1. News 08/A/2016
Lunedì, 22 Febbraio 2016
Nuovi Certificati Verdi dal 2016.
Dal 2016, come previsto dal Decreto Ministeriale 6 luglio 2012, il meccanismo dei
Certificati Verdi è sostituito da una nuova forma di incentivo, una Tariffa
incentivante legata alla variabile del prezzo di cessione dell’energia. Più scende il
prezzo di cessione dell’energia registrato nell’anno precedente dall’Autorità per
l’energia elettrica e il gas (in attuazione dell’articolo 13, comma 3, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387) e più aumenta il valore della nuova Tariffa.
I soggetti che hanno già maturato il diritto ai CV (titolari di impianti qualificati IAFR)
conservano il beneficio per il restante periodo agevolato, ma in una forma diversa. Il
nuovo meccanismo, infatti, garantisce sulla produzione netta di energia la
corresponsione di una tariffa in euro da parte del GSE aggiuntiva ai ricavi derivanti
dalla valorizzazione dell'energia (che può avvenire tramite RID-Ritiro Dedicato o
tramite ricorso al Mercato Libero da parte dell’operatore).Per il passaggio al nuovo
meccanismo incentivante, i titolari degli impianti IAFR, che hanno maturato il diritto
a fruire dei Certificati Verdi, dovranno sottoscrivere una nuova Convenzione con il
GSE per beneficiare della tariffa incentivante per il restante periodo di diritto. La
Convenzione va sottoscritta attraverso un nuovo applicativo informatico: GRIN -
Gestione Riconoscimento Incentivo.
Nell’ottica di semplificare il processo per gli operatori, GRIN permetterà al GSE di
gestire integralmente tutte le fasi necessarie al riconoscimento della tariffa
incentivante, e ai titolari degli impianti, lo svolgimento delle attività necessarie
all’abilitazione all’incentivo.
L’attuale versione di GRIN è focalizzata, al momento, solo sulle seguenti funzionalità:
• gestione delle anagrafiche degli impianti e dei loro titolari (Operatori Elettrici);
• stipula della Convenzione.
Come si calcola
L’incentivo, anche detto tariffa incentivante, viene così calcolato: I = k x (180 – Re) x
0,78L'incentivo (I) è dunque commisurato al prodotto tra il coefficiente (k) e la
differenza tra il valore di riferimento di un CV (180 euro per MWh) ed il prezzo di
2. cessione dell'energia (Re); il tutto moltiplicato per 0,78.
Per correttezza di calcolo occorre considerare che:
A) Il coefficiente “k” è generalmente pari a 1 per gli impianti entrati in esercizio entro
il 31 dicembre 2007, ad esclusione delle aziende agricole a filiera corta che
beneficiano di un coefficiente k pari a 1,8. Per quelli entrati in esercizio dopo tale
data, k assume differenti valori a seconda del tipo di fonte rinnovabile utilizzata.
B) Per tutti gli impianti, tranne quelli elencati di seguito al punto 1, “Re” equivale al
prezzo di cessione dell’energia elettrica definito dall’Autorità annualmente sulla
base delle condizioni economiche registrate sul mercato nell’anno precedente.
1. Per gli impianti a biomasse entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 - esclusi gli
impianti a biogas - e per gli impianti “ex-zuccherifici” inclusi nei progetti di
riconversione del settore bieticolo saccarifero il “Re” per il calcolo dell'incentivo è
fisso e pari a quello registrato nel 2012.
Per gli impianti bioliquidi cogenerativi, per gli impianti integrati in reti interne di
utenza o in sistemi efficienti di utenza entrati in esercizio entro l’11 luglio 2012 il “Re”
per il calcolo dell'incentivo è fisso e pari a quello registrato nel 2009.
Per gli impianti cogenerativi ad alto rendimento abbinati al teleriscaldamento,
anche connessi ad ambienti agricoli, entrati in esercizioentro il 31 dicembre 2012,
l’incentivo è pari a:
I = (D - Re) “D” rappresenta la somma tra:- il prezzo medio di mercato dei certificati
verdi per impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento registrato nel 2010
e- il prezzo di cessione dell'energia del 2010;
“Re” equivale al prezzo di cessione dell’energia elettrica definito dall’Autorità
annualmente sulla base delle condizioni economiche registrate sul mercato
nell’anno precedente.
Fonte:fattoriedelsole.org
276 milioni per investire nella sicurezza e bonifica amianto grazie al bando Inail
Dall’Inail 276 milioni destinati alle imprese che investono in progetti di miglioramento
dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tra cui anche progetti di bonifica
da materiali contenenti amianto.
3. Il Bando offre un contributo in conto capitale pari al 65% delle spese ammesse per
un minimo di 5.000 euro (ad esclusione del Bilancio Sociale) e un massimo di 130.000
euro. L’importo destinato dall’Inail ai progetti è ripartito sui singoli avvisi regionali
pubblicati sul portale dell’Inail.
Lo scopo del bando è quello di incentivare il miglioramento dei livelli di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro rispetto a quelli preesistenti attraverso la realizzazione di
progetti che abbiano effetti documentabili e riscontrabili nel documento di
valutazione dei rischi aziendali.
Le imprese anche individuali e artigiane di tutti i settori produttivi, compresi quelli
agricoli e della pesca, regolarmente iscritte alla CCIAA, che non abbiano richiesto
altri contributi per i medesimi investimenti possono beneficiare del contributo (Tali
requisiti devono essere posseduti sino a completa realizzazione del progetto).
Il Bando individua tre tipologie di progetti finanziabili: Progetti di investimento;
Progetti per l’adozione di modelli organizzativi di responsabilità sociale, tra cui la
redazione di un Bilancio Sociale; e Progetti di bonifica da materiali contenenti
amianto.
Può essere presentato un solo progetto e una sola tipologia di iniziativa. Le iniziative
ammesse a finanziamento devono essere realizzate entro 12 mesi dalla concessione
del contributo.
La tempistica per l’invio della domanda è fissata dal 1 Marzo al 5 Maggio 2016. Fino
a tale data è possibile verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità
salvare e inoltrare la domanda. La data dell’invio definitivo della domanda di
ammissione al contributo “click-day” sarà pubblicata sul sito Inail a partire dal 19
maggio 2016.
Per informazioni sulle modalità di presentazione della domanda e sulle spese
ammissibili è possibile consultare il sito dell’Inail.
Fonte:fattoriedelsole.org
Collegato agricolo, pietra tombale sull’adessione al Conai.
Pietra tombale sull’adesione al Conai (Consorzio nazionale imballaggi) delle imprese
4. agricole e radicale semplificazione del meccanismo di adesione ai Consorzi ed ai
sistemi di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti. In sede di discussione del
cosiddetto “Collegato agricolo” in Commissione agricoltura, alla Camera dei
Deputati (AC 3119), è stato approvato un emendamento, presentato dall’On.
Colomba Mongiello, finalizzato a risolvere, dopo molto tempo, l’annosa questione
dell’adesione delle imprese agricole al Conai ed alla previsione di sanzioni
assolutamente ed inspiegabilmente sproporzionate.
La disposizione licenziata in Commissione, che ora passa, per l’esame definitivo, in
Assemblea, riconosce la possibilità per le imprese agricole, singole o associate, di
aderire ai Consorzi ed ai sistemi di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti, previsti
dalla Parte IV del Codice ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)
attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative. L’iscrizione dell’organizzazione di appartenenza si
estende a tutti gli associati, ha effetto retroattivo e si considera efficace sin dal
momento di insorgenza dell’obbligo a carico della singola impresa.
Resta ferma la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri
connessi alla gestione dei rifiuti. Con specifico riferimento al Conai ed ai relativi
consorzi di filiera, risulta definitivamente chiarito che non sono obbligate all’iscrizione
le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi. La nuova norma,
considerato, evidentemente, come la direttiva quadro in materia di imballaggi,
94/62/CEE non imponga alcun obbligo in tal senso a carico degli utilizzatori di
imballaggi, chiarisce, definitivamente che le imprese agricole non sono obbligate
ad iscriversi al Conai o ai consorzi di filiera.
Infine, la disposizione diminuisce a 5000 euro l’importo delle sanzioni connesse alla
mancata iscrizione al Conai, che, invece, attualmente sono assolutamente
sproporzionate, potendo arrivare, addirittura, a 60.000 euro. Coldiretti, che da
tempo sollecita la risoluzione delle questioni rappresentate, esprime la propria
soddisfazione per questo importante risultato che assicura una significativa
semplificazione e la riduzione di oneri burocratici ed economici a carico delle
imprese, rispetto ad adempimenti non dovuti e, comunque, non utili in termini
ambientali.
Fonte:ambienteterritorio.coldiretti.it
5. Nuovo regolamento su terre e rocce da scavo, le Regioni attendono modifiche sul
limite all’amianto.
Il nuovo limite tollerato, troppo severo, mette a rischio quelle opere, come il Terzo
valico o la Tav, nelle aree nelle quali sono naturalmente alti i livelli di amianto, come
la Liguria o il Piemonte
Uno dei nodi da sciogliere in merito allo schema di nuovo Regolamento per la
disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo - decreto del
Presidente della Repubblica (attuativo dell'art. 8 della Legge Sblocca Italia)
approvato dal Consiglio dei ministri in secondo esame preliminare il 15 gennaio
scorso – riguarda il nuovo tetto sull'amianto.
Nelle scorse settimane il testo del DPR prevedeva un limite tollerato per l'amianto
molto più severo di quello attuale – un decimo di quello oggi vigente – mettendo
concretamente a rischio quelle grandi opere, come il Terzo valico o la Tav,
collocate nelle aree in cui sono naturalmente alti i livelli di amianto, come la Liguria
o il Piemonte.
LE REGIONI ATTENDONO MODIFICHE AL TESTO. In merito al Terzo Valico ferroviario
Genova-Milano, la Regione Liguria ha chiesto al ministro dell’Ambiente Gianluca
Galletti conferme sulla modifica del testo del DPR che “imponeva ai siti con la
presenza di più di una fibra di amianto all’interno dello scavo, in una parte di roccia,
di smaltirlo in loco o di trattarlo come rifiuto pericoloso”, spiega la Regione Liguria in
una nota. Una procedura che “secondo molte regioni comporterebbe un
considerevole aumento dei costi di smaltimento. Sia Cociv, sia Autostrade per l’Italia
hanno segnalato che senza modifiche il testo avrebbe messo a rischio il piano degli
investimenti di molte opere in diverse zone del Paese e in Liguria, il previsto
ribaltamento a mare di Fincantieri a Sestri Ponente, strettamente legato al deposito
dello 'smarino' provenienti dai cantieri del Terzo Valico”.
L’assessore all’Ambiente e Infrastrutture Giacomo Giampedrone, in un incontro ieri
con il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, dopo il sopralluogo ai cantieri
del Bisagno e del Fereggiano, ha presentato al ministro Galletti una memoria che
richiama anche i motivi per i quali la Conferenza Stato-regioni non aveva dato
l’intesa alla bozza del governo. Toti e Giampedrone hanno preso atto delle
modifiche al provvedimento annunciate dal ministro Galletti, riservandosi una
valutazione una volta a conoscenza della nuova bozza di testo.
“Le soluzioni alternative, per non compromettere i lavori delle opere in corso e di
quelle future, chieste dalle regioni non metteranno a rischio la sicurezza dei
cittadini”, afferma la R. Liguria. “La questione riguarda, infatti, il ritrovamento di fibre
6. di amianto in loco e all’interno nella roccia, nulla a che vedere con materiali
volatili”.
Fonte: casaclima.com
Certificati bianchi, il TAR impone ai Ministeri l’emanazione entro 120 giorni delle
Linee guida.
Accolto il ricorso di Ceced Italia contro l'inerzia dei ministeri dello Sviluppo
economico e dell'Ambiente
Entro 120 giorni i Ministeri dello sviluppo economico e dell’ambiente dovranno
emanare le attese Linee guida per il rilascio dei certificati bianchi (titoli di efficienza
energetica - TEE).
Lo ha stabilito il Tar Lazio con la sentenza 2169 del 18 febbraio 2016 che ha accolto il
ricorso di Ceced Italia.
Secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 2° del D.M. 28 dicembre 2012, entro 180
giorni dall’entrata in vigore del predetto decreto (avvenuta il 03/01/13), i Ministeri
dello sviluppo economico e dell’ambiente avrebbero dovuto emanare un decreto
interministeriale per l'adeguamento, rispetto a quanto previsto dal decreto
legislativo n. 28/2011, delle linee guida per la preparazione, esecuzione e
valutazione dei progetti e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio
dei certificati bianchi. I due Ministeri, in virtù di quanto previsto dall’art. 7 comma 5°
del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, entro 120 giorni dall’emanazione del
predetto decreto (avvenuta, ai sensi dell’art. 20 dello stesso, il 19 luglio 2014),
avrebbero dovuto procedere all’adeguamento delle linee guida di cui al citato art.
6 comma 2° D.M. 28/12/12.
DIFFIDA A PROVVEDERE SPEDITA DA CECED ITALIA. Le norme citate, osserva il Tar
Lazio, stabiliscono termini specifici a carico dei Ministeri dello sviluppo economico e
dell’ambiente per procedere all’adeguamento delle linee guida di cui al d.m. del
28/12/12, adempimento che non risulta ancora perfezionato nonostante la diffida a
provvedere spedita da Ceced Italia a mezzo posta il 3 aprile 2015.
“La Confindustria Ceced Italia è, da parte sua, titolare della legittimazione e
dell’interesse a ricorrere al fine della chiesta declaratoria d’illegittimità del silenzio in
quanto associazione di produttori di apparecchi domestici e professionali avente,
7. tra l’altro, lo scopo di tutelare gli interessi generali e collettivi degli associati che sono
legittimati, ai sensi del citato art. 7 comma 1° d.m. 28/12/12, alla presentazione di
progetti di efficienza energetica finalizzati all’emissione dei “certificati bianchi”, allo
stato preclusa dall’impossibilità, in attesa dell’invocato adeguamento delle linee-
guida, di utilizzare la scheda energetica n. 47”, evidenzia il Tar Lazio, secondo il
quale “la violazione, da parte dei Ministeri resistenti, dei termini previsti dagli artt. 6
comma 2 d.m. 28/12/12 e 7 comma 4° d. lgs. n. 104/14 è pacifica e rende illegittima
l’inerzia tenuta dalle predette amministrazioni”.
LE LINEE GUIDA DOVRANNO ESSERE EMANATE ENTRO 120 GIORNI DALLA DATA DI
NOTIFICA DELLA SENTENZA. Pertanto, il Tribunale amministrativo del Lazio ha
dichiarato “l’illegittimità del silenzio tenuto dal Ministero dello sviluppo economico e
dal Ministero dell’ambiente in relazione alla diffida spedita a mezzo posta il 01/04/15
dall’associazione ricorrente e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dei predetti Ministeri di
concludere i procedimenti menzionati nella diffida nel termine di giorni 120 (così
individuato in relazione alla natura degli adempimenti da effettuare) dalla
comunicazione, in via amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, della
presente sentenza”.
Fonte: casaclima.com
Impianti domestici a biomasse, da AIEL 10 misure per dimezzare le emissioni di PM10
Secondo l'Associazione i dati ufficiali sui consumi e le emissioni di PM10 prodotte
dalla combustione domestica di legna e pellet non corrispondono alla realtà
Secondo un recente studio di Aiel (Associazione Italiana Energie Agroforestali), che
pubblichiamo in allegato, “i dati ufficiali sui consumi e le emissioni di PM10 prodotte
dalla combustione domestica di legna e pellet mostrano lacune e discrepanze
rispetto alla realtà”.
Nello studio, oltre a esporre i risultati delle sue elaborazioni, l'Associazione propone di
“attivare a scala nazionale un tavolo di confronto tra le istituzioni competenti e gli
operatori per cercare di costruire serie storiche dei consumi e delle emissioni molto
più coerenti, senza le quali non sarà possibile mettere in campo efficaci politiche
ambientali ed energetiche per il nostro Paese”.
COME DIMEZZARE LE EMISSIONI. Inoltre, Aiel suggerisce al Governo e alle Regioni
l’urgente attivazione di dieci concrete misure di riduzione che, se implementate
8. strutturalmente, potrebbero in pochi anni dimezzare il contributo della combustione
residenziale del legno alle emissioni di PM10.
1. Pubblicare urgentemente il decreto di attuazione dell’art. 290, comma 4, del
d.lgs. 152/2006, che prevede la certificazione delle prestazioni tecnico-ambientali
dei generatori domestici a biomasse e che rappresenta il riferimento per i requisiti di
accesso ai meccanismi incentivanti (Conto Termico e Detrazione 65%). Prevedere
obbligatoriamente per tutti i meccanismi incentivanti generatori a biomasse
domestici il riferimento ai requisiti prestazionali che saranno introdotti dal decreto di
attuazione dell’art. 290.
2. Similmente agli autoveicoli, orientare i provvedimenti di limitazione dell’esercizio
dei generatori a biomasse SOLO alle classi prestazionali peggiori, con riferimento a
quanto sarà previsto dal decreto di attuazione dell’art. 290, comma 4, del d.lgs.
152/2006, escludendo le migliori classi prestazionali, scelte in funzione del grado di
emergenza degli interventi rispetto ai livelli di PM10 del periodo. Omogenizzare a
scala nazionale i provvedimenti di limitazione all’esercizio degli impianti domestici a
biomasse.
3. Promuove a livello europeo la revisione delle norme di prodotto dei generatori
domestici a biomasse, per rendere i test di omologazione molto più evoluti e in
grado di riflettere quanto più possibile le condizioni di esercizio reale dei generatori,
in modo da favorire le industrie che investono in ricerca e sviluppo per fornire al
mercato generatori in grado di garantire elevate prestazioni in condizioni di
esercizio.
4. Promuovere la certificazione di processo e di prodotto dei biocombustibili legnosi,
secondo la norma internazionale ISO 17225, inserendo specifici requisiti in tutti i
meccanismi incentivanti.
5. Abbassare l’IVA al 10% del pellet certificato, da organismi di certificazione di parte
terza, secondo la norma internazionale ISO 17225-2.
6. Promuovere fortemente, con campagne di comunicazione mirate alle famiglie e
alle imprese, che coinvolgano i principali organi di informazione nazionali, le misure
di incentivazione del CONTO TERMICO per la sostituzione di obsoleti generatori e
impianti alimentati a biomasse e con i combustibili fossili più inquinanti, con nuovi e
moderni generatori e impianti a biomasse.
7. Attuare urgentemente la riforma del d.lgs. 152/2006, aggiornando i valori limite di
emissione, introducendo i riferimenti alle norme di prodotto dei biocombustibili (ISO
17225) e accogliendo tutte le altre modifiche proposte da AIEL nella fase di
consultazione.
8. Attivare maggiori verifiche e controlli presso gli impianti domestici, per velocizzare
9. la diffusione dei Libretti d’Impianto, l’implementazione dei Catasti informatici degli
impianti termici, le Dichiarazioni di Conformità delle installazioni e la corretta e
continua manutenzione dei generatori e degli impianti fumari.
9. Favorire e omogeneizzare a scala nazionale (veri) percorsi di qualificazione
professionale degli installatori e manutentori di impianti a biomasse. Purtroppo
attualmente si assiste ancora a una frammentata attivazione, da parte delle
Regioni, dei percorsi di aggiornamento e qualifica professionale obbligatori per le
FER, caratterizzati da contenuti e temi eterogenei, che li rendono spesso inefficaci al
raggiungimento degli obiettivi fissati dal d.lgs. 28/2011.
10. Attivare campagne di informazione ed educazione a scala regionale e
nazionale per rendere più consapevoli i cittadini sul corretto uso della rinnovabile
legno, sensibilizzandoli e orientandoli correttamente sui seguenti aspetti chiave:
1. qualità del biocombustibile e corretta gestione del generatore;
2. corretta progettazione, installazione e manutenzione dell’impianto;
3. riqualificazione del vecchio impianto con generatori a basse emissioni.
Fonte: casaclima.com
10. la diffusione dei Libretti d’Impianto, l’implementazione dei Catasti informatici degli
impianti termici, le Dichiarazioni di Conformità delle installazioni e la corretta e
continua manutenzione dei generatori e degli impianti fumari.
9. Favorire e omogeneizzare a scala nazionale (veri) percorsi di qualificazione
professionale degli installatori e manutentori di impianti a biomasse. Purtroppo
attualmente si assiste ancora a una frammentata attivazione, da parte delle
Regioni, dei percorsi di aggiornamento e qualifica professionale obbligatori per le
FER, caratterizzati da contenuti e temi eterogenei, che li rendono spesso inefficaci al
raggiungimento degli obiettivi fissati dal d.lgs. 28/2011.
10. Attivare campagne di informazione ed educazione a scala regionale e
nazionale per rendere più consapevoli i cittadini sul corretto uso della rinnovabile
legno, sensibilizzandoli e orientandoli correttamente sui seguenti aspetti chiave:
1. qualità del biocombustibile e corretta gestione del generatore;
2. corretta progettazione, installazione e manutenzione dell’impianto;
3. riqualificazione del vecchio impianto con generatori a basse emissioni.
Fonte: casaclima.com