1. News 23/A/2016
Lunedì, 6 Giugno 2016
Sull’autorizzazione allo scarico delle imprese e il potenziale pericolo per la salute
pubblica.
Il Comune non può sospendere l’autorizzazione allo scarico senza indicare
chiaramente le ragioni di potenziale pericolo per la salute pubblica. Lo ricorda il
Tribunale amministrativo della Sicilia (Tar) – con sentenza n. 1248 – in riferimento al
caso di una ditta che svolge, all’interno di alcuni locali a Sciacca, l’attività di
produzione dei vini e di vendita al dettaglio.
Una ditta che contesta sia il diniego all’autorizzazione allo scarico dei reflui derivanti
dall’attività di acquisizione, stoccaggio, affinamento e commercializzazione dei vini
e sia la conseguente ordinanza sindacale di immediata sospensione dell’attività di
vendita, disposta dal Comune di Sciacca.
Nell’ordinanza si dispone, tra le sanzioni astrattamente applicabili, quella più grave
della sospensione, e ciò in ragione della tutela della salute pubblica, senza però che
siano chiaramente evincibili le ragioni per le quali l’attività di vendita costituisca un
potenziale pericolo per la salute pubblica.
Secondo il Codice ambientale (Dlgs. 126/2006) in caso di inosservanza delle
prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico l’autorità competente procede, secondo
la gravità dell’infrazione alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono
essere eliminate le inosservanze; alla diffida e contestuale sospensione
dell’autorizzazione per un tempo determinato, quando si manifestino situazioni di
pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente; alla revoca dell’autorizzazione in
caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di
reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e
per l’ambiente.
La semplice lettura della norma conferma che la revoca è l’ultimo provvedimento
da prendere solo se la situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente
è dimostrato. Ne consegue che è illegittima l’ordinanza che disponga la sanzione
più grave della sospensione, senza che dimostri le ragioni di potenziale pericolo per
la salute pubblica. (Articolo di Eleonora Santucci) Fonte:greenreport.it
2. Danno ambientale. Legittimazione associazioni ambientaliste.
Cass. Sez. III n. 20150 del 16 maggio 2016 (Ud 11 feb 2016)
Il danno diverso da quello ambientale che legittima gli enti territoriali deve derivare dalla
lesione di interessi locali specifici e differenziati e tale danno può essere anche di natura
non patrimoniale ed essere riconosciuto anche a favore delle associazioni ambientaliste,
per il pregiudizio arrecato alla attività da esse svolta per la valorizzazione e la tutela dei
territori.
Fonte: lexambiente.it
Buone Prassi: ricicla e vinci
All’interno della “Settimana europea per la Riduzione dei Rifiuti” è stato riproposto, per il
terzo anno a Forlì, il concorso “Ecoself ricicla & vinci” rivolto alle scuole primarie e
secondarie di primo grado del Comune di Forlì, nell’ottica di un miglior conferimento dei
rifiuti.
Il concorso, organizzato dal Comune di Forlì – Assessorato Ambiente in collaborazione con il
MAUSE (Multicentro area urbana per la sostenibilità e l’educazione ambientale), è stato
illustrato ad alcune classi della scuola Matteotti alla presenza dell’Assessore all’Ambiente
Nevio Zaccarelli, dei funzionari del Comune e del gruppo Hera, questa mattina, 25
novembre, alla postazione Ecoself presso la Piscina.
Le scuole che hanno deciso di partecipare al concorso avranno la possibilità di vincere
premi di rilievo (PC portatile, videocamera digitale, macchina fotografica e risme di carta).
Gli alunni insieme alle loro famiglie hanno potuto portare i loro rifiuti all’ecoself e consegnare
i tagliandini alla scuola entro il 21 maggio 2016. Le insegnanti a loro volta avranno il compito
di compilare il modulo di partecipazione allegato alla brochure e consegnare il tutto al
Comune di Forlì-Servizio Ambiente e Protezione Civile – Unità Ambiente, in busta chiusa con
indicazione “CONCORSO A PREMI ECOSELF”, entro il 1° giugno 2016.Le tre scuole che
avranno raccolto più chilogrammi di rifiuto differenziato in proporzione agli alunni iscritti
potranno aggiudicarsi uno dei premi in palio. A tutte le scuole partecipanti verranno
regalate 5 risme di carta riciclata.
Fonte: comunivirtuosi.it
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/05/2016 (Ud. 13/04/2016) Sentenza
n.20154
RIFIUTI - AGRICOLTURA - Produzione del "compost"
3. - Sostanze pericolose presenti nel "compost" - Tracciabilità dei fertilizzanti e disciplina
applicabile - Attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi
senza la prescritta autorizzazione - Artt. 181 e ss. e 208 d. lgs. n. 152/2006.
Nella produzione del "compost" di qualità sia superata la soglia d'accettabilità dei rifiuti
raccolti separatamente per il compostaggio, ovvero siano presenti nel "compost" sostanze
pericolose non previste nemmeno nell'elencazione delle delibere regionali in materia, si
configura il reato di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in difetto
dell'autorizzazione prevista dall'art. 208 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto è
applicabile in tal caso la disciplina in materia di recupero dei rifiuti prevista dagli artt. 181 e
ss. del citato d. lgs. e non quella in materia di fertilizzanti, prevista dal d. lgs. 29 aprile 2006, n.
217 (Cass., Sez. 3, n. 10709 del 28/1/2009, Tenzon; Sez. 3, 27079 del 21/6/2007, Ugolini).
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Ricorso per cassazione - Inammissibilità per manifesta
infondatezza dei motivi - Cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. -
Preclusione - Art. 616 cod. proc. pen..
L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non
consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la
possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi
compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità.
Fonte: ambientediritto.it