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News 28/A/2017
Lunedì, 10 luglio 2017
Via, dal 21 luglio 2017 in vigore il restyling della disciplina.
Sono in vigore dal 21 luglio 2017 le numerose modifiche alla disciplina della
valutazione di impatto ambientale apportate al Dlgs 152/2006 in attuazione della
direttiva 2014/52/Ue.
Il Dlgs 16 giugno 2017, n.104 riscrive il procedimento di “verifica di assoggettabilità a
Via”, quello di Via e introduce due novità: un procedimento unico nazionale
(articolo 27) attivabile facoltativamente dal proponente e un procedimento unico
regionale obbligatorio in tutti i casi di Via locale (articolo 27-bis). Il procedimento
unico è comprensivo di tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi in materia
ambientale necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto.
Introdotto un allegato II-bis alla parte II del Dlgs. 152/2006 con i progetti sottoposti a
verifica di assoggettabilità a Via statale; la durata del provvedimento di Via è
indicata nel provvedimento in base a diversi parametri e non deve essere
comunque inferiore a 5 anni. Le nuove regole si applicano ai procedimenti avviati
dal 16 maggio 2017, mentre restano soggetti alla previgente disciplina quelli che
alla data del 16 maggio 2017 risultano pendenti; per i quali è già partita la fase di
consultazione; per i quali è stata presentata istanza. In quest’ultimo caso il
proponente può però chiedere all’Autorità competente di passare al nuovo regime.
Resta sempre la possibilità di ritirare la domanda così presentata e di proporne una
nuova che ricadrebbe sotto le nuove regole. (Articolo di Francesco Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
Verde pubblico, MinAmbiente spinge per incremento nelle città.
La relazione sull’incremento del verde pubblico e privato, presentata dal
MinAmbiente, rivela una disomogeneità territoriale dell’aumento degli alberi,
essendo cresciuta la superficie forestale, ma non nelle città.
Il MinAmbiente ha presentato al Senato, in data 30 maggio 2017, la Relazione
concernente i risultati del monitoraggio sull’attuazione delle disposizioni con finalità
di incremento del verde pubblico e privato, in attuazione della legge 14 gennaio
2013, n.10. E’ nelle città che emerge una carenza di verde e di alberi, mentre
proprio nelle aree urbane ne occorrerebbero di più, per assorbire la CO2.
Per questo, nella relazione si evidenzia il Piano anti-smog messo a punto da enti
locali e Minambiente a fine 2015, che prevede fra le altre, misure volte all’aumento
del verde pubblico all’interno delle aree urbane. (Articolo di Costanza Kenda)
Fonte: reteambiente.it
Impianti soggetti ad Aia, aggiornate garanzie finanziarie.
Il Ministero dell’ambiente ha rivisto i criteri di determinazione delle garanzie
finanziarie dovute dagli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale
(Aia), già fissate dal Dm 141/2016.
L’aggiornamento dell’allegato del Dm 141/2016 è avvenuto con Dm 28 aprile 2017,
in vigore dal 4 luglio; in particolare sono stati rivisti i coefficienti posti a riferimento
negli allegati tecnici al Dm 141/2016 alla luce di nuovi approfondimenti tecnici sulla
estensione e onerosità delle attività di ripristino ambientale anche in base alle
esperienze di bonifica dei siti di interesse nazionale. I criteri dettati dal decreto
servono all’Autorità competente in materia di Aia per determinare le garanzie
finanziarie da prestare a cura del proponente.
Ai sensi dell’articolo 29-sexies, comma 9-septies, del Dlgs 152/2006 le garanzie
finanziarie sono finalizzate a garantire l’obbligo di ripristino del sito al momento della
cessazione delle attività e devono essere prestate, a favore della Regione o della
Provincia autonoma, entro 12 mesi dal rilascio dell’Aia. Ricordiamo che le garanzie
prestate ai sensi dell’articolo 208 del Dlgs. 152/2006 (autorizzazione ordinaria per gli
impianti di rifiuti) coprono l’eventuale obbligo delle garanzie finanziarie per l’Aia, a
condizione che possano essere escusse dalla Regione o Provincia autonoma
competente “anche in ogni caso in cui ciò risulta necessario” per le finalità della
disciplina Aia. (Articolo di Francesco Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
Ambiente in genere. Autonoma impugnabilità del provvedimento di VIA.
TAR Lazio (RM) Sez. I-quater n. 5600 del 10 maggio 2017
Deve affermarsi l’autonoma impugnabilità del provvedimento approvativo della
valutazione d’impatto ambientale, essendo il procedimento per la valutazione di
impatto ambientale (VIA) e quello per il rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale (AIA) preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi suscettibili di
un'autonoma efficacia lesiva, tale da legittimare l'impugnazione separata dei
rispettivi provvedimenti conclusivi.
Fonte: lexambiente.it
Beni Ambientali. Termine fissato alla sopraintendenza competente per l’eventuale
annullamento della autorizzazione paesaggistica.
Consiglio di Stato Sez.VI n.2435 del 23 maggio 2017
Il termine fissato alla soprintendenza competente per l’eventuale annullamento
della autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione (ovvero dall’ente
subdelegato), per quanto di natura perentoria, è previsto dalla legge soltanto ai fini
dell’adozione dell’eventuale provvedimento di annullamento e non anche per la
sua comunicazione ai soggetti interessati. Perché possa dirsi rispettato il suddetto
termine è sufficiente che l’atto sia adottato nel termine per provvedere, non
dovendosi ricomprendere nel computo di esso l’attività successiva di
partecipazione di conoscenza dell’atto ai suoi destinatari.
Fonte: lexambiente.it
Rifiuti. Responsabilità omissiva del proprietario del terreno.
Cass. Sez. III n. 28704 del 9 giugno 2017 (Ud 5 apr 2017)
Presidente: Di Nicola Estensore: Aceto Imputato: Andrisani ed altra
Non è configurabile in forma omissiva il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256,
comma 2, nei confronti del proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano
abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel caso in cui non si
attivi per la rimozione dei rifiuti, poichè tale responsabilità sussiste solo in presenza di
un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo,
che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione
dei rifiuti.
Fonte: lexambiente.it
Emas e Ecolabel sono strumenti ancora poco diffusi.
Il sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) e il marchio di qualità
ecologica dell’Unione europea (Ecolabel) sono in teoria strumenti utili, ma in pratica
poco diffusi: è quanto emerge dalla relazione della Commissione Ue al Parlamento
e al Consiglio, relativa al riesame dell’attuazione del regolamento Emas e del
regolamento Ecolabel Ue.
Emas ed Ecolabel sono parte integrante del quadro strategico UE per la produzione
e il consumo sostenibili e sono parte integrante della comunicazione sul piano
d’azione “Produzione e consumo sostenibili” e “Politica industriale sostenibile”. Sono,
però, strumenti volontari ai quali le imprese possono aderire.
L’Ecolabel ha l’obiettivo di promuovere “i prodotti che esercitano un minore impatto
sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita e offrire ai consumatori informazioni
accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate sull’impatto ambientale dei
prodotti”. Emas ha invece l’obiettivo di “promuovere il miglioramento continuo delle
prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l’istituzione e l’applicazione da
parte loro di sistemi di gestione ambientale, la valutazione sistematica, obiettiva e
periodica delle prestazioni di tali sistemi, mediante l’offerta di informazioni sulle
prestazioni ambientali, un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate e
infine con il coinvolgimento attivo e un’adeguata formazione del personale delle
organizzazioni interessate.”
Oltre a garantire obiettivi in campo ambientale, Emas e Ecolabel possono favorire il
conseguimento di obiettivi in campo economico. Ad esempio, le imprese,
comprese le Pmi che partecipano a Emas, possono migliorare la loro efficienza
finanziaria e competitività migliorando l’utilizzo delle risorse. Un’attuazione adeguata
e un uso diffuso di Ecas e l’Ecolabel possono stimolare l’innovazione e determinare
un reale cambiamento del mercato.
La relazione della commissione attesta l’utilità dei regimi quanto strumenti volontari
per “le imprese che facilitano la transizione all’economia circolare e forniscono di
informazioni sulle prestazioni ambientali di prodotti e organizzazioni ai consumatori e
nelle transazioni tra imprese”.
Ma il vaglio di adeguatezza (studio di valutazione e consultazione dei portatori di
interessi) attesta anche che la diffusione dei regimi potrebbe essere migliore e più
efficiente. Quindi ha individuato i limiti più evidenti dei due strumenti che sono
collegati al loro carattere volontario e al livello limitato di diffusione per una serie di
gruppi di prodotti, oltre che alla scarsa conoscenza che si ha dei due regimi.
Per quanto riguarda l’Ecolabel la Commssione constata: l’assenza di attività
promozionali a tutti i livelli – Commissione, Stati membri e (a livello di interventi
volontari) imprese; il numero elevato e la severità dei requisiti dei criteri; la difficoltà
di conformarsi ad alcune disposizioni come quella che proibisce l’uso di sostanze
pericolose. Registra inoltre significative differenze nella diffusione del regime a
seconda dei tipi di prodotti. In diversi gruppi di prodotti la diffusione è nulla, o solo
marginale, a causa degli ostacoli esistenti, da un lato, e dall’assenza di un
approccio strategico per selezionare quali gruppi necessitino di una
elaborazione/revisione dei criteri, dall’altro.
Per quanto riguarda Emas la Commissione individua ostacoli supplementari che
sono costituiti da: una mancanza di integrazione nelle politiche pubbliche in forma
di incentivi e semplificazione di altri obblighi regolamentari; l’assenza di attività
promozionali a tutti i livelli; l’esistenza di un sistema di gestione ambientale (ISO
14001) riconosciuto a livello mondiale e meno rigoroso (in termini di
rendicontazione/convalida) che ha la leadership del mercato.
In pratica il contributo per ridurre l’impatto ambientale globale della produzione e
del consumo apportato da Emas ed Ecolabel è limitato. E’ limitato dal livello di
diffusione presso produttori e organizzazioni dovuto in gran parte alla ridotta
consapevolezza dei portatori di interesse esterni, quali partner commerciali,
consumatori ma anche autorità.
Tutto ciò si traduce in un riconoscimento limitato della partecipazione a livello sia di
mercato sia amministrativo/regolamentare, e anche dei criteri di partecipazione
che in alcuni casi possono essere difficili da soddisfare per il settore industriale
dell’Ue.
In sostanza, ora come ora, la diffusione di Emas e dell’Ecolabel UE non è sufficiente
per determinare significativi cambiamenti nei modelli di produzione e consumo e, di
conseguenza, garantire significativi benefici sul piano ambientale oltre a quelli
conseguibili grazie alle imprese e organizzazioni che aderiscono al regime. (Articolo
di Eleonora Santucci)
Fonte: greenreport.it
collegati al loro carattere volontario e al livello limitato di diffusione per una serie di
gruppi di prodotti, oltre che alla scarsa conoscenza che si ha dei due regimi.
Per quanto riguarda l’Ecolabel la Commssione constata: l’assenza di attività
promozionali a tutti i livelli – Commissione, Stati membri e (a livello di interventi
volontari) imprese; il numero elevato e la severità dei requisiti dei criteri; la difficoltà
di conformarsi ad alcune disposizioni come quella che proibisce l’uso di sostanze
pericolose. Registra inoltre significative differenze nella diffusione del regime a
seconda dei tipi di prodotti. In diversi gruppi di prodotti la diffusione è nulla, o solo
marginale, a causa degli ostacoli esistenti, da un lato, e dall’assenza di un
approccio strategico per selezionare quali gruppi necessitino di una
elaborazione/revisione dei criteri, dall’altro.
Per quanto riguarda Emas la Commissione individua ostacoli supplementari che
sono costituiti da: una mancanza di integrazione nelle politiche pubbliche in forma
di incentivi e semplificazione di altri obblighi regolamentari; l’assenza di attività
promozionali a tutti i livelli; l’esistenza di un sistema di gestione ambientale (ISO
14001) riconosciuto a livello mondiale e meno rigoroso (in termini di
rendicontazione/convalida) che ha la leadership del mercato.
In pratica il contributo per ridurre l’impatto ambientale globale della produzione e
del consumo apportato da Emas ed Ecolabel è limitato. E’ limitato dal livello di
diffusione presso produttori e organizzazioni dovuto in gran parte alla ridotta
consapevolezza dei portatori di interesse esterni, quali partner commerciali,
consumatori ma anche autorità.
Tutto ciò si traduce in un riconoscimento limitato della partecipazione a livello sia di
mercato sia amministrativo/regolamentare, e anche dei criteri di partecipazione
che in alcuni casi possono essere difficili da soddisfare per il settore industriale
dell’Ue.
In sostanza, ora come ora, la diffusione di Emas e dell’Ecolabel UE non è sufficiente
per determinare significativi cambiamenti nei modelli di produzione e consumo e, di
conseguenza, garantire significativi benefici sul piano ambientale oltre a quelli
conseguibili grazie alle imprese e organizzazioni che aderiscono al regime. (Articolo
di Eleonora Santucci)
Fonte: greenreport.it

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News A 28 2017

  • 1. News 28/A/2017 Lunedì, 10 luglio 2017 Via, dal 21 luglio 2017 in vigore il restyling della disciplina. Sono in vigore dal 21 luglio 2017 le numerose modifiche alla disciplina della valutazione di impatto ambientale apportate al Dlgs 152/2006 in attuazione della direttiva 2014/52/Ue. Il Dlgs 16 giugno 2017, n.104 riscrive il procedimento di “verifica di assoggettabilità a Via”, quello di Via e introduce due novità: un procedimento unico nazionale (articolo 27) attivabile facoltativamente dal proponente e un procedimento unico regionale obbligatorio in tutti i casi di Via locale (articolo 27-bis). Il procedimento unico è comprensivo di tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi in materia ambientale necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto. Introdotto un allegato II-bis alla parte II del Dlgs. 152/2006 con i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a Via statale; la durata del provvedimento di Via è indicata nel provvedimento in base a diversi parametri e non deve essere comunque inferiore a 5 anni. Le nuove regole si applicano ai procedimenti avviati dal 16 maggio 2017, mentre restano soggetti alla previgente disciplina quelli che alla data del 16 maggio 2017 risultano pendenti; per i quali è già partita la fase di consultazione; per i quali è stata presentata istanza. In quest’ultimo caso il proponente può però chiedere all’Autorità competente di passare al nuovo regime. Resta sempre la possibilità di ritirare la domanda così presentata e di proporne una nuova che ricadrebbe sotto le nuove regole. (Articolo di Francesco Petrucci) Fonte: reteambiente.it Verde pubblico, MinAmbiente spinge per incremento nelle città. La relazione sull’incremento del verde pubblico e privato, presentata dal MinAmbiente, rivela una disomogeneità territoriale dell’aumento degli alberi, essendo cresciuta la superficie forestale, ma non nelle città.
  • 2. Il MinAmbiente ha presentato al Senato, in data 30 maggio 2017, la Relazione concernente i risultati del monitoraggio sull’attuazione delle disposizioni con finalità di incremento del verde pubblico e privato, in attuazione della legge 14 gennaio 2013, n.10. E’ nelle città che emerge una carenza di verde e di alberi, mentre proprio nelle aree urbane ne occorrerebbero di più, per assorbire la CO2. Per questo, nella relazione si evidenzia il Piano anti-smog messo a punto da enti locali e Minambiente a fine 2015, che prevede fra le altre, misure volte all’aumento del verde pubblico all’interno delle aree urbane. (Articolo di Costanza Kenda) Fonte: reteambiente.it Impianti soggetti ad Aia, aggiornate garanzie finanziarie. Il Ministero dell’ambiente ha rivisto i criteri di determinazione delle garanzie finanziarie dovute dagli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (Aia), già fissate dal Dm 141/2016. L’aggiornamento dell’allegato del Dm 141/2016 è avvenuto con Dm 28 aprile 2017, in vigore dal 4 luglio; in particolare sono stati rivisti i coefficienti posti a riferimento negli allegati tecnici al Dm 141/2016 alla luce di nuovi approfondimenti tecnici sulla estensione e onerosità delle attività di ripristino ambientale anche in base alle esperienze di bonifica dei siti di interesse nazionale. I criteri dettati dal decreto servono all’Autorità competente in materia di Aia per determinare le garanzie finanziarie da prestare a cura del proponente. Ai sensi dell’articolo 29-sexies, comma 9-septies, del Dlgs 152/2006 le garanzie finanziarie sono finalizzate a garantire l’obbligo di ripristino del sito al momento della cessazione delle attività e devono essere prestate, a favore della Regione o della Provincia autonoma, entro 12 mesi dal rilascio dell’Aia. Ricordiamo che le garanzie prestate ai sensi dell’articolo 208 del Dlgs. 152/2006 (autorizzazione ordinaria per gli impianti di rifiuti) coprono l’eventuale obbligo delle garanzie finanziarie per l’Aia, a condizione che possano essere escusse dalla Regione o Provincia autonoma competente “anche in ogni caso in cui ciò risulta necessario” per le finalità della disciplina Aia. (Articolo di Francesco Petrucci) Fonte: reteambiente.it
  • 3. Ambiente in genere. Autonoma impugnabilità del provvedimento di VIA. TAR Lazio (RM) Sez. I-quater n. 5600 del 10 maggio 2017 Deve affermarsi l’autonoma impugnabilità del provvedimento approvativo della valutazione d’impatto ambientale, essendo il procedimento per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e quello per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi suscettibili di un'autonoma efficacia lesiva, tale da legittimare l'impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi. Fonte: lexambiente.it Beni Ambientali. Termine fissato alla sopraintendenza competente per l’eventuale annullamento della autorizzazione paesaggistica. Consiglio di Stato Sez.VI n.2435 del 23 maggio 2017 Il termine fissato alla soprintendenza competente per l’eventuale annullamento della autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione (ovvero dall’ente subdelegato), per quanto di natura perentoria, è previsto dalla legge soltanto ai fini dell’adozione dell’eventuale provvedimento di annullamento e non anche per la sua comunicazione ai soggetti interessati. Perché possa dirsi rispettato il suddetto termine è sufficiente che l’atto sia adottato nel termine per provvedere, non dovendosi ricomprendere nel computo di esso l’attività successiva di partecipazione di conoscenza dell’atto ai suoi destinatari. Fonte: lexambiente.it Rifiuti. Responsabilità omissiva del proprietario del terreno. Cass. Sez. III n. 28704 del 9 giugno 2017 (Ud 5 apr 2017) Presidente: Di Nicola Estensore: Aceto Imputato: Andrisani ed altra Non è configurabile in forma omissiva il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, nei confronti del proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, poichè tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione
  • 4. dei rifiuti. Fonte: lexambiente.it Emas e Ecolabel sono strumenti ancora poco diffusi. Il sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) e il marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel) sono in teoria strumenti utili, ma in pratica poco diffusi: è quanto emerge dalla relazione della Commissione Ue al Parlamento e al Consiglio, relativa al riesame dell’attuazione del regolamento Emas e del regolamento Ecolabel Ue. Emas ed Ecolabel sono parte integrante del quadro strategico UE per la produzione e il consumo sostenibili e sono parte integrante della comunicazione sul piano d’azione “Produzione e consumo sostenibili” e “Politica industriale sostenibile”. Sono, però, strumenti volontari ai quali le imprese possono aderire. L’Ecolabel ha l’obiettivo di promuovere “i prodotti che esercitano un minore impatto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita e offrire ai consumatori informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate sull’impatto ambientale dei prodotti”. Emas ha invece l’obiettivo di “promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l’istituzione e l’applicazione da parte loro di sistemi di gestione ambientale, la valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle prestazioni di tali sistemi, mediante l’offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali, un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate e infine con il coinvolgimento attivo e un’adeguata formazione del personale delle organizzazioni interessate.” Oltre a garantire obiettivi in campo ambientale, Emas e Ecolabel possono favorire il conseguimento di obiettivi in campo economico. Ad esempio, le imprese, comprese le Pmi che partecipano a Emas, possono migliorare la loro efficienza finanziaria e competitività migliorando l’utilizzo delle risorse. Un’attuazione adeguata e un uso diffuso di Ecas e l’Ecolabel possono stimolare l’innovazione e determinare un reale cambiamento del mercato. La relazione della commissione attesta l’utilità dei regimi quanto strumenti volontari per “le imprese che facilitano la transizione all’economia circolare e forniscono di informazioni sulle prestazioni ambientali di prodotti e organizzazioni ai consumatori e nelle transazioni tra imprese”. Ma il vaglio di adeguatezza (studio di valutazione e consultazione dei portatori di interessi) attesta anche che la diffusione dei regimi potrebbe essere migliore e più efficiente. Quindi ha individuato i limiti più evidenti dei due strumenti che sono
  • 5. collegati al loro carattere volontario e al livello limitato di diffusione per una serie di gruppi di prodotti, oltre che alla scarsa conoscenza che si ha dei due regimi. Per quanto riguarda l’Ecolabel la Commssione constata: l’assenza di attività promozionali a tutti i livelli – Commissione, Stati membri e (a livello di interventi volontari) imprese; il numero elevato e la severità dei requisiti dei criteri; la difficoltà di conformarsi ad alcune disposizioni come quella che proibisce l’uso di sostanze pericolose. Registra inoltre significative differenze nella diffusione del regime a seconda dei tipi di prodotti. In diversi gruppi di prodotti la diffusione è nulla, o solo marginale, a causa degli ostacoli esistenti, da un lato, e dall’assenza di un approccio strategico per selezionare quali gruppi necessitino di una elaborazione/revisione dei criteri, dall’altro. Per quanto riguarda Emas la Commissione individua ostacoli supplementari che sono costituiti da: una mancanza di integrazione nelle politiche pubbliche in forma di incentivi e semplificazione di altri obblighi regolamentari; l’assenza di attività promozionali a tutti i livelli; l’esistenza di un sistema di gestione ambientale (ISO 14001) riconosciuto a livello mondiale e meno rigoroso (in termini di rendicontazione/convalida) che ha la leadership del mercato. In pratica il contributo per ridurre l’impatto ambientale globale della produzione e del consumo apportato da Emas ed Ecolabel è limitato. E’ limitato dal livello di diffusione presso produttori e organizzazioni dovuto in gran parte alla ridotta consapevolezza dei portatori di interesse esterni, quali partner commerciali, consumatori ma anche autorità. Tutto ciò si traduce in un riconoscimento limitato della partecipazione a livello sia di mercato sia amministrativo/regolamentare, e anche dei criteri di partecipazione che in alcuni casi possono essere difficili da soddisfare per il settore industriale dell’Ue. In sostanza, ora come ora, la diffusione di Emas e dell’Ecolabel UE non è sufficiente per determinare significativi cambiamenti nei modelli di produzione e consumo e, di conseguenza, garantire significativi benefici sul piano ambientale oltre a quelli conseguibili grazie alle imprese e organizzazioni che aderiscono al regime. (Articolo di Eleonora Santucci) Fonte: greenreport.it
  • 6. collegati al loro carattere volontario e al livello limitato di diffusione per una serie di gruppi di prodotti, oltre che alla scarsa conoscenza che si ha dei due regimi. Per quanto riguarda l’Ecolabel la Commssione constata: l’assenza di attività promozionali a tutti i livelli – Commissione, Stati membri e (a livello di interventi volontari) imprese; il numero elevato e la severità dei requisiti dei criteri; la difficoltà di conformarsi ad alcune disposizioni come quella che proibisce l’uso di sostanze pericolose. Registra inoltre significative differenze nella diffusione del regime a seconda dei tipi di prodotti. In diversi gruppi di prodotti la diffusione è nulla, o solo marginale, a causa degli ostacoli esistenti, da un lato, e dall’assenza di un approccio strategico per selezionare quali gruppi necessitino di una elaborazione/revisione dei criteri, dall’altro. Per quanto riguarda Emas la Commissione individua ostacoli supplementari che sono costituiti da: una mancanza di integrazione nelle politiche pubbliche in forma di incentivi e semplificazione di altri obblighi regolamentari; l’assenza di attività promozionali a tutti i livelli; l’esistenza di un sistema di gestione ambientale (ISO 14001) riconosciuto a livello mondiale e meno rigoroso (in termini di rendicontazione/convalida) che ha la leadership del mercato. In pratica il contributo per ridurre l’impatto ambientale globale della produzione e del consumo apportato da Emas ed Ecolabel è limitato. E’ limitato dal livello di diffusione presso produttori e organizzazioni dovuto in gran parte alla ridotta consapevolezza dei portatori di interesse esterni, quali partner commerciali, consumatori ma anche autorità. Tutto ciò si traduce in un riconoscimento limitato della partecipazione a livello sia di mercato sia amministrativo/regolamentare, e anche dei criteri di partecipazione che in alcuni casi possono essere difficili da soddisfare per il settore industriale dell’Ue. In sostanza, ora come ora, la diffusione di Emas e dell’Ecolabel UE non è sufficiente per determinare significativi cambiamenti nei modelli di produzione e consumo e, di conseguenza, garantire significativi benefici sul piano ambientale oltre a quelli conseguibili grazie alle imprese e organizzazioni che aderiscono al regime. (Articolo di Eleonora Santucci) Fonte: greenreport.it