare alla confuse leggi e normative che ruotano attorno alla
(mancata) bonifica dei Sin e non solo: «La legislazione vigente troppo spesso
costruisce, nei vari settori dell’ambiente, complessi concorsi di competenza tra i vari
enti territoriali che – se certamente vanno incontro all’esigenza di dar voce alle
istituzioni rappresentative dei territori specificamente coinvolti dalle singole decisioni
– troppe volte rappresentano fattori di complicazione procedurale tali da mettere a
rischio la stessa efficacia del sistema decisionale. Al riguardo deve senza dubbio
essere vista con favore quella tendenza che negli ultimi anni ha caratterizzato la
giurisprudenza costituzionale, che ha puntato a valorizzare le responsabilità dello
Stato in campo ambientale, “prendendo sul serio” l’attribuzione a quest’ultimo, da
parte dell’art. 117 Costituzione, della competenza legislativa esclusiva».
Una tendenza che potrebbe però non essere granché apprezzata dai territori,
specialmente di fronte alla totale inadeguatezza delle risorse economiche messe in
campo dallo Stato per l’effettiva bonifica dei Sin. «Le risorse complessivamente
stanziate dal mio Ministero – dichiara lo stesso Galletti – a favore delle Regioni, dei
Commissari delegati e delle Province autonome di Trento e Bolzano, per interventi di
bonifica di competenza pubblica nei Sin, ad oggi ammontano a circa 2 miliardi di
euro».
Secondo il documento Dalla bonifica alla reindustrializzazione recentemente
elaborato da Confindustria, le risorse necessarie per bonificare i Sin ammontano a
circa 10 miliardi di euro (6,6 per le aree private e 3,1 per quelle pubbliche,
escludendo però dal computo i 64mila ettari di Casale Monferrato), capaci a loro
volta di attivarne 20 in 5 anni, con annessi 200mila posti di lavoro (e 4,7 miliardi di
euro di ritorni economici per lo Stato). Peccato che tutto questo ancora non sia
avvenuto: lo Stato ha stanziato soli 2 miliardi di euro, come evidenziato dal ministro,
con il risultato – evidenziato invece da Confindustria – che ad oggi appena il 20%
delle aree Sin da bonificare è stato risanato.
Fonte: greenreport.it
istituzioni rappresentative dei territori specificamente coinvolti dalle singole decisioni
– troppe volte rappresentano fattori di complicazione procedurale tali da mettere a
rischio la stessa efficacia del sistema decisionale. Al riguardo deve senza dubbio
essere vista con favore quella tendenza che negli ultimi anni ha caratterizzato la
giurisprudenza costituzionale, che ha puntato a valorizzare le responsabilità dello
Stato in campo ambientale, “prendendo sul serio” l’attribuzione a quest’ultimo, da
parte dell’art. 117 Costituzione, della competenza legislativa esclusiva».
Una tendenza che potrebbe però non essere granché apprezzata dai territori,
specialmente di fronte alla totale inadeguatezza delle risorse economiche messe in
campo dallo Stato per l’effettiva bonifica dei Sin. «Le risorse complessivamente
stanziate dal mio Ministero – dichiara lo stesso Galletti – a favore delle Regioni, dei
Commissari delegati e delle Province autonome di Trento e Bolzano, per interventi di
bonifica di competenza pubblica nei Sin, ad oggi ammontano a circa 2 miliardi di
euro».
Secondo il documento Dalla bonifica alla reindustrializzazione recentemente
elaborato da Confindustria, le risorse necessarie per bonificare i Sin ammontano a
circa 10 miliardi di euro (6,6 per le aree private e 3,1 per quelle pubbliche,
escludendo però dal computo i 64mila ettari di Casale Monferrato), capaci a loro
volta di attivarne 20 in 5 anni, con annessi 200mila posti di lavoro (e 4,7 miliardi di
euro di ritorni economici per lo Stato). Peccato che tutto questo ancora non sia
avvenuto: lo Stato ha stanziato soli 2 miliardi di euro, come evidenziato dal ministro,
con il risultato – evidenziato invece da Confindustria – che ad oggi appena il 20%
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Fonte: greenreport.it

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News A 04 2017

  • 1. News 04/A/2017 Lunedì, 23 Gennaio 2017 Appalti rifiuti, esclusione impresa da gara non automatica. Appalti e acquisti verdi (Giurisprudenza) A differenza di quanto previsto dalla disciplina previgente sugli appalti, per il nuovo Codice, è illegittimo escludere dalla gara per il servizio rifiuti un’impresa in base a “carenze” professionali ancora “sotto giudizio”. Lo ha ricordato il Tar Puglia nella sentenza 22 dicembre 2016, n. 1935 che ha annullato la aggiudicazione provvisoria dell’affidamento dell’appalto del servizio integrato di igiene urbana (raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, spazzamento strade) nel territorio di un Comune pugliese. La società ricorrente era stata esclusa perché il Comune aveva ritenuto essere venuti meno alcuni requisiti “professionali” per partecipare all’appalto. In particolare il Comune aveva individuato la risoluzione di un precedente appalto per carenze nella sua esecuzione. Per i Giudici pugliesi però, a differenza di quanto prevedeva il Dlgs. 163/2006, l’articolo 80 del nuovo T.U. appalti Dlgs 50/2016 non consente di escludere dalla gara un’impresa per carenza dei “requisiti professionali” nel caso in cui questa sia incorsa nella risoluzione di un precedente appalto per carenze nella sua esecuzione, se l’impresa ha contestato in sede giurisdizionale tale risoluzione e quindi la vicenda è ancora “sub judice” e non confermata in via definitiva. (Articolo di Francesco Petrucci) Fonte: reteambiente.it Acque destinate al consumo umano, nuovo limite per cromo esavalente. A partire dal 15 luglio 2017, le acque destinate al consumo umano dovranno rispettare il nuovo valore di parametro precauzionale introdotto per il cromo esavalente (10 μg/l).
  • 2. La novità è stabilita dal Dm Salute e Ambiente 14 novembre 2016 che integra la voce relativa al cromo esavalente nella tabella B (parametri chimici) dell’allegato I al Dlgs. 31/2001 (Qualità delle acque destinate al consumo umano). Il nuovo valore “provvisorio” per il cromo esavalente, approvato in quanto misura precauzionale di gestione del rischio “sulla base delle misure recentemente adottate nel Regno Unito”, entra in vigore 180 giorni dopo la data della pubblicazione in Gu del decreto (16 gennaio 2017). In base a quanto precisato dalla norma, la ricerca del cromo esavalente dovrà essere effettuata quando il valore del parametro Cromo supera il valore di 10 μg/l (il valore parametro già vigente per il cromo è pari a 50 μg/l). (Articolo di Alessandro Geremei) Fonte: reteambiente.it Rifiuti, gestione illecita ferrosi anche per chi non è imprenditore. La gestione illecita di materiali ferrosi (articolo 256, Dlgs 152/2006) può essere commessa da chiunque, anche da chi non è organizzato in un’attività imprenditoriale. La Suprema Corte ha co sentenza 14 dicembre 2016, n. 52831 confermato la natura di reato comune della gestione non autorizzata di rifiuti. Il reato previsto dall’articolo 256, Dlgs 152/2006 può essere infatti commesso anche da chi si trovi a realizzare la condotta incriminata non nello svolgimento di un’attività primaria ma in materia occasionale e consequenziale ad altra attività principale. Il carattere dell’imprenditorialità non è quindi necessario all’integrazione del reato stesso. Nel caso in esame, la Suprema Corte ha confermato la condanna dell’imputato pugliese che avevano effettuato attività di raccolta e smaltimento rifiuti costituiti da materiali ferrosi senza autorizzazione. A nulla sono valse le argomentazioni sostenute dall’imputato circa l’assenza di attività imprenditoriale, essendo appunto un reato comune. (Articolo di Costanza Kenda) Fonte: reteambiente.it
  • 3. Rifiuti. Posizione del gestore della discarica. Cass. Sez. III n. 54523 del 22 dicembre 2016 (Ud 14 giu 2016) Presidente: Rosi Estensore: Gai Imputato: Marinelli Alla luce della normativa di settore la nozione di gestore è necessariamente collegato alla articolata nozione di discarica che si collega, a sua volta, alle varie fasi fenomenologiche della stessa (conferimento, gestione, fase post operativa) si da rimanere in capo al soggetto anche nella fase post operativa e fino al termine della gestione stessa, ovvero fino alla procedura di chiusura con la comunicazione del provvedimento di approvazione. Il "gestore" rimane tale fino al termine della vita della discarica, che coincide con il provvedimento di chiusura in seguito agli adempimenti previsti dalla legge. Fonte: lexambiente.it Rifiuti. Trasporto in area soggetta a disciplina emergenziale. Cass. Sez. III n. 54504 del 22 dicembre 2016 (Ud 19 feb 2016) Presidente: Rosi Estensore: Riccardi Imputato: La Rosa La dichiarazione dello stato di emergenza non ha efficacia delimitativa delle condotte penalmente rilevanti ai sensi della fattispecie incriminatrice, anche in ragione della natura di fonte normativa secondaria, insuscettibile di assumere autonoma potestà normativa in materia penale, assumendo, bensì, il carattere di presupposto normativo per l'applicabilità delle fattispecie delittuose previste dall'art. 6 I. 210/2008. In tema di gestione dei rifiuti, l'art. 6 d.l. 6 novembre 2008, n. 172 (conv. in legge 30 dicembre 2008, n. 210) è applicabile nella parte di territorio nazionale in cui vi è stata la dichiarazione dello stato di emergenza, che costituisce, quindi, il presupposto di fatto integrante il precetto penale. Fonte: lexambiente.it Servono 10 miliardi di euro per le bonifiche Sin, dal ministero dell’Ambiente ne arrivano 2. Galletti: «Ad oggi le aree liberate e restituite agli usi legittimi sono passate da 1.482 ettari del 2013 a 5.755 ettari»
  • 4. Il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti è intervenuto ieri nell’aula del Senato, rispondendo a un question time su alcune delle numerose criticità ambientali aperte nel nostro Paese: da quelle connesse all’inquinamento atmosferico alla gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare attenzione dedicata alle stato delle bonifiche nei Siti di interesse nazionale (Sin). È infatti il ministero dell’Ambiente – ha ricordato Galletti – l’amministrazione «competente per la predisposizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree ricomprese nel perimetro dei 40 Siti di interesse nazionale». «Una strategia efficace volta al rilancio delle bonifiche nei Siti di interesse nazionale – ha sottolineato il ministro – oltre a favorire il riutilizzo di ampie porzioni del territorio nazionale già sfruttate, rispetto alla creazione di nuovi insediamenti, risulta determinante per lo sviluppo del tessuto produttivo, l’incremento della competitività e la valorizzazione del territorio». A che punto siamo, dunque? Da una parte Galletti considera che «relativamente ai risultati conseguiti, i numeri ci dicono che abbiamo impresso una significativa accelerazione nei Siti di interesse nazionale. Dal primo gennaio 2014 ad oggi, sono state indette 265 Conferenze dei Servizi, di cui 193 istruttorie e 72 decisorie. Nel 2016, inoltre, sono stati perfezionati i procedimenti di perimetrazione dei Sin Emarese, Bussi, Sulcis e Grado e Marano. È stata, inoltre, perfezionata la perimetrazione del Sin Valle del Sacco con una procedura innovativa che ha previsto la massima partecipazione di tutti i Soggetti pubblici e privati interessati. Il frutto di questo lavoro è un dato che dice molto: ad oggi le aree liberate e restituite agli usi legittimi sono passate da 1.482 ettari del 2013 a 5.755 ettari, pari a oltre 5000 campi da calcio ovvero alla superficie del Comune di Udine. A questo dato positivo va aggiunto quello delle aree già restituite per effetto delle riperimetrazioni concluse nel 2016 (Bussi; Emarese; Sulcis; Grado e Marano). Senza contare che dal 1° gennaio 2014 ad oggi sono stati predisposti 154 decreti per la loro messa in sicurezza e bonifica (pari a oltre il 30% dei decreti perfezionati dal 2000 ad oggi)». D’altra parte Galletti osserva con franchezza che «il lavoro resta ancora molto lungo e difficile, non siamo ancora a metà dell’opera. A ben vedere per prima cosa vanno rimosse quelle lentezze e disattenzioni che oggi rendono gli interventi sul territorio ancor più complicati di quanto non lo siano». Il riferimento è in particolare alla confuse leggi e normative che ruotano attorno alla (mancata) bonifica dei Sin e non solo: «La legislazione vigente troppo spesso costruisce, nei vari settori dell’ambiente, complessi concorsi di competenza tra i vari enti territoriali che – se certamente vanno incontro all’esigenza di dar voce alle
  • 5. istituzioni rappresentative dei territori specificamente coinvolti dalle singole decisioni – troppe volte rappresentano fattori di complicazione procedurale tali da mettere a rischio la stessa efficacia del sistema decisionale. Al riguardo deve senza dubbio essere vista con favore quella tendenza che negli ultimi anni ha caratterizzato la giurisprudenza costituzionale, che ha puntato a valorizzare le responsabilità dello Stato in campo ambientale, “prendendo sul serio” l’attribuzione a quest’ultimo, da parte dell’art. 117 Costituzione, della competenza legislativa esclusiva». Una tendenza che potrebbe però non essere granché apprezzata dai territori, specialmente di fronte alla totale inadeguatezza delle risorse economiche messe in campo dallo Stato per l’effettiva bonifica dei Sin. «Le risorse complessivamente stanziate dal mio Ministero – dichiara lo stesso Galletti – a favore delle Regioni, dei Commissari delegati e delle Province autonome di Trento e Bolzano, per interventi di bonifica di competenza pubblica nei Sin, ad oggi ammontano a circa 2 miliardi di euro». Secondo il documento Dalla bonifica alla reindustrializzazione recentemente elaborato da Confindustria, le risorse necessarie per bonificare i Sin ammontano a circa 10 miliardi di euro (6,6 per le aree private e 3,1 per quelle pubbliche, escludendo però dal computo i 64mila ettari di Casale Monferrato), capaci a loro volta di attivarne 20 in 5 anni, con annessi 200mila posti di lavoro (e 4,7 miliardi di euro di ritorni economici per lo Stato). Peccato che tutto questo ancora non sia avvenuto: lo Stato ha stanziato soli 2 miliardi di euro, come evidenziato dal ministro, con il risultato – evidenziato invece da Confindustria – che ad oggi appena il 20% delle aree Sin da bonificare è stato risanato. Fonte: greenreport.it
  • 6. istituzioni rappresentative dei territori specificamente coinvolti dalle singole decisioni – troppe volte rappresentano fattori di complicazione procedurale tali da mettere a rischio la stessa efficacia del sistema decisionale. Al riguardo deve senza dubbio essere vista con favore quella tendenza che negli ultimi anni ha caratterizzato la giurisprudenza costituzionale, che ha puntato a valorizzare le responsabilità dello Stato in campo ambientale, “prendendo sul serio” l’attribuzione a quest’ultimo, da parte dell’art. 117 Costituzione, della competenza legislativa esclusiva». Una tendenza che potrebbe però non essere granché apprezzata dai territori, specialmente di fronte alla totale inadeguatezza delle risorse economiche messe in campo dallo Stato per l’effettiva bonifica dei Sin. «Le risorse complessivamente stanziate dal mio Ministero – dichiara lo stesso Galletti – a favore delle Regioni, dei Commissari delegati e delle Province autonome di Trento e Bolzano, per interventi di bonifica di competenza pubblica nei Sin, ad oggi ammontano a circa 2 miliardi di euro». Secondo il documento Dalla bonifica alla reindustrializzazione recentemente elaborato da Confindustria, le risorse necessarie per bonificare i Sin ammontano a circa 10 miliardi di euro (6,6 per le aree private e 3,1 per quelle pubbliche, escludendo però dal computo i 64mila ettari di Casale Monferrato), capaci a loro volta di attivarne 20 in 5 anni, con annessi 200mila posti di lavoro (e 4,7 miliardi di euro di ritorni economici per lo Stato). Peccato che tutto questo ancora non sia avvenuto: lo Stato ha stanziato soli 2 miliardi di euro, come evidenziato dal ministro, con il risultato – evidenziato invece da Confindustria – che ad oggi appena il 20% delle aree Sin da bonificare è stato risanato. Fonte: greenreport.it