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News 39/A/2016
Lunedì, 26 Settembre 2016
Emission Trading System, le tariffe a carico degli operatori
Il Ministero dell’Ambiente ha approvato le tariffe a carico degli operatori di settore
per coprire i costi amministrativi ex Dlgs. 30/2013 sul sistema UE di scambio emissioni
gas a effetto serra.
Il Dm 25 luglio 2016 emanato dal Dicastero ambientale insieme a quelli dello
sviluppo economico e dell’economia e in vigore dal 24 settembre, ai sensi
dell’articolo 41 del Dlgs 30/2013 definisce le tariffe a carico delle imprese soggette
alla disciplina ETS (Emission Trading System Ue, sistema di scambio quote delle
emissioni di gas serra) dirette a coprire i costi amministrativi delle attività posti in
essere dalle Autorità e dagli Enti preposti al sistema ETS.
In particolare sono definite le tariffe per le attività di rilascio quote e comunicazione
delle emissioni di gas a effetto serra, approvazione, riesame o modifica
dell’autorizzazione a emettere gas a effetto serra e del Piano di monitoraggio,
nonché quelle per coprire i costi delle attività poste in essere dall’Ispra per
l’amministrazione della sezione italiana del Registro Ue dove vengono contabilizzate
le quote di emissione e i relativi trasferimenti. (Articolo di Francesco Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
Quanti sono gli incentivi pubblici riservati alla geotermia in Italia e in Europa?
L’analisi del presidente onorario Ugi a partire dal 1974, fino alle prospettive per i
prossimi anni
Nel valutare il rapporto costi-benefici degli investimenti per lo sviluppo delle fonti
d’energia rinnovabile, una fetta rilevante del dibattito pubblico si concentra sul
tema degli incentivi pubblici, necessari per garantire a una determinata tecnologia
– il cui progresso porta benefici alla collettività – per guadagnarsi fette di mercato
ed evolvere. A quanto ammontano, e qual è la loro ripartizione?
Guardando in particolare alla risorsa geotermica, secondo i dati riportati all’interno
dell’ultimo notiziario Ugi dal presidente onorario dell’Unione geotermica italiana,
Raffaele Cataldi, nel periodo «1974-2007 solo il 17,5 % degli oltre 87 miliardi di euro di
fondi pubblici erogati nel settore energetico dei 28 Paesi comunitari erano stati
assegnati alle fonti rinnovabili e non convenzionali di energia». Tra queste, «la
geotermia si trovava all’ultimo posto con un misero 0,8%».
Guardando ad anni più recenti, il trend è proseguito al ribasso: nel 2012 all’interno
dell’Ue28 sono stati assegnati alla geotermia 70 milioni di euro a fronte di quasi 100
miliardi complessivi, lo 0,07%.
E per quanto riguarda l’Italia? Il. Gestore Servizi Energetici, pubblicando il rapporto
annuale sugli incentivi erogati in Italia nel 2015 per le rinnovabili diverse dal
fotovoltaico, ha sottolineato come «i biocombustibili (gassosi, solidi e liquidi) hanno
goduto nell’insieme di quasi la metà degli incentivi, seguiti dall’eolico con il 27,5 %;
per cui la somma dei contributi dati a queste due sole fonti è stata di oltre tre quarti
del totale. È seguita poi l’energia idraulica (21,5%), mentre quella geotermoelettrica,
con un esiguo 2,5%, ha continuato ad essere all’ultimo posto».
Infine, uno sguardo al futuro. Come ricorda Cataldi, «gli incentivi previsti nel quadro
di un nuovo programma di sostegno ventennale allo sviluppo delle fonti rinnovabili e
non convenzionali di energia (fotovoltaica esclusa perché ancora conteggiata a
parte) corrispondono a poco più di 9 miliardi di euro, con contributi medi annuali di
450 milioni […]. Pertanto, rispetto al 2015 si verifica un taglio secco al sostegno delle
fonti rinnovabili e non convenzionali di energia di oltre il 90 % all’anno per i prossimi
20 anni»
«In generale dunque – chiosa il presidente onorario Ugi – se si tengono presenti gli
impegni presi pochi mesi fa da questo stesso governo durante la Conferenza Cop21
di Parigi, e se si considerano inoltre i più cogenti obiettivi stabiliti dall’Unione Europea
per l’energia al fine di contribuire a ridurre i gas serra, la decisione governativa di cui
sopra, presa per altro appena poche settimane fa, è molto deludente. La
geotermia continuerà ad essere ancora a lungo, e con grande distacco, la
cenerentola del comparto».
Fonte: greenreport.it
Beni Ambientali. Presupposti per il sequestro preventivo.
Cass. Sez. III n. 35456 del 24 agosto 2016 (CC 17 lug.2016)
Pres. Fiale Est. Mengoni Ric. Forino.
Con riguardo ai reati paesaggistici, la sola esistenza di una struttura abusiva ultimata
non integra di per sé i requisiti della concretezza ed attualità del pericolo, in assenza
di ulteriori elementi idonei a dimostrare che la disponibilità della stessa, da parte del
soggetto indagato o di terzi, possa implicare una effettiva lesione dell'ambiente e
del paesaggio.
Fonte: lexambiente.it
Beni Ambientali. Causa di estinzione del reato della rimessione in pristino.
Cass. Sez. III n. 35412 del 24 agosto 2016 (Ud 14 apr.2016)
Pres. Rosi Est. Riccardi Ric. Melis ed altro
In tema di tutela penale del paesaggio, anche la condanna non irrevocabile
(nella specie irrogata in primo grado) preclude l'operatività della causa di
estinzione del reato della rimessione in pristino delle aree o degli immobili
soggetti a vincolo prevista dall'art. 181, comma primo quinquies, del D.Lgs. 12
gennaio 2004, n. 42
Fonte: lexambiente.it
Ecobonus, dall’Enea il vademecum per gli interventi di domotica.
Le opere incentivate, le caratteristiche tecniche dell’intervento e i requisiti
dell’immobile.
È disponibile sul sito dell’Enea un vademecum realizzato dagli esperti dell’Unità
tecnica efficienza energetica con le indicazioni per accedere agli ecoincentivi per
la building automation, i dispositivi multimediali che consentono il controllo
‘intelligente’ degli impianti termici da remoto.
Secondo quanto previsto dalla Finanziaria 2016, sono ammesse alla detrazione del
65% le spese per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi elettronici,
elettrici e meccanici che consentano la gestione automatica personalizzata a
distanza di impianti di riscaldamento, di climatizzazione estiva e per produrre acqua
calda sanitaria. La documentazione per usufruire della detrazione delle spese
sostenute va inviata sul sito http://finanziaria2016.enea.it/index.asp.
Per poter usufruire dell’ecobonus, il vademecum chiarisce quali sono le opere di
domotica incentivate, le caratteristiche tecniche dell’intervento e i requisiti
dell’immobile dove viene effettuato. In particolare, alla data della richiesta di
detrazione, l’immobile deve essere accatastato o con richiesta di accatastamento
in corso; inoltre deve essere dotato di impianto di riscaldamento e risultare in regola
con il pagamento di eventuali tributi.
L’intervento deve configurarsi come fornitura e messa in opera, nelle unità abitative,
di dispositivi che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di
riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva,
compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali, eseguiti
indipendentemente dalle installazioni e sostituzioni di impianti di climatizzazione
invernale.
Sono ammesse anche la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature
elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie
necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte, all’interno degli
edifici, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici. Non si può
invece usufruire dell’ecobonus per l’acquisto di dispositivi che servono per interagire
da remoto, come ad esempio telefoni cellulari, tablet o personal computer.
Gli interventi di building automation potranno essere realizzati sia
indipendentemente che in abbinamento con interventi di riqualificazione degli
impianti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda
sanitaria previsti dai decreti sugli ecobonus.
Per tutte le indicazioni tecniche e procedurali rimane attivo l’apposito servizio di
consulenza online alla pagina http://www.acs.enea.it/contatti/.
Fonte: greenreport.it
231, responsabilità per omessa sicurezza in gestione rifiuti.
La mancata predisposizione di presidi di sicurezza sul maneggiamento di rifiuti
pericolosi è classificabile come risparmio economico che rende all’Ente un interesse
e/o vantaggio.
La Suprema Corte con sentenza 20 luglio 2016, n. 31210 ha individuato nella
mancata predisposizione di procedimenti e presidi di sicurezza (ex articoli 290, 291
Dlgs. 81/2008) la causa degli infortuni occorsi ai lavoratori, per cui l’Ente è imputabile
ex articolo 25 septies, Dlgs. 231/2001. Ai sensi dell’articolo 5, Dlgs. 231/2001 i reati
devono essere commessi nell’interesse e/o vantaggio dell’Ente, e la Corte ritiene
che questa condizione sia integrata dal risparmio di risorse economiche derivante
dalla mancanza di norme antinfortunistiche, oltre che dall’incremento economico
conseguente all’aumento della produttività, non ostacolata dal rispetto della
normativa prevenzionale.
Nel caso in esame, nella sede dell’Ente lombardo si è sprigionato un incendio
(generatosi da un container di rifiuti pericolosi) che ha causato la morte e le lesioni
di diversi lavoratori. A seguito dell’accertamento della mancanza di norme
antiinfortunistiche adeguate e conseguente risparmio, l’Ente è stato condannato.
(Articolo di Costanza Kenda)
Fonte: reteambiente.it
Caldaie efficienti, gli ecobonus per il trattamento dell’acqua.
Con l’arrivo dell’autunno lentamente le temperature scenderanno. Questo è il
momento ideale per programmare la verifica dello stato delle nostre caldaie. Grazie
alla proroga confermata dal Consiglio dei Ministri, fino al 31 dicembre, le spese per
interventi di risparmio energetico e per la ristrutturazione del patrimonio
edilizio saranno detraibili nella misura del 65%.
Già grazie al decreto legge n. 83 del 2012 in Italia è stata introdotta una novità
sostanziale, ovvero, l’estensione della detrazione fiscale del 65% alle spese
per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di
calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Dal 2008 è agevolato l’acquisto di pompe di calore ad alta efficienza, di impianti
geotermici a bassa entalpia e di tutti i prodotti che generalmente sono connessi
all’installazione di caldaie.
I vantaggi per l’utente finale, ben assistito da installatori professionisti e aziende
leader del settore, può essere concretamente rilevante ed è importante che si
diffonda nella misura maggiore possibile l’informazione circa le possibilità con cui
oggi, tutti gli italiani, possano avere delle abitazioni più efficienti con un importante
risparmio economico e ambientale.
In particolare, la norma prevede solo che venga sostituito un impianto di
climatizzazione invernale con una caldaia a condensazione, per cui qualora nel
prezzo di tale bene siano inclusi anche filtri addolcitori, sistemi di dosaggio e prodotti
per il condizionamento dell’acqua sanitaria e circuiti di riscaldamento, anch’essi
possono essere oggetto di agevolazione. Tale conclusione deriva dal fatto che in
questo modo si ottiene non solo un risparmio energetico ma, nello specifico, anche
un evidente risparmio idrico.
Per quanto riguarda le ristrutturazioni, le spese sostenute per l’acquisto di filtri
addolcitori, sistemi di dosaggio e prodotti per il condizionamento dell’acqua
sanitaria e circuiti di riscaldamento godono della detrazione del 50%, in caso di
interventi su singole unità abitative, in ambito di una manutenzione straordinaria e,
nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, nell’ambito di una
manutenzione ordinaria. (Articolo di associazione Aqua Italia, federata Anima-
Confindustria).
Fonte: greenreport.it
Responsabilità 231, profitto reato al lordo dei costi per ottenerlo.
In tema di responsabilità amministrativa degli Enti ex Dlgs 231/2001 il profitto del
reato-presupposto non può essere calcolato al netto dei costi sostenuti per
ottenerlo.
Lo ha ricordato la Cassazione nella sentenza 16 agosto 2016, n.34900 con cui ha
confermato la condanna di una azienda della Basilicata che aveva destinato
contributi pubblici a finalità diverse da quelle per i quali erano stati concessi
integrando così il reato-presupposto ex articolo 24 Dlgs. 231/2001. La Cassazione
conferma che ai sensi della “disciplina 231 il profitto del reato-presupposto si
identifica con il concreto vantaggio conseguito dalla commissione del reato e non
può essere determinato facendo ricorso a parametri aziendali come “profitto lordo”
o “profitto netto”, né tantomeno può essere calcolato al netto dei costi sostenuti per
ottenerlo (sul punto Cassazione 33226/2015 e 15249/2015).
Inoltre la richiesta dell’Ente di scorporare dalla nozione di profitto i vantaggi
conseguiti dal danneggiato (la Provincia di Matera) è infondata perché
presuppone un diverso inquadramento del reato-presupposto come reato in
contratto, in cui l’illeceità non incide sul momento genetico ma sulla fase esecutiva,
circostanza che nel caso di specie è stata esclusa. (Articolo di Francesco Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
Emissioni in aria, sospensione attività solo con pericolo per ambiente.
Per sospendere l’esercizio di una attività autorizzata ex articolo 269, Dlgs. 152/2006
non basta che siano superati i valori limite delle emissioni, occorre dare atto che vi
sia pericolo per salute e ambiente.
Il Tar Umbria nella sentenza 2 settembre 2016, n.587 ribadisce l’orientamento
giurisprudenziale per cui ai sensi dell’articolo 278, comma 1, Dlgs. 152/2006 affinché
l’Amministrazione possa disporre la sospensione di una attività autorizzata occorrono
due condizioni: che sia stata violata una diffida ad adempiere (atto pregiudiziale
necessario) e che oltre a non avere eseguito le prescrizioni sussista un pericolo per la
salute e l’ambiente attestato in motivazione. Il provvedimento impugnato invece si
limitava ad accertare l’avvenuto superamento di alcuni valori soglia e a disporre
quale automatica conseguenza la sospensione dell’attività.
Oltretutto il provvedimento a carico di una azienda produttrice di alcol etilico
dell’Umbria che è stato cassato dal Tar non conteneva nemmeno il termine finale
della sospensione, in violazione sia del citato articolo 278 del Codice ambientale sia
dell’articolo 21-quater della legge sul procedimento amministrativo 241/1990 che
dice che il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la
dispone. (Articolo di Francesco Petrucci)
Fonte: reteambiente.it

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News A 39 2016

  • 1. News 39/A/2016 Lunedì, 26 Settembre 2016 Emission Trading System, le tariffe a carico degli operatori Il Ministero dell’Ambiente ha approvato le tariffe a carico degli operatori di settore per coprire i costi amministrativi ex Dlgs. 30/2013 sul sistema UE di scambio emissioni gas a effetto serra. Il Dm 25 luglio 2016 emanato dal Dicastero ambientale insieme a quelli dello sviluppo economico e dell’economia e in vigore dal 24 settembre, ai sensi dell’articolo 41 del Dlgs 30/2013 definisce le tariffe a carico delle imprese soggette alla disciplina ETS (Emission Trading System Ue, sistema di scambio quote delle emissioni di gas serra) dirette a coprire i costi amministrativi delle attività posti in essere dalle Autorità e dagli Enti preposti al sistema ETS. In particolare sono definite le tariffe per le attività di rilascio quote e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, approvazione, riesame o modifica dell’autorizzazione a emettere gas a effetto serra e del Piano di monitoraggio, nonché quelle per coprire i costi delle attività poste in essere dall’Ispra per l’amministrazione della sezione italiana del Registro Ue dove vengono contabilizzate le quote di emissione e i relativi trasferimenti. (Articolo di Francesco Petrucci) Fonte: reteambiente.it Quanti sono gli incentivi pubblici riservati alla geotermia in Italia e in Europa? L’analisi del presidente onorario Ugi a partire dal 1974, fino alle prospettive per i prossimi anni Nel valutare il rapporto costi-benefici degli investimenti per lo sviluppo delle fonti d’energia rinnovabile, una fetta rilevante del dibattito pubblico si concentra sul tema degli incentivi pubblici, necessari per garantire a una determinata tecnologia – il cui progresso porta benefici alla collettività – per guadagnarsi fette di mercato ed evolvere. A quanto ammontano, e qual è la loro ripartizione? Guardando in particolare alla risorsa geotermica, secondo i dati riportati all’interno
  • 2. dell’ultimo notiziario Ugi dal presidente onorario dell’Unione geotermica italiana, Raffaele Cataldi, nel periodo «1974-2007 solo il 17,5 % degli oltre 87 miliardi di euro di fondi pubblici erogati nel settore energetico dei 28 Paesi comunitari erano stati assegnati alle fonti rinnovabili e non convenzionali di energia». Tra queste, «la geotermia si trovava all’ultimo posto con un misero 0,8%». Guardando ad anni più recenti, il trend è proseguito al ribasso: nel 2012 all’interno dell’Ue28 sono stati assegnati alla geotermia 70 milioni di euro a fronte di quasi 100 miliardi complessivi, lo 0,07%. E per quanto riguarda l’Italia? Il. Gestore Servizi Energetici, pubblicando il rapporto annuale sugli incentivi erogati in Italia nel 2015 per le rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ha sottolineato come «i biocombustibili (gassosi, solidi e liquidi) hanno goduto nell’insieme di quasi la metà degli incentivi, seguiti dall’eolico con il 27,5 %; per cui la somma dei contributi dati a queste due sole fonti è stata di oltre tre quarti del totale. È seguita poi l’energia idraulica (21,5%), mentre quella geotermoelettrica, con un esiguo 2,5%, ha continuato ad essere all’ultimo posto». Infine, uno sguardo al futuro. Come ricorda Cataldi, «gli incentivi previsti nel quadro di un nuovo programma di sostegno ventennale allo sviluppo delle fonti rinnovabili e non convenzionali di energia (fotovoltaica esclusa perché ancora conteggiata a parte) corrispondono a poco più di 9 miliardi di euro, con contributi medi annuali di 450 milioni […]. Pertanto, rispetto al 2015 si verifica un taglio secco al sostegno delle fonti rinnovabili e non convenzionali di energia di oltre il 90 % all’anno per i prossimi 20 anni» «In generale dunque – chiosa il presidente onorario Ugi – se si tengono presenti gli impegni presi pochi mesi fa da questo stesso governo durante la Conferenza Cop21 di Parigi, e se si considerano inoltre i più cogenti obiettivi stabiliti dall’Unione Europea per l’energia al fine di contribuire a ridurre i gas serra, la decisione governativa di cui sopra, presa per altro appena poche settimane fa, è molto deludente. La geotermia continuerà ad essere ancora a lungo, e con grande distacco, la cenerentola del comparto». Fonte: greenreport.it Beni Ambientali. Presupposti per il sequestro preventivo. Cass. Sez. III n. 35456 del 24 agosto 2016 (CC 17 lug.2016) Pres. Fiale Est. Mengoni Ric. Forino.
  • 3. Con riguardo ai reati paesaggistici, la sola esistenza di una struttura abusiva ultimata non integra di per sé i requisiti della concretezza ed attualità del pericolo, in assenza di ulteriori elementi idonei a dimostrare che la disponibilità della stessa, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa implicare una effettiva lesione dell'ambiente e del paesaggio. Fonte: lexambiente.it Beni Ambientali. Causa di estinzione del reato della rimessione in pristino. Cass. Sez. III n. 35412 del 24 agosto 2016 (Ud 14 apr.2016) Pres. Rosi Est. Riccardi Ric. Melis ed altro In tema di tutela penale del paesaggio, anche la condanna non irrevocabile (nella specie irrogata in primo grado) preclude l'operatività della causa di estinzione del reato della rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincolo prevista dall'art. 181, comma primo quinquies, del D.Lgs. 12 gennaio 2004, n. 42 Fonte: lexambiente.it Ecobonus, dall’Enea il vademecum per gli interventi di domotica. Le opere incentivate, le caratteristiche tecniche dell’intervento e i requisiti dell’immobile. È disponibile sul sito dell’Enea un vademecum realizzato dagli esperti dell’Unità tecnica efficienza energetica con le indicazioni per accedere agli ecoincentivi per la building automation, i dispositivi multimediali che consentono il controllo ‘intelligente’ degli impianti termici da remoto. Secondo quanto previsto dalla Finanziaria 2016, sono ammesse alla detrazione del 65% le spese per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi elettronici, elettrici e meccanici che consentano la gestione automatica personalizzata a distanza di impianti di riscaldamento, di climatizzazione estiva e per produrre acqua calda sanitaria. La documentazione per usufruire della detrazione delle spese sostenute va inviata sul sito http://finanziaria2016.enea.it/index.asp. Per poter usufruire dell’ecobonus, il vademecum chiarisce quali sono le opere di domotica incentivate, le caratteristiche tecniche dell’intervento e i requisiti dell’immobile dove viene effettuato. In particolare, alla data della richiesta di
  • 4. detrazione, l’immobile deve essere accatastato o con richiesta di accatastamento in corso; inoltre deve essere dotato di impianto di riscaldamento e risultare in regola con il pagamento di eventuali tributi. L’intervento deve configurarsi come fornitura e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali, eseguiti indipendentemente dalle installazioni e sostituzioni di impianti di climatizzazione invernale. Sono ammesse anche la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte, all’interno degli edifici, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici. Non si può invece usufruire dell’ecobonus per l’acquisto di dispositivi che servono per interagire da remoto, come ad esempio telefoni cellulari, tablet o personal computer. Gli interventi di building automation potranno essere realizzati sia indipendentemente che in abbinamento con interventi di riqualificazione degli impianti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria previsti dai decreti sugli ecobonus. Per tutte le indicazioni tecniche e procedurali rimane attivo l’apposito servizio di consulenza online alla pagina http://www.acs.enea.it/contatti/. Fonte: greenreport.it 231, responsabilità per omessa sicurezza in gestione rifiuti. La mancata predisposizione di presidi di sicurezza sul maneggiamento di rifiuti pericolosi è classificabile come risparmio economico che rende all’Ente un interesse e/o vantaggio. La Suprema Corte con sentenza 20 luglio 2016, n. 31210 ha individuato nella mancata predisposizione di procedimenti e presidi di sicurezza (ex articoli 290, 291 Dlgs. 81/2008) la causa degli infortuni occorsi ai lavoratori, per cui l’Ente è imputabile ex articolo 25 septies, Dlgs. 231/2001. Ai sensi dell’articolo 5, Dlgs. 231/2001 i reati devono essere commessi nell’interesse e/o vantaggio dell’Ente, e la Corte ritiene che questa condizione sia integrata dal risparmio di risorse economiche derivante dalla mancanza di norme antinfortunistiche, oltre che dall’incremento economico conseguente all’aumento della produttività, non ostacolata dal rispetto della
  • 5. normativa prevenzionale. Nel caso in esame, nella sede dell’Ente lombardo si è sprigionato un incendio (generatosi da un container di rifiuti pericolosi) che ha causato la morte e le lesioni di diversi lavoratori. A seguito dell’accertamento della mancanza di norme antiinfortunistiche adeguate e conseguente risparmio, l’Ente è stato condannato. (Articolo di Costanza Kenda) Fonte: reteambiente.it Caldaie efficienti, gli ecobonus per il trattamento dell’acqua. Con l’arrivo dell’autunno lentamente le temperature scenderanno. Questo è il momento ideale per programmare la verifica dello stato delle nostre caldaie. Grazie alla proroga confermata dal Consiglio dei Ministri, fino al 31 dicembre, le spese per interventi di risparmio energetico e per la ristrutturazione del patrimonio edilizio saranno detraibili nella misura del 65%. Già grazie al decreto legge n. 83 del 2012 in Italia è stata introdotta una novità sostanziale, ovvero, l’estensione della detrazione fiscale del 65% alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Dal 2008 è agevolato l’acquisto di pompe di calore ad alta efficienza, di impianti geotermici a bassa entalpia e di tutti i prodotti che generalmente sono connessi all’installazione di caldaie. I vantaggi per l’utente finale, ben assistito da installatori professionisti e aziende leader del settore, può essere concretamente rilevante ed è importante che si diffonda nella misura maggiore possibile l’informazione circa le possibilità con cui oggi, tutti gli italiani, possano avere delle abitazioni più efficienti con un importante risparmio economico e ambientale. In particolare, la norma prevede solo che venga sostituito un impianto di climatizzazione invernale con una caldaia a condensazione, per cui qualora nel prezzo di tale bene siano inclusi anche filtri addolcitori, sistemi di dosaggio e prodotti per il condizionamento dell’acqua sanitaria e circuiti di riscaldamento, anch’essi possono essere oggetto di agevolazione. Tale conclusione deriva dal fatto che in questo modo si ottiene non solo un risparmio energetico ma, nello specifico, anche un evidente risparmio idrico. Per quanto riguarda le ristrutturazioni, le spese sostenute per l’acquisto di filtri
  • 6. addolcitori, sistemi di dosaggio e prodotti per il condizionamento dell’acqua sanitaria e circuiti di riscaldamento godono della detrazione del 50%, in caso di interventi su singole unità abitative, in ambito di una manutenzione straordinaria e, nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, nell’ambito di una manutenzione ordinaria. (Articolo di associazione Aqua Italia, federata Anima- Confindustria). Fonte: greenreport.it Responsabilità 231, profitto reato al lordo dei costi per ottenerlo. In tema di responsabilità amministrativa degli Enti ex Dlgs 231/2001 il profitto del reato-presupposto non può essere calcolato al netto dei costi sostenuti per ottenerlo. Lo ha ricordato la Cassazione nella sentenza 16 agosto 2016, n.34900 con cui ha confermato la condanna di una azienda della Basilicata che aveva destinato contributi pubblici a finalità diverse da quelle per i quali erano stati concessi integrando così il reato-presupposto ex articolo 24 Dlgs. 231/2001. La Cassazione conferma che ai sensi della “disciplina 231 il profitto del reato-presupposto si identifica con il concreto vantaggio conseguito dalla commissione del reato e non può essere determinato facendo ricorso a parametri aziendali come “profitto lordo” o “profitto netto”, né tantomeno può essere calcolato al netto dei costi sostenuti per ottenerlo (sul punto Cassazione 33226/2015 e 15249/2015). Inoltre la richiesta dell’Ente di scorporare dalla nozione di profitto i vantaggi conseguiti dal danneggiato (la Provincia di Matera) è infondata perché presuppone un diverso inquadramento del reato-presupposto come reato in contratto, in cui l’illeceità non incide sul momento genetico ma sulla fase esecutiva, circostanza che nel caso di specie è stata esclusa. (Articolo di Francesco Petrucci) Fonte: reteambiente.it Emissioni in aria, sospensione attività solo con pericolo per ambiente. Per sospendere l’esercizio di una attività autorizzata ex articolo 269, Dlgs. 152/2006 non basta che siano superati i valori limite delle emissioni, occorre dare atto che vi sia pericolo per salute e ambiente.
  • 7. Il Tar Umbria nella sentenza 2 settembre 2016, n.587 ribadisce l’orientamento giurisprudenziale per cui ai sensi dell’articolo 278, comma 1, Dlgs. 152/2006 affinché l’Amministrazione possa disporre la sospensione di una attività autorizzata occorrono due condizioni: che sia stata violata una diffida ad adempiere (atto pregiudiziale necessario) e che oltre a non avere eseguito le prescrizioni sussista un pericolo per la salute e l’ambiente attestato in motivazione. Il provvedimento impugnato invece si limitava ad accertare l’avvenuto superamento di alcuni valori soglia e a disporre quale automatica conseguenza la sospensione dell’attività. Oltretutto il provvedimento a carico di una azienda produttrice di alcol etilico dell’Umbria che è stato cassato dal Tar non conteneva nemmeno il termine finale della sospensione, in violazione sia del citato articolo 278 del Codice ambientale sia dell’articolo 21-quater della legge sul procedimento amministrativo 241/1990 che dice che il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone. (Articolo di Francesco Petrucci) Fonte: reteambiente.it