3. Infortunio sul lavoro
D.P.R. n. 1124/1965 e D.Lgs. 69/2013
”Ogni evento, AVVENUTO per causa violenta, in occasione di lavoro, da
cui derivi una inabilità fisica, permanente o temporanea che comporti
l’astensione dal lavoro PER PIÙ DI UN GIORNO ESCLUSO quello
dell’evento, o la morte”
5. Causa violenta
Azione improvvisa e inaspettata di perturbazione e
danneggiamento dell’integrità psico-fisica dell’individuo.
Esempi: da energia (meccanica, elettrica, termica), da sforzo
muscolare, da sostanze, da radiazioni, da microrganismi, da virus
e da parassiti.
6. In occasione di lavoro
Deve esistere una contestualità temporale fra il momento in cui si
è verificata l’azione aggressiva improvvisa e inaspettata e l’attività
lavorativa svolta dell’individuo.
Esempi: sullo stesso luogo e allo stesso tempo
7. Inabilità fisica
Temporanea: impedisce all’infortunato di esercitare il proprio lavoro per un periodo
limitato, superiore a tre giorni, durante il quale è erogata un’indennità giornaliera, fino
alla completa guarigione clinica senza postumi permanenti o con postumi permanenti
di grado inferiore al 6%
Permanente: comporta una riduzione permanente della capacità lavorativa con
postumi permanenti di grado uguale o superiore al 6 % per cui viene corrisposta una
rendita.
Decesso: la gravità delle lesioni subite determina, nell’immediatezza o dopo un certo,
tempo la morte dell’infortunato.
8. Infortuni in itinere
L’assicurazione INAIL comprende, salvo il caso di interruzione o
deviazione del percorso del tutto indipendenti dal lavoro, o,
comunque, non necessitate – gli infortuni occorsi alle persone
assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal
luogo di abitazione a quello di lavoro.
1. La tutela comprende, inoltre, gli infortuni avvenuti durante il
normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il
lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente
un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di
andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione
abituale dei pasti.
2. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di
trasporto privato, purché necessitato (anche la bicicletta).
Restano in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente
causati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci.
9. Approfondimenti
L’Inail tutela i lavoratori nel caso di infortuni avvenuti durante il normale
tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Il cosiddetto
infortunio in itinere può verificarsi, inoltre, durante il normale percorso
che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel
caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la
consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale. È stata
riconosciuta l'indennizzabilità anche per l'infortunio occorso al lavoratore
durante la deviazione del tragitto casa-lavoro dovuta
all'accompagnamento dei figli a scuola. Qualsiasi modalità di
spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a
patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la
compatibilità degli orari. Al contrario, il tragitto effettuato con l’utilizzo di
un mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, è
coperto dall’assicurazione solo se tale uso è necessitato. Le eventuali
interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella
copertura assicurativa a eccezione di alcuni casi particolari, ossia se vi
siano condizioni di necessità o se siano state concordate con il datore di
lavoro.
10. Approfondimenti
Esistono, tuttavia, alcune eccezioni.
Esempi:
interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore
di lavoro
interruzioni/deviazioni "necessitate" ossia dovute a causa di forza
maggiore (ad esempio un guasto meccanico) o per esigenze essenziali e
improrogabili (ad esempio il soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o
nell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (esempio: prestare
soccorso a vittime di incidente stradale)
interruzioni/deviazioni "necessarie" per l'accompagnamento dei figli a
scuola
brevi soste che non alterino le condizioni di rischio.
Utilizzo di un mezzo privato
11. Approfondimenti
L’utilizzo dell’automobile o dello scooter può considerarsi necessario solo
in alcune situazioni.
Esempi:
il mezzo fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative
il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure
raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro
i mezzi pubblici obbligano a attese eccessivamente lunghe
i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto
all’utilizzo del mezzo privato
la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico deve essere
percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.
12. Malattie professionali
D.P.R. 30/06/65 n° 1124
“Evento dannoso che si manifesta in maniera non violenta e in
modo progressivo nel tempo, e che deve essere contratta
nell’esercizio e a causa del lavoro”
13. Condizioni necessarie
• In occasione di lavoro
• Nesso di casualità
Incide sullo stato di salute
Si differenzia dall’infortunio per il tempo di manifestazione del
danno
La perdita di salute non è provocata da una causa violenta
E’ causata da una ESPOSIZIONE a FATTORI DI RISCHIO
durante la vita lavorativa (es. Rischio Rumore […] Ipoacusia)
14. Esposizione a fattori di rischio
Svolgere una attività lavorativa per un certo tempo in presenza di X o a
contatto di Y. (Un agente chimico, fisico o biologico potenzialmente dannoso
per la salute )
Esempio - Lavorare:
in presenza di rumore
a contatto con sostanze chimiche
svolgendo movimentazioni manuali di carichi
Le conseguenze dell’esposizione ai fattori di rischio dipendono da 3 parametri:
1. Tossicità: proprietà intrinseca dell’agente di causare lesioni
2. Concentrazione: quantità o livello dell’agente pericoloso presente
nell’ambiente
3. Tempo di esposizione: periodo durante il quale l’individuo rimane in
presenza o a contatto dell’agente
15. Approfondimenti
La malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente
e progressivamente sull’organismo (causa diluita e non causa violenta e
concentrata nel tempo).
La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di
produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente.
Il Testo Unico, infatti, parla di malattie contratte nell’esercizio e a causa
delle lavorazioni rischiose. È ammesso, tuttavia, il concorso di cause
extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in
quanto capaci di produrre da sole l’infermità.
Per le malattie professionali, quindi, non basta l’occasione di lavoro
come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il
rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale,
diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l’assicurato svolge,
oppure dall’ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto
“rischio ambientale”).
16. Malattie professionali tabellate
e non tabellate
Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se indicate nelle due
tabelle (una per l’industria e una per l’agricoltura), provocate da
lavorazioni indicate nelle stesse tabelle denunciate entro un
determinato periodo dalla cessazione dell’attività rischiosa, fissato
nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).
Nell'ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è
sollevato dall’onere di dimostrare l’origine professionale della
malattia. Infatti, una volta che egli abbia provato l’adibizione a
lavorazione tabellata (o comunque l’esposizione a un rischio
ambientale provocato da quella lavorazione) e l’esistenza della
malattia anch’essa tabellata e abbia effettuato la denuncia nel
termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che
quella malattia sia di origine professionale.
17. Malattie professionali tabellate
e non tabellate
È questa la cosiddetta “presunzione legale d’origine”, superabile
soltanto con la rigorosissima prova – a carico dell’Inail – che la
malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non dal
lavoro.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 179/1988, ha introdotto
nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto” in base al
quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della
“presunzione legale d’origine”, ma è affiancato dalla possibilità per
l’assicurato di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è
portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle
tabelle, è comunque di origine professionale.
18. Adeguamento sulle tabelle
Sul tema delle malattie professionali è intervenuto l’articolo 10 del
decreto legislativo 38/2000 il quale, nell’introdurre un'importante
novità, ha consentito non solo di adeguare tempestivamente le
tabelle delle malattie professionali allegate al Testo Unico, ma
anche di costituire un osservatorio delle patologie di probabile o
possibile origine lavorativa, a disposizione di tutto il mondo della
sanità, della prevenzione e della ricerca.
19. Adeguamento sulle tabelle
Con questo articolo, il legislatore ha confermato l'attuale sistema misto di
tutela delle malattie professionali ed ha reso più semplice e tempestivo il
sistema di revisione periodica delle tabelle allegate al Testo Unico, da
effettuarsi con decreto ministeriale su proposta della Commissione
scientifica appositamente istituita che ne propone, periodicamente, la
modifica e/o integrazione ha istituito presso la banca dati dell’INAIL un
Registro delle malattie causate dal lavoro ovvero a esso correlate al
quale potranno accedere, oltre alla Commissione stessa, tutti gli
organismi competenti, per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza della
salute nei luoghi di lavoro nonché per fini di ricerca e approfondimento
scientifico ed epidemiologico.
Le prestazioni erogate dall'INAIL in caso di malattia professionale.
L’INAIL indennizza i danni provocati dalle malattie professionali
prevedendo prestazioni di carattere economico, sanitario e riabilitativo.
30. Cause
Da Analisi effettuata sugli incidenti mancati, le principali cause
sono relative a:
Fattore umano
Messa in atto di comportamenti pericolosi
Mancato rispetto di prescrizioni e/o procedure di lavoro
Fattore organizzativo
Carenze strutturali
Carenze tecniche e gestionali
31. Cause
• Poca comunicazione
• Eccessiva sicurezza
• Mancanza di conoscenza
• Distrazione
• Mancanza di lavoro di
squadra
• Fatica
• Mancanza di risorse
• Fretta/ansia
• Mancanza di assertività
• Mancanza di
consapevolezza
• Stress
• Mancanza di Regole
33. Fattori oggettivi
Sono collegati all’ambiente di lavoro:
• caratteristiche ambiente di lavoro
• carenze sicurezza attrezzature
• carenza di dispositivi di sicurezza
• carenze manutenzione
• insalubrità ambiente di lavoro
• aspetti organizzativi
• informazione, formazione, procedure di lavoro.
34. Fattori di rischio per
la sicurezza
• Inquadramento territoriale
• Aree di transito
• Spazi di lavoro
• Scale
• Attrezzi manuali
• Macchine
• Impianti elettrici
• Impianti pressione
• Altri impianti
• Mezzi di sollevamento
• Mezzi di trasporto
• Incendio - esplosione
• Altro...
35. Fattori di rischio per
la sicurezza
Rischio infortunistico
• Può essere ricondotto soprattutto a:
• macchine ed impianti non adeguati;
• cattiva manutenzione;
• carenza di dispositivi di sicurezza;
• mancato uso dei D.P.I.;
• condizioni dell’ambiente di lavoro(aree transito, pavimenti,
illuminazione ecc.);
• carenze organizzative;
• carenze informative e formative;
• mancanza di procedure.
36. Fattori di rischio per
la salute
• Radiazioni ionizzanti
• Radiazioni non ionizzanti
• Lavoro fisico –
movimentazione
• Posture fisse o posizioni
viziate
• Tempi di lavoro
• Altro...
• Agenti chimici
• Agenti biologici
• Agenti cancerogeni
• Amianto
• Agenti fisici (rumore,
vibrazioni..)
• Microclima
• Illuminazione e aerazione
37. Fattori di rischio per
la salute
Rischio per la salute
Sono classicamente suddivisi in:
• Fisici: radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, rumore, microclima,
vibrazioni, elettricità; ergonomici;
• Sociologici: movimentazione manuale dei carichi, posizione,
movimenti ripetitivi, psicologia del lavoro, stress, organizzazione
del lavoro;
• Biologici: funghi, batteri, virus, parassiti;
• Chimici: irritanti, tossici, sensibilizzanti.
38. Fattori di rischio trasversali
• Ergonomia del posto di lavoro
• Stress
• Organizzazione del lavoro
• Pianificazione e gestione
• Altro…
La presenza di numerosi fattori di rischio nell’ambiente di
lavoro aumenta la probabilità che possa verificarsi un evento
infortunistico o malattia (moltiplicatore del rischio).
40. Prevenzione
Struttura del Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro
TITOLO I - I PRINCIPI COMUNI
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo II - SISTEMA ISTITUZIONALE
Capo III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
Sezione I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Sezione II - VALUTAZIONE DEI RISCHI
Sezione III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Sezione IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Sezione V - SORVEGLIANZA SANITARIA
Sezione VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Sezione VIII - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI EDELLE MALATTIE
PROFESSIONALI
Capo IV - DISPOSIZIONI PENALI
Sezione I - SANZIONI
Sezione II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
41. Triangolo di Heinrich
Questi tre tipi di incidenti sono legati numericamente dalla
proporzione 1: 29: 300.
Se si riduce il numero contenuto nel trapezio di base, si riduce
anche il numero indicato nel trapezio sovrastante e, di
conseguenza, quello inserito nel triangolino alla sommità:
1:29:300 ⇨ 0,1:2,9:30 ⇨ 0,01:0,29:3
42. Triangolo di Heinrich
1 ➧ Infortuni mortali - Invalidità permanenti
infortunio a gravità totale
29 ➧Altri infortuni - In validità temporanea parziale
Infortunio a gravità non totale, cioè quelli con invalidità
temporanea parziale.
300 ➧ Incidenti senza infortunio - Near miss
•hanno chiesto un primo soccorso, ma non hanno comportato
un’invalidità temporanea parziale,
•incidenti senza infortunio,
•near-miss, detti anche narrow-escape;
•atti pericolosi;
•condizioni pericolose;
43. La piramide degli incidenti
Per ogni infortunio grave si registrano circa 29 infortuni di minor gravità
ben 300 incidenti senza conseguenze
Grave incidente
Indice giorni di infortunio
Incidente lieve
Indice casi di intervento medico
Indice casi di soccorso
Danno a cose
Indice economico di spesa
Quasi incidente (Near misses)
Indice casi di quasi incidenti
44. Procedura di gestione degli
infortuni, degli incidenti, dei
comportamenti pericolosi
1. Scopo e campo di applicazione
L’azienda si impegna a tenere sotto controllo il fenomeno
infortunistico e, nell’ottica dell’implementazione del sistema
prevenzione, si dota di procedure per l’osservazione di tutti i
fenomeni che possono provocare infortuni e danni alla salute
(comportamenti pericolosi, incidenti, infortuni stessi). Scopo
della presente procedura è di fornire le indicazioni in merito alla
gestione del fenomeno infortunistico in azienda.
2. Documenti, normative di riferimento, termini e definizioni Linee
Guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul
lavoro (SGSL) – UNI settembre 2001
Guida operativa delle Linee Guida UNI-INAIL
45. Procedura di gestione degli
infortuni, degli incidenti, dei
comportamenti pericolosi
3. Infortunio
Ogni infortunio deve essere gestito secondo le seguenti fasi: -
attivazione della procedura di primo soccorso; - attivazione della
procedura per l’analisi e la registrazione dell’evento.
Il report di infortunio è compilato dal datore di lavoro o dal RSPP
con il coinvolgimento del RLS e dei presenti al momento
dell’infortunio o da un superiore dell’infortunato. Successivamente
il report di infortunio viene analizzato dal datore di lavoro e dal
RLS con il RSPP, al fine di provvedere a definirne le azioni
correttive da adottare, il responsabile dell’attuazione, tempi di
attuazione. Gli infortuni significativi saranno occasione di revisione
della valutazione dei rischi per l’ulteriore analisi e verifica delle
soluzioni adottate e da adottare.
46. Procedura di gestione degli
infortuni, degli incidenti, dei
comportamenti pericolosi
4. Incidente - Mancato infortunio
In caso di incidente o mancato infortunio i lavoratori coinvolti, i
lavoratori presenti, i testimoni riferiscono al Datore di Lavoro e al
RLS le cause oggettive, i comportamenti pericolosi, le possibili
azioni correttive, con idonea modulistica. Successivamente il
report di incidente o mancato infortunio viene analizzato dal
datore di lavoro e dal RLS con il RSPP, al fine di provvedere a
definirne le azioni adottare il responsabile dell’attuazione, tempi di
attuazione.
Gli incidenti vengono esaminati al momento dell’accadimento per
la gestione, e può essere occasione di revisione della valutazione
dei rischi per l’ulteriore analisi e verifica delle soluzioni adottate.
47. Procedura di gestione degli
infortuni, degli incidenti, dei
comportamenti pericolosi
5. Osservazione dei comportamenti pericolosi
Ogni anomalia riscontrata nel luogo di lavoro deve essere
segnalata da ciascun lavoratore al RLS o al diretto responsabile, i
quali provvederanno a relazionare per iscritto al datore di lavoro.
Successivamente il rapporto viene analizzato dal datore di lavoro
e dal RLS con il RSPP, al fine di provvedere a definirne le azioni
da adottare, e individuare il responsabile dell’attuazione e i tempi
di attuazione.
L’individuazione di comportamenti pericolosi può essere occasione
di revisione della valutazione dei rischi per l’ulteriore analisi e
verifica delle soluzioni adottate.
48. Alcune definizioni
INFORTUNIO Incidente che produce un danno all’integrità
psicofisica di una persona
MANCATO INFORTUNIO Incidente che potenzialmente poteva
causare un danno all’integrità psicofisica di una persona
INCIDENTE Evento casuale, inaspettato ed indesiderato che può
degradare una situazione ed in particolare provocare un danno
alle cose, impianti, attrezzature, macchine, ecc.
COMPORTAMENTO PERICOLOSO Azioni che possono esporre i
soggetti dell’azienda ad un rischio di infortunio
50. Rischi
Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro
TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo II - SISTEMA ISTITUZIONALE
Capo III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
Sezione I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Sezione II - VALUTAZIONE DEI RISCHI
Sezione III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Sezione IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Sezione V - SORVEGLIANZA SANITARIA
Sezione VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Sezione VIII - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI EDELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Capo IV - DISPOSIZIONI PENALI
Sezione I - SANZIONI
Sezione II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
51. Rischi
Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro
TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo II - SANZIONI
TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Capo I - USO
DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Capo II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Capo III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
52. Rischi
Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro
TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Capo I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA
NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E
NEI LAVORI IN QUOTA
Sezione I - Campo di applicazione
Sezione II - Disposizioni di carattere generale
Sezione III - Scavi e fondazioni
Sezione IV - Ponteggi e impalcature in legname
Sezione V - Ponteggi fissi
Sezione VI - Ponteggi movibili
Sezione VII - Costruzioni edilizie
Sezione VIII - Demolizioni
Capo III - SANZIONI
53. Sezione II
Valutazione dei rischi
N° 3 articoli (da art. 28 a art. 30)
• Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
• Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei
rischi
• Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
La Valutazione del Rischio diviene l’elemento cardine del sistema
di prevenzione aziendale.
La Valutazione del Rischio è un Obbligo Indelegabile del Datore di
Lavoro cui compete non solo la responsabilità per l’effettuazione
del processo di valutazione (art. 17 comma 1 lettera a).
54. Sezione II
Valutazione dei rischi
“1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione
del documento previsto dall’articolo 28;”
55. Art. 28 Oggetto della
valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate nonché
nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare TUTTI I RISCHI per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato [...],
e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza [...], nonché quelli connessi alle -
differenze di genere, all’età, alla PROVENIENZA da altri Paesi e quelli connessi alla
specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro [...]
2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della
valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su
supporto informatico e, deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai
supporti informatici di cui all’articolo 53, di data attestata dalla sottoscrizione del
documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova
della data, dalla sottoscrizione del RSPP, del RLS o del RLS territoriale e dal medico
competente ove nominato e contenere
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante
l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione
stessa;
b) l’INDICAZIONE delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi
di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17,
comma 1, lettera a);
c) il PROGRAMMA delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza;
56. Art. 28 Oggetto della
valutazione dei rischi
d) l’INDIVIDUAZIONE delle procedure per l’attuazione delle misure da
realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono
provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di
adeguate competenze e poteri;
e) l’INDICAZIONE DEL NOMINATIVO del RSPP, del RLS o di quello territoriale
e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’INDIVIDUAZIONE delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori
a rischi specifici che RICHIEDONO una riconosciuta capacita' professionale,
specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 3. Il contenuto
del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste
dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli
del presente decreto;
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad
effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo
documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
D. LGS106/09: La scelta dei CRITERI DI REDAZIONE del documento è
rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e
comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale
STRUMENTO OPERATIVO di pianificazione degli interventi aziendali e di
prevenzione;
57. Art. 29 Modalità di effettuazione
della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui
all’art. 17, comma 1, let. a), in collaborazione con il RSPP e protezione e il
medico comp., nei casi di cui all’articolo 41. (Arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da 2.500 a 6.400 - Arresto da quattro a otto mesi se la violazione è
commessa: nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6)
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del RLS.
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in
occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro
significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al
grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a
seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria
ne evidenzino la necessita' . A seguito di tale rielaborazione, le misure di
prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che
precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel
rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle
rispettive causali;
4. Il documento di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), e quello di cui all’articolo 26,
comma 3, devono essere custoditi presso l’unita' produttiva alla quale si
riferisce la valutazione dei rischi. (Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000
a 6.600 euro per il DL - dirigente)
58. Art. 29 Modalità di effettuazione
della valutazione dei rischi
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la
valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle
procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lett. f).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare
la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui
all’articolo 6, comma 8, lettera f).
6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con
riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo
IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte
nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi
chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni,
connessi all’esposizione ad amianto;
59. Le procedure standardizzate
Queste procedure hanno il compito di adeguare il DVR alle effettive
esigenze di rischio delle lavorazioni aziendali e dei cicli lavorativi e di
essere coerenti con gli indici infortunistici del settore di appartenenza,
senza essere un appesantimento burocratico.
Queste sono il modello di riferimento sulla base del quale il datore di
lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi aziendali ed il suo
aggiornamento, per poter individuare le migliori misure di prevenzione e
di protezione e di seguito elaborare il programma delle misure per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza dei
lavoratori.
Le procedure standardizzate prevedono una semplificazione formale
delle procedure e dei criteri da utilizzare per redigere il documento, ma
non cambia nea sostanza la valutazione e la mappatura dei rischi, su cui
dovrà essere concentrata l’attenzione.
Non si può infatti semplificare o standardizzare una «valutazione dei
rischi», ma lo può essere il documento, che deve comunque riportare
sinteticamente tutte le informazioni necessarie.
60. Le procedure standardizzate
Il DVR stilato con le procedure standardizzate dovrà risultare
comunque come il reale lavoro di analisi e valutazione dei rischi,
inerente all’attività aziendale e con u reale processo di
miglioramento, applicabile e continuo.
La compilazione del DVR con le procedure standardizzate
prevede quattro attività principali:
1. Descrizione dell’azienda (dati aziendali, descrizione del ciclo di
lavoro, delle attività e delle mansioni)
2. Individuazione dei pericoli presenti in azienda
3. Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e
identificazione delle misure d prevenzione e protezione attuate
4. Definizione del programma di miglioramento.
61. La valutazione del rischio negli
studi dentistici
Nella maggior parte degli studi dentistici possono essere riscontrate le stesse
mansioni, le stesse attività e di conseguenza gli stessi pericoli.
I pericoli che possiamo incontrare in genere in uno studio odontoiatrico
possono essere:
• Gli impianti (elettrici elettronici riscaldamento, raffreddamento ecc.), per i
quali serve attuare le misure delle verifiche periodiche (esempio la verifica
della messa a terra dell’impianto elettrico), per lo meno quelle obbligatorie
di legge, indicando che è stata svolta formazione ed informazione del
persone e la presenza delle dichiarazione di conformità degli impianti
stessi.
• Videoterminale, per la presenza di questo pericolo c’è la necessità che
siano presenti uno o più lavoratori che utilizzino il video terminale in
maniera sistematica ed abituale per più di 20 ore la settimana, in tal case si
rende obbligatoria la sorveglianza sanitaria.
• Sostanze pericolose come gli agenti chimici, per le quali sarà necessarie un
analisi tramite le schede di sicurezza, l’utilizzo di adeguati DPI, svolgere
informazione e formazione del personale e redigere procedure
organizzative per utilizzare tali prodotti.
62. La valutazione del rischio negli
studi dentistici
• Agenti biologici, il pericolo virus, batter ecc., è sempre presente
nello studio odontoiatrico per le figure che entrano in contatto
diretto nelle attività «lavorative» con i pazienti. Sarà necessario
l’utilizzo di adeguati DPI, svolgere informazione e formazione
del personale e redigere procedure organizzative per evitare il
contagio.
• Radiazioni ottiche artificiai per l’utilizzo del laser, e sarà
necessario l’utilizzo di adeguati DPI, svolgere informazione e
formazione del personale.
• Radiazioni ionizzanti per l’utilizzo dei raggi X, in questo caso va
indicato lo strumento di supporto principale è l’esperto
qualificato che si occupa della valutazione del rischio, ed
indicare il controllo peridio delle attrezzature e le procedure e le
misure protettive per i lavoratori.
63. La valutazione del rischio negli
studi dentistici
• Incendio, dove vi sia la presenza di sostanze combustibili,
infiammabili e particolari condizioni di innesco, pericolo che si
può limitare con l’attenzione ai prodotti infiammabili che si
utilizzano e loro gestione. In questo caso va nominato l’addetto
al servizio antincendio ed evacuazione e le misure
organizzative richieste per l’antincendio (cartellonistica,
estintori, esercitazione ecc.).
• Stress lavoro correlato, dovuto al fatto che i lavoratori dello
studio dentistico entrano normalmente in contatto con il
pubblico, prevendendo informazione e formazione del
personale per la relazione con i pazienti.
• Posture incongrue e movimenti ripetitivi, riguardanti tutte le
mansioni in uno studio odontoiatrico. Sarà necessaria
un’adeguata formazione del personale ed il controllo che gli
arredi ergonomici e le postazioni siano conformi alla normativa
vigente.
65. Sicurezza
Sicurezza: condizioni di assenza di rischio, cioè assenza di
possibili eventi negativi.
• La sicurezza assoluta è il limite a cui tende asintoticamente il
valore della sicurezza reale
• La sicurezza assoluta non è raggiungibile in nessuna attività
umana, qualunque siano le risorse impegnante per essa.
• La sicurezza elevata corrisponde rischio basso - sicurezza
bassa corrisponde rischio alto
66. La retta parallela all’asse delle ascisse,
passante per il valore della sicurezza pari ad
1, indica la sicurezza assoluta.
67.
68. 1. PERICOLO (HAZARD) EN 292: fonte di possibili lesioni o danni alla salute. Nota:
Hazard è spesso tradotto anche con “Fattore di rischio” (soprattutto in Medicina);
2. SITUAZIONE PERICOLOSA: Qualsiasi situazione in cui una persona (o più persone)
è esposta ad un pericolo o ad più pericoli (UNI EN 292);
3. INCIDENTE: Evento indesiderato che può portare anche a danni a cose o persone;
Evento che ha dato luogo a danni o che poteva provocarli (OHSAS 18001);
4. NALISI DEL RISCHIO: Procedimento di identificazione dei pericoli e stima del rischio
associato (ISO/PDTR 14498-1, UNI EN 1050);
5. RISCHIO: Combinazione di probabilità e gravità di possibili lesioni o danni alla salute
in una situazione pericolosa (UNI EN 292);
6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO (“Risk Assesment”): valutazione globale della
probabilità e della gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione
pericolosa;
7. RISCHIO ACCETTABILE (acceptable risk - 3.1 - OHSAS 18001:07): Rischio che è
stato ridotto a un livello che può essere tollerato dall'organizzazione tenendo conto
degli obblighi legali e della propria politica per la SSLL (3.16).
69. Fasi di valutazione del rischio
RISK ANALYSIS
• Acquisizione dati e studio del processo - Individuazione dei Pericoli/Hazard
• Individuazione dei rischi potenziali e quindi delle unità interessate/personale
esposto
• Identificazione degli eventi primari e delle sequenze che possono portare
all’incidente
RISK ASSESSMENT
• Valutazione della probabilità del manifestarsi dell’evento
• Valutazione delle conseguenze
• Valutazione quantitativa del rischio
RISK MANAGEMENT
• Analisi e presentazione dei risultati: azioni di monitoraggio e controllo
70. Individuazione dei pericoli
RISCHI PER LA SICUREZZA (Rischi di natura infortunistica)
• Strutture
• Macchine
• Impianti Elettrici
• Sostanze pericolose
• Incendio ed esplosione
RISCHI PER LA SALUTE (Rischi di natura igienico ambientale)
• Agenti Chimici
• Agenti Fisici
• Agenti Biologici
RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE (Rischi di tipo cosiddetto trasversale)
• Organizzazione del lavoro
• Fattori psicologici
• Fattori ergonomici
• Condizioni di lavoro difficili
71. Hazard: categorie
Luoghi ed ambienti di lavoro
• Elementi strutturali : coperture –
vetrate
• Elementi strutturali: strutture
sporgenti o fisse
• Scale fisse o portatili
• Instabilità delle strutture edilizie
• Instabilità degli arredi e degli
scaffali
• Spazi limitati - Carenze di layout
• Disordine – Cavi volanti ecc.
• Caduta di oggetti immagazzinati
Pavimenti pericolosi (bagnati,
irregolari)
• Lavoro in quota, in posizioni
sopraelevate o instabili
• Amianto friabile o in matrice
cementizia ( eternit )
• Aperture nel suolo o nelle pareti
– Scavi
• Difficoltà di evacuazione –
Intrappolamento
• Lavoro in spazi confinati ( fosse,
cunicoli, vasche ecc. )
• Lavoro all' aperto - Freddo,
pioggia, sole ecc.
72. Hazard: categorie
Macchine, impianti, attrezzature
• Organi in movimento del macchinario
• Macchine composte (linee, robot, ….)
• Caduta, ribaltamento o instabilità del
macchinario
• Caduta di oggetti manipolati o movimentati
• Scintille - Schegge - Proiezione di oggetti o
spruzzi
• Superfici od oggetti taglienti, spigolosi,
appuntiti ecc.
• Utensili portatili manuali (martelli, chiavi
inglesi ...)
• Utensili portatili elettrici o pneumatici
• Mezzi di sollevamento - Carichi sospesi
Mezzi di trasporto (Carrelli
elevatori, autovetture ... )
• Fluidi, apparecchi e recipienti
in pressione / molle
• Fluidi, materiali o superfici a
temperature estreme
• Impianti ed apparecchiature
elettriche a B.T.
• Impianti ed apparecchiature
elettriche ad A.T.
• Cariche elettrostatiche
• Impianti ed apparecchiature a
gas
74. Hazard: categorie
Aspetti ergonomici ed organizzativi
• Posizione o metodo di lavoro scorretti (procedure)
• Posizione o metodo di lavoro scorretti (mov. scoordinati)
• Movimenti ripetitivi - Ritmi di lavoro eccessivi (CTD )
• Sforzi fisici - Movimentazione manuale dei carichi
• Impegno visivo elevato ( diverso dai VDT )
• Lavoro al VDT per più di 20 ore medie settimanali
• Carico di lavoro mentale – Stress
• Lavoro notturno
75. Sono da considerare i seguenti
fattori che influenzano la
percezione del rischio:
FATTORI
• Età
• Sesso
• Stato di gravidanza
• Esperienza Lavorativa
• Livello di Salute
• Paese di provenienza – Conoscenza della Lingua
• Clima aziendale
• Condizioni psico-fisiche
• Turni di lavoro e svolgimento mansione…
76. Come si attua la valutazione
dei rischi?
Una volta determinata l’esposizione dei lavoratori al pericolo si
valuta:
• La probabilità che dal pericolo al quale il lavoratore è esposto
possa derivare effettivamente un infortunio o una malattia
professionale;
• L'entità del possibile danno se tale probabilità si materializza.
• La stima può essere effettuata utilizzando ad es. la seguente
scala semi-quantitativa
77. Improbabile
Non sono noti episodi già verificati, e/o il danno si può verificare
solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro
indipendenti, e/o il verificarsi del danno susciterebbe incredulità in
azienda.
78. Poco probabile
Sono noti rari episodi già verificati, e/o il danno può verificarsi solo
in circostanze particolari. il verificarsi del danno susciterebbe
sorpresa in azienda.
79. Probabile
È noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno, e/o il
pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo
automatico e/o il verificarsi del danno susciterebbe scarsa
sorpresa in azienda.
80. Molto probabile
Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno, e/o il pericolo
può trasformarsi in danno con una correlazione, e/o diretta. Il
verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa in azienda.
81. Determinazione del rischio -
Probabilità di accadimento
Si dovrebbe considerare:
• numero di persone esposte
• frequenza e durata di esposizione al pericolo;
• efficienza dei dispositivi di sicurezza
• protezione fornita dai DPI e frequenza di utilizzo degli stessi
• Formazione e informazione degli operatori
• Registrazioni o memoria storica di eventi accaduti
• Letteratura scientifica
82. Danno lieve
Infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili.
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.
83. Danno significativo
Infortunio o inabilità temporanea con disturbi o lesioni significative
reversibili a medio termine.
Esposizione cronica con effetti reversibili.
84. Danno Grave
Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative
irreversibili o invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti
irreversibili o parzialmente invalidanti.
85. Danno Gravissimo
Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale o
conseguenze letali. Esposizione cronica con effetti letali o
totalmente invalidanti.
86. R=f(D,P)
L’entità del rischio può essere espressa mediante questa funzione
in cui:
R = magnitudo del rischio;
D = magnitudo delle conseguenze (danno per i lavoratori);
P = probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze.
87. La matrice del rischio (p x d)
◼Rischio basso
◼Rischio medio
◼Rischio alto
◼Rischio altissimo
88. Livello di rischio
RISCHIO ALTISSIMO
• Attuare misure immediate di prevenzione e protezione dai rischi (nell'impossibilità: bloccare
temporaneamente il processo produttivo).
• Identificare misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio.
RISCHIO ALTO
• Attuare misure immediate di prevenzione e protezione dai rischi.
• Identificare misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio
RISCHIO MEDIO
Nel casi di rischio D (pari a 1 o 2) basso:
• Prendere in considerazione misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio
• Nel caso di rischio che presenti D elevato (pari a 3 o 4):
• Attuare misure immediate di protezione dai rischi
• Prendere in considerazione misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio
RISCHIO BASSO
Non sono strettamente necessarie misure di prevenzione e protezione (quelle in atto si possono ritenere
sufficienti)
89. Gestione del rischio
• Non è possibile raggiungere uno stato di sicurezza assoluta.
Nessuna attività umana è esente da rischio. Nessuna norma,
per quanto ben congeniata, nessuna lungimirante previdenza
possono garantire che non si verifichino eventi dannosi.
• È possibile, attraverso un PROGETTO SICUREZZA
INTEGRATO di misure preventive e protettive fra loro
compatibili, ricondurre entro limiti accettabili la probabilità e
l’entità degli effetti dannosi.
• Raggiunto tale obiettivo, si deve GESTIRE IL RISCHIO
RESIDUO prevedendo le azioni da mettere in atto al momento
del verificarsi dell’evento
90. Riduzione del rischio
Interventi PREVENTIVI, influiscono sulle sorgenti di rischio e sono:
• Misure TECNICHE, ad esempio i sistemi di rilevazione di
sostanze tossiche e infiammabili, gli impianti di messa a terra
elettrica, i dispositivi di sicurezza, ecc…
• Misure ORGANIZZATIVE, comprendono: il rispetto dell’ordine e
della pulizia, il controllo delle misure di sicurezza, i regolamenti
interni, l’informazione degli occupati, l’utilizzo di sostanze non
pericolose o con caratteristiche i pericolosità ridotte
• Gli INTERVENTI PREVENTIVI riducono il Rischio, riducendo la
FREQUENZA
91. Analisi del rischio
• Interventi PROTETTIVI, tendenti a limitare i danni alle persone, ai
beni e all’ambiente:
• misure per la salvaguardia delle persone, comprendono i sistemi di
vie d’uscita, i sistemi di allarme, i piani di emergenza, le prove di
evacuazione.
• misure per la salvaguardia dei beni e dell’ambiente:
1. misure di contenimento: doppie pareti, schermi, distanze di sicurezza,
ecc., finalizzate a non far uscire all’esterno prodotti od energie
2. misure di intervento: impianti fissi di abbattimento fughe di gas,
impianti di spegnimento incendi, squadre di soccorso, ecc..
• Gli INTERVENTI PROTETTIVI riducono il rischio, riducendo la
MAGNITUDO
92. Risk Management
Mentre la PRIMA FASE cerca di evitare o di eliminare
completamente la causa e, come risultato l'effetto, la SECONDA e
la TERZA FASE accettano il fatto che un evento o una condizione
d'insicurezza possano esistere.
93. Risk Management
ELIMINARE: Il primo obiettivo è quello di prevenire, generalmente
attraverso la progettazione, l'esistenza della condizione d'insicurezza o
dell'innesco dell'evento, eliminandone di conseguenza anche l'effetto.
RIDURRE: Nel caso in cui quanto visto al punto 1 non produca gli effetti
desiderati, ovvero dia luogo ad una riduzione di rischio non accettabile
oppure non sia ragionevolmente possibile, si dovranno studiare
dispositivi di sicurezza e/o protezioni adatti a fronteggiare i pericoli
residui.
TRASFERIRE: Se permangono ancora rischi residui, è necessario
considerare con quali modalità “trasferire” il rischio, ad esempio
subappaltando ad un terzo le attività che introducono il rischio, ad una
compagnia assicurativa (mediante una polizza adeguata), oppure, nel
caso di un prodotto, all’utilizzatore, informandolo del rischio intrinseco
attraverso libretti di istruzioni, cartellonistica, avvisi ecc. che spieghino la
natura del pericolo e come evitarne le conseguenze.