1. News 36/A/2016
Lunedì, 5 Settembre 2016
Sprechi alimentari e non, via alle norme per la riduzione
Sono in vigore dal 14 settembre 2016 le disposizioni su donazione e distribuzione di
prodotti alimentari e farmaceutici, indumenti usati e misure per ridurre lo spreco del
cibo.
La legge 19 agosto 2016, n.166 detta disposizioni per ridurre lo spreco alimentare
semplificando le modalità per la cessione da parte degli operatori delle eccedenze
alimentari a persone in stato di bisogno e per la destinazione di quelle non idonee al
consumo ad alimentazione di animali, autocompostaggio o compostaggio di
comunità.
Il provvedimento incentiva anche la donazione di indumenti usati per solidarietà
sociale, confermando che gli indumenti non destinati a tale scopo devono essere
gestiti come rifiuti ex Dlgs. 152/2006.
Tra le disposizioni, la modifica della legge 147/2013 che reca ai Comuni la possibilità
di applicare una riduzione della Tari (la tassa rifiuti) proporzionale a quantità di beni
e prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. Infine le finalità del Fondo per
la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per
lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio sono allargate alla promozione di
interventi destinati alla riduzione dei rifiuti alimentari.
Fonte: reteambiente.it
Abbandono rifiuti, socio risponde solo per responsabilità soggettiva.
L’obbligo di smaltimento dei rifiuti imposto ad una società non può ricadere
automaticamente sul socio, a meno che non sia provata la sua responsabilità
diretta. (Estratto dell’articolo di Costanza Kenda)
Fonte: reteambiente.it
2. Autorità portuali si parte, in Gazzetta il Dlgs. di riordino.
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legislativo emanato in
attuazione della legge delega 124/2015 è partita la riorganizzazione delle Autorità
portuali.
Il Dlgs 4 agosto 2016, n.169 riorganizza, razionalizza e semplifica la disciplina delle
Autorità portuali attraverso la corposa modifica della legge sul sistema portuale 28
gennaio 1994, n.84. Si istituiscono 15 Autorità di sistema portuale, cosiddette AdSp e
in allegato al Dlgs sono indicati i porti rientranti in ogni singola Autorità. Le nuove
Autorità accorperanno i 54 porti italiani e sostituiranno le attuali 24 Autorità portuali
che ricomprendono attualmente per lo più i porti in cui sono istituite. Il Dlgs 169/2016
ridefinisce compiti e funzioni delle nuove Autorità.
La sede dell’Autorità di sistema portuale è la sede del porto centrale (c.d. core)
individuato nel regolamento 1315/2013/Ue relativo alla nuova Rete Transeuropea
dei Trasporti. E’ fatta salva la facoltà delle Regioni di richiedere l’inserimento di un
porto di rilevanza economica regionale ricadente nella propria competenza
all’interno dell’Autorità portuale di sistema. (Articolo di Francesco Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
Rifiuti. Autorizzazione unica ex art. 208 dlgs. n. 152/2006 e quantificazione degli oneri
di urbanizzazione e del costo di costruzione.
TAR Marche Sez. I n.429 del 2 luglio 2016
La mancata indicazione, all’interno dell’Autorizzazione, della quantificazione degli
oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione,non rileva, perché tale
determinazione, di competenza del Comune, non è contenuto necessario del
autorizzazione unica di cui all’articolo 208, come indicato dall’articolo 11 allo stesso
articolo. La competenza sul punto è del Comune e costituisce questione separata
rispetto al rilascio autorizzazione.
Fonte: lexambiente.it
3. Rifiuti. Trasporto illecito ed occasionalità della condotta.
Cass. Sez. III n. 29975 del 14 luglio 2016 (Ud 23 mar.2016)
Pres. Grillo Est. Di Nicola Ric. Bottazzi
Per la configurabilità dell'illecito trasporto di rifiuti, è necessario accertare che
l'attività di gestione dei rifiuti, indipendentemente dalla qualifica giuridica soggettiva
posseduta dall'agente o dalla accertata ripetitività delle condotte, sia svolta non
occasionalmente con modalità diverse da quelle autorizzate, con la conseguenza
che il tratto della "non occasionalità" rappresenta l'autentica cifra di riconoscimento
della fattispecie di reato. Per converso, soltanto il trasporto « occasionale », inteso
nel senso rigoroso di operazione oggettivamente isolata e del tutto priva di
collegamento rispetto ad una stabile o, anche solo, continuativa attività di gestione
di rifiuti o comunque scollegata da una fonte stabile di produzione del rifiuto stesso,
fuoriesce dall'ambito di operatività della norma incriminatrice.
Fonte: lexambiente.it
Anche per la Germania “Il Ttip è fallito”. Ma il Ceta va avanti.
Stop Ttip Italia dopo le dichiarazioni di Sigmar Gabriel: «Importante risultato, ma
occhi aperti»
Dopo la Francia anche la Germania ha detto che i negoziati sulla Transatlantic
Trade and Investment Partnership (Ttip) sono ormai falliti. E’ stato il
socialdemocratico Sigmar Gabriel, vice-cancelliere tedesco e ministro
dell’economia, a chiudere la porta che era già stata sbattuta dal presidente
François Hollande qualche mese fa. Probabilmente il 14esimo round negoziale di
luglio sull’accordo di libero scambio tra Unione Europea e Stati Uniti è stato l’ultimo
e infruttuoso tentativo di arrivare al trattato di libero scambio Usa-Ue per il quale il
presidente Usa Barack Obama e le multinazionali si erano spesi tanto e chev vedeva
l’entusiastico sostegno del governo italiano. Ma ora, dopo i socialisti francesi anche
la socialdemocrazia tedesca dice no (evidentemente con il sofferto beneplacito di
Angela Merkel e quello più entusiasta dei suoi riottosi democristiani) e Renzi si trova
isolato rispetto alla stessa famiglia politica alla quale appartiene il PD, anche nel
Parlamento europeo.
Quella che sembra la pietra tombale sul Ttip, che Obama voleva approvato prima
delle elezioni presidenziali Usa di novembre, Gabriel l’ha scolpita durante in
4. un’intervista alla televisione nazionale tedesca Zdf dove ha dichiarato che «I
colloqui con gli Stati Uniti sono di fatto falliti perché noi europei, naturalmente, non
dobbiamo soccombere alle richieste americane: nulla si sta muovendo in avanti».
Un colpo alla politica pro-Ttip della Merkel e di Renzi che si sono sempre dichiarati
sostenitori del Trattato Transatlantico che è fortemente osteggiato anche negli Usa,
a cominciare da Hillary Clinton e da Donald Trump. Ma il nostro ministro dello
sviluppo economico, Carlo Calenda, non demorde e scrive sul suo profilo Twitter:
«Che non si chiuda entro novembre probabile, che offerta US insufficiente sicuro,
che sia morto dubito molto»
Monica Di Sisto, portavoce della Campagna Stop Ttip Italia, è naturalmente
soddisfatta di quanto detto da Gabril: «Una dichiarazione importante perché fa
proprie le preoccupazioni della società civile europea e statunitense», ma aggiunge
che «E’ necessario comunque tenere gli occhi aperti: se Sigmar Gabriel sottolinea
ciò che da anni hanno sostenuto Stop Ttip Italia e le altre campagne europee,
questo non significa che non possa trattarsi di tattica negoziale. Capiremo cosa
accade al Consiglio Europeo di Bratislava di settembre dove, tra l’altro, si parlerà
anche del preoccupante Accordo con il Canada, il CETA, già approvato ma che
grazie alle pressioni dal basso abbiamo ottenuto che venga ratificato anche dai
Parlamenti nazionali, senza esautorare i nostri Parlamentari da una decisione così
importante per l’economia del nostro Paese. Da Bratislava dovrà uscire un
secco stop al Ttip e al Ceta, come richiesto dalla maggioranza dei cittadini
europei». Il Ceta è il Comprehensive Economic and Trade Agreement, un trattato di
libero scambio tra Canada e Unione europea è stato concluso nel 2014 ma non
ancora approvato da tutti gli Stati membri dell’Ue. E proprio sul Ceta Gabriel si è
mostrato più ottimista su un accordo, definendolo «un grande passo avanti» e
aggiungendo che si batterà perché venga approvato.
Secondo Elena Mazzoni, tra i coordinatori della Campagna Stop Ttip Italia, «La
dichiarazione di Sigmar Gabriel dovrebbe aprire un serio dibattito interno all’Europa
e al nostro Governo su come vengano decise le priorità politiche ed economiche.
Ma l’eventuale e auspicato blocco del negoziato Ttip non risolve il problema:
l’accordo con il Canada ormai approvato va bloccato in sede parlamentare,
facendo mancare la ratifica da parte di alcuni Paesi membri. Hanno sempre
presentato il Ceta come precursore del Ttip: una sua approvazione presenterebbe
molti dei problemi che il Ttip portava con sé, a cominciare dal dispositivo di tutela
degli investimenti, la cui riforma non ci rassicura per nulla in merito alla tenuta dei
diritti sociali e ambientali».
Un altro dei coordinatori della Campagna Stop Ttip Italia, Marco Bersani, conclude:
5. «Una buona notizia, emersa grazie a milioni di persone che si sono opposte e a una
pressione dal basso che ha chiesto a gran voce di non derogare sui diritti e sulla
qualità. Ma un risultato così importante per la società civile non deve farci
dimenticare che serve un vero e proprio ribaltamento della politica commerciale
europea, ad oggi basata troppo sulla spinta verso la liberalizzazione dei mercati e
l’austerità, e troppo poco verso un processo realmente rispettoso delle persone e
dell’ambiente».
Fonte: greenreport.it
I materiali fecali animali sono rifiuti? Non sempre.
I materiali fecali di animali non sono rifiuti se provenienti da attività agricola e se
riutilizzati nella stessa attività. Il tutto, però deve essere dimostrato. Lo ribadisce la
Corte di Cassazione Penale – con sentenza di questo mese, la numero 34874 – in
riferimento alla condanna di un allevatore di cavalli per avere raccolto e
recuperato letame senza le prescritte autorizzazioni, in assenza di apposite vasche di
raccolta e depositandolo direttamente sulla nuda terra.
Secondo l’allevatore il letame sarebbe stato impiegato come fertilizzante di terreni
dell’azienda in cui era stato prodotto e dunque non sarebbero rifiuti. A suo avviso, il
giudice avrebbe erroneamente ritenuto che si trattasse di rifiuto non pericoloso. Non
avrebbe tenuto conto del disposto legislativo (dell’art. 185, lett. f), D. Lgs. n. 152 del
2006) che esclude dalla disciplina dei rifiuti i materiali fecali se utilizzati in agricoltura,
nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi
e metodi che non danneggino l’ambiente o mettono in pericolo la salute umana.
Il Dlgs 15272006 pone l’accento sulla provenienza dei materiali fecali da attività
agricola e sulla loro successiva utilizzazione sempre con riguardo a detta attività.
Pertanto, l’esclusione dalla disciplina dei rifiuti opera a condizione che le materie
fecali provengano da attività agricola e che siano riutilizzate nella stessa attività
agricola. Ma tutto ciò deve essere dimostrato dall’interessato.
Nel caso di specie, però, il ricorrente non ha in alcun modo provato la sussistenza
dei presupposti per l’applicazione della deroga. Anzi risulta dimostrato il contrario e,
cioè, che dette materie fecali non erano affatto destinate alla concimazione
dell’area in cui vennero rinvenute.
Con specifico riferimento alla pratica della fertirrigazione, la sottrazione delle
deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti, richiede, in primo luogo, l’esistenza effettiva
di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l’adeguatezza di
6. quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e
fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l’assenza di dati sintomatici di una
utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione, quali, ad esempio, lo spandimento
di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo.
Si configura, dunque il reato di gestione abusiva di rifiuti non pericolosi allo stato
liquido che “ruscellano” direttamente sul suolo. Costituisce “ruscellamento” vietato,
ogni scorrimento dei liquami sul fondo in modo simile al deflusso di un ruscello o
comunque in maniera da non consentire un normale assorbimento da parte del
terreno, dando luogo a depositi, acquitrini o pozze di materiale putrescente, che
non assolva alla funzione di rendere i campi prosperi o fecondi, ma adempia
all’esclusivo scopo di getto o eliminazione dei reflui. (Articolo di Eleonora Santucci)
Fonte: greenreport.it
7. quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e
fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l’assenza di dati sintomatici di una
utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione, quali, ad esempio, lo spandimento
di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo.
Si configura, dunque il reato di gestione abusiva di rifiuti non pericolosi allo stato
liquido che “ruscellano” direttamente sul suolo. Costituisce “ruscellamento” vietato,
ogni scorrimento dei liquami sul fondo in modo simile al deflusso di un ruscello o
comunque in maniera da non consentire un normale assorbimento da parte del
terreno, dando luogo a depositi, acquitrini o pozze di materiale putrescente, che
non assolva alla funzione di rendere i campi prosperi o fecondi, ma adempia
all’esclusivo scopo di getto o eliminazione dei reflui. (Articolo di Eleonora Santucci)
Fonte: greenreport.it