6. Causa violenta
Azione improvvisa e inaspettata di perturbazione e danneggiamento dell’integrità psico-
fisica dell’individuo.
Esempi: da energia (meccanica, elettrica, termica), da sforzo muscolare, da sostanze, da
radiazioni, da microrganismi, da virus e da parassiti.
7. In occasione di lavoro
Deve esistere una contestualità temporale fra il momento in cui si è verificata l’azione
aggressiva improvvisa e inaspettata e l’attività lavorativa svolta dell’individuo.
Esempi: sullo stesso luogo e allo stesso tempo
8. Inabilità fisica
Temporanea: impedisce all’infortunato di esercitare il proprio lavoro per un periodo limitato, superiore a tre
giorni, durante il quale è erogata un’indennità giornaliera, fino alla completa guarigione clinica senza postumi
permanenti o con postumi permanenti di grado inferiore al 6%
Permanente: comporta una riduzione permanente della capacità lavorativa con postumi permanenti di
grado uguale o superiore al 6 % per cui viene corrisposta una rendita.
Decesso: la gravità delle lesioni subite determina, nell’immediatezza o dopo un certo, tempo la morte
dell’infortunato.
9. Infortuni in itinere
L’assicurazione INAIL comprende, salvo il caso di interruzione o deviazione del percorso del
tutto indipendenti dal lavoro, o, comunque, non necessitate – gli infortuni occorsi alle
persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a
quello di lavoro.
1. La tutela comprende, inoltre, gli infortuni avvenuti durante il normale percorso che
collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia
presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno
dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
2. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché
necessitato (anche la bicicletta). Restano in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente
causati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci.
10. Approfondimenti
L’Inail tutela i lavoratori nel caso di infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata e
ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Il cosiddetto infortunio in itinere può verificarsi,
inoltre, durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di
lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per
la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale. È stata riconosciuta
l'indennizzabilità anche per l'infortunio occorso al lavoratore durante la deviazione del
tragitto casa-lavoro dovuta all'accompagnamento dei figli a scuola. Qualsiasi modalità di
spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a patto che siano
verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. Al
contrario, il tragitto effettuato con l’utilizzo di un mezzo privato, compresa la bicicletta in
particolari condizioni, è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è necessitato. Le
eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura
assicurativa a eccezione di alcuni casi particolari, ossia se vi siano condizioni di necessità o
se siano state concordate con il datore di lavoro.
11. Approfondimenti
Esistono, tuttavia, alcune eccezioni.
Esempi:
interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro
interruzioni/deviazioni "necessitate" ossia dovute a causa di forza maggiore (ad esempio un
guasto meccanico) o per esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio il soddisfacimento
di esigenze fisiologiche) o nell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (esempio:
prestare soccorso a vittime di incidente stradale)
interruzioni/deviazioni "necessarie" per l'accompagnamento dei figli a scuola
brevi soste che non alterino le condizioni di rischio.
12. Approfondimenti
Utilizzo di un mezzo privato
L’utilizzo dell’automobile o dello scooter può considerarsi necessario solo in alcune situazioni.
Esempi:
il mezzo fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative
il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure raggiungibile ma non in tempo utile
rispetto al turno di lavoro
i mezzi pubblici obbligano a attese eccessivamente lunghe
i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato
la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico deve essere percorsa a piedi ed è
eccessivamente lunga.
13. Malattie professionali
D.P.R. 30/06/65 n° 1124
“Evento dannoso che si manifesta in maniera non violenta e in modo progressivo nel
tempo, e che deve essere contratta nell’esercizio e a causa del lavoro”
14. Condizioni necessarie
• In occasione di lavoro
• Nesso di casualità
Incide sullo stato di salute
Si differenzia dall’infortunio per il tempo di manifestazione del danno
La perdita di salute non è provocata da una causa violenta
E’ causata da una ESPOSIZIONE a FATTORI DI RISCHIO durante la vita lavorativa (es.
Rischio Rumore […] Ipoacusia)
15. Esposizione a fattori di rischio
Svolgere una attività lavorativa per un certo tempo in presenza di X o a contatto di Y. (Un agente
chimico, fisico o biologico potenzialmente dannoso per la salute )
Esempio - Lavorare:
in presenza di rumore
a contatto con sostanze chimiche
svolgendo movimentazioni manuali di carichi
Le conseguenze dell’esposizione ai fattori di rischio dipendono da 3 parametri:
1. Tossicità:proprietà intrinseca dell’agente di causare lesioni
2. Concentrazione: quantità o livello dell’agente pericoloso presente nell’ambiente
3. Tempo di esposizione:periodo durante il quale l’individuo rimane in presenza o a contatto
dell’agente
16. Approfondimenti
La malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e
progressivamente sull’organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel
tempo).
La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l’infermità in
modo esclusivo o prevalente.
Il Testo Unico, infatti, parla di malattie contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni
rischiose. È ammesso, tuttavia, il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non
interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l’infermità.
Per le malattie professionali, quindi, non basta l’occasione di lavoro come per gli infortuni,
cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un
rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l’assicurato svolge, oppure
dall’ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
17. Malattie professionali tabellate e non
tabellate
Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se indicate nelle due tabelle (una per l’industria e una
per l’agricoltura), provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle denunciate entro un
determinato periodo dalla cessazione dell’attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse
(“periodo massimo di indennizzabilità”).
Nell'ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall’onere di
dimostrare l’origine professionale della malattia. Infatti, una volta che egli abbia provato
l’adibizione a lavorazione tabellata (o comunque l’esposizione a un rischio ambientale
provocato da quella lavorazione) e l’esistenza della malattia anch’essa tabellata e abbia
effettuato la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che
quella malattia sia di origine professionale.
18. Malattie professionali tabellate e non
tabellate
È questa la cosiddetta “presunzione legale d’origine”, superabile soltanto con la
rigorosissima prova – a carico dell’Inail – che la malattia è stata determinata da cause
extraprofessionali e non dal lavoro.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il
cosiddetto “sistema misto” in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio
della “presunzione legale d’origine”, ma è affiancato dalla possibilità per l’assicurato di
dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre
condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.
19. Adeguamento sulle tabelle
Sul tema delle malattie professionali è intervenuto l’articolo 10 del decreto legislativo
38/2000 il quale, nell’introdurre un'importante novità, ha consentito non solo di adeguare
tempestivamente le tabelle delle malattie professionali allegate al Testo Unico, ma anche di
costituire un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, a
disposizione di tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della ricerca.
20. Adeguamento sulle tabelle
Con questo articolo, il legislatore ha confermato l'attuale sistema misto di tutela delle
malattie professionali ed ha reso più semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica
delle tabelle allegate al Testo Unico, da effettuarsi con decreto ministeriale su proposta della
Commissione scientifica appositamente istituita che ne propone, periodicamente, la
modifica e/o integrazione ha istituito presso la banca dati dell’INAIL un Registro delle
malattie causate dal lavoro ovvero a esso correlate al quale potranno accedere, oltre alla
Commissione stessa, tutti gli organismi competenti, per lo svolgimento delle funzioni di
sicurezza della salute nei luoghi di lavoro nonché per fini di ricerca e approfondimento
scientifico ed epidemiologico.
Le prestazioni erogate dall'INAIL in caso di malattia professionale.
L’INAIL indennizza i danni provocati dalle malattie professionali prevedendo prestazioni di
carattere economico, sanitario e riabilitativo.
31. Cause
Da Analisi effettuata sugli incidenti mancati, le principali cause sono relative a:
Fattore umano
• Messa in atto di comportamenti pericolosi
• Mancato rispetto di prescrizioni e/o procedure di lavoro
Fattore organizzativo
• Carenze strutturali
• Carenze tecniche e gestionali
32. Cause
• Poca comunicazione
• Eccessiva sicurezza
• Mancanza di conoscenza
• Distrazione
• Mancanza di lavoro di
squadra
• Fatica
• Mancanza di risorse
• Fretta/ansia
• Mancanza di assertività
• Mancanza di consapevolezza
• Stress
• Mancanza di Regole
34. Fattori oggettivi
Sono collegati all’ambiente di lavoro:
• caratteristiche ambiente di lavoro
• carenze sicurezza attrezzature
• carenza di dispositivi di sicurezza
• carenze manutenzione
• insalubrità ambiente di lavoro
• aspetti organizzativi
• informazione, formazione, procedure di lavoro.
35. Fattori di rischio per
la sicurezza
• Inquadramento territoriale
• Aree di transito
• Spazi di lavoro
• Scale
• Attrezzi manuali
• Macchine
• Impianti elettrici
• Impianti pressione
• Altri impianti
• Mezzi di sollevamento
• Mezzi di trasporto
• Incendio - esplosione
• Altro...
36. Fattori di rischio per
la sicurezza
Rischio infortunistico
• Può essere ricondotto soprattutto a:
• macchine ed impianti non adeguati;
• cattiva manutenzione;
• carenza di dispositivi di sicurezza;
• mancato uso dei D.P.I.;
• condizioni dell’ambiente di lavoro(aree transito,pavimenti, illuminazione ecc.);
• carenze organizzative;
• carenze informative e formative;
• mancanza di procedure.
37. Fattori di rischio per
la salute
• Radiazioni ionizzanti
• Radiazioni non ionizzanti
• Lavoro fisico – movimentazione
• Posture fisse o posizioni viziate
• Tempi di lavoro
• Altro...
• Agenti chimici
• Agenti biologici
• Agenti cancerogeni
• Amianto
• Agenti fisici (rumore,
vibrazioni..)
• Microclima
• Illuminazione e aerazione
38. Fattori di rischio per
la salute
Rischio per la salute
Sono classicamente suddivisi in:
• Fisici: radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, rumore, microclima, vibrazioni, elettricità;
ergonomici;
• Sociologici: movimentazione manuale dei carichi, posizione, movimenti ripetitivi,
psicologia del lavoro, stress, organizzazione del lavoro;
• Biologici: funghi, batteri, virus, parassiti;
• Chimici: irritanti, tossici, sensibilizzanti.
39. Fattori di rischio trasversali
• Ergonomia del posto di lavoro
• Stress
• Organizzazione del lavoro
• Pianificazione e gestione
• Altro…
La presenza di numerosi fattori di rischio nell’ambiente di lavoro aumenta la
probabilità che possa verificarsi un evento infortunistico o malattia (moltiplicatore
del rischio).
41. Prevenzione
Strutturadel Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro
TITOLO I - I PRINCIPI COMUNI
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo II - SISTEMA ISTITUZIONALE
Capo III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
Sezione I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Sezione II - VALUTAZIONE DEI RISCHI
Sezione III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Sezione IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Sezione V - SORVEGLIANZA SANITARIA
Sezione VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEIRAPPRESENTANTI DEILAVORATORI
Sezione VIII - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI EDELLE MALATTIE
PROFESSIONALI
Capo IV - DISPOSIZIONI PENALI
Sezione I - SANZIONI
Sezione II - DISPOSIZIONI INTEMA DI PROCESSO PENALE
42. Triangolo di Heinrich
Questi tre tipi di incidenti sono legati numericamente dalla proporzione 1: 29: 300.
Se si riduce il numero contenuto nel trapezio di base, si riduce anche il numero indicato nel
trapezio sovrastante e, di conseguenza, quello inserito nel triangolino alla sommità:
1:29:300 ⇨ 0,1:2,9:30 ⇨ 0,01:0,29:3
43. Triangolo di Heinrich
1 ➧ Infortuni mortali - Invalidità permanenti
infortunio a gravità totale
29 ➧Altri infortuni - In validità temporanea parziale
Infortunio a gravità non totale,cioè quelli con invalidità temporanea parziale.
300 ➧ Incidenti senza infortunio - Near miss
•hanno chiesto un primo soccorso, ma non hanno comportato
un’invalidità temporanea parziale,
•incidenti senza infortunio,
•near-miss, detti anche narrow-escape;
•atti pericolosi;
•condizioni pericolose;
44. La piramide degli incidenti
Per ogni infortunio grave si registrano circa 29 infortuni di minor gravità ben 300 incidenti senza
conseguenze
Grave incidente
Indice giorni di infortunio
Incidente lieve
Indice casi di intervento medico
Indice casi di soccorso
Danno a cose
Indice economico di spesa
Quasi incidente (Near misses)
Indice casi di quasi incidenti
45. Procedura di gestione degli infortuni, degli
incidenti, dei comportamenti pericolosi
1. Scopo e campo di applicazione
L’azienda si impegna a tenere sotto controllo il fenomeno infortunistico e, nell’ottica
dell’implementazione del sistema prevenzione, si dota di procedure per l’osservazione di
tutti i fenomeni che possono provocare infortuni e danni alla salute (comportamenti
pericolosi, incidenti, infortuni stessi). Scopo della presente procedura è di fornire le
indicazioni in merito alla gestione del fenomeno infortunistico in azienda.
2. Documenti, normative di riferimento, termini e definizioni Linee Guida per un sistema di
gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) – UNI settembre 2001
Guida operativa delle Linee Guida UNI-INAIL
46. Procedura di gestione degli infortuni, degli
incidenti, dei comportamenti pericolosi
3. Infortunio
Ogni infortunio deve essere gestito secondo le seguenti fasi: - attivazione della procedura di
primo soccorso; - attivazione della procedura per l’analisi e la registrazione dell’evento.
Il report di infortunio è compilato dal datore di lavoro o dal RSPP con il coinvolgimento del
RLS e dei presenti al momento dell’infortunio o da un superiore dell’infortunato.
Successivamente il report di infortunio viene analizzato dal datore di lavoro e dal RLS con il
RSPP, al fine di provvedere a definirne le azioni correttive da adottare, il responsabile
dell’attuazione, tempi di attuazione. Gli infortuni significativi saranno occasione di revisione
della valutazione dei rischi per l’ulteriore analisi e verifica delle soluzioni adottate e da
adottare.
47. Procedura di gestione degli infortuni, degli
incidenti, dei comportamenti pericolosi
4. Incidente - Mancato infortunio
In caso di incidente o mancato infortunio i lavoratori coinvolti, i lavoratori presenti, i testimoni
riferiscono al Datore di Lavoro e al RLS le cause oggettive, i comportamenti pericolosi, le
possibili azioni correttive, con idonea modulistica. Successivamente il report di incidente o
mancato infortunio viene analizzato dal datore di lavoro e dal RLS con il RSPP, al fine di
provvedere a definirne le azioni adottare il responsabile dell’attuazione, tempi di attuazione.
Gli incidenti vengono esaminati al momento dell’accadimento per la gestione, e può essere
occasione di revisione della valutazione dei rischi per l’ulteriore analisi e verifica delle
soluzioni adottate.
48. Procedura di gestione degli infortuni, degli
incidenti, dei comportamenti pericolosi
5. Osservazione dei comportamenti pericolosi
Ogni anomalia riscontrata nel luogo di lavoro deve essere segnalata da ciascun lavoratore al
RLS o al diretto responsabile, i quali provvederanno a relazionare per iscritto al datore di
lavoro. Successivamente il rapporto viene analizzato dal datore di lavoro e dal RLS con il
RSPP, al fine di provvedere a definirne le azioni da adottare, e individuare il responsabile
dell’attuazione e i tempi di attuazione.
L’individuazione di comportamenti pericolosi può essere occasione di revisione della
valutazione dei rischi per l’ulteriore analisi e verifica delle soluzioni adottate.