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News 43/A/2015
Lunedì, 2 Novembre 2015
Sistri – L’Agenzia delle Entrate chiarisce la tassazione forfettaria del fotovoltaico
agricolo per il periodo d’imposta 2016, con la risoluzione 86/E
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 86/E del 15 ottobre, ha fornito significativi
chiarimenti sulla tassazione forfettaria del reddito agrario derivante dalla produzione
e dalla cessione di energia elettrica da impianti fotovoltaici alla luce dell'art. 22 del
decreto legge n. 66 del 2014 e s.m.i.
In sostanza a partire dal periodo d'imposta 2016 per una impresa agricola con un
impianto fotovoltaico, che non ha optato per la determinazione del reddito
imponibile nei modi ordinari, la produzione e la cessione di energia elettrica
fotovoltaica, nei limiti della connessione agricola e come previsto nella circolare n.
32/E del 2009, sarà automaticamente assoggettata alla tassazione forfettaria del
25% soltanto per la parte generata dai primi 200 KW di potenza nominale installata e
le eccedenze, qualora non ricorra il rispetto dei requisiti di connessione previsti dalla
citata circolare, saranno considerate reddito d’impresa. Mentre per il solo periodo
2014 e 2015 è stata prevista una disciplina transitoria che ha circoscritto
l’applicazione della tassazione forfettaria alla sola produzione e cessione di energia
eccedente i 260.000 kWh anno.
Infatti, a seguito delle modifiche normative introdotte, a partire dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (periodo d’imposta 2016
per i soggetti che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare), la
determinazione del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di
energia elettrica e calore da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché
di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal
terreno effettuata dagli imprenditori agricoli avverrà, salvo opzione per la
determinazione dello stesso nei modi ordinari, applicando ai corrispettivi delle
operazioni soggette a registrazione il coefficiente di redditività del 25 per cento.
Naturalmente, il riferimento è alle attività agro-energetiche così come descritte
dall’articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005 e nei limiti della connessione
agricola dettati dal legislatore ordinario e dettagliatamente declinati nei documenti
di prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, a partire dal periodo d’imposta 2016, come chiarito nella circolare n. 32/E
del 2009, la produzione e la cessione di energia elettrica da impianti fotovoltaici da
parte di imprenditori agricoli sarà automaticamente assoggettata alla tassazione
forfettaria introdotta dall’articolo 22, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014
soltanto per la parte generata dai primi 200 KW di potenza nominale installata.
Oltre tale limite, in assenza di uno dei requisiti di connessione previsti dalla circolare
n. 32/E del 2009, l'energia prodotta in eccesso rispetto a quella che sarebbe
derivata da un impianto di potenza fino a 200 KW, sarà considerata come
produttiva di reddito d'impresa.
Le nuove regole previste dal comma 1 dell'art. 22 dovranno già essere applicate in
sede di determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovute per il periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (periodo d'imposta 2016
per i soggetti che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare).
Per gli anni 2014 e 2015 è stata prevista, invece, una disciplina transitoria. Il comma
1-bis dell'art 22 ha infatti circoscritto l'ambito di applicazione della nuova tassazione
forfettaria alla sola produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche
oltre i 260.000 kWh anno. Ciò, naturalmente, a condizione che risultino rispettati i
criteri di connessione individuati dalla circolare n. 32/E del 2009. In caso contrario,
troveranno applicazione, per la parte di reddito derivante dall'energia prodotta in
eccesso, le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa. Entro il limite dei 260.000
kWh la produzione e la cessione di energia da fonti fotovoltaiche costituiranno
attività connesse a quella agricola e si considereranno produttive di reddito agrario.
Fonte:fattoriedelsole.it
Rifiuti. Traversine ferroviarie in legno
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Pres. Teresi Est. Scarcella Ric. Torresan
Rifiuti. Traversine ferroviarie in legno
Per effetto della Decisione n. 2000/532/CE, entrata in vigore il 18 gennaio 2002, le
traversine ferroviarie in legno sono state identificate con codice CER 17.02.04*
(legno contenente sostanze pericolose): l'attribuzione di pericolosità è in funzione
della sua ecotossicità H 14 e perciò non e' prevista alcuna possibilità di comprovare
il contrario. Di conseguenza, il punto 9.3 del D.M. 5 febbraio 1998 e' stato soppresso
per cui il recupero di questo rifiuto pericoloso, attualmente, può essere autorizzato
soltanto in base all'art. 208 D.Lgs n. 152/2006 con procedura ordinaria in esito alla
quale, ex art. 184 ter D.Lgs. n. 152/06 (che richiama l'art. 9 bis legge n. 210/2008),
sono considerate rifiuti cessati ed, in particolare, i prodotti ottenuti non devono
produrre impatti negativi per l'ambiente o la salute umana come sancito
testualmente dalla lett. d) dell'art. 184 ter, comma 1 e, più in generale, dall'art. 13
Direttiva n. 2008/98 e artt. 177 e 178 D.Lgs. n. 152/20.
Fonte: lexambiente.it
Pratica della fertirrigazione
Cass. Sez. III n. 40782 del 12 ottobre 2015 (Ud 6 mag 2015)
Pres. Teresi Est. Andronio Ric. Valigi
Rifiuti. Pratica della fertirrigazione
La pratica della fertirrigazione, quale presupposto di sottrazione delle deiezioni
animali alla disciplina sui rifiuti, richiede, in primo luogo, l'esistenza effettiva di colture
in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l'adeguatezza di quantità e
qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno
delle colture e, in secondo luogo, l'assenza di dati sintomatici di una utilizzazione
incompatibile con la fertirrigazione, quali, ad esempio, lo spandimento di liquami
lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo.
Fonte:lexambiente.it
Acque, dall’11 novembre 2015 nuove sostanze sotto controllo
E' in vigore dall'11 novembre 2015 il DLGS 13/10/2015 n.17 che recepisce la direttiva
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"direttiva acque" 2006/60/Ce. Il provvedimento aggiunge 12 nuove sostanze
inquinanti alle 33 sostanze cosidette "Prioritarie" già individuate per la loro
pericolosità. Le sostanze aggunte sono rintracciabili nei prodotti fitosanitarimm nei
biocidi, nelle sostanze chimiche industriali e nei sottoprodotti della combustione.
Sono inoltre rivisti i livelli di concetrazione di altre 7 sostanze già incluse nell'elenco.
Il dlgs in parola modifica il codice dell'ambiente intervenendo sugli articolo 74
(Definizioni) e 78 (standard di qualità ambientale per le acque superficiali), nonchè
sull'allegato I alla Parte Terza. L'obiettivo è quello di raggiungere il buono stato
chimico delle acque entro il 2021 con riferimento alle sostanze individuate in passato
e entro il 2027 per le 12 nuove sostanze. Il dlgs dà alle regioni i compiiti più rilevanti di
applicazione degli standar di qualità ambientale e di monitoraggio delle sostanze
inviando all'Ispra le informazioni rilevanti. (Articolo di Francesco Petrucci)
Fonte:reteambiente.it
Periferie, al via il “rammendo urbano” con il Piano da 200 milioni
Definiti i criteri di selezione dei progetti che i comuni che hanno nel loro territorio la
presenza di aree urbane degradate dovranno presentare per il "rammendo
urbano", il progetto sociale di Renzo Piano per recuperare e rivitalizzare le periferie.
E’ stato infatti pubblicato sulla G.U. 249 del 26 ottobre il D.P.C.M. 15 ottobre 2015,
recante “Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane
degradate”, che approva il bando con il quale vengono definite le modalità e la
procedura per la presentazione, da parte dei comuni, di progetti di riqualificazione,
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News A 43 2015

  • 1. News 43/A/2015 Lunedì, 2 Novembre 2015 Sistri – L’Agenzia delle Entrate chiarisce la tassazione forfettaria del fotovoltaico agricolo per il periodo d’imposta 2016, con la risoluzione 86/E L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 86/E del 15 ottobre, ha fornito significativi chiarimenti sulla tassazione forfettaria del reddito agrario derivante dalla produzione e dalla cessione di energia elettrica da impianti fotovoltaici alla luce dell'art. 22 del decreto legge n. 66 del 2014 e s.m.i. In sostanza a partire dal periodo d'imposta 2016 per una impresa agricola con un impianto fotovoltaico, che non ha optato per la determinazione del reddito imponibile nei modi ordinari, la produzione e la cessione di energia elettrica fotovoltaica, nei limiti della connessione agricola e come previsto nella circolare n. 32/E del 2009, sarà automaticamente assoggettata alla tassazione forfettaria del 25% soltanto per la parte generata dai primi 200 KW di potenza nominale installata e le eccedenze, qualora non ricorra il rispetto dei requisiti di connessione previsti dalla citata circolare, saranno considerate reddito d’impresa. Mentre per il solo periodo 2014 e 2015 è stata prevista una disciplina transitoria che ha circoscritto l’applicazione della tassazione forfettaria alla sola produzione e cessione di energia eccedente i 260.000 kWh anno. Infatti, a seguito delle modifiche normative introdotte, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (periodo d’imposta 2016 per i soggetti che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare), la determinazione del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calore da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal terreno effettuata dagli imprenditori agricoli avverrà, salvo opzione per la determinazione dello stesso nei modi ordinari, applicando ai corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione il coefficiente di redditività del 25 per cento. Naturalmente, il riferimento è alle attività agro-energetiche così come descritte dall’articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005 e nei limiti della connessione agricola dettati dal legislatore ordinario e dettagliatamente declinati nei documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate.
  • 2. Pertanto, a partire dal periodo d’imposta 2016, come chiarito nella circolare n. 32/E del 2009, la produzione e la cessione di energia elettrica da impianti fotovoltaici da parte di imprenditori agricoli sarà automaticamente assoggettata alla tassazione forfettaria introdotta dall’articolo 22, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014 soltanto per la parte generata dai primi 200 KW di potenza nominale installata. Oltre tale limite, in assenza di uno dei requisiti di connessione previsti dalla circolare n. 32/E del 2009, l'energia prodotta in eccesso rispetto a quella che sarebbe derivata da un impianto di potenza fino a 200 KW, sarà considerata come produttiva di reddito d'impresa. Le nuove regole previste dal comma 1 dell'art. 22 dovranno già essere applicate in sede di determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (periodo d'imposta 2016 per i soggetti che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare). Per gli anni 2014 e 2015 è stata prevista, invece, una disciplina transitoria. Il comma 1-bis dell'art 22 ha infatti circoscritto l'ambito di applicazione della nuova tassazione forfettaria alla sola produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre i 260.000 kWh anno. Ciò, naturalmente, a condizione che risultino rispettati i criteri di connessione individuati dalla circolare n. 32/E del 2009. In caso contrario, troveranno applicazione, per la parte di reddito derivante dall'energia prodotta in eccesso, le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa. Entro il limite dei 260.000 kWh la produzione e la cessione di energia da fonti fotovoltaiche costituiranno attività connesse a quella agricola e si considereranno produttive di reddito agrario. Fonte:fattoriedelsole.it Rifiuti. Traversine ferroviarie in legno Cass. Sez. III n. 40757 del 12 ottobre 2015 (Ud 29 apr 2015) Pres. Teresi Est. Scarcella Ric. Torresan Rifiuti. Traversine ferroviarie in legno Per effetto della Decisione n. 2000/532/CE, entrata in vigore il 18 gennaio 2002, le traversine ferroviarie in legno sono state identificate con codice CER 17.02.04* (legno contenente sostanze pericolose): l'attribuzione di pericolosità è in funzione della sua ecotossicità H 14 e perciò non e' prevista alcuna possibilità di comprovare il contrario. Di conseguenza, il punto 9.3 del D.M. 5 febbraio 1998 e' stato soppresso per cui il recupero di questo rifiuto pericoloso, attualmente, può essere autorizzato soltanto in base all'art. 208 D.Lgs n. 152/2006 con procedura ordinaria in esito alla quale, ex art. 184 ter D.Lgs. n. 152/06 (che richiama l'art. 9 bis legge n. 210/2008), sono considerate rifiuti cessati ed, in particolare, i prodotti ottenuti non devono produrre impatti negativi per l'ambiente o la salute umana come sancito
  • 3. testualmente dalla lett. d) dell'art. 184 ter, comma 1 e, più in generale, dall'art. 13 Direttiva n. 2008/98 e artt. 177 e 178 D.Lgs. n. 152/20. Fonte: lexambiente.it Pratica della fertirrigazione Cass. Sez. III n. 40782 del 12 ottobre 2015 (Ud 6 mag 2015) Pres. Teresi Est. Andronio Ric. Valigi Rifiuti. Pratica della fertirrigazione La pratica della fertirrigazione, quale presupposto di sottrazione delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti, richiede, in primo luogo, l'esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l'adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l'assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione, quali, ad esempio, lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo. Fonte:lexambiente.it Acque, dall’11 novembre 2015 nuove sostanze sotto controllo E' in vigore dall'11 novembre 2015 il DLGS 13/10/2015 n.17 che recepisce la direttiva 2013/39/Ue sull'ampliamenteo dell'elenco delle sostanze prioriatie contenuto nella "direttiva acque" 2006/60/Ce. Il provvedimento aggiunge 12 nuove sostanze inquinanti alle 33 sostanze cosidette "Prioritarie" già individuate per la loro pericolosità. Le sostanze aggunte sono rintracciabili nei prodotti fitosanitarimm nei biocidi, nelle sostanze chimiche industriali e nei sottoprodotti della combustione. Sono inoltre rivisti i livelli di concetrazione di altre 7 sostanze già incluse nell'elenco. Il dlgs in parola modifica il codice dell'ambiente intervenendo sugli articolo 74 (Definizioni) e 78 (standard di qualità ambientale per le acque superficiali), nonchè sull'allegato I alla Parte Terza. L'obiettivo è quello di raggiungere il buono stato chimico delle acque entro il 2021 con riferimento alle sostanze individuate in passato e entro il 2027 per le 12 nuove sostanze. Il dlgs dà alle regioni i compiiti più rilevanti di applicazione degli standar di qualità ambientale e di monitoraggio delle sostanze inviando all'Ispra le informazioni rilevanti. (Articolo di Francesco Petrucci) Fonte:reteambiente.it
  • 4. Periferie, al via il “rammendo urbano” con il Piano da 200 milioni Definiti i criteri di selezione dei progetti che i comuni che hanno nel loro territorio la presenza di aree urbane degradate dovranno presentare per il "rammendo urbano", il progetto sociale di Renzo Piano per recuperare e rivitalizzare le periferie. E’ stato infatti pubblicato sulla G.U. 249 del 26 ottobre il D.P.C.M. 15 ottobre 2015, recante “Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”, che approva il bando con il quale vengono definite le modalità e la procedura per la presentazione, da parte dei comuni, di progetti di riqualificazione, costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. Fonte:http://www.tecnici24.ilsole24ore.com