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News 35/A/2017
Lunedì, 28 Agosto 2017
Terre e rocce da scavo, in vigore la nuova disciplina.
Dal 22 agosto 2017 è in vigore il regolamento che detta la nuova disciplina
semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo.
Il Dpr 13 giugno 2017, n. 120 arriva in attuazione dell’articolo 8 del Dl 133/2014 (cd.
“Sblocca Italia”), norma che ha delegato il Governo a riordinare e semplificare le
regole nazionali per la gestione delle terre e rocce da scavo.
Oltre a riunire in un unico testo le regole sul riutilizzo delle terre come sottoprodotti
applicabili a tutti i cantieri, piccoli e grandi (sostituendo, con riferimento a questi
ultimi, il precedente regolamento approvato con Dm 161/2012), il Dpr 120/2017
disciplina anche l’utilizzo nel sito di produzione delle terre escluse dal campo di
applicazione del Dlgs 152/2006 (cd. “Codice ambientale”) e la gestione delle terre
generate all’interno dei siti oggetto di bonifica.
Per tutte le terre da qualificare come rifiuti, inoltre, il provvedimento introduce un
apposito regime ad hoc per quel che riguarda il deposito temporaneo.
Fonte: reteambiente.it
Logistica, Sistri incluso nel nuovo sistema nazionale.
Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) contribuirà all’alimentazione
del Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo) istituito dalla legge
“Concorrenza” (legge 124/2017).
La novità è prevista dai commi finali (188-191) della legge 4 agosto 2017, n.124
(Legge annuale per il mercato e per la concorrenza) che istituiscono il SiNaMoLo,
“al fine di favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale”, presso il
MinInfrastrutture e trasporti.
Oltre che dal Sistri, il sistema sarà alimentato dalla piattaforma logistica nazionale
digitale (Pln), dal Sistema Pmis (Port Management Information System) delle
capitanerie di porto, dai Sistemi Pil (piattaforma integrata della logistica) e Pic
(Piattaforma integrata circolazione) delle Ferrovie, dai Pcs (Port Community System)
delle Autorità portuali, dal Simpt (Sistema informativo per il monitoraggio e la
pianificazione dei trasporti) del MinInfrastrutture, dal sistema informativo dell’Agenzia
delle dogane e dalle piattaforme logistiche territoriali.
Il MinInfrastrutture ha tempo fino al 29 agosto 2018 (dodici mesi dall’entrata in vigore
della legge 124/2017) per definire le modalità attuative dell’operazione. (Articolo di
Alessandro Geremei)
Fonte: reteambiente.it
Via, la check-list per valutare l’impatto di modifiche ai progetti.
Dal MinAmbiente è arrivata la check-list per chiedere la valutazione preliminare di
modifiche che migliorano il rendimento ambientale di progetti soggetti a
valutazione di impatto ambientale per individuare il procedimento da applicare.
Il decreto direttoriale 3 agosto 2017, n.239 è frutto di una delle novità del restyling
della disciplina della valutazione di impatto ambientale del Dlgs 104/2017 che ha
introdotto il comma 9 nell’articolo 6 del Dlgs 152/2006. La disciplina prevede che
quando occorre effettuare modifiche, estensioni adeguamenti tecnici finalizzati a
migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali di un progetto, il proponente
presumendo l’assenza di impatti ambientali delle suddette modifiche, può usare
una apposita check-list da trasmettere all’Autorità competente al fine di ottenere
una valutazione preliminare per individuare l’eventuale procedimento da applicare.
Entro 30 giorni l’Autorità competente risponde segnalando se il progetto va
sottoposto a “screening”, a Via o a nessuna valutazione.
Col decreto direttoriale in parola è stata predisposta una prima lista di controllo
applicabile a tutti i progetti sottoposti a Via o “screening” (allegati II, II-bis, III e IV alla
Parte Seconda del Dlgs 152/2006). In seguito il Ministero dell’ambiente con successivi
decreti individuerà le check-list da applicare a specifiche tipologie progettuali.
(Articolo di Francesco Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
Rifiuti. Tassa rifiuti (T.A.R.I.)
TAR Puglia (LE) Sez. 3 n. 1275 del 21 luglio 2017
La tassa rifiuti (T.A.R.I.), che ha sostituito i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai
cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, rappresenta il prelievo fiscale destinato alla copertura integrale del costo
del servizio per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in quanto tale
strettamente collegato alla normativa che disciplina il corretto svolgimento del
servizio, nonché le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti prodotti; la normativa
prevede che l’Ente Comunale provveda ad individuare, mediante l’approvazione
del Piano Economico Finanziario, i costi che devono essere coperti con la T.A.R.I.,
mentre con la delibera di determinazione tariffaria il Comune provvede a ripartire i
costi indicati nel Piano Economico Finanziario tra gli utenti, a loro volta divisi nelle
due macrocategorie delle utenze domestiche e utenze non domestiche, tra le quali
la ripartizione dei costi, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R.
27 Aprile 1999 n° 158, deve avvenire secondo criteri razionali.
Fonte: lexambiente.it
Urbanistica. Termine di durata del permesso edilizio.
Consiglio di Stato Sez. IV n.3371 del 10 luglio 2017
Il termine di durata del permesso edilizio non può mai intendersi automaticamente
sospeso, essendo al contrario sempre necessaria, a tal fine, la presentazione di una
formale istanza di proroga, cui deve comunque seguire un provvedimento da parte
della stessa Amministrazione, che ha rilasciato il titolo ablativo, che accerti
l'impossibilità del rispetto del termine, e solamente nei casi in cui possa ritenersi
sopravvenuto un factum principis ovvero l'insorgenza di una causa di forza
maggiore.
Fonte: lexambiente.it
Dall’Ue nuove norme per armonizzare la gestione del sistema di trasmissione per
l’energia.
L’Ue definisce le norme armonizzate sulla gestione del sistema di trasmissione per
l’energia: è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi il relativo
regolamento. Si tratta di una serie di disposizioni volte a stabilire un quadro giuridico
chiaro per la gestione del sistema, per agevolare gli scambi di energia elettrica sul
territorio Ue, per garantire la sicurezza dello stesso sistema, per facilitare
l’integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, per consentire un uso più efficiente
della rete, per incentivare la concorrenza a vantaggio dei consumatori e per
garantire la disponibilità e lo scambio dei dati e delle informazioni necessari fra i
soggetti coinvolti.
Il regolamento, infatti si rivolge ai gestori dei sistemi di trasmissione (Tso), ai gestori dei
sistemi di distribuzione (Dso) e gli utenti rilevanti della rete (Sgu). Definisce, quindi,
una serie comune di requisiti minimi per la gestione in sicurezza del sistema, per la
cooperazione transfrontaliera tra Tso e per l’utilizzo delle caratteristiche pertinenti dei
Dso e degli Sgu connessi.
Il tutto dettato dalla convinzione che un mercato interno dell’energia
perfettamente funzionante e interconnesso sia fondamentale “per mantenere la
sicurezza dell’approvvigionamento energetico, aumentare la competitività e
garantire che tutti i consumatori possano acquistare energia a prezzi accessibili”. Per
cui, secondo l’Ue lo scambio di dati tempestivo e adeguato non dovrebbe essere
ostacolato da barriere tra i diversi soggetti coinvolti.
Allo stesso tempo identifica uno dei “processi cruciali” per garantire la sicurezza
operativa con un elevato livello di affidabilità e qualità, nel controllo
frequenza/potenza (Lfc).
Secondo l’Ue un Lfc efficace è possibile solo se sussiste l’obbligo, per i Tso e i Dso “di
connessione delle riserve, di cooperare al fine di gestire i sistemi di trasmissione
interconnessi come una singola entità e, per i gruppi di generazione dei fornitori e gli
impianti di consumo dei fornitori, di soddisfare i pertinenti requisiti tecnici minimi”.
Al fine di assicurare la qualità della frequenza del sistema comune, il regolamento
definisce una serie comune di requisiti minimi e di principi per le riserve e l’Lfc che
dovrebbero costituire la base per la cooperazione transfrontaliera tra Tso e, se del
caso, per l’utilizzo delle caratteristiche dei sistemi di generazione, consumo e
distribuzione connessi. Il regolamento, dunque definisce la struttura e le norme di
funzionamento dell’Lfc, i criteri e gli obiettivi in termini di qualità, il dimensionamento
delle riserve, lo scambio, la condivisione e la distribuzione delle riserve e il
monitoraggio in relazione all’Lfc.
Si tratta dunque di un altro tassello volto ad agevolare il completamento di una rete
europea dell’energia interconnessa per un mercato interno integrato che
comunque, non prescinde dal completamento dei collegamenti infrastrutturali
mancanti. (Articolo di Eleonora Santucci)
Fonte: greenreport.it
mancanti. (Articolo di Eleonora Santucci)
Fonte: greenreport.it

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  • 1. News 35/A/2017 Lunedì, 28 Agosto 2017 Terre e rocce da scavo, in vigore la nuova disciplina. Dal 22 agosto 2017 è in vigore il regolamento che detta la nuova disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. Il Dpr 13 giugno 2017, n. 120 arriva in attuazione dell’articolo 8 del Dl 133/2014 (cd. “Sblocca Italia”), norma che ha delegato il Governo a riordinare e semplificare le regole nazionali per la gestione delle terre e rocce da scavo. Oltre a riunire in un unico testo le regole sul riutilizzo delle terre come sottoprodotti applicabili a tutti i cantieri, piccoli e grandi (sostituendo, con riferimento a questi ultimi, il precedente regolamento approvato con Dm 161/2012), il Dpr 120/2017 disciplina anche l’utilizzo nel sito di produzione delle terre escluse dal campo di applicazione del Dlgs 152/2006 (cd. “Codice ambientale”) e la gestione delle terre generate all’interno dei siti oggetto di bonifica. Per tutte le terre da qualificare come rifiuti, inoltre, il provvedimento introduce un apposito regime ad hoc per quel che riguarda il deposito temporaneo. Fonte: reteambiente.it Logistica, Sistri incluso nel nuovo sistema nazionale. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) contribuirà all’alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo) istituito dalla legge “Concorrenza” (legge 124/2017). La novità è prevista dai commi finali (188-191) della legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge annuale per il mercato e per la concorrenza) che istituiscono il SiNaMoLo, “al fine di favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale”, presso il MinInfrastrutture e trasporti.
  • 2. Oltre che dal Sistri, il sistema sarà alimentato dalla piattaforma logistica nazionale digitale (Pln), dal Sistema Pmis (Port Management Information System) delle capitanerie di porto, dai Sistemi Pil (piattaforma integrata della logistica) e Pic (Piattaforma integrata circolazione) delle Ferrovie, dai Pcs (Port Community System) delle Autorità portuali, dal Simpt (Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti) del MinInfrastrutture, dal sistema informativo dell’Agenzia delle dogane e dalle piattaforme logistiche territoriali. Il MinInfrastrutture ha tempo fino al 29 agosto 2018 (dodici mesi dall’entrata in vigore della legge 124/2017) per definire le modalità attuative dell’operazione. (Articolo di Alessandro Geremei) Fonte: reteambiente.it Via, la check-list per valutare l’impatto di modifiche ai progetti. Dal MinAmbiente è arrivata la check-list per chiedere la valutazione preliminare di modifiche che migliorano il rendimento ambientale di progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale per individuare il procedimento da applicare. Il decreto direttoriale 3 agosto 2017, n.239 è frutto di una delle novità del restyling della disciplina della valutazione di impatto ambientale del Dlgs 104/2017 che ha introdotto il comma 9 nell’articolo 6 del Dlgs 152/2006. La disciplina prevede che quando occorre effettuare modifiche, estensioni adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali di un progetto, il proponente presumendo l’assenza di impatti ambientali delle suddette modifiche, può usare una apposita check-list da trasmettere all’Autorità competente al fine di ottenere una valutazione preliminare per individuare l’eventuale procedimento da applicare. Entro 30 giorni l’Autorità competente risponde segnalando se il progetto va sottoposto a “screening”, a Via o a nessuna valutazione. Col decreto direttoriale in parola è stata predisposta una prima lista di controllo applicabile a tutti i progetti sottoposti a Via o “screening” (allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del Dlgs 152/2006). In seguito il Ministero dell’ambiente con successivi decreti individuerà le check-list da applicare a specifiche tipologie progettuali. (Articolo di Francesco Petrucci) Fonte: reteambiente.it
  • 3. Rifiuti. Tassa rifiuti (T.A.R.I.) TAR Puglia (LE) Sez. 3 n. 1275 del 21 luglio 2017 La tassa rifiuti (T.A.R.I.), che ha sostituito i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, rappresenta il prelievo fiscale destinato alla copertura integrale del costo del servizio per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in quanto tale strettamente collegato alla normativa che disciplina il corretto svolgimento del servizio, nonché le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti prodotti; la normativa prevede che l’Ente Comunale provveda ad individuare, mediante l’approvazione del Piano Economico Finanziario, i costi che devono essere coperti con la T.A.R.I., mentre con la delibera di determinazione tariffaria il Comune provvede a ripartire i costi indicati nel Piano Economico Finanziario tra gli utenti, a loro volta divisi nelle due macrocategorie delle utenze domestiche e utenze non domestiche, tra le quali la ripartizione dei costi, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 27 Aprile 1999 n° 158, deve avvenire secondo criteri razionali. Fonte: lexambiente.it Urbanistica. Termine di durata del permesso edilizio. Consiglio di Stato Sez. IV n.3371 del 10 luglio 2017 Il termine di durata del permesso edilizio non può mai intendersi automaticamente sospeso, essendo al contrario sempre necessaria, a tal fine, la presentazione di una formale istanza di proroga, cui deve comunque seguire un provvedimento da parte della stessa Amministrazione, che ha rilasciato il titolo ablativo, che accerti l'impossibilità del rispetto del termine, e solamente nei casi in cui possa ritenersi sopravvenuto un factum principis ovvero l'insorgenza di una causa di forza maggiore. Fonte: lexambiente.it Dall’Ue nuove norme per armonizzare la gestione del sistema di trasmissione per l’energia. L’Ue definisce le norme armonizzate sulla gestione del sistema di trasmissione per
  • 4. l’energia: è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi il relativo regolamento. Si tratta di una serie di disposizioni volte a stabilire un quadro giuridico chiaro per la gestione del sistema, per agevolare gli scambi di energia elettrica sul territorio Ue, per garantire la sicurezza dello stesso sistema, per facilitare l’integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, per consentire un uso più efficiente della rete, per incentivare la concorrenza a vantaggio dei consumatori e per garantire la disponibilità e lo scambio dei dati e delle informazioni necessari fra i soggetti coinvolti. Il regolamento, infatti si rivolge ai gestori dei sistemi di trasmissione (Tso), ai gestori dei sistemi di distribuzione (Dso) e gli utenti rilevanti della rete (Sgu). Definisce, quindi, una serie comune di requisiti minimi per la gestione in sicurezza del sistema, per la cooperazione transfrontaliera tra Tso e per l’utilizzo delle caratteristiche pertinenti dei Dso e degli Sgu connessi. Il tutto dettato dalla convinzione che un mercato interno dell’energia perfettamente funzionante e interconnesso sia fondamentale “per mantenere la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, aumentare la competitività e garantire che tutti i consumatori possano acquistare energia a prezzi accessibili”. Per cui, secondo l’Ue lo scambio di dati tempestivo e adeguato non dovrebbe essere ostacolato da barriere tra i diversi soggetti coinvolti. Allo stesso tempo identifica uno dei “processi cruciali” per garantire la sicurezza operativa con un elevato livello di affidabilità e qualità, nel controllo frequenza/potenza (Lfc). Secondo l’Ue un Lfc efficace è possibile solo se sussiste l’obbligo, per i Tso e i Dso “di connessione delle riserve, di cooperare al fine di gestire i sistemi di trasmissione interconnessi come una singola entità e, per i gruppi di generazione dei fornitori e gli impianti di consumo dei fornitori, di soddisfare i pertinenti requisiti tecnici minimi”. Al fine di assicurare la qualità della frequenza del sistema comune, il regolamento definisce una serie comune di requisiti minimi e di principi per le riserve e l’Lfc che dovrebbero costituire la base per la cooperazione transfrontaliera tra Tso e, se del caso, per l’utilizzo delle caratteristiche dei sistemi di generazione, consumo e distribuzione connessi. Il regolamento, dunque definisce la struttura e le norme di funzionamento dell’Lfc, i criteri e gli obiettivi in termini di qualità, il dimensionamento delle riserve, lo scambio, la condivisione e la distribuzione delle riserve e il monitoraggio in relazione all’Lfc. Si tratta dunque di un altro tassello volto ad agevolare il completamento di una rete europea dell’energia interconnessa per un mercato interno integrato che comunque, non prescinde dal completamento dei collegamenti infrastrutturali
  • 5. mancanti. (Articolo di Eleonora Santucci) Fonte: greenreport.it
  • 6. mancanti. (Articolo di Eleonora Santucci) Fonte: greenreport.it