1. News 11/SSL/2016
Lunedì, 14 Marzo 2016
Nuova procedura dimissioni volontarie, circolare Ministero del Lavoro. I Tutorial.
Disciplina dimissioni volontarie e risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro. Da
oggi la nuova procedura obbligatoria dal 12 marzo è online. I chiarimenti del
Ministero del Lavoro nella circolare n.12 del 4 marzo 2016 con modalità tecniche e
istruzioni per l’accesso. I due video tutorial pubblicati questa mattina riguardanti il
cittadino e i soggetti abilitati.
Indicazioni da circolare 4 marzo
La disciplina per l’invio telematico delle dimissioni (sistema informatico Smv)
introdotta dall’articolo 26 Dlgs 151/2015 e dal conseguente decreto ministeriale del
15 dicembre 2015 si applica a partire dal prossimo 12 marzo 2016 e riguarda tutti i
rapporti di lavoro subordinati ad eccezione dei casi per i quali permangono
prerogative proprie come: lavoro domestico e recesso in sedi protette (articolo 26
comma 7, Dlgs 151/2015), recesso durante periodo di prova, lavoratrice in
gravidanza o lavoratrice/lavoratore nei primi tre anni del bambino, lavoro marittimo,
pubblica amministrazione.
A partire dal 12 marzo le dimissioni comunicate con altre modalità differenti
dall’unica ora dalla disciplina saranno inefficaci e nel caso dovesse riceverne in
modalità non più conforme il datore di lavoro dovrebbe invitare il lavoratore a
compilare correttamente il modulo previsto. Restano ovviamente gli obblighi che
regolano il preavviso e la facoltà per il lavoratore di revocare entro sette giorni le
proprie dimissioni seguendo modalità speculari a quelle della dimissione stessa.
Per quanto riguarda le nuove modalità, i lavoratori che vorranno procedere in
proprio potranno farlo attraverso il portale ClicLavoro del Ministero e dovranno
essere in possesso del codice Inps, condizione essenziale al fine della compilazione
della richiesta sul sistema informatico.
La circolare descrive passo per passo le varie fasi del sistema, la compilazione delle
sezioni, i rapporti di lavoro antecedenti o successivi al 2008. Al termine della
procedura il modulo di dimissioni verrà inviato sia alla e-mail o Pec del datore di
lavoro, sia alla Direzione territoriale del lavoro competente.
Video tutorial e FAQ
Per illustrare il funzionamento della procedura, il Ministero ha pubblicato con nota
del 10 marzo 2016 due video tutorial che illustrano i passaggi che dovranno
2. compiere sia il singolo cittadino che i soggetti abilitati. (Articolo di Corrado De
Paolis)
Fonte:quotidianosicurezza.it
Scuole, viaggi in sicurezza, nota del MIUR e Vademecum della Polizia Stradale.
Scuola, viaggiare in sicurezza. Con nota 674 del 3 febbraio 2016, il Ministero
dell’Istruzione ha inviato a direttori generali e dirigenti scolastici delle informazioni utili
all’organizzazione in sicurezza delle trasferte scolastiche, riassunte in un vademecum
elaborato dalla Polizia stradale. Informazioni basilari sulla scelta e la regolarità delle
imprese di trasporto, sull’idoneità del conducente, sui veicoli.
Vademecum
Il documento è stato realizzato dalla Polizia stradale nell’ambito del protocollo
d’intesa firmato da Miur e Ministero dell’Interno il 5 gennaio 2015. Il Miur nella nota
che ha appena inviato alle scuole, ricorda che in ogni momento di un viaggio,
qualora veicolo e conducente non dovessero rispondere ai requisiti del
vademecum stesso, sarà opportuno rivolgersi agli uffici territoriali della Polizia. Allega
inoltre nella stessa nota uno schema di comunicazione preventiva da inviare alla
sezione Polizia stradale del capoluogo della provincia nella quale si trova la scuola,
che informi sulla trasferta.
Ecco un passaggio del vademecum:
“Nella scelta, troppo spesso condizionata da considerazioni esclusivamente di
ordine economico, deve essere osservata una procedura di trasparenza e
comparazione dei preventivi, avendo cura di contemperare le esigenze di risparmio
con le garanzie di sicurezza. Le ditte devono preventivamente dimostrare, mediante
apposita documentazione e se del caso autocertificazione, di essere in possesso
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente, di
essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provveduto
alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, di essere autorizzati
all’esercizio della professione (AEP) e iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN)
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di avvalersi di conducenti in possesso dei
prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei”.
Quindi si parla di cronotachigrafo o tachigrafo digitale, Rca, personale in regola
rispetto a Inail e Inps, con il dirigente scolastico, che “dovrà altresì ricordarsi di
acquisire attraverso il servizio on line Inps-Inail il Documento unico di
regolarità contributiva (Durc) in corso di validità”.
3. Per quanto riguarda l’autobus, viene citata la valutazione empirica delle
caratteristiche costruttive del mezzo, poi ancora la dotazione di estintori, la
copertura assicurativa, i dischi sulle velocità massime, la revisione annuale annotata
sulla carta di circolazione.
Infine il conducente. Innanzitutto la patente che lo abilita alla guida, i tempi di
guida e riposo, orari e giornalieri, la velocità tenuta. “Il conducente deve portare al
seguito, durante la guida, la dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante
dell’impresa, che attesta la tipologia e la regolarità del rapporto di lavoro”. (Articolo
di Corrado De Paolis)
Fonte:quotidianosicurezza.it
Convenzione ILO Lavoro Marittimo, ispezioni, certificato, Decreto in GU,
Lavoro marittimo, ispezioni per rispetto Convenzione Ilo, certificato. Pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2016 il Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.
32 Attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di
bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e
della sua applicazione.
Il decreto istituiste un sistema di ispezioni e controllo al fine di verificare sulle
imbarcazioni battenti bandiera italiana il rispetto delle condizioni di vita e di lavoro
previste dalla Convenzione Ilo MLC 2006 ratificata ufficialmente dall’Italia il 19
novembre 2013 e per il rilascio del certificato del lavoro marittimo (Regola 5.1.3 della
Convenzione).
Si tratta di provvedimenti che si applicheranno a tutte le navi mercantili battenti
bandiera italiana e ai lavoratori che vi saranno impiegati, nel rispetto delle previsioni
dell’articolo 2 paragrafo 4 della Convenzione Ilo: a “tutte le navi, appartenenti a
soggetti pubblici o privati impiegate normalmente in attività commerciali, con
l’eccezione delle navi dedicate alla pesca o attività analoga e delle navi
tradizionali quali sambuchi e giunche. La presente Convenzione non si applica né
alle navi da guerra né alle navi da guerra ausiliarie)”. Entro 180 dall’entrata in vigore
del decreto inoltre un nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
dovrà definire come adattare le disposizioni sulle ispezioni appena approvate alle
imbarcazioni che non effettuano navigazioni internazionali e che sono inferiori alle
200 tonnellate.
4. Il decreto definisce il coordinamento tra autorità nazionali
competenti, coordinamento da pianificare con provvedimento “da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” e che
individuerà “le modalità per assicurare il coordinamento tra le attività ispettive
previste […] e l’attività di vigilanza sull’applicazione della normativa in materia di
tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo delle navi”. Quindi profilo
professionale degli ispettori, come funzionerà in dettaglio l’ispezione (ispezione
iniziale, intermedia, di rinnovo, addizionale) per il certificato del lavoro marittimo.
Convenzione Mlc 2006 – Regola 5.1.3: “3. Ogni Stato Membro deve esigere dalle
navi battenti la sua bandiera che conservino e tengano aggiornato un certificato di
lavoro marittimo attestante che le condizioni di lavoro e di vita deimarittimi a bordo,
comprese le misure che tendono a garantire la continua conformità
delle disposizioni adottate che devono essere citate nella dichiarazione di
conformità del lavoro marittimo di cui al paragrafo 4 della presente Regola, sono
state sottoposte ad ispezione e soddisfano i requisiti della legislazione nazionale o
altre misure che implementano la presente Convenzione.
4. Ogni Stato Membro deve esigere dalle navi battenti la sua bandiera che abbiano
e tengano aggiornata una dichiarazione di conformità del lavoro marittimo che
enunci le prescrizioni nazionali che riguardano l’applicazione della presente
Convenzione per quello che riguarda le condizioni di lavoro e di vita dei marittimi ed
enuncia le misure adottate dall’armatore per garantire il rispetto di queste
prescrizioni sulla nave o sulle navi interessate”. Il certificato ha validità
quinquennale“.
Il decreto riporta infine indicazioni dettagliate sui reclami a bordo, su cosa accadrà
nel caso vengano accertate deficienze e sulla possibilità di fermo di una
nave. Le attività di ispezione saranno a carico dell’armatore, accomandatario
marittimo, o di altro suo rappresentante, in solido con il proprietario della nave. Le
tariffe per il Ministero delle Infrastrutture saranno stabilite con decreto che dovrà
essere approvato entro novanta giorni. (Articolo di Corrado De Paolis)
Fonte: quotidianosicurezza.it
Benvenuti nella nuova era del business: l’eccellenza come fattore competitivo.
Forse non tutti sanno che esiste un decalogo delle “azioni di successo” dedicato a
tutti quegli imprenditori che hanno un’attività attiva nel settore turistico e che
vogliono fare la differenza, per loro stessi, per i propri clienti e i propri collaboratori.
5. Confesercenti Lecce ha organizzato un evento speciale per tutti coloro i quali
hanno subìto i cambiamenti che la crisi ha portato al settore, ma non vogliono
restare a guardare inermi il loro fatturato che cala.
Giovedì 17 Marzo a partire dalle ore 16.00, nella splendida cornice dell’Hilton
Garden Inn di Lecce, professionisti esperti nella valorizzazione delle risorse umane e
nello sviluppo e rilancio delle aziende, come Alessandra Strafile e Alessandro
Bertoldi daranno il benvenuto in una “Nuova Era del Business”.
L’evento nasce grazie a Restart Imprese, realizzato grazie al main sponsor Enegan
SpA ed alla federazione Asshotel.
“Questo appuntamento – sostiene Alessandro Bertoldi – è l’occasione giusta per
capire come esaltare il proprio valore, individuare subito cosa da fare per essere
competitivi e per imboccare la strada del successo. In questa nuova era il cliente
non è più quello di una volta e i primi a cambiare dobbiamo necessariamente
essere noi!”
Ancora una volta la Direzione di Confesercenti Lecce – grazie al suo Direttore,
Antonio Schipa – ha dato prova di possedere una grande vitalità nel promuovere e
portare avanti questo progetto, dimostrando di avere davvero a cuore i propri
associati, la propria città, la provincia, “L’ECCEllenza”, distinguendosi da tante altre
associazioni che si paralizzano di fronte alle azioni.
L’invito è rivolto a tutti gli addetti ai lavori; la partecipazione è gratuita, ma
necessaria è la prenotazione. Per prenotare, basterà inviare una mail
a restart@restartimprese.it, confermando la propria presenza.
Fonte:confesercentilecce.com
Nuova regola tecnica per i depositi di gas naturale e di biogas.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 35 del 12 febbraio 2016) il Decreto 3
febbraio 2016 del Ministero dell'Interno recante “Approvazione della regola tecnica
di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi
di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di
densità superiore a 0,8”.
Il decreto disciplina la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas
naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di
densità superiore a 0,8.
Le disposizioni del Decreto si applicano ai depositi di nuova realizzazione e a quelli
esistenti alla data di entrata in vigore del decreto nel caso di interventi di
ristrutturazione, anche parziale, o ampliamento successivi alla data di pubblicazione
6. del Decreto, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.
A decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto è abrogata la parte
seconda dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno del 24 novembre 1984,
intitolata “Depositi per l’accumulo di gas naturale”.
DECRETO 3 febbraio 2016 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densita' non superiore a 0,8
e dei depositi di biogas, anche se di densita' superiore a 0,8.
Fonte: VVF e puntosicuro.it
Al via il Fondo per i giovani aspiranti imprenditori. Il Fondo rotativo nazionale
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A disposizione 114,6 milioni di euro per sostenere le iniziative di autoimpiego e
autoimprenditoria dei giovani NEET, offrendo l’opportunità di accedere a
finanziamenti agevolati a tasso zero. L’iniziativa è promossa dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, in qualità di Autorità di Gestione dei PON UE “Iniziativa
Occupazione Giovani” e “Sistemi di politiche Attive per l’Occupazione”, e sarà
gestita da INVITALIA che si occuperà dell’istruttoria e della valutazione delle
richieste.
Chi può accedere al Fondo?
I destinatari della misura sono gli iscritti a Garanzia giovani che abbiano già seguito
lo specifico percorso di accompagnamento all’autoimprenditorialità previsto dal
Programma (misura 7.1). L’avviso pubblico indica, poi, l’età anagrafica minima – 18
anni – ricordando che i requisiti per possedere la qualifica di NEET siano il non
inserimento in un regolare percorso di studi o di formazione, compresi i tirocini
curriculari o extracurriculari, insieme al possesso dello stato di disoccupazione o
inoccupazione. Le domande di finanziamento potranno essere presentate dalle
aziende costituite da non più di 12 mesi in una delle seguenti forme:
Imprese individuali
- Società di persone dove il legale rappresentante, in possesso dei requisiti soggettivi
illustrati, deve detenere la maggioranza assoluta delle quote
- Società cooperative con un massimo di nove soci dove la maggioranza assoluta
numerica e le quote di partecipazione, nonché il Presidente devono essere in
possesso dei requisiti soggettivi illustrati
- Associazioni professionali e società di professionisti, costituite per intero da persone
7. in possesso dei requisiti soggettivi illustrati.
Sarà possibile accedere al finanziamento del Fondo anche alle aziende rientranti in
queste tipologie che siano in via di costituzione, ma è necessario che si impegnino a
perfezionare l’atto costitutivo nei 60 giorni successivi al provvedimento di
ammissione al beneficio. Le iniziative potranno riferirsi a tutti i settori della produzione
di beni, della fornitura di servizi e del commercio, anche nella forma del franchising.
Quali sono i vantaggi?I finanziamenti concessi dal Fondo non determineranno
interessi e non dovranno essere assistiti da nessuna forma di garanzia reale e/o di
firma, prevedendo un piano di ammortamento settennale. Questi potranno essere
richiesti per programmi di spesa compresi tra i 5.000 ai 50.000 euro. In base all’entità
del prestito assumeranno la forma del:
1. Microcredito per importi tra i 5.000 ai 25.000 euro
2. Microcredito esteso per importi tra i 25.001 ai 35.000 euro
3. Piccolo prestito per importi tra i 35.001 e 50.000 euro.
Sarà inoltre messo a disposizione da INVITALIA un servizio di tutoring che fornirà
un’assistenza costante nell’attuazione del progetto di spesa, sia tramite incontri
individuali e collettivi, sia attraverso una formazione a distanza finalizzata
all’accrescimento delle competenze funzionali alla gestione e allo sviluppo del
business.
Come si accede?
INVITALIA si occuperà delle procedure di valutazione e riconoscimento
dell’agevolazione. Le domande potranno essere presentate telematicamentedall’1
marzo 2016 e saranno considerate in base all’ordine cronologico di presentazione,
fino ad esaurimento dei fondi. INVITALIA comunicherà l’esito della valutazione della
domanda entro 60 giorni.
Fonte: cliclavoro.gov.it