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News 06/A/2017
Lunedì, 06 Febbraio 2017
Sottoprodotti di origine animale (Soa), novità per biogas e stallatico
Il 22 febbraio 2017 entrano in vigore le modifiche alla disciplina sanitaria europea
che riguardano la transformazione dei Soa in biogas o in compost e l’esportazione
dello stallatico.
Le novità sono stabilite dal regolamento 2017/172/Ue e passano dalla modifica
degli allegati del regolamento 142/2011 (Disposizioni applicative delle regole
sanitarie relative ai Soa e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano
stabilite dal regolamento 1069/2009/Ce).
Con la modifica dell’allegato V (Trasformazione di Soa e di prodotti derivati in
biogas o compost), la Commissione prova a dotare della “necessaria flessibilità” le
autorità nazionali competenti alla gestione degli impianti, con riferimento ai residui
della digestione e al compost per i quali lo Stato membro ha già autorizzato
parametri di trasformazione alternativi.
Le modifiche all’allegato XIV (Importazione, esportazione e transito) sono tese a
consentire l’esportazione di stallatico trasformato nei Paesi membri
dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) e ad
allargare anche il numero dei Paesi dai quali sarà possibile importare alimenti
trasformati per animali da compagnia derivati da sottoprodotti della pesca.
(Articolo di Alessandro Geremei)
Fonte: reteambiente.it
Emissioni in aria, possono essere illecite se superano “stretta tollerabilità”.
Quando non esistono dei limiti di legge per una sostanza come ad esempio la
creolina, il criterio per valutare se vi siano state emissioni moleste ex articolo 674,
Codice penale è quello della “stretta tollerabilità”.
La Cassazione nella sentenza 10 gennaio 2017, n.798 ha confermato il consolidato
orientamento relativo della Giurisprudenza di legittimità in merito al criterio di
valutazione delle emissioni moleste ai fini dell’integrazione del reato di “getto
pericoloso di cose” ex articolo 674, Codice penale. Laddove per una determinata
sostanza non esistano limiti tabellari prefissati, spetta al Giudice penale verificare se
vi siano state molestie olfattive, adottando il criterio della “stretta tollerabilità”
essendo inadeguato quello, proposto da parte ricorrente, della “normale
tollerabilità” ex articolo 844, Codice civile ai fini della protezione di ambiente e
salute umana.
Nella specie l’imputato residente in un Comune in Provincia di Lucca, era stato
condannato per avere versato in due diverse occasioni in luogo di pubblico transito
una sostanza di tipo “creolina” offendendo e molestando i vicini di casa in modo
ritenuto dal Giudice non tollerabile. La “creolina” rientra tra tutte le sostanze volatili
che emanano odori provocanti disturbo, disagio o fastidio alle persone. (Articolo di
Francesco Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
“Responsabilità 231”, chi la previene è candidato ideale per appalti edilizia.
La selezione dei candidati, negli appalti pubblici in materia di edilizia, passa ora
attraverso la verifica del possesso di un modello organizzativo ex Dlgs 231/2001 che
eviti lo sfruttamento del lavoro.
Nei criteri ambientali minimi (cd. “Cam”) così come aggiornati dal Dm 11 gennaio
2017, si evidenzia come l’appaltatore debba rispettare i principi di responsabilità
sociale contro lo sfruttamento del lavoro (Punto 2.2.1). Il rispetto di tali criteri di
selezione dei candidati avviene attraverso l’adozione di modelli organizzativi e
gestionali ex Dlgs 231/2001 da parte delle aziende, che in questa maniera
dimostrano di aver valutato il rischio relativo alle condotte ex articolo 25-quinquies
del suddetto decreto.
Pare instaurarsi, in un sistema italiano che ha sancito la facoltatività del Dlgs
231/2001, una corsia preferenziale, in fase di selezione di candidati per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione edifici, per coloro che sono dotati di un modello organizzativo ex
Dlgs. 231/2001. (Articolo di Costanza Kenda)
Fonte: reteambiente.it
Informazione ambientale, per Ue include effetti di azioni.
Disposizioni trasversali/Aua (Giurisprudenza)
L’accesso del pubblico ai dati relativi agli effetti del rilascio di prodotti fitosanitari
nell’ambiente, che rappresentano “informazioni sulle emissioni nell’ambiente” ai
sensi della direttiva 2003/4/Ce, non può essere respinto.
A stabilirlo è la Corte di Giustizia europea nella sentenza del 23 novembre 2016
(causa C-442/14) in cui interpreta l’articolo 4 (Eccezioni) della direttiva 2003/4/Ce
(Direttiva sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale), chiarendo,
preliminarmente, che il rilascio nell’ambiente di prodotti fitosanitari o di biocidi,
purché “effettivo o prevedibile in condizioni normali o realistiche di utilizzo”, rientra
tra le “emissioni nell’ambiente” disciplinate dalla direttiva.
Le “informazioni sulle emissioni nell’ambiente”, non denegabili per motivi di
riservatezza, comprendono non solo la natura, la quantità, la data e il luogo delle
emissioni, ma anche i dati relativi agli effetti del rilascio sull’ambiente, siano essi
ricavati da studi sul campo, di laboratorio o di traslocazione.
Nel caso di informazioni la cui divulgazione “arrecherebbe” pregiudizio alla
riservatezza (di dati personali, commerciali o industriali), alla protezione di chi ha
fornito le informazioni o alla tutela dell’ambiente, devono essere divulgati solo i dati
pertinenti (ove possibile). (Articolo di Alessandro Geremei)
Fonte: reteambiente.it
Rifiuti. Impianto di gestione di rifiuti non pericolosi e VIA
TAR Veneto Sez. III n.1425 del 29 dicembre 2016
La procedura di VIA non può essere considerata in modo isolato poiché costituisce
un segmento di un procedimento avente ad oggetto un rapporto giuridico unitario,
in quanto tale contraddistinto da una sequenza di atti funzionale all’ottenimento del
medesimo bene della vita, evidenziato fin dal primo atto con cui è stato
domandato il permesso di costruire. Conseguentemente, ai fini del rispetto del
principio di certezza del diritto in relazione a progetti di particolare complessità e
durata, e del conseguente legittimo affidamento ingenerato in capo all’interessato,
anche la compatibilità ambientale deve essere valutata sulla base del quadro
normativo esistente sia al momento in cui il complesso procedimento autorizzatorio
è stato attivato ed assentito sul piano edificatorio, sia al momento
dell’incardinazione della domanda di VIA.
Fonte: lexambiente.it
Beni ambientali. Conferenza di servizi e parere paesaggistico.
TAR Lazio (RM) Sez. III n.12883 del 30 dicembre 2016
Nell’ambito della Conferenza di servizi, i diversi pareri e valutazioni acquisite, ivi
comprese quelle a carattere paesaggistico o relative alla esistenza di vincoli di
carattere storico-artistico, assumono natura “endo-procedimentale” e confluiscono
nel procedimento unico, in esito al quale viene adottato il provvedimento finale
che, appunto, “sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla
osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti”.
Fonte: lexambiente.it
Ambiente in genere. Realizzazione di opera senza autorizzazione su area
demaniale.
Cass. Sez. III n. 1162 del 11 gennaio 2017 (Cc 15 nov 2016)
Presidente: Cavallo Estensore: Ramacci Imputato: Salabè ed altri
La realizzazione di un'opera senza autorizzazione su area demaniale può integrare il
reato permanente di abusiva occupazione se il godimento dell'area viene sottratto
alla fruibilità collettiva, mentre configura il reato istantaneo di illecita innovazione nel
caso in cui la nuova opera non determini alcuna limitazione al godimento comune
del bene. La permanenza del reato di abusiva occupazione di spazio demaniale,
inoltre, cessa solo quando vengano meno l'uso ed il godimento illegittimi. Non è
affatto necessario che l'attività di ostacolo all'uso pubblico venga realizzata in modo
da escludere la fruibilità da parte dei potenziali utenti, essendo sufficiente una
condotta che limiti o comprima detto uso, poiché il bene giuridico tutelato dalla
norma è costituito dall'interesse della collettività ad usare pienamente l'area
demaniale.
Fonte: lexambiente.it
Sottoprodotti per biogas e compost, alimenti animali e stallatico: nuovo
regolamento Ue.
L’Ue modifica i parametri per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale
in biogas o in compost, le condizioni per l’importazione di alimenti per animali da
compagnia e per l’esportazione di stallatico trasformato: con regolamento
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di ieri, si modifica il regolamento del
2011.
Il regolamento del 2011 fissa le norme per la trasformazione di sottoprodotti di origine
animale in biogas e in compost. E prevede che l’autorità competente possa, a
determinate condizioni, autorizzare l’applicazione di prescrizioni particolari diverse
da quelle specificate dal regolamento
In tali casi i residui della digestione e il compost dovrebbero essere immessi sul
mercato solo all’interno dello Stato membro in cui i parametri di trasformazione
alternativi sono stati autorizzati. Al fine di dare alle autorità competenti la necessaria
flessibilità nel modo in cui esse disciplinano gli impianti di biogas e compost l’Ue
esclude dalle norme stabilite i residui della digestione e il compost per i quali lo Stato
membro ha già autorizzato parametri di trasformazione alternativi.
Gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di sottoprodotti di origine
animale e di prodotti derivati esclusivamente da paesi terzi autorizzati. Possono
autorizzare l’importazione di alimenti greggi per animali da compagnia derivati da
sottoprodotti della pesca provenienti da paesi terzi autorizzati a importare prodotti
della pesca destinati al consumo umano. Ciò, però, non vale per l’importazione di
alimenti trasformati per animali da compagnia derivati da sottoprodotti della pesca.
L’importazione di tali alimenti è soggetta a condizioni più rigorose di quelle per
l’importazione di alimenti. Quindi, con il nuovo regolamento, viene autorizzata
l’importazione di alimenti trasformati per animali da compagnia derivati da
sottoprodotti della pesca da tutti i paesi terzi autorizzati ad importare alimenti greggi
per animali da compagnia derivati da sottoprodotti della pesca.
L’esportazione di stallatico trasformato destinato all’incenerimento o allo
smaltimento in discarica è vietata. Tuttavia, l’esportazione di tale materiale per l’uso
in impianti per la fabbricazione di biogas o compost può essere consentita a
condizione che il paese di destinazione sia un membro dell’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Al fine di consentire l’esportazione di
stallatico trasformato e fertilizzanti organici contenenti unicamente stallatico
trasformato, vengono fissate con il nuovo regolamento norme per l’esportazione di
tali prodotti per fini diversi dall’incenerimento, dallo smaltimento in discarica o
dall’uso in impianti per la fabbricazione di biogas o compost in paesi non membri
dell’Ocse. Tali norme stabiliscono prescrizioni almeno equivalenti a quelle per
l’immissione sul mercato di stallatico trasformato e di fertilizzanti organici contenenti
unicamente stallatico trasformato. (Articolo di Eleonora Santucci)
Fonte: greenreport.it
Ecolabel, ecco i criteri per strutture ricettive e i rivestimenti del suolo.
Con due distinte decisioni della Commissione pubblicate sulla Gazzetta ufficiale
europea di oggi l’Ue introduce nuovi criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel
(il marchio europeo facoltativo di qualità ecologica rappresentato con un fiore) alle
strutture ricettive e ai rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù.
Nello specifico, con una decisione l’Ue fa confluire in un unico gruppo “strutture
ricettive” i servizi di campeggio e dei servizi di ricettività turistica e con l’altra
modifica la dicitura e l’ambito di applicazione del gruppo che comprende la
gamma di rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù oltre a rivedere i
criteri Ecolabel.
Già nel 2009 e con due atti distinti l’Ue ha stabilito i criteri ecologici e i relativi requisiti
di valutazione e di verifica rispettivamente per i servizi di campeggio e per i servizi di
ricettività turistica, validi fino al 31 dicembre 2016. Ma al fine di riflettere al meglio le
caratteristiche comuni dei due servizi, al fine di realizzare le sinergie derivate da un
approccio comune per questi gruppi di prodotti e garantire la massima efficienza
nell’amministrazione dei criteri, li ha accorpati in un unico gruppo. Un gruppo
«strutture ricettive» che comprende non solo la fornitura di servizi di ricettività turistica
e di servizi di campeggio, ma anche una serie di servizi accessori gestiti dal fornitore
di ricettività turistica. Ossia servizio di ristorazione; strutture ricreative o sportive; spazi
verdi; strutture per eventi individuali quali conferenze, riunioni o formazioni
professionali; impianti sanitari, strutture adibite a lavanderia e cucina o servizi
d’informazione in comune per i turisti del campeggio, i viaggiatori e gli ospiti. Ma
che non comprende i servizi di trasporto e i viaggi di piacere.
I criteri riveduti mirano a promuovere l’uso delle fonti d’energia rinnovabili per
favorire il risparmio energetico e idrico, la riduzione dei rifiuti e il miglioramento
dell’ambiente locale. I criteri riveduti, con i pertinenti requisiti di valutazione e
verifica, dovrebbero essere validi per cinque anni dalla data di notifica della
decisione, tenendo in considerazione il ciclo di innovazione per tale gruppo di
prodotti.
Per quanto riguarda i rivestimenti del suolo in legno l’Ue, con decisione del 2010 ha
stabilito i criteri ecologici e le relative prescrizioni in materia di valutazione e di validi
fino al 31 dicembre 2016. Ma al fine di rispecchiare al meglio la gamma di
rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù presenti sul mercato, lo
stato dell’arte di tali prodotti e tenere conto delle innovazioni degli ultimi anni, l’Ue
ha ritenuto opportuno ampliare la dicitura («rivestimenti del suolo a base di legno,
sughero e bambù») e stabilire un insieme rivisto di criteri.
Per cui adesso il gruppo ricomprende i rivestimenti del suolo per uso interno,
compresi le pavimentazioni in legno, le pavimentazioni laminate, i rivestimenti del
suolo in sughero e le pavimentazioni di bambù, composti per oltre l’80 % in peso del
prodotto finito da legno, sughero o bambù e da materiali o fibre a base di legno,
sughero e bambù, che non contengono fibre sintetiche in nessuno degli strati
costitutivi. Ma non riguarda i rivestimenti murali, i rivestimenti per uso esterno, i
rivestimenti aventi una funzione strutturale o i composti livellanti.
Invece, i criteri rivisti mirano all’utilizzo di materiali prodotti in modo più sostenibile
secondo un approccio fondato su un’analisi del ciclo di vita che limiti il consumo
energetico, l’uso di composti pericolosi, i livelli di residui pericolosi, il contributo dei
rivestimenti del suolo all’inquinamento atmosferico interno e che promuova prodotti
durevoli e di elevata qualità. I criteri rivisti, insieme alle relative prescrizioni di
valutazione e verifica, dovrebbero essere validi per sei anni a decorrere dalla data
di notifica della presente decisione, tenuto conto del ciclo di innovazione per
questo gruppo di prodotti.
Per entrambi i due gruppi di prodotti “strutture ricettive” e “rivestimenti del suolo a
base di legno, sughero e bambù”, il legislatore Ue prevede un periodo transitorio per
i produttori ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel UE sulla base dei
precedenti criteri. In questo modo i produttori potranno disporre del tempo
sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai requisiti dei criteri
aggiornati. Ai produttori sarà consentito presentare le domande in base ai criteri
ecologici stabiliti dalla decisione precedenti. (Articolo di Eleonora Santucci)
Fonte: greenreport.it

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  • 1. News 06/A/2017 Lunedì, 06 Febbraio 2017 Sottoprodotti di origine animale (Soa), novità per biogas e stallatico Il 22 febbraio 2017 entrano in vigore le modifiche alla disciplina sanitaria europea che riguardano la transformazione dei Soa in biogas o in compost e l’esportazione dello stallatico. Le novità sono stabilite dal regolamento 2017/172/Ue e passano dalla modifica degli allegati del regolamento 142/2011 (Disposizioni applicative delle regole sanitarie relative ai Soa e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano stabilite dal regolamento 1069/2009/Ce). Con la modifica dell’allegato V (Trasformazione di Soa e di prodotti derivati in biogas o compost), la Commissione prova a dotare della “necessaria flessibilità” le autorità nazionali competenti alla gestione degli impianti, con riferimento ai residui della digestione e al compost per i quali lo Stato membro ha già autorizzato parametri di trasformazione alternativi. Le modifiche all’allegato XIV (Importazione, esportazione e transito) sono tese a consentire l’esportazione di stallatico trasformato nei Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) e ad allargare anche il numero dei Paesi dai quali sarà possibile importare alimenti trasformati per animali da compagnia derivati da sottoprodotti della pesca. (Articolo di Alessandro Geremei) Fonte: reteambiente.it Emissioni in aria, possono essere illecite se superano “stretta tollerabilità”. Quando non esistono dei limiti di legge per una sostanza come ad esempio la creolina, il criterio per valutare se vi siano state emissioni moleste ex articolo 674, Codice penale è quello della “stretta tollerabilità”.
  • 2. La Cassazione nella sentenza 10 gennaio 2017, n.798 ha confermato il consolidato orientamento relativo della Giurisprudenza di legittimità in merito al criterio di valutazione delle emissioni moleste ai fini dell’integrazione del reato di “getto pericoloso di cose” ex articolo 674, Codice penale. Laddove per una determinata sostanza non esistano limiti tabellari prefissati, spetta al Giudice penale verificare se vi siano state molestie olfattive, adottando il criterio della “stretta tollerabilità” essendo inadeguato quello, proposto da parte ricorrente, della “normale tollerabilità” ex articolo 844, Codice civile ai fini della protezione di ambiente e salute umana. Nella specie l’imputato residente in un Comune in Provincia di Lucca, era stato condannato per avere versato in due diverse occasioni in luogo di pubblico transito una sostanza di tipo “creolina” offendendo e molestando i vicini di casa in modo ritenuto dal Giudice non tollerabile. La “creolina” rientra tra tutte le sostanze volatili che emanano odori provocanti disturbo, disagio o fastidio alle persone. (Articolo di Francesco Petrucci) Fonte: reteambiente.it “Responsabilità 231”, chi la previene è candidato ideale per appalti edilizia. La selezione dei candidati, negli appalti pubblici in materia di edilizia, passa ora attraverso la verifica del possesso di un modello organizzativo ex Dlgs 231/2001 che eviti lo sfruttamento del lavoro. Nei criteri ambientali minimi (cd. “Cam”) così come aggiornati dal Dm 11 gennaio 2017, si evidenzia come l’appaltatore debba rispettare i principi di responsabilità sociale contro lo sfruttamento del lavoro (Punto 2.2.1). Il rispetto di tali criteri di selezione dei candidati avviene attraverso l’adozione di modelli organizzativi e gestionali ex Dlgs 231/2001 da parte delle aziende, che in questa maniera dimostrano di aver valutato il rischio relativo alle condotte ex articolo 25-quinquies del suddetto decreto. Pare instaurarsi, in un sistema italiano che ha sancito la facoltatività del Dlgs 231/2001, una corsia preferenziale, in fase di selezione di candidati per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione edifici, per coloro che sono dotati di un modello organizzativo ex
  • 3. Dlgs. 231/2001. (Articolo di Costanza Kenda) Fonte: reteambiente.it Informazione ambientale, per Ue include effetti di azioni. Disposizioni trasversali/Aua (Giurisprudenza) L’accesso del pubblico ai dati relativi agli effetti del rilascio di prodotti fitosanitari nell’ambiente, che rappresentano “informazioni sulle emissioni nell’ambiente” ai sensi della direttiva 2003/4/Ce, non può essere respinto. A stabilirlo è la Corte di Giustizia europea nella sentenza del 23 novembre 2016 (causa C-442/14) in cui interpreta l’articolo 4 (Eccezioni) della direttiva 2003/4/Ce (Direttiva sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale), chiarendo, preliminarmente, che il rilascio nell’ambiente di prodotti fitosanitari o di biocidi, purché “effettivo o prevedibile in condizioni normali o realistiche di utilizzo”, rientra tra le “emissioni nell’ambiente” disciplinate dalla direttiva. Le “informazioni sulle emissioni nell’ambiente”, non denegabili per motivi di riservatezza, comprendono non solo la natura, la quantità, la data e il luogo delle emissioni, ma anche i dati relativi agli effetti del rilascio sull’ambiente, siano essi ricavati da studi sul campo, di laboratorio o di traslocazione. Nel caso di informazioni la cui divulgazione “arrecherebbe” pregiudizio alla riservatezza (di dati personali, commerciali o industriali), alla protezione di chi ha fornito le informazioni o alla tutela dell’ambiente, devono essere divulgati solo i dati pertinenti (ove possibile). (Articolo di Alessandro Geremei) Fonte: reteambiente.it Rifiuti. Impianto di gestione di rifiuti non pericolosi e VIA TAR Veneto Sez. III n.1425 del 29 dicembre 2016 La procedura di VIA non può essere considerata in modo isolato poiché costituisce un segmento di un procedimento avente ad oggetto un rapporto giuridico unitario, in quanto tale contraddistinto da una sequenza di atti funzionale all’ottenimento del medesimo bene della vita, evidenziato fin dal primo atto con cui è stato
  • 4. domandato il permesso di costruire. Conseguentemente, ai fini del rispetto del principio di certezza del diritto in relazione a progetti di particolare complessità e durata, e del conseguente legittimo affidamento ingenerato in capo all’interessato, anche la compatibilità ambientale deve essere valutata sulla base del quadro normativo esistente sia al momento in cui il complesso procedimento autorizzatorio è stato attivato ed assentito sul piano edificatorio, sia al momento dell’incardinazione della domanda di VIA. Fonte: lexambiente.it Beni ambientali. Conferenza di servizi e parere paesaggistico. TAR Lazio (RM) Sez. III n.12883 del 30 dicembre 2016 Nell’ambito della Conferenza di servizi, i diversi pareri e valutazioni acquisite, ivi comprese quelle a carattere paesaggistico o relative alla esistenza di vincoli di carattere storico-artistico, assumono natura “endo-procedimentale” e confluiscono nel procedimento unico, in esito al quale viene adottato il provvedimento finale che, appunto, “sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti”. Fonte: lexambiente.it Ambiente in genere. Realizzazione di opera senza autorizzazione su area demaniale. Cass. Sez. III n. 1162 del 11 gennaio 2017 (Cc 15 nov 2016) Presidente: Cavallo Estensore: Ramacci Imputato: Salabè ed altri La realizzazione di un'opera senza autorizzazione su area demaniale può integrare il reato permanente di abusiva occupazione se il godimento dell'area viene sottratto alla fruibilità collettiva, mentre configura il reato istantaneo di illecita innovazione nel caso in cui la nuova opera non determini alcuna limitazione al godimento comune del bene. La permanenza del reato di abusiva occupazione di spazio demaniale, inoltre, cessa solo quando vengano meno l'uso ed il godimento illegittimi. Non è affatto necessario che l'attività di ostacolo all'uso pubblico venga realizzata in modo da escludere la fruibilità da parte dei potenziali utenti, essendo sufficiente una
  • 5. condotta che limiti o comprima detto uso, poiché il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dall'interesse della collettività ad usare pienamente l'area demaniale. Fonte: lexambiente.it Sottoprodotti per biogas e compost, alimenti animali e stallatico: nuovo regolamento Ue. L’Ue modifica i parametri per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale in biogas o in compost, le condizioni per l’importazione di alimenti per animali da compagnia e per l’esportazione di stallatico trasformato: con regolamento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di ieri, si modifica il regolamento del 2011. Il regolamento del 2011 fissa le norme per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale in biogas e in compost. E prevede che l’autorità competente possa, a determinate condizioni, autorizzare l’applicazione di prescrizioni particolari diverse da quelle specificate dal regolamento In tali casi i residui della digestione e il compost dovrebbero essere immessi sul mercato solo all’interno dello Stato membro in cui i parametri di trasformazione alternativi sono stati autorizzati. Al fine di dare alle autorità competenti la necessaria flessibilità nel modo in cui esse disciplinano gli impianti di biogas e compost l’Ue esclude dalle norme stabilite i residui della digestione e il compost per i quali lo Stato membro ha già autorizzato parametri di trasformazione alternativi. Gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati esclusivamente da paesi terzi autorizzati. Possono autorizzare l’importazione di alimenti greggi per animali da compagnia derivati da sottoprodotti della pesca provenienti da paesi terzi autorizzati a importare prodotti della pesca destinati al consumo umano. Ciò, però, non vale per l’importazione di alimenti trasformati per animali da compagnia derivati da sottoprodotti della pesca. L’importazione di tali alimenti è soggetta a condizioni più rigorose di quelle per l’importazione di alimenti. Quindi, con il nuovo regolamento, viene autorizzata l’importazione di alimenti trasformati per animali da compagnia derivati da sottoprodotti della pesca da tutti i paesi terzi autorizzati ad importare alimenti greggi per animali da compagnia derivati da sottoprodotti della pesca. L’esportazione di stallatico trasformato destinato all’incenerimento o allo smaltimento in discarica è vietata. Tuttavia, l’esportazione di tale materiale per l’uso
  • 6. in impianti per la fabbricazione di biogas o compost può essere consentita a condizione che il paese di destinazione sia un membro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Al fine di consentire l’esportazione di stallatico trasformato e fertilizzanti organici contenenti unicamente stallatico trasformato, vengono fissate con il nuovo regolamento norme per l’esportazione di tali prodotti per fini diversi dall’incenerimento, dallo smaltimento in discarica o dall’uso in impianti per la fabbricazione di biogas o compost in paesi non membri dell’Ocse. Tali norme stabiliscono prescrizioni almeno equivalenti a quelle per l’immissione sul mercato di stallatico trasformato e di fertilizzanti organici contenenti unicamente stallatico trasformato. (Articolo di Eleonora Santucci) Fonte: greenreport.it Ecolabel, ecco i criteri per strutture ricettive e i rivestimenti del suolo. Con due distinte decisioni della Commissione pubblicate sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi l’Ue introduce nuovi criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel (il marchio europeo facoltativo di qualità ecologica rappresentato con un fiore) alle strutture ricettive e ai rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù. Nello specifico, con una decisione l’Ue fa confluire in un unico gruppo “strutture ricettive” i servizi di campeggio e dei servizi di ricettività turistica e con l’altra modifica la dicitura e l’ambito di applicazione del gruppo che comprende la gamma di rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù oltre a rivedere i criteri Ecolabel. Già nel 2009 e con due atti distinti l’Ue ha stabilito i criteri ecologici e i relativi requisiti di valutazione e di verifica rispettivamente per i servizi di campeggio e per i servizi di ricettività turistica, validi fino al 31 dicembre 2016. Ma al fine di riflettere al meglio le caratteristiche comuni dei due servizi, al fine di realizzare le sinergie derivate da un approccio comune per questi gruppi di prodotti e garantire la massima efficienza nell’amministrazione dei criteri, li ha accorpati in un unico gruppo. Un gruppo «strutture ricettive» che comprende non solo la fornitura di servizi di ricettività turistica e di servizi di campeggio, ma anche una serie di servizi accessori gestiti dal fornitore di ricettività turistica. Ossia servizio di ristorazione; strutture ricreative o sportive; spazi verdi; strutture per eventi individuali quali conferenze, riunioni o formazioni professionali; impianti sanitari, strutture adibite a lavanderia e cucina o servizi d’informazione in comune per i turisti del campeggio, i viaggiatori e gli ospiti. Ma che non comprende i servizi di trasporto e i viaggi di piacere.
  • 7. I criteri riveduti mirano a promuovere l’uso delle fonti d’energia rinnovabili per favorire il risparmio energetico e idrico, la riduzione dei rifiuti e il miglioramento dell’ambiente locale. I criteri riveduti, con i pertinenti requisiti di valutazione e verifica, dovrebbero essere validi per cinque anni dalla data di notifica della decisione, tenendo in considerazione il ciclo di innovazione per tale gruppo di prodotti. Per quanto riguarda i rivestimenti del suolo in legno l’Ue, con decisione del 2010 ha stabilito i criteri ecologici e le relative prescrizioni in materia di valutazione e di validi fino al 31 dicembre 2016. Ma al fine di rispecchiare al meglio la gamma di rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù presenti sul mercato, lo stato dell’arte di tali prodotti e tenere conto delle innovazioni degli ultimi anni, l’Ue ha ritenuto opportuno ampliare la dicitura («rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù») e stabilire un insieme rivisto di criteri. Per cui adesso il gruppo ricomprende i rivestimenti del suolo per uso interno, compresi le pavimentazioni in legno, le pavimentazioni laminate, i rivestimenti del suolo in sughero e le pavimentazioni di bambù, composti per oltre l’80 % in peso del prodotto finito da legno, sughero o bambù e da materiali o fibre a base di legno, sughero e bambù, che non contengono fibre sintetiche in nessuno degli strati costitutivi. Ma non riguarda i rivestimenti murali, i rivestimenti per uso esterno, i rivestimenti aventi una funzione strutturale o i composti livellanti. Invece, i criteri rivisti mirano all’utilizzo di materiali prodotti in modo più sostenibile secondo un approccio fondato su un’analisi del ciclo di vita che limiti il consumo energetico, l’uso di composti pericolosi, i livelli di residui pericolosi, il contributo dei rivestimenti del suolo all’inquinamento atmosferico interno e che promuova prodotti durevoli e di elevata qualità. I criteri rivisti, insieme alle relative prescrizioni di valutazione e verifica, dovrebbero essere validi per sei anni a decorrere dalla data di notifica della presente decisione, tenuto conto del ciclo di innovazione per questo gruppo di prodotti. Per entrambi i due gruppi di prodotti “strutture ricettive” e “rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù”, il legislatore Ue prevede un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel UE sulla base dei precedenti criteri. In questo modo i produttori potranno disporre del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai requisiti dei criteri aggiornati. Ai produttori sarà consentito presentare le domande in base ai criteri ecologici stabiliti dalla decisione precedenti. (Articolo di Eleonora Santucci) Fonte: greenreport.it