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News 34/SSL/2016
Lunedì,22 Agosto 2016
Le ispezioni nel settore della sicurezza marittima
Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Speciale Unione Europea n. 41 del 30 maggio 2016 è
stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 462 della Commissione del 30
marzo 2016 che stabilisce procedure rivedute per lo svolgimento di ispezioni della
Commissione nel settore della sicurezza marittima.
Si evidenzia, al riguardo, che per "ispezione della Commissione" si intende l'esame,
effettuato dagli ispettori della Commissione, dei sistemi nazionali di controllo della
qualità, delle misure, delle procedure e delle strutture in materia di sicurezza
marittima esistenti negli Stati membri, e volto ad accertare l'osservanza del
regolamento (CE) n. 725/2004 e l'applicazione della direttiva 2005/65/CE. Tale
esame può comprendere ispezioni di porti, di impianti portuali, di navi, di autorità
competenti per la sicurezza marittima o di società, come definiti nell'allegato I del
regolamento (CE) n. 725/2004. Esso può inoltre comprendere ispezioni di organismi di
sicurezza riconosciuti, come definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004
e nell'allegato IV della Direttiva 2005/65/CE relativo agli organismi di sicurezza
riconosciuti.
La revisione delle procedure ispettive nasce dall'esigenza di garantire che le
ispezioni della Commissione a norma del regolamento (CE) n. 324/2008 siano
eseguite in modo coerente, secondo una procedura predefinita e con un metodo
uniforme. L'obiettivo è rendere efficaci e trasparenti le misure volte a migliorare la
cooperazione con gli Stati membri e l'esercizio dei poteri della Commissione.
A tal fine il regolamento chiarisce e sviluppa ulteriormente le disposizioni
originariamente contenute nel regolamento (CE) n. 324/2008, in particolare nel caso
di ispezioni alle navi che si concludono in un porto di uno Stato membro diverso da
quello del porto di imbarco. La questione delle ispezioni di navi battenti bandiera di
uno Stato dell'UE in un luogo al di fuori dell'Unione europea viene inoltre chiarita in
modo da affrontare gli specifici vincoli logistici di tali ispezioni.
Si prevede poi più chiaramente che, nell'esecuzione dei compiti di ispezione, la
Commissione si avvale dell'assistenza dell'Agenzia europea per la sicurezza
marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/20020 del Parlamento europeo e
del Consiglio, e, nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE), di controllori
nazionali che figurano sugli elenchi degli Stati EFTA in conformità alla decisione del
Comitato misto SEE n. 116/2008. (Articolo di Pierpaolo Masciocchi)
Fonte: http://tecnici24.ilsole24ore.com
Modificati gli allegati III del testo unico relativi alla sorveglianza sanitaria.
In attesa della sua eliminazione definitiva, come auspicato da Sacconi e Fucksia nel
loro Disegno di Legge sulla normativa sulla sicurezza (vedi articolo di PuntoSicuro
riportato in questa Newsletter), continuano le modifiche peggiorative del D.Lgs.
81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza), volte a ridurre i diritti dei lavoratori in merito alla
tutela della loro salute e sicurezza.
Il 08/08/16 è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale Il Decreto del 12 luglio 2016
del Ministero della Salute (“D.M. 12/07/16”) che modifica gli Allegati IIIA e IIIB del
D.Lgs. 81/08.
Ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 12/07/16 stesso, tali modifiche entrano in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione del Decreto stesso in Gazzetta Ufficiale, quindi
sono già entrate in vigore a partire dal 09/08/16 e sono quindi pienamente
operative.
La prima modifica (la più importante) riguarda l’Allegato IIIA del D.Lgs.81/08
“Contenuti della cartella sanitaria e di rischio”, nella sola parte relativa ai “Contenuti
minimi della comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione”.
Tale comunicazione del giudizio di idoneità è previsto dall’articolo 41, comma 6 del
D.Lgs. 81/08 che stabilisce che:
“Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al
comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
• a) idoneità;
• b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
• c) inidoneità temporanea;
• d) inidoneità permanente”.
e dal successivo comma 6-bis che prevede che:
“Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente
esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al
lavoratore e al datore di lavoro”.
La forma di tale comunicazione scritta è definita dall’articolo 41, comma 5 del
D.Lgs. 81/08 che specifica che:
“Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio
[…], secondo i requisiti minimi contenuti nell’Allegato IIIA e predisposta su formato
cartaceo o informatizzato […]”.
La sezione “Contenuti minimi della comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla
mansione” dell’Allegato IIIA definisce quindi i contenuti minimi di tale
comunicazione.
Prima dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale di cui sopra, tali contenuti minimi
erano i riportati nel seguente elenco:
1. generalità del lavoratore;
2. ragione sociale dell’azienda;
3. reparto, mansione e rischi;
4. giudizio di idoneità alla mansione specifica;
5. data della espressione del giudizio di idoneità;
6. scadenza visita medica successiva (periodicità);
7. firma del medico competente;
8. informazioni sulla possibilità di ricorso;
9. data di trasmissione del giudizio al lavoratore;
10. firma del lavoratore;
11. data di trasmissione del giudizio al datore di lavoro.
Nell’elenco di cui sopra, di fianco a “firma del lavoratore” l’Allegato IIIB riportava poi
la seguente nota 13):
“La firma del lavoratore dovrà attestare l’informazione circa il significato e i risultati
della sorveglianza sanitaria, la corretta espressione dei dati anamnestici,
l’informazione circa la possibilità di ricorrere contro il giudizio di idoneità”.
L’articolo 1, comma 1, lettera b) del D.M. 12/07/16 prevede che
“All’allegato IIIA Decreto Legislativo n. 81/2008 nella parte denominata ‘Contenuti
minimi della comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione’ sono
soppresse le parole ‘Firma del lavoratore’ e la nota 13”.
Con tale modifica il lavoratore non avrà più la possibilità di controfirmare il giudizio di
idoneità alla mansione a seguito della visita medica di sorveglianza sanitaria e dare
così conferma anche dell’avvenuta informazione sul significato e sui risultati della
sorveglianza sanitaria e sulla possibilità di ricorrere contro il giudizio di idoneità stesso.
Ma soprattutto non avrà più la possibilità di rifiutarsi di firmarlo, rendendolo così
senza valore legale.
Il lavoratore dovrà quindi accettare passivamente il giudizio di idoneità alla
mansione, senza nessuna possibilità di validarlo o meno con la sua firma.
Con la modifica del D.M. 12/07/16, viene anche cancellato qualunque riferimento
sul giudizio di idoneità relativo all’obbligo del medico competente di informare il
lavoratore sul significato e sugli esiti della sorveglianza sanitaria: informazioni che
difficilmente vengono dati nei corsi di formazioni gestiti dalle aziende.
La seconda modifica apportata dal D.M. 12/07/16 riguarda invece l’Allegato IIIB del
D.Lgs. 81/08.
Tale Allegato è previsto dall’articolo 40, comma 1 del D.Lgs. 81/08, che stabilisce
che:
“Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico
competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per
territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai
dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria
secondo il modello in Allegato IIIB”.
L’articolo 1, comma 1, lettera b) del D.M. 12/07/16 prevede che
“L’Allegato IIIB Decreto Legislativo n. 81/2008 ‘Contenuti e modalità di trasmissione
delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori’ è
sostituito dall’Allegato al presente Decreto”.
L’unica modifica sostanziale del nuovo Allegato IIIB rispetto a quello presistente
riguarda il campo “Adempimenti ai sensi dell’articolo 41, comma 4 del D.Lgs. 81/08
per alcol e tossicodipendenza in cui nella tabella da riempire da parte del medico
competente il termine “alcoldipendenza” viene sostituito da “accertamenti
assunzione alcol”.
Tale indicazione è del tutto contraria a quanto prevede il citato articolo 41, comma
4 del D.Lgs. 81/08 che invece prevede che:
“Le visite mediche di cui al comma 2 […] sono altresì finalizzate alla verifica di
assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti”.
Infatti sussiste una totale e completa differenza tra l’accertamento di condizioni di
“alcol dipendenza” [“La dipendenza alcolica è caratterizzata da un
comportamento ossessivo di ricerca compulsiva di bevande alcoliche (tipica la
necessità di bere al mattino, appena svegliati) e da assuefazione e tolleranza (per
raggiungere un determinato effetto desiderato dall’individuo è costretto a bere
quantità sempre maggiori di bevande alcoliche)” come da definizione dello stesso
Ministero della Salute] e la semplice assunzione di alcolici.
La modifica apportata dal D.M. 12/07/16 sembra quindi voler imporre al medico
competente di eseguire accertamenti sulla semplice assunzione d’alcol da parte
dei lavoratori (che da sola non è condizione di alcol dipendenza) anziché solo
accertamento di dipendenza da alcol che è quanto invece richiesto dal citato
comma del D.Lgs. 81/08.
Il testo del D.M. 12/07/16 è scaricabile all’indirizzo:
www.regioni.it/download/news/471847 (Articolo di Marco Spezia - ingegnere e
tecnico della salute e della sicurezza sul lavoro)
Fonte: medicinademocratica.org
Rischio alcool nei luoghi di lavoro: quali obblighi per il medico competente?
Dietro le apparenze meramente tecniche, il decreto ministeriale del 12 luglio 2016,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’8 agosto 2016, contiene la soluzione
ad un problema aperto: il medico competente è tenuto ad effettuare soltanto le
visite mediche al fine di verificare l’assenza di condizioni di alcoldipendenza (il c.d.
abuso cronico) o anche i controlli alcolimetrici al fine di verificare l’eventuale
assunzione di bevande alcoliche (il c.d. abuso acuto)? L’indicazione proviene dalle
informazioni sui dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a
sorveglianza sanitaria che il medico competente è tenuto a trasmettere.
Nella Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2016 è stato pubblicato il decreto del Ministero
della Salute 12 luglio 2016, un decreto che, a dispetto delle apparenze meramente
tecniche, in tre parole soltanto quasi nascoste alla fine di un fitto allegato, fornisce
un’indicazione preziosa in ordine a un tema nevralgico quale la sorveglianza
sanitaria del medico competente mirata sul rischio alcool nei luoghi di lavoro.
Quadro normativo
Il TUSL stabilisce che, nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite
mediche (preventive, periodiche, al cambio di mansione, alla ripresa del lavoro)
sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcoldipendenza, oltre che di
assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
A sua volta, la legge 125 del 2001 prevede che, nelle attività lavorative comportanti
un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la
salute dei terzi, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande
alcoliche e superalcoliche, e affida l’esecuzione dei controlli alcolimetrici nei luoghi
di lavoro esclusivamente al medico competente, nonché, a soli fini di vigilanza, ai
medici del lavoro dei servizi ispettivi delle ASL. (Estratto dell’articolo di Raffaele
Guariniello)
Fonte: ipsoa.it
Elettrosmog, in vigore dal 2 settembre nuove norme a tutela dei lavoratori.
Sono in vigore dal 2 settembre 2016 le disposizioni che allineano il Dlgs. 81/2008 alle
regole ex direttiva 2013/35/Ue sulla tutela minima dei lavoratori dai campi
elettromagnetici.
Con il Dlgs. 1 agosto 2016 n.159, attraverso l’upgrade del “Testo unico sulla sicurezza
sul lavoro” entrano nell’ordinamento nazionale una valutazione degli specifici rischi
e l’adozione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione ad hoc per i
lavoratori esposti a fonti di elettrosmog.
Le uscenti disposizioni in materia dettate dal Dlgs. 81/2008 sono infatti fondate su
quelle recate dalla direttiva 2004/40/Ce e avrebbero dovuto acquisire efficacia nel
2013 in base all’articolo 306 dello stesso decreto. Essendo però stata la direttiva del
2004 nelle more sostituita dal nuovo atto del 2013, in base allo stesso e citato articolo
306 del Dlgs. 81/2008 (che aggancia la vigenza delle norme nazionali ai termini di
recepimento di quelle europee), la loro efficacia sul piano interno è stata fino ad
oggi sospesa.
Le disposizioni nazionali ad hoc ex Dlgs. 81/2008 sulla tutela minima dei lavoratori dai
campi elettromagnetici esordiranno dunque direttamente nella nuova
configurazione introdotta dal Dlgs. 159/2016 in parola.
Fonte: reteambiente.it
Elettrosmog, in vigore dal 2 settembre nuove norme a tutela dei lavoratori.
Sono in vigore dal 2 settembre 2016 le disposizioni che allineano il Dlgs. 81/2008 alle
regole ex direttiva 2013/35/Ue sulla tutela minima dei lavoratori dai campi
elettromagnetici.
Con il Dlgs. 1 agosto 2016 n.159, attraverso l’upgrade del “Testo unico sulla sicurezza
sul lavoro” entrano nell’ordinamento nazionale una valutazione degli specifici rischi
e l’adozione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione ad hoc per i
lavoratori esposti a fonti di elettrosmog.
Le uscenti disposizioni in materia dettate dal Dlgs. 81/2008 sono infatti fondate su
quelle recate dalla direttiva 2004/40/Ce e avrebbero dovuto acquisire efficacia nel
2013 in base all’articolo 306 dello stesso decreto. Essendo però stata la direttiva del
2004 nelle more sostituita dal nuovo atto del 2013, in base allo stesso e citato articolo
306 del Dlgs. 81/2008 (che aggancia la vigenza delle norme nazionali ai termini di
recepimento di quelle europee), la loro efficacia sul piano interno è stata fino ad
oggi sospesa.
Le disposizioni nazionali ad hoc ex Dlgs. 81/2008 sulla tutela minima dei lavoratori dai
campi elettromagnetici esordiranno dunque direttamente nella nuova
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Fonte: reteambiente.it

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  • 1. News 34/SSL/2016 Lunedì,22 Agosto 2016 Le ispezioni nel settore della sicurezza marittima Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Speciale Unione Europea n. 41 del 30 maggio 2016 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 462 della Commissione del 30 marzo 2016 che stabilisce procedure rivedute per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima. Si evidenzia, al riguardo, che per "ispezione della Commissione" si intende l'esame, effettuato dagli ispettori della Commissione, dei sistemi nazionali di controllo della qualità, delle misure, delle procedure e delle strutture in materia di sicurezza marittima esistenti negli Stati membri, e volto ad accertare l'osservanza del regolamento (CE) n. 725/2004 e l'applicazione della direttiva 2005/65/CE. Tale esame può comprendere ispezioni di porti, di impianti portuali, di navi, di autorità competenti per la sicurezza marittima o di società, come definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004. Esso può inoltre comprendere ispezioni di organismi di sicurezza riconosciuti, come definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004 e nell'allegato IV della Direttiva 2005/65/CE relativo agli organismi di sicurezza riconosciuti. La revisione delle procedure ispettive nasce dall'esigenza di garantire che le ispezioni della Commissione a norma del regolamento (CE) n. 324/2008 siano eseguite in modo coerente, secondo una procedura predefinita e con un metodo uniforme. L'obiettivo è rendere efficaci e trasparenti le misure volte a migliorare la cooperazione con gli Stati membri e l'esercizio dei poteri della Commissione. A tal fine il regolamento chiarisce e sviluppa ulteriormente le disposizioni originariamente contenute nel regolamento (CE) n. 324/2008, in particolare nel caso di ispezioni alle navi che si concludono in un porto di uno Stato membro diverso da quello del porto di imbarco. La questione delle ispezioni di navi battenti bandiera di uno Stato dell'UE in un luogo al di fuori dell'Unione europea viene inoltre chiarita in modo da affrontare gli specifici vincoli logistici di tali ispezioni. Si prevede poi più chiaramente che, nell'esecuzione dei compiti di ispezione, la Commissione si avvale dell'assistenza dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/20020 del Parlamento europeo e del Consiglio, e, nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE), di controllori
  • 2. nazionali che figurano sugli elenchi degli Stati EFTA in conformità alla decisione del Comitato misto SEE n. 116/2008. (Articolo di Pierpaolo Masciocchi) Fonte: http://tecnici24.ilsole24ore.com Modificati gli allegati III del testo unico relativi alla sorveglianza sanitaria. In attesa della sua eliminazione definitiva, come auspicato da Sacconi e Fucksia nel loro Disegno di Legge sulla normativa sulla sicurezza (vedi articolo di PuntoSicuro riportato in questa Newsletter), continuano le modifiche peggiorative del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza), volte a ridurre i diritti dei lavoratori in merito alla tutela della loro salute e sicurezza. Il 08/08/16 è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale Il Decreto del 12 luglio 2016 del Ministero della Salute (“D.M. 12/07/16”) che modifica gli Allegati IIIA e IIIB del D.Lgs. 81/08. Ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 12/07/16 stesso, tali modifiche entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del Decreto stesso in Gazzetta Ufficiale, quindi sono già entrate in vigore a partire dal 09/08/16 e sono quindi pienamente operative. La prima modifica (la più importante) riguarda l’Allegato IIIA del D.Lgs.81/08 “Contenuti della cartella sanitaria e di rischio”, nella sola parte relativa ai “Contenuti minimi della comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione”. Tale comunicazione del giudizio di idoneità è previsto dall’articolo 41, comma 6 del D.Lgs. 81/08 che stabilisce che: “Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: • a) idoneità; • b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; • c) inidoneità temporanea; • d) inidoneità permanente”. e dal successivo comma 6-bis che prevede che: “Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro”. La forma di tale comunicazione scritta è definita dall’articolo 41, comma 5 del D.Lgs. 81/08 che specifica che: “Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio
  • 3. […], secondo i requisiti minimi contenuti nell’Allegato IIIA e predisposta su formato cartaceo o informatizzato […]”. La sezione “Contenuti minimi della comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione” dell’Allegato IIIA definisce quindi i contenuti minimi di tale comunicazione. Prima dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale di cui sopra, tali contenuti minimi erano i riportati nel seguente elenco: 1. generalità del lavoratore; 2. ragione sociale dell’azienda; 3. reparto, mansione e rischi; 4. giudizio di idoneità alla mansione specifica; 5. data della espressione del giudizio di idoneità; 6. scadenza visita medica successiva (periodicità); 7. firma del medico competente; 8. informazioni sulla possibilità di ricorso; 9. data di trasmissione del giudizio al lavoratore; 10. firma del lavoratore; 11. data di trasmissione del giudizio al datore di lavoro. Nell’elenco di cui sopra, di fianco a “firma del lavoratore” l’Allegato IIIB riportava poi la seguente nota 13): “La firma del lavoratore dovrà attestare l’informazione circa il significato e i risultati della sorveglianza sanitaria, la corretta espressione dei dati anamnestici, l’informazione circa la possibilità di ricorrere contro il giudizio di idoneità”. L’articolo 1, comma 1, lettera b) del D.M. 12/07/16 prevede che “All’allegato IIIA Decreto Legislativo n. 81/2008 nella parte denominata ‘Contenuti minimi della comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione’ sono soppresse le parole ‘Firma del lavoratore’ e la nota 13”. Con tale modifica il lavoratore non avrà più la possibilità di controfirmare il giudizio di idoneità alla mansione a seguito della visita medica di sorveglianza sanitaria e dare così conferma anche dell’avvenuta informazione sul significato e sui risultati della sorveglianza sanitaria e sulla possibilità di ricorrere contro il giudizio di idoneità stesso. Ma soprattutto non avrà più la possibilità di rifiutarsi di firmarlo, rendendolo così senza valore legale. Il lavoratore dovrà quindi accettare passivamente il giudizio di idoneità alla mansione, senza nessuna possibilità di validarlo o meno con la sua firma. Con la modifica del D.M. 12/07/16, viene anche cancellato qualunque riferimento sul giudizio di idoneità relativo all’obbligo del medico competente di informare il
  • 4. lavoratore sul significato e sugli esiti della sorveglianza sanitaria: informazioni che difficilmente vengono dati nei corsi di formazioni gestiti dalle aziende. La seconda modifica apportata dal D.M. 12/07/16 riguarda invece l’Allegato IIIB del D.Lgs. 81/08. Tale Allegato è previsto dall’articolo 40, comma 1 del D.Lgs. 81/08, che stabilisce che: “Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in Allegato IIIB”. L’articolo 1, comma 1, lettera b) del D.M. 12/07/16 prevede che “L’Allegato IIIB Decreto Legislativo n. 81/2008 ‘Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori’ è sostituito dall’Allegato al presente Decreto”. L’unica modifica sostanziale del nuovo Allegato IIIB rispetto a quello presistente riguarda il campo “Adempimenti ai sensi dell’articolo 41, comma 4 del D.Lgs. 81/08 per alcol e tossicodipendenza in cui nella tabella da riempire da parte del medico competente il termine “alcoldipendenza” viene sostituito da “accertamenti assunzione alcol”. Tale indicazione è del tutto contraria a quanto prevede il citato articolo 41, comma 4 del D.Lgs. 81/08 che invece prevede che: “Le visite mediche di cui al comma 2 […] sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”. Infatti sussiste una totale e completa differenza tra l’accertamento di condizioni di “alcol dipendenza” [“La dipendenza alcolica è caratterizzata da un comportamento ossessivo di ricerca compulsiva di bevande alcoliche (tipica la necessità di bere al mattino, appena svegliati) e da assuefazione e tolleranza (per raggiungere un determinato effetto desiderato dall’individuo è costretto a bere quantità sempre maggiori di bevande alcoliche)” come da definizione dello stesso Ministero della Salute] e la semplice assunzione di alcolici. La modifica apportata dal D.M. 12/07/16 sembra quindi voler imporre al medico competente di eseguire accertamenti sulla semplice assunzione d’alcol da parte dei lavoratori (che da sola non è condizione di alcol dipendenza) anziché solo accertamento di dipendenza da alcol che è quanto invece richiesto dal citato comma del D.Lgs. 81/08.
  • 5. Il testo del D.M. 12/07/16 è scaricabile all’indirizzo: www.regioni.it/download/news/471847 (Articolo di Marco Spezia - ingegnere e tecnico della salute e della sicurezza sul lavoro) Fonte: medicinademocratica.org Rischio alcool nei luoghi di lavoro: quali obblighi per il medico competente? Dietro le apparenze meramente tecniche, il decreto ministeriale del 12 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’8 agosto 2016, contiene la soluzione ad un problema aperto: il medico competente è tenuto ad effettuare soltanto le visite mediche al fine di verificare l’assenza di condizioni di alcoldipendenza (il c.d. abuso cronico) o anche i controlli alcolimetrici al fine di verificare l’eventuale assunzione di bevande alcoliche (il c.d. abuso acuto)? L’indicazione proviene dalle informazioni sui dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria che il medico competente è tenuto a trasmettere. Nella Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2016 è stato pubblicato il decreto del Ministero della Salute 12 luglio 2016, un decreto che, a dispetto delle apparenze meramente tecniche, in tre parole soltanto quasi nascoste alla fine di un fitto allegato, fornisce un’indicazione preziosa in ordine a un tema nevralgico quale la sorveglianza sanitaria del medico competente mirata sul rischio alcool nei luoghi di lavoro. Quadro normativo Il TUSL stabilisce che, nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite mediche (preventive, periodiche, al cambio di mansione, alla ripresa del lavoro) sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcoldipendenza, oltre che di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. A sua volta, la legge 125 del 2001 prevede che, nelle attività lavorative comportanti un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, e affida l’esecuzione dei controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro esclusivamente al medico competente, nonché, a soli fini di vigilanza, ai medici del lavoro dei servizi ispettivi delle ASL. (Estratto dell’articolo di Raffaele Guariniello) Fonte: ipsoa.it
  • 6. Elettrosmog, in vigore dal 2 settembre nuove norme a tutela dei lavoratori. Sono in vigore dal 2 settembre 2016 le disposizioni che allineano il Dlgs. 81/2008 alle regole ex direttiva 2013/35/Ue sulla tutela minima dei lavoratori dai campi elettromagnetici. Con il Dlgs. 1 agosto 2016 n.159, attraverso l’upgrade del “Testo unico sulla sicurezza sul lavoro” entrano nell’ordinamento nazionale una valutazione degli specifici rischi e l’adozione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione ad hoc per i lavoratori esposti a fonti di elettrosmog. Le uscenti disposizioni in materia dettate dal Dlgs. 81/2008 sono infatti fondate su quelle recate dalla direttiva 2004/40/Ce e avrebbero dovuto acquisire efficacia nel 2013 in base all’articolo 306 dello stesso decreto. Essendo però stata la direttiva del 2004 nelle more sostituita dal nuovo atto del 2013, in base allo stesso e citato articolo 306 del Dlgs. 81/2008 (che aggancia la vigenza delle norme nazionali ai termini di recepimento di quelle europee), la loro efficacia sul piano interno è stata fino ad oggi sospesa. Le disposizioni nazionali ad hoc ex Dlgs. 81/2008 sulla tutela minima dei lavoratori dai campi elettromagnetici esordiranno dunque direttamente nella nuova configurazione introdotta dal Dlgs. 159/2016 in parola. Fonte: reteambiente.it
  • 7. Elettrosmog, in vigore dal 2 settembre nuove norme a tutela dei lavoratori. Sono in vigore dal 2 settembre 2016 le disposizioni che allineano il Dlgs. 81/2008 alle regole ex direttiva 2013/35/Ue sulla tutela minima dei lavoratori dai campi elettromagnetici. Con il Dlgs. 1 agosto 2016 n.159, attraverso l’upgrade del “Testo unico sulla sicurezza sul lavoro” entrano nell’ordinamento nazionale una valutazione degli specifici rischi e l’adozione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione ad hoc per i lavoratori esposti a fonti di elettrosmog. Le uscenti disposizioni in materia dettate dal Dlgs. 81/2008 sono infatti fondate su quelle recate dalla direttiva 2004/40/Ce e avrebbero dovuto acquisire efficacia nel 2013 in base all’articolo 306 dello stesso decreto. Essendo però stata la direttiva del 2004 nelle more sostituita dal nuovo atto del 2013, in base allo stesso e citato articolo 306 del Dlgs. 81/2008 (che aggancia la vigenza delle norme nazionali ai termini di recepimento di quelle europee), la loro efficacia sul piano interno è stata fino ad oggi sospesa. Le disposizioni nazionali ad hoc ex Dlgs. 81/2008 sulla tutela minima dei lavoratori dai campi elettromagnetici esordiranno dunque direttamente nella nuova configurazione introdotta dal Dlgs. 159/2016 in parola. Fonte: reteambiente.it