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Senato della Repubblica X V I I L E G I S L A T U R A
N. 1733
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)
dal Ministro dello sviluppo economico (GUIDI)
dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (GALLETTI)
e dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (FRANCESCHINI)
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (PADOAN)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 2015
Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante
disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico
nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto
TIPOGRAFIA DEL SENATO
Atti parlamentari – 2 – Senato della Repubblica – N. 1733
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
I N D I C E
Relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3
Relazione tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 9
Disegno di legge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 12
Testo del decreto-legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 13
Atti parlamentari – 3 – Senato della Repubblica – N. 1733
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
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ONOREVOLI SENATORI. – L’articolo 1 mira
ad estendere la disciplina, prevista per l’am-
missione immediata all’amministrazione
straordinaria delle imprese operanti nel set-
tore dei servizi pubblici essenziali, alle im-
prese che gestiscono almeno uno stabili-
mento industriale di interesse strategico na-
zionale e sono sottoposte a commissaria-
mento straordinario ai sensi del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 89. L’ammissione alla procedura, che av-
viene alternativamente o con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o con
decreto del Ministero dello sviluppo econo-
mico, può prescrivere nell’apposito provve-
dimento il compimento di atti necessari al
conseguimento delle finalità della procedura.
Il comma 2 dell’articolo 1 prevede che il
commissario straordinario dell’impresa che
riveste interesse strategico nazionale può es-
sere nominato commissario straordinario
della procedura di amministrazione straordi-
naria.
Il comma 4 sostituisce il comma 4-quater
dell’articolo 4 del decreto-legge n. 347 del
2003, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 39 del 2004, prevedendo che il
commissario dell’amministrazione straordi-
naria individui l’affittuario o l’acquirente, a
trattativa privata, tra i soggetti che garanti-
scono, a seconda dei casi, la continuità del
servizio pubblico essenziale ovvero la conti-
nuità produttiva dello stabilimento indu-
striale di interesse strategico nazionale anche
con riferimento alla garanzia di adeguati li-
velli occupazionali. Il canone di affitto o il
prezzo di cessione non devono essere infe-
riori a quelli di mercato. È altresì previsto
che il diritto di prelazione di cui all’articolo
104-bis del regio decreto n. 267 del 1942 a
favore dell’affittuario può essere concesso
convenzionalmente, previa espressa autoriz-
zazione del Ministro dello sviluppo econo-
mico e con parere favorevole del comitato
di sorveglianza.
Il comma 5 sostituisce il comma 4-sexies
del citato articolo 4 del decreto-legge n. 347
del 2003, statuendo che in caso di affitto o
cessione di azienda o di un ramo aziendale,
le autorizzazioni, certificazioni, licenze o al-
tri titoli sono trasferiti all’affittuario o all’ac-
quirente.
Il comma 7 dell’articolo 1 introduce una
deroga alla disciplina dell’azione revocatoria
per assicurare il raggiungimento dello scopo
del commissariamento. In particolare la
norma intende garantire la prosecuzione
della attività produttiva dell’impresa di inte-
resse strategico nazionale, assicurando che le
risorse aziendali siano prioritariamente desti-
nate a tale scopo.
L’articolo 2, al comma 1, disciplina la
normativa applicabile all’ipotesi in cui
ILVA S.p.A. sia ammessa alla procedura
concorsuale di amministrazione straordinaria
di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003,
n. 347, prevedendo la cessazione del com-
missariamento straordinario deliberato ai
sensi del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 61. Dispone, inoltre, l’attribuzione al
commissario straordinario dei poteri neces-
sari per attuare le prescrizioni di carattere
ambientale previste dall’autorizzazione inte-
grata ambientale (A.I.A.) rilasciata con de-
creto del Ministro dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare, come modifi-
cata dal piano ambientale approvato con de-
creto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 14 marzo 2014.
Atti parlamentari – 4 – Senato della Repubblica – N. 1733
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
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Il comma 2 disciplina i rapporti intercor-
renti tra la valutazione del danno sanitario
(VDS) e le prescrizioni contenute nell’A.I.
A., conformando la valutazione ai criteri
metodologici stabiliti dal decreto del Mini-
stro della salute 24 aprile 2013. La VDS
non può modificare unilateralmente le pre-
scrizioni dell’A.I.A., ma consente alla re-
gione competente di chiederne il riesame ai
sensi dell’articolo 29-octies, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Vengono altresì disciplinati i procedimenti
per la modifica del piano ambientale, conse-
guente alla suddetta variazione dell’A.I.A.
Il comma 3 specifica che l’attività di ge-
stione dell’impresa va considerata ad ogni
effetto attività di pubblica utilità e che gli
interventi previsti dal piano ambientale
sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pub-
blica utilità e costituiscono varianti alla vi-
gente pianificazione urbanistica.
I commi da 4 a 7 disciplinano la proce-
dura per l’attuazione del piano ambientale
approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 marzo 2014. In
particolare il comma 4 introduce misure di
semplificazione per il rilascio di pareri, visti
e nulla osta da parte delle amministrazioni e
dei soggetti competenti, prevedendo che gli
stessi debbano essere resi entro venti giorni
dalla richiesta ed eventualmente prorogati
di ulteriori venti giorni previa istanza moti-
vata. È altresì previsto che, nel caso in cui
tali termini trascorrano infruttuosamente, tro-
verà applicazione l’istituto del silenzio-as-
senso.
Il comma 5 detta la tempistica per la con-
clusione di tutte le misure previste nel piano
di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 14 marzo 2014, stabilendo che il
piano si intende attuato se entro il 31 luglio
2015 sono state realizzate almeno l’80 per
cento delle prescrizioni in scadenza a quella
data e che, entro il 31 dicembre 2015, il
commissario è tenuto a presentare al Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare e all’ISPRA una relazione
sull’osservanza delle disposizioni contenute
del predetto piano. È infine previsto che
con apposito decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, su istanza del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, è stabilito il termine ultimo per
l’attuazione di tutte le altre prescrizioni.
Il comma 6 disciplina il regime di re-
sponsabilità del commissario straordinario e
dei soggetti da questo funzionalmente dele-
gati ai fini della valutazione delle condotte
poste in essere in attuazione del piano di
cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 14 marzo 2014. In particolare,
viene esclusa la punibilità delle stesse.
Il comma 7 comporta l’esenzione dai
reati di bancarotta, semplice e fraudolenta,
per i finanziamenti all’impresa commissa-
riata autorizzati ai sensi dell’articolo 22-qua-
ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché
per i pagamenti e le operazioni che il com-
missario straordinario nominato ai sensi del
decreto-legge n. 61 del 2013 ha effettuato,
per le finalità della norma citata, con l’im-
piego delle somme derivanti da tali finanzia-
menti. L’esenzione trova giustificazione nel
fatto che tali finanziamenti sono funzionali
al risanamento ambientale ovvero alla conti-
nuazione dell’esercizio dell’attività di im-
presa attestata dal Ministro dell’ambiente e
dal Ministro dello sviluppo economico.
Il comma 8 individua le norme vigenti
che continueranno a trovare applicazione,
nei limiti di compatibilità, in costanza del
nuovo regime di amministrazione straordina-
ria.
Il comma 9 specifica che i riferimenti al
commissario e al sub-commissario nonché
al commissariamento e alla gestione com-
missariale contenuti agli articoli 1 e 2-quin-
quies del decreto-legge n. 61 del 2013, al-
l’articolo 12 del decreto-legge n. 101 del
2013, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 175 del 2013, e all’articolo 22-qua-
ter, comma 2, del decreto-legge n. 91 del
Atti parlamentari – 5 – Senato della Repubblica – N. 1733
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
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2014 devono intendersi come riferimenti, ri-
spettivamente, al commissario straordinario
e alla procedura di amministrazione straordi-
naria di cui al decreto-legge n. 347 del
2003.
Il comma 10 specifica che il riferimento
alla gestione commissariale di cui all’arti-
colo 1, comma 9-bis, del decreto-legge
n. 61 del 2013 si intende riferito alla ge-
stione aziendale da parte del commissario
o dell’avente titolo, sia esso affittuario o
cessionario, e che la disciplina ivi prevista
si applica all’impresa commissariata o affit-
tata o ceduta fino alla data di cessazione
del commissariamento o a diversa data fis-
sata con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri su proposta del Ministro dello
sviluppo economico.
Il comma 11 dispone che, nel caso in cui
l’impresa commissariata, ai sensi del de-
creto-legge n. 61 del 2013, sia successiva-
mente ammessa alla procedura di ammini-
strazione straordinaria, essa possa accedere
alle misure previste dall’articolo 252-bis
del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Tale norma prevede che il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare
e il Ministro dello sviluppo economico, d’in-
tesa con la regione territorialmente interes-
sata e, per le materie di competenza, con
il Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali, nonché con il Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo per gli aspetti
di competenza, possono stipulare accordi di
programma con uno o più proprietari di
aree contaminate o altri soggetti interessati
ad attuare progetti integrati di messa in sicu-
rezza o bonifica, e di riconversione indu-
striale e sviluppo economico in siti di inte-
resse nazionale (SIN), individuati ai sensi
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al
fine di promuovere il riutilizzo di tali siti
in condizioni di sicurezza sanitaria e am-
bientale, e di preservare le matrici ambien-
tali non contaminate. L’esclusione da tale
beneficio delle aree interessate dalle misure
di commissariamento di cui al decreto-legge
n. 61 del 2013 trova ragione nel fatto che
con il suddetto commissariamento lo Stato
si sostituisce al proprietario dell’area solo
per l’attuazione del piano sanitario e am-
bientale e, una volta operato il risanamento,
essa torna nella disponibilità del proprietario
che è il responsabile dell’inquinamento. Con
l’ammissione alla procedura di amministra-
zione straordinaria sorge, invece, la necessità
di tutelare l’eventuale terzo acquirente, non
responsabile della contaminazione, e di
porlo in condizione di accedere al beneficio
derivante dagli accordi di programma, al
pari di altri cessionari di aree contaminate
collocate in zone SIN.
L’articolo 3 reca disposizioni finanziarie.
In particolare, il comma 1 interviene sul-
l’articolo 1, comma 11-quinquies del de-
creto-legge n. 61 del 2013, prevedendo il
versamento in una contabilità speciale inte-
stata al Commissario straordinario delle
somme sottoposte a sequestro penale.
Tale disposizione si collega funzional-
mente al comma 2 ove si prevede, ai fini
dell’attuazione delle prescrizioni contenute
nel decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 marzo 2014, la titolarità in
capo al commissario straordinario dell’am-
ministrazione straordinaria delle contabilità
speciali di cui all’articolo 1, comma 11-
quinquies, del decreto-legge n. 61 del
2013, nonché di altre contabilità che ven-
gono aperte presso la tesoreria statale nelle
quali confluiscono sia le risorse assegnate
dal CIPE con propria delibera, previa pre-
sentazione di un progetto di lavori, a valere
sul Fondo di sviluppo e coesione, nel ri-
spetto dei saldi di finanza pubblica e nel li-
mite delle risorse annualmente disponibili,
nonché altre eventuali risorse a qualsiasi ti-
tolo destinate o da destinare agli interventi
di risanamento ambientale.
Con il comma 3 si prevede che, in ag-
giunta alla rendicontazione contabile prevista
dalla vigente normativa, il commissario
straordinario fornisca specifica informativa
al Ministero dell’ambiente e della tutela
Atti parlamentari – 6 – Senato della Repubblica – N. 1733
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
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del territorio e del mare, al Ministero dello
sviluppo economico e alle autorità giudizia-
rie interessate.
In coerenza con la normativa europea e
nazionale, il comma 4 conferma il diritto
di rivalsa da parte dello Stato nei confronti
dei responsabili del danno ambientale.
Da ultimo, con il comma 5 si autorizza la
sottoscrizione con FINTECNA S.p.A., in
qualità di avente causa dell’IRI, di un atto
convenzionale di liquidazione dell’obbliga-
zione contenuta nell’articolo 17.7 del con-
tratto di cessione dell’ILVA Laminati Piani
(oggi ILVA S.p.A.). Le somme rinvenienti
da detta operazione affluiscono nella conta-
bilità ordinaria del commissario straordina-
rio. L’operazione ha natura definitiva e
non è soggetta ad azione revocatoria.
L’articolo 4 modifica i commi 2 e 6 del-
l’articolo 12 del decreto legge 31 agosto
2013, n. 101, che prevedono le procedura
per l’approvazione dei piani di gestione dei
rifiuti e delle discariche, per rifiuti pericolosi
e non pericolosi, dell’ILVA S.p.A. L’attuale
disciplina prevede che tali piani siano appro-
vati con decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, su pro-
posta del sub commissario ambientale
ILVA, sentite la regione Puglia e l’ARPA
Puglia. Con la presente modifica normativa
i piani vengono approvati ex lege, così
come proposti dall’organo governativo com-
missariale (il sub commissario ambientale).
Tale procedura ha il pregio di valorizzare
il lavoro tecnico già svolto dal sub commis-
sario e di velocizzare e semplificare l’ado-
zione dei piani, allo stato non ancora appro-
vati. La norma elimina, poi, la previsione di
misure di compensazione in materia di piano
di gestione rifiuti, cancellando una statui-
zione normativa frutto di un evidente errore;
il comma 6 dell’articolo 12 infatti replicava
la disposizione del comma 2, ma senza giu-
stificazione, atteso che per la gestione ordi-
naria di rifiuti non appare necessario provve-
dere a compensazioni economiche, oppor-
tune invece per la predisposizione di discari-
che e a favore degli enti locali nel cui terri-
torio tali discariche vengono impiantate. Si
prevede, infine, un meccanismo di possibile
integrazione delle garanzie finanziarie a sup-
porto delle attività previste nei piani rifiuti e
discariche, nel termine di centoventi giorni
dal decreto che le dispone, stabilendo un
meccanismo sanzionatorio (decadenza dall’e-
sercizio delle attività) in caso di mancata
prestazione.
L’articolo 5 detta disposizioni finalizzate
ad una celere e coordinata attuazione degli
interventi per far fronte alla situazione di
criticità riguardante la città e l’area di Ta-
ranto.
Il comma 1 prevede che l’attuazione degli
interventi sia disciplinata da un contratto
istituzionale di sviluppo denominato «CIS
Taranto».
Il comma 2 dispone che il CIS Taranto
sia sottoscritto da tutti i soggetti istituzionali
chiamati a far parte di un apposito Tavolo
istituzionale permanente per l’Area di Ta-
ranto, costituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, con compiti di coor-
dinamento e concertazione delle azioni da
intraprendere e di definizione delle strategie
per lo sviluppo del territorio tarantino. Sono
chiamati a far parte del Tavolo, presieduto
dalla Presidenza del Consiglio, rappresen-
tanti delle amministrazioni centrali, degli
enti territoriali e locali e degli altri soggetti
coinvolti (Autorità portuale, Commissario
straordinario per la bonifica, Commissario
del porto di Taranto), nonché dell’Agenzia
nazionale per l’attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d’impresa (Invitalia).
Il comma 3 reca la clausola d’invarianza
finanziaria.
Con l’articolo 6 sono dettate disposizioni
per le misure di bonifica di Taranto e dell’a-
rea tarantina.
Il comma 1 prevede che il Commissario
straordinario per la bonifica, ambientalizza-
zione e riqualificazione di Taranto predi-
sponga un programma di misure a medio e
lungo termine per il recupero dell’intera
Atti parlamentari – 7 – Senato della Repubblica – N. 1733
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
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area di Taranto, dichiarata ad elevato rischio
di crisi ambientale, al fine di garantire ade-
guati livelli di sicurezza sanitaria ed ambien-
tale e mitigare la situazione di criticità delle
imprese del territorio.
Il comma 2 individua le risorse da trasfe-
rire, per la realizzazione del programma,
sulla contabilità speciale del Commissario
straordinario.
Il comma 3 prevede la possibilità per il
Commissario straordinario di utilizzare una
quota di risorse per le attività tecnico-ammi-
nistrative connesse alla realizzazione degli
interventi medesimi.
Il Commissario inoltre, come disposto dal
comma 4, può concludere accordi con altre
pubbliche amministrazioni, università ed al-
tri enti pubblici di ricerca, per lo svolgi-
mento delle attività allo stesso demandate.
L’articolo 7 reca disposizioni in materia
di poteri del Commissario straordinario del
porto di Taranto.
Il comma 1 estende i poteri del Commis-
sario straordinario del Porto di Taranto a
tutti gli interventi infrastrutturali necessari
per l’adeguamento e l’ampliamento del
Porto medesimo e non solo a quelli previsti
dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 17 febbraio 2012 di nomina del
Commissario medesimo. Ciò al fine di ren-
dere l’infrastruttura portuale di Taranto ri-
spondente agli standard competitivi dell’area
mediterranea – con riflessi positivi in ter-
mini di sicurezza e celerità dei trasporti ma-
rittimi, nonché di sviluppo economico e
competitivo dell’intero Paese – e soprattutto
con benefiche ricadute in campo occupazio-
nale. Gli interventi da realizzare compren-
dono, a titolo esemplificativo: la bonifica
dello Yard Belleli, l’ampliamento del V
Sporgente e relativi dragaggi, i dragaggi
delle banchine pubbliche del porto commer-
ciale, l’intervento di ripristino della Calata
IV, ex area Soico. Nel porto vecchio o com-
merciale sono previsti altri interventi (rico-
struzione impalcato testata Molo San Ca-
taldo, Centro Servizi Polivalente, rete di rac-
colta e collettamento acque di pioggia e rete
idrica e fognante) i cui oneri sono a carico
dell’Autorità portuale. Si tratta di interventi
che richiedono la medesima accelerazione
delle opere indicate nel sopra menzionato
decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri.
Il comma 2, in applicazione dei generali
principi di efficacia dell’attività amministra-
tiva e di semplificazione procedimentale ed
al fine di determinare una fondamentale ac-
celerazione in ordine all’acquisizione delle
autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla
osta e assensi comunque denominati degli
enti locali, regionali, dei Ministeri e di tutti
gli altri competenti enti, prevede che detti
atti siano rilasciati entro trenta giorni dalla
richiesta del Commissario straordinario del
Porto di Taranto e che decorso tale termine
gli stessi si intendono resi in senso favore-
vole.
Il comma 3 reca anch’esso una disposi-
zione acceleratoria in ordine alla pronuncia
sulla compatibilità ambientale delle opere
che deve essere emessa nel termine di ses-
santa giorni.
L’articolo 8 intende definire alcuni stru-
menti di intervento per la riqualificazione e
la valorizzazione della cosiddetta «città vec-
chia» di Taranto e dell’Arsenale militare
marittimo della città.
Al comma 1 si prevede, agendo d’intesa
con il comune di Taranto, di individuare
un piano di azioni che mutino la condizione
di abbandono della città vecchia. L’obiettivo
che ci si pone è duplice: da una parte, la
prioritaria messa in sicurezza e recupero
del patrimonio architettonico della città vec-
chia, dall’altra l’avvio di un percorso di va-
lorizzazione, che possa avere positivi risvolti
anche dal punto di vista dell’attrattività turi-
stica. Al fine di consentire la celere realizza-
zione degli interventi, il Ministero, ricevuto
il piano elaborato del comune di Taranto,
provvede a valutarne la compatibilità con
le esigenze di tutela del patrimonio cultu-
rale. La valutazione positiva del Ministero
Atti parlamentari – 8 – Senato della Repubblica – N. 1733
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
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è espressa con decreto del Ministro che so-
stituisce tutte le autorizzazioni, i nulla osta
e gli atti di assenso di competenza del Mini-
stero medesimo. Le autorizzazioni, le intese,
i concerti e tutti gli atti di assenso degli enti
territoriali e di ogni altro ente o autorità
competente devono essere resi entro il ter-
mine di trenta giorni dalla richiesta del co-
mune di Taranto, decorso il quale detti atti
si intendono resi in senso favorevole.
Sempre a fini acceleratori, il comma 2
prevede un termine di sessanta giorni per
la pronuncia sulla compatibilità ambientale
degli interventi da realizzare.
Con il comma 3, nell’ottica di potenzia-
mento dell’offerta culturale, rivolta sia ai
cittadini sia ai turisti, si prevede l’elabora-
zione, a cura del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo e del Mini-
stero della difesa, previa intesa con la re-
gione Puglia e il comune di Taranto, di un
progetto di valorizzazione culturale e turi-
stica del complesso dell’Arsenale militare
marittimo.
L’Arsenale di Taranto, che occupa un’a-
rea di oltre 90 ettari insistente sul demanio
dello Stato in uso all’Amministrazione della
difesa, è, storicamente, una realtà di rile-
vante importanza sociale, culturale ed eco-
nomica che ha costituito e costituisce il
principale fattore di sintesi fra le componenti
militare e civile della città. Il complesso ar-
senalizio di Taranto non è dunque solo
realtà produttiva, ma un importantissimo pa-
trimonio storico e di archeologia industriale
per l’intero Paese, da tutelare e valorizzare,
rendendolo fruibile per la collettività.
Il progetto è approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri; detto
decreto, come previsto dal comma 4, sosti-
tuisce tutte le autorizzazioni, i pareri e gli
atti di assenso comunque denominati di
competenza del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo.
Il comma 5 dispone che sia il piano per
la riqualificazione della città vecchia di Ta-
ranto che il progetto di valorizzazione del-
l’Arsenale militare siano sottoposti al CIPE
per l’assegnazione delle risorse finanziarie
a valere sul Fondo di sviluppo e coesione,
nel limite delle risorse annualmente disponi-
bili.
L’articolo 9 disciplina l’entrata in vigore
del provvedimento.
Atti parlamentari – 9 – Senato della Repubblica – N. 1733
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
RELAZIONE TECNICA
Atti parlamentari – 10 – Senato della Repubblica – N. 1733
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Atti parlamentari – 11 – Senato della Repubblica – N. 1733
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Atti parlamentari – 12 – Senato della Repubblica – N. 1733
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 5
gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni ur-
genti per l’esercizio di imprese di interesse
strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo
della città e dell’area di Taranto.
2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.
Atti parlamentari – 13 – Senato della Repubblica – N. 1733
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 3 del 5 gennaio 2015.
Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico
nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 4, 9, 32, 41, 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di applicare la disci-
plina recata dal decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 39 del 2004, in materia di amministrazione straordi-
naria delle grandi imprese, alle imprese che gestiscono almeno uno stabi-
limento industriale di interesse strategico nazionale, con riferimento alla
particolare situazione dello stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto;
Considerato che la continuità del funzionamento produttivo degli sta-
bilimenti industriali di interesse strategico costituisce una priorità di ca-
rattere nazionale, soprattutto in relazione ai rilevanti profili di protezione
dell’ambiente e della salute;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di emanare di-
sposizioni per l’attuazione di interventi di bonifica, nonché di riqualifica-
zione e rilancio della città e dell’area di Taranto, anche mediante la rea-
lizzazione di progetti infrastrutturali e di valorizzazione culturale e turi-
stica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riu-
nione del 24 dicembre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dello sviluppo economico, del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e
del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Rafforzamento della disciplina dell’amministrazione straordinaria
delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi)
1. All’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 feb-
Atti parlamentari – 14 – Senato della Repubblica – N. 1733
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
braio 2004, n. 39, di seguito denominato «decreto-legge n. 347», dopo le
parole: «Per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essen-
ziali» sono inserite le seguenti: «ovvero che gestiscono almeno uno sta-
bilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo
1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231».
2. Dopo il comma 2-bis dell’articolo 2 del decreto-legge n. 347, è
inserito il seguente: «2-ter. L’istanza per l’ammissione alla procedura
di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono almeno uno
stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’arti-
colo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, che sono soggette al
commissariamento straordinario ai sensi del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 89, è presentata dal commissario straordinario. In tal caso, il commis-
sario straordinario ai sensi del medesimo decreto-legge n. 61 del 2013
può essere nominato commissario straordinario della procedura di ammi-
nistrazione straordinaria.».
3. All’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 347, le parole: «ope-
ranti nel settore dei servizi pubblici essenziali» sono sostituite dalle se-
guenti: «di cui all’articolo 2, comma 2, secondo periodo,».
4. All’articolo 4 del decreto-legge n. 347, il comma 4-quater è so-
stituito dal seguente: «4-quater. Fermo restando il rispetto dei princìpi
di trasparenza e non discriminazione per ogni operazione disciplinata
dal presente decreto, in deroga al disposto dell’articolo 62 del decreto le-
gislativo 8 luglio 1999, n. 270, e con riferimento alle imprese di cui al-
l’articolo 2, comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo, il
commissario straordinario individua l’affittuario o l’acquirente, a trattativa
privata, tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità
nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la con-
tinuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico na-
zionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazio-
nali, nonché la rapidità dell’intervento e il rispetto dei requisiti previsti
dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall’Italia. Il canone
di affitto o il prezzo di cessione non sono inferiori a quelli di mercato
come risultanti da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria
con funzione di esperto indipendente, individuata con decreto del Mini-
stro dello sviluppo economico. Si applicano i commi terzo, quinto e sesto
dell’articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L’autoriz-
zazione di cui al quinto comma dell’articolo 104-bis del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, è rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico e
al comitato dei creditori previsto dal terzo e quinto comma si sostituisce
il comitato di sorveglianza. Si applicano i commi dal quarto al nono del-
l’articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».
5. All’articolo 4, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 347, l’ultimo
periodo è sostituito dal seguente: «In caso di affitto o cessione di aziende
e rami di aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni, certifi-
Atti parlamentari – 15 – Senato della Repubblica – N. 1733
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
cazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono rispettivamente tra-
sferiti all’affittuario o all’acquirente.».
6. Ai commi 1 e 4 dell’articolo 4-bis del decreto-legge n. 347, le
parole: «di ristrutturazione» sono soppresse.
7. All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 347 dopo il primo
periodo è inserito il seguente: «Non sono in ogni caso soggetti ad azione
revocatoria gli atti e i pagamenti compiuti in pendenza del commissaria-
mento straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, in attuazione
della finalità di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge
n. 61 del 2013.».
Articolo 2.
(Disciplina applicabile ad ILVA S.p.A.)
1. L’ammissione di ILVA S.p.A. alla amministrazione straordinaria
di cui al decreto-legge n. 347 determina la cessazione del commissaria-
mento straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, di seguito de-
nominato «decreto-legge n. 61». Il commissario straordinario subentra
nei poteri attribuiti per i piani e le azioni di bonifica previsti dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2014, di seguito «D.P.C.M. 14
marzo 2014».
2. In attuazione dell’articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre
2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2012, n. 231, i rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano
ai criteri metodologici stabiliti dal decreto ministeriale di cui al comma 2
del medesimo articolo 1-bis del decreto-legge n. 207 del 2012. Il rapporto
di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le
prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale in corso di validità,
ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell’ar-
ticolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modificazioni. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 12 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, i contenuti del D.P.C.M. 14 marzo 2014
possono essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-octies
e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni.
3. L’attività di gestione dell’impresa eseguita nel rispetto delle pre-
scrizioni del D.P.C.M. 14 marzo 2014 è considerata di pubblica utilità ad
ogni effetto e gli interventi ivi previsti sono dichiarati indifferibili, urgenti
e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici.
4. Per l’attuazione degli interventi previsti dal piano di cui al D.P.C.
M. 14 marzo 2014, il procedimento di cui all’articolo 1, comma 9, del
Atti parlamentari – 16 – Senato della Repubblica – N. 1733
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
decreto-legge n. 61 è avviato su proposta del commissario entro quindici
giorni dalla disponibilità dei relativi progetti. I termini per l’espressione
dei pareri, visti e nulla osta relativi agli interventi previsti per l’attuazione
del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti compe-
tenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni
in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si in-
tendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d’impatto ambien-
tale e per i pareri in materia di tutela sanitaria e paesaggistica, restano
ferme le previsioni del citato articolo 1, comma 9, secondo periodo,
del decreto-legge n. 61.
5. Il Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 si intende attuato se
entro il 31 luglio 2015 sono realizzate, almeno nella misura dell’80 per
cento, le prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre
2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e all’ISPRA una relazione sulla os-
servanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Con appo-
sito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Mi-
nistro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stabilito il
termine ultimo per l’attuazione di tutte le altre prescrizioni.
6. L’osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di cui al D.P.
C.M. 14 marzo 2014, nei termini previsti dai commi 4 e 5 del presente
articolo, equivale all’adozione ed efficace attuazione dei modelli di orga-
nizzazione e gestione, previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 8 giu-
gno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente
connesse all’attuazione dell’A.I.A. e delle altre norme a tutela dell’am-
biente, della salute e dell’incolumità pubblica. Le condotte poste in essere
in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare
luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordi-
nario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costitui-
scono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambien-
tale, di tutela della salute e dell’ incolumità pubblica e di sicurezza sul
lavoro.
7. All’articolo 217-bis, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «e alle operazioni di fi-
nanziamento effettuate ai sensi dell’articolo 22-quater, comma 1, del de-
creto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché ai pagamenti ed alle operazioni
compiuti, per le finalità di cui alla medesima disposizione, con impiego
delle somme provenienti da tali finanziamenti.».
8. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina del decreto-legge
n. 61. Si applica l’articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
come modificato dal presente decreto, e l’articolo 22-quater, comma 2,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
9. I riferimenti al commissario e al sub-commissario, nonché al com-
missariamento e alla gestione commissariale contenuti negli articoli 1 e
Atti parlamentari – 17 – Senato della Repubblica – N. 1733
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
2-quinquies del decreto-legge n. 61, nell’articolo 12 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, e nell’articolo 22-quater, comma 2, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116, si devono intendere come riferimenti, rispettivamente, al
commissario straordinario e alla procedura di amministrazione straordina-
ria di cui al decreto-legge n. 347, e il riferimento al piano di cui al
comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 61 si deve intendere come
riferimento al piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014.
10. Il riferimento alla gestione commissariale, di cui al comma 9-bis
dell’articolo 1 del decreto-legge n. 61, si intende riferito alla gestione
aziendale da parte del commissario e dell’avente titolo, sia esso affittuario
o cessionario, e la disciplina ivi prevista si applica all’impresa commis-
sariata o affittata o ceduta, fino alla data di cessazione del commissaria-
mento ovvero a diversa data fissata con decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico.
11. Al comma 1 dell’articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’esclusione cessa
di avere effetto nel caso in cui l’impresa è ammessa alla procedura di
amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n.
39.».
Articolo 3.
(Disposizioni finanziarie)
1. Il comma 11-quinquies dell’articolo 1 del decreto-legge n. 61 è
sostituito dal seguente: «11-quinquies. Ai fini dell’attuazione e della rea-
lizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e
sanitaria dell’impresa soggetta a commissariamento, il giudice procedente,
su richiesta del commissario straordinario, dispone il versamento in una
contabilità speciale intestata al commissario straordinario delle somme
sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di
sequestro, anche in relazione ai procedimenti penali diversi da quelli
per reati ambientali o connessi all’attuazione dell’autorizzazione integrata
ambientale, a carico del titolare dell’impresa, ovvero, in caso di impresa
esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli
enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato at-
tività di direzione e coordinamento sull’impresa commissariata prima del
commissariamento, con il vincolo, quanto al loro utilizzo, all’attuazione
degli obblighi connessi alla funzione commissariale esercitata.».
2. Ai fini dell’attuazione delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. 14
marzo 2014, il Commissario straordinario dell’amministrazione straordi-
naria, oltre alla titolarità della o delle contabilità speciali di cui all’arti-
colo 1, comma 11-quinqiues, del decreto legge n. 61, come modificato
Atti parlamentari – 18 – Senato della Repubblica – N. 1733
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
dal comma 1, è altresì titolare di altre contabilità speciali, aperte presso la
tesoreria statale, in cui confluiscono:
a) le risorse assegnate dal CIPE con propria delibera, previa pre-
sentazione di un progetto di lavori, a valere sul Fondo di sviluppo e coe-
sione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle
risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei
saldi di finanza pubblica;
b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare
agli interventi di risanamento ambientale.
3. Il Commissario straordinario rendiconta, secondo la normativa vi-
gente, l’utilizzo delle risorse di tutte le contabilità speciali aperte e ne
fornisce periodica informativa al Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e alle
autorità giudiziarie interessate.
4. Resta fermo il diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti
dei responsabili del danno ambientale.
5. Allo scopo di definire tempestivamente le pendenze tuttora aperte,
il commissario straordinario, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
del presente decreto, previo parere dell’Avvocatura Generale dello Stato
e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è
autorizzato a sottoscrivere con FINTECNA S.p.A., in qualità di avente
causa dell’IRI, un atto convenzionale di liquidazione dell’obbligazione
contenuta nell’articolo 17.7 del contratto di cessione dell’ILVA Laminati
Piani (oggi ILVA S.p.A.). La liquidazione ha carattere transattivo e defi-
nitivo e non è soggetta ad azione revocatoria. Le somme rinvenienti da
detta operazione affluiscono nella contabilità ordinaria del Commissario
straordinario.
Articolo 4.
(Modifiche all’articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125)
1. Il comma 2 dell’articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è
sostituito dal seguente: «2. Sono approvate le modalità di costruzione e di
gestione delle discariche di cui al comma 1 per rifiuti non pericolosi e
pericolosi, presentate in data 19 dicembre 2014 dal sub-commissario di
cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. Successive
modifiche sono approvate ed autorizzate dall’autorità competente ai sensi
e con le procedure di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentiti i comuni interessati, sono definite le misure di com-
Atti parlamentari – 19 – Senato della Repubblica – N. 1733
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
pensazione ambientale e le eventuali ulteriori garanzie finanziarie di cui
all’articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. La mancata prestazione delle garanzie entro 120 giorni dal-
l’adozione del decreto di cui al periodo precedente comporta la deca-
denza dall’esercizio dell’attività di cui al presente comma.».
2. Il comma 6 dell’articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è
sostituito dal seguente: «6. Sono approvate le modalità di gestione e
smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell’Ilva di Taranto presentate
in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario di cui all’articolo 1,
comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. Successive modifiche sono
approvate ed autorizzate dall’autorità competente ai sensi e con le proce-
dure di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive mo-
dificazioni. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
sono definite eventuali ulteriori garanzie finanziarie di cui all’articolo
208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
La mancata prestazione delle garanzie entro 120 giorni dall’adozione
del decreto di cui al periodo precedente comporta la decadenza dall’eser-
cizio dell’attività di cui al presente comma.».
Articolo 5.
(Contratto istituzionale di sviluppo per l’area di Taranto)
1. In considerazione della peculiare situazione dell’area di Taranto,
l’attuazione degli interventi che riguardano detta area è disciplinata dallo
specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo di cui all’articolo 6 del de-
creto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, di seguito denominato «CIS Ta-
ranto».
2. Il CIS Taranto è sottoscritto dai soggetti che compongono il Ta-
volo istituzionale permanente per l’Area di Taranto, istituito e disciplinato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso la struttura di
missione "Aquila-Taranto-POIN Attrattori" della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Il Tavolo istituzionale ha il compito
di coordinare e concertare tutte le azioni in essere nonché definire strate-
gie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio ed è
presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello svi-
luppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e delle attività
culturali e del turismo, nonché da un rappresentante della Regione Puglia,
della Provincia di Taranto, del Comune di Taranto e dei Comuni ricadenti
nella predetta area, dell’Autorità Portuale di Taranto, del Commissario
Atti parlamentari – 20 – Senato della Repubblica – N. 1733
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Ta-
ranto e del Commissario straordinario del Porto di Taranto, dell’Agenzia
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa. Il
Tavolo istituzionale assorbe le funzioni di tutti i tavoli tecnici comunque
denominati su Taranto istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri e di quelli costituiti presso le amministrazioni centrali, regionali e
locali.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 6.
(Programma per la bonifica, ambientalizzazione
e riqualificazione dell’area di Taranto)
1. Il Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e
riqualificazione di Taranto di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129,
convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, è incaricato di predisporre
un Programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, am-
bientalizzazione e riqualificazione dell’intera area di Taranto, dichiarata
ad elevato rischio di crisi ambientale, volto a garantire un adeguato li-
vello di sicurezza per le persone e per l’ambiente e mitigare le relative
criticità riguardanti la competitività delle imprese del territorio tarantino.
Il Programma è attuato secondo disposizioni contenute nel CIS Taranto di
cui all’articolo 5 del presente decreto.
2. Alla predisposizione ed attuazione del Programma di misure di
cui al comma 1 sono destinate, per essere trasferite sulla contabilità spe-
ciale intestata al Commissario straordinario, le risorse effettivamente di-
sponibili di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla
legge 4 ottobre 2012, n. 171, di cui alla delibera CIPE 17/03 e delibere
ad essa collegate 83/03 e successive modificazioni e 179/06, nonché le
risorse allo scopo impegnate dal Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e ulteriori risorse che con propria delibera il
CIPE può destinare nell’ambito della programmazione 2014-2020 del
Fondo di sviluppo e coesione, per il prosieguo di interventi di bonifiche
e riqualificazione dell’area di Taranto.
3. Una quota non superiore all’1,5 per cento delle risorse di cui al
comma 2, trasferite al Commissario straordinario per la bonifica, ambien-
talizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto per le finalità del
comma 1, può essere utilizzata dal Commissario stesso per tutte le attività
tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi.
4. Il Commissario straordinario, per le attività di propria compe-
tenza, può avvalersi di altre pubbliche amministrazioni, università o
loro consorzi e fondazioni, enti pubblici di ricerca, secondo le previsioni
di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 241 e suc-
cessive modificazioni.
Atti parlamentari – 21 – Senato della Repubblica – N. 1733
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Articolo 7.
(Disposizioni sul commissario straordinario del porto di Taranto)
1. In conformità con le disposizioni di cui all’articolo 1, comma
1002, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i poteri del Commissario
straordinario del Porto di Taranto, nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale n. 84 del 10 aprile 2012, sono estesi a tutte le opere ed agli inter-
venti infrastrutturali necessari per l’ampliamento e l’adeguamento del
porto medesimo.
2. Per la realizzazione di tali opere ed interventi, in applicazione dei
generali principi di efficacia dell’attività amministrativa e di semplifica-
zione procedimentale, autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta
ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali,
dei Ministeri nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono
essere resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Commissa-
rio straordinario del Porto di Taranto. Decorso inutilmente detto termine,
tali atti si intendono resi in senso favorevole.
3. La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere è emessa
nel termine di giorni sessanta dalla richiesta, ai sensi dell’articolo 13,
comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
Articolo 8.
(Piano nazionale della città e relativi interventi nel comune di Taranto)
1. Il Comune di Taranto adotta ad integrazione del progetto presen-
tato per il Piano nazionale delle città un Piano di interventi per il recu-
pero, la riqualificazione e la valorizzazione della città vecchia di Taranto
e lo trasmette al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
al fine dell’acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, di
competenza. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla ricezione degli
atti, valuta la compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela del
patrimonio culturale. La valutazione positiva del Ministero, espressa
con decreto del Ministro sulla base dei pareri degli uffici periferici e cen-
trali competenti, sostituisce tutte le autorizzazioni, i nulla osta e gli atti di
assenso comunque denominati di competenza del Ministero medesimo. Le
autorizzazioni, le intese, i concerti, i pareri, i nulla osta e ogni altro atto
di assenso comunque denominato degli enti locali, regionali, degli altri
Ministeri, nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, sono resi en-
tro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Comune di Taranto. De-
corso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favo-
revole, ferme restando le competenze regionali in materia urbanistica.
Atti parlamentari – 22 – Senato della Repubblica – N. 1733
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
2. La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere è emessa
nel termine di giorni sessanta dalla richiesta, ai sensi dell’articolo 13,
comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
3. I Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e della
difesa, previa intesa con la Regione Puglia e il Comune di Taranto, da
acquisire nell’ambito del Tavolo istituzionale di cui all’articolo 5, predi-
spongono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, un progetto di valorizzazione cultu-
rale e turistica dell’Arsenale militare marittimo di Taranto, ferme restando
la prioritaria destinazione ad arsenale del complesso e le prioritarie esi-
genze operative e logistiche della Marina Militare. Il progetto è approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Fermo restando quanto disposto in materia di norme e piani urba-
nistici ed edilizi dall’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, il decreto di approvazione del progetto
sostituisce tutte le autorizzazioni, i pareri e gli atti di assenso comunque
denominati di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo.
5. Il Piano e il progetto di cui ai commi 1 e 3 sono sottoposti al
CIPE ai fini dell’approvazione e assegnazione delle risorse finanziarie a
valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente disponibili e ga-
rantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica.
Articolo 9.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà pre-
sentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 gennaio 2015.
NAPOLITANO
RENZI – GUIDI – GALLETTI – FRANCE-
SCHINI – PADOAN
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
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Relazione tecnica

  • 1. Senato della Repubblica X V I I L E G I S L A T U R A N. 1733 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI) dal Ministro dello sviluppo economico (GUIDI) dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (GALLETTI) e dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (FRANCESCHINI) di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (PADOAN) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 2015 Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto TIPOGRAFIA DEL SENATO
  • 2. Atti parlamentari – 2 – Senato della Repubblica – N. 1733 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI I N D I C E Relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3 Relazione tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 9 Disegno di legge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 12 Testo del decreto-legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 13
  • 3. Atti parlamentari – 3 – Senato della Repubblica – N. 1733 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ONOREVOLI SENATORI. – L’articolo 1 mira ad estendere la disciplina, prevista per l’am- missione immediata all’amministrazione straordinaria delle imprese operanti nel set- tore dei servizi pubblici essenziali, alle im- prese che gestiscono almeno uno stabili- mento industriale di interesse strategico na- zionale e sono sottoposte a commissaria- mento straordinario ai sensi del decreto- legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. L’ammissione alla procedura, che av- viene alternativamente o con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con decreto del Ministero dello sviluppo econo- mico, può prescrivere nell’apposito provve- dimento il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura. Il comma 2 dell’articolo 1 prevede che il commissario straordinario dell’impresa che riveste interesse strategico nazionale può es- sere nominato commissario straordinario della procedura di amministrazione straordi- naria. Il comma 4 sostituisce il comma 4-quater dell’articolo 4 del decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, prevedendo che il commissario dell’amministrazione straordi- naria individui l’affittuario o l’acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garanti- scono, a seconda dei casi, la continuità del servizio pubblico essenziale ovvero la conti- nuità produttiva dello stabilimento indu- striale di interesse strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati li- velli occupazionali. Il canone di affitto o il prezzo di cessione non devono essere infe- riori a quelli di mercato. È altresì previsto che il diritto di prelazione di cui all’articolo 104-bis del regio decreto n. 267 del 1942 a favore dell’affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa espressa autoriz- zazione del Ministro dello sviluppo econo- mico e con parere favorevole del comitato di sorveglianza. Il comma 5 sostituisce il comma 4-sexies del citato articolo 4 del decreto-legge n. 347 del 2003, statuendo che in caso di affitto o cessione di azienda o di un ramo aziendale, le autorizzazioni, certificazioni, licenze o al- tri titoli sono trasferiti all’affittuario o all’ac- quirente. Il comma 7 dell’articolo 1 introduce una deroga alla disciplina dell’azione revocatoria per assicurare il raggiungimento dello scopo del commissariamento. In particolare la norma intende garantire la prosecuzione della attività produttiva dell’impresa di inte- resse strategico nazionale, assicurando che le risorse aziendali siano prioritariamente desti- nate a tale scopo. L’articolo 2, al comma 1, disciplina la normativa applicabile all’ipotesi in cui ILVA S.p.A. sia ammessa alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, prevedendo la cessazione del com- missariamento straordinario deliberato ai sensi del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61. Dispone, inoltre, l’attribuzione al commissario straordinario dei poteri neces- sari per attuare le prescrizioni di carattere ambientale previste dall’autorizzazione inte- grata ambientale (A.I.A.) rilasciata con de- creto del Ministro dell’ambiente e della tu- tela del territorio e del mare, come modifi- cata dal piano ambientale approvato con de- creto del Presidente del Consiglio dei mini- stri 14 marzo 2014.
  • 4. Atti parlamentari – 4 – Senato della Repubblica – N. 1733 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Il comma 2 disciplina i rapporti intercor- renti tra la valutazione del danno sanitario (VDS) e le prescrizioni contenute nell’A.I. A., conformando la valutazione ai criteri metodologici stabiliti dal decreto del Mini- stro della salute 24 aprile 2013. La VDS non può modificare unilateralmente le pre- scrizioni dell’A.I.A., ma consente alla re- gione competente di chiederne il riesame ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Vengono altresì disciplinati i procedimenti per la modifica del piano ambientale, conse- guente alla suddetta variazione dell’A.I.A. Il comma 3 specifica che l’attività di ge- stione dell’impresa va considerata ad ogni effetto attività di pubblica utilità e che gli interventi previsti dal piano ambientale sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pub- blica utilità e costituiscono varianti alla vi- gente pianificazione urbanistica. I commi da 4 a 7 disciplinano la proce- dura per l’attuazione del piano ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014. In particolare il comma 4 introduce misure di semplificazione per il rilascio di pareri, visti e nulla osta da parte delle amministrazioni e dei soggetti competenti, prevedendo che gli stessi debbano essere resi entro venti giorni dalla richiesta ed eventualmente prorogati di ulteriori venti giorni previa istanza moti- vata. È altresì previsto che, nel caso in cui tali termini trascorrano infruttuosamente, tro- verà applicazione l’istituto del silenzio-as- senso. Il comma 5 detta la tempistica per la con- clusione di tutte le misure previste nel piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, stabilendo che il piano si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sono state realizzate almeno l’80 per cento delle prescrizioni in scadenza a quella data e che, entro il 31 dicembre 2015, il commissario è tenuto a presentare al Mini- stero dell’ambiente e della tutela del territo- rio e del mare e all’ISPRA una relazione sull’osservanza delle disposizioni contenute del predetto piano. È infine previsto che con apposito decreto del Presidente del Con- siglio dei ministri, su istanza del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stabilito il termine ultimo per l’attuazione di tutte le altre prescrizioni. Il comma 6 disciplina il regime di re- sponsabilità del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente dele- gati ai fini della valutazione delle condotte poste in essere in attuazione del piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014. In particolare, viene esclusa la punibilità delle stesse. Il comma 7 comporta l’esenzione dai reati di bancarotta, semplice e fraudolenta, per i finanziamenti all’impresa commissa- riata autorizzati ai sensi dell’articolo 22-qua- ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché per i pagamenti e le operazioni che il com- missario straordinario nominato ai sensi del decreto-legge n. 61 del 2013 ha effettuato, per le finalità della norma citata, con l’im- piego delle somme derivanti da tali finanzia- menti. L’esenzione trova giustificazione nel fatto che tali finanziamenti sono funzionali al risanamento ambientale ovvero alla conti- nuazione dell’esercizio dell’attività di im- presa attestata dal Ministro dell’ambiente e dal Ministro dello sviluppo economico. Il comma 8 individua le norme vigenti che continueranno a trovare applicazione, nei limiti di compatibilità, in costanza del nuovo regime di amministrazione straordina- ria. Il comma 9 specifica che i riferimenti al commissario e al sub-commissario nonché al commissariamento e alla gestione com- missariale contenuti agli articoli 1 e 2-quin- quies del decreto-legge n. 61 del 2013, al- l’articolo 12 del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175 del 2013, e all’articolo 22-qua- ter, comma 2, del decreto-legge n. 91 del
  • 5. Atti parlamentari – 5 – Senato della Repubblica – N. 1733 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2014 devono intendersi come riferimenti, ri- spettivamente, al commissario straordinario e alla procedura di amministrazione straordi- naria di cui al decreto-legge n. 347 del 2003. Il comma 10 specifica che il riferimento alla gestione commissariale di cui all’arti- colo 1, comma 9-bis, del decreto-legge n. 61 del 2013 si intende riferito alla ge- stione aziendale da parte del commissario o dell’avente titolo, sia esso affittuario o cessionario, e che la disciplina ivi prevista si applica all’impresa commissariata o affit- tata o ceduta fino alla data di cessazione del commissariamento o a diversa data fis- sata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Il comma 11 dispone che, nel caso in cui l’impresa commissariata, ai sensi del de- creto-legge n. 61 del 2013, sia successiva- mente ammessa alla procedura di ammini- strazione straordinaria, essa possa accedere alle misure previste dall’articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale norma prevede che il Ministro dell’am- biente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, d’in- tesa con la regione territorialmente interes- sata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche so- ciali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza, possono stipulare accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicu- rezza o bonifica, e di riconversione indu- striale e sviluppo economico in siti di inte- resse nazionale (SIN), individuati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e am- bientale, e di preservare le matrici ambien- tali non contaminate. L’esclusione da tale beneficio delle aree interessate dalle misure di commissariamento di cui al decreto-legge n. 61 del 2013 trova ragione nel fatto che con il suddetto commissariamento lo Stato si sostituisce al proprietario dell’area solo per l’attuazione del piano sanitario e am- bientale e, una volta operato il risanamento, essa torna nella disponibilità del proprietario che è il responsabile dell’inquinamento. Con l’ammissione alla procedura di amministra- zione straordinaria sorge, invece, la necessità di tutelare l’eventuale terzo acquirente, non responsabile della contaminazione, e di porlo in condizione di accedere al beneficio derivante dagli accordi di programma, al pari di altri cessionari di aree contaminate collocate in zone SIN. L’articolo 3 reca disposizioni finanziarie. In particolare, il comma 1 interviene sul- l’articolo 1, comma 11-quinquies del de- creto-legge n. 61 del 2013, prevedendo il versamento in una contabilità speciale inte- stata al Commissario straordinario delle somme sottoposte a sequestro penale. Tale disposizione si collega funzional- mente al comma 2 ove si prevede, ai fini dell’attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, la titolarità in capo al commissario straordinario dell’am- ministrazione straordinaria delle contabilità speciali di cui all’articolo 1, comma 11- quinquies, del decreto-legge n. 61 del 2013, nonché di altre contabilità che ven- gono aperte presso la tesoreria statale nelle quali confluiscono sia le risorse assegnate dal CIPE con propria delibera, previa pre- sentazione di un progetto di lavori, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione, nel ri- spetto dei saldi di finanza pubblica e nel li- mite delle risorse annualmente disponibili, nonché altre eventuali risorse a qualsiasi ti- tolo destinate o da destinare agli interventi di risanamento ambientale. Con il comma 3 si prevede che, in ag- giunta alla rendicontazione contabile prevista dalla vigente normativa, il commissario straordinario fornisca specifica informativa al Ministero dell’ambiente e della tutela
  • 6. Atti parlamentari – 6 – Senato della Repubblica – N. 1733 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità giudizia- rie interessate. In coerenza con la normativa europea e nazionale, il comma 4 conferma il diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale. Da ultimo, con il comma 5 si autorizza la sottoscrizione con FINTECNA S.p.A., in qualità di avente causa dell’IRI, di un atto convenzionale di liquidazione dell’obbliga- zione contenuta nell’articolo 17.7 del con- tratto di cessione dell’ILVA Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.). Le somme rinvenienti da detta operazione affluiscono nella conta- bilità ordinaria del commissario straordina- rio. L’operazione ha natura definitiva e non è soggetta ad azione revocatoria. L’articolo 4 modifica i commi 2 e 6 del- l’articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, che prevedono le procedura per l’approvazione dei piani di gestione dei rifiuti e delle discariche, per rifiuti pericolosi e non pericolosi, dell’ILVA S.p.A. L’attuale disciplina prevede che tali piani siano appro- vati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, su pro- posta del sub commissario ambientale ILVA, sentite la regione Puglia e l’ARPA Puglia. Con la presente modifica normativa i piani vengono approvati ex lege, così come proposti dall’organo governativo com- missariale (il sub commissario ambientale). Tale procedura ha il pregio di valorizzare il lavoro tecnico già svolto dal sub commis- sario e di velocizzare e semplificare l’ado- zione dei piani, allo stato non ancora appro- vati. La norma elimina, poi, la previsione di misure di compensazione in materia di piano di gestione rifiuti, cancellando una statui- zione normativa frutto di un evidente errore; il comma 6 dell’articolo 12 infatti replicava la disposizione del comma 2, ma senza giu- stificazione, atteso che per la gestione ordi- naria di rifiuti non appare necessario provve- dere a compensazioni economiche, oppor- tune invece per la predisposizione di discari- che e a favore degli enti locali nel cui terri- torio tali discariche vengono impiantate. Si prevede, infine, un meccanismo di possibile integrazione delle garanzie finanziarie a sup- porto delle attività previste nei piani rifiuti e discariche, nel termine di centoventi giorni dal decreto che le dispone, stabilendo un meccanismo sanzionatorio (decadenza dall’e- sercizio delle attività) in caso di mancata prestazione. L’articolo 5 detta disposizioni finalizzate ad una celere e coordinata attuazione degli interventi per far fronte alla situazione di criticità riguardante la città e l’area di Ta- ranto. Il comma 1 prevede che l’attuazione degli interventi sia disciplinata da un contratto istituzionale di sviluppo denominato «CIS Taranto». Il comma 2 dispone che il CIS Taranto sia sottoscritto da tutti i soggetti istituzionali chiamati a far parte di un apposito Tavolo istituzionale permanente per l’Area di Ta- ranto, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con compiti di coor- dinamento e concertazione delle azioni da intraprendere e di definizione delle strategie per lo sviluppo del territorio tarantino. Sono chiamati a far parte del Tavolo, presieduto dalla Presidenza del Consiglio, rappresen- tanti delle amministrazioni centrali, degli enti territoriali e locali e degli altri soggetti coinvolti (Autorità portuale, Commissario straordinario per la bonifica, Commissario del porto di Taranto), nonché dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (Invitalia). Il comma 3 reca la clausola d’invarianza finanziaria. Con l’articolo 6 sono dettate disposizioni per le misure di bonifica di Taranto e dell’a- rea tarantina. Il comma 1 prevede che il Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizza- zione e riqualificazione di Taranto predi- sponga un programma di misure a medio e lungo termine per il recupero dell’intera
  • 7. Atti parlamentari – 7 – Senato della Repubblica – N. 1733 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � area di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, al fine di garantire ade- guati livelli di sicurezza sanitaria ed ambien- tale e mitigare la situazione di criticità delle imprese del territorio. Il comma 2 individua le risorse da trasfe- rire, per la realizzazione del programma, sulla contabilità speciale del Commissario straordinario. Il comma 3 prevede la possibilità per il Commissario straordinario di utilizzare una quota di risorse per le attività tecnico-ammi- nistrative connesse alla realizzazione degli interventi medesimi. Il Commissario inoltre, come disposto dal comma 4, può concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni, università ed al- tri enti pubblici di ricerca, per lo svolgi- mento delle attività allo stesso demandate. L’articolo 7 reca disposizioni in materia di poteri del Commissario straordinario del porto di Taranto. Il comma 1 estende i poteri del Commis- sario straordinario del Porto di Taranto a tutti gli interventi infrastrutturali necessari per l’adeguamento e l’ampliamento del Porto medesimo e non solo a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2012 di nomina del Commissario medesimo. Ciò al fine di ren- dere l’infrastruttura portuale di Taranto ri- spondente agli standard competitivi dell’area mediterranea – con riflessi positivi in ter- mini di sicurezza e celerità dei trasporti ma- rittimi, nonché di sviluppo economico e competitivo dell’intero Paese – e soprattutto con benefiche ricadute in campo occupazio- nale. Gli interventi da realizzare compren- dono, a titolo esemplificativo: la bonifica dello Yard Belleli, l’ampliamento del V Sporgente e relativi dragaggi, i dragaggi delle banchine pubbliche del porto commer- ciale, l’intervento di ripristino della Calata IV, ex area Soico. Nel porto vecchio o com- merciale sono previsti altri interventi (rico- struzione impalcato testata Molo San Ca- taldo, Centro Servizi Polivalente, rete di rac- colta e collettamento acque di pioggia e rete idrica e fognante) i cui oneri sono a carico dell’Autorità portuale. Si tratta di interventi che richiedono la medesima accelerazione delle opere indicate nel sopra menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei mi- nistri. Il comma 2, in applicazione dei generali principi di efficacia dell’attività amministra- tiva e di semplificazione procedimentale ed al fine di determinare una fondamentale ac- celerazione in ordine all’acquisizione delle autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti locali, regionali, dei Ministeri e di tutti gli altri competenti enti, prevede che detti atti siano rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario del Porto di Taranto e che decorso tale termine gli stessi si intendono resi in senso favore- vole. Il comma 3 reca anch’esso una disposi- zione acceleratoria in ordine alla pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere che deve essere emessa nel termine di ses- santa giorni. L’articolo 8 intende definire alcuni stru- menti di intervento per la riqualificazione e la valorizzazione della cosiddetta «città vec- chia» di Taranto e dell’Arsenale militare marittimo della città. Al comma 1 si prevede, agendo d’intesa con il comune di Taranto, di individuare un piano di azioni che mutino la condizione di abbandono della città vecchia. L’obiettivo che ci si pone è duplice: da una parte, la prioritaria messa in sicurezza e recupero del patrimonio architettonico della città vec- chia, dall’altra l’avvio di un percorso di va- lorizzazione, che possa avere positivi risvolti anche dal punto di vista dell’attrattività turi- stica. Al fine di consentire la celere realizza- zione degli interventi, il Ministero, ricevuto il piano elaborato del comune di Taranto, provvede a valutarne la compatibilità con le esigenze di tutela del patrimonio cultu- rale. La valutazione positiva del Ministero
  • 8. Atti parlamentari – 8 – Senato della Repubblica – N. 1733 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � è espressa con decreto del Ministro che so- stituisce tutte le autorizzazioni, i nulla osta e gli atti di assenso di competenza del Mini- stero medesimo. Le autorizzazioni, le intese, i concerti e tutti gli atti di assenso degli enti territoriali e di ogni altro ente o autorità competente devono essere resi entro il ter- mine di trenta giorni dalla richiesta del co- mune di Taranto, decorso il quale detti atti si intendono resi in senso favorevole. Sempre a fini acceleratori, il comma 2 prevede un termine di sessanta giorni per la pronuncia sulla compatibilità ambientale degli interventi da realizzare. Con il comma 3, nell’ottica di potenzia- mento dell’offerta culturale, rivolta sia ai cittadini sia ai turisti, si prevede l’elabora- zione, a cura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Mini- stero della difesa, previa intesa con la re- gione Puglia e il comune di Taranto, di un progetto di valorizzazione culturale e turi- stica del complesso dell’Arsenale militare marittimo. L’Arsenale di Taranto, che occupa un’a- rea di oltre 90 ettari insistente sul demanio dello Stato in uso all’Amministrazione della difesa, è, storicamente, una realtà di rile- vante importanza sociale, culturale ed eco- nomica che ha costituito e costituisce il principale fattore di sintesi fra le componenti militare e civile della città. Il complesso ar- senalizio di Taranto non è dunque solo realtà produttiva, ma un importantissimo pa- trimonio storico e di archeologia industriale per l’intero Paese, da tutelare e valorizzare, rendendolo fruibile per la collettività. Il progetto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; detto decreto, come previsto dal comma 4, sosti- tuisce tutte le autorizzazioni, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il comma 5 dispone che sia il piano per la riqualificazione della città vecchia di Ta- ranto che il progetto di valorizzazione del- l’Arsenale militare siano sottoposti al CIPE per l’assegnazione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di sviluppo e coesione, nel limite delle risorse annualmente disponi- bili. L’articolo 9 disciplina l’entrata in vigore del provvedimento.
  • 9. Atti parlamentari – 9 – Senato della Repubblica – N. 1733 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI RELAZIONE TECNICA
  • 10. Atti parlamentari – 10 – Senato della Repubblica – N. 1733 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
  • 11. Atti parlamentari – 11 – Senato della Repubblica – N. 1733 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
  • 12. Atti parlamentari – 12 – Senato della Repubblica – N. 1733 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. È convertito in legge il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni ur- genti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale.
  • 13. Atti parlamentari – 13 – Senato della Repubblica – N. 1733 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2015. Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 4, 9, 32, 41, 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di applicare la disci- plina recata dal decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modifica- zioni, dalla legge n. 39 del 2004, in materia di amministrazione straordi- naria delle grandi imprese, alle imprese che gestiscono almeno uno stabi- limento industriale di interesse strategico nazionale, con riferimento alla particolare situazione dello stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto; Considerato che la continuità del funzionamento produttivo degli sta- bilimenti industriali di interesse strategico costituisce una priorità di ca- rattere nazionale, soprattutto in relazione ai rilevanti profili di protezione dell’ambiente e della salute; Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di emanare di- sposizioni per l’attuazione di interventi di bonifica, nonché di riqualifica- zione e rilancio della città e dell’area di Taranto, anche mediante la rea- lizzazione di progetti infrastrutturali e di valorizzazione culturale e turi- stica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riu- nione del 24 dicembre 2014; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; EMANA il seguente decreto-legge: Articolo 1. (Rafforzamento della disciplina dell’amministrazione straordinaria delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi) 1. All’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 feb-
  • 14. Atti parlamentari – 14 – Senato della Repubblica – N. 1733 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI braio 2004, n. 39, di seguito denominato «decreto-legge n. 347», dopo le parole: «Per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essen- ziali» sono inserite le seguenti: «ovvero che gestiscono almeno uno sta- bilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231». 2. Dopo il comma 2-bis dell’articolo 2 del decreto-legge n. 347, è inserito il seguente: «2-ter. L’istanza per l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’arti- colo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, che sono soggette al commissariamento straordinario ai sensi del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, è presentata dal commissario straordinario. In tal caso, il commis- sario straordinario ai sensi del medesimo decreto-legge n. 61 del 2013 può essere nominato commissario straordinario della procedura di ammi- nistrazione straordinaria.». 3. All’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 347, le parole: «ope- ranti nel settore dei servizi pubblici essenziali» sono sostituite dalle se- guenti: «di cui all’articolo 2, comma 2, secondo periodo,». 4. All’articolo 4 del decreto-legge n. 347, il comma 4-quater è so- stituito dal seguente: «4-quater. Fermo restando il rispetto dei princìpi di trasparenza e non discriminazione per ogni operazione disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto dell’articolo 62 del decreto le- gislativo 8 luglio 1999, n. 270, e con riferimento alle imprese di cui al- l’articolo 2, comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo, il commissario straordinario individua l’affittuario o l’acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la con- tinuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico na- zionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazio- nali, nonché la rapidità dell’intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall’Italia. Il canone di affitto o il prezzo di cessione non sono inferiori a quelli di mercato come risultanti da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata con decreto del Mini- stro dello sviluppo economico. Si applicano i commi terzo, quinto e sesto dell’articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L’autoriz- zazione di cui al quinto comma dell’articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico e al comitato dei creditori previsto dal terzo e quinto comma si sostituisce il comitato di sorveglianza. Si applicano i commi dal quarto al nono del- l’articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.». 5. All’articolo 4, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 347, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di affitto o cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni, certifi-
  • 15. Atti parlamentari – 15 – Senato della Repubblica – N. 1733 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI cazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono rispettivamente tra- sferiti all’affittuario o all’acquirente.». 6. Ai commi 1 e 4 dell’articolo 4-bis del decreto-legge n. 347, le parole: «di ristrutturazione» sono soppresse. 7. All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 347 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Non sono in ogni caso soggetti ad azione revocatoria gli atti e i pagamenti compiuti in pendenza del commissaria- mento straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, in attuazione della finalità di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2013.». Articolo 2. (Disciplina applicabile ad ILVA S.p.A.) 1. L’ammissione di ILVA S.p.A. alla amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 determina la cessazione del commissaria- mento straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, di seguito de- nominato «decreto-legge n. 61». Il commissario straordinario subentra nei poteri attribuiti per i piani e le azioni di bonifica previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2014, di seguito «D.P.C.M. 14 marzo 2014». 2. In attuazione dell’articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, i rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-bis del decreto-legge n. 207 del 2012. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell’ar- ticolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, i contenuti del D.P.C.M. 14 marzo 2014 possono essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-octies e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 3. L’attività di gestione dell’impresa eseguita nel rispetto delle pre- scrizioni del D.P.C.M. 14 marzo 2014 è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli interventi ivi previsti sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici. 4. Per l’attuazione degli interventi previsti dal piano di cui al D.P.C. M. 14 marzo 2014, il procedimento di cui all’articolo 1, comma 9, del
  • 16. Atti parlamentari – 16 – Senato della Repubblica – N. 1733 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI decreto-legge n. 61 è avviato su proposta del commissario entro quindici giorni dalla disponibilità dei relativi progetti. I termini per l’espressione dei pareri, visti e nulla osta relativi agli interventi previsti per l’attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti compe- tenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si in- tendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d’impatto ambien- tale e per i pareri in materia di tutela sanitaria e paesaggistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 1, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge n. 61. 5. Il Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sono realizzate, almeno nella misura dell’80 per cento, le prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’ISPRA una relazione sulla os- servanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Con appo- sito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Mi- nistro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stabilito il termine ultimo per l’attuazione di tutte le altre prescrizioni. 6. L’osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di cui al D.P. C.M. 14 marzo 2014, nei termini previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, equivale all’adozione ed efficace attuazione dei modelli di orga- nizzazione e gestione, previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 8 giu- gno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all’attuazione dell’A.I.A. e delle altre norme a tutela dell’am- biente, della salute e dell’incolumità pubblica. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordi- nario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costitui- scono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambien- tale, di tutela della salute e dell’ incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro. 7. All’articolo 217-bis, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «e alle operazioni di fi- nanziamento effettuate ai sensi dell’articolo 22-quater, comma 1, del de- creto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché ai pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalità di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti.». 8. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina del decreto-legge n. 61. Si applica l’articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal presente decreto, e l’articolo 22-quater, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 9. I riferimenti al commissario e al sub-commissario, nonché al com- missariamento e alla gestione commissariale contenuti negli articoli 1 e
  • 17. Atti parlamentari – 17 – Senato della Repubblica – N. 1733 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 2-quinquies del decreto-legge n. 61, nell’articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e nell’articolo 22-quater, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si devono intendere come riferimenti, rispettivamente, al commissario straordinario e alla procedura di amministrazione straordina- ria di cui al decreto-legge n. 347, e il riferimento al piano di cui al comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 61 si deve intendere come riferimento al piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014. 10. Il riferimento alla gestione commissariale, di cui al comma 9-bis dell’articolo 1 del decreto-legge n. 61, si intende riferito alla gestione aziendale da parte del commissario e dell’avente titolo, sia esso affittuario o cessionario, e la disciplina ivi prevista si applica all’impresa commis- sariata o affittata o ceduta, fino alla data di cessazione del commissaria- mento ovvero a diversa data fissata con decreto del Presidente del Con- siglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. 11. Al comma 1 dell’articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’esclusione cessa di avere effetto nel caso in cui l’impresa è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.». Articolo 3. (Disposizioni finanziarie) 1. Il comma 11-quinquies dell’articolo 1 del decreto-legge n. 61 è sostituito dal seguente: «11-quinquies. Ai fini dell’attuazione e della rea- lizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell’impresa soggetta a commissariamento, il giudice procedente, su richiesta del commissario straordinario, dispone il versamento in una contabilità speciale intestata al commissario straordinario delle somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione ai procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi all’attuazione dell’autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell’impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato at- tività di direzione e coordinamento sull’impresa commissariata prima del commissariamento, con il vincolo, quanto al loro utilizzo, all’attuazione degli obblighi connessi alla funzione commissariale esercitata.». 2. Ai fini dell’attuazione delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, il Commissario straordinario dell’amministrazione straordi- naria, oltre alla titolarità della o delle contabilità speciali di cui all’arti- colo 1, comma 11-quinqiues, del decreto legge n. 61, come modificato
  • 18. Atti parlamentari – 18 – Senato della Repubblica – N. 1733 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI dal comma 1, è altresì titolare di altre contabilità speciali, aperte presso la tesoreria statale, in cui confluiscono: a) le risorse assegnate dal CIPE con propria delibera, previa pre- sentazione di un progetto di lavori, a valere sul Fondo di sviluppo e coe- sione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica; b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli interventi di risanamento ambientale. 3. Il Commissario straordinario rendiconta, secondo la normativa vi- gente, l’utilizzo delle risorse di tutte le contabilità speciali aperte e ne fornisce periodica informativa al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità giudiziarie interessate. 4. Resta fermo il diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale. 5. Allo scopo di definire tempestivamente le pendenze tuttora aperte, il commissario straordinario, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, previo parere dell’Avvocatura Generale dello Stato e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è autorizzato a sottoscrivere con FINTECNA S.p.A., in qualità di avente causa dell’IRI, un atto convenzionale di liquidazione dell’obbligazione contenuta nell’articolo 17.7 del contratto di cessione dell’ILVA Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.). La liquidazione ha carattere transattivo e defi- nitivo e non è soggetta ad azione revocatoria. Le somme rinvenienti da detta operazione affluiscono nella contabilità ordinaria del Commissario straordinario. Articolo 4. (Modifiche all’articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125) 1. Il comma 2 dell’articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è sostituito dal seguente: «2. Sono approvate le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 per rifiuti non pericolosi e pericolosi, presentate in data 19 dicembre 2014 dal sub-commissario di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. Successive modifiche sono approvate ed autorizzate dall’autorità competente ai sensi e con le procedure di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i comuni interessati, sono definite le misure di com-
  • 19. Atti parlamentari – 19 – Senato della Repubblica – N. 1733 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI pensazione ambientale e le eventuali ulteriori garanzie finanziarie di cui all’articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata prestazione delle garanzie entro 120 giorni dal- l’adozione del decreto di cui al periodo precedente comporta la deca- denza dall’esercizio dell’attività di cui al presente comma.». 2. Il comma 6 dell’articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è sostituito dal seguente: «6. Sono approvate le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell’Ilva di Taranto presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. Successive modifiche sono approvate ed autorizzate dall’autorità competente ai sensi e con le proce- dure di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive mo- dificazioni. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del ter- ritorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite eventuali ulteriori garanzie finanziarie di cui all’articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. La mancata prestazione delle garanzie entro 120 giorni dall’adozione del decreto di cui al periodo precedente comporta la decadenza dall’eser- cizio dell’attività di cui al presente comma.». Articolo 5. (Contratto istituzionale di sviluppo per l’area di Taranto) 1. In considerazione della peculiare situazione dell’area di Taranto, l’attuazione degli interventi che riguardano detta area è disciplinata dallo specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo di cui all’articolo 6 del de- creto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, di seguito denominato «CIS Ta- ranto». 2. Il CIS Taranto è sottoscritto dai soggetti che compongono il Ta- volo istituzionale permanente per l’Area di Taranto, istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso la struttura di missione "Aquila-Taranto-POIN Attrattori" della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Tavolo istituzionale ha il compito di coordinare e concertare tutte le azioni in essere nonché definire strate- gie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio ed è presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Mini- stri e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello svi- luppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché da un rappresentante della Regione Puglia, della Provincia di Taranto, del Comune di Taranto e dei Comuni ricadenti nella predetta area, dell’Autorità Portuale di Taranto, del Commissario
  • 20. Atti parlamentari – 20 – Senato della Repubblica – N. 1733 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Ta- ranto e del Commissario straordinario del Porto di Taranto, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa. Il Tavolo istituzionale assorbe le funzioni di tutti i tavoli tecnici comunque denominati su Taranto istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Mi- nistri e di quelli costituiti presso le amministrazioni centrali, regionali e locali. 3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Articolo 6. (Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto) 1. Il Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, è incaricato di predisporre un Programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, am- bientalizzazione e riqualificazione dell’intera area di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, volto a garantire un adeguato li- vello di sicurezza per le persone e per l’ambiente e mitigare le relative criticità riguardanti la competitività delle imprese del territorio tarantino. Il Programma è attuato secondo disposizioni contenute nel CIS Taranto di cui all’articolo 5 del presente decreto. 2. Alla predisposizione ed attuazione del Programma di misure di cui al comma 1 sono destinate, per essere trasferite sulla contabilità spe- ciale intestata al Commissario straordinario, le risorse effettivamente di- sponibili di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, di cui alla delibera CIPE 17/03 e delibere ad essa collegate 83/03 e successive modificazioni e 179/06, nonché le risorse allo scopo impegnate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e ulteriori risorse che con propria delibera il CIPE può destinare nell’ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo di sviluppo e coesione, per il prosieguo di interventi di bonifiche e riqualificazione dell’area di Taranto. 3. Una quota non superiore all’1,5 per cento delle risorse di cui al comma 2, trasferite al Commissario straordinario per la bonifica, ambien- talizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto per le finalità del comma 1, può essere utilizzata dal Commissario stesso per tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi. 4. Il Commissario straordinario, per le attività di propria compe- tenza, può avvalersi di altre pubbliche amministrazioni, università o loro consorzi e fondazioni, enti pubblici di ricerca, secondo le previsioni di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 241 e suc- cessive modificazioni.
  • 21. Atti parlamentari – 21 – Senato della Repubblica – N. 1733 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Articolo 7. (Disposizioni sul commissario straordinario del porto di Taranto) 1. In conformità con le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1002, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i poteri del Commissario straordinario del Porto di Taranto, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Uf- ficiale n. 84 del 10 aprile 2012, sono estesi a tutte le opere ed agli inter- venti infrastrutturali necessari per l’ampliamento e l’adeguamento del porto medesimo. 2. Per la realizzazione di tali opere ed interventi, in applicazione dei generali principi di efficacia dell’attività amministrativa e di semplifica- zione procedimentale, autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Commissa- rio straordinario del Porto di Taranto. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole. 3. La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere è emessa nel termine di giorni sessanta dalla richiesta, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Articolo 8. (Piano nazionale della città e relativi interventi nel comune di Taranto) 1. Il Comune di Taranto adotta ad integrazione del progetto presen- tato per il Piano nazionale delle città un Piano di interventi per il recu- pero, la riqualificazione e la valorizzazione della città vecchia di Taranto e lo trasmette al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al fine dell’acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, di competenza. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti, valuta la compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela del patrimonio culturale. La valutazione positiva del Ministero, espressa con decreto del Ministro sulla base dei pareri degli uffici periferici e cen- trali competenti, sostituisce tutte le autorizzazioni, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero medesimo. Le autorizzazioni, le intese, i concerti, i pareri, i nulla osta e ogni altro atto di assenso comunque denominato degli enti locali, regionali, degli altri Ministeri, nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, sono resi en- tro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Comune di Taranto. De- corso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favo- revole, ferme restando le competenze regionali in materia urbanistica.
  • 22. Atti parlamentari – 22 – Senato della Repubblica – N. 1733 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 2. La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere è emessa nel termine di giorni sessanta dalla richiesta, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. 3. I Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e della difesa, previa intesa con la Regione Puglia e il Comune di Taranto, da acquisire nell’ambito del Tavolo istituzionale di cui all’articolo 5, predi- spongono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un progetto di valorizzazione cultu- rale e turistica dell’Arsenale militare marittimo di Taranto, ferme restando la prioritaria destinazione ad arsenale del complesso e le prioritarie esi- genze operative e logistiche della Marina Militare. Il progetto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. Fermo restando quanto disposto in materia di norme e piani urba- nistici ed edilizi dall’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, il decreto di approvazione del progetto sostituisce tutte le autorizzazioni, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 5. Il Piano e il progetto di cui ai commi 1 e 3 sono sottoposti al CIPE ai fini dell’approvazione e assegnazione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente disponibili e ga- rantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica. Articolo 9. (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pub- blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà pre- sentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 gennaio 2015. NAPOLITANO RENZI – GUIDI – GALLETTI – FRANCE- SCHINI – PADOAN Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
  • 23.