133 2017 infortunio sul lavoro e conseguente contagio da hcv ed hbv -_ studio di epatologia legale
1. Tweet Condividi
Indietro
Studio di Epatologia Legale
Homepage > INFORTUNIO SUL LAVORO E CONSEGUENTE CONTAGIO DA HCV ED HBV
INFORTUNIO SUL LAVORO E CONSEGUENTE CONTAGIO DA HCV ED HBV
24.07.2012 22:15
L'operatore sanitario proprio per la delicatezza dei compiti affidatigli nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative e per gli ambienti in cui si trova ad operare, è spesso esposto al
rischio di contagio.
Il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico di apprestare tutte le cautele necessarie al fine di tutelare la salute e l'integrità dei propri dipendenti all'interno del posto di lavoro e nello
svolgimento delle mansioni lavorative.
Quando questo non avviene, con l'aiuto di un professionista di fiducia, potrete far valere i vostri diritti ed ottenere le tutele predisposte dall'ordinamento in ordine ad indennizzi inail ed,
ove la condotta del datore di lavoro si risolva in un comportamento gravemente illegittimo, chiedendo, presso le sedi giudiziarie competenti, il risarcimento dei danni subiti.
Nel caso di contagio da HCV e da HBV, per l’operatore della Sanità possono porsi i seguenti problemi: conservazione del lavoro, prosecuzione del proprio incarico e conservazione delle
proprie mansioni.
La suprema Corte di Cassazione ha chiarito il seguente principio: il datore di lavoro soggiace all'obbligo di "inibire al lavoratore affetto da malattia contagiosa la prosecuzione della
propria attività, ma ha il diritto di risolvere immediatamente il rapporto solo se lo stato patologico contagioso è destinato ad essere permanente, ovvero a prolungarsi oltre il periodo di
comporto, e sempre che non sia possibile adibire il lavoratore a mansioni diverse o all'espletamento delle stesse mansioni con modalità diverse anche spaziali, tali da non costituire un
pericolo di contagio" Cass. Civ., Sez. Lav. Sentenza del 06/08/2002 n. 11798.
In base a tale obbligo, ove il lavoratore "malato" per la natura delle sue condizioni non possa più svolgere la propria attività lavorativa con le modalità in precedenza seguite, il datore
dovrà provvedere al duplice fine di non arrecare un pregiudizio al terzo e mantenere in organico il lavoratore.
Il datore quindi, in primis, dovrà valutare una diversa modalità di svolgimento delle mansioni fino a quel momento eseguite, senza, in ogni caso, essere costretto a stravolgere la struttura
aziendale, ove ciò non sia possibile, dovrà offrire al lavoratore mansioni diverse.
Sebbene quanto sopra, non raramente il personale sanitario (medici, infermieri) con infezione da HBV o HCV viene rimosso d’autorità dalle attività cliniche, e destinato ad incarichi
amministrativi, allo scopo di evitare il contatto con i pazienti.
Questa modifica del giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione specifica è particolarmente frequente in caso di personale che effettui procedure chirurgiche o comunque invasive
(chirurghi, ginecologi, medici di Pronto Soccorso, personale di sala operatoria, ecc), ed è motivato dalla necessità di evitare qualunque rischio di trasmissione di virus epatitici dal
lavoratore ai pazienti.
Infatti il D. Lgs. 626/94 prevede che il lavoratore si prenda cura non solo della propria sicurezza e della propria salute, ma anche di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro,
su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni.
Se in molti casi queste misura appaiono giustificate dalla necessità di tutelare la salute dei pazienti, in altri casi sembra che esse vengano applicate con eccessiva rigidità, e vengono
pertanto vissute dall’operatore sanitario come un' ingiustizia o come un demansionamento. Tra l’altro, le segnalazioni esistenti in letteratura circa la trasmissione di virus da lavoratore
infetto a paziente sono molto rare.
Lo Studio di Epatologia Legale ha esaminato ripetutamente questi problemi ed è in grado di fornire pareri o dare assistenza epatologico legale a lavoratori della Sanità che si trovino in tali
condizioni, gli operatori sanitari infatti non devono temere di denunciare tali infortuni perché la normativa vigente tutela la conservazione del posto di lavoro e garantisce un ristoro
economico per il danno eventualmente subito.
Perchè rivolgersi a noi ?
Normalmente un comitato spontaneo indirizza l'assistito presso il medico e presso l'avvocato; lo studio legale indirizza presso il medico legale (non specialista epatologo); il medico legale
indirizza presso l'avvocato.
Il nostro studio offre le competenze congiunte ed integrate dell'avvocato e dell'epatologo.
E' l'unico studio in Italia in grado di offrirti contemporaneamente assistenza legale e consulto specialistico epatologico, notizie sulla giurisprudenza e lavori scientifici sulla epatite C o
sulla epatite B.
Vedi anche il sito www.epatologia.org
Per incontrarci
Hai contratto infezione da virus dell' epatite B o C a seguito di trasfusioni o per cause iatrogene ? Ritieni di aver diritto ad indennizzo, risarcimento o indennità ? Per concordare un
incontro congiunto con l' Avvocato e l' Epatologo puoi contattarci con le seguenti modalità:
- telefonicamente (06 7963449)
Mi piace 2