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MODULO	2
Gestione	e	
valutazione	dei	
rischi
La	Valutazione
dei	rischi
MODULO	2
Rischi
Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo II - SISTEMA ISTITUZIONALE
Capo III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHIDI LAVORO
Sezione I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Sezione II - VALUTAZIONE DEI RISCHI
Sezione III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Sezione IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Sezione V - SORVEGLIANZA SANITARIA
Sezione VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEIRAPPRESENTANTI DEILAVORATORI
Sezione VIII - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI EDELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Capo IV - DISPOSIZIONI PENALI
Sezione I - SANZIONI
Sezione II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
Rischi
Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro

TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo II - SANZIONI
TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE
Capo I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Capo II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Capo III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Rischi
Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI
TEMPORANEI O MOBILI
Capo II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA
Sezione I - Campo di applicazione
Sezione II - Disposizioni di carattere generale
Sezione III - Scavi e fondazioni
Sezione IV - Ponteggi e impalcature in legname
Sezione V - Ponteggi fissi
Sezione VI - Ponteggi movibili
Sezione VII - Costruzioni edilizie
Sezione VIII - Demolizioni
Capo III - SANZIONI
Sezione	II
Valutazione	dei	rischi
N° 3 articoli (da art. 28 a art. 30)
• Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
• Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
• Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
La Valutazione del Rischio diviene l’elemento cardine del sistema di prevenzione aziendale.
La Valutazione del Rischio è un Obbligo Indelegabile del Datore di Lavoro cui compete non
solo la responsabilità per l’effettuazione del processo di valutazione (art. 17 comma 1 lettera
a).
Sezione	II
Valutazione	dei	rischi
“1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto
dall’articolo 28;”
Art.	28	Oggetto	della	valutazione	dei	
rischi
1. La valutazione di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle
sostanze o delle miscele chimiche impiegate nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve
riguardare TUTTI I RISCHI per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato [...], e quelli
riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza [...], nonché quelli connessi alle - differenze di genere, all’età,
alla PROVENIENZA da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene
resa la prestazione di lavoro [...]
2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può
essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su supporto informatico e, deve essere
munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data attestata
dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova
della data, dalla sottoscrizione del RSPP, del RLS o del RLS territoriale e dal medico competente ove
nominato e contenere
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella
quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’INDICAZIONE delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione
individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il PROGRAMMA delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
Art.	28	Oggetto	della	valutazione	dei	
rischi
d) l’INDIVIDUAZIONE delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare,nonché dei
ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati
unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’INDICAZIONE DEL NOMINATIVO del RSPP, del RLS o di quello territoriale e del medico
competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’INDIVIDUAZIONE delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici
che RICHIEDONO una riconosciuta capacita' professionale,specifica esperienza, adeguata
formazione e addestramento. 3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì
rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei
successivi titoli del presente decreto;
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare
immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni
dalla data di inizio della propria attività.
D. LGS106/09: La scelta dei CRITERI DI REDAZIONE del documento è rimessa al datore di
lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità,brevità e comprensibilità,in modo da garantirne
la completezza e l’idoneità quale STRUMENTO OPERATIVO di pianificazione degli interventi
aziendali e di prevenzione;
Art.	29	Modalità	di	effettuazione	della	
valutazione	dei	rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’art. 17, comma 1,
let. a), in collaborazione con il RSPP e protezione e il medico comp., nei casi di cui all’articolo
41. (Arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 - Arresto da quattro a otto
mesi se la violazione è commessa: nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6)
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del RLS.
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche
del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della
sicurezza dei lavoratori,o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e
della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza
sanitaria ne evidenzino la necessità . A seguito di tale rielaborazione,le misure di prevenzione
debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di
valutazione dei rischi deve essere rielaborato,nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2,
nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali;
4. Il documento di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), e quello di cui all’articolo 26, comma 3,
devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per il DL - dirigente)
Art.	29	Modalità	di	effettuazione	della	
valutazione	dei	rischi
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al
presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lett. f).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi
sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f).
6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che
rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di
cui all’articolo 28.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all’articolo 31,comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici,da
atmosfere esplosive,cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto;
Le	procedure	standardizzate
Queste procedure hanno il compito di adeguare il DVR alle effettive esigenze di rischio delle
lavorazioni aziendali e dei cicli lavorativi e di essere coerenti con gli indici infortunistici del
settore di appartenenza, senza essere un appesantimento burocratico.
Queste sono il modello di riferimento sulla base del quale il datore di lavoro deve effettuare la
valutazione dei rischi aziendali ed il suo aggiornamento, per poter individuare le migliori
misure di prevenzione e di protezione e di seguito elaborare il programma delle misure per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori.
Le procedure standardizzate prevedono una semplificazione formale delle procedure e dei
criteri da utilizzare per redigere il documento, ma non cambia nella sostanza la valutazione e
la mappatura dei rischi, su cui dovrà essere concentrata l’attenzione.
Non si può infatti semplificare o standardizzare una «valutazione dei rischi», ma lo può
essere il documento, che deve comunque riportare sinteticamente tutte le informazioni
necessarie.
Le	procedure	standardizzate
Il DVR stilato con le procedure standardizzate dovrà risultare comunque come il reale lavoro
di analisi e valutazione dei rischi, inerente all’attività aziendale e con u reale processo di
miglioramento, applicabile e continuo.
La compilazione del DVR con le procedure standardizzate prevede quattro attività principali:
1. Descrizione dell’azienda (dati aziendali, descrizione del ciclo di lavoro, delle attività e delle
mansioni)
2. Individuazione dei pericoli presenti in azienda
3. Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure d
prevenzione e protezione attuate
4. Definizione del programma di miglioramento.
La	valutazione	del	rischio	negli	studi	
dentistici
Nella maggior parte degli studi dentistici possono essere riscontrate le stesse mansioni, le stesse
attività e di conseguenza gli stessi pericoli.
I pericoli che possiamo incontrare in genere in uno studio odontoiatrico possono essere:
• Gli impianti (elettrici elettronici riscaldamento,raffreddamento ecc.), per i quali serve attuare le
misure delle verifiche periodiche (esempio la verifica della messa a terra dell’impianto
elettrico),per lo meno quelle obbligatorie di legge, indicando che è stata svolta formazione ed
informazione del persone e la presenza delle dichiarazione di conformità degli impianti stessi.
• Videoterminale,per la presenza di questo pericolo c’è la necessità che siano presenti uno o
più lavoratori che utilizzino il video terminale in maniera sistematica ed abituale per più di 20
ore la settimana, in tal case si rende obbligatoria la sorveglianza sanitaria.
• Sostanze pericolose come gli agenti chimici, per le quali sarà necessarie un analisi tramite le
schede di sicurezza, l’utilizzo di adeguati DPI, svolgere informazione e formazione del
personale e redigere procedure organizzative per utilizzare tali prodotti.
La	valutazione	del	rischio	negli	studi	
dentistici
• Agenti biologici, il pericolo virus, batter ecc., è sempre presente nello studio odontoiatrico
per le figure che entrano in contatto diretto nelle attività «lavorative» con i pazienti. Sarà
necessario l’utilizzo di adeguati DPI, svolgere informazione e formazione del personale e
redigere procedure organizzative per evitare il contagio.
• Radiazioni ottiche artificiai per l’utilizzo del laser, e sarà necessario l’utilizzo di adeguati
DPI, svolgere informazione e formazione del personale.
• Radiazioni ionizzanti per l’utilizzo dei raggi X, in questo caso va indicato lo strumento di
supporto principale è l’esperto qualificato che si occupa della valutazione del rischio, ed
indicare il controllo peridio delle attrezzature e le procedure e le misure protettive per i
lavoratori.
La	valutazione	del	rischio	negli	studi	
dentistici
• Incendio, dove vi sia la presenza di sostanze combustibili, infiammabili e particolari
condizioni di innesco, pericolo che si può limitare con l’attenzione ai prodotti infiammabili
che si utilizzano e loro gestione. In questo caso va nominato l’addetto al servizio
antincendio ed evacuazione e le misure organizzative richieste per l’antincendio
(cartellonistica, estintori, esercitazione ecc.).
• Stress lavoro correlato, dovuto al fatto che i lavoratori dello studio dentistico entrano
normalmente in contatto con il pubblico, prevendendo informazione e formazione del
personale per la relazione con i pazienti.
• Posture incongrue e movimenti ripetitivi, riguardanti tutte le mansioni in uno studio
odontoiatrico. Sarà necessaria un’adeguata formazione del personale ed il controllo che
gli arredi ergonomici e le postazioni siano conformi alla normativa vigente.
Concetto	di	Sicurezza
MODULO	2
Prevenzione
Strutturadel Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro
TITOLO I - I PRINCIPI COMUNI
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo II - SISTEMA ISTITUZIONALE
Capo III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
Sezione I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Sezione II - VALUTAZIONE DEI RISCHI
Sezione III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Sezione IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Sezione V - SORVEGLIANZA SANITARIA
Sezione VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEIRAPPRESENTANTI DEILAVORATORI
Sezione VIII - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI EDELLE MALATTIE
PROFESSIONALI
Capo IV - DISPOSIZIONI PENALI
Sezione I - SANZIONI
Sezione II - DISPOSIZIONI INTEMA DI PROCESSO PENALE
Triangolo	di	Heinrich
Questi tre tipi di incidenti sono legati numericamente dalla proporzione 1: 29: 300.
Se si riduce il numero contenuto nel trapezio di base, si riduce anche il numero indicato nel
trapezio sovrastante e, di conseguenza, quello inserito nel triangolino alla sommità:
1:29:300 ⇨ 0,1:2,9:30 ⇨ 0,01:0,29:3
Triangolo	di	Heinrich
1 ➧ Infortuni mortali - Invalidità permanenti
infortunio a gravità totale
29 ➧Altri infortuni - In validità temporanea parziale
Infortunio a gravità non totale,cioè quelli con invalidità temporanea parziale.
300 ➧ Incidenti senza infortunio - Near miss
•hanno chiesto un primo soccorso, ma non hanno comportato
un’invalidità temporanea parziale,
•incidenti senza infortunio,
•near-miss, detti anche narrow-escape;
•atti pericolosi;
•condizioni pericolose;
La	piramide	degli	incidenti
Per ogni infortunio grave si registrano circa 29 infortuni di minor gravità ben 300 incidenti senza
conseguenze
Grave incidente
Indice giorni di infortunio
Incidente lieve
Indice casi di intervento medico
Indice casi di soccorso
Danno a cose
Indice economico di spesa
Quasi incidente (Near misses)
Indice casi di quasi incidenti
Sicurezza
Sicurezza: condizioni di assenza di rischio, cioè assenza di possibili eventi negativi.
• La sicurezza assoluta è il limite a cui tende asintoticamente il valore della sicurezza reale
• La sicurezza assoluta non è raggiungibile in nessuna attività umana, qualunque siano le
risorse impegnante per essa.
• La sicurezza elevata corrisponde rischio basso - sicurezza bassa corrisponde rischio alto
La	retta	parallela	all’asse	delle	ascisse,	passante	per	il	valore	
della	sicurezza	pari	ad	1,	indica	la	sicurezza	assoluta.
1. PERICOLO	(HAZARD)	EN	292:	fonte	di	possibili	lesioni	o	danni	alla	salute.
Nota:	Hazard è	spesso	tradotto	anche	con	
“Fattore	di	rischio”	(soprattutto	in	Medicina);
2. SITUAZIONE	PERICOLOSA:	Qualsiasi	situazione	in	cui	una	persona	(o	più	persone)	è	esposta	ad	un	pericolo	o	ad	più	
pericoli	(UNI	EN	292);
3. INCIDENTE:	Evento	indesiderato	che	può	portare	anche	a	danni	a	cose	o	persone;	Evento	che	ha	dato	luogo	a	danni	o	
che	poteva	provocarli	(OHSAS	18001);

4. NALISI	DEL	RISCHIO:	Procedimento	di	identificazione	dei	pericoli	e	stima	del	rischio	associato	(ISO/PDTR	14498-1,	UNI	
EN	1050);
5. RISCHIO:	Combinazione	di	probabilità	e	gravità	di	possibili	lesioni	o	danni	alla	salute	in	una	situazione	pericolosa	(UNI	
EN	292);
6. VALUTAZIONE	DEL	RISCHIO	(“Risk Assesment”):	valutazione	globale	della	probabilità	e	della	gravità	di	possibili	lesioni	o	
danni	alla	salute	in	una	situazione	pericolosa;
7. RISCHIO	ACCETTABILE (acceptable risk - 3.1	- OHSAS	18001:07):	Rischio	che	è	stato	ridotto	a	un	livello	che	può	essere	
tollerato	dall'organizzazione	 tenendo	conto	degli	obblighi	 legali	e	della	propria	politica	per	la	SSLL	(3.16).
Fasi	di	valutazione	del	rischio
RISK ANALYSIS
• Acquisizione dati e studio del processo - Individuazione dei Pericoli/Hazard
• Individuazione dei rischi potenziali e quindi delle unità interessate/personale esposto
• Identificazione degli eventi primari e delle sequenze che possono portare all’incidente
RISK ASSESSMENT
• Valutazione della probabilità del manifestarsi dell’evento
• Valutazione delle conseguenze
• Valutazione quantitativa del rischio
RISK MANAGEMENT
• Analisi e presentazione dei risultati: azioni di monitoraggio e controllo
Individuazione	dei	pericoli
RISCHI PER LA SICUREZZA (Rischi di natura infortunistica)
• Strutture
• Macchine
• Impianti Elettrici
• Sostanze pericolose
• Incendio ed esplosione
RISCHI PER LA SALUTE (Rischi di natura igienico ambientale)
• Agenti Chimici
• Agenti Fisici
• Agenti Biologici
RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE (Rischi di tipo cosiddetto trasversale)
• Organizzazione del lavoro
• Fattori psicologici
• Fattori ergonomici
• Condizioni di lavoro difficili
Hazard:	categorie
Luoghi ed ambienti di lavoro
• Elementi strutturali : coperture – vetrate
• Elementi strutturali: strutture sporgenti
o fisse
• Scale fisse o portatili
• Instabilità delle strutture edilizie
• Instabilità degli arredi e degli scaffali
• Spazi limitati - Carenze di layout
• Disordine – Cavi volanti ecc.
• Caduta di oggetti immagazzinati
Pavimenti pericolosi (bagnati, irregolari)
• Lavoro in quota, in posizioni sopraelevate o instabili
• Amianto friabile o in matrice cementizia ( eternit )
• Aperture nel suolo o nelle pareti – Scavi
• Difficoltà di evacuazione – Intrappolamento
• Lavoro in spazi confinati ( fosse, cunicoli, vasche
ecc. )
• Lavoro all' aperto - Freddo, pioggia, sole ecc.
Hazard:	categorie
Macchine, impianti,attrezzature
• Organi in movimento del macchinario
• Macchine composte (linee, robot,….)
• Caduta, ribaltamento o instabilità del
macchinario
• Caduta di oggetti manipolati o movimentati
• Scintille - Schegge - Proiezione di oggetti o
spruzzi
• Superfici od oggetti taglienti,spigolosi,
appuntiti ecc.
• Utensili portatili manuali (martelli,chiavi
inglesi ...)
• Utensili portatili elettrici o pneumatici
• Mezzi di sollevamento - Carichi sospesi
Mezzi di trasporto (Carrelli elevatori,
autovetture ... )
• Fluidi, apparecchi e recipienti in
pressione / molle
• Fluidi, materiali o superfici a
temperature estreme
• Impianti ed apparecchiature
elettriche a B.T.
• Impianti ed apparecchiature
elettriche ad A.T.
• Cariche elettrostatiche
• Impianti ed apparecchiature a
gas
Hazard:	categorie
Agenti chimici e biologici
• Sostanze e preparati pericolosi (solidi o liquidi )
• Agenti chimici aerodispersi (gas, vapori, fumi,
nebbie)
• Sostanze sensibilizzanti – Allergeni
• Polveri o fibre aerodisperse (diverse dall' amianto )
• Agenti biologici ed infettivi - Impianti di
condizionam.
• Materiali combustibili
• Materiali infiammabili
• Materiali esplosivi
• Materiali comburenti (ossigeno e ossidanti )
Agenti fisici
• Rumore (trauma acustico)
• Vibrazioni meccaniche
• Radiazioni ionizzanti (sostanze
o macchinari)
• Campi elettromagnetici –
Microonde
• Sorgenti e dispositivi laser
• Radiazioni ultraviolette
Hazard:	categorie
Aspetti ergonomici ed organizzativi
• Posizione o metodo di lavoro scorretti (procedure)
• Posizione o metodo di lavoro scorretti (mov. scoordinati)
• Movimenti ripetitivi - Ritmi di lavoro eccessivi (CTD )
• Sforzi fisici - Movimentazione manuale dei carichi
• Impegno visivo elevato ( diverso dai VDT )
• Lavoro al VDT per più di 20 ore medie settimanali
• Carico di lavoro mentale – Stress
• Lavoro notturno
Sono	da	considerare	i	seguenti	fattori	che	
influenzano	la	percezione	del	rischio:
FATTORI
• Età
• Sesso
• Stato di gravidanza
• Esperienza Lavorativa
• Livello di Salute
• Paese di provenienza – Conoscenza della Lingua
• Clima aziendale
• Condizioni psico-fisiche
• Turni di lavoro e svolgimento mansione…
Come	si	attua	la	valutazione	dei	rischi?
Una volta determinata l’esposizione dei lavoratori al pericolo si valuta:
• La probabilità che dal pericolo al quale il lavoratore è esposto possa derivare
effettivamente un infortunio o una malattia professionale;
• L'entità del possibile danno se tale probabilità si materializza.
• La stima può essere effettuata utilizzando ad es. la seguente scala semi-quantitativa
Improbabile
Non sono noti episodi già verificati, e/o il danno si può verificare solo per una
concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti, e/o il verificarsi del danno
susciterebbe incredulità in azienda.
Poco	probabile
Sono noti rari episodi già verificati, e/o il danno può verificarsi solo in circostanze particolari.
il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa in azienda.
Probabile
È noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno, e/o il pericolo può trasformarsi
in danno anche se non in modo automatico e/o il verificarsi del danno susciterebbe scarsa
sorpresa in azienda.
Molto	probabile
Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno, e/o il pericolo può trasformarsi in
danno con una correlazione, e/o diretta. Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa in
azienda.
Determinazione	del	rischio	- Probabilità	
di	accadimento
Si dovrebbe considerare:
• numero di persone esposte
• frequenza e durata di esposizione al pericolo;
• efficienza dei dispositivi di sicurezza
• protezione fornita dai DPI e frequenza di utilizzo degli stessi
• Formazione e informazione degli operatori
• Registrazioni o memoria storica di eventi accaduti
• Letteratura scientifica
Danno	lieve
Infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili. Esposizione cronica con
effetti rapidamente reversibili.
Danno	significativo
Infortunio o inabilità temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio
termine.
Esposizione cronica con effetti reversibili.
Danno	Grave
Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidità parziale.
Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti.
Danno	Gravissimo
Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale o conseguenze letali.
Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.
R=f(D,P)
L’entità del rischio può essere espressa mediante questa funzione in cui:
R = magnitudo del rischio;
D = magnitudo delle conseguenze (danno per i lavoratori);
P = probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze.
La	matrice	del	rischio	(p x	d)
◼Rischio basso
◼Rischio medio
◼Rischio alto
◼Rischio altissimo
Livello	di	rischio
RISCHIOALTISSIMO
• Attuaremisure immediate di prevenzione e protezionedai rischi (nell'impossibilità: bloccare temporaneamente il processo produttivo).
• Identificare misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio.
RISCHIOALTO
• Attuaremisure immediate di prevenzione e protezionedai rischi.
• Identificare misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio
RISCHIOMEDIO
Nel casi di rischio D (pari a 1 o 2) basso:
• Prendere in considerazione misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio
• Nel caso di rischio che presenti D elevato (pari a 3 o 4):
• Attuaremisure immediate di protezionedai rischi
• Prendere in considerazione misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio
RISCHIOBASSO
Non sono strettamentenecessarie misure di prevenzione e protezione(quelle in atto si possono ritenere sufficienti)
Gestione	del	rischio
• Non è possibile raggiungere uno stato di sicurezza assoluta. Nessuna attività umana è
esente da rischio. Nessuna norma, per quanto ben congeniata, nessuna lungimirante
previdenza possono garantire che non si verifichino eventi dannosi.
• È possibile, attraverso un PROGETTO SICUREZZA INTEGRATO di misure preventive e
protettive fra loro compatibili, ricondurre entro limiti accettabili la probabilità e l’entità degli
effetti dannosi.
• Raggiunto tale obiettivo, si deve GESTIRE IL RISCHIO RESIDUO prevedendo le azioni da
mettere in atto al momento del verificarsi dell’evento
Riduzione	del	rischio
Interventi PREVENTIVI, influiscono sulle sorgenti di rischio e sono:
• Misure TECNICHE, ad esempio i sistemi di rilevazione di sostanze
tossiche e infiammabili, gli impianti di messa a terra elettrica, i
dispositivi di sicurezza, ecc…
• Misure ORGANIZZATIVE, comprendono: il rispetto dell’ordine e
della pulizia, il controllo delle misure di sicurezza, i regolamenti
interni, l’informazione degli occupati, l’utilizzo di sostanze non
pericolose o con caratteristiche i pericolosità ridotte
• Gli INTERVENTI PREVENTIVI riducono il Rischio, riducendo la
FREQUENZA
Analisi	del	rischio
• Interventi PROTETTIVI, tendenti a limitare i danni alle persone, ai beni e all’ambiente:
• misure per la salvaguardia delle persone, comprendono i sistemi di vie d’uscita, i sistemi
di allarme, i piani di emergenza, le prove di evacuazione.
• misure per la salvaguardia dei beni e dell’ambiente:
1. misure di contenimento: doppie pareti, schermi, distanze di sicurezza, ecc., finalizzate a
non far uscire all’esterno prodotti od energie
2. misure di intervento: impianti fissi di abbattimento fughe di gas, impianti di spegnimento
incendi, squadre di soccorso, ecc..
• Gli INTERVENTI PROTETTIVI riducono il rischio, riducendo la MAGNITUDO
Risk Management
Mentre la PRIMA FASE cerca di evitare o di eliminare completamente la causa e, come
risultato l'effetto, la SECONDA e la TERZA FASE accettano il fatto che un evento o una
condizione d'insicurezza possano esistere.
Risk Management
ELIMINARE: Il primo obiettivo è quello di prevenire, generalmente attraverso la
progettazione, l'esistenza della condizione d'insicurezza o dell'innesco dell'evento,
eliminandone di conseguenza anche l'effetto.
RIDURRE: Nel caso in cui quanto visto al punto 1 non produca gli effetti desiderati, ovvero
dia luogo ad una riduzione di rischio non accettabile oppure non sia ragionevolmente
possibile, si dovranno studiare dispositivi di sicurezza e/o protezioni adatti a fronteggiare i
pericoli residui.
TRASFERIRE: Se permangono ancora rischi residui, è necessario considerare con quali
modalità “trasferire” il rischio, ad esempio subappaltando ad un terzo le attività che
introducono il rischio, ad una compagnia assicurativa (mediante una polizza adeguata),
oppure, nel caso di un prodotto, all’utilizzatore, informandolo del rischio intrinseco
attraverso libretti di istruzioni, cartellonistica, avvisi ecc. che spieghino la natura del pericolo
e come evitarne le conseguenze.
Grazie	per
l’attenzione

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  • 3. Rischi Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro
 TITOLO I - PRINCIPI COMUNI Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Capo II - SISTEMA ISTITUZIONALE Capo III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHIDI LAVORO Sezione I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI Sezione II - VALUTAZIONE DEI RISCHI Sezione III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Sezione IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO Sezione V - SORVEGLIANZA SANITARIA Sezione VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEIRAPPRESENTANTI DEILAVORATORI Sezione VIII - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI EDELLE MALATTIE PROFESSIONALI Capo IV - DISPOSIZIONI PENALI Sezione I - SANZIONI Sezione II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
  • 4. Rischi Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro
 TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Capo II - SANZIONI TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Capo I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Capo II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Capo III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
  • 5. Rischi Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro
 TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Capo II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA Sezione I - Campo di applicazione Sezione II - Disposizioni di carattere generale Sezione III - Scavi e fondazioni Sezione IV - Ponteggi e impalcature in legname Sezione V - Ponteggi fissi Sezione VI - Ponteggi movibili Sezione VII - Costruzioni edilizie Sezione VIII - Demolizioni Capo III - SANZIONI
  • 6. Sezione II Valutazione dei rischi N° 3 articoli (da art. 28 a art. 30) • Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi • Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi • Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione La Valutazione del Rischio diviene l’elemento cardine del sistema di prevenzione aziendale. La Valutazione del Rischio è un Obbligo Indelegabile del Datore di Lavoro cui compete non solo la responsabilità per l’effettuazione del processo di valutazione (art. 17 comma 1 lettera a).
  • 7. Sezione II Valutazione dei rischi “1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;”
  • 8. Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi 1. La valutazione di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare TUTTI I RISCHI per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato [...], e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza [...], nonché quelli connessi alle - differenze di genere, all’età, alla PROVENIENZA da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro [...] 2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su supporto informatico e, deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del RSPP, del RLS o del RLS territoriale e dal medico competente ove nominato e contenere a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l’INDICAZIONE delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); c) il PROGRAMMA delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • 9. Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi d) l’INDIVIDUAZIONE delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare,nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l’INDICAZIONE DEL NOMINATIVO del RSPP, del RLS o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l’INDIVIDUAZIONE delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che RICHIEDONO una riconosciuta capacita' professionale,specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto; 3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. D. LGS106/09: La scelta dei CRITERI DI REDAZIONE del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità,brevità e comprensibilità,in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale STRUMENTO OPERATIVO di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
  • 10. Art. 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’art. 17, comma 1, let. a), in collaborazione con il RSPP e protezione e il medico comp., nei casi di cui all’articolo 41. (Arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 - Arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6) 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del RLS. 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori,o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità . A seguito di tale rielaborazione,le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato,nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali; 4. Il documento di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), e quello di cui all’articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. (Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per il DL - dirigente)
  • 11. Art. 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lett. f). 6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). 6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28. 7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende: a) aziende di cui all’articolo 31,comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici,da atmosfere esplosive,cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto;
  • 12. Le procedure standardizzate Queste procedure hanno il compito di adeguare il DVR alle effettive esigenze di rischio delle lavorazioni aziendali e dei cicli lavorativi e di essere coerenti con gli indici infortunistici del settore di appartenenza, senza essere un appesantimento burocratico. Queste sono il modello di riferimento sulla base del quale il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi aziendali ed il suo aggiornamento, per poter individuare le migliori misure di prevenzione e di protezione e di seguito elaborare il programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori. Le procedure standardizzate prevedono una semplificazione formale delle procedure e dei criteri da utilizzare per redigere il documento, ma non cambia nella sostanza la valutazione e la mappatura dei rischi, su cui dovrà essere concentrata l’attenzione. Non si può infatti semplificare o standardizzare una «valutazione dei rischi», ma lo può essere il documento, che deve comunque riportare sinteticamente tutte le informazioni necessarie.
  • 13. Le procedure standardizzate Il DVR stilato con le procedure standardizzate dovrà risultare comunque come il reale lavoro di analisi e valutazione dei rischi, inerente all’attività aziendale e con u reale processo di miglioramento, applicabile e continuo. La compilazione del DVR con le procedure standardizzate prevede quattro attività principali: 1. Descrizione dell’azienda (dati aziendali, descrizione del ciclo di lavoro, delle attività e delle mansioni) 2. Individuazione dei pericoli presenti in azienda 3. Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure d prevenzione e protezione attuate 4. Definizione del programma di miglioramento.
  • 14. La valutazione del rischio negli studi dentistici Nella maggior parte degli studi dentistici possono essere riscontrate le stesse mansioni, le stesse attività e di conseguenza gli stessi pericoli. I pericoli che possiamo incontrare in genere in uno studio odontoiatrico possono essere: • Gli impianti (elettrici elettronici riscaldamento,raffreddamento ecc.), per i quali serve attuare le misure delle verifiche periodiche (esempio la verifica della messa a terra dell’impianto elettrico),per lo meno quelle obbligatorie di legge, indicando che è stata svolta formazione ed informazione del persone e la presenza delle dichiarazione di conformità degli impianti stessi. • Videoterminale,per la presenza di questo pericolo c’è la necessità che siano presenti uno o più lavoratori che utilizzino il video terminale in maniera sistematica ed abituale per più di 20 ore la settimana, in tal case si rende obbligatoria la sorveglianza sanitaria. • Sostanze pericolose come gli agenti chimici, per le quali sarà necessarie un analisi tramite le schede di sicurezza, l’utilizzo di adeguati DPI, svolgere informazione e formazione del personale e redigere procedure organizzative per utilizzare tali prodotti.
  • 15. La valutazione del rischio negli studi dentistici • Agenti biologici, il pericolo virus, batter ecc., è sempre presente nello studio odontoiatrico per le figure che entrano in contatto diretto nelle attività «lavorative» con i pazienti. Sarà necessario l’utilizzo di adeguati DPI, svolgere informazione e formazione del personale e redigere procedure organizzative per evitare il contagio. • Radiazioni ottiche artificiai per l’utilizzo del laser, e sarà necessario l’utilizzo di adeguati DPI, svolgere informazione e formazione del personale. • Radiazioni ionizzanti per l’utilizzo dei raggi X, in questo caso va indicato lo strumento di supporto principale è l’esperto qualificato che si occupa della valutazione del rischio, ed indicare il controllo peridio delle attrezzature e le procedure e le misure protettive per i lavoratori.
  • 16. La valutazione del rischio negli studi dentistici • Incendio, dove vi sia la presenza di sostanze combustibili, infiammabili e particolari condizioni di innesco, pericolo che si può limitare con l’attenzione ai prodotti infiammabili che si utilizzano e loro gestione. In questo caso va nominato l’addetto al servizio antincendio ed evacuazione e le misure organizzative richieste per l’antincendio (cartellonistica, estintori, esercitazione ecc.). • Stress lavoro correlato, dovuto al fatto che i lavoratori dello studio dentistico entrano normalmente in contatto con il pubblico, prevendendo informazione e formazione del personale per la relazione con i pazienti. • Posture incongrue e movimenti ripetitivi, riguardanti tutte le mansioni in uno studio odontoiatrico. Sarà necessaria un’adeguata formazione del personale ed il controllo che gli arredi ergonomici e le postazioni siano conformi alla normativa vigente.
  • 18. Prevenzione Strutturadel Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro TITOLO I - I PRINCIPI COMUNI Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Capo II - SISTEMA ISTITUZIONALE Capo III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO Sezione I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI Sezione II - VALUTAZIONE DEI RISCHI Sezione III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Sezione IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO Sezione V - SORVEGLIANZA SANITARIA Sezione VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEIRAPPRESENTANTI DEILAVORATORI Sezione VIII - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI EDELLE MALATTIE PROFESSIONALI Capo IV - DISPOSIZIONI PENALI Sezione I - SANZIONI Sezione II - DISPOSIZIONI INTEMA DI PROCESSO PENALE
  • 19. Triangolo di Heinrich Questi tre tipi di incidenti sono legati numericamente dalla proporzione 1: 29: 300. Se si riduce il numero contenuto nel trapezio di base, si riduce anche il numero indicato nel trapezio sovrastante e, di conseguenza, quello inserito nel triangolino alla sommità: 1:29:300 ⇨ 0,1:2,9:30 ⇨ 0,01:0,29:3
  • 20. Triangolo di Heinrich 1 ➧ Infortuni mortali - Invalidità permanenti infortunio a gravità totale 29 ➧Altri infortuni - In validità temporanea parziale Infortunio a gravità non totale,cioè quelli con invalidità temporanea parziale. 300 ➧ Incidenti senza infortunio - Near miss •hanno chiesto un primo soccorso, ma non hanno comportato un’invalidità temporanea parziale, •incidenti senza infortunio, •near-miss, detti anche narrow-escape; •atti pericolosi; •condizioni pericolose;
  • 21. La piramide degli incidenti Per ogni infortunio grave si registrano circa 29 infortuni di minor gravità ben 300 incidenti senza conseguenze Grave incidente Indice giorni di infortunio Incidente lieve Indice casi di intervento medico Indice casi di soccorso Danno a cose Indice economico di spesa Quasi incidente (Near misses) Indice casi di quasi incidenti
  • 22. Sicurezza Sicurezza: condizioni di assenza di rischio, cioè assenza di possibili eventi negativi. • La sicurezza assoluta è il limite a cui tende asintoticamente il valore della sicurezza reale • La sicurezza assoluta non è raggiungibile in nessuna attività umana, qualunque siano le risorse impegnante per essa. • La sicurezza elevata corrisponde rischio basso - sicurezza bassa corrisponde rischio alto
  • 24.
  • 25. 1. PERICOLO (HAZARD) EN 292: fonte di possibili lesioni o danni alla salute.
Nota: Hazard è spesso tradotto anche con “Fattore di rischio” (soprattutto in Medicina); 2. SITUAZIONE PERICOLOSA: Qualsiasi situazione in cui una persona (o più persone) è esposta ad un pericolo o ad più pericoli (UNI EN 292); 3. INCIDENTE: Evento indesiderato che può portare anche a danni a cose o persone; Evento che ha dato luogo a danni o che poteva provocarli (OHSAS 18001);
 4. NALISI DEL RISCHIO: Procedimento di identificazione dei pericoli e stima del rischio associato (ISO/PDTR 14498-1, UNI EN 1050); 5. RISCHIO: Combinazione di probabilità e gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa (UNI EN 292); 6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO (“Risk Assesment”): valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa; 7. RISCHIO ACCETTABILE (acceptable risk - 3.1 - OHSAS 18001:07): Rischio che è stato ridotto a un livello che può essere tollerato dall'organizzazione tenendo conto degli obblighi legali e della propria politica per la SSLL (3.16).
  • 26. Fasi di valutazione del rischio RISK ANALYSIS • Acquisizione dati e studio del processo - Individuazione dei Pericoli/Hazard • Individuazione dei rischi potenziali e quindi delle unità interessate/personale esposto • Identificazione degli eventi primari e delle sequenze che possono portare all’incidente RISK ASSESSMENT • Valutazione della probabilità del manifestarsi dell’evento • Valutazione delle conseguenze • Valutazione quantitativa del rischio RISK MANAGEMENT • Analisi e presentazione dei risultati: azioni di monitoraggio e controllo
  • 27. Individuazione dei pericoli RISCHI PER LA SICUREZZA (Rischi di natura infortunistica) • Strutture • Macchine • Impianti Elettrici • Sostanze pericolose • Incendio ed esplosione RISCHI PER LA SALUTE (Rischi di natura igienico ambientale) • Agenti Chimici • Agenti Fisici • Agenti Biologici RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE (Rischi di tipo cosiddetto trasversale) • Organizzazione del lavoro • Fattori psicologici • Fattori ergonomici • Condizioni di lavoro difficili
  • 28. Hazard: categorie Luoghi ed ambienti di lavoro • Elementi strutturali : coperture – vetrate • Elementi strutturali: strutture sporgenti o fisse • Scale fisse o portatili • Instabilità delle strutture edilizie • Instabilità degli arredi e degli scaffali • Spazi limitati - Carenze di layout • Disordine – Cavi volanti ecc. • Caduta di oggetti immagazzinati Pavimenti pericolosi (bagnati, irregolari) • Lavoro in quota, in posizioni sopraelevate o instabili • Amianto friabile o in matrice cementizia ( eternit ) • Aperture nel suolo o nelle pareti – Scavi • Difficoltà di evacuazione – Intrappolamento • Lavoro in spazi confinati ( fosse, cunicoli, vasche ecc. ) • Lavoro all' aperto - Freddo, pioggia, sole ecc.
  • 29. Hazard: categorie Macchine, impianti,attrezzature • Organi in movimento del macchinario • Macchine composte (linee, robot,….) • Caduta, ribaltamento o instabilità del macchinario • Caduta di oggetti manipolati o movimentati • Scintille - Schegge - Proiezione di oggetti o spruzzi • Superfici od oggetti taglienti,spigolosi, appuntiti ecc. • Utensili portatili manuali (martelli,chiavi inglesi ...) • Utensili portatili elettrici o pneumatici • Mezzi di sollevamento - Carichi sospesi Mezzi di trasporto (Carrelli elevatori, autovetture ... ) • Fluidi, apparecchi e recipienti in pressione / molle • Fluidi, materiali o superfici a temperature estreme • Impianti ed apparecchiature elettriche a B.T. • Impianti ed apparecchiature elettriche ad A.T. • Cariche elettrostatiche • Impianti ed apparecchiature a gas
  • 30. Hazard: categorie Agenti chimici e biologici • Sostanze e preparati pericolosi (solidi o liquidi ) • Agenti chimici aerodispersi (gas, vapori, fumi, nebbie) • Sostanze sensibilizzanti – Allergeni • Polveri o fibre aerodisperse (diverse dall' amianto ) • Agenti biologici ed infettivi - Impianti di condizionam. • Materiali combustibili • Materiali infiammabili • Materiali esplosivi • Materiali comburenti (ossigeno e ossidanti ) Agenti fisici • Rumore (trauma acustico) • Vibrazioni meccaniche • Radiazioni ionizzanti (sostanze o macchinari) • Campi elettromagnetici – Microonde • Sorgenti e dispositivi laser • Radiazioni ultraviolette
  • 31. Hazard: categorie Aspetti ergonomici ed organizzativi • Posizione o metodo di lavoro scorretti (procedure) • Posizione o metodo di lavoro scorretti (mov. scoordinati) • Movimenti ripetitivi - Ritmi di lavoro eccessivi (CTD ) • Sforzi fisici - Movimentazione manuale dei carichi • Impegno visivo elevato ( diverso dai VDT ) • Lavoro al VDT per più di 20 ore medie settimanali • Carico di lavoro mentale – Stress • Lavoro notturno
  • 32. Sono da considerare i seguenti fattori che influenzano la percezione del rischio: FATTORI • Età • Sesso • Stato di gravidanza • Esperienza Lavorativa • Livello di Salute • Paese di provenienza – Conoscenza della Lingua • Clima aziendale • Condizioni psico-fisiche • Turni di lavoro e svolgimento mansione…
  • 33. Come si attua la valutazione dei rischi? Una volta determinata l’esposizione dei lavoratori al pericolo si valuta: • La probabilità che dal pericolo al quale il lavoratore è esposto possa derivare effettivamente un infortunio o una malattia professionale; • L'entità del possibile danno se tale probabilità si materializza. • La stima può essere effettuata utilizzando ad es. la seguente scala semi-quantitativa
  • 34. Improbabile Non sono noti episodi già verificati, e/o il danno si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti, e/o il verificarsi del danno susciterebbe incredulità in azienda.
  • 35. Poco probabile Sono noti rari episodi già verificati, e/o il danno può verificarsi solo in circostanze particolari. il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa in azienda.
  • 36. Probabile È noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno, e/o il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico e/o il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa in azienda.
  • 37. Molto probabile Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno, e/o il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione, e/o diretta. Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa in azienda.
  • 38. Determinazione del rischio - Probabilità di accadimento Si dovrebbe considerare: • numero di persone esposte • frequenza e durata di esposizione al pericolo; • efficienza dei dispositivi di sicurezza • protezione fornita dai DPI e frequenza di utilizzo degli stessi • Formazione e informazione degli operatori • Registrazioni o memoria storica di eventi accaduti • Letteratura scientifica
  • 39. Danno lieve Infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.
  • 40. Danno significativo Infortunio o inabilità temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine. Esposizione cronica con effetti reversibili.
  • 41. Danno Grave Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti.
  • 42. Danno Gravissimo Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale o conseguenze letali. Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.
  • 43. R=f(D,P) L’entità del rischio può essere espressa mediante questa funzione in cui: R = magnitudo del rischio; D = magnitudo delle conseguenze (danno per i lavoratori); P = probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze.
  • 44. La matrice del rischio (p x d) ◼Rischio basso ◼Rischio medio ◼Rischio alto ◼Rischio altissimo
  • 45. Livello di rischio RISCHIOALTISSIMO • Attuaremisure immediate di prevenzione e protezionedai rischi (nell'impossibilità: bloccare temporaneamente il processo produttivo). • Identificare misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio. RISCHIOALTO • Attuaremisure immediate di prevenzione e protezionedai rischi. • Identificare misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio RISCHIOMEDIO Nel casi di rischio D (pari a 1 o 2) basso: • Prendere in considerazione misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio • Nel caso di rischio che presenti D elevato (pari a 3 o 4): • Attuaremisure immediate di protezionedai rischi • Prendere in considerazione misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio RISCHIOBASSO Non sono strettamentenecessarie misure di prevenzione e protezione(quelle in atto si possono ritenere sufficienti)
  • 46. Gestione del rischio • Non è possibile raggiungere uno stato di sicurezza assoluta. Nessuna attività umana è esente da rischio. Nessuna norma, per quanto ben congeniata, nessuna lungimirante previdenza possono garantire che non si verifichino eventi dannosi. • È possibile, attraverso un PROGETTO SICUREZZA INTEGRATO di misure preventive e protettive fra loro compatibili, ricondurre entro limiti accettabili la probabilità e l’entità degli effetti dannosi. • Raggiunto tale obiettivo, si deve GESTIRE IL RISCHIO RESIDUO prevedendo le azioni da mettere in atto al momento del verificarsi dell’evento
  • 47. Riduzione del rischio Interventi PREVENTIVI, influiscono sulle sorgenti di rischio e sono: • Misure TECNICHE, ad esempio i sistemi di rilevazione di sostanze tossiche e infiammabili, gli impianti di messa a terra elettrica, i dispositivi di sicurezza, ecc… • Misure ORGANIZZATIVE, comprendono: il rispetto dell’ordine e della pulizia, il controllo delle misure di sicurezza, i regolamenti interni, l’informazione degli occupati, l’utilizzo di sostanze non pericolose o con caratteristiche i pericolosità ridotte • Gli INTERVENTI PREVENTIVI riducono il Rischio, riducendo la FREQUENZA
  • 48. Analisi del rischio • Interventi PROTETTIVI, tendenti a limitare i danni alle persone, ai beni e all’ambiente: • misure per la salvaguardia delle persone, comprendono i sistemi di vie d’uscita, i sistemi di allarme, i piani di emergenza, le prove di evacuazione. • misure per la salvaguardia dei beni e dell’ambiente: 1. misure di contenimento: doppie pareti, schermi, distanze di sicurezza, ecc., finalizzate a non far uscire all’esterno prodotti od energie 2. misure di intervento: impianti fissi di abbattimento fughe di gas, impianti di spegnimento incendi, squadre di soccorso, ecc.. • Gli INTERVENTI PROTETTIVI riducono il rischio, riducendo la MAGNITUDO
  • 49. Risk Management Mentre la PRIMA FASE cerca di evitare o di eliminare completamente la causa e, come risultato l'effetto, la SECONDA e la TERZA FASE accettano il fatto che un evento o una condizione d'insicurezza possano esistere.
  • 50. Risk Management ELIMINARE: Il primo obiettivo è quello di prevenire, generalmente attraverso la progettazione, l'esistenza della condizione d'insicurezza o dell'innesco dell'evento, eliminandone di conseguenza anche l'effetto. RIDURRE: Nel caso in cui quanto visto al punto 1 non produca gli effetti desiderati, ovvero dia luogo ad una riduzione di rischio non accettabile oppure non sia ragionevolmente possibile, si dovranno studiare dispositivi di sicurezza e/o protezioni adatti a fronteggiare i pericoli residui. TRASFERIRE: Se permangono ancora rischi residui, è necessario considerare con quali modalità “trasferire” il rischio, ad esempio subappaltando ad un terzo le attività che introducono il rischio, ad una compagnia assicurativa (mediante una polizza adeguata), oppure, nel caso di un prodotto, all’utilizzatore, informandolo del rischio intrinseco attraverso libretti di istruzioni, cartellonistica, avvisi ecc. che spieghino la natura del pericolo e come evitarne le conseguenze.
  • 51.