La gestione degli appalti
Che cos’è un appalto?

E’ il contratto con il quale una parte assume con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a
proprio rischio, il compimento di una opera o di un
servizio verso un corrispettivo in denaro.
Il contratto d’opera

Nel contratto d’opera una persona (il prestatore
d’opera) si obbliga, verso un corrispettivo, a compiere
un’opera o un servizio con il lavoro prevalentemente
proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti
del committente.
Il committente

L’operatore economico che sottoscrive con altro
operatore economico, appaltatore o lavoratore
autonomo, un contratto per l'affidamento di lavori,
servizi o forniture che prevede la presenza di
personale dell'appaltatore o del lavoratore
autonomo presso il luogo di lavoro dello stesso
committente.
L’appaltatore

Il contraente dell’incarico che è tenuto ad
organizzare i mezzi e a svolgere ogni attività
necessarie alla realizzazione dell’opera dedotta in
contratto, secondo le modalità pattuite e la regola
dell’arte.
Il subappalto

Il subappalto non è consentito, salva autorizzazione
per iscritto del committente.
Con il subappalto, l'appaltatore affida ad un terzo
(subappaltatore), in tutto o in parte, l'esecuzione del
lavoro ad esso appaltato.
Appalto o cantiere?
Si effettuano lavori
edili o di ingegneria
civile?

No

Art. 26 - DUVRI

S
ì
E’ presente una
sola impresa?

No

Cantiere TITOLO IV

S
ì

Art. 26 - DUVRI
Titolo IV

Si applica ai cantieri temporanei o mobili.
E’ definito cantiere temporaneo o mobile
qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di
ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato
X.
Allegato X
costruzione
manutenzione
riparazione
demolizione
conservazione
risanamento
ristrutturazione o equipaggiamento
trasformazione
rinnovamento
smantellamento
di opere fisse, permanenti o temporanee in
muratura
cemento armato
metallo
legno
altri materiali
Titolo IV - Le figure
committente
il soggetto per conto del quale l'intera opera viene
realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti
della sua realizzazione.

responsabile dei lavori
soggetto che può essere incaricato dal committente per
svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs. 81/08.
Compiti del committente

Designazione del Coordinatore per la fase di progettazione
Designazione del Coordinatore per la fase di esecuzione

Verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese
Invio notifica preliminare

N.B. I compiti del Committente possono/devono essere assolti dal Responsabile dei Lavori se nominato.
Titolo IV - Le figure

Il Coordinatore per la fase di Esecuzione deve essere
nominato nei seguenti casi:
1.Cantieri nei quali è prevista la presenza di più imprese e
l’opera è soggetta a permesso di costruire

2.Cantieri nei quali è prevista la presenza di più imprese e
l’opera è soggetta ad altro o nessun atto concessorio a
prescindere dall’importo dell’opera
3.Cantieri ove inizialmente è prevista la presenza di una sola
impresa ma nel corso dei lavori parte degli stessi sono affidati
ad una o più altre imprese
Verifica delle imprese

Se l’opera prevede un cantiere inferiore a 200 uomini-giorno e senza
lavori pericolosi (vedi allegato XI)* la verifica dell’idoneità delle imprese
viene effettuata acquisendo:
Certificato iscrizione CCIAA
D.U.R.C.
Autocertificazione sul possesso requisiti (allegato XVII)
*Estratto allegato XI
Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore
a metri 1.5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a metri 2 , se particolarmente aggravati dalla
natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro e
dell’opera.
PSC e POS
Il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) viene redatto dal
Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione
Il POS (Piano Operativo di Sicurezza) è redatto dall'impresa
Il PSC, redatto dal Coordinatore della Sicurezza, viene presentato
dal Responsabile dei Lavori all'impresa.
A sua volta l'impresa sottopone il POS al coordinatore della
sicurezza per la verifica con quanto contenuto nel piano di
sicurezza e coordinamento.
Articolo 26

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture
all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria
azienda, se ha la disponibilità giuridica dei luoghi dove si svolge
l’appalto
a) verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici
o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto.
La verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA
2) acquisizione dell’autocertificazione del possesso dei requisiti di
idoneità tecnico professionale,
Articolo 26

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o
forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all’interno della propria azienda, se ha la disponibilità giuridica
dei luoghi dove si svolge l’appalto
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate
in relazione alla propria attività.
Articolo 26

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa
oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione
dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell’esecuzione dell’opera complessiva.
Articolo 26
Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione ed il coordinamento elaborando un
unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che
indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e
va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori.
Questi obblighi non si applicano ai rischi specifici propri
dell’attività
delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Articolo 26
Il DUVRI NON deve essere redatto nei seguenti casi:
- servizi di natura intellettuale,
- mere forniture di materiali o attrezzature,
- lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque
uomini/giorno sempre che essi non comportino rischi derivanti
dalla presenza di:
1_Rischio di incendio elevato
2_Ambienti confinati
3_Agenti cancerogeni, mutageni o biologici
4_Amianto
5_Rischio esplosione
6_Rischi particolari (allegato XI)
Articolo 26
Costi per la sicurezza
Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di
somministrazione, devono essere specificamente indicati i
costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia
possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle
lavorazioni.

Questi costi non sono soggetti a ribasso.
Articolo 26

Obblighi in capo al datore di lavoro della ditta committente
_Qualificazione imprese scelte (acquisizione certificato
CCIAA, autocertificazioni, DURC etc..)
_Coordinamento fra le imprese
_Stesura DUVRI
_Costi per la sicurezza (senza l’indicazione il contratto diviene
nullo)
• Vittorio Campione
• campione@studioares.net
• www.studioares.net

La gestione degli appalti

  • 1.
  • 2.
    Che cos’è unappalto? E’ il contratto con il quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.
  • 3.
    Il contratto d’opera Nelcontratto d’opera una persona (il prestatore d’opera) si obbliga, verso un corrispettivo, a compiere un’opera o un servizio con il lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente.
  • 4.
    Il committente L’operatore economicoche sottoscrive con altro operatore economico, appaltatore o lavoratore autonomo, un contratto per l'affidamento di lavori, servizi o forniture che prevede la presenza di personale dell'appaltatore o del lavoratore autonomo presso il luogo di lavoro dello stesso committente.
  • 5.
    L’appaltatore Il contraente dell’incaricoche è tenuto ad organizzare i mezzi e a svolgere ogni attività necessarie alla realizzazione dell’opera dedotta in contratto, secondo le modalità pattuite e la regola dell’arte.
  • 6.
    Il subappalto Il subappaltonon è consentito, salva autorizzazione per iscritto del committente. Con il subappalto, l'appaltatore affida ad un terzo (subappaltatore), in tutto o in parte, l'esecuzione del lavoro ad esso appaltato.
  • 7.
    Appalto o cantiere? Sieffettuano lavori edili o di ingegneria civile? No Art. 26 - DUVRI S ì E’ presente una sola impresa? No Cantiere TITOLO IV S ì Art. 26 - DUVRI
  • 8.
    Titolo IV Si applicaai cantieri temporanei o mobili. E’ definito cantiere temporaneo o mobile qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X.
  • 9.
    Allegato X costruzione manutenzione riparazione demolizione conservazione risanamento ristrutturazione oequipaggiamento trasformazione rinnovamento smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee in muratura cemento armato metallo legno altri materiali
  • 10.
    Titolo IV -Le figure committente il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. responsabile dei lavori soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs. 81/08.
  • 11.
    Compiti del committente Designazionedel Coordinatore per la fase di progettazione Designazione del Coordinatore per la fase di esecuzione Verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese Invio notifica preliminare N.B. I compiti del Committente possono/devono essere assolti dal Responsabile dei Lavori se nominato.
  • 12.
    Titolo IV -Le figure Il Coordinatore per la fase di Esecuzione deve essere nominato nei seguenti casi: 1.Cantieri nei quali è prevista la presenza di più imprese e l’opera è soggetta a permesso di costruire 2.Cantieri nei quali è prevista la presenza di più imprese e l’opera è soggetta ad altro o nessun atto concessorio a prescindere dall’importo dell’opera 3.Cantieri ove inizialmente è prevista la presenza di una sola impresa ma nel corso dei lavori parte degli stessi sono affidati ad una o più altre imprese
  • 13.
    Verifica delle imprese Sel’opera prevede un cantiere inferiore a 200 uomini-giorno e senza lavori pericolosi (vedi allegato XI)* la verifica dell’idoneità delle imprese viene effettuata acquisendo: Certificato iscrizione CCIAA D.U.R.C. Autocertificazione sul possesso requisiti (allegato XVII) *Estratto allegato XI Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a metri 1.5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a metri 2 , se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro e dell’opera.
  • 14.
    PSC e POS IlPSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) viene redatto dal Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione Il POS (Piano Operativo di Sicurezza) è redatto dall'impresa Il PSC, redatto dal Coordinatore della Sicurezza, viene presentato dal Responsabile dei Lavori all'impresa. A sua volta l'impresa sottopone il POS al coordinatore della sicurezza per la verifica con quanto contenuto nel piano di sicurezza e coordinamento.
  • 15.
    Articolo 26 Il datoredi lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, se ha la disponibilità giuridica dei luoghi dove si svolge l’appalto a) verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto. La verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA 2) acquisizione dell’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale,
  • 16.
    Articolo 26 Il datoredi lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, se ha la disponibilità giuridica dei luoghi dove si svolge l’appalto b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
  • 17.
    Articolo 26 I datoridi lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
  • 18.
    Articolo 26 Il datoredi lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori. Questi obblighi non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
  • 19.
    Articolo 26 Il DUVRINON deve essere redatto nei seguenti casi: - servizi di natura intellettuale, - mere forniture di materiali o attrezzature, - lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini/giorno sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di: 1_Rischio di incendio elevato 2_Ambienti confinati 3_Agenti cancerogeni, mutageni o biologici 4_Amianto 5_Rischio esplosione 6_Rischi particolari (allegato XI)
  • 20.
    Articolo 26 Costi perla sicurezza Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Questi costi non sono soggetti a ribasso.
  • 21.
    Articolo 26 Obblighi incapo al datore di lavoro della ditta committente _Qualificazione imprese scelte (acquisizione certificato CCIAA, autocertificazioni, DURC etc..) _Coordinamento fra le imprese _Stesura DUVRI _Costi per la sicurezza (senza l’indicazione il contratto diviene nullo)
  • 22.
    • Vittorio Campione •campione@studioares.net • www.studioares.net