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News 27/SSL/2015
Lunedì, 13 Luglio 2015
Il Dlgs 80/2015 modifica e aggiorna la materia di tutela delle lavoratrici madri
La L. 183/2014 ha delegato il Governo, fra l’altro, ad apportare modifiche in materia
di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, e in particolare ad
aggiornare le misure di tutela della maternità e le forme di conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro (Leggi: Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 in GU 24 giugno
2015). Materia quest’ultima, tutta ricompresa nel TU testo unico 151/2001.
Qui di seguito le modifiche di maggior rilievo.
I giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data
anticipata rispetto a quella presunta…. si aggiungono al periodo di congedo di
maternità dopo il parto (modifica dell’art.16 del TU 151/2001).
In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha
diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo di tre mesi
dopo il parto e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione
del bambino. Il diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è
subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità
dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa (nuovo art. 16-
bis inserito nel TU 151/2001*).
L’indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di
lavoro (giusta causa per colpa grave della lavoratrice, cessazione attività
dell’azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata
assunta**), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità.
In materia di congedo di paternità le disposizioni***, si applicano anche qualora la
madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all’indennità giornaliera per il periodo
di gravidanza e per quello successivo al parto (art. 66 del TU 151/2001). L’indennità
spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda all’INPS, per tutta la durata
del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla
lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono,
nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Il padre lavoratore
che intende avvalersi del diritto (di cui sopra) presenta al datore di lavoro la
certificazione relativa alle condizioni ivi previste.(Articolo di Enzo Gonano)
* Il nuovo articolo si applica anche in caso in materia di congedo di maternità nei casi di adozione e
affidamento.
** Art. 54, c. 3 TU 151/2001.
*** Art. 28 “Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di
maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave
infermità della madre ovvero di abbandono, nonchè in caso di affidamento esclusivo del bambino
al padre”.
Info: il decreto n.80 del 15 giugno vita lavoro su nuovo sito Jobs Act
Fonte:quotidianosicurezza.it
Sul modello collaborativo per una corretta applicazione della sicurezza
Il modello della prevenzione da “iperprotettivo” incentrato interamente sulla figura
del datore di lavoro diventa “collaborativo” e investe anche il lavoratore ma solo se
il datore di lavoro rispetti tutte le norme di sicurezza a suo carico.
Evidenziata dalla Corte di Cassazione in questa sentenza la necessità di un “sistema
collaborativo” fra datore di lavoro e lavoratori finalizzato ad una corretta
applicazione delle norme in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. La
suprema Corte ha sottolineato, infatti, come le recenti normative di prevenzione
nella materia specifica facenti capo al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 impone che anche i
lavoratori si attengano alle specifiche misure cautelari e agiscano comunque con
diligenza, prudenza e perizia nei luoghi di lavoro. Anche la giurisprudenza ha fatto
notare la Corte di Cassazione, tende a dare una maggiore considerazione alle
responsabilità del lavoratore, come richiesto dal “principio di autoresponsabilità del
lavoratore” il quale si integra con l’obbligo di controllo da parte del datore di lavoro
sempre che questi abbia fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione con la
conseguenza che lo stesso non risponderà di un evento infortunistico derivante da
una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore. E’ chiaro, ha ribadito
ancora la suprema Corte, che comunque viene meno l’aspetto collaborativo
quando un evento lesivo sia da ricondurre alla mancanza o insufficienza di quelle
misure di prevenzione che se adottate sarebbero state utili a neutralizzare il rischio
che ha corso il lavoratore. (Articolo di Gerardo Porreca)
Fonte: puntosicuro.it
L’uso sicuro dei carrelli elevatori e carrelli a conduzione manuale
Un documento sulla prevenzione dei rischi nelle aziende metalmeccaniche riporta
utili suggerimenti per l’uso dei carrelli elevatori e dei carrelli porta pallet a
conduzione manuale. I pericoli delle attrezzature e le misure di prevenzione.
L’uso dei carrelli elevatori comporta situazioni di rischio per gli operatori che li
utilizzano e per gli altri lavoratori che operano negli ambienti in cui i carrelli
circolano. E per avere una rappresentazione non solo dei rischi, ma anche dei
possibili e spesso gravi infortuni nei luoghi di lavoro, rimandiamo alla lettura delle
molte puntate dedicate all’argomento dalla rubrica di PuntoSicuro “ Imparare dagli
errori”.
ci occupiamo in particolare dell’utilizzo dei carrelli elevatori nel nelle aziende
del comparto metalmeccanico e per avere informazioni sulle misure di prevenzione
possibili facciamo riferimento al documento “ Labor Tutor - Un percorso formativo sulla
prevenzione dei fattori di rischio tipici del settore metalmeccanico”, un opuscolo realizzato
dall’ Inail in collaborazione con Enfea (Ente Nazionale per la Formazione e
l’Ambiente).
Vengono presentati innanzitutto nel dettaglio i vari rischi correlati all’utilizzo dei
carrelli elevatori, con riferimento specifico ai carrelli elettrici e ai carrelli a motore
endotermico:
- rischi di ribaltamento/rovesciamento;
- rischio di investimento;
- rischio di caduta del materiale;
- rischi infortunistici (cesoiamento, schiacciamento, rischi connessi all’avviamento
accidentale);
- rischi di esplosione dovuti al potenziale rilascio d’idrogeno nella fase di
caricamento delle batterie (carrelli elettrici);
- rischi di inalazione di gas o fumi di scarico di motori.
E per ogni rischio vengono presentate le possibili misure di prevenzione.
Noi ci soffermiamo oggi in particolare sulla prevenzione dei rischi di rovesciamento e
di investimento:
- rispetto della velocità massima stabilita: “la guida dei carrelli deve sempre avvenire
nel rispetto delle istruzioni e della formazione acquisita”;
- conduzione attenta e responsabile del carrello: “non devono mai essere eseguite
manovre potenzialmente pericolose e non previste durante il corso di formazione
alla guida dei carrelli”;
- buona organizzazione della segnaletica orizzontale/verticale: “la guida deve
avvenire nel massimo rispetto della segnaletica orizzontale e/o verticale,
mantenendo una velocità coerente con gli ambienti e gli spazi dove avvengono le
manovre”;
- segnalazione acustica in prossimità di curve: “in prossimità di curve, o di passaggi
che non consentono la perfetta visibilità, si deve procedere molto lentamente
attivando, se necessario, gli avvisatori acustici”;
- carico verso monte durante le discese di dislivelli: “i carichi devono essere sempre
trasportati con le forche abbassate, per evitare che il baricentro dell’insieme sia
elevato e facilmente sbilanciabile. Il transito su piani inclinati deve sempre avvenire
con il carico a monte rispetto alla posizione del posto di guida. In caso di trasporto
di carichi ingombranti che limitano la visuale all’addetto alla guida, si dovrà procedere in
retromarcia o dovranno essere presenti operatori a terra che dirigono la manovra”.
Con particolare riferimento ai problemi di ricarica batterie, ci soffermiamo anche
sullaprevenzione del rischio di esplosione:
- “utilizzo di locali adeguatamente aerati per il caricamento delle batterie;
- separazione dei locali di carica batterie dalle altre zone di lavoro;
- eliminazione delle fonti di innesco;
- realizzazione di impianti elettrici di tipo AD (antideflagrante)”.
In particolare si indica che “durante la carica della batteria, si sviluppa idrogeno
che, combinandosi con l’ossigeno presente nell’aria, forma una miscela facilmente
infiammabile ed esplosiva. Per questo motivo, è necessario eliminare ogni possibilità
di innesco: non bisogna fumare né usare fiamme libere in prossimità di una batteria
in carica o appena caricata; non bisogna disinserire il cavo di alimentazione prima
di aver disconnesso elettricamente il caricabatterie, poiché potrebbero svilupparsi
scintille. Per le stesse ragioni, è necessario che l’intero impianto elettrico del locale
adibito alla carica sia di tipo antideflagrante”.
Il documento ricorda poi che “durante la fase di ricarica, una certa quantità di acqua
evapora, trascinando con sé vapori di acido che, se inalati, possono irritare le prime
vie respiratorie (naso, gola, bronchi), mentre prolungate esposizioni possono
determinare malattie croniche (infiammazioni)”.
Riportiamo brevemente qualche nota sulla prevenzione dei rischi connessi
all’inalazione di gas o fumi di scarico, con riferimento all’uso dei carrelli con motore
endotermico.
- “divieto di utilizzo di carrelli con motore endotermico in ambienti chiusi;
- in casi particolari, utilizzo solo per brevi periodi e con adeguata aerazione degli
ambienti;
- predisposizione di eventuali aspirazioni/aerazioni aggiuntive negli ambienti;
- uso di carrelli con motore endotermico muniti di sistemi per l’abbattimento dei gas
di scarico”.
Si segnala dunque che i carrelli elevatori con motore endotermico (motore a
combustione interna funzionanti a: benzina, gas di petrolio liquido, gasolio)
“sviluppano gas di scarico e principalmente CO ( monossido di carbonio), altamente
tossico. Per tali motivi, è di norma vietato l’uso di questo tipo di mezzi negli ambienti
di lavoro. Se, per situazioni eccezionali, si è costretti ad impiegarli, si devono
adottare misure di contenimento per evitare il diffondersi dell’inquinante prodotto,
come ad esempio: l’impiego di depuratori o catalizzatori applicati direttamente al
tubo di scarico, o un potenziamento del ricambio dell’aria nell’ambiente”.
Infine diamo qualche informazione su un’altra tipologia di scheda, a cui il manuale
“Labor tutor”, dedica una specifica scheda: i “carrelli porta pallet a conduzione
manuale”.
Il documento ricorda che l’impiego dei carrelli manuali può sembrare semplice e
senza pericoli, ma in realtà comporta varie situazioni di rischio.
Questi carrelli a conduzione manuale “possono essere a trazione umana o elettrica;
i primi sono in genere utilizzati per il semplice spostamento di materiali posti su
bancali (pallet) da un reparto all’altro, oppure da una ribalta al pianale di un mezzo
di trasporto. I carrelli a conduzione manuale elettrici vengono invece utilizzati per la
movimentazione di materiali nei magazzini, in quanto sono di dimensioni abbastanza
ridotte e possono essere manovrati facilmente in corsie dove un normale ‘muletto’
non potrebbe operare”.
Questi i rischi presentati:
- rischi di ribaltamento/rovesciamento;
- rischio di investimento
- rischio di caduta del materiale
- rischi di esplosione dovuti al potenziale rilascio d’idrogeno nella fase di
caricamento delle batterie (solo per carrelli elettrici).
Ci soffermiamo, in conclusione, sulla prevenzione del rischio di investimento:
- “corretta organizzazione dell’ambiente di lavoro, tale da garantire spazio
sufficiente per le manovre e per il transito delle persone;
- formazione e addestramento del personale appositamente designato alla
conduzione dei carrelli;
- apposizione di segnaletica di sicurezza, chiara e ben visibile;
- mantenimento in efficienza dei sistemi frenanti e dei sistemi di segnalazione
acustica e/o luminosa”.
In particolare gli spazi lavorativi in cui si muovono i carrelli a conduzione manuale
(ad esempio cortili, magazzini, piani di caricamento, ...) “devono essere organizzati
in modo tale da garantire: spazio di manovra adeguato sia al mezzo che al carico,
spazio dedicato per eventuali pedoni, pavimentazione regolare e priva di ostacoli.
Queste precauzioni, unite a un’adeguata segnaletica e all’impiego di personale
appositamente designato e addestrato, riducono sensibilmente il rischio di
investimento”. Inoltre non dimentichiamo di “mantenere efficiente il mezzo: freni e
segnalatori (se presenti) devono essere controllati quotidianamente”.
Fonte:puntosicuro.it
Uffici: clima di lavoro, aspetti organizzativi e benessere
La sicurezza sul lavoro e tutela della salute negli uffici con particolare riferimento a
contenuto del lavoro, organizzazione e comportamento di dirigenti e lavoratori. Il
rapporto tra organizzazione del lavoro, incidenti e problemi di salute.
Nel confronto con gli ambienti di altri comparti lavorativi, gli uffici sono spesso
erroneamente considerati luoghi sicuri, dove non esistono rischi lavorativi. E
sappiamo quanto la sottovalutazione dei rischi nel mondo del lavoro sia proprio tra
le principali cause di carenza di prevenzione e conseguenti incidenti e malattie
professionali.
Per evitare questa pericolosa sottovalutazione, torniamo a parlare della prevenzione
dei rischi nelle attività d’ufficio, con riferimento ad un documento che in realtà
PuntoSicuro ha già presentato in un precedente articolo, ma che è stato
ripubblicato con una nuova veste e nuovi contenuti.
Stiamo parlando del documento “Sicurezza sul lavoro e tutela della salute negli
uffici”, prodotto in Svizzera dalla Commissione federale di coordinamento per la
sicurezza sul lavoro (CFSL), che è rivolto ai datori di lavoro, ai lavoratori e ai
progettisti degli ambienti e delle postazioni di lavoro negli uffici.
Nel documento si sottolinea che se gli infortuni sul lavoro nel terziario sono spesso
meno gravi di quelli che avvengono in altri ambiti lavorativi , sono comunque
numerosi e hanno spesso gravi ripercussioni per le aziende: “assenze (visite
mediche, degenza in ospedale, convalescenza), straordinari per gli altri dipendenti,
eliminazione di danni materiali, modifica nell’organizzazione del lavoro, calo del
rendimento, errori più frequenti, impiego inefficiente delle risorse, clima di lavoro
malsano, eventuale perdita di clienti e ordini, perdita di immagine, ripercussioni sul
contesto sociofamiliare, ecc.”.
La sicurezza, la salute e il benessere in questi luoghi di lavoro sono condizionati da
molti fattori. Ad esempio negli ambienti ad uso ufficio “i posti di lavoro rispettano i
criteri ergonomici? Sono usati correttamente dai lavoratori? Il microclima nei locali è
corretto? E che ne è dell’organizzazione del lavoro e della collaborazione”?
Rimandando ad una lettura integrale del documento e ai precedenti articoli di
PuntoSicuro dedicati alla postazione di lavoro, al microclima e ai rischi di
caduta negli uffici, ci soffermiamo sul alcune delle indicazioni relative al “contenuto
del lavoro, organizzazione e comportamento”.
Infatti tra infortuni e organizzazione del lavoro “c’è un rapporto stretto.
Un’organizzazione carente, competenze decisionali poco chiare, malintesi, ritmi di
lavoro pressanti, cattive condizioni generali (ad es. rumore, cattiva ergonomia)
possono spesso portare a situazioni critiche”. E gli infortuni e i problemi di salute
provocati, ad esempio, da disturbi muscolo-scheletrici, “provocano spesso un forte
calo del rendimento o lunghi periodi di assenza dal lavoro”. Se si prende sul serio il
“fattore umano nella prevenzione degli infortuni”, si deve “prestare particolare
attenzione non solo al clima di lavoro, ma anche a come il lavoro è organizzato, in
quanto questo aspetto influisce notevolmente sul comportamento del personale e
ne condiziona la motivazione e anche la produttività”.
Il documento si sofferma ad esempio sugli aspetti organizzativi, che spesso sono in
relazione con il “sovraccarico o sottocarico lavorativo” e i problemi psicosociali.
Queste alcune utili misure da osservare:
- “tener conto delle capacità del singolo (sia fisiche che intellettuali);
- ampliare gli spazi di creatività per la propria attività e distribuire correttamente i
carichi di lavoro;
- garantire che i compiti assegnati possano essere effettivamente eseguiti. Altrimenti,
offrire la possibilità di un ‘training on the job’ o corsi di aggiornamento;
- strutturare i compiti in modo che comportino diverse attività, ad es. organizzare,
preparare, eseguire, controllare, ecc.;
- fare in modo che i compiti di routine siano alternati ad altre attività che richiedono
percezione, riflessione e pianificazione. Esempio: rotazione su diversi posti di lavoro;
- fare in modo di non essere disturbati sul lavoro. Evitare di essere interrotti da
mansioni impreviste e da attrezzature di lavoro non funzionanti”.
E riguardo allo svolgimento del lavoro è bene:
- “formulare gli obiettivi secondo il principio SMART: Specifici, Misurabili, Appropriati,
Realistici, Temporalmente vincolati a termini e scadenze;
- lasciare ripetere gli incarichi assegnati ai dipendenti con parole proprie.
Rispondere a eventuali domande”.
Il documento si sofferma anche sugli aspetti direttivi del lavoro.
È infatti necessario:
- “assumersi le proprie responsabilità come dirigente;
- adempiere ai compiti direttivi;
- definire in modo chiaro i processi di lavoro;
- concedere un margine di azione sufficiente e dare la possibilità di partecipare alle
decisioni;
- fornire aiuto nelle situazioni di stress;
- riconoscere il buon lavoro svolto”.
E se per la comunicazione interna bisogna “fare in modo che ci sia una vera cultura
del dialogo (tra colleghi e tra dipendenti e superiori)”, riguardo alletensioni nei
rapporti interpersonali, ai problemi di mobbing e molestie sessuali, è importante:
- “creare un punto di ascolto (ufficio o persona responsabile);
- affrontare i conflitti irrisolti;
- assumersi la responsabilità come superiore;
- riconoscere i primi segnali di allarme (ad es. scarsa motivazione, irritabilità, assenze
frequenti, ecc.) e intervenire tempestivamente;
- eventualmente rivolgersi ad un esperto”.
Riguardo poi all’eventuale utilizzo di alcool, medicinali e droghe, è necessario:
- “riconoscere i segnali di allarme, ad es. calo della concentrazione, stanchezza,
ritardi sul lavoro, dimenticanze, aggressività e offrire un aiuto interno od esterno
(aiuto all’autoaiuto). Non esitare a rivolgersi ad un aiuto esterno;
- ridurre i condizionamenti esterni sul lavoro;
- evitare di mettere costantemente sotto pressione con le scadenze;
- eliminare le tensioni e gli scontri”.
Il documento ricorda inoltre l’importanza di eliminare/ridurre i fattori di disturbo:
- “ridurre i rumori fastidiosi dovuti alle conversazioni telefoniche dei colleghi, alle
discussioni, ecc. adottando misure di riduzione del rumore o installando appositi
schermi;
- evitare profumi, candele profumate, incensi, cibi con un odore fastidioso che
possono causare stress. Possibile soluzione: parlarne con il diretto interessato e
introdurre delle regole di comportamento;
- rispettare le norme che tutelano contro il fumo passivo”.
E con particolare riferimento agli uffici open space, suggerisce di:
- “collocare delle piante o dei mobili per creare una separazione visiva;
- sistemare i posti di lavoro dirimpettai in modo da evitare il costante contatto visivo;
- fare in modo che ogni lavoratore abbia sufficiente libertà di movimento”.
Fonte:puntosicuro.it

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  • 1. News 27/SSL/2015 Lunedì, 13 Luglio 2015 Il Dlgs 80/2015 modifica e aggiorna la materia di tutela delle lavoratrici madri La L. 183/2014 ha delegato il Governo, fra l’altro, ad apportare modifiche in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, e in particolare ad aggiornare le misure di tutela della maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (Leggi: Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 in GU 24 giugno 2015). Materia quest’ultima, tutta ricompresa nel TU testo unico 151/2001. Qui di seguito le modifiche di maggior rilievo. I giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta…. si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto (modifica dell’art.16 del TU 151/2001). In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo di tre mesi dopo il parto e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. Il diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa (nuovo art. 16- bis inserito nel TU 151/2001*). L’indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro (giusta causa per colpa grave della lavoratrice, cessazione attività dell’azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta**), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità. In materia di congedo di paternità le disposizioni***, si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all’indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto (art. 66 del TU 151/2001). L’indennità spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda all’INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto (di cui sopra) presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste.(Articolo di Enzo Gonano) * Il nuovo articolo si applica anche in caso in materia di congedo di maternità nei casi di adozione e affidamento. ** Art. 54, c. 3 TU 151/2001.
  • 2. *** Art. 28 “Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonchè in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”. Info: il decreto n.80 del 15 giugno vita lavoro su nuovo sito Jobs Act Fonte:quotidianosicurezza.it Sul modello collaborativo per una corretta applicazione della sicurezza Il modello della prevenzione da “iperprotettivo” incentrato interamente sulla figura del datore di lavoro diventa “collaborativo” e investe anche il lavoratore ma solo se il datore di lavoro rispetti tutte le norme di sicurezza a suo carico. Evidenziata dalla Corte di Cassazione in questa sentenza la necessità di un “sistema collaborativo” fra datore di lavoro e lavoratori finalizzato ad una corretta applicazione delle norme in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. La suprema Corte ha sottolineato, infatti, come le recenti normative di prevenzione nella materia specifica facenti capo al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 impone che anche i lavoratori si attengano alle specifiche misure cautelari e agiscano comunque con diligenza, prudenza e perizia nei luoghi di lavoro. Anche la giurisprudenza ha fatto notare la Corte di Cassazione, tende a dare una maggiore considerazione alle responsabilità del lavoratore, come richiesto dal “principio di autoresponsabilità del lavoratore” il quale si integra con l’obbligo di controllo da parte del datore di lavoro sempre che questi abbia fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione con la conseguenza che lo stesso non risponderà di un evento infortunistico derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore. E’ chiaro, ha ribadito ancora la suprema Corte, che comunque viene meno l’aspetto collaborativo quando un evento lesivo sia da ricondurre alla mancanza o insufficienza di quelle misure di prevenzione che se adottate sarebbero state utili a neutralizzare il rischio che ha corso il lavoratore. (Articolo di Gerardo Porreca) Fonte: puntosicuro.it L’uso sicuro dei carrelli elevatori e carrelli a conduzione manuale Un documento sulla prevenzione dei rischi nelle aziende metalmeccaniche riporta utili suggerimenti per l’uso dei carrelli elevatori e dei carrelli porta pallet a conduzione manuale. I pericoli delle attrezzature e le misure di prevenzione. L’uso dei carrelli elevatori comporta situazioni di rischio per gli operatori che li utilizzano e per gli altri lavoratori che operano negli ambienti in cui i carrelli circolano. E per avere una rappresentazione non solo dei rischi, ma anche dei
  • 3. possibili e spesso gravi infortuni nei luoghi di lavoro, rimandiamo alla lettura delle molte puntate dedicate all’argomento dalla rubrica di PuntoSicuro “ Imparare dagli errori”. ci occupiamo in particolare dell’utilizzo dei carrelli elevatori nel nelle aziende del comparto metalmeccanico e per avere informazioni sulle misure di prevenzione possibili facciamo riferimento al documento “ Labor Tutor - Un percorso formativo sulla prevenzione dei fattori di rischio tipici del settore metalmeccanico”, un opuscolo realizzato dall’ Inail in collaborazione con Enfea (Ente Nazionale per la Formazione e l’Ambiente). Vengono presentati innanzitutto nel dettaglio i vari rischi correlati all’utilizzo dei carrelli elevatori, con riferimento specifico ai carrelli elettrici e ai carrelli a motore endotermico: - rischi di ribaltamento/rovesciamento; - rischio di investimento; - rischio di caduta del materiale; - rischi infortunistici (cesoiamento, schiacciamento, rischi connessi all’avviamento accidentale); - rischi di esplosione dovuti al potenziale rilascio d’idrogeno nella fase di caricamento delle batterie (carrelli elettrici); - rischi di inalazione di gas o fumi di scarico di motori. E per ogni rischio vengono presentate le possibili misure di prevenzione. Noi ci soffermiamo oggi in particolare sulla prevenzione dei rischi di rovesciamento e di investimento: - rispetto della velocità massima stabilita: “la guida dei carrelli deve sempre avvenire nel rispetto delle istruzioni e della formazione acquisita”; - conduzione attenta e responsabile del carrello: “non devono mai essere eseguite manovre potenzialmente pericolose e non previste durante il corso di formazione alla guida dei carrelli”; - buona organizzazione della segnaletica orizzontale/verticale: “la guida deve avvenire nel massimo rispetto della segnaletica orizzontale e/o verticale, mantenendo una velocità coerente con gli ambienti e gli spazi dove avvengono le manovre”; - segnalazione acustica in prossimità di curve: “in prossimità di curve, o di passaggi che non consentono la perfetta visibilità, si deve procedere molto lentamente attivando, se necessario, gli avvisatori acustici”; - carico verso monte durante le discese di dislivelli: “i carichi devono essere sempre trasportati con le forche abbassate, per evitare che il baricentro dell’insieme sia elevato e facilmente sbilanciabile. Il transito su piani inclinati deve sempre avvenire con il carico a monte rispetto alla posizione del posto di guida. In caso di trasporto di carichi ingombranti che limitano la visuale all’addetto alla guida, si dovrà procedere in retromarcia o dovranno essere presenti operatori a terra che dirigono la manovra”.
  • 4. Con particolare riferimento ai problemi di ricarica batterie, ci soffermiamo anche sullaprevenzione del rischio di esplosione: - “utilizzo di locali adeguatamente aerati per il caricamento delle batterie; - separazione dei locali di carica batterie dalle altre zone di lavoro; - eliminazione delle fonti di innesco; - realizzazione di impianti elettrici di tipo AD (antideflagrante)”. In particolare si indica che “durante la carica della batteria, si sviluppa idrogeno che, combinandosi con l’ossigeno presente nell’aria, forma una miscela facilmente infiammabile ed esplosiva. Per questo motivo, è necessario eliminare ogni possibilità di innesco: non bisogna fumare né usare fiamme libere in prossimità di una batteria in carica o appena caricata; non bisogna disinserire il cavo di alimentazione prima di aver disconnesso elettricamente il caricabatterie, poiché potrebbero svilupparsi scintille. Per le stesse ragioni, è necessario che l’intero impianto elettrico del locale adibito alla carica sia di tipo antideflagrante”. Il documento ricorda poi che “durante la fase di ricarica, una certa quantità di acqua evapora, trascinando con sé vapori di acido che, se inalati, possono irritare le prime vie respiratorie (naso, gola, bronchi), mentre prolungate esposizioni possono determinare malattie croniche (infiammazioni)”. Riportiamo brevemente qualche nota sulla prevenzione dei rischi connessi all’inalazione di gas o fumi di scarico, con riferimento all’uso dei carrelli con motore endotermico. - “divieto di utilizzo di carrelli con motore endotermico in ambienti chiusi; - in casi particolari, utilizzo solo per brevi periodi e con adeguata aerazione degli ambienti; - predisposizione di eventuali aspirazioni/aerazioni aggiuntive negli ambienti; - uso di carrelli con motore endotermico muniti di sistemi per l’abbattimento dei gas di scarico”. Si segnala dunque che i carrelli elevatori con motore endotermico (motore a combustione interna funzionanti a: benzina, gas di petrolio liquido, gasolio) “sviluppano gas di scarico e principalmente CO ( monossido di carbonio), altamente tossico. Per tali motivi, è di norma vietato l’uso di questo tipo di mezzi negli ambienti di lavoro. Se, per situazioni eccezionali, si è costretti ad impiegarli, si devono adottare misure di contenimento per evitare il diffondersi dell’inquinante prodotto, come ad esempio: l’impiego di depuratori o catalizzatori applicati direttamente al tubo di scarico, o un potenziamento del ricambio dell’aria nell’ambiente”. Infine diamo qualche informazione su un’altra tipologia di scheda, a cui il manuale “Labor tutor”, dedica una specifica scheda: i “carrelli porta pallet a conduzione manuale”.
  • 5. Il documento ricorda che l’impiego dei carrelli manuali può sembrare semplice e senza pericoli, ma in realtà comporta varie situazioni di rischio. Questi carrelli a conduzione manuale “possono essere a trazione umana o elettrica; i primi sono in genere utilizzati per il semplice spostamento di materiali posti su bancali (pallet) da un reparto all’altro, oppure da una ribalta al pianale di un mezzo di trasporto. I carrelli a conduzione manuale elettrici vengono invece utilizzati per la movimentazione di materiali nei magazzini, in quanto sono di dimensioni abbastanza ridotte e possono essere manovrati facilmente in corsie dove un normale ‘muletto’ non potrebbe operare”. Questi i rischi presentati: - rischi di ribaltamento/rovesciamento; - rischio di investimento - rischio di caduta del materiale - rischi di esplosione dovuti al potenziale rilascio d’idrogeno nella fase di caricamento delle batterie (solo per carrelli elettrici). Ci soffermiamo, in conclusione, sulla prevenzione del rischio di investimento: - “corretta organizzazione dell’ambiente di lavoro, tale da garantire spazio sufficiente per le manovre e per il transito delle persone; - formazione e addestramento del personale appositamente designato alla conduzione dei carrelli; - apposizione di segnaletica di sicurezza, chiara e ben visibile; - mantenimento in efficienza dei sistemi frenanti e dei sistemi di segnalazione acustica e/o luminosa”. In particolare gli spazi lavorativi in cui si muovono i carrelli a conduzione manuale (ad esempio cortili, magazzini, piani di caricamento, ...) “devono essere organizzati in modo tale da garantire: spazio di manovra adeguato sia al mezzo che al carico, spazio dedicato per eventuali pedoni, pavimentazione regolare e priva di ostacoli. Queste precauzioni, unite a un’adeguata segnaletica e all’impiego di personale appositamente designato e addestrato, riducono sensibilmente il rischio di investimento”. Inoltre non dimentichiamo di “mantenere efficiente il mezzo: freni e segnalatori (se presenti) devono essere controllati quotidianamente”. Fonte:puntosicuro.it Uffici: clima di lavoro, aspetti organizzativi e benessere La sicurezza sul lavoro e tutela della salute negli uffici con particolare riferimento a contenuto del lavoro, organizzazione e comportamento di dirigenti e lavoratori. Il rapporto tra organizzazione del lavoro, incidenti e problemi di salute. Nel confronto con gli ambienti di altri comparti lavorativi, gli uffici sono spesso erroneamente considerati luoghi sicuri, dove non esistono rischi lavorativi. E
  • 6. sappiamo quanto la sottovalutazione dei rischi nel mondo del lavoro sia proprio tra le principali cause di carenza di prevenzione e conseguenti incidenti e malattie professionali. Per evitare questa pericolosa sottovalutazione, torniamo a parlare della prevenzione dei rischi nelle attività d’ufficio, con riferimento ad un documento che in realtà PuntoSicuro ha già presentato in un precedente articolo, ma che è stato ripubblicato con una nuova veste e nuovi contenuti. Stiamo parlando del documento “Sicurezza sul lavoro e tutela della salute negli uffici”, prodotto in Svizzera dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL), che è rivolto ai datori di lavoro, ai lavoratori e ai progettisti degli ambienti e delle postazioni di lavoro negli uffici. Nel documento si sottolinea che se gli infortuni sul lavoro nel terziario sono spesso meno gravi di quelli che avvengono in altri ambiti lavorativi , sono comunque numerosi e hanno spesso gravi ripercussioni per le aziende: “assenze (visite mediche, degenza in ospedale, convalescenza), straordinari per gli altri dipendenti, eliminazione di danni materiali, modifica nell’organizzazione del lavoro, calo del rendimento, errori più frequenti, impiego inefficiente delle risorse, clima di lavoro malsano, eventuale perdita di clienti e ordini, perdita di immagine, ripercussioni sul contesto sociofamiliare, ecc.”. La sicurezza, la salute e il benessere in questi luoghi di lavoro sono condizionati da molti fattori. Ad esempio negli ambienti ad uso ufficio “i posti di lavoro rispettano i criteri ergonomici? Sono usati correttamente dai lavoratori? Il microclima nei locali è corretto? E che ne è dell’organizzazione del lavoro e della collaborazione”? Rimandando ad una lettura integrale del documento e ai precedenti articoli di PuntoSicuro dedicati alla postazione di lavoro, al microclima e ai rischi di caduta negli uffici, ci soffermiamo sul alcune delle indicazioni relative al “contenuto del lavoro, organizzazione e comportamento”. Infatti tra infortuni e organizzazione del lavoro “c’è un rapporto stretto. Un’organizzazione carente, competenze decisionali poco chiare, malintesi, ritmi di lavoro pressanti, cattive condizioni generali (ad es. rumore, cattiva ergonomia) possono spesso portare a situazioni critiche”. E gli infortuni e i problemi di salute provocati, ad esempio, da disturbi muscolo-scheletrici, “provocano spesso un forte calo del rendimento o lunghi periodi di assenza dal lavoro”. Se si prende sul serio il “fattore umano nella prevenzione degli infortuni”, si deve “prestare particolare attenzione non solo al clima di lavoro, ma anche a come il lavoro è organizzato, in quanto questo aspetto influisce notevolmente sul comportamento del personale e ne condiziona la motivazione e anche la produttività”.
  • 7. Il documento si sofferma ad esempio sugli aspetti organizzativi, che spesso sono in relazione con il “sovraccarico o sottocarico lavorativo” e i problemi psicosociali. Queste alcune utili misure da osservare: - “tener conto delle capacità del singolo (sia fisiche che intellettuali); - ampliare gli spazi di creatività per la propria attività e distribuire correttamente i carichi di lavoro; - garantire che i compiti assegnati possano essere effettivamente eseguiti. Altrimenti, offrire la possibilità di un ‘training on the job’ o corsi di aggiornamento; - strutturare i compiti in modo che comportino diverse attività, ad es. organizzare, preparare, eseguire, controllare, ecc.; - fare in modo che i compiti di routine siano alternati ad altre attività che richiedono percezione, riflessione e pianificazione. Esempio: rotazione su diversi posti di lavoro; - fare in modo di non essere disturbati sul lavoro. Evitare di essere interrotti da mansioni impreviste e da attrezzature di lavoro non funzionanti”. E riguardo allo svolgimento del lavoro è bene: - “formulare gli obiettivi secondo il principio SMART: Specifici, Misurabili, Appropriati, Realistici, Temporalmente vincolati a termini e scadenze; - lasciare ripetere gli incarichi assegnati ai dipendenti con parole proprie. Rispondere a eventuali domande”. Il documento si sofferma anche sugli aspetti direttivi del lavoro. È infatti necessario: - “assumersi le proprie responsabilità come dirigente; - adempiere ai compiti direttivi; - definire in modo chiaro i processi di lavoro; - concedere un margine di azione sufficiente e dare la possibilità di partecipare alle decisioni; - fornire aiuto nelle situazioni di stress; - riconoscere il buon lavoro svolto”. E se per la comunicazione interna bisogna “fare in modo che ci sia una vera cultura del dialogo (tra colleghi e tra dipendenti e superiori)”, riguardo alletensioni nei rapporti interpersonali, ai problemi di mobbing e molestie sessuali, è importante: - “creare un punto di ascolto (ufficio o persona responsabile); - affrontare i conflitti irrisolti; - assumersi la responsabilità come superiore; - riconoscere i primi segnali di allarme (ad es. scarsa motivazione, irritabilità, assenze frequenti, ecc.) e intervenire tempestivamente; - eventualmente rivolgersi ad un esperto”. Riguardo poi all’eventuale utilizzo di alcool, medicinali e droghe, è necessario:
  • 8. - “riconoscere i segnali di allarme, ad es. calo della concentrazione, stanchezza, ritardi sul lavoro, dimenticanze, aggressività e offrire un aiuto interno od esterno (aiuto all’autoaiuto). Non esitare a rivolgersi ad un aiuto esterno; - ridurre i condizionamenti esterni sul lavoro; - evitare di mettere costantemente sotto pressione con le scadenze; - eliminare le tensioni e gli scontri”. Il documento ricorda inoltre l’importanza di eliminare/ridurre i fattori di disturbo: - “ridurre i rumori fastidiosi dovuti alle conversazioni telefoniche dei colleghi, alle discussioni, ecc. adottando misure di riduzione del rumore o installando appositi schermi; - evitare profumi, candele profumate, incensi, cibi con un odore fastidioso che possono causare stress. Possibile soluzione: parlarne con il diretto interessato e introdurre delle regole di comportamento; - rispettare le norme che tutelano contro il fumo passivo”. E con particolare riferimento agli uffici open space, suggerisce di: - “collocare delle piante o dei mobili per creare una separazione visiva; - sistemare i posti di lavoro dirimpettai in modo da evitare il costante contatto visivo; - fare in modo che ogni lavoratore abbia sufficiente libertà di movimento”. Fonte:puntosicuro.it