3. Rischi
Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro
TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo II - SISTEMA ISTITUZIONALE
Capo III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHIDI LAVORO
Sezione I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Sezione II - VALUTAZIONE DEI RISCHI
Sezione III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Sezione IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Sezione V - SORVEGLIANZA SANITARIA
Sezione VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEIRAPPRESENTANTI DEILAVORATORI
Sezione VIII - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI EDELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Capo IV - DISPOSIZIONI PENALI
Sezione I - SANZIONI
Sezione II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
4. Rischi
Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro
TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo II - SANZIONI
TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Capo I - USO
DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Capo II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Capo III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
5. Rischi
Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro
TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Capo I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI
LAVORI IN QUOTA
Sezione I - Campo di applicazione
Sezione II - Disposizioni di carattere generale
Sezione III - Scavi e fondazioni
Sezione IV - Ponteggi e impalcature in legname
Sezione V - Ponteggi fissi
Sezione VI - Ponteggi movibili
Sezione VII - Costruzioni edilizie
Sezione VIII - Demolizioni
Capo III - SANZIONI
6. Sezione II
Valutazione dei rischi
N° 3 articoli (da art. 28 a art. 30)
• Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
• Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
• Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
La Valutazione del Rischio diviene l’elemento cardine del sistema di
prevenzione aziendale.
La Valutazione del Rischio è un Obbligo Indelegabile del Datore di
Lavoro cui compete non solo la responsabilità per l’effettuazione del
processo di valutazione (art. 17 comma 1 lettera a).
7. Sezione II
Valutazione dei rischi
“1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del
documento previsto dall’articolo 28;”
8. Art. 28 Oggetto della
valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate nonché nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare TUTTI I RISCHI per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato [...], e quelli riguardanti
le lavoratrici in stato di gravidanza [...], nonché quelli connessi alle - differenze di genere,
all’età, alla PROVENIENZA da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia
contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro [...]
2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della
valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su
supporto informatico e, deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai
supporti informatici di cui all’articolo 53, di data attestata dalla sottoscrizione del
documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della
data, dalla sottoscrizione del RSPP, del RLS o del RLS territoriale e dal medico
competente ove nominato e contenere
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante
l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’INDICAZIONE delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di
protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1,
lettera a);
c) il PROGRAMMA delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza;
9. Art. 28 Oggetto della
valutazione dei rischi
d) l’INDIVIDUAZIONE delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare,
nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui
devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate
competenze e poteri;
e) l’INDICAZIONE DEL NOMINATIVO del RSPP, del RLS o di quello territoriale e
del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’INDIVIDUAZIONE delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a
rischi specifici che RICHIEDONO una riconosciuta capacita' professionale,
specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 3. Il contenuto del
documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle
specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del
presente decreto;
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad
effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo
documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
D. LGS106/09: La scelta dei CRITERI DI REDAZIONE del documento è rimessa al
datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e
comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale
STRUMENTO OPERATIVO di pianificazione degli interventi aziendali e di
prevenzione;
10. Art. 29 Modalità di effettuazione
della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’art.
17, comma 1, let. a), in collaborazione con il RSPP e protezione e il medico
comp., nei casi di cui all’articolo 41. (Arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda
da 2.500 a 6.400 - Arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6)
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del RLS.
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione
di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative
ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di
evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di
infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino
la necessità . A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono
essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di
valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai
commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali;
4. Il documento di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), e quello di cui all’articolo 26,
comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce
la valutazione dei rischi. (Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600
euro per il DL - dirigente)
11. Art. 29 Modalità di effettuazione
della valutazione dei rischi
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la
valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure
standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lett. f).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la
valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui
all’articolo 6, comma 8, lettera f).
6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con
riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV,
sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte
nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi
chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi
all’esposizione ad amianto;
12. Le procedure standardizzate
Queste procedure hanno il compito di adeguare il DVR alle effettive
esigenze di rischio delle lavorazioni aziendali e dei cicli lavorativi e di essere
coerenti con gli indici infortunistici del settore di appartenenza, senza
essere un appesantimento burocratico.
Queste sono il modello di riferimento sulla base del quale il datore di lavoro
deve effettuare la valutazione dei rischi aziendali ed il suo aggiornamento,
per poter individuare le migliori misure di prevenzione e di protezione e di
seguito elaborare il programma delle misure per garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori.
Le procedure standardizzate prevedono una semplificazione formale delle
procedure e dei criteri da utilizzare per redigere il documento, ma non
cambia nella sostanza la valutazione e la mappatura dei rischi, su cui dovrà
essere concentrata l’attenzione.
Non si può infatti semplificare o standardizzare una «valutazione dei rischi»,
ma lo può essere il documento, che deve comunque riportare
sinteticamente tutte le informazioni necessarie.
13. Le procedure standardizzate
Il DVR stilato con le procedure standardizzate dovrà risultare
comunque come il reale lavoro di analisi e valutazione dei rischi,
inerente all’attività aziendale e con u reale processo di miglioramento,
applicabile e continuo.
La compilazione del DVR con le procedure standardizzate prevede
quattro attività principali:
1. Descrizione dell’azienda (dati aziendali, descrizione del ciclo di
lavoro, delle attività e delle mansioni)
2. Individuazione dei pericoli presenti in azienda
3. Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e
identificazione delle misure d prevenzione e protezione attuate
4. Definizione del programma di miglioramento.
14. La valutazione del rischio negli
studi dentistici
Nella maggior parte degli studi dentistici possono essere riscontrate le stesse
mansioni, le stesse attività e di conseguenza gli stessi pericoli.
I pericoli che possiamo incontrare in genere in uno studio odontoiatrico possono
essere:
• Gli impianti (elettrici elettronici riscaldamento, raffreddamento ecc.), per i quali
serve attuare le misure delle verifiche periodiche (esempio la verifica della
messa a terra dell’impianto elettrico), per lo meno quelle obbligatorie di legge,
indicando che è stata svolta formazione ed informazione del persone e la
presenza delle dichiarazione di conformità degli impianti stessi.
• Videoterminale, per la presenza di questo pericolo c’è la necessità che siano
presenti uno o più lavoratori che utilizzino il video terminale in maniera
sistematica ed abituale per più di 20 ore la settimana, in tal case si rende
obbligatoria la sorveglianza sanitaria.
• Sostanze pericolose come gli agenti chimici, per le quali sarà necessarie un
analisi tramite le schede di sicurezza, l’utilizzo di adeguati DPI, svolgere
informazione e formazione del personale e redigere procedure organizzative
per utilizzare tali prodotti.
15. La valutazione del rischio negli
studi dentistici
• Agenti biologici, il pericolo virus, batter ecc., è sempre presente
nello studio odontoiatrico per le figure che entrano in contatto
diretto nelle attività «lavorative» con i pazienti. Sarà necessario
l’utilizzo di adeguati DPI, svolgere informazione e formazione del
personale e redigere procedure organizzative per evitare il
contagio.
• Radiazioni ottiche artificiai per l’utilizzo del laser, e sarà necessario
l’utilizzo di adeguati DPI, svolgere informazione e formazione del
personale.
• Radiazioni ionizzanti per l’utilizzo dei raggi X, in questo caso va
indicato lo strumento di supporto principale è l’esperto qualificato
che si occupa della valutazione del rischio, ed indicare il controllo
peridio delle attrezzature e le procedure e le misure protettive per i
lavoratori.
16. La valutazione del rischio negli
studi dentistici
• Incendio, dove vi sia la presenza di sostanze combustibili,
infiammabili e particolari condizioni di innesco, pericolo che si può
limitare con l’attenzione ai prodotti infiammabili che si utilizzano e
loro gestione. In questo caso va nominato l’addetto al servizio
antincendio ed evacuazione e le misure organizzative richieste per
l’antincendio (cartellonistica, estintori, esercitazione ecc.).
• Stress lavoro correlato, dovuto al fatto che i lavoratori dello studio
dentistico entrano normalmente in contatto con il pubblico,
prevendendo informazione e formazione del personale per la
relazione con i pazienti.
• Posture incongrue e movimenti ripetitivi, riguardanti tutte le
mansioni in uno studio odontoiatrico. Sarà necessaria
un’adeguata formazione del personale ed il controllo che gli arredi
ergonomici e le postazioni siano conformi alla normativa vigente.
18. Prevenzione
Struttura del Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro
TITOLO I - I PRINCIPI COMUNI
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo II - SISTEMA ISTITUZIONALE
Capo III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
Sezione I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Sezione II - VALUTAZIONE DEI RISCHI
Sezione III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Sezione IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Sezione V - SORVEGLIANZA SANITARIA
Sezione VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Sezione VIII - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI EDELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Capo IV - DISPOSIZIONI PENALI
Sezione I - SANZIONI
Sezione II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
19. Triangolo di Heinrich
Questi tre tipi di incidenti sono legati numericamente dalla
proporzione 1: 29: 300.
Se si riduce il numero contenuto nel trapezio di base, si riduce anche
il numero indicato nel trapezio sovrastante e, di conseguenza, quello
inserito nel triangolino alla sommità:
1:29:300 ⇨ 0,1:2,9:30 ⇨ 0,01:0,29:3
20. Triangolo di Heinrich
1 ➧ Infortuni mortali - Invalidità permanenti
infortunio a gravità totale
29 ➧Altri infortuni - In validità temporanea parziale
Infortunio a gravità non totale, cioè quelli con invalidità
temporanea parziale.
300 ➧ Incidenti senza infortunio - Near miss
•hanno chiesto un primo soccorso, ma non hanno comportato
un’invalidità temporanea parziale,
•incidenti senza infortunio,
•near-miss, detti anche narrow-escape;
•atti pericolosi;
•condizioni pericolose;
21. La piramide degli incidenti
Per ogni infortunio grave si registrano circa 29 infortuni di minor gravità ben
300 incidenti senza conseguenze
Grave incidente
Indice giorni di infortunio
Incidente lieve
Indice casi di intervento medico
Indice casi di soccorso
Danno a cose
Indice economico di spesa
Quasi incidente (Near misses)
Indice casi di quasi incidenti
22. Sicurezza
Sicurezza: condizioni di assenza di rischio, cioè assenza di possibili
eventi negativi.
• La sicurezza assoluta è il limite a cui tende asintoticamente il
valore della sicurezza reale
• La sicurezza assoluta non è raggiungibile in nessuna attività
umana, qualunque siano le risorse impegnante per essa.
• La sicurezza elevata corrisponde rischio basso - sicurezza bassa
corrisponde rischio alto
25. 1. PERICOLO (HAZARD) EN 292: fonte di possibili lesioni o danni alla salute. Nota:
Hazard è spesso tradotto anche con “Fattore di rischio” (soprattutto in Medicina);
2. SITUAZIONE PERICOLOSA: Qualsiasi situazione in cui una persona (o più persone) è
esposta ad un pericolo o ad più pericoli (UNI EN 292);
3. INCIDENTE: Evento indesiderato che può portare anche a danni a cose o persone;
Evento che ha dato luogo a danni o che poteva provocarli (OHSAS 18001);
4. NALISI DEL RISCHIO: Procedimento di identificazione dei pericoli e stima del rischio
associato (ISO/PDTR 14498-1, UNI EN 1050);
5. RISCHIO: Combinazione di probabilità e gravità di possibili lesioni o danni alla salute
in una situazione pericolosa (UNI EN 292);
6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO (“Risk Assesment”): valutazione globale della
probabilità e della gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione
pericolosa;
7. RISCHIO ACCETTABILE (acceptable risk - 3.1 - OHSAS 18001:07): Rischio che è
stato ridotto a un livello che può essere tollerato dall'organizzazione tenendo conto
degli obblighi legali e della propria politica per la SSLL (3.16).
26. Fasi di valutazione del rischio
RISK ANALYSIS
• Acquisizione dati e studio del processo - Individuazione dei Pericoli/Hazard
• Individuazione dei rischi potenziali e quindi delle unità interessate/personale
esposto
• Identificazione degli eventi primari e delle sequenze che possono portare
all’incidente
RISK ASSESSMENT
• Valutazione della probabilità del manifestarsi dell’evento
• Valutazione delle conseguenze
• Valutazione quantitativa del rischio
RISK MANAGEMENT
• Analisi e presentazione dei risultati: azioni di monitoraggio e controllo
27. Individuazione dei pericoli
RISCHI PER LA SICUREZZA (Rischi di natura infortunistica)
• Strutture
• Macchine
• Impianti Elettrici
• Sostanze pericolose
• Incendio ed esplosione
RISCHI PER LA SALUTE (Rischi di natura igienico ambientale)
• Agenti Chimici
• Agenti Fisici
• Agenti Biologici
RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE (Rischi di tipo cosiddetto trasversale)
• Organizzazione del lavoro
• Fattori psicologici
• Fattori ergonomici
• Condizioni di lavoro difficili
28. Hazard: categorie
Luoghi ed ambienti di lavoro
• Elementi strutturali : coperture –
vetrate
• Elementi strutturali: strutture
sporgenti o fisse
• Scale fisse o portatili
• Instabilità delle strutture edilizie
• Instabilità degli arredi e degli
scaffali
• Spazi limitati - Carenze di layout
• Disordine – Cavi volanti ecc.
• Caduta di oggetti immagazzinati
Pavimenti pericolosi (bagnati,
irregolari)
• Lavoro in quota, in posizioni
sopraelevate o instabili
• Amianto friabile o in matrice
cementizia ( eternit )
• Aperture nel suolo o nelle pareti –
Scavi
• Difficoltà di evacuazione –
Intrappolamento
• Lavoro in spazi confinati ( fosse,
cunicoli, vasche ecc. )
• Lavoro all' aperto - Freddo,
pioggia, sole ecc.
29. Hazard: categorie
Macchine, impianti, attrezzature
• Organi in movimento del macchinario
• Macchine composte (linee, robot, ….)
• Caduta, ribaltamento o instabilità del
macchinario
• Caduta di oggetti manipolati o movimentati
• Scintille - Schegge - Proiezione di oggetti o
spruzzi
• Superfici od oggetti taglienti, spigolosi,
appuntiti ecc.
• Utensili portatili manuali (martelli, chiavi
inglesi ...)
• Utensili portatili elettrici o pneumatici
• Mezzi di sollevamento - Carichi sospesi
Mezzi di trasporto (Carrelli
elevatori, autovetture ... )
• Fluidi, apparecchi e recipienti
in pressione / molle
• Fluidi, materiali o superfici a
temperature estreme
• Impianti ed apparecchiature
elettriche a B.T.
• Impianti ed apparecchiature
elettriche ad A.T.
• Cariche elettrostatiche
• Impianti ed apparecchiature a
gas
31. Hazard: categorie
Aspetti ergonomici ed organizzativi
• Posizione o metodo di lavoro scorretti (procedure)
• Posizione o metodo di lavoro scorretti (mov. scoordinati)
• Movimenti ripetitivi - Ritmi di lavoro eccessivi (CTD )
• Sforzi fisici - Movimentazione manuale dei carichi
• Impegno visivo elevato ( diverso dai VDT )
• Lavoro al VDT per più di 20 ore medie settimanali
• Carico di lavoro mentale – Stress
• Lavoro notturno
33. Come si attua la valutazione
dei rischi?
Una volta determinata l’esposizione dei lavoratori al pericolo si valuta:
• La probabilità che dal pericolo al quale il lavoratore è esposto
possa derivare effettivamente un infortunio o una malattia
professionale;
• L'entità del possibile danno se tale probabilità si materializza.
• La stima può essere effettuata utilizzando ad es. la seguente scala
semi-quantitativa
34. Improbabile
Non sono noti episodi già verificati, e/o il danno si può verificare solo
per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti,
e/o il verificarsi del danno susciterebbe incredulità in azienda.
35. Poco probabile
Sono noti rari episodi già verificati, e/o il danno può verificarsi solo in
circostanze particolari. il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa
in azienda.
36. Probabile
È noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno, e/o il
pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico
e/o il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa in azienda.
37. Molto probabile
Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno, e/o il pericolo
può trasformarsi in danno con una correlazione, e/o diretta. Il
verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa in azienda.
38. Determinazione del rischio -
Probabilità di accadimento
Si dovrebbe considerare:
• numero di persone esposte
• frequenza e durata di esposizione al pericolo;
• efficienza dei dispositivi di sicurezza
• protezione fornita dai DPI e frequenza di utilizzo degli stessi
• Formazione e informazione degli operatori
• Registrazioni o memoria storica di eventi accaduti
• Letteratura scientifica
39. Danno lieve
Infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili.
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.
41. Danno Grave
Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o
invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili o
parzialmente invalidanti.
42. Danno Gravissimo
Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale o
conseguenze letali. Esposizione cronica con effetti letali o totalmente
invalidanti.
43. R=f(D,P)
L’entità del rischio può essere espressa mediante questa funzione in
cui:
R = magnitudo del rischio;
D = magnitudo delle conseguenze (danno per i lavoratori);
P = probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze.
45. Livello di rischio
RISCHIO ALTISSIMO
• Attuare misure immediate di prevenzione e protezione dai rischi (nell'impossibilità: bloccare temporaneamente
il processo produttivo).
• Identificare misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio.
RISCHIO ALTO
• Attuare misure immediate di prevenzione e protezione dai rischi.
• Identificare misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio
RISCHIO MEDIO
Nel casi di rischio D (pari a 1 o 2) basso:
• Prendere in considerazione misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio
• Nel caso di rischio che presenti D elevato (pari a 3 o 4):
• Attuare misure immediate di protezione dai rischi
• Prendere in considerazione misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio
RISCHIO BASSO
Non sono strettamente necessarie misure di prevenzione e protezione (quelle in atto si possono ritenere sufficienti)
46. Gestione del rischio
• Non è possibile raggiungere uno stato di sicurezza assoluta.
Nessuna attività umana è esente da rischio. Nessuna norma, per
quanto ben congeniata, nessuna lungimirante previdenza
possono garantire che non si verifichino eventi dannosi.
• È possibile, attraverso un PROGETTO SICUREZZA INTEGRATO
di misure preventive e protettive fra loro compatibili, ricondurre
entro limiti accettabili la probabilità e l’entità degli effetti dannosi.
• Raggiunto tale obiettivo, si deve GESTIRE IL RISCHIO RESIDUO
prevedendo le azioni da mettere in atto al momento del verificarsi
dell’evento
47. Riduzione del rischio
Interventi PREVENTIVI, influiscono sulle sorgenti di rischio e sono:
• Misure TECNICHE, ad esempio i sistemi di rilevazione di sostanze
tossiche e infiammabili, gli impianti di messa a terra elettrica, i
dispositivi di sicurezza, ecc…
• Misure ORGANIZZATIVE, comprendono: il rispetto dell’ordine e
della pulizia, il controllo delle misure di sicurezza, i regolamenti
interni, l’informazione degli occupati, l’utilizzo di sostanze non
pericolose o con caratteristiche i pericolosità ridotte
• Gli INTERVENTI PREVENTIVI riducono il Rischio, riducendo la
FREQUENZA
48. Analisi del rischio
• Interventi PROTETTIVI, tendenti a limitare i danni alle persone, ai beni e
all’ambiente:
• misure per la salvaguardia delle persone, comprendono i sistemi di vie
d’uscita, i sistemi di allarme, i piani di emergenza, le prove di
evacuazione.
• misure per la salvaguardia dei beni e dell’ambiente:
1. misure di contenimento: doppie pareti, schermi, distanze di sicurezza,
ecc., finalizzate a non far uscire all’esterno prodotti od energie
2. misure di intervento: impianti fissi di abbattimento fughe di gas, impianti
di spegnimento incendi, squadre di soccorso, ecc..
• Gli INTERVENTI PROTETTIVI riducono il rischio, riducendo la
MAGNITUDO
49. Risk Management
Mentre la PRIMA FASE cerca di evitare o di eliminare completamente
la causa e, come risultato l'effetto, la SECONDA e la TERZA FASE
accettano il fatto che un evento o una condizione d'insicurezza
possano esistere.
50. Risk Management
ELIMINARE: Il primo obiettivo è quello di prevenire, generalmente
attraverso la progettazione, l'esistenza della condizione d'insicurezza o
dell'innesco dell'evento, eliminandone di conseguenza anche l'effetto.
RIDURRE: Nel caso in cui quanto visto al punto 1 non produca gli effetti
desiderati, ovvero dia luogo ad una riduzione di rischio non accettabile
oppure non sia ragionevolmente possibile, si dovranno studiare dispositivi
di sicurezza e/o protezioni adatti a fronteggiare i pericoli residui.
TRASFERIRE: Se permangono ancora rischi residui, è necessario
considerare con quali modalità “trasferire” il rischio, ad esempio
subappaltando ad un terzo le attività che introducono il rischio, ad una
compagnia assicurativa (mediante una polizza adeguata), oppure, nel caso
di un prodotto, all’utilizzatore, informandolo del rischio intrinseco attraverso
libretti di istruzioni, cartellonistica, avvisi ecc. che spieghino la natura del
pericolo e come evitarne le conseguenze.