3. Infortunio sul lavoro
D.P.R. n. 1124/1965 e D.Lgs. 69/2013
”Ogni evento, AVVENUTO per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui derivi
una inabilità fisica, permanente o temporanea che comporti l’astensione dal
lavoro PER PIÙ DI UN GIORNO ESCLUSO quello dell’evento, o la morte”
5. Causa violenta
Azione improvvisa e inaspettata di perturbazione e danneggiamento
dell’integrità psico-fisica dell’individuo.
Esempi: da energia (meccanica, elettrica, termica), da sforzo muscolare,
da sostanze, da radiazioni, da microrganismi, da virus e da parassiti.
6. In occasione di lavoro
Deve esistere una contestualità temporale fra il momento in cui si è
verificata l’azione aggressiva improvvisa e inaspettata e l’attività lavorativa
svolta dell’individuo.
Esempi: sullo stesso luogo e allo stesso tempo
7. Inabilità fisica
Temporanea: impedisce all’infortunato di esercitare il proprio lavoro per un periodo limitato, superiore a
tre giorni, durante il quale è erogata un’indennità giornaliera, fino alla completa guarigione clinica senza
postumi permanenti o con postumi permanenti di grado inferiore al 6%
Permanente: comporta una riduzione permanente della capacità lavorativa con postumi permanenti di
grado uguale o superiore al 6 % per cui viene corrisposta una rendita.
Decesso: la gravità delle lesioni subite determina, nell’immediatezza o dopo un certo, tempo la morte
dell’infortunato.
8. Infortuni in itinere
L’assicurazione INAIL comprende, salvo il caso di interruzione o deviazione del percorso
del tutto indipendenti dal lavoro, o, comunque, non necessitate – gli infortuni occorsi alle
persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione
a quello di lavoro.
1. La tutela comprende, inoltre, gli infortuni avvenuti durante il normale percorso che
collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia
presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e
ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
2. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché
necessitato (anche la bicicletta). Restano in questo caso, esclusi gli infortuni
direttamente causati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci.
9. Approfondimenti
L’Inail tutela i lavoratori nel caso di infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata
e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Il cosiddetto infortunio in itinere può
verificarsi, inoltre, durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da
un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il
tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale. È
stata riconosciuta l'indennizzabilità anche per l'infortunio occorso al lavoratore durante la
deviazione del tragitto casa-lavoro dovuta all'accompagnamento dei figli a scuola.
Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.)
a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità
degli orari. Al contrario, il tragitto effettuato con l’utilizzo di un mezzo privato, compresa la
bicicletta in particolari condizioni, è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è
necessitato. Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano
nella copertura assicurativa a eccezione di alcuni casi particolari, ossia se vi siano
condizioni di necessità o se siano state concordate con il datore di lavoro.
10. Approfondimenti
Esistono, tuttavia, alcune eccezioni.
Esempi:
interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro
interruzioni/deviazioni "necessitate" ossia dovute a causa di forza maggiore (ad esempio
un guasto meccanico) o per esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio il
soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell'adempimento di obblighi penalmente
rilevanti (esempio: prestare soccorso a vittime di incidente stradale)
interruzioni/deviazioni "necessarie" per l'accompagnamento dei figli a scuola
brevi soste che non alterino le condizioni di rischio.
11. Approfondimenti
Utilizzo di un mezzo privato
L’utilizzo dell’automobile o dello scooter può considerarsi necessario solo in alcune situazioni.
Esempi:
il mezzo fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative
il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure raggiungibile ma non in tempo
utile rispetto al turno di lavoro
i mezzi pubblici obbligano a attese eccessivamente lunghe
i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo
privato
la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico deve essere percorsa a piedi ed è
eccessivamente lunga.
12. Malattie professionali
D.P.R. 30/06/65 n° 1124
“Evento dannoso che si manifesta in maniera non violenta
e in modo progressivo nel tempo, e che deve essere
contratta nell’esercizio e a causa del lavoro”
13. Condizioni necessarie
• In occasione di lavoro
• Nesso di casualità
Incide sullo stato di salute
Si differenzia dall’infortunio per il tempo di manifestazione del
danno
La perdita di salute non è provocata da una causa violenta
E’ causata da una ESPOSIZIONE a FATTORI DI RISCHIO
durante la vita lavorativa (es. Rischio Rumore […] Ipoacusia)
14. Esposizione a fattori di rischio
Svolgere una attività lavorativa per un certo tempo in presenza di X o a contatto di Y. (Un
agente chimico, fisico o biologico potenzialmente dannoso per la salute )
Esempio - Lavorare:
in presenza di rumore
a contatto con sostanze chimiche
svolgendo movimentazioni manuali di carichi
Le conseguenze dell’esposizione ai fattori di rischio dipendono da 3 parametri:
1. Tossicità: proprietà intrinseca dell’agente di causare lesioni
2. Concentrazione: quantità o livello dell’agente pericoloso presente nell’ambiente
3. Tempo di esposizione: periodo durante il quale l’individuo rimane in presenza o a contatto
dell’agente
15. Approfondimenti
La malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e
progressivamente sull’organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel
tempo).
La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l’infermità in
modo esclusivo o prevalente.
Il Testo Unico, infatti, parla di malattie contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni
rischiose. È ammesso, tuttavia, il concorso di cause extraprofessionali, purché queste
non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l’infermità.
Per le malattie professionali, quindi, non basta l’occasione di lavoro come per gli infortuni,
cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un
rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l’assicurato svolge, oppure
dall’ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
16. Malattie professionali tabellate e non
tabellate
Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se indicate nelle due tabelle (una per l’industria e
una per l’agricoltura), provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle denunciate
entro un determinato periodo dalla cessazione dell’attività rischiosa, fissato nelle tabelle
stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).
Nell'ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall’onere di
dimostrare l’origine professionale della malattia. Infatti, una volta che egli abbia provato
l’adibizione a lavorazione tabellata (o comunque l’esposizione a un rischio ambientale
provocato da quella lavorazione) e l’esistenza della malattia anch’essa tabellata e abbia
effettuato la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che
quella malattia sia di origine professionale.
17. Malattie professionali tabellate e non
tabellate
È questa la cosiddetta “presunzione legale d’origine”, superabile soltanto
con la rigorosissima prova – a carico dell’Inail – che la malattia è stata
determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 179/1988, ha introdotto nella
legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto” in base al quale il
sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale
d’origine”, ma è affiancato dalla possibilità per l’assicurato di dimostrare
che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre
condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.
18. Adeguamento sulle tabelle
Sul tema delle malattie professionali è intervenuto l’articolo 10 del decreto
legislativo 38/2000 il quale, nell’introdurre un'importante novità, ha
consentito non solo di adeguare tempestivamente le tabelle delle malattie
professionali allegate al Testo Unico, ma anche di costituire un
osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, a
disposizione di tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della
ricerca.
19. Adeguamento sulle tabelle
Con questo articolo, il legislatore ha confermato l'attuale sistema misto di tutela delle
malattie professionali ed ha reso più semplice e tempestivo il sistema di revisione
periodica delle tabelle allegate al Testo Unico, da effettuarsi con decreto ministeriale su
proposta della Commissione scientifica appositamente istituita che ne propone,
periodicamente, la modifica e/o integrazione ha istituito presso la banca dati dell’INAIL un
Registro delle malattie causate dal lavoro ovvero a esso correlate al quale potranno
accedere, oltre alla Commissione stessa, tutti gli organismi competenti, per lo
svolgimento delle funzioni di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro nonché per fini di
ricerca e approfondimento scientifico ed epidemiologico.
Le prestazioni erogate dall'INAIL in caso di malattia professionale.
L’INAIL indennizza i danni provocati dalle malattie professionali prevedendo prestazioni di
carattere economico, sanitario e riabilitativo.
30. Cause
Da Analisi effettuata sugli incidenti mancati, le principali cause sono relative a:
Fattore umano
• Messa in atto di comportamenti pericolosi
• Mancato rispetto di prescrizioni e/o procedure di lavoro
Fattore organizzativo
• Carenze strutturali
• Carenze tecniche e gestionali
31. Cause
• Poca comunicazione
• Eccessiva sicurezza
• Mancanza di conoscenza
• Distrazione
• Mancanza di lavoro di squadra
• Fatica
• Mancanza di risorse
• Fretta/ansia
• Mancanza di assertività
• Mancanza di consapevolezza
• Stress
• Mancanza di Regole
33. Fattori oggettivi
Sono collegati all’ambiente di lavoro:
• caratteristiche ambiente di lavoro
• carenze sicurezza attrezzature
• carenza di dispositivi di sicurezza
• carenze manutenzione
• insalubrità ambiente di lavoro
• aspetti organizzativi
• informazione, formazione, procedure di lavoro.
34. Fattori di rischio per
la sicurezza
• Inquadramento territoriale
• Aree di transito
• Spazi di lavoro
• Scale
• Attrezzi manuali
• Macchine
• Impianti elettrici
• Impianti pressione
• Altri impianti
• Mezzi di sollevamento
• Mezzi di trasporto
• Incendio - esplosione
• Altro...
35. Fattori di rischio per
la sicurezza
Rischio infortunistico
• Può essere ricondotto soprattutto a:
• macchine ed impianti non adeguati;
• cattiva manutenzione;
• carenza di dispositivi di sicurezza;
• mancato uso dei D.P.I.;
• condizioni dell’ambiente di lavoro(aree transito, pavimenti, illuminazione ecc.);
• carenze organizzative;
• carenze informative e formative;
• mancanza di procedure.
36. Fattori di rischio per
la salute
• Radiazioni ionizzanti
• Radiazioni non ionizzanti
• Lavoro fisico – movimentazione
• Posture fisse o posizioni viziate
• Tempi di lavoro
• Altro...
• Agenti chimici
• Agenti biologici
• Agenti cancerogeni
• Amianto
• Agenti fisici (rumore, vibrazioni..)
• Microclima
• Illuminazione e aerazione
37. Fattori di rischio per
la salute
Rischio per la salute
Sono classicamente suddivisi in:
• Fisici: radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, rumore, microclima,
vibrazioni, elettricità; ergonomici;
• Sociologici: movimentazione manuale dei carichi, posizione, movimenti
ripetitivi, psicologia del lavoro, stress, organizzazione del lavoro;
• Biologici: funghi, batteri, virus, parassiti;
• Chimici: irritanti, tossici, sensibilizzanti.
38. Fattori di rischio trasversali
• Ergonomia del posto di lavoro
• Stress
• Organizzazione del lavoro
• Pianificazione e gestione
• Altro…
La presenza di numerosi fattori di rischio nell’ambiente di lavoro
aumenta la probabilità che possa verificarsi un evento infortunistico
o malattia (moltiplicatore del rischio).
40. Prevenzione
Struttura del Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro
TITOLO I - I PRINCIPI COMUNI
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo II - SISTEMA ISTITUZIONALE
Capo III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
Sezione I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Sezione II - VALUTAZIONE DEI RISCHI
Sezione III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Sezione IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Sezione V - SORVEGLIANZA SANITARIA
Sezione VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Sezione VIII - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI EDELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Capo IV - DISPOSIZIONI PENALI
Sezione I - SANZIONI
Sezione II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
41. Triangolo di Heinrich
Questi tre tipi di incidenti sono legati numericamente dalla proporzione 1:
29: 300.
Se si riduce il numero contenuto nel trapezio di base, si riduce anche il
numero indicato nel trapezio sovrastante e, di conseguenza, quello
inserito nel triangolino alla sommità:
1:29:300 ⇨ 0,1:2,9:30 ⇨ 0,01:0,29:3
42. Triangolo di Heinrich
1 ➧ Infortuni mortali - Invalidità permanenti
infortunio a gravità totale
29 ➧Altri infortuni - In validità temporanea parziale
Infortunio a gravità non totale, cioè quelli con invalidità temporanea parziale.
300 ➧ Incidenti senza infortunio - Near miss
•hanno chiesto un primo soccorso, ma non hanno comportato
un’invalidità temporanea parziale,
•incidenti senza infortunio,
•near-miss, detti anche narrow-escape;
•atti pericolosi;
•condizioni pericolose;
43. La piramide degli incidenti
Per ogni infortunio grave si registrano circa 29 infortuni di minor gravità ben 300 incidenti
senza conseguenze
Grave incidente
Indice giorni di infortunio
Incidente lieve
Indice casi di intervento medico
Indice casi di soccorso
Danno a cose
Indice economico di spesa
Quasi incidente (Near misses)
Indice casi di quasi incidenti
44. Procedura di gestione degli infortuni, degli
incidenti, dei comportamenti pericolosi
1. Scopo e campo di applicazione
L’azienda si impegna a tenere sotto controllo il fenomeno infortunistico
e, nell’ottica dell’implementazione del sistema prevenzione, si dota di
procedure per l’osservazione di tutti i fenomeni che possono provocare
infortuni e danni alla salute (comportamenti pericolosi, incidenti,
infortuni stessi). Scopo della presente procedura è di fornire le
indicazioni in merito alla gestione del fenomeno infortunistico in
azienda.
2. Documenti, normative di riferimento, termini e definizioni Linee Guida
per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) –
UNI settembre 2001
Guida operativa delle Linee Guida UNI-INAIL
45. Procedura di gestione degli infortuni, degli
incidenti, dei comportamenti pericolosi
3. Infortunio
Ogni infortunio deve essere gestito secondo le seguenti fasi: - attivazione
della procedura di primo soccorso; - attivazione della procedura per
l’analisi e la registrazione dell’evento.
Il report di infortunio è compilato dal datore di lavoro o dal RSPP con il
coinvolgimento del RLS e dei presenti al momento dell’infortunio o da un
superiore dell’infortunato. Successivamente il report di infortunio viene
analizzato dal datore di lavoro e dal RLS con il RSPP, al fine di
provvedere a definirne le azioni correttive da adottare, il responsabile
dell’attuazione, tempi di attuazione. Gli infortuni significativi saranno
occasione di revisione della valutazione dei rischi per l’ulteriore analisi e
verifica delle soluzioni adottate e da adottare.
46. Procedura di gestione degli infortuni, degli
incidenti, dei comportamenti pericolosi
4. Incidente - Mancato infortunio
In caso di incidente o mancato infortunio i lavoratori coinvolti, i lavoratori
presenti, i testimoni riferiscono al Datore di Lavoro e al RLS le cause
oggettive, i comportamenti pericolosi, le possibili azioni correttive, con
idonea modulistica. Successivamente il report di incidente o mancato
infortunio viene analizzato dal datore di lavoro e dal RLS con il RSPP, al
fine di provvedere a definirne le azioni adottare il responsabile
dell’attuazione, tempi di attuazione.
Gli incidenti vengono esaminati al momento dell’accadimento per la
gestione, e può essere occasione di revisione della valutazione dei rischi
per l’ulteriore analisi e verifica delle soluzioni adottate.
47. Procedura di gestione degli infortuni, degli
incidenti, dei comportamenti pericolosi
5. Osservazione dei comportamenti pericolosi
Ogni anomalia riscontrata nel luogo di lavoro deve essere segnalata da
ciascun lavoratore al RLS o al diretto responsabile, i quali provvederanno
a relazionare per iscritto al datore di lavoro. Successivamente il rapporto
viene analizzato dal datore di lavoro e dal RLS con il RSPP, al fine di
provvedere a definirne le azioni da adottare, e individuare il responsabile
dell’attuazione e i tempi di attuazione.
L’individuazione di comportamenti pericolosi può essere occasione di
revisione della valutazione dei rischi per l’ulteriore analisi e verifica delle
soluzioni adottate.
48. Alcune definizioni
INFORTUNIO Incidente che produce un danno all’integrità psicofisica di una persona
MANCATO INFORTUNIO Incidente che potenzialmente poteva causare un danno
all’integrità psicofisica di una persona
INCIDENTE Evento casuale, inaspettato ed indesiderato che può degradare una
situazione ed in particolare provocare un danno alle cose, impianti, attrezzature,
macchine, ecc.
COMPORTAMENTO PERICOLOSO Azioni che possono esporre i soggetti dell’azienda
ad un rischio di infortunio
50. Rischi
Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro
TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo II - SISTEMA ISTITUZIONALE
Capo III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
Sezione I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Sezione II - VALUTAZIONE DEI RISCHI
Sezione III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Sezione IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Sezione V - SORVEGLIANZA SANITARIA
Sezione VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Sezione VIII - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI EDELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Capo IV - DISPOSIZIONI PENALI
Sezione I - SANZIONI
Sezione II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
51. Rischi
Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro
TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo II - SANZIONI
TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE Capo I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Capo II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Capo III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
52. Rischi
Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro
TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Capo I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O
MOBILI
Capo II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA
Sezione I - Campo di applicazione
Sezione II - Disposizioni di carattere generale
Sezione III - Scavi e fondazioni
Sezione IV - Ponteggi e impalcature in legname
Sezione V - Ponteggi fissi
Sezione VI - Ponteggi movibili
Sezione VII - Costruzioni edilizie
Sezione VIII - Demolizioni
Capo III - SANZIONI
53. Sezione II
Valutazione dei rischi
N° 3 articoli (da art. 28 a art. 30)
• Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
• Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
• Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
La Valutazione del Rischio diviene l’elemento cardine del sistema di prevenzione
aziendale.
La Valutazione del Rischio è un Obbligo Indelegabile del Datore di Lavoro cui compete
non solo la responsabilità per l’effettuazione del processo di valutazione (art. 17 comma 1
lettera a).
54. Sezione II
Valutazione dei rischi
“1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto
dall’articolo 28;”
55. Art. 28 Oggetto della valutazione dei
rischi
1. La valutazione di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e
delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve
riguardare TUTTI I RISCHI per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi
di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato [...], e
quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza [...], nonché quelli connessi alle - differenze di
genere, all’età, alla PROVENIENZA da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale
attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro [...]
2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può
essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su supporto informatico e, deve essere
munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data
attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini
della prova della data, dalla sottoscrizione del RSPP, del RLS o del RLS territoriale e dal medico
competente ove nominato e contenere
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa,
nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’INDICAZIONE delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione
individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il PROGRAMMA delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
56. Art. 28 Oggetto della valutazione dei
rischi
d) l’INDIVIDUAZIONE delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei
ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere
assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’INDICAZIONE DEL NOMINATIVO del RSPP, del RLS o di quello territoriale e del medico
competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’INDIVIDUAZIONE delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi
specifici che RICHIEDONO una riconosciuta capacita' professionale, specifica esperienza,
adeguata formazione e addestramento. 3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve
altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi
contenute nei successivi titoli del presente decreto;
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare
immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta
giorni dalla data di inizio della propria attività.
D. LGS106/09: La scelta dei CRITERI DI REDAZIONE del documento è rimessa al datore di
lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da
garantirne la completezza e l’idoneità quale STRUMENTO OPERATIVO di pianificazione
degli interventi aziendali e di prevenzione;
57. Art. 29 Modalità di effettuazione della
valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’art. 17, comma
1, let. a), in collaborazione con il RSPP e protezione e il medico comp., nei casi di cui
all’articolo 41. (Arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 - Arresto da
quattro a otto mesi se la violazione è commessa: nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6)
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del RLS.
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di
modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della
salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della
prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della
sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessita' . A seguito di tale rielaborazione, le misure
di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il
documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui
ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali;
4. Il documento di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), e quello di cui all’articolo 26, comma 3,
devono essere custoditi presso l’unita' produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei
rischi. (Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per il DL - dirigente)
58. Art. 29 Modalità di effettuazione della
valutazione dei rischi
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui
al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8,
lett. f).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei
rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f).
6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che
rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di
cui all’articolo 28.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti
aziende:
a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da
atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto;
59. Le procedure standardizzate
Queste procedure hanno il compito di adeguare il DVR alle effettive esigenze di rischio delle
lavorazioni aziendali e dei cicli lavorativi e di essere coerenti con gli indici infortunistici del
settore di appartenenza, senza essere un appesantimento burocratico.
Queste sono il modello di riferimento sulla base del quale il datore di lavoro deve effettuare la
valutazione dei rischi aziendali ed il suo aggiornamento, per poter individuare le migliori
misure di prevenzione e di protezione e di seguito elaborare il programma delle misure per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori.
Le procedure standardizzate prevedono una semplificazione formale delle procedure e dei
criteri da utilizzare per redigere il documento, ma non cambia nella sostanza la valutazione e
la mappatura dei rischi, su cui dovrà essere concentrata l’attenzione.
Non si può infatti semplificare o standardizzare una «valutazione dei rischi», ma lo può
essere il documento, che deve comunque riportare sinteticamente tutte le informazioni
necessarie.
60. Le procedure standardizzate
Il DVR stilato con le procedure standardizzate dovrà risultare comunque come il reale
lavoro di analisi e valutazione dei rischi, inerente all’attività aziendale e con u reale
processo di miglioramento, applicabile e continuo.
La compilazione del DVR con le procedure standardizzate prevede quattro attività
principali:
1. Descrizione dell’azienda (dati aziendali, descrizione del ciclo di lavoro, delle attività e
delle mansioni)
2. Individuazione dei pericoli presenti in azienda
3. Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure d
prevenzione e protezione attuate
4. Definizione del programma di miglioramento.
61. La valutazione del rischio nella Farmacia
Nella maggior parte degli studi dentistici possono essere riscontrate le stesse mansioni, le
stesse attività e di conseguenza gli stessi pericoli.
I pericoli che possiamo incontrare in genere in una farmacia possono essere:
• Gli impianti (elettrici elettronici riscaldamento, raffreddamento ecc.), per i quali serve
attuare le misure delle verifiche periodiche (esempio la verifica della messa a terra
dell’impianto elettrico), per lo meno quelle obbligatorie di legge, indicando che è stata
svolta formazione ed informazione del persone e la presenza delle dichiarazione di
conformità degli impianti stessi.
• Videoterminale, per la presenza di questo pericolo c’è la necessità che siano presenti uno
o più lavoratori che utilizzino il video terminale in maniera sistematica ed abituale per più di
20 ore la settimana, in tal case si rende obbligatoria la sorveglianza sanitaria.
• Sostanze pericolose come gli agenti chimici, per le quali sarà necessarie un analisi tramite
le schede di sicurezza, l’utilizzo di adeguati DPI, svolgere informazione e formazione del
personale e redigere procedure organizzative per utilizzare tali prodotti.
62. La valutazione del rischio nella Farmacia
• Agenti biologici, il pericolo virus, batter ecc., è sempre presente nella farmacia per le
figure che entrano in contatto diretto nelle attività «lavorative» con i clienti. Sarà
necessario l’utilizzo di adeguati DPI, svolgere informazione e formazione del
personale e redigere procedure organizzative per evitare il contagio.
• Radiazioni ottiche artificiai per l’utilizzo del laser, e sarà necessario l’utilizzo di
adeguati DPI, svolgere informazione e formazione del personale.
• Radiazioni ionizzanti per l’utilizzo dei raggi X, in questo caso va indicato lo strumento
di supporto principale è l’esperto qualificato che si occupa della valutazione del
rischio, ed indicare il controllo peridio delle attrezzature e le procedure e le misure
protettive per i lavoratori.
63. La valutazione del rischio nella Farmacia
• Incendio, dove vi sia la presenza di sostanze combustibili, infiammabili e particolari
condizioni di innesco, pericolo che si può limitare con l’attenzione ai prodotti
infiammabili che si utilizzano e loro gestione. In questo caso va nominato l’addetto al
servizio antincendio ed evacuazione e le misure organizzative richieste per
l’antincendio (cartellonistica, estintori, esercitazione ecc.).
• Stress lavoro correlato, dovuto al fatto che i lavoratori della farmacia entrano
normalmente in contatto con il pubblico, prevendendo informazione e formazione del
personale per la relazione con i clienti.
• Posture incongrue e movimenti ripetitivi, riguardanti tutte le mansioni in una farmacia.
Sarà necessaria un’adeguata formazione del personale ed il controllo che gli arredi
ergonomici e le postazioni siano conformi alla normativa vigente.
65. Triangolo di Heinrich
Questi tre tipi di incidenti sono legati numericamente dalla proporzione 1: 29: 300.
Se si riduce il numero contenuto nel trapezio di base, si riduce anche il numero indicato
nel trapezio sovrastante e, di conseguenza, quello inserito nel triangolino alla sommità:
1:29:300 ⇨ 0,1:2,9:30 ⇨ 0,01:0,29:3
66. Triangolo di Heinrich
1 ➧ Infortuni mortali - Invalidità permanenti
infortunio a gravità totale
29 ➧Altri infortuni - In validità temporanea parziale
Infortunio a gravità non totale, cioè quelli con invalidità temporanea parziale.
300 ➧ Incidenti senza infortunio - Near miss
•hanno chiesto un primo soccorso, ma non hanno comportato
un’invalidità temporanea parziale,
•incidenti senza infortunio,
•near-miss, detti anche narrow-escape;
•atti pericolosi;
•condizioni pericolose;
67. La piramide degli incidenti
Per ogni infortunio grave si registrano circa 29 infortuni di minor gravità ben 300 incidenti
senza conseguenze
Grave incidente
Indice giorni di infortunio
Incidente lieve
Indice casi di intervento medico
Indice casi di soccorso
Danno a cose
Indice economico di spesa
Quasi incidente (Near misses)
Indice casi di quasi incidenti
68. Sicurezza
Sicurezza: condizioni di assenza di rischio, cioè assenza di possibili eventi negativi.
• La sicurezza assoluta è il limite a cui tende asintoticamente il valore della sicurezza
reale
• La sicurezza assoluta non è raggiungibile in nessuna attività umana, qualunque siano
le risorse impegnante per essa.
• La sicurezza elevata corrisponde rischio basso - sicurezza bassa corrisponde rischio
alto
69. La retta parallela all’asse delle ascisse, passante per il valore
della sicurezza pari ad 1, indica la sicurezza assoluta.
70.
71. 1. PERICOLO (HAZARD) EN 292: fonte di possibili lesioni o danni alla salute. Nota:
Hazard è spesso tradotto anche con “Fattore di rischio” (soprattutto in Medicina);
2. SITUAZIONE PERICOLOSA: Qualsiasi situazione in cui una persona (o più persone)
è esposta ad un pericolo o ad più pericoli (UNI EN 292);
3. INCIDENTE: Evento indesiderato che può portare anche a danni a cose o persone;
Evento che ha dato luogo a danni o che poteva provocarli (OHSAS 18001);
4. NALISI DEL RISCHIO: Procedimento di identificazione dei pericoli e stima del rischio
associato (ISO/PDTR 14498-1, UNI EN 1050);
5. RISCHIO: Combinazione di probabilità e gravità di possibili lesioni o danni alla salute
in una situazione pericolosa (UNI EN 292);
6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO (“Risk Assesment”): valutazione globale della
probabilità e della gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione
pericolosa;
7. RISCHIO ACCETTABILE (acceptable risk - 3.1 - OHSAS 18001:07): Rischio che è
stato ridotto a un livello che può essere tollerato dall'organizzazione tenendo conto
degli obblighi legali e della propria politica per la SSLL (3.16).
72. Fasi di valutazione del rischio
RISK ANALYSIS
• Acquisizione dati e studio del processo - Individuazione dei Pericoli/Hazard
• Individuazione dei rischi potenziali e quindi delle unità interessate/personale esposto
• Identificazione degli eventi primari e delle sequenze che possono portare all’incidente
RISK ASSESSMENT
• Valutazione della probabilità del manifestarsi dell’evento
• Valutazione delle conseguenze
• Valutazione quantitativa del rischio
RISK MANAGEMENT
• Analisi e presentazione dei risultati: azioni di monitoraggio e controllo
73. Individuazione dei pericoli
RISCHI PER LA SICUREZZA (Rischi di natura infortunistica)
• Strutture
• Macchine
• Impianti Elettrici
• Sostanze pericolose
• Incendio ed esplosione
RISCHI PER LA SALUTE (Rischi di natura igienico ambientale)
• Agenti Chimici
• Agenti Fisici
• Agenti Biologici
RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE (Rischi di tipo cosiddetto trasversale)
• Organizzazione del lavoro
• Fattori psicologici
• Fattori ergonomici
• Condizioni di lavoro difficili
74. Hazard: categorie
Luoghi ed ambienti di lavoro
• Elementi strutturali : coperture – vetrate
• Elementi strutturali: strutture sporgenti o
fisse
• Scale fisse o portatili
• Instabilità delle strutture edilizie
• Instabilità degli arredi e degli scaffali
• Spazi limitati - Carenze di layout
• Disordine – Cavi volanti ecc.
• Caduta di oggetti immagazzinati
Pavimenti pericolosi (bagnati, irregolari)
• Lavoro in quota, in posizioni sopraelevate o
instabili
• Amianto friabile o in matrice cementizia (
eternit )
• Aperture nel suolo o nelle pareti – Scavi
• Difficoltà di evacuazione – Intrappolamento
• Lavoro in spazi confinati ( fosse, cunicoli,
vasche ecc. )
• Lavoro all' aperto - Freddo, pioggia, sole
ecc.
75. Hazard: categorie
Macchine, impianti, attrezzature
• Organi in movimento del macchinario
• Macchine composte (linee, robot, ….)
• Caduta, ribaltamento o instabilità del macchinario
• Caduta di oggetti manipolati o movimentati
• Scintille - Schegge - Proiezione di oggetti o
spruzzi
• Superfici od oggetti taglienti, spigolosi, appuntiti
ecc.
• Utensili portatili manuali (martelli, chiavi inglesi ...)
• Utensili portatili elettrici o pneumatici
• Mezzi di sollevamento - Carichi sospesi
Mezzi di trasporto (Carrelli elevatori,
autovetture ... )
• Fluidi, apparecchi e recipienti in
pressione / molle
• Fluidi, materiali o superfici a
temperature estreme
• Impianti ed apparecchiature elettriche
a B.T.
• Impianti ed apparecchiature elettriche
ad A.T.
• Cariche elettrostatiche
• Impianti ed apparecchiature a gas
77. Hazard: categorie
Aspetti ergonomici ed organizzativi
• Posizione o metodo di lavoro scorretti (procedure)
• Posizione o metodo di lavoro scorretti (mov. scoordinati)
• Movimenti ripetitivi - Ritmi di lavoro eccessivi (CTD )
• Sforzi fisici - Movimentazione manuale dei carichi
• Impegno visivo elevato ( diverso dai VDT )
• Lavoro al VDT per più di 20 ore medie settimanali
• Carico di lavoro mentale – Stress
• Lavoro notturno
78. Sono da considerare i seguenti fattori che
influenzano la percezione del rischio:
FATTORI
• Età
• Sesso
• Stato di gravidanza
• Esperienza Lavorativa
• Livello di Salute
• Paese di provenienza – Conoscenza della Lingua
• Clima aziendale
• Condizioni psico-fisiche
• Turni di lavoro e svolgimento mansione…
79. Come si attua la valutazione dei rischi?
Una volta determinata l’esposizione dei lavoratori al pericolo si valuta:
• La probabilità che dal pericolo al quale il lavoratore è esposto possa
derivare effettivamente un infortunio o una malattia professionale;
• L'entità del possibile danno se tale probabilità si materializza.
• La stima può essere effettuata utilizzando ad es. la seguente scala
semi-quantitativa
80. Improbabile
Non sono noti episodi già verificati, e/o il danno si può verificare solo per
una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti, e/o il
verificarsi del danno susciterebbe incredulità in azienda.
81. Poco probabile
Sono noti rari episodi già verificati, e/o il danno può verificarsi solo in
circostanze particolari. il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa in
azienda.
82. Probabile
È noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno, e/o il pericolo
può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico e/o il
verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa in azienda.
83. Molto probabile
Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno, e/o il pericolo può
trasformarsi in danno con una correlazione, e/o diretta. Il verificarsi del
danno non susciterebbe sorpresa in azienda.
84. Determinazione del rischio - Probabilità
di accadimento
Si dovrebbe considerare:
• numero di persone esposte
• frequenza e durata di esposizione al pericolo;
• efficienza dei dispositivi di sicurezza
• protezione fornita dai DPI e frequenza di utilizzo degli stessi
• Formazione e informazione degli operatori
• Registrazioni o memoria storica di eventi accaduti
• Letteratura scientifica
85. Danno lieve
Infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili.
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.
86. Danno significativo
Infortunio o inabilità temporanea con disturbi o lesioni significative
reversibili a medio termine.
Esposizione cronica con effetti reversibili.
87. Danno Grave
Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o
invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili o
parzialmente invalidanti.
88. Danno Gravissimo
Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale o
conseguenze letali. Esposizione cronica con effetti letali o totalmente
invalidanti.
89. R=f(D,P)
L’entità del rischio può essere espressa mediante questa
funzione in cui:
R = magnitudo del rischio;
D = magnitudo delle conseguenze (danno per i
lavoratori);
P = probabilità o frequenza del verificarsi delle
conseguenze.
90. La matrice del rischio (p x d)
◼Rischio basso
◼Rischio medio
◼Rischio alto
◼Rischio altissimo
91. Livello di rischio
RISCHIO ALTISSIMO
• Attuare misure immediate di prevenzione e protezione dai rischi (nell'impossibilità: bloccare temporaneamente il processo produttivo).
• Identificare misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio.
RISCHIO ALTO
• Attuare misure immediate di prevenzione e protezione dai rischi.
• Identificare misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio
RISCHIO MEDIO
Nel casi di rischio D (pari a 1 o 2) basso:
• Prendere in considerazione misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio
• Nel caso di rischio che presenti D elevato (pari a 3 o 4):
• Attuare misure immediate di protezione dai rischi
• Prendere in considerazione misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio
RISCHIO BASSO
Non sono strettamente necessarie misure di prevenzione e protezione (quelle in atto si possono ritenere sufficienti)
92. Gestione del rischio
• Non è possibile raggiungere uno stato di sicurezza assoluta. Nessuna attività umana è
esente da rischio. Nessuna norma, per quanto ben congeniata, nessuna lungimirante
previdenza possono garantire che non si verifichino eventi dannosi.
• È possibile, attraverso un PROGETTO SICUREZZA INTEGRATO di misure preventive
e protettive fra loro compatibili, ricondurre entro limiti accettabili la probabilità e l’entità
degli effetti dannosi.
• Raggiunto tale obiettivo, si deve GESTIRE IL RISCHIO RESIDUO prevedendo le
azioni da mettere in atto al momento del verificarsi dell’evento
93. Riduzione del rischio
Interventi PREVENTIVI, influiscono sulle sorgenti di rischio e sono:
• Misure TECNICHE, ad esempio i sistemi di rilevazione di sostanze tossiche e
infiammabili, gli impianti di messa a terra elettrica, i dispositivi di sicurezza, ecc…
• Misure ORGANIZZATIVE, comprendono: il rispetto dell’ordine e della pulizia, il
controllo delle misure di sicurezza, i regolamenti interni, l’informazione degli occupati,
l’utilizzo di sostanze non pericolose o con caratteristiche i pericolosità ridotte
• Gli INTERVENTI PREVENTIVI riducono il Rischio, riducendo la FREQUENZA
94. Analisi del rischio
• Interventi PROTETTIVI, tendenti a limitare i danni alle persone, ai beni e all’ambiente:
• misure per la salvaguardia delle persone, comprendono i sistemi di vie d’uscita, i
sistemi di allarme, i piani di emergenza, le prove di evacuazione.
• misure per la salvaguardia dei beni e dell’ambiente:
1. misure di contenimento: doppie pareti, schermi, distanze di sicurezza, ecc., finalizzate
a non far uscire all’esterno prodotti od energie
2. misure di intervento: impianti fissi di abbattimento fughe di gas, impianti di
spegnimento incendi, squadre di soccorso, ecc..
• Gli INTERVENTI PROTETTIVI riducono il rischio, riducendo la MAGNITUDO
95. Risk Management
Mentre la PRIMA FASE cerca di evitare o di eliminare completamente la causa e, come
risultato l'effetto, la SECONDA e la TERZA FASE accettano il fatto che un evento o una
condizione d'insicurezza possano esistere.
96. Risk Management
ELIMINARE: Il primo obiettivo è quello di prevenire, generalmente attraverso la
progettazione, l'esistenza della condizione d'insicurezza o dell'innesco dell'evento,
eliminandone di conseguenza anche l'effetto.
RIDURRE: Nel caso in cui quanto visto al punto 1 non produca gli effetti desiderati,
ovvero dia luogo ad una riduzione di rischio non accettabile oppure non sia
ragionevolmente possibile, si dovranno studiare dispositivi di sicurezza e/o protezioni
adatti a fronteggiare i pericoli residui.
TRASFERIRE: Se permangono ancora rischi residui, è necessario considerare con quali
modalità “trasferire” il rischio, ad esempio subappaltando ad un terzo le attività che
introducono il rischio, ad una compagnia assicurativa (mediante una polizza adeguata),
oppure, nel caso di un prodotto, all’utilizzatore, informandolo del rischio intrinseco
attraverso libretti di istruzioni, cartellonistica, avvisi ecc. che spieghino la natura del
pericolo e come evitarne le conseguenze.