1. L’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
ALLA LUCE DEL D.LGS 152/2006
MODIFICATO CON D.LGS 4/08
Dott. Eugenio Onori
Presidente dell’Albo nazionale gestori ambientali
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
2. articolo 212 decreto legislativo 152/06
L’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali
succede all’Albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti previsto
dall’articolo 30 del D.Lgs 22/97.
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3. MODIFICHE D.LGS 4/08
• intervengono sulle situazioni di maggiore criticità
già evidenziate dallo stesso Albo a seguito
dell’entrata in vigore del D.Lgs 152/06
• sono conseguenti alle misure adottate dal decreto
correttivo per adeguare le disposizioni del D.Lgs
152/06, soprattutto quelle riguardanti le nozioni di
rifiuto e di materia prima secondaria, al diritto
comunitario.
4. MODIFICHE D.LGS 4/08
• Le operazioni di recupero dei rifiuti in procedura
semplificata.
• L’iscrizione delle imprese che raccolgono e trasportano i
propri rifiuti .
• L’iscrizione delle aziende speciali, dei consorzi e delle
società di gestione dei servizi pubblici.
5. MODIFICHE D.LGS 4/08
• Abrogazione della Sezione speciale relativa alle imprese
estere che producono/forniscono mps costituite da
rottami ferrosi e non ferrosi per l'industria siderurgica
e metallurgica.
• Abrogazione della previsione relativa all’iscrizione
semplificata per il trasporto dei rifiuti indicati nella
lista verde.
6. MODIFICHE D.LGS 4/08
• articolo 183, comma 1, lettera cc):
centro di raccolta:
area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta
mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per
frazioni omogenee conferiti dai detentori per il
trasporto agli impianti di recupero e trattamento.
La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentita la Conferenza unificata Stato -
Regioni, città e autonomie locali
7. MODIFICHE D.LGS 4/08
Decreto 8 aprile 2008
(Gazzetta ufficiale 28 aprile 2008 n. 99)
• I centri di raccolta comunali o intercomunali costituiti da aree
presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta,
mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli
impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di
smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato al DM ,
conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze
domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base
alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti
dalle utenze domestiche.
8. Decreto 8 aprile 2008
(Gazzetta ufficiale 28 aprile 2008 n. 99)
• La realizzazione dei centri di raccolta è approvata dal Comune
territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, in
conformità alle disposizioni di cui all'allegato I al decreto.
• Il soggetto che gestisce il centro di raccolta si deve iscrivere all'Albo
nazionale gestori ambientali nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto
dei rifiuti urbani"
9. L’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali
articolo 212 del D.Lgs 152/06,
come modificato dal D.lgs 4/08
• Al fine di adeguatamente affrontare i nuovi compiti
l’articolo 212 prevede l’emanazione di un nuovo
regolamento di funzionamento e di altri decreti
attuativi volti a disciplinare il complesso sistema Albo
e a consentire un razionale e proficuo utilizzo delle
risorse.
• Talune disposizioni sono immediatamente applicabili.
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10. L’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali
Fino all’emanazione dei decreti attuativi continuano ad
applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni
emanate in attuazione dell’articolo 30 del decreto
Ronchi, e cioè:
• Dm 28 aprile 1998, n. 406, Regolamento dell’Albo nazionale gestori
rifiuti;
• Dm 23 aprile 1999, garanzie finanziarie trasporto dei rifiuti;
• Dm 5 febbraio 2004, garanzie finanziarie attività di bonifica dei
beni contenenti amianto;
• Dm 5 luglio 2005, garanzie finanziarie attività di bonifica di siti;
• disposizioni del Comitato Nazionale dell’Albo nazionale gestori
rifiuti.
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11. ISCRIZIONE ORDINARIA
articolo 212, comma 5, del Dlgs 152/06
• le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti
non pericolosi prodotti da terzi.
• le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i
trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedono la quantità di 30 kg
al giorno o di 30 litri al giorno effettuati dai produttori degli stessi
rifiuti.
• Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione dei rifiuti
stessi.
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12. ISCRIZIONE ORDINARIA
articolo 212, comma 5, del Dlgs 152/06
• le imprese che gestiscono impianti di titolarità di terzi.
• le imprese che gestiscono impianti mobili di smaltimento e
recupero dei rifiuti.
• le imprese che effettuano attività di bonifica dei siti.
• le imprese che effettuano attività di bonifica dei beni
contenenti amianto.
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13. ISCRIZIONE ORDINARIA
articolo 212, commi 6 ,7 e 9, del Dlgs 152/06
• L’iscrizione ordinaria dura 5 anni ed è sottoposta alle
garanzie finanziarie
• l’iscrizione all’Albo per le attività di gestione di impianti fissi di
smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, bonifica dei siti,
bonifica dei beni contenenti amianto è subordinata alla prestazione
di garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente
competente (non più a favore dello Stato), nel rispetto dei criteri
generali che dovranno essere fissati da un apposito decreto
ministeriale.
• Fino all’emanazione di questo decreto continuano ad applicarsi le
disposizioni già in vigore ai sensi del D.Lgs 22/97 (articolo 212,
comma 14:
DM 5 luglio 2005
5 febbraio 2004.
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14. ISCRIZIONE ORDINARIA
articolo 212, comma 7, del Dlgs 152/06
le garanzie finanziarie sono ridotte:
• del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del
regolamento (CE) n. 761/2001 del 19 marzo 2001 (EMAS);
• del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso di certificazione
ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
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15. ISCRIZIONE ORDINARIA
La previsione di tali riduzioni è risultata immediatamente
applicabile per le garanzie finanziarie che devono essere
prestate allo Stato (trasporto), mentre per le fideiussioni da
prestarsi alla regione è subordinata all’emanazione del decreto
ministeriale che dovrà dettare i criteri generali.
Circ. n. 1963 del 29 dicembre 2006.
le riduzioni si applicano esclusivamente alle garanzie
finanziarie presentate dalle imprese certificate/registrate per le
specifiche attività oggetto dell’iscrizione all’Albo.
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16. Iscrizione semplificata delle imprese che raccolgono e
trasportano i rifiuti avviati alle operazioni di recupero
agevolato
• comunicazione di inizio di attività alla Sezione regionale
corredata da idonea documentazione predisposta ai sensi
dell'articolo 13 del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n.
406 e delle deliberazioni del Comitato nazionale
• la Sezione regionale entro dieci giorni “prende atto
dell’avvenuta iscrizione”.
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17. Iscrizione semplificata delle imprese che raccolgono e
trasportano i rifiuti avviati alle operazioni di recupero
agevolato
• la documentazione attestante i requisiti e le condizioni per
l’iscrizione allegata alla documentazione deve essere
idonea e completa.
In caso contrario l’interessato incorre nelle sanzioni
previste dall’articolo 256, comma 1, per le attività di
gestione dei rifiuti non autorizzate.
• La comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque
anni, diversamente da quanto previsto dal decreto
anni
legislativo 22/97 che disponeva il rinnovo biennale.
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18. Iscrizione semplificata delle imprese che raccolgono e
trasportano i rifiuti avviati alle operazioni di recupero
agevolato
circ. 1961 del 29 dicembre 2006
• le imprese interessate presentano alla Sezione regionale
territorialmente competente la comunicazione di inizio di
attività corredata dalla documentazione prevista dall’art. 13,
comma 3, del DM 406/98, e dalle deliberazioni del
Comitato Nazionale.
• la Segreteria della Sezione entro 10 giorni lavorativi dal
ricevimento della comunicazione di inizio di attività
verifica la completezza formale della documentazione
richiesta.
• Nel caso di esito positivo della suddetta verifica, la Sezione
regionale rilascia all’interessato apposita attestazione di
presa d’atto dell’avvenuta iscrizione, o revisione
dell’iscrizione, a firma del Segretario .eugenio onori - albo nazionale gestori ambientali
19. Iscrizione semplificata delle imprese che raccolgono e
trasportano i rifiuti avviati alle operazioni di recupero
agevolato
circ. 1961 del 29 dicembre 2006
copia conforme della attestazione di presa d’atto
dell’avvenuta iscrizione, o revisione dell’iscrizione deve
accompagnare i rifiuti durante il trasporto fino al rilascio
del provvedimento d’iscrizione
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20. Iscrizione semplificata delle imprese che raccolgono e
trasportano i rifiuti avviati alle operazioni di recupero
agevolato
circ. 1961 del 29 dicembre 2006
Nel caso di esito negativo della verifica inerente la
completezza della documentazione, la Segreteria della
Sezione regionale chiede all’interessato di regolarizzare la
comunicazione di inizio di attività e la relativa
documentazione entro un termine non superiore a 30 giorni
lavorativi, pena il diniego dell’iscrizione.
Il termine di validità ed efficacia della comunicazione di
inizio di attività decorre da quando la stessa risulta
completa di tutta la documentazione richiesta.
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21. Iscrizione semplificata delle imprese che
raccolgono e trasportano i rifiuti avviati alle
operazioni di recupero agevolato
circ. 1961 del 29 dicembre 2006
Entro 30 giorni lavorativi dal rilascio della suddetta
attestazione, la Sezione regionale verifica l’idoneità
attestazione
della documentazione a corredo della comunicazione di
inizio di attività e la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti previsti per l’esercizio dell’attività.
In caso di esito positivo, la Sezione rilascia
all’interessato il provvedimento di iscrizione all’Albo
L’efficacia dell’iscrizione decorre dalla data di
ricevimento della comunicazione di inizio di attività
completa di tutta la documentazione richiesta.
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22. Iscrizione semplificata delle imprese che
raccolgono e trasportano i rifiuti avviati alle
operazioni di recupero agevolato
circ. 1961 del 29 dicembre 2006
In caso contrario, la Sezione regionale dispone, ai sensi
dell’articolo 13, comma 7, del DM 406/98, il divieto di
prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a
conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato
dalla Sezione.
• N.B. Non è comunque ammessa la conformazione dell’attività in caso di
dichiarazioni mendaci o di false attestazioni; in tali casi il dichiarante è
punito con la sanzione prevista dall’articolo 483 c.p., salvo che il fatto
costituisca più grave reato.
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23. Iscrizione semplificata delle imprese che raccolgono e
trasportano i rifiuti avviati alle operazioni di recupero
agevolato
Articolo212, comma 20, D.Lgs 152/06
• Le imprese iscritte all’Albo con procedura ordinaria sono
esentate dall’obbligo della comunicazione se lo
svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti
sottoposti a procedure semplificate ed effettivamente
avviati al riciclaggio e al recupero non comporta variazioni
della categoria, della classe e della tipologia di rifiuti per le
quali tali imprese sono iscritte.
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24. Iscrizione semplificata delle imprese che
raccolgono e trasportano i rifiuti avviati alle
operazioni di recupero agevolato
circolare n.1555 del 27 luglio 2007
• l’impresa iscritta con procedura ordinaria (categorie 1 , 4 e
5) può, alle condizioni stabilite dall’art. 212, comma 20,
trasportare i rifiuti anche con destinazione a impianti che
effettuano le operazioni di recupero in procedura
semplificata.
• Non risulta possibile il contrario in quanto l’iscrizione con
procedura semplificata (categorie 2 o 3) vincola la
destinazione dei rifiuti trasportati ad impianti che svolgono
le operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi
degli articoli 214 e 216 del D.Lgs 152/06.
25. Iscrizione delle aziende speciali, consorzi e società
di gestione dei servizi pubblici di cui al D.Lgs
267/2000
• comunicazione di inizio di attività del comune o del
consorzio di comuni
• efficace solo per le attività di gestione dei rifiuti urbani
del comune o del consorzio.
26. Iscrizione delle aziende speciali, consorzi e società
di gestione dei servizi pubblici di cui al D.Lgs
267/2000
Tale tipo di iscrizione non era stato più previsto
dal D.Lgs 152/06 e, pertanto le Sezioni regionali
provvedevano ad effettuare esclusivamente le
variazioni delle iscrizioni in corso di validità.
27. Iscrizione semplificata articolo 30, comma 10, del
D.Lgs 22/97
Con sentenza 941/06, il TAR Liguria ha accolto il
ricorso proposto di un’impresa avverso la
decisione della locale Sezione regionale di non
rinnovare l’iscrizione, con procedura semplificata,
ai sensi dell’articolo 30, comma 10, del D.Lgs
22/97 e, per l’effetto, ha annullato il
provvedimento impugnato.
28. Iscrizione semplificata articolo 30, comma 10, del
D.Lgs 22/97
• Il Comitato Nazionale ha ritenuto di dover uniformare
l’attività dell’Albo a quanto disposto dal TAR (circ. n.
1309 del 28 settembre 2006)
• Le Sezioni regionali, pertanto, hanno provveduto ad
espletare l’istruttoria delle comunicazioni di inizio di
attività che venivano presentate ai sensi dell’articolo 13,
comma 2, e dell’articolo 19, comma 2, del D.M.406/98.
29. Iscrizione delle imprese
che trasportano i propri rifiuti
articolo 212, comma 8, D.Lgs 152/06
• imprese che svolgono in via ordinaria e regolare
l’attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non
pericolosi.
• imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in
quantità che non eccedano 30 Kg al giorno o 30 litri al
giorno.
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30. Iscrizione delle imprese
che trasportano i propri rifiuti
articolo 212, comma 8, D.Lgs 152/06
Con questa disposizione l’ordinamento italiano si è
adeguato alle disposizioni comunitarie relative al
trasporto dei rifiuti come interpretate dalla sentenza 9
giugno 2005, causa C-270/03, della Corte di Giustizia
UE
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31. Iscrizione delle imprese
che trasportano i propri rifiuti
articolo 212, comma 8, D.Lgs 152/06
L’iscrizione :
• è effettuata a seguito di richiesta scritta dell’impresa alla
competente Sezione regionale dell’Albo
• non presuppone la dimostrazione dei requisiti tecnico-
finanziari e non è subordinata alla prestazione delle
garanzie finanziarie.
• è subordinata al versamento del diritto annuale d’iscrizione
di € 50
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32. Iscrizione delle imprese
che trasportano i propri rifiuti
Delibera Comitato Nazionale 26 aprile 2006
procedura d’iscrizione
• Le imprese presentano richiesta d'iscrizione all'Albo secondo lo
schema riportato nell'allegato "A" e vengono iscritte con
decorrenza dalla data di ricezione della richiesta stessa.
• La segreteria della Sezione regionale, ricevuta la richiesta e
verificata l'iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese,
rilascia immediatamente la ricevuta di cui all'allegato "B" che
consente in via provvisoria lo svolgimento dell’attività in attesa
della emanazione del provvedimento d’iscrizione o del
provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività.
33. Iscrizione delle imprese
che trasportano i propri rifiuti
articolo 212, comma 8, D.Lgs 152/06
Delibera Comitato Nazionale 26 aprile 2006
Successivamente la Sezione regionale procede a:
• verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti
dichiarati con atto notorio e ad acquisire la certificazione
antimafia,
• emettere il provvedimento di iscrizione secondo lo
schema riportato nell'allegato "C". Il provvedimento avrà
decorrenza dalla data di ricezione della richiesta.
• Qualora la Sezione regionale accerti il mancato rispetto delle
condizioni e dei requisiti per l’iscrizione, dispone, con provvedimento
motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che
l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro
il termine fissato dalla Sezione medesima.
34. Iscrizione delle imprese
che trasportano i propri rifiuti
articolo 212, comma 8, D.Lgs 152/06
• Delibera Comitato Nazionale 4 luglio 2007, di
modifica della delibera 26 aprile 2006
(G.U. del 2 agosto 2007)
• La ricevuta di cui all’allegato “B” è valida sei mesi dalla
data del rilascio”.
• Le ricevute rilasciate anteriormente all’entrata in vigore
della delibera (3 agosto 2007) sono valide fino al 31
dicembre 2007.
35. Iscrizione delle imprese
che trasportano i propri rifiuti
articolo 212, comma 8 (sostituito), D.Lgs 152/06
• produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che
effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei
propri rifiuti a condizione che tali operazioni
costituiscano parte integrante ed accessoria
dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i
rifiuti sono prodotti
36. Iscrizione delle imprese
che trasportano i propri rifiuti
articolo 212, comma 8 (sostituito), D.Lgs 152/06
Articolo 183 comma 1 lettera b):
produttore:
• la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il
produttore iniziale e
• la persona che ha effettuato operazioni di
pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che
hanno mutato la natura o la composizione di detti
rifiuti.
37. Iscrizione delle imprese
che trasportano i propri rifiuti
articolo 212, comma 8 (sostituito), D.Lgs 152/06
• comunicazione alla sezione regionale o provinciale
dell’Albo territorialmente competente
• Rilascio del relativo provvedimento entro i successivi
trenta giorni.
• le iscrizioni effettuate entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore del decreto legislativo correttivo restano valide ed
efficaci
38. Iscrizione delle imprese
che trasportano i propri rifiuti
articolo 212, comma 8 (sostituito), D.Lgs 152/06
• Con la comunicazione l’interessato attesta sotto la sua
responsabilità, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 241 del
1990:
• a) la sede dell’impresa, l’attività o le attività dalle quali sono
prodotti i rifiuti;
• b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;
• c) gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mezzi
utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle
modalità di effettuazione del trasporto medesimo;
• d) il versamento del diritto annuale di registrazione,
L’impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta
successivamente all’iscrizione.
39. Delibera Comitato Nazionale n.1 del 3 marzo 2008
• modello di comunicazione/attestazione
• richieste d’iscrizione presentate prima dell’entrata in
vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4
• regolarizzazione e integrazione delle richieste
d’iscrizione presentate secondo la previgente
normativa dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo correttivo entro 30 giorni dalla richiesta
della Sezione regionale
40. Delibera Comitato Nazionale n.1 del 3 marzo 2008
a) l’attività o le attività dalle quali sono prodotti i rifiuti:
attività per le quali è già stata presentata denuncia inizio
attività al registro delle imprese.
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti:
• codici Cer e stato fisico.
• descrizione codici che terminano con 99.
• elenchi separati per rifiuti pericolosi e non pericolosi
41. Delibera Comitato Nazionale n.1 del 3 marzo 2008
c) Veicoli
• Targhe
• idoneità tecnica e rispetto prescrizioni
d) Modalità di effettuazione del trasporto
• alla rifusa
• in colli
• con veicolo per trasporto specifico
• altro
42. Rinnovo delle iscrizioni per le imprese certificate
L’articolo 209 del decreto legislativo 152/2006 prevede
che
le imprese che risultino registrate Emas o certificate UNI
EN ISO 14001 o che operino nell’ambito del sistema
Ecolabel, possano sostituire il nuovo certificato di
iscrizione con
• autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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43. Rinnovo delle iscrizioni per le imprese certificate
• copia conforme dei certificati di registrazione
• denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la
conformità dell’impresa, dei mezzi e degli impianti alle
prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una
certificazione delle esperimento di prove a ciò destinate,
ove previsto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di
accertata falsità delle attestazioni contenute
nell’autocertificazione e dei relativi documenti, si applica
l’articolo 483 del codice penale.
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44. I CENTRI DI RACCOLTA
articolo 183, comma 1, lettera cc)
centro di raccolta: area presidiata ed allestita per
l'attività di raccolta mediante raggruppamento
differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti
dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero
e trattamento.
La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentita la Conferenza unificata Stato -
Regioni, città e autonomie locali
45. Decreto 8 aprile 2008
(Gazzetta ufficiale 28 aprile 2008 n. 99)
• I centri di raccolta comunali o intercomunali costituiti da aree
presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta,
mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli
impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di
smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I al DM,
conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze
domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base
alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti
dalle utenze domestiche.
46. Decreto 8 aprile 2008
(Gazzetta ufficiale 28 aprile 2008 n. 99)
• La realizzazione dei centri di raccolta è approvata dal Comune
territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, in
conformità alle disposizioni di cui all'allegato I al decreto.
47. Decreto 8 aprile 2008
(Gazzetta ufficiale 28 aprile 2008 n. 99)
• ALLEGATO I
Requisiti tecnico gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti
urbani e assimilati
• Ubicazione, requisiti e struttura del centro
• Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro.
• personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le
diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle
procedure di emergenza in caso di incidenti .
• Modalità di deposito dei rifiuti , modalità di gestione e presidi del
centro di raccolta
• Durata del deposito
48. Decreto 8 aprile 2008
(Gazzetta ufficiale 28 aprile 2008 n. 99)
• ALLEGATO Ia:
Scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta
• ALLEGATO Ib:
Scheda rifiuti avviati al recupero/smaltimento dal centro di raccolta
49. Decreto 8 aprile 2008
(Gazzetta ufficiale 28 aprile 2008 n. 99)
• Il soggetto che gestisce il centro di raccolta si deve iscrivere all'Albo
nazionale gestori ambientali nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto
dei rifiuti urbani“.
• entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto il
Comitato nazionale dell'Albo stabilisce i criteri, le modalità e i termini
per la dimostrazione della idoneità tecnica e della capacità finanziaria.
• L'iscrizione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia
finanziaria ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre
1996, modificato con decreto 23 aprile 1999, relativamente alla
categoria "raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati“.
50. Decreto 8 aprile 2008
(Gazzetta ufficiale 28 aprile 2008 n. 99)
• I centri di raccolta che, alla data di entrata in vigore del decreto, sono
operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali continuano
ad operare e si conformano alle disposizioni del decreto entro il
termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della delibera del Comitato nazionale dell'Albo.
• I centri di raccolta che, alla data di entrata in vigore del decreto, sono
autorizzati ai sensi degli articoli 208 o 210 del decreto legislativo n.
152 del 2006 possono continuare ad operare sulla base di tale
autorizzazione sino alla scadenza della stessa.