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L’ODONTOIATRA DATORE
DI LAVORO
AGGIORNAMENTO
QUINQUENNALE RSPP
Ciao e benvenuto al corso
MODULO 1
Testo unico e destinatari
Cominciamo con alcune definizioni
SALUTE
Stato di completo
benessere fisico,
mentale e sociale, non
consiste solo in
un’assenza di malattia
o d’infermità
Cominciamo con alcune definizioni
SICUREZZA
Condizioni di
assenza di rischio,
cioè assenza di
possibili eventi
negativi
Cominciamo con alcune definizioni
PERICOLO
Proprietà o qualità
intrinseca di un
determinato fattore
avente il potenziale di
causare danni
Cominciamo con alcune definizioni
RISCHIO
Probabilità di raggiungimento
del livello potenziale di danno
nelle condizioni di impiego o di
esposizione ad un determinato
fattore o agente oppure alla
loro combinazione
Cominciamo con alcune definizioni
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Valutazione globale e documentata di
tutti i rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori presenti nell’ambito
dell’organizzazione in cui essi prestano
la propria attività, finalizzata ad
individuare le adeguate misure di
prevenzione e di protezione e ad
elaborare il programma delle misure
atte a garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di salute e sicurezza
T.U. D. Lgs. 81/08 sulla salute
e sicurezza - Normativa
MODULO 1
T.U. D. Lgs. 81/08 sulla salute e sicurezza
NORMATIVA
La normativa in materia di sicurezza è il risultato di una stratificazione di
norme, molte delle quali di derivazione comunitaria, emanate nell’arco di
quasi sessanta anni.
Partendo dall’assoluta priorità della materia della sicurezza si è
perseguito l’obiettivo di procedere al riassetto e alla riforma delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
T.U. D. Lgs. 81/08 sulla salute e sicurezza
NORMATIVA
Il T.U.D. Lgs 81/08 è stato elaborato nel pieno rispetto:
• della filosofia delle direttive comunitarie in materia
• del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626
Il D. Lgs. 626/94 trova i suoi capisaldi nella
programmazione della sicurezza in azienda, da realizzare
tramite la partecipazione di tutti i soggetti delle comunità
di lavoro.
Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro
Le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008
costituiscono l’attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007, n.123, per
il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e
sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il
riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo
(come recita l'art.1 comma 1 del D. Lgs.81/08).
“IL DECRETO SI APPLICA
(art.3)
a tutti i settori di attività,
privati e pubblici, e a tutte
le tipologie di rischio…a
tutti i lavoratori e
lavoratrici, subordinati e
autonomi, nonché ai
soggetti ad essi
equiparati”.
Definizioni
FORMAZIONE
Processo educativo attraverso il
quale trasferire ai lavoratori ed
agli altri soggetti del sistema di
prevenzione e protezione
aziendale conoscenze e procedure
utili alla acquisizione di
competenze per lo svolgimento in
sicurezza dei rispettivi compiti in
azienda e alla identificazione, alla
riduzione e alla gestione dei rischi
Definizioni
ADDESTRAMENTO
Complesso delle attività dirette a
fare apprendere ai lavoratori l’uso
corretto di attrezzature, macchine,
impianti, sostanze, dispositivi,
anche di protezione individuale, e
le procedure di lavoro
Definizioni
INFORMAZIONE
Complesso delle attività
dirette a fornire
conoscenze utili alla
identificazione, alla
riduzione e alla gestione
dei rischi in ambiente di
lavoro
Accordo del 21
Dicembre 2011
MODULO 1
Accordo del 21 dicembre 2011
L'Accordo del 21 dicembre 2011, tra il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma
2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (GU n. 8 del 11-1-2012).
Disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione ex
art. 37 D.Lgs.81/2008, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle
lavoratrici.
Il percorso formativo si articola
in due moduli distinti:
1.Formazione Generale, di durata non inferiore alle 4 ore, per tutti i
settori;
2.Formazione Specifica aggiuntiva, di durata minima di 4, 8 o 12 ore,
in base alla classificazione dei settori ATECO.
Durata minima complessiva dei corsi
di formazione per il lavoratori
•4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i
settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ORE
•4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i
settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ORE
•4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i
settori della classe di rischio medio: TOTALE 16 ORE
Condizioni particolari
I lavoratori di aziende, a prescindere dal settore di appartenenza, che
non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria,
nei reparti produttivi, posso frequentare i corsi individuati per il rischio
basso
+ AGGIORNAMENTO
Aggiornamento Quinquennale
Durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra
individuati.
Contenuti della Formazione
Specifica
•Macchine
•Attrezzature
•Cadute dall'alto
•Rischi di esplosione
•Rischi chimici
•Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri
•Etichettatura
•Rischi cancerogeni
•Rischi biologici
•Rischi fisici
•Rumore
•Vibrazione
•Radiazioni
•Ambienti di lavoro
•Stress lavoro-correlato
•Movimentazione manuale carichi
•Movimentazione merci (apparecchi di
sollevamento, mezzi trasporto)
•Segnaletica
•Emergenze
•Le procedure di sicurezza con
riferimento al profilo di rischio specifico
•Procedure esodo e incendi
•Procedure organizzative per il primo
soccorso
•Incidenti e infortuni mancati
•Altri Rischi
Testo Unico sulla
Sicurezza del
Lavoro
MODULO 1
1 maggio 2008
Il supplemento
ordinario numero
108/L, il Decreto
Legislativo numero
81 del 9 Aprile 2008
viene pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale numero 101
15 maggio 2008
Il “Testo Unico sulla
Sicurezza” entra in
vigore
5 agosto 2009
Il D.Lgs. n. 106 del
3 Agosto 2009 -
CORRETTIVO viene
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
numero 180
20 agosto 2009
Il D.Lgs. n. 106 del
3 Agosto 2009 -
CORRETTIVO entra in
vigore
D. Lgs. n. 81 del 9
aprile 2008 e smi
MODULO 1
Testo Unico sulla
Sicurezza del Lavoro
Il Decreto Legislativo consta di 13 Titoli per un totale di 306
articoli e 51 allegati tecnici e che con l’entrata in vigore
dello stesso.
ABROGATE IN VIGORE
ABROGATE IN VIGORE
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo sono state ABROGATE le seguenti
norme:
• il DPR 27 aprile 1955, n. 547;
• il DPR 7 gennaio 1956 n. 164;
• il DPR 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l’articolo 64 sulle ispezioni;
• il D.Lgs 15 agosto 1991, n. 277;
• il D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626;
• il D.Lgs 14 agosto 1996, n. 493;
• il D.Lgs 14 agosto 1996, n. 494;
• il D.Lgs 19 agosto 2005, n. 187;
• l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito
con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248;
• gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123.
ABROGATE IN VIGORE
Rimangono IN VIGORE le seguenti norme:
• il D. Lgs 334/99 del 17/08/1999;
• il DM 10/03/1998;
• il D.Lgs 151/01 sulla tutela della maternità;
• il D.M. 388/2003 sul Pronto soccorso;
• il D.Lgs 66/2003 art. 14 sul Lavoro notturno;
Struttura del
“Testo Unico sulla Sicurezza
del Lavoro"
MODULO 1
TITOLO I
PRINCIPI COMUNI
Il Titolo I (“Disposizioni generali”) del “Testo Unico” esprime la logica dell’intervento legislativo
contenendo le disposizioni generali necessariamente da applicare a tutte le imprese destinatarie
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo II - SISTEMA ISTITUZIONALE
Capo III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
Sezione I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Sezione II - VALUTAZIONE DEI RISCHI
Sezione III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Sezione IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Sezione V - SORVEGLIANZA SANITARIA
TITOLO I
PRINCIPI COMUNI
Sezione VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Sezione VIII - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E
DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Capo IV - DISPOSIZIONI PENALI
Sezione I - SANZIONI
Sezione II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
All’articolo 1 “Finalità” il T.U.S. si apre con l’indicazione dello scopo dello schema decreto,
individuato nel riordino della normativa vigente in materia di salute e sicurezza in un unico testo
normativo. Scopo, come rimarcato sempre dall’articolo 1, da realizzare garantendo l’uniformità
della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di
genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
TITOLO II
LUOGHI DI LAVORO
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo II - SANZIONI
TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Capo I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Capo II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Capo III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Capo IV - SANZIONI
TITOLO IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI
IN QUOTA
Sezione I - Campo di applicazione
Sezione II - Disposizioni di carattere generale
Sezione III - Scavi e fondazioni
Sezione IV - Ponteggi e impalcature in legname
Sezione V - Ponteggi fissi
Sezione VI - Ponteggi movibili
Sezione VII - Costruzioni edilizie
Sezione VIII - Demolizioni
Capo III – SANZIONI
TITOLO V
SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo II - SANZIONI
TITOLO VI
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo II - SANZIONI
TITOLO VII
ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI
PREPOSTI
Capo III - SANZIONI
TITOLO VIII
AGENTI FISICI
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL
RUMORE DURANTE IL LAVORO
Capo III - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A
VIBRAZIONI
Capo IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI
ELETTROMAGNETICI
Capo V – PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
Capo VI - SANZIONI
TITOLO IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
Capo II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
Sezione I - Disposizioni generali
Sezione II - Obblighi del datore di lavoro
Sezione III - Sorveglianza sanitaria
Capo III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO
Sezione I - Disposizioni generali
Sezione II - Obblighi del datore di lavoro
Capo IV - SANZIONI
TITOLO X
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
Capo I
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA
Capo IV - SANZIONI
TITOLO X bis
CONTAMINAZIONI SANITARIE
PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL
SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO
TITOLO XI - PROTEZIONE DA
ATMOSFERE ESPLOSIVE
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Capo III - SANZIONI
TITOLO XII – DISPOSIZIONI IN MATERIA
PENALE E DI PROCEDURA PENALE
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Capo III - SANZIONI
TITOLO XIII – NORME TRANSITORIE
E FINALI
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Capo III - SANZIONI
I Titoli Tecnici (Titoli II-XI)
I Titoli successivi al Titolo I contengono la gran parte delle DISPOSIZIONI DI CARATTERE
TECNICO che ancora oggi costituiscono il quadro normativo in materia di salute e sicurezza che
pertanto verranno abrogate. Tali norme, in particolare quelle previste dal Dpr. 547/55 e 303/56
(con le modifiche apportate dal 626) nel caso del Titolo II "Luoghi di lavoro" e del Titolo III
"Attrezzature e Dpi", sono state riprodotte negli Allegati tecnici.
Mentre il Titolo IV relativo ai cantieri ingloba nell’articolato le previsioni di carattere
organizzativo del D. Lgs. 494/96 e le misure tecniche della Legge 164/55 e del Dpr 547/55.
I successivi titoli riprendono, nella maggior parte dei casi, i diversi titoli del D. Lgs 626/94
nell’ambito del quale erano state introdotte, nel corso degli oltre dieci anni dalla sua
emanazione, modifiche e integrazioni relative agli agenti chimici, ai lavori in quota, al rumore,
all’amianto, alle atmosfere esplosive.
Sono inoltre stati inseriti nel Testo unico ulteriori misure previste da altri decreti legislativi di
recepimento delle direttive comunitarie: è il caso del D. Lgs. 493/96 relativo alla segnaletica,
del D. Lgs 187/2005 relativo alle vibrazioni, del D. Lgs. 257/2007 relativo ai campi
elettromagnetici.
Datore di lavoro -> Dirigenti ->
Preposti -> Lavoratori
•RSPP - Servizio prevenzione e protezione rischi
•Medico competente
•Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
•Squadra antincendio
•Squadra di primo soccorso
Destinatari
MODULO 1
Destinatari di obblighi soggetti a
sanzioni (Penali e Amministrative)
Datore di Lavoro Dirigente Preposto Lavoratore
Medico competente
Progettisti, fabbricanti,
Fornitori e istallatori
Appaltatori e lavoratori
autonomi
Destinatari di compiti non soggetti a
sanzioni (Penali e Amministrative)
Servizio di Protezione
e Prevenzione
Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza
Squadra prevenzione
incendi
Squadra evacuazione
Squadra pronto
soccorso e salvataggio
Testo Unico
Datore di lavoro
MODULO 1
Datore di Lavoro
Art. 2 ”Definizioni” lett. B
Il soggetto titolare del rapporto di
lavoro con il lavoratore o, comunque,
il soggetto che, secondo il tipo e
l’assetto dell’organizzazione nel cui
ambito il lavoratore presta la propria
attività , ha la responsabilità
dell’organizzazione stessa o dell’unita'
produttiva in quanto esercita i poteri
decisionali e di spesa.
Datore di Lavoro
Nelle Pubbliche Amministrazioni […], per datore di lavoro si
intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione,
ovvero, il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli
casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente
autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle
singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e
dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta
l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In
caso di omessa individuazione, o di individuazione non
conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide
con l’organo di vertice medesimo.
Quali sono i principali compiti
del Datore di Lavoro?
Organizzazione della Sicurezza (nomina del medico, del RSPP, della
squadra di gestione delle emergenze)
Valutazione di tutti i rischi
Formazione – Informazione – Addestramento dei lavoratori
(compresi dirigenti e preposti)
NOTA:
art. 17 - D.lgs. 81/2008 - Obblighi del datore di lavoro non
delegabili
art. 18 – D.lgs. 81/2008 Obblighi del datore di lavoro e del
dirigente
Obblighi Indelegabili del
Datore di Lavoro
Elabora il documento di valutazione dei rischi
Designa il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione
Rischia sanzioni Penali e Amministrative molto pesanti ma un suo
errore può portare a conseguenze molto più gravi come ad esempio la
chiusura dell'azienda.
Testo Unico e D. Lgs. 626/94
A differenza di quanto statuito nel Decreto Legislativo 19 settembre
1994, n. 626, nel T.U. D. Lgs 81/08 si è scelto di distinguere in due diversi
articoli gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente.
All’art.17, sono stati individuati gli obblighi non delegabili del datore di
lavoro
All’Art.18 gli obblighi delegabili al dirigente.
Obblighi non delegabili per il
Datore di Lavoro
Il datore di Lavoro non può delegare le seguenti attività:
La valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del
documento previsto dall’art.28 (“ Oggetto della valutazione dei
rischi”).
La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi.
NOVITÀ: La nomina del RSPP non deve più essere trasmessa
ad autorità competente, ma il documento deve essere
conservato internamente all’azienda.
Il Datore di Lavoro e Dirigente
•Adempie gli obblighi di
FORMAZIONE
•Nomina il MEDICO COMPETENTE
•Fornisce i Dispositivi di Protezione
(DPI)
•Convoca la RIUNIONE PERIODICA in
unità produttive >15dip.
•Si assicura che solo i lavoratori
idonei possano svolgere mansioni
con rischi particolari
•Comunica con le istituzioni in
materia di sicurezza
•Richiede il rispetto delle norme
specifiche
•Designa i lavoratori con particolari
incarichi di sicurezza (antincendio,
primo soccorso etc)
•Fornisce informazioni al SPP e al MC
su natura dei rischi, organizzazione,
impianti/processi, ecc.).
Obblighi delegabili al Dirigente
Individuati e ben definiti dall’art.18 “Obblighi del datore di lavoro e del
dirigente”, che trova specifica corrispondenza nell’art. 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Testo Unico
Dirigente
MODULO 1
Dirigente
Art.2 ”Definizioni” lett. D
Persona che, in ragione delle
competenze professionali e di
poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, attua le direttive del
datore di lavoro organizzando
l’attività lavorativa e vigilando su
di essa.
Testo Unico - Art.18 “Obblighi del
datore di lavoro e del dirigente”
Comma 1
Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e
dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi
previsti dal presente decreto legislativo. (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da
1.500 a 6.000 euro)
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi
in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; (Arresto da
due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro)
Testo Unico - Art.18 “Obblighi del
datore di lavoro e del dirigente”
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro)
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e
specifico; (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro)
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200)
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di
sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a
suo carico nel presente decreto; (Ammenda da 2.000 a
4.000 euro)
Testo Unico - Art.18 “Obblighi del
datore di lavoro e del dirigente”
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico
competente la cessazione del rapporto di lavoro; (Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
1.800 euro)
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela
della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e
immediato;
Testo Unico - Art.18 “Obblighi del
datore di lavoro e del dirigente”
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; (Ammenda
da 2.000 a 4.000 euro)
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su
richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto
dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai
dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda; (Arresto
da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro)
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico
come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi
e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente
copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato
esclusivamente in azienda.(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
Testo Unico - Art.18 “Obblighi del
datore di lavoro e del dirigente”
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare
rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la
perdurante assenza di rischio;(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro)
r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo
nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del
certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro
che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi,
quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a
tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico
delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro con riferimento agli infortuni superiori a un
giorno)
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 con riferimento agli infortuni superiori ai tre
giorni)
Testo Unico - Art.18 “Obblighi del
datore di lavoro e del dirigente”
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui
all’articolo 50;(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione
dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le
disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura
dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle
persone presenti;
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto,
munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la
riunione periodica di cui all’articolo 35; (Ammenda da 2.000 a
4.000 euro)
Testo Unico - Art.18 “Obblighi del
datore di lavoro e del dirigente”
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al
grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; (Arresto da due
a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro)
aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al
sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo
8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente
lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro)
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non
siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il
prescritto giudizio di idoneità. (Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500
euro)
Testo Unico - Art.18 “Obblighi del
datore di lavoro e del dirigente”
Comma 1 bis
L’obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del presente articolo relativo
alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che
comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello
dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione
del decreto interministeriale di cui all’articolo 8, comma 4;
Testo Unico - Art.18 “Obblighi del
datore di lavoro e del dirigente”
Comma 2
Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico
competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure
preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. (Sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro)
Testo Unico - Art.18 “Obblighi del
datore di lavoro e del dirigente”
Comma 3 bis
Il Datore di Lavoro e i Dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine
all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25,
ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi
dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi
sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto
di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.
Delega di funzioni
Il T.U. recepisce quindi gli orientamenti giurisprudenziali consolidati
L’articolo 16, introduce nell’ordinamento giuridico una definizione legale della delega di funzioni da parte del datore di lavoro.
Art. 16 “Delega di Funzioni” -> stabilisce le caratteristiche imprescindibili della delega:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni
delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle
funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Comma 2 - Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
Comma 3 - La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilare in capo al datore di lavoro in ordine al
corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’art.30, comma 4.
Delega di funzioni
Articolo 299
L’art.299 “Esercizio di fatto di poteri direttivi”
1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed
e)*,
GRAVANO altresì SU COLUI il quale, PUR SPROVVISTO DI REGOLARE INVESTITURA, ESERCITI
IN CONCRETO i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.
*Art.2 “Definizioni” - Comma 1,
b) Datore di lavoro
d) Dirigente
e) Preposto
DA CONSIDERARE ANCHE
L’art. 299 “Esercizio di fatto di poteri
direttivi”, che “suggerisce” vivamente
di realizzare un sistema di deleghe
coerente con la reale struttura
organizzativa dell’azienda.
Delega di funzioni
Articolo 30
Art. 30 “Modelli di organizzazione e di gestione”
Comma 4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di
controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo
delle condizioni di idoneità delle misure adottate.
Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere
adottati, quando
siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione
degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in
occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in
relazione al progresso scientifico e tecnologico.
Testo Unico
Preposto
MODULO 1
Preposto
Persona che, in ragione delle
competenze professionali e nei
limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura
dell’incarico conferitogli,
sovrintende alla attività lavorativa e
garantisce l’attuazione delle
direttive ricevute, controllandone la
corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un
funzionale poteri di iniziativa
Il Preposto
Il Preposto è una figura già presente nei decreti DPR n.547/1955 e DPR
n.303/1956.
Con il D.Lgs 626/94 il preposto è una figura “trascurata”, anche se non a
livello di sentenze.
Il Testo unico ha regolato in modo organico e ha definito in modo chiaro
il ruolo di questa figura delinenando un preciso spazio giuridico.
Il Preposto
All’interno del Testo unico così viene delineata la figura del
preposto:
•Individuazione del ruolo (art.2 comma 1 lett.e)
•Definizione dei obblighi che deve svolgere (art. 19)
•Definizione delle infrazioni e delle relative sanzioni, distinte
dalle altre figure (art.56)
•La previsione esplicita del preposto “di fatto” (art.299)
•Contenuti minimi della sua formazione (art.37 comma7)
Il Preposto
La funzione che gli viene conferita all’interno dell’ambito di lavoro è di:
•Sovrintendere
•Garantire l’attuazione
Al fine di controllare la corretta condotta dei lavoratori intervenendo
nella FASE OPERATIVA d’attuazione della sicurezza, rimanendo comunque
sottoposto al Datore di Lavoro o suo delegato.
Chi sono i preposti? Devono
essere nominati?
Il D. Lgs.81/08 con l’art.299 prende atto che del preposto “di fatto”,
riconoscibile dal ruolo e dalle attività che svolge all’interno
dell’organizzazione.
L’art. 299 “Esercizio di fatto di poteri direttivi”
Comma 1 - Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur
sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici
riferiti a ciascuno
dei soggetti ivi definiti.
Quali sono le funzioni aziendali che
ricoprono il ruolo di preposto?
Indipendente che siano investite formalmente o perché “di fatto” le
funzioni possono essere: Capo-squadra, Capo-ufficio, Capo-sala, Capo-
magazzino, Capo-officina. Il Coordina di un gruppo di lavoro talvolta è
anche il collega più esperto o più anziano.
Secondo la giurisprudenza ancora attuale che li individua come soggetti
“più esperti e tecnicamente competenti e capaci, debbono adoperare al
fine di prevenire i rischi, ponendo in essere la
necessaria diligenza, perizia e prudenza”.
Obblighi del preposto
(Art. 19 Testo unico)
• Sovrintende e vigila sull’attività dei lavoratori
• Verifica che solo i lavoratori adeguatamente formati eseguano mansioni
rischiose
• Verifica che siano impiegati correttamente i dispositivi di protezione
• Segnala al datore di lavoro eventuali inefficienze dei mezzi di protezione
• Frequenta appositi corsi di formazione
• Informa i lavoratori di pericoli gravi od immediati
• Rischia fino a 1.200€ di ammenda
Obblighi del preposto
(Art. 19 Testo unico)
Si devono aggiungere altri obblighi di sorveglianza specifici e operativi
previsti da:
Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili”
Capo II “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni e nei lavori in quota”
Articolo 123
Sezione IV “Ponteggi e impalcature in legname”
Art.123 “Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali”
1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere
eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.
Art. 136 “Montaggio e
smontaggio”
Sezione V “Ponteggi fissi”
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati,
smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un
preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S.*, ad
opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione**
adeguata e mirata alle operazioni previste.
*: Piano di montaggio, uso e smontaggio
**: Comma 7 Art 136
Art.19 “Obblighi del preposto”
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in
materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro
disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave
e specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori,
in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni
prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in
cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni
altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’art.37.
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni
altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
Art. 20 “Obblighi dei
Lavoratori”
IL PREPOSTO COME POTENZIALE DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONE DEI LAVORATORI
2. I lavoratori devono in particolare
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i
mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto
le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi
eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto
salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e
incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo;
Art.37 “Formazione dei lavoratori e
dei loro rappresentanti”
(Importante novità rispetto alla 626/94)
7. I dirigenti e i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro e in azienda,
un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai
propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione
e protezione.
Testo Unico
Lavoratore
MODULO 1
Lavoratore
Persona che presta il proprio lavoro
alle dipendenze di un datore di lavoro,
esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari, con rapporto di lavoro
subordinato anche speciale
Testo Unico e D. Lgs. 626/94
Ai fini delle disposizioni del T.U. della sicurezza sul lavoro che cosa si
intende per Lavoratore?
D. Lgs. 626/94
Art.2 “Definizioni” lett. A)
“Lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un
datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con
rapporto di lavoro subordinato anche speciale.”
Testo Unico
Art.2 “Definizioni” lett. A)
“Per lavoratore si intende quella persona che, indipendentemente dalla
tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito
dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una
professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.”
In sintesi…
Il Lavoratore, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con o
senza retribuzione, svolge attività lavorativa in un’organizzazione
pubblica o privata. Mantenuta l’esclusione degli addetti ai servizi
domestici e familiari (es. Badanti).
Obblighi del Lavoratore
Articolo 20 Comma 1
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di
lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente
• alla sua formazione,
• alle istruzioni e
• ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
Obblighi del Lavoratore
Articolo 20 Comma 2
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite
• dal datore di lavoro,
• dai dirigenti e
• dai preposti,
ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché
i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
Obblighi del Lavoratore
Articolo 20 Comma 2
e) SEGNALARE IMMEDIATAMENTE
• al datore di lavoro, al dirigente o
• al preposto
- le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché
- qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui
alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere
la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal
medico competente.
Obblighi del Lavoratore
Articolo 20 Comma 3
I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o
subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento,
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel
medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio
conto.
Sanzioni per il Lavoratore
Art.59 comma 1 lett. a)
Arresto fino a 1 mese e/o Ammenda da €220 a €658
Art.20 Comma 2 Lett. b), c), d), e) f) g), h), i).
b) Osservare le disposizione e le istruzioni.
c) Utilizzo coretto di attrezzature, sostanze, preparati, mezzi di trasporto, dispositivi di sicurezza
d) Utilizzo corretto dei DPI
e) Segnalazione immediata a datore/dirigente/preposto di deficienze/pericoli
f) Non rimuovere o modificare dispositivi di sicurezza
g) Non compiere azioni non di competenza
h) Partecipare ai programmi di formazione
i) Sottoporsi ai controlli sanitari.
Art.43 Comma 3: I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione alla squadra gestione
emergenze
Sanzioni per il Lavoratore
Art.59 comma 1 lett. b)
Sanzione amministrativa pecuniaria da €55 a €330
Art.20 Comma 3
Esposizione tessera di riconoscimento.
L'organizzazione della
prevenzione in azienda
RSPP
Dirigenti,
preposti
Lavoratori
e loro RLS
Imprese
esterne
appaltatrici
Medico
competente
Datore di
Lavoro
Enti di
controllo
SPISAL, VVF,
…
Consulenti
Laboratori
Fornitori DPI,
macchinario,
sostanze ch.
Testo Unico
Il Servizio di Prevenzione e
Protezione
Sezione III
MODULO 1
Il Servizio di Prevenzione
e Protezione
Servizio di Prevenzione e
Protezione dai rischi (articolo 2
lett.l): “insieme delle persone,
sistemi e mezzi esterni o interni
all’azienda finalizzati all’attività di
prevenzione e protezione dai
rischi professionali per i
lavoratori” ([…] D. Lgs 626/94 “
[…] nell’azienda, ovvero unità
produttiva”).
Il Servizio di Prevenzione
e Protezione
Responsabile e addetti: designati dal Datore di Lavoro
• costituito da numero adeguato di persone in possesso delle
capacità necessarie, mezzi adeguati e tempo sufficiente
• può essere interno o esterno all’Azienda
• nelle piccole aziende il datore di Lavoro può svolgere i compiti
del SPP previa formazione e verifica
• il Datore di Lavoro può avvalersi di persone esterne all’azienda
in possesso delle conoscenze professionali necessarie per
integrare l’azione di prevenzione e protezione
Articolo 34
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione,
nelle ipotesi previste nell’ALLEGATO II dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
ALLEGATO II - CASI IN CUI E’ CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI
COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI
1. Aziende artigiane e industriali (1) ...... fino a 30 lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche ........ fino a 30 lavoratori
3. Aziende della pesca .......................... fino a 20 lavoratori
4. Altre aziende ..................................... fino a 200 lavoratori
(1) Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175,
e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso,
le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le
aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura
sia pubbliche sia private.
Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata
minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attività lavorative. …è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto
nell’Accordo di cui al precedente comma (7 ore ,10 ore, 14 ore ogni 5 anni)
Compiti del SPP
(Testo unico art. 33)
a) Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e
all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di
lavoro;
b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive;
c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza
sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni
Il Servizio di Prevenzione è
utilizzato dal Datore di Lavoro
Comma 1
a) Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e all’individuazione
delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive;
c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni
Il Servizio di Prevenzione è
utilizzato dal Datore di Lavoro
Comma 3
“Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore
di lavoro”
Collaborazione tecnica con il datore di lavoro che deve fornire
al SPP informazioni sulla natura dei rischi, organizzazione del
lavoro, descrizione degli impianti e dei processi, dati su
infortuni e malattie professionali, prescrizioni degli organi di
vigilanza) e rilevanti responsabilità in termini di crescita della
cultura della sicurezza in azienda
Il Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione
«responsabile del servizio di
prevenzione e protezione»: persona
in possesso delle capacità e dei
requisiti professionali previsti,
designata dal datore di lavoro, a cui
risponde, per coordinare il servizio
di prevenzione e protezione dai
rischi.
L’RSPP può essere una figura interna
o esterna
Testo Unico
Il Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza
MODULO 1
Il Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza
Art. 9 - Tutela della salute e
dell’integrità fisica
I lavoratori, mediante loro
rappresentanze, hanno diritto di
controllare l’applicazione delle
norme per la prevenzione degli
infortuni e delle malattie
professionali e di promuovere la
ricerca, l’elaborazione e l’attuazione
di tutte le misure idonee a tutelare
la loro salute e l’integrità fisica.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza viene nominato dai Lavoratori
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è la persona che può
fare molto nel migliorare la gestione della salute e sicurezza dei
lavoratori, ossia di chi è sempre a contatto con il pericolo.
Art. 47: Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
1. Istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione avviene secondo
le modalità di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il RLS. Rieletto ogni 3 anni: accordo
Interconfederale del 18/06/2009
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più
aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’art. 48
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In
assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:
a) UN rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
b) TRE rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) SEI rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tal aziende il
numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla
contrattazione collettiva.
Art. 50: Attribuzioni del RLS
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza:
a) Accedere ai luoghi di lavoro;
b) Consultato preventivamente per la valutazione dei rischi;
c) Consultato nella designazione del RSPP e dei ASPP e alle attività prevenzione
incendi, pronto soccorso, evacuazione, e medico competente.
d) Consultato in merito alla formazione
e) Riceve informazioni sulla valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione
f) Riceve informazioni dai servizi di vigilanza; g) Riceve formazione adeguata (art.37)
h) Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione
idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori
i) Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità
competenti, dalle quali è, di norma, sentito.
l) Partecipa alla riunione periodica di cui all’art.35
m) Fa proposte in merito alla attività di prevenzione
n) Avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati durante l’attività
o) Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di
prevenzione e protezione dai rischi non siano idonee
Testo Unico
Il Medico
Competente
MODULO 1
Il Medico Competente
«Medico Competente»: medico
in possesso di specifici requisiti,
che collabora con il datore di
lavoro ai fini della valutazione
dei rischi ed effettua la
sorveglianza sanitaria dei
lavoratori, attraverso visite
preventive e periodiche per
monitorare lo stato di salute dei
lavoratori.
Il Medico Competente
Il Datore di Lavoro deve nominare il Medico Competente per
l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs.
81/2008 e in base ai risultati della valutazione dei rischi (arresto da
due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro).
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite
dalla Commissione consultiva.
qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal
medico competente correlata ai rischi lavorativi.
Gli Obblighi del medico
competente - Art. 25 Testo Unico
Collabora all'individuazione dei rischi
Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria
Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria
e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria
Fornisce informazioni ai lavoratori in merito ai rischi ed alla visita sanitaria
Elabora statistiche sulla sorveglianza sanitaria
Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa
Partecipa alla programmazione dell’esposizione dei lavoratori a determinati rischi
Rischia fino a 4.000€ di ammenda
Cos’è la Sorveglianza Sanitaria?
Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e
sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di
rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;
Il Medico Competente
Art. 25. Compiti del Medico Competente
Collabora con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla
valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della
sorveglianza, sanitaria alla Predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela
della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e
informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla
organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di
lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora
inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della
salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui Sezione IV “Sorveglianza
sanitaria” art.41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e
tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
Esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro;
Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella
sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla
conservazione della medesima;
Il Medico Competente
Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria di cui
all’art 41 e a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione;
Comunica per iscritto, in occasioni della riunione periodica al Datore di Lavoro al RSPP
e al RLS i risultati anonimi colletivi della sorveglianza sanitaria effettuate fornisce
indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell’attuazione delle misure per la
tutela e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
Visita gli ambienti di lavoro ALMENO UNA VOLTA L’ANNO a CADENZA DIVERSA che
stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
Partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui
risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della
sorveglianza sanitaria;
Comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui
all’articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Sorveglianza sanitaria
Art. 41 Sorveglianza Sanitaria
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro
cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere
il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti,
qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta
l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico
competente in funzione della valutazione del rischio. […];
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente
correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di
peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla
mansione;
Sorveglianza sanitaria
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa
vigente;
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi
di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare
l’idoneità alla mansione.
Le visite preventive possono effettuarsi su scelta del datore di lavoro, dal medico
competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro,
comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio
ritenuti necessari dal medico competente.
Sorveglianza sanitaria
Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla
verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Entro il 31 dicembre
2009 vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossico e alcol dipendenza.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera
c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto
previsto dall’articolo 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma2, esprime uno dei seguenti giudizi (scritti
e consegnati al lavoratore ed al datore di lavoratore) relativi alla mansione specifica:
a) idoneità
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. Abrogato (inseriti nel
comma 6)
9. Avversi i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta
giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo
eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Testo Unico
Gestione delle Emergenze
Sezione VI
MODULO 1
Gestione delle Emergenze
•Vengono designati preventivamente dal DL e incaricati di far
rispettare le prescrizioni antincendio, primo soccorso e gestione
emergenze
•Devono essere istruiti e attrezzati dal DL
•Non possono rifiutare la nomina
(se non per giustificato motivo) e
hanno l’obbligo di sottoporsi alla
formazione (Arresto fino a 1 mese
o Ammenda da €200 a €600)
Addetti al Pronto Soccorso
Requisiti e formazione con modalità
differenziate per tipologia di aziende;
formazione svolta da personale medico
e deve essere ripetuta ogni 3 anni
•Gruppo A: 16 ore;
•Gruppi B e C: 12 ore;
Addetti antincendio
Rischio basso: corso A, 4 ore;
Rischio medio: corso B, 8 ore;
Rischio elevato: corso C, 16 ore;
Grazie per
l’attenzione

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Modulo 1 testo unico e destinatari

  • 2. MODULO 1 Testo unico e destinatari
  • 3. Cominciamo con alcune definizioni SALUTE Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consiste solo in un’assenza di malattia o d’infermità
  • 4. Cominciamo con alcune definizioni SICUREZZA Condizioni di assenza di rischio, cioè assenza di possibili eventi negativi
  • 5. Cominciamo con alcune definizioni PERICOLO Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni
  • 6. Cominciamo con alcune definizioni RISCHIO Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione
  • 7. Cominciamo con alcune definizioni VALUTAZIONE DEI RISCHI Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza
  • 8. T.U. D. Lgs. 81/08 sulla salute e sicurezza - Normativa MODULO 1
  • 9. T.U. D. Lgs. 81/08 sulla salute e sicurezza NORMATIVA La normativa in materia di sicurezza è il risultato di una stratificazione di norme, molte delle quali di derivazione comunitaria, emanate nell’arco di quasi sessanta anni. Partendo dall’assoluta priorità della materia della sicurezza si è perseguito l’obiettivo di procedere al riassetto e alla riforma delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  • 10. T.U. D. Lgs. 81/08 sulla salute e sicurezza NORMATIVA Il T.U.D. Lgs 81/08 è stato elaborato nel pieno rispetto: • della filosofia delle direttive comunitarie in materia • del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 Il D. Lgs. 626/94 trova i suoi capisaldi nella programmazione della sicurezza in azienda, da realizzare tramite la partecipazione di tutti i soggetti delle comunità di lavoro.
  • 11. Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro Le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 costituiscono l’attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007, n.123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo (come recita l'art.1 comma 1 del D. Lgs.81/08).
  • 12. “IL DECRETO SI APPLICA (art.3) a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio…a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati”.
  • 13. Definizioni FORMAZIONE Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi
  • 14. Definizioni ADDESTRAMENTO Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro
  • 15. Definizioni INFORMAZIONE Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro
  • 16. Accordo del 21 Dicembre 2011 MODULO 1
  • 17. Accordo del 21 dicembre 2011 L'Accordo del 21 dicembre 2011, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (GU n. 8 del 11-1-2012). Disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione ex art. 37 D.Lgs.81/2008, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici.
  • 18. Il percorso formativo si articola in due moduli distinti: 1.Formazione Generale, di durata non inferiore alle 4 ore, per tutti i settori; 2.Formazione Specifica aggiuntiva, di durata minima di 4, 8 o 12 ore, in base alla classificazione dei settori ATECO.
  • 19. Durata minima complessiva dei corsi di formazione per il lavoratori •4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ORE •4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ORE •4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 16 ORE
  • 20. Condizioni particolari I lavoratori di aziende, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, posso frequentare i corsi individuati per il rischio basso + AGGIORNAMENTO Aggiornamento Quinquennale Durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.
  • 21. Contenuti della Formazione Specifica •Macchine •Attrezzature •Cadute dall'alto •Rischi di esplosione •Rischi chimici •Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri •Etichettatura •Rischi cancerogeni •Rischi biologici •Rischi fisici •Rumore •Vibrazione •Radiazioni •Ambienti di lavoro •Stress lavoro-correlato •Movimentazione manuale carichi •Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto) •Segnaletica •Emergenze •Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico •Procedure esodo e incendi •Procedure organizzative per il primo soccorso •Incidenti e infortuni mancati •Altri Rischi
  • 22. Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro MODULO 1
  • 23. 1 maggio 2008 Il supplemento ordinario numero 108/L, il Decreto Legislativo numero 81 del 9 Aprile 2008 viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 101
  • 24. 15 maggio 2008 Il “Testo Unico sulla Sicurezza” entra in vigore
  • 25. 5 agosto 2009 Il D.Lgs. n. 106 del 3 Agosto 2009 - CORRETTIVO viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 180
  • 26. 20 agosto 2009 Il D.Lgs. n. 106 del 3 Agosto 2009 - CORRETTIVO entra in vigore
  • 27. D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e smi MODULO 1
  • 28. Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro Il Decreto Legislativo consta di 13 Titoli per un totale di 306 articoli e 51 allegati tecnici e che con l’entrata in vigore dello stesso.
  • 30. ABROGATE IN VIGORE Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo sono state ABROGATE le seguenti norme: • il DPR 27 aprile 1955, n. 547; • il DPR 7 gennaio 1956 n. 164; • il DPR 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l’articolo 64 sulle ispezioni; • il D.Lgs 15 agosto 1991, n. 277; • il D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626; • il D.Lgs 14 agosto 1996, n. 493; • il D.Lgs 14 agosto 1996, n. 494; • il D.Lgs 19 agosto 2005, n. 187; • l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248; • gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123.
  • 31. ABROGATE IN VIGORE Rimangono IN VIGORE le seguenti norme: • il D. Lgs 334/99 del 17/08/1999; • il DM 10/03/1998; • il D.Lgs 151/01 sulla tutela della maternità; • il D.M. 388/2003 sul Pronto soccorso; • il D.Lgs 66/2003 art. 14 sul Lavoro notturno;
  • 32. Struttura del “Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro" MODULO 1
  • 33. TITOLO I PRINCIPI COMUNI Il Titolo I (“Disposizioni generali”) del “Testo Unico” esprime la logica dell’intervento legislativo contenendo le disposizioni generali necessariamente da applicare a tutte le imprese destinatarie delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Capo II - SISTEMA ISTITUZIONALE Capo III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO Sezione I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI Sezione II - VALUTAZIONE DEI RISCHI Sezione III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Sezione IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO Sezione V - SORVEGLIANZA SANITARIA
  • 34. TITOLO I PRINCIPI COMUNI Sezione VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Sezione VIII - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI Capo IV - DISPOSIZIONI PENALI Sezione I - SANZIONI Sezione II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE All’articolo 1 “Finalità” il T.U.S. si apre con l’indicazione dello scopo dello schema decreto, individuato nel riordino della normativa vigente in materia di salute e sicurezza in un unico testo normativo. Scopo, come rimarcato sempre dall’articolo 1, da realizzare garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
  • 35. TITOLO II LUOGHI DI LAVORO Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Capo II - SANZIONI
  • 36. TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Capo I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Capo II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Capo III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE Capo IV - SANZIONI
  • 37. TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Capo I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Capo II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA Sezione I - Campo di applicazione Sezione II - Disposizioni di carattere generale Sezione III - Scavi e fondazioni Sezione IV - Ponteggi e impalcature in legname Sezione V - Ponteggi fissi Sezione VI - Ponteggi movibili Sezione VII - Costruzioni edilizie Sezione VIII - Demolizioni Capo III – SANZIONI
  • 38. TITOLO V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Capo II - SANZIONI
  • 39. TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Capo II - SANZIONI
  • 40. TITOLO VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI Capo III - SANZIONI
  • 41. TITOLO VIII AGENTI FISICI Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Capo II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO Capo III - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI Capo IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI Capo V – PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI Capo VI - SANZIONI
  • 42. TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE Capo I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Capo II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI Sezione I - Disposizioni generali Sezione II - Obblighi del datore di lavoro Sezione III - Sorveglianza sanitaria Capo III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO Sezione I - Disposizioni generali Sezione II - Obblighi del datore di lavoro Capo IV - SANZIONI
  • 43. TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI Capo I Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA Capo IV - SANZIONI
  • 44. TITOLO X bis CONTAMINAZIONI SANITARIE PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO
  • 45. TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Capo III - SANZIONI
  • 46. TITOLO XII – DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Capo III - SANZIONI
  • 47. TITOLO XIII – NORME TRANSITORIE E FINALI Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Capo III - SANZIONI
  • 48. I Titoli Tecnici (Titoli II-XI) I Titoli successivi al Titolo I contengono la gran parte delle DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO che ancora oggi costituiscono il quadro normativo in materia di salute e sicurezza che pertanto verranno abrogate. Tali norme, in particolare quelle previste dal Dpr. 547/55 e 303/56 (con le modifiche apportate dal 626) nel caso del Titolo II "Luoghi di lavoro" e del Titolo III "Attrezzature e Dpi", sono state riprodotte negli Allegati tecnici. Mentre il Titolo IV relativo ai cantieri ingloba nell’articolato le previsioni di carattere organizzativo del D. Lgs. 494/96 e le misure tecniche della Legge 164/55 e del Dpr 547/55. I successivi titoli riprendono, nella maggior parte dei casi, i diversi titoli del D. Lgs 626/94 nell’ambito del quale erano state introdotte, nel corso degli oltre dieci anni dalla sua emanazione, modifiche e integrazioni relative agli agenti chimici, ai lavori in quota, al rumore, all’amianto, alle atmosfere esplosive. Sono inoltre stati inseriti nel Testo unico ulteriori misure previste da altri decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie: è il caso del D. Lgs. 493/96 relativo alla segnaletica, del D. Lgs 187/2005 relativo alle vibrazioni, del D. Lgs. 257/2007 relativo ai campi elettromagnetici.
  • 49. Datore di lavoro -> Dirigenti -> Preposti -> Lavoratori •RSPP - Servizio prevenzione e protezione rischi •Medico competente •Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza •Squadra antincendio •Squadra di primo soccorso
  • 51. Destinatari di obblighi soggetti a sanzioni (Penali e Amministrative) Datore di Lavoro Dirigente Preposto Lavoratore Medico competente Progettisti, fabbricanti, Fornitori e istallatori Appaltatori e lavoratori autonomi
  • 52. Destinatari di compiti non soggetti a sanzioni (Penali e Amministrative) Servizio di Protezione e Prevenzione Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Squadra prevenzione incendi Squadra evacuazione Squadra pronto soccorso e salvataggio
  • 53. Testo Unico Datore di lavoro MODULO 1
  • 54. Datore di Lavoro Art. 2 ”Definizioni” lett. B Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività , ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unita' produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
  • 55. Datore di Lavoro Nelle Pubbliche Amministrazioni […], per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero, il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.
  • 56. Quali sono i principali compiti del Datore di Lavoro? Organizzazione della Sicurezza (nomina del medico, del RSPP, della squadra di gestione delle emergenze) Valutazione di tutti i rischi Formazione – Informazione – Addestramento dei lavoratori (compresi dirigenti e preposti) NOTA: art. 17 - D.lgs. 81/2008 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili art. 18 – D.lgs. 81/2008 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
  • 57. Obblighi Indelegabili del Datore di Lavoro Elabora il documento di valutazione dei rischi Designa il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione Rischia sanzioni Penali e Amministrative molto pesanti ma un suo errore può portare a conseguenze molto più gravi come ad esempio la chiusura dell'azienda.
  • 58. Testo Unico e D. Lgs. 626/94 A differenza di quanto statuito nel Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nel T.U. D. Lgs 81/08 si è scelto di distinguere in due diversi articoli gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente. All’art.17, sono stati individuati gli obblighi non delegabili del datore di lavoro All’Art.18 gli obblighi delegabili al dirigente.
  • 59. Obblighi non delegabili per il Datore di Lavoro Il datore di Lavoro non può delegare le seguenti attività: La valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art.28 (“ Oggetto della valutazione dei rischi”). La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. NOVITÀ: La nomina del RSPP non deve più essere trasmessa ad autorità competente, ma il documento deve essere conservato internamente all’azienda.
  • 60. Il Datore di Lavoro e Dirigente •Adempie gli obblighi di FORMAZIONE •Nomina il MEDICO COMPETENTE •Fornisce i Dispositivi di Protezione (DPI) •Convoca la RIUNIONE PERIODICA in unità produttive >15dip. •Si assicura che solo i lavoratori idonei possano svolgere mansioni con rischi particolari •Comunica con le istituzioni in materia di sicurezza •Richiede il rispetto delle norme specifiche •Designa i lavoratori con particolari incarichi di sicurezza (antincendio, primo soccorso etc) •Fornisce informazioni al SPP e al MC su natura dei rischi, organizzazione, impianti/processi, ecc.).
  • 61. Obblighi delegabili al Dirigente Individuati e ben definiti dall’art.18 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, che trova specifica corrispondenza nell’art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
  • 63. Dirigente Art.2 ”Definizioni” lett. D Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
  • 64. Testo Unico - Art.18 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” Comma 1 Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro) b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro)
  • 65. Testo Unico - Art.18 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro) e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro) f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200) g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; (Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
  • 66. Testo Unico - Art.18 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; (Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro) h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  • 67. Testo Unico - Art.18 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; (Ammenda da 2.000 a 4.000 euro) o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda; (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro) p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda.(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
  • 68. Testo Unico - Art.18 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro) r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; (Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro con riferimento agli infortuni superiori a un giorno) (Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni)
  • 69. Testo Unico - Art.18 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro) t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti; u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35; (Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
  • 70. Testo Unico - Art.18 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro) aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati; (Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro) bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. (Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro)
  • 71. Testo Unico - Art.18 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” Comma 1 bis L’obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del presente articolo relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8, comma 4;
  • 72. Testo Unico - Art.18 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” Comma 2 Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. (Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro)
  • 73. Testo Unico - Art.18 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” Comma 3 bis Il Datore di Lavoro e i Dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.
  • 74. Delega di funzioni Il T.U. recepisce quindi gli orientamenti giurisprudenziali consolidati L’articolo 16, introduce nell’ordinamento giuridico una definizione legale della delega di funzioni da parte del datore di lavoro. Art. 16 “Delega di Funzioni” -> stabilisce le caratteristiche imprescindibili della delega: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. Comma 2 - Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. Comma 3 - La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilare in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’art.30, comma 4.
  • 75. Delega di funzioni Articolo 299 L’art.299 “Esercizio di fatto di poteri direttivi” 1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e)*, GRAVANO altresì SU COLUI il quale, PUR SPROVVISTO DI REGOLARE INVESTITURA, ESERCITI IN CONCRETO i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. *Art.2 “Definizioni” - Comma 1, b) Datore di lavoro d) Dirigente e) Preposto DA CONSIDERARE ANCHE L’art. 299 “Esercizio di fatto di poteri direttivi”, che “suggerisce” vivamente di realizzare un sistema di deleghe coerente con la reale struttura organizzativa dell’azienda.
  • 76. Delega di funzioni Articolo 30 Art. 30 “Modelli di organizzazione e di gestione” Comma 4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
  • 78. Preposto Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale poteri di iniziativa
  • 79. Il Preposto Il Preposto è una figura già presente nei decreti DPR n.547/1955 e DPR n.303/1956. Con il D.Lgs 626/94 il preposto è una figura “trascurata”, anche se non a livello di sentenze. Il Testo unico ha regolato in modo organico e ha definito in modo chiaro il ruolo di questa figura delinenando un preciso spazio giuridico.
  • 80. Il Preposto All’interno del Testo unico così viene delineata la figura del preposto: •Individuazione del ruolo (art.2 comma 1 lett.e) •Definizione dei obblighi che deve svolgere (art. 19) •Definizione delle infrazioni e delle relative sanzioni, distinte dalle altre figure (art.56) •La previsione esplicita del preposto “di fatto” (art.299) •Contenuti minimi della sua formazione (art.37 comma7)
  • 81. Il Preposto La funzione che gli viene conferita all’interno dell’ambito di lavoro è di: •Sovrintendere •Garantire l’attuazione Al fine di controllare la corretta condotta dei lavoratori intervenendo nella FASE OPERATIVA d’attuazione della sicurezza, rimanendo comunque sottoposto al Datore di Lavoro o suo delegato.
  • 82. Chi sono i preposti? Devono essere nominati? Il D. Lgs.81/08 con l’art.299 prende atto che del preposto “di fatto”, riconoscibile dal ruolo e dalle attività che svolge all’interno dell’organizzazione. L’art. 299 “Esercizio di fatto di poteri direttivi” Comma 1 - Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.
  • 83. Quali sono le funzioni aziendali che ricoprono il ruolo di preposto? Indipendente che siano investite formalmente o perché “di fatto” le funzioni possono essere: Capo-squadra, Capo-ufficio, Capo-sala, Capo- magazzino, Capo-officina. Il Coordina di un gruppo di lavoro talvolta è anche il collega più esperto o più anziano. Secondo la giurisprudenza ancora attuale che li individua come soggetti “più esperti e tecnicamente competenti e capaci, debbono adoperare al fine di prevenire i rischi, ponendo in essere la necessaria diligenza, perizia e prudenza”.
  • 84. Obblighi del preposto (Art. 19 Testo unico) • Sovrintende e vigila sull’attività dei lavoratori • Verifica che solo i lavoratori adeguatamente formati eseguano mansioni rischiose • Verifica che siano impiegati correttamente i dispositivi di protezione • Segnala al datore di lavoro eventuali inefficienze dei mezzi di protezione • Frequenta appositi corsi di formazione • Informa i lavoratori di pericoli gravi od immediati • Rischia fino a 1.200€ di ammenda
  • 85. Obblighi del preposto (Art. 19 Testo unico) Si devono aggiungere altri obblighi di sorveglianza specifici e operativi previsti da: Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili” Capo II “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”
  • 86. Articolo 123 Sezione IV “Ponteggi e impalcature in legname” Art.123 “Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali” 1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.
  • 87. Art. 136 “Montaggio e smontaggio” Sezione V “Ponteggi fissi” 6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S.*, ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione** adeguata e mirata alle operazioni previste. *: Piano di montaggio, uso e smontaggio **: Comma 7 Art 136
  • 88. Art.19 “Obblighi del preposto” a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’art.37. f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
  • 89. Art. 20 “Obblighi dei Lavoratori” IL PREPOSTO COME POTENZIALE DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONE DEI LAVORATORI 2. I lavoratori devono in particolare c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  • 90. Art.37 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” (Importante novità rispetto alla 626/94) 7. I dirigenti e i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
  • 92. Lavoratore Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale
  • 93. Testo Unico e D. Lgs. 626/94 Ai fini delle disposizioni del T.U. della sicurezza sul lavoro che cosa si intende per Lavoratore?
  • 94. D. Lgs. 626/94 Art.2 “Definizioni” lett. A) “Lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale.”
  • 95. Testo Unico Art.2 “Definizioni” lett. A) “Per lavoratore si intende quella persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.”
  • 96. In sintesi… Il Lavoratore, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con o senza retribuzione, svolge attività lavorativa in un’organizzazione pubblica o privata. Mantenuta l’esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari (es. Badanti).
  • 97. Obblighi del Lavoratore Articolo 20 Comma 1 Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente • alla sua formazione, • alle istruzioni e • ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
  • 98. Obblighi del Lavoratore Articolo 20 Comma 2 2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite • dal datore di lavoro, • dai dirigenti e • dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
  • 99. Obblighi del Lavoratore Articolo 20 Comma 2 e) SEGNALARE IMMEDIATAMENTE • al datore di lavoro, al dirigente o • al preposto - le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché - qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
  • 100. Obblighi del Lavoratore Articolo 20 Comma 3 I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
  • 101. Sanzioni per il Lavoratore Art.59 comma 1 lett. a) Arresto fino a 1 mese e/o Ammenda da €220 a €658 Art.20 Comma 2 Lett. b), c), d), e) f) g), h), i). b) Osservare le disposizione e le istruzioni. c) Utilizzo coretto di attrezzature, sostanze, preparati, mezzi di trasporto, dispositivi di sicurezza d) Utilizzo corretto dei DPI e) Segnalazione immediata a datore/dirigente/preposto di deficienze/pericoli f) Non rimuovere o modificare dispositivi di sicurezza g) Non compiere azioni non di competenza h) Partecipare ai programmi di formazione i) Sottoporsi ai controlli sanitari. Art.43 Comma 3: I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione alla squadra gestione emergenze
  • 102. Sanzioni per il Lavoratore Art.59 comma 1 lett. b) Sanzione amministrativa pecuniaria da €55 a €330 Art.20 Comma 3 Esposizione tessera di riconoscimento.
  • 103. L'organizzazione della prevenzione in azienda RSPP Dirigenti, preposti Lavoratori e loro RLS Imprese esterne appaltatrici Medico competente Datore di Lavoro Enti di controllo SPISAL, VVF, … Consulenti Laboratori Fornitori DPI, macchinario, sostanze ch.
  • 104. Testo Unico Il Servizio di Prevenzione e Protezione Sezione III MODULO 1
  • 105. Il Servizio di Prevenzione e Protezione Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (articolo 2 lett.l): “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori” ([…] D. Lgs 626/94 “ […] nell’azienda, ovvero unità produttiva”).
  • 106. Il Servizio di Prevenzione e Protezione Responsabile e addetti: designati dal Datore di Lavoro • costituito da numero adeguato di persone in possesso delle capacità necessarie, mezzi adeguati e tempo sufficiente • può essere interno o esterno all’Azienda • nelle piccole aziende il datore di Lavoro può svolgere i compiti del SPP previa formazione e verifica • il Datore di Lavoro può avvalersi di persone esterne all’azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l’azione di prevenzione e protezione
  • 107. Articolo 34 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi 1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ALLEGATO II dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. ALLEGATO II - CASI IN CUI E’ CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI 1. Aziende artigiane e industriali (1) ...... fino a 30 lavoratori 2. Aziende agricole e zootecniche ........ fino a 30 lavoratori 3. Aziende della pesca .......................... fino a 20 lavoratori 4. Altre aziende ..................................... fino a 200 lavoratori (1) Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. …è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’Accordo di cui al precedente comma (7 ore ,10 ore, 14 ore ogni 5 anni)
  • 108. Compiti del SPP (Testo unico art. 33) a) Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive; c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni
  • 109. Il Servizio di Prevenzione è utilizzato dal Datore di Lavoro Comma 1 a) Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive; c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni
  • 110. Il Servizio di Prevenzione è utilizzato dal Datore di Lavoro Comma 3 “Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro” Collaborazione tecnica con il datore di lavoro che deve fornire al SPP informazioni sulla natura dei rischi, organizzazione del lavoro, descrizione degli impianti e dei processi, dati su infortuni e malattie professionali, prescrizioni degli organi di vigilanza) e rilevanti responsabilità in termini di crescita della cultura della sicurezza in azienda
  • 111. Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. L’RSPP può essere una figura interna o esterna
  • 112. Testo Unico Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza MODULO 1
  • 113. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Art. 9 - Tutela della salute e dell’integrità fisica I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e l’integrità fisica.
  • 114. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene nominato dai Lavoratori Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è la persona che può fare molto nel migliorare la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori, ossia di chi è sempre a contatto con il pericolo.
  • 115. Art. 47: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 1. Istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione avviene secondo le modalità di cui al comma 6. 2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il RLS. Rieletto ogni 3 anni: accordo Interconfederale del 18/06/2009 3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’art. 48 4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno 7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) UN rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) TRE rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) SEI rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tal aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
  • 116. Art. 50: Attribuzioni del RLS 1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: a) Accedere ai luoghi di lavoro; b) Consultato preventivamente per la valutazione dei rischi; c) Consultato nella designazione del RSPP e dei ASPP e alle attività prevenzione incendi, pronto soccorso, evacuazione, e medico competente. d) Consultato in merito alla formazione e) Riceve informazioni sulla valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione f) Riceve informazioni dai servizi di vigilanza; g) Riceve formazione adeguata (art.37) h) Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori i) Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito. l) Partecipa alla riunione periodica di cui all’art.35 m) Fa proposte in merito alla attività di prevenzione n) Avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati durante l’attività o) Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi non siano idonee
  • 118. Il Medico Competente «Medico Competente»: medico in possesso di specifici requisiti, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, attraverso visite preventive e periodiche per monitorare lo stato di salute dei lavoratori.
  • 119. Il Medico Competente Il Datore di Lavoro deve nominare il Medico Competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e in base ai risultati della valutazione dei rischi (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro). La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva. qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
  • 120. Gli Obblighi del medico competente - Art. 25 Testo Unico Collabora all'individuazione dei rischi Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria Fornisce informazioni ai lavoratori in merito ai rischi ed alla visita sanitaria Elabora statistiche sulla sorveglianza sanitaria Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa Partecipa alla programmazione dell’esposizione dei lavoratori a determinati rischi Rischia fino a 4.000€ di ammenda
  • 121. Cos’è la Sorveglianza Sanitaria? Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;
  • 122. Il Medico Competente Art. 25. Compiti del Medico Competente Collabora con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza, sanitaria alla Predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale; Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui Sezione IV “Sorveglianza sanitaria” art.41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; Esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro; Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
  • 123. Il Medico Competente Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria di cui all’art 41 e a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione; Comunica per iscritto, in occasioni della riunione periodica al Datore di Lavoro al RSPP e al RLS i risultati anonimi colletivi della sorveglianza sanitaria effettuate fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell’attuazione delle misure per la tutela e della integrità psico-fisica dei lavoratori; Visita gli ambienti di lavoro ALMENO UNA VOLTA L’ANNO a CADENZA DIVERSA che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; Partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; Comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  • 124. Sorveglianza sanitaria Art. 41 Sorveglianza Sanitaria 2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. […]; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione;
  • 125. Sorveglianza sanitaria e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. Le visite preventive possono effettuarsi su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. 3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
  • 126. Sorveglianza sanitaria Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Entro il 31 dicembre 2009 vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossico e alcol dipendenza. 5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53. 6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma2, esprime uno dei seguenti giudizi (scritti e consegnati al lavoratore ed al datore di lavoratore) relativi alla mansione specifica: a) idoneità b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. 7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. 8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. Abrogato (inseriti nel comma 6) 9. Avversi i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
  • 127. Testo Unico Gestione delle Emergenze Sezione VI MODULO 1
  • 128. Gestione delle Emergenze •Vengono designati preventivamente dal DL e incaricati di far rispettare le prescrizioni antincendio, primo soccorso e gestione emergenze •Devono essere istruiti e attrezzati dal DL •Non possono rifiutare la nomina (se non per giustificato motivo) e hanno l’obbligo di sottoporsi alla formazione (Arresto fino a 1 mese o Ammenda da €200 a €600)
  • 129. Addetti al Pronto Soccorso Requisiti e formazione con modalità differenziate per tipologia di aziende; formazione svolta da personale medico e deve essere ripetuta ogni 3 anni •Gruppo A: 16 ore; •Gruppi B e C: 12 ore;
  • 130. Addetti antincendio Rischio basso: corso A, 4 ore; Rischio medio: corso B, 8 ore; Rischio elevato: corso C, 16 ore;